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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2455 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 1 98076 C.F._1
SANT'AGATA MILITELLO ITALIA presso lo studio dell'Avv. PRUITI
CIARELLO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 null CP_1 P.IVA_1
00144 Roma presso lo studio dell'Avv. TROVATI ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra , parte ricorrente, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento della cancellazione delle CP_1 giornate lavorative dall'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2014 e 2015, con conseguente riconoscimento delle prestazioni previdenziali ad essa collegate e la restituzione delle somme trattenute dall'Istituto previdenziale a titolo di recupero di somme indebitamente erogate. La parte ricorrente ha sostenuto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
e della , rispettivamente per Controparte_2 Controparte_3 gli anni 2014 e 2015, e che la cancellazione delle giornate lavorative dall'elenco degli operai agricoli sia avvenuta in assenza di un'idonea motivazione e senza una preventiva comunicazione.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 per intervenuta decadenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1970, n.
83. Secondo l'Istituto, la ricorrente ha presentato il ricorso oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione degli elenchi nominativi sul sito internet dell' avvenuta nel mese di gennaio 2015. L ha CP_1 CP_4
inoltre sottolineato come la pubblicazione telematica costituisca modalità idonea e sufficiente a garantire la conoscenza del provvedimento ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111.
La questione di decadenza sollevata dall' riveste carattere CP_1
pregiudiziale e assorbente rispetto all'esame del merito della controversia. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte confermato che il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che non può essere interrotto né sospeso (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008). Inoltre, tale termine risponde all'esigenza di garantire la certezza del diritto e di consentire all'
[...]
di determinare in modo definitivo il numero di giornate lavorative CP_5
effettivamente riconosciute ai fini previdenziali.
Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso è decorso dalla pubblicazione degli elenchi nominativi avvenuta il 10 gennaio 2015. La sig.ra ha presentato il ricorso giudiziario in data ***, ben oltre il Parte_1 limite normativo di 120 giorni. Tale circostanza determina l'irrevocabile decadenza del diritto ad impugnare la cancellazione delle giornate lavorative e preclude l'accertamento del merito della domanda. Si deve inoltre evidenziare che l'eventuale presentazione di ricorsi amministrativi tardivi non può sanare la decadenza sostanziale maturata, trattandosi di un termine perentorio che non può essere derogato né dalle parti né dall'autorità giudiziaria.
A nulla rileva la presentazione di ricorsi amministrativi tardivi, in quanto la decadenza sostanziale, una volta maturata, non può essere sanata nemmeno dall'eventuale accoglimento di una istanza amministrativa successiva. L'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, prevede che la pubblicazione telematica degli elenchi abbia valore di notifica, circostanza confermata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021. La stessa Corte di Cassazione ha precisato che la pubblicazione degli elenchi sul sito dell' è idonea a CP_1 garantire la conoscibilità del provvedimento, a prescindere dall'effettiva consultazione da parte del lavoratore interessato. Pertanto, anche l'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto da parte della ricorrente non può costituire causa di rimessione in termini.
Per quanto concerne le spese di lite, considerata la particolare complessità della questione giuridica e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in ossequio ai principi di equità. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che, in situazioni caratterizzate da un'evoluzione normativa incerta, la compensazione delle spese rappresenta una soluzione equa e conforme ai principi di corretto bilanciamento degli interessi delle parti (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 425/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_1 contro l' per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del
[...] CP_1
D.L. n. 7/1970, convertito nella Legge n. 83/1970;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della complessità della materia e dell'evoluzione giurisprudenziale in merito alla disciplina della decadenza.
Così deciso in Patti 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo