Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1521/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1521/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: insegnante reddito: euro 22.355,91 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]2 professione: lavoratore dipendente reddito: euro 12.464,4 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Giovanni Crivellaro presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a IA NE (RO) il 16-9-1990 (anno 1990, Numero 33, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
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CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) nessuno dei coniugi è obbligato a versare alcunché all'altro coniuge;
3) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1521/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a IA NE Parte_2
(RO) il 16-9-1990, e li autorizza a vivere separati;
2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA NE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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