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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3560/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Fiorin, C.F. CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36, C.F._2
Pec giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio civile in Rimini in data 2 luglio 2011 e che Controparte_1 dalla loro unione è nato il figlio (22 maggio 2012). Per_1
Parte ricorrente, in ordine alle ragioni della domanda di separazione, ha rappresentato che circa tre anni fa il marito ha iniziato a non dormire più nel letto coniugale e a rientrare a casa ad orari irregolari, comportandosi con lei in maniera distaccata. La ricorrente ha riferito di aver scoperto che la ragione di questa crisi era dovuta ad una relazione extraconiugale intrapresa dal sig. con una sua collega di CP_1 lavoro di alcuni anni più giovane di lui. A riguardo la sig.ra ha precisato che nel mese di settembre Parte_1
2023 ha ricevuto una lettera proveniente dal marito dell'amante del sig. nella quale veniva CP_1 informata di questa relazione che era clandestinamente iniziata nell'agosto del 2020 e proprio a seguito di tale scoperta si è ingenerata una situazione di crisi tale da determinare la rottura dell'affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni relative al figlio la ricorrente ha chiesto che venga disposto affido condiviso del minore con collocazione presso di lei alla quale deve essere assegnata la casa coniugale oggetto di comproprietà e per il cui acquisto è stato contratto un mutuo di euro 133.000,00.
Con riferimento alle visite del padre con il figlio la ricorrente ha depositato apposito piano genitoriale, subordinando il pernottamento del figlio presso il padre alla condizione che il resistente si procuri una idonea abitazione in quanto, al momento, lo stesso gli ha rappresentato che sarebbe sua intenzione quella di andare a vivere in un camper.
Per quel che concerne i profili di carattere economico la ricorrente ha previamente ricostruito la sua situazione reddituale, riferendo di essere una lavoratrice dipendente presso la scuola primaria di Rimini con contratto a tempo indeterminato e di percepire un reddito annuo di circa 19.000,00/23.000,00 euro. La stessa ha precisato che a partire dal mese di settembre 2023 ha deciso di svolgere attività lavorativa part- time al fine di potersi occupare del figlio e che per tale ragione il suo stipendio ha subito una contrazione che sarebbe stata successivamente documentata. La sig.ra ha altresì ricostruito la situazione Parte_1 patrimoniale del resistente affermando che il sig. è impiegato presso la ditta Baldinini e che CP_1 percepisce un reddito di circa 30.000,00 euro annui. Sulla base di detto quadro patrimoniale, la sig.ra ha chiesto che venga disposto un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 750,00 che Parte_1 deve tenere anche conto della ripartizione delle rate del mutuo correlato alla casa familiare all'estinzione del quale l'assegno si ridurrà ad euro 444,00 mensili.
pagina 2 di 10 Infine, la ricorrente, richiamando la disciplina ex art 473 bis 49 c.p.c. ha contestualmente proposto domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo che venga stabilito con tale ulteriore pronuncia assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 26 marzo 2024 il Giudice, dato atto della mancata costituzione di parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'ascolto della ricorrente, la quale ha ricostruito le ragioni della separazione e della richiesta di addebito. In tale circostanza la ricorrente ha chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e sul punto il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva il Giudice con ordinanza ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre alla quale ha assegnato la Per_1 casa coniugale e ha stabilito in euro 300,00 l'assegno di mantenimento che il resistente sarebbe stato tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento è stato disposto l'ascolto del minore e tale incombente è stato espletato all'udienza dell'11.06.2024. All'esito dell'ascolto parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione e il Giudice ha assegnato alla parte i termini ex art 473 bis 28 c.p.c. Con sentenza depositata in data 6 dicembre 2024 è stata pronunciata la separazione delle parti e sono state adottate le disposizioni accessorie relative all'affidamento e al mantenimento della prole;
con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio la cui udienza di rimessione della causa in decisione è stata fissata al 9 dicembre 2025. Con istanza del 12 settembre 2025, parte ricorrente ha chiesto una modifica della disciplina inerente all'affidamento e le medesime domande sono state reiterate nel corso della udienza del 9.12.2025. In tale circostanza il Giudice relatore ha ascoltato la sig.ra la quale ha Parte_1 esposto le ragioni sottese alla domanda di affidamento esclusivo del figlio. Sulle conclusioni così come precisate nel corso della udienza, lo scrivente, stante la rinuncia della ricorrente al termine per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le sue conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento,
pagina 3 di 10 affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis. Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15.
