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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2132/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Boer, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo in Treviso, come da mandato posto in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
CP_1
-CONTUMACE-
, in persona del delegato pro-tempore Dott. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv.to Aloma Piazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Conegliano (TV), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
Conclusioni dell'attore:
“ - Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per le lesioni subite CP_1
dal Sig. a causa del sinistro e, per l'effetto, condannare i convenuti in Parte_1
solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella residua misura di Euro 170.594,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma così
composta:
danno biologico (p. 38, Tab. Milano 24) Euro 191.536,00, detratto quanto liquidato
da pari ad Euro 147.457,92 residuano Euro 44.078,08 CP_4
danno morale (50% del biologico) “ 95.768,00
personalizzazione del danno 25% “ 47.884,00
Invalidità totale assoluta gg.135 (val. medi, come da CTU) “ 19.440,00
parziale al 75% gg.120 “ “ 12.960,00
parziale al 50% gg.224 “ “ 16.128,00
Totale danno non patrimoniale residuo Euro 236.258,08
Danno da perdita della capacità lavorativa specifica soggetto di anni 32, invalidità
38%, al netto della rendita aggiornata Euro 56.867,60 CP_4
Spese documentate Euro 7.468,70
Totale (236.258,08+56.867,60+ 7.468,70) Euro 300.594,38
Detratta la somma versata da uro -- 130.000,00 CP_5
Residuano Euro 170.594,38 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo
effettivo, che si indicano temporaneamente nella somma di Euro 35.526,42”.
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori di
legge, nonché Euro 2.440,00 per spese di CTU, provvisoriamente poste a carico
dell'attore”.
Conclusioni del convenuto:
“NEL MERITO: previo accertamento del fatto che aveva Controparte_2
erogato in favore di la somma di € 40.000,00 in data 8.3.2021, la Parte_1
somma di € 40.000,00 in data 28.7.2022, la somma di € 50.000,00 in data
16.12.2022 e così per totali € 130.000,00 a titolo di risarcimento del danno dallo
2 stesso patito in occasione del sinistro per cui è lite, previo decurtamento delle
somme dall'attore percepite e percipiende da parte dell' ridursi le pretese CP_4
attoree al quantum di giustizia e a ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Spese
di lite quantomeno compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
quale proprietario e conducente del veicolo BMW X3 tg. FW799KT, e
[...] [...]
in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del predetto Controparte_2
veicolo, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro verificatosi in data 17 giugno 2020 ore 21.20 sul tratto in Comune di
Roncade, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del Sig. CP_1
conducente dell'autovettura, nella produzione del sinistro.
Nello specifico l'attore riferiva che, nella predetta circostanza di tempo e di luogo,
mentre si recava a lavoro e percorreva la S.R 89 “Treviso mare” alla guida del proprio motociclo Kimco mod. K – XTC tg EA66334- , con direzione Jesolo-Treviso,
una volta giunto in corrispondenza dell'incrocio con Via Mezza Brusca, vedeva l'autoveicolo condotto dal signor immettersi improvvisamente sulla strada CP_1
regionale senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza, collidendo inevitabilmente con il suddetto motociclo.
Parte attrice riferiva che, a causa dell'incidente, veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, con diverse fratture, diagnosi di politrauma e prognosi riservata.
Sottoposto successivamente ad esame medico legale, inviava la quantificazione dei danni ad che versava a titolo di acconto sul maggior dovuto, Controparte_2
3 l'importo complessivo di euro 130.000 (40.000 nel marzo 2021, altri 40.000 a luglio
2022 e 50.000 nel dicembre 2022).
Specificava, altresì, che trattandosi di sinistro in itinere, l liquidava il danno CP_4
biologico permanente, sulla base di un'invalidità permanente del 35%, con una rendita per un valore capitale di euro 129.007,55 e un danno patrimoniale, per la perdita della capacità lavorativa specifica, con rendita di Euro 168.164,65.
In data 12.06.2023 si costitutiva in giudizio la quale, contestava Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedeva, previo accertamento di quanto erogato dalla stessa e decurtate le somme dal percepite e percipiende dall' il rigetto Pt_1 CP_4
delle richieste da lui formulate ritenendo le somme erogate già satisfattive dell'effettivo danno differenziale.
