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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3337/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Giuditta Carullo e Ilaria Battistini, elettivamente C.F._2
domiciliato in Strada Maggiore 47 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. Giuditta Carullo appellanti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Formaro, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in via Galliera 8 21052 Bologna presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 14 Voglia la Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito:
1) riformare la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 9319/2024 resa inter partes nel giudizio NRG. 31644/2022, pubblicata il 25/10/2024 e notificata in data 28.10.24,
e, per l'effetto,
2) condannare la al risarcimento del danno come quantificato nella perizia F.F. Controparte_1
e pari a:
- Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale,
- Euro 13.790 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute;
in subordine
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate da nei Controparte_1
confronti degli odierni attori per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c.,
e, per l'effetto
4) condannare la al risarcimento del danno come quantificato nella perizia Fast Controparte_1
and Forward e pari a:
- Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale,
- Euro 13.790 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute.
In via istruttoria si chiede ammettersi le prove articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., che qui si intende integralmente richiamata e trascritta [1. “Vero che in data 18.02.2018 Lei effettuava richiesta alla società IF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. circa informazioni di referenza creditizia con riferimento posizione sua e dei signori e odierni Pt_1 Pt_2 attori?”.
2. “Vero che a seguito di tale richiesta Lei veniva a conoscenza che erano presenti presso i diversi sistemi di collettamento ed archiviazione delle informazioni creditizie di IF nei confronti suoi e dei signori e odierni attori circa il rilascio di garanzie Pt_1 Pt_2 nell'interesse di un soggetto - EO NE sas – che presentava c.d. non performing exposures?”
pagina 2 di 14 3. “Vero che a seguito di tale scoperta procedeva a ricerche più approfondite e si accorgeva che tali segnalazioni erano già presenti presso la centrale rischi Banca d'Italia e presso la centrale IF-Eurisc, già dal 2009?”.
4. “Vero che in tale occasione vi rendevate conto che tali segnalazioni erano state espressamente e reiteratamente trasmesse a IF da circa fideiussioni, asseritamene CP_1
rilasciate dai signori e ad per un Mutuo chirografario contratto Pt_1 Pt_2 CP_1 dalla società EO NE sas di AR IV e C. (C.F/P.I. )?” P.IVA_2
5. “Vero che, al contrario i signori e odierni attori non hanno mai rilasciato Pt_1 Pt_2
alcuna fideiussione per un Mutuo chirografario contratto dalla società EO NE?
6. “Vero che alle diverse richieste di di sottoscrivere tale fideiussione i signori CP_1 [...]
e odierni attori hanno risposto negativamente?” Pt_1 Pt_2
7. “Vero che nessuno ha mai informato i signori e di essere garanti della Pt_1 Pt_2 società EO NE sas?”
8. “Vero che nessuno ha mai informato i signori e che la neo NE sas era Pt_1 Pt_2 inadempiente?”
9. “Vero che ai signori e è stato negato l'accesso a migliori e più favorevoli Pt_1 Pt_2
operazioni di surroga e/o rinegoziazione nei mutui fondiari e leasing in essere (con Banca
Intesa San Paolo;
Banco Popolare – Ex Italease)
10. “Vero che se perfezionate, tali surroghe avrebbero generato vantaggi economici rilevanti in conseguenza di migliori tassi di interesse applicati, assolutamente concorrenziali e comunque assai più favorevoli di quelli in essere?”
11. “Vero che anche lei scoprendosi obbligato in solido con i signori e Pt_1 Pt_2
formulava istanza scritta (come da documento che si rammostra al teste) alla IF chiedendo la cancellazione di tali segnalazioni perché errate?” (si rammostra al teste il doc. 3 di parte attrice)
12 . “Vero che nel corso del primo trimestre dell'anno 2016 i Sigg.ri e , Pt_2 Pt_1 richiedevano formalemente all'istituto bancario Credito Emiliano – Fil. Di san Donato M.se di cui Lei era dipendente la surroga dei loro mutui e di un leasing, come da e-mail che le si rammostrano”?
13 . “Vero che l'istituto bancario Credito Emiliano – Fil. Di san Donato M.se di cui Lei era pagina 3 di 14 dipendente veniva a conoscenza a seguito delle verifiche di legge che esistevano gravisegnalazioni a carico dei Sigg.ri come da documento che Le si rammostra?” Parte_3
(si rammostra al teste e-mail del 9. Febbraio del 2016);
14. “vero che nel 2016 i tassi utilizzati in quegli anni erano nettamente inferiori rispetto ai tassi dell'anno ____ anno in cui gli attori sottoscrissero i mutui che si rammostrano al teste?” (si rammostra al teste ei contratti sottoscritti dagli attori).
Si indicano, quali testimoni sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 11): l'Ing. CP_2
sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) la signora IV AR;
sui capitoli 9), 10) e
[...]
14) Dott. Sig. ; sui capitoli 12), 13). CP_3 Testimone_1
D) Si richiede CTU volta alla misurazione:
- del gap informativo-segnaletico causato dalle illegittime segnalazioni nelle centrali rischi e dell'impatto sul merito creditizio dei Sig.ri e;
Pt_1 Pt_2
- della perdita di chance di ottenere finanziamenti che, in sostituzione di quelli già in essere, avrebbero consentito un apprezzabile vantaggio economico.
Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed ulteriore richiesta istruttoria, anche per testi, diretta e contraria, e di Consulenza Tecnica d'Ufficio in relazione alle eventuali istanze ed eccezioni istruttorie avversarie.] Comunque con condanna della società al Controparte_1
pagamento delle spese di causa ed onorari tutti dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Conclusioni per Controparte_1
Nel merito
Accertare e dichiarare la legittima condotta della Banca sotto ogni aspetto dedotto in giudizio da controparte, con riguardo alle eccezioni aventi ad oggetto i rapporti bancari intrattenuti con e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9319/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Filippi, in data 25/10/2024, pubblicata in pari data e notificata il 29/10/2024, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda – anche istruttoria – mossa ex adverso, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
pagina 4 di 14 Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9319/2024, definiva la causa introdotta da
[...]