SULL'AFFIDAMENTO, SULLA COLLOCAZIONE E SULLA DISCIPLINA INERENTE ALLE VISITE DEL
PADRE CON IL LI AT
Parte ricorrente nell'ambito della udienza del 9 dicembre 2025 ha dedotto che ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore stante il disinteresse del padre.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice pagina 4 di 10 quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Orbene, nel caso di specie può dirsi accertata la idoneità educativa della sig.ra , la quale è Parte_1 provata sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa in atti dalle quali è dato evincere la sua capacità di crescere e supportare lo sviluppo del figlio sia dalle affermazioni rese in sede di ascolto da , il quale ha così Per_1 riferito: “con mia mamma sto bene, è un po' più rigida sui compiti, ma sto bene anche con lei”.
Con riferimento al sig. la sua condotta processuale costituisce prova del suo disinteresse alle CP_1 vicende del figlio. La inidoneità educativa della figura paterna è altresì evincibile dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9 dicembre 2025 dalla ricorrente, la quale ha evidenziato le difficoltà riscontrate nel contattare il sig. al fine di prendere decisioni relative al figlio (“io faccio fatica a parlare con il padre in CP_1 quanto c'è una sorta di chiusura ogni contatto telefonico si trasforma in una lotta ossia si finisce con il discutere ma è difficile trovare una soluzione conforme all'interesse del minore”). Lesivo dell'interesse di è altresì il suo diretto Per_1 coinvolgimento in tali scelte “spesso lui chiede al figlio di fare da tramite e io penso che questa modalità non sia conforme all'interesse del minore e talvolta ciò ingenera anche delle incomprensioni”, in quanto la citata modalità rischia di porre il minore in una situazione di conflitto tale da poter ledere il suo sviluppo e la sua crescita.
Ritiene, pertanto, l'adito Tribunale che l'affido condiviso possa essere in concreto pregiudizievole per e, di conseguenza, la migliore forma di affidamento è quello esclusivo alla madre in modo tale da Per_1 evitare che l'assenza e il disinteresse della figura paterna possa incidere negativamente sulle scelte correlate all'interesse del minore.
pagina 5 di 10 Con riferimento alla disciplina relativa alle visite padre/figlio, deve essere confermato quanto già disposto in sede di separazione, non essendosi verificate sopravvenienze tali da rendere necessaria una modifica.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
Parte ricorrente all'udienza del 9 dicembre 2025 ha chiesto la conferma delle disposizioni patrimoniali già adottate in sede di separazione relative al mantenimento del minore.
Anche con riferimento al citato profilo, ritiene il presente Collegio che, stante la assenza di sopravvenienze, ricorrano le ragioni per confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 in favore di controparte a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si precisa, a riguardo, che, allo stato attuale, tale somma è proporzionata sia alla situazione patrimoniale delle parti (immutata rispetto al momento della separazione) sia ai diversi periodi di permanenza del minore con i genitori e tiene altresì conto della collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto che le venga riconosciuto a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 300,00.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Nella pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3, 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile la Cassazione, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia alla pagina 6 di 10 natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive deve essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo
pagina 7 di 10 procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata per le ragioni che verranno di seguito indicate.
In primo luogo, deve escludersi che la sig.ra sia priva dei mezzi e delle risorse per provvedere Parte_1 al suo mantenimento e per godere di una esistenza dignitosa in quanto la stessa, nel corso della udienza del
9 dicembre 2025, ha riferito di avere un contratto di lavoro di durata annuale e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00.
In secondo luogo, deve escludersi la presenza tra le parti di una situazione di squilibrio reddituale e patrimoniale imputabile al sacrificio da parte della sig.ra a favore delle esigenze familiari. Più nel Parte_1 dettaglio la sig.ra non ha allegato prove atte a dimostrare che in costanza di matrimonio ha Parte_1 effettuato rinunce tali da incidere negativamente sulla sua situazione patrimoniale e reddituale per favorire il nucleo familiare.
A ulteriore conferma della citata decisione, si evidenza che in sede di separazione la ricorrente non ha formulato domanda di mantenimento e dalla adozione della pronuncia di separazione, con la quale il
Collegio ha preso atto della situazione di indipendenza economica della sig.ra , non si sono Parte_1 verificate sopravvenienze negative tali da giustificare l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata;
si precisa che con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio verranno liquidate le sole fasi di studio e di decisione, non essendo state espletate ulteriori attività, e verrà altresì fatta applicazione dei minimi tariffari stante la non particolare complessità della attività processuale svolta relativa alle citate fasi.
P.Q.M.
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Rimini il 2 luglio 2011 tra la sig.ra , nata a [...] il [...], e il sig. , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune, anno 2011, n. 81, parte 1;
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza;
pagina 8 di 10 ➢ Affida in via esclusiva alla sig.ra il figlio , con collocazione Parte_1 Persona_2 abitativa prevalente presso di lei, cui per l'effetto assegna la casa familiare sita in Via delle Piante n. 22 Rimini (RN);
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere presso di sé Per_1
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla sera della domenica alle ore
22 nel caso in cui abbia trovato una nuova abitazione (nel caso in cui, al contrario, il padre non abbia trovato un nuovo immobile dispone che il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla sera dello stesso giorno alle ore 22:00 e dalle 10:00 della domenica alle ore 21:00 dello stesso giorno); inoltre, due pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì e il mercoledì, rimettendo all'accordo delle parti la disciplina degli orari nei quali il padre dovrà prendere e riaccompagnare il minore presso la casa coniugale;
durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che il figlio trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé
nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo Per_1 diverso accordo tra le parti;
quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé il figlio per tre settimane non consecutive da concordare previamente con la madre;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di Controparte_1 ogni mese, alla sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT - di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 9.920,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore pagina 9 di 10 Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3560/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Fiorin, C.F. CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36, C.F._2
Pec giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio civile in Rimini in data 2 luglio 2011 e che Controparte_1 dalla loro unione è nato il figlio (22 maggio 2012). Per_1
Parte ricorrente, in ordine alle ragioni della domanda di separazione, ha rappresentato che circa tre anni fa il marito ha iniziato a non dormire più nel letto coniugale e a rientrare a casa ad orari irregolari, comportandosi con lei in maniera distaccata. La ricorrente ha riferito di aver scoperto che la ragione di questa crisi era dovuta ad una relazione extraconiugale intrapresa dal sig. con una sua collega di CP_1 lavoro di alcuni anni più giovane di lui. A riguardo la sig.ra ha precisato che nel mese di settembre Parte_1
2023 ha ricevuto una lettera proveniente dal marito dell'amante del sig. nella quale veniva CP_1 informata di questa relazione che era clandestinamente iniziata nell'agosto del 2020 e proprio a seguito di tale scoperta si è ingenerata una situazione di crisi tale da determinare la rottura dell'affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni relative al figlio la ricorrente ha chiesto che venga disposto affido condiviso del minore con collocazione presso di lei alla quale deve essere assegnata la casa coniugale oggetto di comproprietà e per il cui acquisto è stato contratto un mutuo di euro 133.000,00.
Con riferimento alle visite del padre con il figlio la ricorrente ha depositato apposito piano genitoriale, subordinando il pernottamento del figlio presso il padre alla condizione che il resistente si procuri una idonea abitazione in quanto, al momento, lo stesso gli ha rappresentato che sarebbe sua intenzione quella di andare a vivere in un camper.
Per quel che concerne i profili di carattere economico la ricorrente ha previamente ricostruito la sua situazione reddituale, riferendo di essere una lavoratrice dipendente presso la scuola primaria di Rimini con contratto a tempo indeterminato e di percepire un reddito annuo di circa 19.000,00/23.000,00 euro. La stessa ha precisato che a partire dal mese di settembre 2023 ha deciso di svolgere attività lavorativa part- time al fine di potersi occupare del figlio e che per tale ragione il suo stipendio ha subito una contrazione che sarebbe stata successivamente documentata. La sig.ra ha altresì ricostruito la situazione Parte_1 patrimoniale del resistente affermando che il sig. è impiegato presso la ditta Baldinini e che CP_1 percepisce un reddito di circa 30.000,00 euro annui. Sulla base di detto quadro patrimoniale, la sig.ra ha chiesto che venga disposto un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 750,00 che Parte_1 deve tenere anche conto della ripartizione delle rate del mutuo correlato alla casa familiare all'estinzione del quale l'assegno si ridurrà ad euro 444,00 mensili.