Nello specifico parte convenuta contestava il calcolo effettuato da controparte delle somme erogate dall'Assicuratore Sociale e riferiva che lo stesso doveva avvenire sommando e rivalutando i ratei già corrisposti e dall'altro capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dichiarata la contumacia di veniva disposta C.T.U. medico-legale e CP_1
all'udienza del 19.12.2024, sostituita con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
La dinamica e cinematica del sinistro così come prospettata dall'attore, ha trovato piena conferma dalle risultanze acquisite agli atti e non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, pertanto, deve ritenersi esclusiva la responsabilità di nella produzione dell'evento. CP_1
***
Quantum risarcitorio: Danno non patrimoniale
4 - Danno biologico
Chiarito l'an in ordine al quantum, per quanto attiene al danno biologico la cui sussistenza ontologica è prevista ex lege, si impone la necessità di procedere ad una liquidazione dello stesso, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella sua interezza.
La disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsogli ha Parte_1
riportato: “politraumatismo con trauma cranico-encefalico con danno assonale diffuso,
frattura del massiccio facciale, frattura della branca ischio-pubica destra, frattura
dell'acetabolo destro e lussazione della coxo-femorale destra”.
È stata computata un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.135 al 100%; di gg.120 al 75%, ulteriori gg.244 al 50%, con un danno biologico permanente nella misura del 38%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (32 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, è pari ad €.
327.208,00 (di cui €.39.905,00 per danno biologico temporaneo ed €.287.303,00
per danno biologico permanente al 38%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano,
aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
5 Per quanto concerne la richiesta di personalizzazione del danno e di danno morale formulate dall'attore, si ritiene che le argomentazioni sostenute dallo stesso non integrino un pregiudizio sotto entrambi i profili, non superando la normalità delle conseguenze connesse al grado di danno permanente riscontrato, si aggiunga che il livello di sofferenza riscontrato quale pretium doloris è stato adeguatamente computato nel punto di danno biologico tabellarmente previsto; inoltre, la valutazione del medico legale non può considerarsi vincolante, dando luogo ad un aumento automatico, non consentito, se non supportata, come nel caso esaminato,
da specifiche prove qualificate il cui onere incombeva a parte attrice.
***
Quantum risarcitorio: Danno patrimoniale
- Danno patrimoniale emergente
Per quanto concerne le spese mediche documentate da parte attrice nonché quelle per la consulenza tecnica medico legale di parte, le stesse sono state ritenute congrue e pertinenti dal Ctu e vengono dunque riconosciute nella misura di Euro
7.468,70 che attualizzate alla data del sinistro ammontano ad Euro 8.768,25.
- Danno patrimoniale Lucro cessante
La Ctu rilevando una riduzione qualitativa dell'attività lavorativa, in termini di efficienza ed efficacia, ha ritenuto ammissibile riconoscere un'invalidità da perdita di capacità lavorativa specifica pari al 38%; infatti il signor assunto agli inizi Pt_1
dell'anno 2013, veniva licenziato a maggio 2023 dopo esser stato giudicato non più
idoneo dal medico aziendale.
Pertanto, per la causale di danno ut supra può essere riconosciuta la seguente somma di €.277.996,6 (€.24.500 reddito annuo X 29,86 coefficiente di moltiplicazione secondo le tabelle di capitalizzazione del tribunale di Milano
aggiornate al 2024 X 38% quale grado di incapacità lavorativa specifica).
6 ***
Danno differenziale
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale può essere riconosciuto l'importo di €.327.208,00, mentre a titolo di danno patrimoniale può essere liquidata la somma complessiva, all'attualità, di €.286.764,85.
Rilevato che le somme erogate ed erogande da parte dell' ammontano ad un CP_4
importo complessivo attualizzato di €.158.456,62 per il danno biologico permanente
(di cui €.147.457,92 per capitale ed €10.998,70 per ratei netti erogati) ed
€.231.929,95 per danno patrimoniale (di cui €.216.745,61 per capitale ed
€.15.184,34 per ratei netti già erogati).
Considerato che l'attore a fronte di ciò ha diritto al danno differenziale;
che lo stesso deve essere stabilito per poste omogenee (cfr. per tutte Cass civ. n.9112/2019), il danno non patrimoniale è pari ad €.168.751,38 e il danno patrimoniale è pari ad
€.54.834,90.
