TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12112 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 22796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NR IO, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...], il [...], C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casapesenna (CE), al Corso Europa, n. 3, rapp.ta e difesa dall'Avvocato Massimo Di Tella, presso il quale elett.te domicilia in San Cipriano d'Aversa, Via G. Cavalcanti n. 4, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. ) – con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc. 7313 del 22.03.2024 Persona_1
CONVENUTA
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: conclude come da ricorso “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del
(già ;
2. Condannare il Controparte_2 CP_4 Controparte_2
(già , in persona del C.F. , con sede in
[...] CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 2.170,00 (euro duemilacentosettanta/07), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_1 che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.” Parte convenuta si riporta alla memoria di costituzione “1) In via preliminare nel merito, CP_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell 2) Tenere l' indenne dalle spese di CP_1 CP_1 giudizio.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, parte ricorrente, premesso di essere docente assunta alle dipendenze del con decorrenza 25.09.2023 presso Controparte_2
l'Istituto comprensivo di Roma via Anagni fino al 30.06.2025, ha convenuto in giudizio il
[...]
e l' , chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_2 CP_1
2.170,00, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici
2020-2021, in cui ella aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato riconducibile a supplenza temporanea, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva.
La parte lamentava l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al CP_2 solo personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_2
L' si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva CP_1 dell' quanto al merito della pretesa, essendo coinvolto solo quanto al versamento dei CP_1 contributi dovuti.
All'udienza di discussione le parti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del . Controparte_2 Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
4.- Nel merito l'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva
1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass., 20015/2018,
Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_2 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2020/2021, risulta attività professionale svolta dal
24.9.2020 al 30.6.2021 per un totale di n. 280 giorni per 25 ore settimanale.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano “ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 2.170,00 lordi a titolo di R.P.D., somma non contestata nel relativo calcolo dalla parte convenuta.
A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti,
l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n.
82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Parte convenuta va, altresì condannata alla regolarizzazione contributiva conseguente in favore dell' , convenuto in giudizio solo quale litisconsorte interessato al corretto versamento CP_1 contributivo.
Spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate CP_2 nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
Spese compensate rispetto alla posizione . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire per l'anno scolastico
2020-2021 la Retribuzione professionale docente;
2. per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Controparte_2 parte ricorrente la somma complessiva di € 2.170,00, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo ed alla relativa regolarizzazione contributiva;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_2 ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €. 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
4. Compensa le spese di lite con l' . CP_1
Così deciso in Roma 25 novembre 2025 Il Giudice
NR IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NR IO, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...], il [...], C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casapesenna (CE), al Corso Europa, n. 3, rapp.ta e difesa dall'Avvocato Massimo Di Tella, presso il quale elett.te domicilia in San Cipriano d'Aversa, Via G. Cavalcanti n. 4, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. ) – con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc. 7313 del 22.03.2024 Persona_1
CONVENUTA
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: conclude come da ricorso “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del
(già ;
2. Condannare il Controparte_2 CP_4 Controparte_2
(già , in persona del C.F. , con sede in
[...] CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 2.170,00 (euro duemilacentosettanta/07), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' Controparte_1 che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.” Parte convenuta si riporta alla memoria di costituzione “1) In via preliminare nel merito, CP_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell 2) Tenere l' indenne dalle spese di CP_1 CP_1 giudizio.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, parte ricorrente, premesso di essere docente assunta alle dipendenze del con decorrenza 25.09.2023 presso Controparte_2
l'Istituto comprensivo di Roma via Anagni fino al 30.06.2025, ha convenuto in giudizio il
[...]
e l' , chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_2 CP_1
2.170,00, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici
2020-2021, in cui ella aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato riconducibile a supplenza temporanea, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva.
La parte lamentava l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al CP_2 solo personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_2
L' si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva CP_1 dell' quanto al merito della pretesa, essendo coinvolto solo quanto al versamento dei CP_1 contributi dovuti.
All'udienza di discussione le parti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del . Controparte_2 Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
4.- Nel merito l'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva
1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass., 20015/2018,
Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_2 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2020/2021, risulta attività professionale svolta dal
24.9.2020 al 30.6.2021 per un totale di n. 280 giorni per 25 ore settimanale.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano “ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 2.170,00 lordi a titolo di R.P.D., somma non contestata nel relativo calcolo dalla parte convenuta.
A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti,
l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n.
82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Parte convenuta va, altresì condannata alla regolarizzazione contributiva conseguente in favore dell' , convenuto in giudizio solo quale litisconsorte interessato al corretto versamento CP_1 contributivo.
Spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate CP_2 nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
Spese compensate rispetto alla posizione . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire per l'anno scolastico
2020-2021 la Retribuzione professionale docente;
2. per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Controparte_2 parte ricorrente la somma complessiva di € 2.170,00, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo ed alla relativa regolarizzazione contributiva;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_2 ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €. 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
4. Compensa le spese di lite con l' . CP_1
Così deciso in Roma 25 novembre 2025 Il Giudice
NR IO