e , volta a far accertare l'illegittimità delle segnalazioni Pt_1 Parte_2 effettuate dall'istituto di credito nell'archivio della Centrale Rischi. CP_1
2. Gli attori deducevano che in data 18.02.2018 aveva effettuato formale Parte_1
richiesta alla società IF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. - in ordine alla referenza creditizia della posizione personale e che a seguito di tale richiesta era venuta a conoscenza che erano presenti presso i diversi sistemi di archiviazione delle informazioni creditizie di IF segnalazioni di rilascio di garanzie nell'interesse di un soggetto, la società EO NE che presentava non performing exposures e, quindi, crediti deteriorati, destinati in seguito a sfociare nelle segnalazioni a sofferenza;
che da ulteriori ricerche era venuta a sapere che simili segnalazioni erano già presenti presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia e presso la centrale IF-Eurisc, sin dal 2014; che tali segnalazioni erano state trasmesse a IF da in relazione a fideiussioni, asseritamente rilasciate CP_1
dagli odierni attori ad per un mutuo chirografario contratto dalla società EO CP_1
NE s.a.s. di AR IV e C. con lo stesso istituto bancario. Gli attori deducevano che tali segnalazioni erano errate, dal momento che nessuna fideiussione ebbero a rilasciare ad per un mutuo chirografario contratto dalla società EO NE;
che CP_1 il genero degli attori, tale Ing. , scoprendosi anch'egli coobbligato, Controparte_2
formulava istanza scritta alla IF, chiedendo la cancellazione di tali segnalazioni, perché errate e che la IF aveva risposto di avere ottenuto conferma da parte dell'istituto di credito e di essere, dunque, nell'impossibilità di apportare modifica di CP_1
qualsivoglia genere. Gli attori censuravano anche la mancata informativa in merito alla situazione debitoria di EO NE. In sostanza, come riconosciuto da con PEC CP_1
del 18 aprile 2018, l'istituto bancario aveva proceduto a illegittimamente segnalare gli odierni attori presso due centrali rischi (IF-Eurisc e Banca d'Italia). Ad avviso degli attori, tale comportamento aveva causato notevoli danni, quantificati nella perizia di parte e pari a: Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale, Euro 13.790,00 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute. pagina 5 di 14 3. rilevava di avere cessato ogni segnalazione già nell'aprile 2018. In ogni Controparte_1
caso, esponeva che gli attori non avevano allegato alcuna prova specifica, né prodotto alcun elemento utile o determinante ai fini dei danni, limitandosi ad allegare una non meglio specificata consulenza di parte, peraltro non risultante tra gli allegati, che tuttavia non poteva assolutamente costituire valido elemento di prova. La convenuta allegava che sulla base di quanto risultava dal doc. 5 prodotto ex adverso, la segnalazione sarebbe stata compiuta per mero errore tecnico, anche se era a sottolinearsi che: in primo luogo, si era trattato di mera segnalazione al IF e non in Centrale Rischi della Banca d'Italia; in secondo luogo, si era trattato di segnalazione per garanzie ricevute;
in terzo luogo, vi era totale carenza di elementi a comprova dei lamentati danni.
4. Il giudice di prima istanza osservava che gli attori avevano prestato garanzia, costituendosi fideiussori della società EO energy s.a.s. di IV AR e C. in relazione a un finanziamento chirografario di € 40.000,00, ragione per cui non vi sarebbe stata una segnalazione errata del nominativo degli attori e depositava il contratto di fideiussione dell'11/07/2007. Orbene, dalla documentazione versata in atti e in particolare dal doc.5 prodotto da parte attrice e non contestato dalla stessa convenuta risultava che per espressa ammissione della banca la segnalazione era avvenuta per un errore tecnico. La convenuta, poi, aveva depositato il contratto di fideiussione oggetto della segnalazione (doc.1 fasc. convenuta) solo in sede di memoria 183 VI n.3 c.p.c., pertanto tardivamente, e comunque attinente a diverso contratto sottoscritto nel 2007, posto che la segnalazione oggetto del giudizio si riferiva ad un contratto sottoscritto nel 2009. Ciò premesso, il giudice di prime cure evidenziava come la segnalazione a sofferenza richieda una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e come non possa quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma debba invece essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Ne deriva che è onere della banca provare di aver svolto la necessaria istruttoria al fine di valutare l'effettiva situazione debitoria. Orbene, nel caso de quo, la convenuta non aveva adempiuto al relativo onere probatorio, in quanto non aveva provato la sussistenza del contratto di fideiussione oggetto della segnalazione;
oltre a ciò, non aveva dimostrato la pagina 6 di 14 posizione debitoria ed aveva anzi riconosciuto che la segnalazione era frutto di un errore tecnico.
5. Quanto alle richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, a fronte della deduzione attorea di pregiudizio della possibilità di investimenti e di accesso al credito - danno aggravato ulteriormente dalla qualità di imprenditori - la difesa attorea aveva depositato una perizia di parte in cui il consulente quantificava il danno da perdita di chance in €
13.790,00. Il giudice di prima istanza richiamava a tale riguardo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, alla luce della quale il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Ne derivava che dall'esame della documentazione allegata alla perizia di parte il danno da perdita di chance sarebbe riconducibile a due eventi. Il primo, relativo alla mancata erogazione di un mutuo in surroga più conveniente quanto ad un mutuo cointestato fra i due garanti ed inoltrato al Credito Emiliano. Sul punto, rilevava il giudice, che gli allegati 21 e 22 provavano la pendenza di trattative, ma in alcun documento era tratteggiato il nesso causale tra, da un lato, la negazione della surroga e, dall'altro, la segnalazione. Quanto al secondo evento integrato dal mancato finanziamento Cont volto ad estinguere il leasing Italease‐Banco al quale era subentrato il nel Pt_2
2013 (Allegati 23‐24‐25), anche per tale richiesta non vi era prova della negazione del suddetto finanziamento quale conseguenza della segnalazione. In tal senso, lo stesso perito di parte attorea dichiarava che, nonostante non fosse stato dimostrato che la surroga ed il nuovo leasing sarebbero stati ottenuti, evidenziava come in un contesto di massima solvibilità dei richiedenti e di richiesta di finanziamenti con conseguente riduzione della rate mensili, sarebbe stato ragionevole propendere per un esito positivo della richiesta.
Difettando, quindi, la prova del danno lamentato, la domanda doveva essere respinta. In relazione al danno non patrimoniale integrato dal pregiudizio alla reputazione personale e commerciale, il giudice di primo grado reputava corretta la prospettazione della parte convenuta in ordine alla tipologia di segnalazione;
segnalazione che non era relativa alla sofferenza, ma alle garanzie ricevute. Pertanto, anche nel caso della richiesta dei danni non patrimoniali oltre al difetto di prova, vi era da sottolineare, ad avviso del giudice, la carenza del carattere pregiudizievole della detta segnalazione. Gli attori, nella perizia di parte già richiamata quantificavano il danno in € 116.276,00 - allegando la lunga durata pagina 7 di 14 del processo informativo distorto (circa 9 anni di cui circa 7 caratterizzati da gravi ripercussioni e discrediti in capo ai garanti) e l'ormai definitivo discredito. Il Tribunale di
Milano rilevava che le parti si limitavano a prospetti grafici a sostegno delle richieste, ma nessuna prova documentale offrivano a sostegno di un discredito ricevuto dalla segnalazione. Pertanto, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa non poteva essere accolta, in quanto mancava la prova del pregiudizio subito. Il Tribunale di Milano, tenuto conto della reciproca soccombenza, disponeva la compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. Avverso la decisione di primo grado interponevano gravame e Parte_1 Pt_2
, instando per la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali.
7. Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione dell'1.4.2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 3.6.2025 con concessione di temine fino al 20 maggio 2025 per il deposito di sintetiche note conclusive.
Motivi della decisione
9. Con l'unico motivo a supporto del gravame, evidenzia di essere soggetto Parte_1
ad elevato standing creditizio e di essere stata pesantemente danneggiata in ragione del collegamento con la società per la quale aveva prestato garanzie. Altrettanto assume
, in ragione del collegamento con la società e della conseguente Parte_2
impossibilità di accedere a finanziamenti, in ragione della fama di “cattivo pagatore”. In concreto gli impugnanti evidenziano l'esito negativo quanto alla richiesta di surroga del mutuo cointestato tra i due garanti inoltrata al Credito Emiliano, oltre che l'esito negativo della domanda di mutuo, il tutto come provato dai documenti nn. 16, 17, 21 e 22.
10. Opinione della Corte quanto al motivo di gravame. E' necessario premettere che la
Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d'Italia ed accentra i dati comunicati dagli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti. Si tratta di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, nel cui ambito gli intermediari effettuano diverse tipologie di segnalazioni collegate all'importo del credito, alla peculiare condizione di rischio, sia quando se ne verificano inizialmente i presupposti, sia quando vi pagina 8 di 14 è un mutamento di status. La Centrale restituisce agli stessi intermediari un flusso di informazioni nel quale è contenuto il quadro riassuntivo dei crediti dei clienti censiti, nonché dei soggetti coobbligati, con indicazione dei rispettivi importi globali accordati e utilizzati. La Centrale è regolata dalle Istruzioni della Banca d'Italia emanate in base alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo
1994, emanata ai sensi dell'art. 53 comma 1, lett. b), d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario, T.U.B.) il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Si tratta delle Istruzioni per gli intermediari creditizi relative alla Centrale dei rischi emanate in prima battuta con la circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti giunta oggi al 21° aggiornamento al febbraio 2025. Il servizio di centralizzazione dei rischi, quindi, consente ai singoli intermediari partecipanti di valutare la capacità di rientro dei finanziamenti ed, a livello generale, contribuisce a preservare la stabilità del sistema creditizio dai rischi derivanti dai fidi multipli. In particolare, sono oggetto di segnalazione: “i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito”.
11. Orbene, come evidenziato dal giudice di prime cure, le segnalazioni in questione non erano segnalazioni di sofferenza, ma afferivano solo alle garanzie prestate e, pertanto, a differenza della prima, erano connotata dall'obbligatorietà, non residuando spazi discrezionali in capo all'intermediario. Ed, infatti, il contenzioso si è sviluppato principalmente attorno alla segnalazione a sofferenza, ove la S.C. ha osservato che “la segnalazione di una posizione 'in sofferenza' presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” ( v.
Cass. civ. n. 7958/2009). Ed ancora, la S.C. ha rilevato che “ai fini dell'obbligo di
pagina 9 di 14 segnalazione al 'servizio per la centralizzazione dei rischi bancari' (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili;
in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle "sofferenze") (v. Cass. civ. n. 21428/2007; v. anche Cass. civ. n.
15609/2014).
12. Poste tali sintetiche premesse a livello normativo - regolamentare e giurisprudenziale, occorre procedere ad un attento esame della documentazione versata in atti. Risulta che, a seguito di richiesta inoltrata da in data 18.2.2018 (doc. n. 1 del fascicolo di Pt_1
primo grado di parte attrice), IF forniva i dati creditizi presenti in EUISC - il sistema di informazioni creditizie gestite da IF (doc. n. 2 del fascicolo attoreo). Ebbene, nella risposta in questione è indicato il tipo di credito, ossia mutuo ipotecario, la fase del credito, ossia accordato, la data di inizio, 29.7.2008 e di fine all'1.9.2023, la periodicità mensile di rimborso e il n. di 180 rate con relativo importo;
sono segnalate numero 4 rate con ritardo ed è presente la seguente dicitura “presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento”; infine, , unitamente a è indicata in veste di Pt_1 Parte_2
garante. Sub doc. n. 3 si trova la richiesta di cancellazione delle informazioni quanto a tale
(genero della ) con relativa risposta sub doc. n. 4 da parte di Controparte_2 Pt_1
IF in data 23.1.2018 relativa a mutuo chirografario, con data inizio 30.4.2009 e fine all'11.8.2015. Sub doc. n. 5 si trova la risposta datata 18.4.2018 con la quale CP_1
rispondeva a , confermando di aver cancellato dalle banche dati la Controparte_2 segnalazione “determinata da errore tecnico” relativamente alla garanzia specifica rilasciata nei confronti della società EO NE. Ebbene, in primo luogo, non può trascurarsi che il doc. n.
5 - che parte attorea in prime cure ha reputato quale ammissione pagina 10 di 14 di scorrettezza da parte di - in realtà si riferisce ad altro garante, tale CP_1 CP_2
ed è relativo ad alto tipo di operazione creditizia (in particolare mutuo chirografario,
[...]
