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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025652064000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 aprile 2025, la società Ricorrente_1 SRL impugnava la cartella di pagamento n. 10220240025652064000, notificata in data 11 febbraio 2025, relativa a omesso versamento IVA per l'anno d'imposta 2023, per l'importo complessivo di € 126.807,11, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La pretesa tributaria traeva origine dal presunto omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
-Annullabilità per omessa notificazione dell'atto presupposto (avviso bonario): violazione degli artt.
7-bis e
7-sexies della L. n. 212/2000 e dell'art. 6, comma 5, della medesima legge, per non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo;
-nullità per difetto di motivazione della cartella: violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, per omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche;
-difetto di motivazione in ordine al calcolo di sanzioni e interessi: mancata indicazione del prospetto analitico, dei tassi applicati e delle decorrenze, impedendo la verifica della correttezza del calcolo;
-inesistenza della notifica PEC: la cartella sarebbe stata notificata da un indirizzo PEC (notifica.acc.
Email_4) non risultante dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INI-PEC), con conseguente violazione del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando analiticamente le doglianze di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente sosteneva la validità della notifica PEC e la legittimità della procedura automatizzata, trattandosi di mero omesso versamento di imposte dichiarate.
All'udienza odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della notifica PEC. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU.
n. 15979/2022), la notifica di un atto impositivo effettuata da un indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione, ancorché non presente nei registri IPA o REGINDE, non è inesistente ma, al più, nulla.
Tale nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, laddove il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto dimostrando di averne avuto piena e integrale conoscenza. Nel caso di specie, la proposizione del ricorso nel merito conferma l'avvenuta ricezione e l'esercizio del diritto di difesa, rendendo irrilevante il vizio formale denunciato.
2. Sull'omessa notifica dell'avviso bonario, il motivo è infondato. L'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sussiste solo qualora il controllo automatizzato riveli incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13219/2022) è costante nel ritenere che, in caso di mero omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente (come nel caso di specie, riguardante l'IVA risultante dal modello dichiarativo), l'Amministrazione possa procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza previo contraddittorio, non essendovi profili interpretativi o valutativi da chiarire (C.C. sezione tributaria, ordinanza n. 18078 depositata il 1° luglio 2024) – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione
3. Infondate anche le doglianze relative al difetto di motivazione della cartella e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l' "an" ed il "quantum debeatur … e consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (Cass. n. 7056/14; Cass. 16836/14).
L'atto impugnato reca i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria e contiene tutti gli elementi necessari al contribuente per l'esercizio del suo diritto di difesa, così come dimostrato dall'articolato ricorso. Le SS.UU. con la sentenza n. 22281/2022 hanno statuito che pure quando la cartella “costituisca il primo atto con cui si reclama il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono… e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Dall'esame dell'atto impugnato emerge che gli interessi seppur indicati in una cifra globale, senza l'esposizione del prospetto analitico o dei singoli saggi applicati pro tempore, a pag 6 riporta in maniera dettagliata la modalità con la quale gli stessi sono stati calcolati: "Gli interessi sono ricalcolati e dovuti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di versamento omesso, ovvero fino alla data di effettivo pagamento, in caso di versamento tardivo. Misura del tasso annuo degli interessi: 4% (art. 2 del D.M. 21 maggio 2009).
4. Quanto alle sanzioni, la ricorrente ne lamenta la sproporzione. Tuttavia, trattandosi di omesso versamento di imposta dichiarata, la sanzione del 30% è normativamente predeterminata. Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza o del lieve inadempimento, attesa l'entità dell'importo e la natura della violazione (omissione totale del versamento IVA).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, Sezione 1, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso confermando la legittimità della pretesa per imposta IVA, sanzioni e interessi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, a favore dell'ADE.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025652064000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 aprile 2025, la società Ricorrente_1 SRL impugnava la cartella di pagamento n. 10220240025652064000, notificata in data 11 febbraio 2025, relativa a omesso versamento IVA per l'anno d'imposta 2023, per l'importo complessivo di € 126.807,11, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La pretesa tributaria traeva origine dal presunto omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
-Annullabilità per omessa notificazione dell'atto presupposto (avviso bonario): violazione degli artt.
7-bis e
7-sexies della L. n. 212/2000 e dell'art. 6, comma 5, della medesima legge, per non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo;
-nullità per difetto di motivazione della cartella: violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, per omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche;
-difetto di motivazione in ordine al calcolo di sanzioni e interessi: mancata indicazione del prospetto analitico, dei tassi applicati e delle decorrenze, impedendo la verifica della correttezza del calcolo;
-inesistenza della notifica PEC: la cartella sarebbe stata notificata da un indirizzo PEC (notifica.acc.
Email_4) non risultante dai pubblici registri (IPA, REGINDE, INI-PEC), con conseguente violazione del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando analiticamente le doglianze di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente sosteneva la validità della notifica PEC e la legittimità della procedura automatizzata, trattandosi di mero omesso versamento di imposte dichiarate.
All'udienza odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della notifica PEC. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU.
n. 15979/2022), la notifica di un atto impositivo effettuata da un indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione, ancorché non presente nei registri IPA o REGINDE, non è inesistente ma, al più, nulla.
Tale nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, laddove il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto dimostrando di averne avuto piena e integrale conoscenza. Nel caso di specie, la proposizione del ricorso nel merito conferma l'avvenuta ricezione e l'esercizio del diritto di difesa, rendendo irrilevante il vizio formale denunciato.
2. Sull'omessa notifica dell'avviso bonario, il motivo è infondato. L'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sussiste solo qualora il controllo automatizzato riveli incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13219/2022) è costante nel ritenere che, in caso di mero omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente (come nel caso di specie, riguardante l'IVA risultante dal modello dichiarativo), l'Amministrazione possa procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza previo contraddittorio, non essendovi profili interpretativi o valutativi da chiarire (C.C. sezione tributaria, ordinanza n. 18078 depositata il 1° luglio 2024) – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione
3. Infondate anche le doglianze relative al difetto di motivazione della cartella e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l' "an" ed il "quantum debeatur … e consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (Cass. n. 7056/14; Cass. 16836/14).
L'atto impugnato reca i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria e contiene tutti gli elementi necessari al contribuente per l'esercizio del suo diritto di difesa, così come dimostrato dall'articolato ricorso. Le SS.UU. con la sentenza n. 22281/2022 hanno statuito che pure quando la cartella “costituisca il primo atto con cui si reclama il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono… e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Dall'esame dell'atto impugnato emerge che gli interessi seppur indicati in una cifra globale, senza l'esposizione del prospetto analitico o dei singoli saggi applicati pro tempore, a pag 6 riporta in maniera dettagliata la modalità con la quale gli stessi sono stati calcolati: "Gli interessi sono ricalcolati e dovuti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di versamento omesso, ovvero fino alla data di effettivo pagamento, in caso di versamento tardivo. Misura del tasso annuo degli interessi: 4% (art. 2 del D.M. 21 maggio 2009).
4. Quanto alle sanzioni, la ricorrente ne lamenta la sproporzione. Tuttavia, trattandosi di omesso versamento di imposta dichiarata, la sanzione del 30% è normativamente predeterminata. Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza o del lieve inadempimento, attesa l'entità dell'importo e la natura della violazione (omissione totale del versamento IVA).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, Sezione 1, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso confermando la legittimità della pretesa per imposta IVA, sanzioni e interessi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, a favore dell'ADE.