Si determina dunque un danno liquidabile pari ad €.223.586,28.
Considerato che la compagnia corrispondeva al Controparte_2 Pt_1
l'importo complessivo di €.130.000,00 (€.40.000,00 il 8.3.2021 che attualizzato ammonta ad €.46.520,00; €.40.000,00 il 28.7.2022 che attualizzato ammonta ad
€.42.760,00; €.50.000,00 il 16.12.2022 che attualizzato ammonta ad €.50.800,00) i convenuti in solido tra loro, vanno condannati a pagare al predetto attore il residuo importo di €.83.506,28.
Inoltre, sulle somme indicate in dispositivo, debitamente deflazionate e successivamente rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già
moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
7 Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
*** Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di e in considerazione del liquidato. Controparte_2 CP_1
Le spese di Ctu, nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico dei predetti convenuti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) dichiara la responsabilità esclusiva del signor nella produzione CP_1
dell'evento.
2) In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in solido tra loro, a pagare all'attore la somma residua CP_1 Parte_1
di €.83.506,28.
2a) Sull'importo di €.223.586,28 deflazionato al momento della commissione del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 17.06.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data del pagamento del primo acconto del 08.03.2021.
2b) Sull'importo residuo di €.177.066,28 deflazionato alla data del pagamento dell'acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 08.03.2021 data del pagamento del primo acconto fino alla data del secondo acconto avvenuto il 28.07.2022.
8 2c) Sull'importo residuo di €.134.306,28 deflazionato alla data del pagamento del secondo acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 28.07.2022 data del pagamento del secondo acconto fino alla data del terzo acconto avvenuto il 16.12.2022.
2d) Sull'importo residuo di €.83.506,28 deflazionato alla data del pagamento del terzo acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 16.12.2022 data del pagamento del terzo acconto fino alla data della presente sentenza.
2e) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3) Condanna , in persona del e in solido tra Controparte_2 CP_1
loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nella somma di €.14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
4) Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico dei convenuti.
Treviso 18.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
9
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2132/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Boer, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo in Treviso, come da mandato posto in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
CP_1
-CONTUMACE-
, in persona del delegato pro-tempore Dott. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv.to Aloma Piazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Conegliano (TV), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
Conclusioni dell'attore:
“ - Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per le lesioni subite CP_1
dal Sig. a causa del sinistro e, per l'effetto, condannare i convenuti in Parte_1
solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella residua misura di Euro 170.594,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma così
composta:
danno biologico (p. 38, Tab. Milano 24) Euro 191.536,00, detratto quanto liquidato
da pari ad Euro 147.457,92 residuano Euro 44.078,08 CP_4
danno morale (50% del biologico) “ 95.768,00
personalizzazione del danno 25% “ 47.884,00
Invalidità totale assoluta gg.135 (val. medi, come da CTU) “ 19.440,00
parziale al 75% gg.120 “ “ 12.960,00
parziale al 50% gg.224 “ “ 16.128,00
Totale danno non patrimoniale residuo Euro 236.258,08
Danno da perdita della capacità lavorativa specifica soggetto di anni 32, invalidità
38%, al netto della rendita aggiornata Euro 56.867,60 CP_4
Spese documentate Euro 7.468,70
Totale (236.258,08+56.867,60+ 7.468,70) Euro 300.594,38
Detratta la somma versata da uro -- 130.000,00 CP_5
Residuano Euro 170.594,38 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo
effettivo, che si indicano temporaneamente nella somma di Euro 35.526,42”.
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori di
legge, nonché Euro 2.440,00 per spese di CTU, provvisoriamente poste a carico
dell'attore”.
Conclusioni del convenuto:
“NEL MERITO: previo accertamento del fatto che aveva Controparte_2
erogato in favore di la somma di € 40.000,00 in data 8.3.2021, la Parte_1
somma di € 40.000,00 in data 28.7.2022, la somma di € 50.000,00 in data
16.12.2022 e così per totali € 130.000,00 a titolo di risarcimento del danno dallo
2 stesso patito in occasione del sinistro per cui è lite, previo decurtamento delle
somme dall'attore percepite e percipiende da parte dell' ridursi le pretese CP_4
attoree al quantum di giustizia e a ciò che verrà dimostrato in corso di causa. Spese
di lite quantomeno compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
quale proprietario e conducente del veicolo BMW X3 tg. FW799KT, e
[...] [...]
in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del predetto Controparte_2
veicolo, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro verificatosi in data 17 giugno 2020 ore 21.20 sul tratto in Comune di
Roncade, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del Sig. CP_1
conducente dell'autovettura, nella produzione del sinistro.