laddove la aveva chiesto chiarimenti in merito alla propria segnalazione di Pt_1 garante relativa ad un mutuo ipotecario). E', dunque, di tutta evidenza che nessun accertamento di responsabilità può trarsi a carico dell'odierna parte appellata sulla base di una generica ammissione di un non meglio precisato “errore tecnico” relativo ad altro soggetto garante ed altra operazione creditizia, con differente struttura, tempistiche e modalità di pagamento. Né la mancata contestazione specifica di un documento non pertinente ad opera della parte convenuta in prime cure può avvalorare un'ipotesi di non meglio precisata responsabilità dell'istituto di credito. Tali considerazioni vanno, poi, contestualizzate alla luce delle sopra dette Istruzioni che riguardano molteplici tipologie di segnalazione. Ebbene, nel caso in esame – come sopra detto e come affermato anche dal giudice di prime cure - non risulta affatto che la banca abbia proceduto ad una segnalazione a sofferenza sulla base della sopra esposta documentazione. Del resto, nella stessa perizia di parte attorea di prime cure redatta da Fast and Forward s.r.l. (doc. n. 22 del fascicolo di primo grado degli attori con i relativi allegati) si dà atto che “sono risultati illegittimamente segnalati come garanti – fidejussori della EO NE sas di IV
AR & C”… omissis “la fidejussione in questione non è mai stata sottoscritta da nessuno dei soggetti segnalati come garanti”; “come da comunicazioni ufficiali della stessa avvenute dapprima in data 23.3.2018 (allegato2) e successivamente in CP_1
data 128.4.2018 (allegato 3), le segnalazioni derivano da un disguido tecnico da parte della stessa banca che ha poi rimosso almeno parzialmente, le segnalazioni nelle due
Centrali Rischi”. Sulla base di tali asserzioni - minimamente supportate non solo per quanto sopra detto con riguardo al doc. n. 5, ma anche in ragione dell'apodittica affermazione di mancata sottoscrizione della fidejussione, circostanza, questa, solo affermata e minimamente provata – la perizia passa, quindi, a valutare i criteri equitativi al fine della stima dei danni. In particolare, con riferimento alla persona della Pt_1
(pagg. 15 - 16), la perizia parte dalla indimostrata affermazione circa “l'insussistenza dei requisiti segnaletici dell'unica fidejussione che la coinvolge” per sottolineare il fatto che la sia sempre solvibile e ad elevato standing creditizio. Quanto al preteso danno Pt_1
della , la perizia così si esprime: “escludendo le illegittime segnalazioni di Pt_1
pagina 11 di 14 la signora sarebbe risultata essere un soggetto ad elevato standing CP_1 Pt_1
creditizio e sicuramente caratterizzato da un dato segnaletico tecnicamente perfetto. Nel caso di specie è pacifico, quindi, che all'interno del periodo di presenza complessiva delle segnalazioni illegittime (aprile 2009 – febbraio 2018) la signora sia stata Pt_1
collegata alla Sas che in parallelo registrava una degenerazione segnaletica grave e che si fa conclamata con le segnalazioni a sofferenza di agosto 2015 (fg. 16). Il discredito subito è oggettivamente molto grave e ciò non solo per la trasmissione di un elevato rischio di escussione delle garanzie, ma anche per il solo e semplice fatto che il suo nominativo sia stato collegato ad una realtà aziendale insolvente e rispetto alla quale la signora non ha mai rivestito alcun ruolo di stakeholder (di nessun tipo, tantomeno di garante)”.
Ora, tali affermazioni sono prive di fondamento giuridico, in quanto la segnalazione che riguardava la signora non era suscettibile di provocare discredito commerciale, Pt_1
trattandosi di segnalazione obbligatoria per il sistema creditizio, come anche precisato dal giudice di primo grado. Non solo, ma è a dirsi anche che neppure una segnalazione di sofferenza ha riguardato la società EO NE, di cui è stato segnalato semplicemente il ritardo nei pagamenti e di cui non sono in atti segnalazioni di sofferenza, se non allegate quale flatus vocis. Quanto a e , ancora la perizia a pag. 28 così si Pt_1 Pt_2 esprime: “la sig.ra e il sig. subiscono un significativo ed ingiusto Pt_1 Pt_2
discredito che peraltro li colpisce non solo presso le banche affidanti, ma anche presso altri istituti a cui si approcciano (fra questi va evidenziata la richiesta di una surroga di un mutuo cointestato e la richiesta di finanziamento per sostituire il leasing del Sig.
– entrambe le richieste furono proposte al Credito Emiliano)”. Seguono pagine Pt_2
di elaborazioni giurisprudenziali quanto al danno patrimoniale, al danno da perdita di chance, al danno all'immagine e, infine, quanto al danno patrimoniale da negazione della surroga ed al mancato risparmio sono elaborate considerazioni del tutto disancorate dal benché minimo dato contabile o documentale. In particolare, la perizia prende in considerazione il mutuo ed il leasing riferiti entrambi al maggio 2016, indicandone la rata mensile ed il tasso di interesse e confrontando tali dati con ipotetici tassi tratti dall'Osservatorio di Mutuionline dell'aprile 2016 prodotto sub allegato n. 28. Ebbene, la
Corte sottolinea che non è in atti qualsivoglia rifiuto da parte di altri istituti. Non solo, ma pagina 12 di 14 il doc. n. 28 altro non è che una pagina pubblicitaria comparsa in rete nell'aprile 2016 che non può fondare la base per la ragionevole aspettativa di ottenere una surroga con tali tassi da parte di ipotetici istituti di credito, neppure individuati. Gli altri documenti e, segnatamente, i documenti sub nn. 15 – 17 di cui al doc. n. 22 II parte ( allegati alla perizia di parte) si riferiscono a richieste di concessioni fido da parte della , di Pt_1 Pt_2
e di IV AR, ma nessun riscontro negativo è presente in atti, men che meno
[...]
riconducibile alla segnalazione lamentata e – si ribadisce – obbligatoria;
di tal ché anche un rifiuto eventualmente motivato sulla base di detta segnalazione – ove esistente – costituirebbe legittimo esercizio di valutazioni riservate all'intermediario. Inoltre, anche gli altri documenti reperibili all'interno dell'allegato n. 22 parte III e parte IV si riferiscono a carteggi per richieste di fidi e surroga, carteggi tenuti, tra l'altro, dal genero degli odierni appellanti, e coinvolgenti anche altre società oltre alla EO NE (v. Controparte_2
ad esempio la società EC). Infine, i doc.ti nn. 8 e 11 attengono a riscontri delle richieste inoltrate rispettivamente da e , volti a conoscere Parte_2 Parte_1
l'esatto stato delle segnalazioni in questione, relative, tutte, alle garanzie prestate.
13. Conclusivamente, il compendio documentale sopra illustrato non consente di ritenere provati i lamentati danni non patrimoniali, in primo luogo, in ragione della non idoneità delle segnalazioni in questione a costituire fonte di danni non patrimoniali. In secondo luogo, alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità, secondo cui “in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore” (v. Cass. civ. n. 29252/24; Cass. civ. n. 3133/2020). Quanto ai danni patrimoniali – ferma restando la statuizione di illiceità della segnalazione di cui al capo n.
1 della sentenza, capo non oggetto di appello incidentale – è da concludersi per la totale carenza di prova, anche sul piano meramente indiziario.
14. Le sopra esposte considerazioni comportano il rigetto dell'appello con integrale conferma della decisione di prime cure.
15. L'esito del secondo grado comporta la condanna di appellante alla rifusione delle Pt_4 spese processuali del grado in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri pagina 13 di 14 minimi rapportati a cause di valore indeterminabile di media complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado. L'adozione dei parametri minimi si giustifica alla luce della delimitazione del thema decidendum e dell'unico motivo di gravame, sia pure articolato sotto molteplici profili.
16. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3337/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 9319/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna e in solido a rimborsare, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.562,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3.6.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3337/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Giuditta Carullo e Ilaria Battistini, elettivamente C.F._2
domiciliato in Strada Maggiore 47 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. Giuditta Carullo appellanti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Formaro, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in via Galliera 8 21052 Bologna presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 14 Voglia la Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito:
1) riformare la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 9319/2024 resa inter partes nel giudizio NRG. 31644/2022, pubblicata il 25/10/2024 e notificata in data 28.10.24,
e, per l'effetto,
2) condannare la al risarcimento del danno come quantificato nella perizia F.F. Controparte_1
e pari a:
- Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale,
- Euro 13.790 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute;
in subordine
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate da nei Controparte_1
confronti degli odierni attori per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c.,
e, per l'effetto
4) condannare la al risarcimento del danno come quantificato nella perizia Fast Controparte_1
and Forward e pari a:
- Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale,
- Euro 13.790 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute.
In via istruttoria si chiede ammettersi le prove articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., che qui si intende integralmente richiamata e trascritta [1. “Vero che in data 18.02.2018 Lei effettuava richiesta alla società IF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. circa informazioni di referenza creditizia con riferimento posizione sua e dei signori e odierni Pt_1 Pt_2 attori?”.
2. “Vero che a seguito di tale richiesta Lei veniva a conoscenza che erano presenti presso i diversi sistemi di collettamento ed archiviazione delle informazioni creditizie di IF nei confronti suoi e dei signori e odierni attori circa il rilascio di garanzie Pt_1 Pt_2 nell'interesse di un soggetto - EO NE sas – che presentava c.d. non performing exposures?”
pagina 2 di 14 3. “Vero che a seguito di tale scoperta procedeva a ricerche più approfondite e si accorgeva che tali segnalazioni erano già presenti presso la centrale rischi Banca d'Italia e presso la centrale IF-Eurisc, già dal 2009?”.
4. “Vero che in tale occasione vi rendevate conto che tali segnalazioni erano state espressamente e reiteratamente trasmesse a IF da circa fideiussioni, asseritamene CP_1
rilasciate dai signori e ad per un Mutuo chirografario contratto Pt_1 Pt_2 CP_1 dalla società EO NE sas di AR IV e C. (C.F/P.I. )?” P.IVA_2
5. “Vero che, al contrario i signori e odierni attori non hanno mai rilasciato Pt_1 Pt_2
alcuna fideiussione per un Mutuo chirografario contratto dalla società EO NE?
6. “Vero che alle diverse richieste di di sottoscrivere tale fideiussione i signori CP_1 [...]
e odierni attori hanno risposto negativamente?” Pt_1 Pt_2
7. “Vero che nessuno ha mai informato i signori e di essere garanti della Pt_1 Pt_2 società EO NE sas?”
8. “Vero che nessuno ha mai informato i signori e che la neo NE sas era Pt_1 Pt_2 inadempiente?”
9. “Vero che ai signori e è stato negato l'accesso a migliori e più favorevoli Pt_1 Pt_2
operazioni di surroga e/o rinegoziazione nei mutui fondiari e leasing in essere (con Banca
Intesa San Paolo;
Banco Popolare – Ex Italease)
10. “Vero che se perfezionate, tali surroghe avrebbero generato vantaggi economici rilevanti in conseguenza di migliori tassi di interesse applicati, assolutamente concorrenziali e comunque assai più favorevoli di quelli in essere?”
11. “Vero che anche lei scoprendosi obbligato in solido con i signori e Pt_1 Pt_2
formulava istanza scritta (come da documento che si rammostra al teste) alla IF chiedendo la cancellazione di tali segnalazioni perché errate?” (si rammostra al teste il doc. 3 di parte attrice)
12 . “Vero che nel corso del primo trimestre dell'anno 2016 i Sigg.ri e , Pt_2 Pt_1 richiedevano formalemente all'istituto bancario Credito Emiliano – Fil. Di san Donato M.se di cui Lei era dipendente la surroga dei loro mutui e di un leasing, come da e-mail che le si rammostrano”?
13 . “Vero che l'istituto bancario Credito Emiliano – Fil. Di san Donato M.se di cui Lei era pagina 3 di 14 dipendente veniva a conoscenza a seguito delle verifiche di legge che esistevano gravisegnalazioni a carico dei Sigg.ri come da documento che Le si rammostra?” Parte_3
(si rammostra al teste e-mail del 9. Febbraio del 2016);
14. “vero che nel 2016 i tassi utilizzati in quegli anni erano nettamente inferiori rispetto ai tassi dell'anno ____ anno in cui gli attori sottoscrissero i mutui che si rammostrano al teste?” (si rammostra al teste ei contratti sottoscritti dagli attori).
Si indicano, quali testimoni sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 11): l'Ing. CP_2
sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) la signora IV AR;
sui capitoli 9), 10) e
[...]
14) Dott. Sig. ; sui capitoli 12), 13). CP_3 Testimone_1
D) Si richiede CTU volta alla misurazione:
- del gap informativo-segnaletico causato dalle illegittime segnalazioni nelle centrali rischi e dell'impatto sul merito creditizio dei Sig.ri e;
Pt_1 Pt_2
- della perdita di chance di ottenere finanziamenti che, in sostituzione di quelli già in essere, avrebbero consentito un apprezzabile vantaggio economico.
Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed ulteriore richiesta istruttoria, anche per testi, diretta e contraria, e di Consulenza Tecnica d'Ufficio in relazione alle eventuali istanze ed eccezioni istruttorie avversarie.] Comunque con condanna della società al Controparte_1
pagamento delle spese di causa ed onorari tutti dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Conclusioni per Controparte_1
Nel merito
Accertare e dichiarare la legittima condotta della Banca sotto ogni aspetto dedotto in giudizio da controparte, con riguardo alle eccezioni aventi ad oggetto i rapporti bancari intrattenuti con e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 9319/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Filippi, in data 25/10/2024, pubblicata in pari data e notificata il 29/10/2024, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda – anche istruttoria – mossa ex adverso, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
pagina 4 di 14 Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9319/2024, definiva la causa introdotta da
[...]
