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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6374/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in C.F._2
Milano, via Fontana n. 18, presso il difensore.
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI PIETRO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Carlo Alberto 11, presso il difensore. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la società per sentirla condannare alla
[...] Controparte_1
restituzione dell'importo pagato a titolo di provvigione, in relazione al contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Biassono, via Cascina Biraghi 24, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno subito, in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima.
La società convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande,
nonché la condanna degli attori al pagamento di quanto ancora dovuto, a saldo della provvigione pattuita.
Dai documenti acquisiti agli atti (contratto preliminare di compravendita del 13.03.2021, assegno bancario dell'11.03.2021 e del 12.03.2022, proposta di acquisto del 22.12.2020, scrittura privata del
13.03.2021, relazione tecnica del 10.06.2021, integrazione del contratto preliminare del 13.09.2021,
denuncia-querela del 23.02.2022, tavole planimetriche tratto pedemontana, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sigg.ri Testimone_1 Tes_2
e ) sono emerse le seguenti circostanze.
[...] Testimone_3
In data 13 marzo 2021, gli attori, avendo deciso di trasferirsi in una zona tranquilla, per il tramite della società convenuta, si sono impegnati ad acquistare una villetta unifamiliare, con annessa autorimessa, sita in Biassono, via Cascina Biraghi n. 24, di proprietà della Sig.ra e Parte_3
del Sig. , per il prezzo di € 330.000,00; l'accordo prevedeva la conclusione del contratto Parte_4
definitivo entro il termine del 31.05.2021.
Contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, gli attori hanno pagato alla società
convenuta l'importo di € 8.052,00, a titolo di acconto sulla provvigione relativa all'attività di mediazione, obbligandosi, altresì, a corrispondere il relativo saldo, pari ad € 3.300,00, oltre iva, al momento del rogito notarile.
pagina 2 di 6 Successivamente, in data 13.09.2021, a seguito dell'accertamento della presenza di difformità
urbanistiche dell'immobile compravenduto, che avrebbero dovuto essere sanate in epoca antecedente alla conclusione del contratto definitivo, le parti hanno prorogato, concordemente, la data del rogito al giorno 30.11.2021.
Medio tempore, gli attori hanno appreso, da terzi, che il predetto immobile era situato nella zona dove, a breve, sarebbe stato allestito il cantiere per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana e, per l'effetto, l'edificio, che stavano per acquistare, non sarebbe stato posizionato in una zona silenziosa e tranquilla ma, al contrario, sarebbe risultato situato a ridosso della suddetta autostrada.
La circostanza che l'immobile, oggetto del contratto preliminare di compravendita, si trovi a pochi metri dal percorso dell'autostrada emerge dalla piantina prodotta dagli attori (doc. 15), rappresentante la tavola, in scala 1:2000, n. 11, del Febbraio 2009, estratta dal sito ufficiale dell'autostrada
Pedemontana; si osserva che tale documento non è stato specificamente contestato da controparte.
Dalla predetta mappa si evince, in modo inequivocabile, l'estrema vicinanza fra via Cascina Biraghi
n. 24, in Biassono, ove sorge l'immobile e il percorso della realizzanda autostrada.
Essendo venuti a conoscenza della predetta circostanza, in data 6.12.2021, gli attori hanno comunicato ai promittenti venditori la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita.
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che la convenuta ha omesso di comunicare agli attori che, vicino all'immobile sito in via Cascina Biraghi 24, sarebbe iniziata la costruzione dell'autostrada Pedemontana;
in particolare, il Sig. in sede di escussione Testimone_1
testimoniale, ha dichiarato di non aver comunicato agli attori che l'autostrada della Pedemontana
sarebbe stata costruita a poca distanza dall'immobile che avrebbero acquistato.
La Suprema Corte ha statuito al riguardo che “nella mediazione i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, che comprendono sia le circostanze conoscendo le quali le parti o pagina 3 di 6 taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni. Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione” (Cass. 2006, n.
5777).
Stante quanto sopra, risulta accertato il grave inadempimento della convenuta, la quale non ha svolto il proprio incarico con diligenza, avendo omesso di comunicare agli attori circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare (Cass. 2006, n. 5777).
Si osserva che, accertato il grave inadempimento della convenuta, il contratto di mediazione,
concluso, fra le parti deve essere dichiarato risolto.
Si precisa, al riguardo, che la Suprema Corte ha affermato, in merito, che “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda,
eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione,
come nel caso in cui sia stata richiesta la restituzione di una somma corrisposta per una prestazione inadempiuta” (Cass. 2009, n. 21230).
Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento del saldo della provvigione.
Di contro, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, volta ad ottenere la declaratoria di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo, pagato a titolo di acconto sulla provvigione,
pari ad € 8.052,00, oltre interessi legali dal 13.03.2021 al saldo effettivo.
Del pari, deve essere accolta la domanda degli attori volta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno subito.
Si osserva che gli attori hanno provato che, in vista della conclusione del contratto definitivo di acquisto della villetta sita in Biassono, nel maggio 2021 hanno venduto il loro appartamento in Milano
pagina 4 di 6 e hanno preso in locazione un appartamento in Correzzana, per il canone di € 650,00 al mese, ove alloggiare fino alla data del rogito, inizialmente previsto per il giorno 31.05.2021 e successivamente prorogato al 30.11.2021.
Stante quanto sopra, rilevata l'impossibilità di stabilire una stima esatta del danno subito dagli attori in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, riguardante le spese occorse per la locazione,
dal mese di maggio 2021 al mese di novembre 2021, il pregiudizio stesso deve essere quantificato anche in via equitativa nell'importo pari ad € 3.900,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di mediazione concluso fra le parti;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare, ai Sigg.ri e , l'importo di € 8.052,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dal 13.03.2021 al saldo effettivo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare, ai Sigg.ri e , l'importo pari ad € 3.900,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese legali, sostenute dagli attori, per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
pagina 5 di 6 Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6374/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in C.F._2
Milano, via Fontana n. 18, presso il difensore.
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI PIETRO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Carlo Alberto 11, presso il difensore. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la società per sentirla condannare alla
[...] Controparte_1
restituzione dell'importo pagato a titolo di provvigione, in relazione al contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Biassono, via Cascina Biraghi 24, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno subito, in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima.
La società convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande,
nonché la condanna degli attori al pagamento di quanto ancora dovuto, a saldo della provvigione pattuita.
Dai documenti acquisiti agli atti (contratto preliminare di compravendita del 13.03.2021, assegno bancario dell'11.03.2021 e del 12.03.2022, proposta di acquisto del 22.12.2020, scrittura privata del
13.03.2021, relazione tecnica del 10.06.2021, integrazione del contratto preliminare del 13.09.2021,
denuncia-querela del 23.02.2022, tavole planimetriche tratto pedemontana, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sigg.ri Testimone_1 Tes_2
e ) sono emerse le seguenti circostanze.
[...] Testimone_3
In data 13 marzo 2021, gli attori, avendo deciso di trasferirsi in una zona tranquilla, per il tramite della società convenuta, si sono impegnati ad acquistare una villetta unifamiliare, con annessa autorimessa, sita in Biassono, via Cascina Biraghi n. 24, di proprietà della Sig.ra e Parte_3
del Sig. , per il prezzo di € 330.000,00; l'accordo prevedeva la conclusione del contratto Parte_4
definitivo entro il termine del 31.05.2021.
Contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, gli attori hanno pagato alla società
convenuta l'importo di € 8.052,00, a titolo di acconto sulla provvigione relativa all'attività di mediazione, obbligandosi, altresì, a corrispondere il relativo saldo, pari ad € 3.300,00, oltre iva, al momento del rogito notarile.
pagina 2 di 6 Successivamente, in data 13.09.2021, a seguito dell'accertamento della presenza di difformità
urbanistiche dell'immobile compravenduto, che avrebbero dovuto essere sanate in epoca antecedente alla conclusione del contratto definitivo, le parti hanno prorogato, concordemente, la data del rogito al giorno 30.11.2021.
