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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 486/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 9/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 486/23 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ) nato il 1° maggio 1958 a Decollatura (CZ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo Colombo n. 67, presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
Ricorrente
E
Controparte_1
n persona del per la in carica “pro tempore”
[...] Controparte_2 CP_3
Dott. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 60 presso lo CP_4 studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini (cod. fisc.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.4.2023, parte istante affermava di aver lavorato come minatore e carpentiere nel settore dell'edilizia dal 1981 al 2018, occupandosi dello scavo e della costruzione di gallerie, in modo continuativo, presso varie ditte, svolgendo, quindi, attività rumorose, nonché di essere stato sottoposto a vibrazioni e scuotimenti con esposizione a polveri sottili, amianto, silicato per cunite, gas di scarico delle macchine operatrici.
Aggiungeva poi che la broncopneumopatia silicosi di cui era affetto doveva considerarsi diretta conseguenza dell'esposizione ai fattori di rischio sopra indicati.
Precisava al riguardo che l' in data 28 gennaio 2012, lo aveva già indennizzato riconoscendo CP_1 una Pneumosilicosi con il 6 % di danno biologico (v. in atti pratica di infortunio o malattia professionale n. 506330111 del 15 05 2006) ma che le modalità e i tempi di esposizione ai fattori di rischio avevano determinato l'aggravamento della malattia e produceva, all'uopo, la certificazione medica in atti e consulenza di parte.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che, dal 2012 ad oggi, le condizioni di salute e la broncopneumopatia avevano subìto un aggravamento pari al 12 % di danno biologico per come accertato dal CTP medico legale Dott. e, conseguentemente, condannare l' Persona_1 CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo in conto capitale pari al 12 % di danno biologico o a quella maggiore o minore percentuale accertata con CTU da espletarsi nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'improponibilità della domanda non presentata in CP_1 via amministrativa e, comunque, la sua infondatezza nel merito. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
3. Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale, con ordinanza del 29.5.2024 ritenuto necessario ai fini della decisione disporre CTU, nominava la dott.ssa , la quale tuttavia Persona_2 non prestava giuramento nei termini.
Veniva, quindi, nominata la dott.ssa , alla quale veniva posto il seguente quesito: Persona_3
“Accerti il C.T.U., esaminati gli atti di causa, visitato il periziando ed effettuati gli opportuni accertamenti: a) se le condizioni fisiche del sig. abbiano o meno subito modificazioni;
Parte_1
b) in caso di peggioramento, specifichi se esso sia o meno ricollegato causalmente all'attività lavorativa svolta;
c) se sia derivata al ricorrente una lesione permanente all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, tale da esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
d) in caso positivo, quantificarne l'entità( e determinarne la decorrenza)secondo i parametri di cui alle tabelle CP_1 vigenti. Quant'altro utile a fini di giustizia”. Il Ctu depositava in data 2.4.2024 la consulenza medico- legale e, a seguito dell' udienza del
9.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Il consulente nominato, all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame della documentazione sanitaria ha evidenziato che:
“Come si evince dalla documentazione allegata agli atti il sig. è stato esposto per motivi Pt_1 professionali ad agenti inalatori la cui nocività è ampiamente nota ai fini della determinazione di pneumoconiosi come riconosciuto dall' nel 2012 e per come conseguentemente indennizzato per CP_1 riconosciuta menomazione pari al 6% da parte dello stesso . Nel 2021 il riscontro di nodularità CP_1 dubbia del polmone sx ha determinato una serie di accertamenti volti a chiarirne la natura. L'esame istologico delle lesioni asportate evidenzia una neoformazione di natura benigna le cui caratteristiche sono quelle di un amartoma non correlabile alla pneumoconiosi già accertata e una seconda lesione, pure essa asportata e analizzata riferibile ad un processo infiammatorio cronico.
L'accurato studio nella persona del sig. avvenuto nel corso del ricovero in U.O. di Geriatria Pt_1
DH presso l'A.O.U. Renato Dulbecco di Catanzaro, iniziato in giugno 2024 e dimesso in data
20\11\2024 fornisce ulteriori chiarimenti sulle condizioni cliniche recenti del sig. : utile il Pt_1 riferimento in particolare alla valutazione delle condizioni respiratorie e cardiache che evidenzia un quadro clinico pressochè normale dal punto di vista funzionale dell'apparato cardiorespiratorio e che consente, unitamente alla restante documentazione sanitaria esibita, di elaborare per il sig.
la diagnosi suddetta. Per rispondere ai quesiti posti, si può affermare che la storia clinica Pt_1 del sig. , l'anamnesi lavorativa, il quadro radiologico confermano un quadro di silicosi Pt_1 nodulare cronica nonostante la modestia dei segni clinici e nonostante la coesistenza di comorbidità.