e , volta a far accertare l'illegittimità delle segnalazioni Pt_1 Parte_2 effettuate dall'istituto di credito nell'archivio della Centrale Rischi. CP_1
2. Gli attori deducevano che in data 18.02.2018 aveva effettuato formale Parte_1
richiesta alla società IF - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. - in ordine alla referenza creditizia della posizione personale e che a seguito di tale richiesta era venuta a conoscenza che erano presenti presso i diversi sistemi di archiviazione delle informazioni creditizie di IF segnalazioni di rilascio di garanzie nell'interesse di un soggetto, la società EO NE che presentava non performing exposures e, quindi, crediti deteriorati, destinati in seguito a sfociare nelle segnalazioni a sofferenza;
che da ulteriori ricerche era venuta a sapere che simili segnalazioni erano già presenti presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia e presso la centrale IF-Eurisc, sin dal 2014; che tali segnalazioni erano state trasmesse a IF da in relazione a fideiussioni, asseritamente rilasciate CP_1
dagli odierni attori ad per un mutuo chirografario contratto dalla società EO CP_1
NE s.a.s. di AR IV e C. con lo stesso istituto bancario. Gli attori deducevano che tali segnalazioni erano errate, dal momento che nessuna fideiussione ebbero a rilasciare ad per un mutuo chirografario contratto dalla società EO NE;
che CP_1 il genero degli attori, tale Ing. , scoprendosi anch'egli coobbligato, Controparte_2
formulava istanza scritta alla IF, chiedendo la cancellazione di tali segnalazioni, perché errate e che la IF aveva risposto di avere ottenuto conferma da parte dell'istituto di credito e di essere, dunque, nell'impossibilità di apportare modifica di CP_1
qualsivoglia genere. Gli attori censuravano anche la mancata informativa in merito alla situazione debitoria di EO NE. In sostanza, come riconosciuto da con PEC CP_1
del 18 aprile 2018, l'istituto bancario aveva proceduto a illegittimamente segnalare gli odierni attori presso due centrali rischi (IF-Eurisc e Banca d'Italia). Ad avviso degli attori, tale comportamento aveva causato notevoli danni, quantificati nella perizia di parte e pari a: Euro 116.276,00 per danno non patrimoniale, Euro 13.790,00 per danno patrimoniale o a quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme riconosciute. pagina 5 di 14 3. rilevava di avere cessato ogni segnalazione già nell'aprile 2018. In ogni Controparte_1
caso, esponeva che gli attori non avevano allegato alcuna prova specifica, né prodotto alcun elemento utile o determinante ai fini dei danni, limitandosi ad allegare una non meglio specificata consulenza di parte, peraltro non risultante tra gli allegati, che tuttavia non poteva assolutamente costituire valido elemento di prova. La convenuta allegava che sulla base di quanto risultava dal doc. 5 prodotto ex adverso, la segnalazione sarebbe stata compiuta per mero errore tecnico, anche se era a sottolinearsi che: in primo luogo, si era trattato di mera segnalazione al IF e non in Centrale Rischi della Banca d'Italia; in secondo luogo, si era trattato di segnalazione per garanzie ricevute;
in terzo luogo, vi era totale carenza di elementi a comprova dei lamentati danni.
4. Il giudice di prima istanza osservava che gli attori avevano prestato garanzia, costituendosi fideiussori della società EO energy s.a.s. di IV AR e C. in relazione a un finanziamento chirografario di € 40.000,00, ragione per cui non vi sarebbe stata una segnalazione errata del nominativo degli attori e depositava il contratto di fideiussione dell'11/07/2007. Orbene, dalla documentazione versata in atti e in particolare dal doc.5 prodotto da parte attrice e non contestato dalla stessa convenuta risultava che per espressa ammissione della banca la segnalazione era avvenuta per un errore tecnico. La convenuta, poi, aveva depositato il contratto di fideiussione oggetto della segnalazione (doc.1 fasc. convenuta) solo in sede di memoria 183 VI n.3 c.p.c., pertanto tardivamente, e comunque attinente a diverso contratto sottoscritto nel 2007, posto che la segnalazione oggetto del giudizio si riferiva ad un contratto sottoscritto nel 2009. Ciò premesso, il giudice di prime cure evidenziava come la segnalazione a sofferenza richieda una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e come non possa quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma debba invece essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Ne deriva che è onere della banca provare di aver svolto la necessaria istruttoria al fine di valutare l'effettiva situazione debitoria. Orbene, nel caso de quo, la convenuta non aveva adempiuto al relativo onere probatorio, in quanto non aveva provato la sussistenza del contratto di fideiussione oggetto della segnalazione;
oltre a ciò, non aveva dimostrato la pagina 6 di 14 posizione debitoria ed aveva anzi riconosciuto che la segnalazione era frutto di un errore tecnico.
5. Quanto alle richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, a fronte della deduzione attorea di pregiudizio della possibilità di investimenti e di accesso al credito - danno aggravato ulteriormente dalla qualità di imprenditori - la difesa attorea aveva depositato una perizia di parte in cui il consulente quantificava il danno da perdita di chance in €
13.790,00. Il giudice di prima istanza richiamava a tale riguardo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, alla luce della quale il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Ne derivava che dall'esame della documentazione allegata alla perizia di parte il danno da perdita di chance sarebbe riconducibile a due eventi. Il primo, relativo alla mancata erogazione di un mutuo in surroga più conveniente quanto ad un mutuo cointestato fra i due garanti ed inoltrato al Credito Emiliano. Sul punto, rilevava il giudice, che gli allegati 21 e 22 provavano la pendenza di trattative, ma in alcun documento era tratteggiato il nesso causale tra, da un lato, la negazione della surroga e, dall'altro, la segnalazione. Quanto al secondo evento integrato dal mancato finanziamento Cont volto ad estinguere il leasing Italease‐Banco al quale era subentrato il nel Pt_2
2013 (Allegati 23‐24‐25), anche per tale richiesta non vi era prova della negazione del suddetto finanziamento quale conseguenza della segnalazione. In tal senso, lo stesso perito di parte attorea dichiarava che, nonostante non fosse stato dimostrato che la surroga ed il nuovo leasing sarebbero stati ottenuti, evidenziava come in un contesto di massima solvibilità dei richiedenti e di richiesta di finanziamenti con conseguente riduzione della rate mensili, sarebbe stato ragionevole propendere per un esito positivo della richiesta.
Difettando, quindi, la prova del danno lamentato, la domanda doveva essere respinta. In relazione al danno non patrimoniale integrato dal pregiudizio alla reputazione personale e commerciale, il giudice di primo grado reputava corretta la prospettazione della parte convenuta in ordine alla tipologia di segnalazione;
segnalazione che non era relativa alla sofferenza, ma alle garanzie ricevute. Pertanto, anche nel caso della richiesta dei danni non patrimoniali oltre al difetto di prova, vi era da sottolineare, ad avviso del giudice, la carenza del carattere pregiudizievole della detta segnalazione. Gli attori, nella perizia di parte già richiamata quantificavano il danno in € 116.276,00 - allegando la lunga durata pagina 7 di 14 del processo informativo distorto (circa 9 anni di cui circa 7 caratterizzati da gravi ripercussioni e discrediti in capo ai garanti) e l'ormai definitivo discredito. Il Tribunale di
Milano rilevava che le parti si limitavano a prospetti grafici a sostegno delle richieste, ma nessuna prova documentale offrivano a sostegno di un discredito ricevuto dalla segnalazione. Pertanto, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa non poteva essere accolta, in quanto mancava la prova del pregiudizio subito. Il Tribunale di Milano, tenuto conto della reciproca soccombenza, disponeva la compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. Avverso la decisione di primo grado interponevano gravame e Parte_1 Pt_2
, instando per la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali.
7. Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione dell'1.4.2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 3.6.2025 con concessione di temine fino al 20 maggio 2025 per il deposito di sintetiche note conclusive.
Motivi della decisione
9. Con l'unico motivo a supporto del gravame, evidenzia di essere soggetto Parte_1
ad elevato standing creditizio e di essere stata pesantemente danneggiata in ragione del collegamento con la società per la quale aveva prestato garanzie. Altrettanto assume
, in ragione del collegamento con la società e della conseguente Parte_2
impossibilità di accedere a finanziamenti, in ragione della fama di “cattivo pagatore”. In concreto gli impugnanti evidenziano l'esito negativo quanto alla richiesta di surroga del mutuo cointestato tra i due garanti inoltrata al Credito Emiliano, oltre che l'esito negativo della domanda di mutuo, il tutto come provato dai documenti nn. 16, 17, 21 e 22.
10. Opinione della Corte quanto al motivo di gravame. E' necessario premettere che la
Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d'Italia ed accentra i dati comunicati dagli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti. Si tratta di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, nel cui ambito gli intermediari effettuano diverse tipologie di segnalazioni collegate all'importo del credito, alla peculiare condizione di rischio, sia quando se ne verificano inizialmente i presupposti, sia quando vi pagina 8 di 14 è un mutamento di status. La Centrale restituisce agli stessi intermediari un flusso di informazioni nel quale è contenuto il quadro riassuntivo dei crediti dei clienti censiti, nonché dei soggetti coobbligati, con indicazione dei rispettivi importi globali accordati e utilizzati. La Centrale è regolata dalle Istruzioni della Banca d'Italia emanate in base alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo
1994, emanata ai sensi dell'art. 53 comma 1, lett. b), d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario, T.U.B.) il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Si tratta delle Istruzioni per gli intermediari creditizi relative alla Centrale dei rischi emanate in prima battuta con la circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti giunta oggi al 21° aggiornamento al febbraio 2025. Il servizio di centralizzazione dei rischi, quindi, consente ai singoli intermediari partecipanti di valutare la capacità di rientro dei finanziamenti ed, a livello generale, contribuisce a preservare la stabilità del sistema creditizio dai rischi derivanti dai fidi multipli. In particolare, sono oggetto di segnalazione: “i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito”.
11. Orbene, come evidenziato dal giudice di prime cure, le segnalazioni in questione non erano segnalazioni di sofferenza, ma afferivano solo alle garanzie prestate e, pertanto, a differenza della prima, erano connotata dall'obbligatorietà, non residuando spazi discrezionali in capo all'intermediario. Ed, infatti, il contenzioso si è sviluppato principalmente attorno alla segnalazione a sofferenza, ove la S.C. ha osservato che “la segnalazione di una posizione 'in sofferenza' presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” ( v.
Cass. civ. n. 7958/2009). Ed ancora, la S.C. ha rilevato che “ai fini dell'obbligo di
pagina 9 di 14 segnalazione al 'servizio per la centralizzazione dei rischi bancari' (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili;
in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle "sofferenze") (v. Cass. civ. n. 21428/2007; v. anche Cass. civ. n.
15609/2014).
12. Poste tali sintetiche premesse a livello normativo - regolamentare e giurisprudenziale, occorre procedere ad un attento esame della documentazione versata in atti. Risulta che, a seguito di richiesta inoltrata da in data 18.2.2018 (doc. n. 1 del fascicolo di Pt_1
primo grado di parte attrice), IF forniva i dati creditizi presenti in EUISC - il sistema di informazioni creditizie gestite da IF (doc. n. 2 del fascicolo attoreo). Ebbene, nella risposta in questione è indicato il tipo di credito, ossia mutuo ipotecario, la fase del credito, ossia accordato, la data di inizio, 29.7.2008 e di fine all'1.9.2023, la periodicità mensile di rimborso e il n. di 180 rate con relativo importo;
sono segnalate numero 4 rate con ritardo ed è presente la seguente dicitura “presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento”; infine, , unitamente a è indicata in veste di Pt_1 Parte_2
garante. Sub doc. n. 3 si trova la richiesta di cancellazione delle informazioni quanto a tale
(genero della ) con relativa risposta sub doc. n. 4 da parte di Controparte_2 Pt_1
IF in data 23.1.2018 relativa a mutuo chirografario, con data inizio 30.4.2009 e fine all'11.8.2015. Sub doc. n. 5 si trova la risposta datata 18.4.2018 con la quale CP_1
rispondeva a , confermando di aver cancellato dalle banche dati la Controparte_2 segnalazione “determinata da errore tecnico” relativamente alla garanzia specifica rilasciata nei confronti della società EO NE. Ebbene, in primo luogo, non può trascurarsi che il doc. n.
5 - che parte attorea in prime cure ha reputato quale ammissione pagina 10 di 14 di scorrettezza da parte di - in realtà si riferisce ad altro garante, tale CP_1 CP_2
ed è relativo ad alto tipo di operazione creditizia (in particolare mutuo chirografario,
[...]