Medio tempore, gli attori hanno appreso, da terzi, che il predetto immobile era situato nella zona dove, a breve, sarebbe stato allestito il cantiere per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana e, per l'effetto, l'edificio, che stavano per acquistare, non sarebbe stato posizionato in una zona silenziosa e tranquilla ma, al contrario, sarebbe risultato situato a ridosso della suddetta autostrada.
La circostanza che l'immobile, oggetto del contratto preliminare di compravendita, si trovi a pochi metri dal percorso dell'autostrada emerge dalla piantina prodotta dagli attori (doc. 15), rappresentante la tavola, in scala 1:2000, n. 11, del Febbraio 2009, estratta dal sito ufficiale dell'autostrada
Pedemontana; si osserva che tale documento non è stato specificamente contestato da controparte.
Dalla predetta mappa si evince, in modo inequivocabile, l'estrema vicinanza fra via Cascina Biraghi
n. 24, in Biassono, ove sorge l'immobile e il percorso della realizzanda autostrada.
Essendo venuti a conoscenza della predetta circostanza, in data 6.12.2021, gli attori hanno comunicato ai promittenti venditori la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita.
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che la convenuta ha omesso di comunicare agli attori che, vicino all'immobile sito in via Cascina Biraghi 24, sarebbe iniziata la costruzione dell'autostrada Pedemontana;
in particolare, il Sig. in sede di escussione Testimone_1
testimoniale, ha dichiarato di non aver comunicato agli attori che l'autostrada della Pedemontana
sarebbe stata costruita a poca distanza dall'immobile che avrebbero acquistato.
La Suprema Corte ha statuito al riguardo che “nella mediazione i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, che comprendono sia le circostanze conoscendo le quali le parti o pagina 3 di 6 taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni. Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione” (Cass. 2006, n.
5777).
Stante quanto sopra, risulta accertato il grave inadempimento della convenuta, la quale non ha svolto il proprio incarico con diligenza, avendo omesso di comunicare agli attori circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare (Cass. 2006, n. 5777).
Si osserva che, accertato il grave inadempimento della convenuta, il contratto di mediazione,
concluso, fra le parti deve essere dichiarato risolto.
Si precisa, al riguardo, che la Suprema Corte ha affermato, in merito, che “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda,
eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione,
come nel caso in cui sia stata richiesta la restituzione di una somma corrisposta per una prestazione inadempiuta” (Cass. 2009, n. 21230).
Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento del saldo della provvigione.
Di contro, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, volta ad ottenere la declaratoria di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo, pagato a titolo di acconto sulla provvigione,
pari ad € 8.052,00, oltre interessi legali dal 13.03.2021 al saldo effettivo.
Del pari, deve essere accolta la domanda degli attori volta alla condanna della convenuta al risarcimento del danno subito.
Si osserva che gli attori hanno provato che, in vista della conclusione del contratto definitivo di acquisto della villetta sita in Biassono, nel maggio 2021 hanno venduto il loro appartamento in Milano
pagina 4 di 6 e hanno preso in locazione un appartamento in Correzzana, per il canone di € 650,00 al mese, ove alloggiare fino alla data del rogito, inizialmente previsto per il giorno 31.05.2021 e successivamente prorogato al 30.11.2021.
Stante quanto sopra, rilevata l'impossibilità di stabilire una stima esatta del danno subito dagli attori in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, riguardante le spese occorse per la locazione,
dal mese di maggio 2021 al mese di novembre 2021, il pregiudizio stesso deve essere quantificato anche in via equitativa nell'importo pari ad € 3.900,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico della convenuta, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di mediazione concluso fra le parti;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare, ai Sigg.ri e , l'importo di € 8.052,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dal 13.03.2021 al saldo effettivo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare, ai Sigg.ri e , l'importo pari ad € 3.900,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese legali, sostenute dagli attori, per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.377,00 (di cui € 300,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
pagina 5 di 6 Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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