Nello specifico l'attore riferiva che, nella predetta circostanza di tempo e di luogo,
mentre si recava a lavoro e percorreva la S.R 89 “Treviso mare” alla guida del proprio motociclo Kimco mod. K – XTC tg EA66334- , con direzione Jesolo-Treviso,
una volta giunto in corrispondenza dell'incrocio con Via Mezza Brusca, vedeva l'autoveicolo condotto dal signor immettersi improvvisamente sulla strada CP_1
regionale senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza, collidendo inevitabilmente con il suddetto motociclo.
Parte attrice riferiva che, a causa dell'incidente, veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, con diverse fratture, diagnosi di politrauma e prognosi riservata.
Sottoposto successivamente ad esame medico legale, inviava la quantificazione dei danni ad che versava a titolo di acconto sul maggior dovuto, Controparte_2
3 l'importo complessivo di euro 130.000 (40.000 nel marzo 2021, altri 40.000 a luglio
2022 e 50.000 nel dicembre 2022).
Specificava, altresì, che trattandosi di sinistro in itinere, l liquidava il danno CP_4
biologico permanente, sulla base di un'invalidità permanente del 35%, con una rendita per un valore capitale di euro 129.007,55 e un danno patrimoniale, per la perdita della capacità lavorativa specifica, con rendita di Euro 168.164,65.
In data 12.06.2023 si costitutiva in giudizio la quale, contestava Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedeva, previo accertamento di quanto erogato dalla stessa e decurtate le somme dal percepite e percipiende dall' il rigetto Pt_1 CP_4
delle richieste da lui formulate ritenendo le somme erogate già satisfattive dell'effettivo danno differenziale.
Nello specifico parte convenuta contestava il calcolo effettuato da controparte delle somme erogate dall'Assicuratore Sociale e riferiva che lo stesso doveva avvenire sommando e rivalutando i ratei già corrisposti e dall'altro capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dichiarata la contumacia di veniva disposta C.T.U. medico-legale e CP_1
all'udienza del 19.12.2024, sostituita con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
La dinamica e cinematica del sinistro così come prospettata dall'attore, ha trovato piena conferma dalle risultanze acquisite agli atti e non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, pertanto, deve ritenersi esclusiva la responsabilità di nella produzione dell'evento. CP_1
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Quantum risarcitorio: Danno non patrimoniale
4 - Danno biologico
Chiarito l'an in ordine al quantum, per quanto attiene al danno biologico la cui sussistenza ontologica è prevista ex lege, si impone la necessità di procedere ad una liquidazione dello stesso, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella sua interezza.
La disposta Ctu ha acclarato che a seguito del sinistro occorsogli ha Parte_1
riportato: “politraumatismo con trauma cranico-encefalico con danno assonale diffuso,
frattura del massiccio facciale, frattura della branca ischio-pubica destra, frattura
dell'acetabolo destro e lussazione della coxo-femorale destra”.
È stata computata un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.135 al 100%; di gg.120 al 75%, ulteriori gg.244 al 50%, con un danno biologico permanente nella misura del 38%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (32 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale nell'accezione sopra indicata, è pari ad €.
327.208,00 (di cui €.39.905,00 per danno biologico temporaneo ed €.287.303,00
per danno biologico permanente al 38%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano,
aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass. civ.
7.6.2011 n.12408/011).
5 Per quanto concerne la richiesta di personalizzazione del danno e di danno morale formulate dall'attore, si ritiene che le argomentazioni sostenute dallo stesso non integrino un pregiudizio sotto entrambi i profili, non superando la normalità delle conseguenze connesse al grado di danno permanente riscontrato, si aggiunga che il livello di sofferenza riscontrato quale pretium doloris è stato adeguatamente computato nel punto di danno biologico tabellarmente previsto; inoltre, la valutazione del medico legale non può considerarsi vincolante, dando luogo ad un aumento automatico, non consentito, se non supportata, come nel caso esaminato,
da specifiche prove qualificate il cui onere incombeva a parte attrice.