pagina 2 di 10 Infine, la ricorrente, richiamando la disciplina ex art 473 bis 49 c.p.c. ha contestualmente proposto domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo che venga stabilito con tale ulteriore pronuncia assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 26 marzo 2024 il Giudice, dato atto della mancata costituzione di parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'ascolto della ricorrente, la quale ha ricostruito le ragioni della separazione e della richiesta di addebito. In tale circostanza la ricorrente ha chiesto la adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e sul punto il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva il Giudice con ordinanza ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre alla quale ha assegnato la Per_1 casa coniugale e ha stabilito in euro 300,00 l'assegno di mantenimento che il resistente sarebbe stato tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento è stato disposto l'ascolto del minore e tale incombente è stato espletato all'udienza dell'11.06.2024. All'esito dell'ascolto parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione e il Giudice ha assegnato alla parte i termini ex art 473 bis 28 c.p.c. Con sentenza depositata in data 6 dicembre 2024 è stata pronunciata la separazione delle parti e sono state adottate le disposizioni accessorie relative all'affidamento e al mantenimento della prole;
con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio la cui udienza di rimessione della causa in decisione è stata fissata al 9 dicembre 2025. Con istanza del 12 settembre 2025, parte ricorrente ha chiesto una modifica della disciplina inerente all'affidamento e le medesime domande sono state reiterate nel corso della udienza del 9.12.2025. In tale circostanza il Giudice relatore ha ascoltato la sig.ra la quale ha Parte_1 esposto le ragioni sottese alla domanda di affidamento esclusivo del figlio. Sulle conclusioni così come precisate nel corso della udienza, lo scrivente, stante la rinuncia della ricorrente al termine per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le sue conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento,
pagina 3 di 10 affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis. Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15.
SULL'AFFIDAMENTO, SULLA COLLOCAZIONE E SULLA DISCIPLINA INERENTE ALLE VISITE DEL
PADRE CON IL LI AT
Parte ricorrente nell'ambito della udienza del 9 dicembre 2025 ha dedotto che ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore stante il disinteresse del padre.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice pagina 4 di 10 quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Orbene, nel caso di specie può dirsi accertata la idoneità educativa della sig.ra , la quale è Parte_1 provata sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa in atti dalle quali è dato evincere la sua capacità di crescere e supportare lo sviluppo del figlio sia dalle affermazioni rese in sede di ascolto da , il quale ha così Per_1 riferito: “con mia mamma sto bene, è un po' più rigida sui compiti, ma sto bene anche con lei”.
Con riferimento al sig. la sua condotta processuale costituisce prova del suo disinteresse alle CP_1 vicende del figlio. La inidoneità educativa della figura paterna è altresì evincibile dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9 dicembre 2025 dalla ricorrente, la quale ha evidenziato le difficoltà riscontrate nel contattare il sig. al fine di prendere decisioni relative al figlio (“io faccio fatica a parlare con il padre in CP_1 quanto c'è una sorta di chiusura ogni contatto telefonico si trasforma in una lotta ossia si finisce con il discutere ma è difficile trovare una soluzione conforme all'interesse del minore”). Lesivo dell'interesse di è altresì il suo diretto Per_1 coinvolgimento in tali scelte “spesso lui chiede al figlio di fare da tramite e io penso che questa modalità non sia conforme all'interesse del minore e talvolta ciò ingenera anche delle incomprensioni”, in quanto la citata modalità rischia di porre il minore in una situazione di conflitto tale da poter ledere il suo sviluppo e la sua crescita.