laddove la aveva chiesto chiarimenti in merito alla propria segnalazione di Pt_1 garante relativa ad un mutuo ipotecario). E', dunque, di tutta evidenza che nessun accertamento di responsabilità può trarsi a carico dell'odierna parte appellata sulla base di una generica ammissione di un non meglio precisato “errore tecnico” relativo ad altro soggetto garante ed altra operazione creditizia, con differente struttura, tempistiche e modalità di pagamento. Né la mancata contestazione specifica di un documento non pertinente ad opera della parte convenuta in prime cure può avvalorare un'ipotesi di non meglio precisata responsabilità dell'istituto di credito. Tali considerazioni vanno, poi, contestualizzate alla luce delle sopra dette Istruzioni che riguardano molteplici tipologie di segnalazione. Ebbene, nel caso in esame – come sopra detto e come affermato anche dal giudice di prime cure - non risulta affatto che la banca abbia proceduto ad una segnalazione a sofferenza sulla base della sopra esposta documentazione. Del resto, nella stessa perizia di parte attorea di prime cure redatta da Fast and Forward s.r.l. (doc. n. 22 del fascicolo di primo grado degli attori con i relativi allegati) si dà atto che “sono risultati illegittimamente segnalati come garanti – fidejussori della EO NE sas di IV
AR & C”… omissis “la fidejussione in questione non è mai stata sottoscritta da nessuno dei soggetti segnalati come garanti”; “come da comunicazioni ufficiali della stessa avvenute dapprima in data 23.3.2018 (allegato2) e successivamente in CP_1
data 128.4.2018 (allegato 3), le segnalazioni derivano da un disguido tecnico da parte della stessa banca che ha poi rimosso almeno parzialmente, le segnalazioni nelle due
Centrali Rischi”. Sulla base di tali asserzioni - minimamente supportate non solo per quanto sopra detto con riguardo al doc. n. 5, ma anche in ragione dell'apodittica affermazione di mancata sottoscrizione della fidejussione, circostanza, questa, solo affermata e minimamente provata – la perizia passa, quindi, a valutare i criteri equitativi al fine della stima dei danni. In particolare, con riferimento alla persona della Pt_1
(pagg. 15 - 16), la perizia parte dalla indimostrata affermazione circa “l'insussistenza dei requisiti segnaletici dell'unica fidejussione che la coinvolge” per sottolineare il fatto che la sia sempre solvibile e ad elevato standing creditizio. Quanto al preteso danno Pt_1
della , la perizia così si esprime: “escludendo le illegittime segnalazioni di Pt_1
pagina 11 di 14 la signora sarebbe risultata essere un soggetto ad elevato standing CP_1 Pt_1
creditizio e sicuramente caratterizzato da un dato segnaletico tecnicamente perfetto. Nel caso di specie è pacifico, quindi, che all'interno del periodo di presenza complessiva delle segnalazioni illegittime (aprile 2009 – febbraio 2018) la signora sia stata Pt_1
collegata alla Sas che in parallelo registrava una degenerazione segnaletica grave e che si fa conclamata con le segnalazioni a sofferenza di agosto 2015 (fg. 16). Il discredito subito è oggettivamente molto grave e ciò non solo per la trasmissione di un elevato rischio di escussione delle garanzie, ma anche per il solo e semplice fatto che il suo nominativo sia stato collegato ad una realtà aziendale insolvente e rispetto alla quale la signora non ha mai rivestito alcun ruolo di stakeholder (di nessun tipo, tantomeno di garante)”.
Ora, tali affermazioni sono prive di fondamento giuridico, in quanto la segnalazione che riguardava la signora non era suscettibile di provocare discredito commerciale, Pt_1
trattandosi di segnalazione obbligatoria per il sistema creditizio, come anche precisato dal giudice di primo grado. Non solo, ma è a dirsi anche che neppure una segnalazione di sofferenza ha riguardato la società EO NE, di cui è stato segnalato semplicemente il ritardo nei pagamenti e di cui non sono in atti segnalazioni di sofferenza, se non allegate quale flatus vocis. Quanto a e , ancora la perizia a pag. 28 così si Pt_1 Pt_2 esprime: “la sig.ra e il sig. subiscono un significativo ed ingiusto Pt_1 Pt_2
discredito che peraltro li colpisce non solo presso le banche affidanti, ma anche presso altri istituti a cui si approcciano (fra questi va evidenziata la richiesta di una surroga di un mutuo cointestato e la richiesta di finanziamento per sostituire il leasing del Sig.
– entrambe le richieste furono proposte al Credito Emiliano)”. Seguono pagine Pt_2
di elaborazioni giurisprudenziali quanto al danno patrimoniale, al danno da perdita di chance, al danno all'immagine e, infine, quanto al danno patrimoniale da negazione della surroga ed al mancato risparmio sono elaborate considerazioni del tutto disancorate dal benché minimo dato contabile o documentale. In particolare, la perizia prende in considerazione il mutuo ed il leasing riferiti entrambi al maggio 2016, indicandone la rata mensile ed il tasso di interesse e confrontando tali dati con ipotetici tassi tratti dall'Osservatorio di Mutuionline dell'aprile 2016 prodotto sub allegato n. 28. Ebbene, la
Corte sottolinea che non è in atti qualsivoglia rifiuto da parte di altri istituti. Non solo, ma pagina 12 di 14 il doc. n. 28 altro non è che una pagina pubblicitaria comparsa in rete nell'aprile 2016 che non può fondare la base per la ragionevole aspettativa di ottenere una surroga con tali tassi da parte di ipotetici istituti di credito, neppure individuati. Gli altri documenti e, segnatamente, i documenti sub nn. 15 – 17 di cui al doc. n. 22 II parte ( allegati alla perizia di parte) si riferiscono a richieste di concessioni fido da parte della , di Pt_1 Pt_2
e di IV AR, ma nessun riscontro negativo è presente in atti, men che meno
[...]
riconducibile alla segnalazione lamentata e – si ribadisce – obbligatoria;
di tal ché anche un rifiuto eventualmente motivato sulla base di detta segnalazione – ove esistente – costituirebbe legittimo esercizio di valutazioni riservate all'intermediario. Inoltre, anche gli altri documenti reperibili all'interno dell'allegato n. 22 parte III e parte IV si riferiscono a carteggi per richieste di fidi e surroga, carteggi tenuti, tra l'altro, dal genero degli odierni appellanti, e coinvolgenti anche altre società oltre alla EO NE (v. Controparte_2
ad esempio la società EC). Infine, i doc.ti nn. 8 e 11 attengono a riscontri delle richieste inoltrate rispettivamente da e , volti a conoscere Parte_2 Parte_1
l'esatto stato delle segnalazioni in questione, relative, tutte, alle garanzie prestate.
13. Conclusivamente, il compendio documentale sopra illustrato non consente di ritenere provati i lamentati danni non patrimoniali, in primo luogo, in ragione della non idoneità delle segnalazioni in questione a costituire fonte di danni non patrimoniali. In secondo luogo, alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità, secondo cui “in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore” (v. Cass. civ. n. 29252/24; Cass. civ. n. 3133/2020). Quanto ai danni patrimoniali – ferma restando la statuizione di illiceità della segnalazione di cui al capo n.
1 della sentenza, capo non oggetto di appello incidentale – è da concludersi per la totale carenza di prova, anche sul piano meramente indiziario.
14. Le sopra esposte considerazioni comportano il rigetto dell'appello con integrale conferma della decisione di prime cure.
15. L'esito del secondo grado comporta la condanna di appellante alla rifusione delle Pt_4 spese processuali del grado in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri pagina 13 di 14 minimi rapportati a cause di valore indeterminabile di media complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado. L'adozione dei parametri minimi si giustifica alla luce della delimitazione del thema decidendum e dell'unico motivo di gravame, sia pure articolato sotto molteplici profili.
16. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3337/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 9319/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna e in solido a rimborsare, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.562,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 3.6.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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