***
Quantum risarcitorio: Danno patrimoniale
- Danno patrimoniale emergente
Per quanto concerne le spese mediche documentate da parte attrice nonché quelle per la consulenza tecnica medico legale di parte, le stesse sono state ritenute congrue e pertinenti dal Ctu e vengono dunque riconosciute nella misura di Euro
7.468,70 che attualizzate alla data del sinistro ammontano ad Euro 8.768,25.
- Danno patrimoniale Lucro cessante
La Ctu rilevando una riduzione qualitativa dell'attività lavorativa, in termini di efficienza ed efficacia, ha ritenuto ammissibile riconoscere un'invalidità da perdita di capacità lavorativa specifica pari al 38%; infatti il signor assunto agli inizi Pt_1
dell'anno 2013, veniva licenziato a maggio 2023 dopo esser stato giudicato non più
idoneo dal medico aziendale.
Pertanto, per la causale di danno ut supra può essere riconosciuta la seguente somma di €.277.996,6 (€.24.500 reddito annuo X 29,86 coefficiente di moltiplicazione secondo le tabelle di capitalizzazione del tribunale di Milano
aggiornate al 2024 X 38% quale grado di incapacità lavorativa specifica).
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Danno differenziale
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale può essere riconosciuto l'importo di €.327.208,00, mentre a titolo di danno patrimoniale può essere liquidata la somma complessiva, all'attualità, di €.286.764,85.
Rilevato che le somme erogate ed erogande da parte dell' ammontano ad un CP_4
importo complessivo attualizzato di €.158.456,62 per il danno biologico permanente
(di cui €.147.457,92 per capitale ed €10.998,70 per ratei netti erogati) ed
€.231.929,95 per danno patrimoniale (di cui €.216.745,61 per capitale ed
€.15.184,34 per ratei netti già erogati).
Considerato che l'attore a fronte di ciò ha diritto al danno differenziale;
che lo stesso deve essere stabilito per poste omogenee (cfr. per tutte Cass civ. n.9112/2019), il danno non patrimoniale è pari ad €.168.751,38 e il danno patrimoniale è pari ad
€.54.834,90.
Si determina dunque un danno liquidabile pari ad €.223.586,28.
Considerato che la compagnia corrispondeva al Controparte_2 Pt_1
l'importo complessivo di €.130.000,00 (€.40.000,00 il 8.3.2021 che attualizzato ammonta ad €.46.520,00; €.40.000,00 il 28.7.2022 che attualizzato ammonta ad
€.42.760,00; €.50.000,00 il 16.12.2022 che attualizzato ammonta ad €.50.800,00) i convenuti in solido tra loro, vanno condannati a pagare al predetto attore il residuo importo di €.83.506,28.
Inoltre, sulle somme indicate in dispositivo, debitamente deflazionate e successivamente rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già
moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
7 Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
*** Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di e in considerazione del liquidato. Controparte_2 CP_1
Le spese di Ctu, nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico dei predetti convenuti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) dichiara la responsabilità esclusiva del signor nella produzione CP_1
dell'evento.
2) In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in solido tra loro, a pagare all'attore la somma residua CP_1 Parte_1
di €.83.506,28.
2a) Sull'importo di €.223.586,28 deflazionato al momento della commissione del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 17.06.2020, data dell'evento dannoso, fino alla data del pagamento del primo acconto del 08.03.2021.
2b) Sull'importo residuo di €.177.066,28 deflazionato alla data del pagamento dell'acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 08.03.2021 data del pagamento del primo acconto fino alla data del secondo acconto avvenuto il 28.07.2022.
8 2c) Sull'importo residuo di €.134.306,28 deflazionato alla data del pagamento del secondo acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 28.07.2022 data del pagamento del secondo acconto fino alla data del terzo acconto avvenuto il 16.12.2022.
2d) Sull'importo residuo di €.83.506,28 deflazionato alla data del pagamento del terzo acconto, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 16.12.2022 data del pagamento del terzo acconto fino alla data della presente sentenza.
2e) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3) Condanna , in persona del e in solido tra Controparte_2 CP_1
loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nella somma di €.14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
4) Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico dei convenuti.
Treviso 18.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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