Ritiene, pertanto, l'adito Tribunale che l'affido condiviso possa essere in concreto pregiudizievole per e, di conseguenza, la migliore forma di affidamento è quello esclusivo alla madre in modo tale da Per_1 evitare che l'assenza e il disinteresse della figura paterna possa incidere negativamente sulle scelte correlate all'interesse del minore.
pagina 5 di 10 Con riferimento alla disciplina relativa alle visite padre/figlio, deve essere confermato quanto già disposto in sede di separazione, non essendosi verificate sopravvenienze tali da rendere necessaria una modifica.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
Parte ricorrente all'udienza del 9 dicembre 2025 ha chiesto la conferma delle disposizioni patrimoniali già adottate in sede di separazione relative al mantenimento del minore.
Anche con riferimento al citato profilo, ritiene il presente Collegio che, stante la assenza di sopravvenienze, ricorrano le ragioni per confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 in favore di controparte a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si precisa, a riguardo, che, allo stato attuale, tale somma è proporzionata sia alla situazione patrimoniale delle parti (immutata rispetto al momento della separazione) sia ai diversi periodi di permanenza del minore con i genitori e tiene altresì conto della collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto che le venga riconosciuto a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 300,00.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, è necessario compiere talune valutazioni preliminari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile e delle successive pronunce della Corte di Cassazione sul punto. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la mera natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Nella pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3, 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile la Cassazione, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia alla pagina 6 di 10 natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come nomadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi. Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione ed, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive deve essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo
pagina 7 di 10 procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata per le ragioni che verranno di seguito indicate.
In primo luogo, deve escludersi che la sig.ra sia priva dei mezzi e delle risorse per provvedere Parte_1 al suo mantenimento e per godere di una esistenza dignitosa in quanto la stessa, nel corso della udienza del
9 dicembre 2025, ha riferito di avere un contratto di lavoro di durata annuale e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00.
In secondo luogo, deve escludersi la presenza tra le parti di una situazione di squilibrio reddituale e patrimoniale imputabile al sacrificio da parte della sig.ra a favore delle esigenze familiari. Più nel Parte_1 dettaglio la sig.ra non ha allegato prove atte a dimostrare che in costanza di matrimonio ha Parte_1 effettuato rinunce tali da incidere negativamente sulla sua situazione patrimoniale e reddituale per favorire il nucleo familiare.
A ulteriore conferma della citata decisione, si evidenza che in sede di separazione la ricorrente non ha formulato domanda di mantenimento e dalla adozione della pronuncia di separazione, con la quale il
Collegio ha preso atto della situazione di indipendenza economica della sig.ra , non si sono Parte_1 verificate sopravvenienze negative tali da giustificare l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata;
si precisa che con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio verranno liquidate le sole fasi di studio e di decisione, non essendo state espletate ulteriori attività, e verrà altresì fatta applicazione dei minimi tariffari stante la non particolare complessità della attività processuale svolta relativa alle citate fasi.
P.Q.M.
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Rimini il 2 luglio 2011 tra la sig.ra , nata a [...] il [...], e il sig. , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune, anno 2011, n. 81, parte 1;
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza;
pagina 8 di 10 ➢ Affida in via esclusiva alla sig.ra il figlio , con collocazione Parte_1 Persona_2 abitativa prevalente presso di lei, cui per l'effetto assegna la casa familiare sita in Via delle Piante n. 22 Rimini (RN);
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere presso di sé Per_1
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla sera della domenica alle ore
22 nel caso in cui abbia trovato una nuova abitazione (nel caso in cui, al contrario, il padre non abbia trovato un nuovo immobile dispone che il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla sera dello stesso giorno alle ore 22:00 e dalle 10:00 della domenica alle ore 21:00 dello stesso giorno); inoltre, due pomeriggi alla settimana, indicativamente il lunedì e il mercoledì, rimettendo all'accordo delle parti la disciplina degli orari nei quali il padre dovrà prendere e riaccompagnare il minore presso la casa coniugale;
durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che il figlio trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B. Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica. I genitori terranno con sé
nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo Per_1 diverso accordo tra le parti;
quanto alle vacanze estive, a parziale deroga della turnazione ordinaria, il padre terrà con sé il figlio per tre settimane non consecutive da concordare previamente con la madre;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di Controparte_1 ogni mese, alla sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli Parte_1 indici ISTAT - di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 9.920,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore pagina 9 di 10 Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 10 di 10