Silicosi polmonare che è malattia cronica, irreversibile e suscettibile di progressione. Per quanto esposto si ritiene di poter affermare che in atto non ci sono elementi per ritenere che la patologia silicotica abbia subito un aggravamento rispetto a quanto riconosciuto dall' nel 2012 dal CP_1 momento che la natura della lesione riscontrata nel corso di intervento chirurgico nel 2022
(amartoma condroide) e che aveva ingenerato il dubbio di un aggravamento della silicosi o ancor peggio di lesione di natura maligna, non è ad essa patologia silicosi- correlabile. Nel contempo le
[... indagini preliminari all'intervento chirurgico e quelle più recenti effettuate presso l'U.O.
di Catanzaro hanno consentito di rivalutare le condizioni Controparte_5 generali e più precisamente le condizioni cardiorespiratorie del sig. consentendo di stabilire Pt_1 in che misura le lesioni riscontrate incidano sull'integrità psicofisica del sig. : attualmente Pt_1 il quadro clinico del periziando rispetto alle condizioni riconosciute dall' nel 2012 non CP_1 hanno subito ulteriore aggravamento: la silicosi, effettivamente contratta come da constatazioni anamnestiche, radiologiche e istologiche, non ha determinato in atto danni clinicamente e strumentalmente apprezzabili pertanto la sua incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del periziando resta quantificata in misura pari al 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda: 29\03\2022. Le altre questioni rimangono assorbite dalla risposta al quesito principale.
5. Le valutazioni operate dal CTU, in quanto motivate, in modo approfondito, sulla base della documentazione medica in atti, appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche del ricorrente.
In particolare, il CTU ha escluso che l'attuale quadro clinico del abbia potuto subire un Pt_1 aggravamento rispetto alle condizioni già riconosciute dall' nel 2012 ed ha escluso che la CP_1 lesione riscontrata nel corso di intervento chirurgico nel 2022 (amartoma condroide) e che aveva ingenerato il dubbio di un aggravamento della silicosi, fosse correlabile alla predetta malattia.
Alla luce delle risultanze medico- legali, non può ritenersi provato in modo certo, immediato e diretto, il dedotto aggravamento della patologia e il nesso causale tra lo stesso e il rischio lavorativo, con conseguente insussistenza di un ulteriore danno biologico indennizzabile a titolo di aggravamento.
Ne consegue il rigetto della domanda.
6. Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Lamezia Terme, 9.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 9/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 486/23 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ) nato il 1° maggio 1958 a Decollatura (CZ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo Colombo n. 67, presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
Ricorrente
E
Controparte_1
n persona del per la in carica “pro tempore”
[...] Controparte_2 CP_3
Dott. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 60 presso lo CP_4 studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini (cod. fisc.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.4.2023, parte istante affermava di aver lavorato come minatore e carpentiere nel settore dell'edilizia dal 1981 al 2018, occupandosi dello scavo e della costruzione di gallerie, in modo continuativo, presso varie ditte, svolgendo, quindi, attività rumorose, nonché di essere stato sottoposto a vibrazioni e scuotimenti con esposizione a polveri sottili, amianto, silicato per cunite, gas di scarico delle macchine operatrici.
Aggiungeva poi che la broncopneumopatia silicosi di cui era affetto doveva considerarsi diretta conseguenza dell'esposizione ai fattori di rischio sopra indicati.
Precisava al riguardo che l' in data 28 gennaio 2012, lo aveva già indennizzato riconoscendo CP_1 una Pneumosilicosi con il 6 % di danno biologico (v. in atti pratica di infortunio o malattia professionale n. 506330111 del 15 05 2006) ma che le modalità e i tempi di esposizione ai fattori di rischio avevano determinato l'aggravamento della malattia e produceva, all'uopo, la certificazione medica in atti e consulenza di parte.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che, dal 2012 ad oggi, le condizioni di salute e la broncopneumopatia avevano subìto un aggravamento pari al 12 % di danno biologico per come accertato dal CTP medico legale Dott. e, conseguentemente, condannare l' Persona_1 CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo in conto capitale pari al 12 % di danno biologico o a quella maggiore o minore percentuale accertata con CTU da espletarsi nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'improponibilità della domanda non presentata in CP_1 via amministrativa e, comunque, la sua infondatezza nel merito. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
3. Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale, con ordinanza del 29.5.2024 ritenuto necessario ai fini della decisione disporre CTU, nominava la dott.ssa , la quale tuttavia Persona_2 non prestava giuramento nei termini.
Veniva, quindi, nominata la dott.ssa , alla quale veniva posto il seguente quesito: Persona_3
“Accerti il C.T.U., esaminati gli atti di causa, visitato il periziando ed effettuati gli opportuni accertamenti: a) se le condizioni fisiche del sig. abbiano o meno subito modificazioni;
Parte_1
b) in caso di peggioramento, specifichi se esso sia o meno ricollegato causalmente all'attività lavorativa svolta;
c) se sia derivata al ricorrente una lesione permanente all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, tale da esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
d) in caso positivo, quantificarne l'entità( e determinarne la decorrenza)secondo i parametri di cui alle tabelle CP_1 vigenti. Quant'altro utile a fini di giustizia”. Il Ctu depositava in data 2.4.2024 la consulenza medico- legale e, a seguito dell' udienza del
9.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Il consulente nominato, all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame della documentazione sanitaria ha evidenziato che:
“Come si evince dalla documentazione allegata agli atti il sig. è stato esposto per motivi Pt_1 professionali ad agenti inalatori la cui nocività è ampiamente nota ai fini della determinazione di pneumoconiosi come riconosciuto dall' nel 2012 e per come conseguentemente indennizzato per CP_1 riconosciuta menomazione pari al 6% da parte dello stesso . Nel 2021 il riscontro di nodularità CP_1 dubbia del polmone sx ha determinato una serie di accertamenti volti a chiarirne la natura. L'esame istologico delle lesioni asportate evidenzia una neoformazione di natura benigna le cui caratteristiche sono quelle di un amartoma non correlabile alla pneumoconiosi già accertata e una seconda lesione, pure essa asportata e analizzata riferibile ad un processo infiammatorio cronico.
L'accurato studio nella persona del sig. avvenuto nel corso del ricovero in U.O. di Geriatria Pt_1
DH presso l'A.O.U. Renato Dulbecco di Catanzaro, iniziato in giugno 2024 e dimesso in data
20\11\2024 fornisce ulteriori chiarimenti sulle condizioni cliniche recenti del sig. : utile il Pt_1 riferimento in particolare alla valutazione delle condizioni respiratorie e cardiache che evidenzia un quadro clinico pressochè normale dal punto di vista funzionale dell'apparato cardiorespiratorio e che consente, unitamente alla restante documentazione sanitaria esibita, di elaborare per il sig.
la diagnosi suddetta. Per rispondere ai quesiti posti, si può affermare che la storia clinica Pt_1 del sig. , l'anamnesi lavorativa, il quadro radiologico confermano un quadro di silicosi Pt_1 nodulare cronica nonostante la modestia dei segni clinici e nonostante la coesistenza di comorbidità.
Silicosi polmonare che è malattia cronica, irreversibile e suscettibile di progressione. Per quanto esposto si ritiene di poter affermare che in atto non ci sono elementi per ritenere che la patologia silicotica abbia subito un aggravamento rispetto a quanto riconosciuto dall' nel 2012 dal CP_1 momento che la natura della lesione riscontrata nel corso di intervento chirurgico nel 2022
(amartoma condroide) e che aveva ingenerato il dubbio di un aggravamento della silicosi o ancor peggio di lesione di natura maligna, non è ad essa patologia silicosi- correlabile. Nel contempo le
[... indagini preliminari all'intervento chirurgico e quelle più recenti effettuate presso l'U.O.
di Catanzaro hanno consentito di rivalutare le condizioni Controparte_5 generali e più precisamente le condizioni cardiorespiratorie del sig. consentendo di stabilire Pt_1 in che misura le lesioni riscontrate incidano sull'integrità psicofisica del sig. : attualmente Pt_1 il quadro clinico del periziando rispetto alle condizioni riconosciute dall' nel 2012 non CP_1 hanno subito ulteriore aggravamento: la silicosi, effettivamente contratta come da constatazioni anamnestiche, radiologiche e istologiche, non ha determinato in atto danni clinicamente e strumentalmente apprezzabili pertanto la sua incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del periziando resta quantificata in misura pari al 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda: 29\03\2022. Le altre questioni rimangono assorbite dalla risposta al quesito principale.
5. Le valutazioni operate dal CTU, in quanto motivate, in modo approfondito, sulla base della documentazione medica in atti, appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche del ricorrente.
In particolare, il CTU ha escluso che l'attuale quadro clinico del abbia potuto subire un Pt_1 aggravamento rispetto alle condizioni già riconosciute dall' nel 2012 ed ha escluso che la CP_1 lesione riscontrata nel corso di intervento chirurgico nel 2022 (amartoma condroide) e che aveva ingenerato il dubbio di un aggravamento della silicosi, fosse correlabile alla predetta malattia.
Alla luce delle risultanze medico- legali, non può ritenersi provato in modo certo, immediato e diretto, il dedotto aggravamento della patologia e il nesso causale tra lo stesso e il rischio lavorativo, con conseguente insussistenza di un ulteriore danno biologico indennizzabile a titolo di aggravamento.
Ne consegue il rigetto della domanda.
6. Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Lamezia Terme, 9.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara