Articolo 1 della Legge 31 maggio 1984, n. 191
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19 giugno 1984
Art. 1. Articolo unico

Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) diploma di maturita' tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare";
"d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;
2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa".

Entrata in vigore il 19 giugno 1984