Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24945/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24945/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Papaluca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
San Giorgio a Cremano alla Via Giovanni Papini, 8, come da procura in atti
APPELLANTE
E
n.q. F.G.V.S. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del dott. e del dott. , in forza di Controparte_2 Controparte_3 procura in data 18.12.2014, n. 186905 di repertorio, in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Generale Orsini n. 5, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Messuri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n° 1549/22, emessa in
19.00 circa, in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, nel mentre attraversava a piedi al centro della carreggiata nella corsia preferenziale, sulle apposite strisce riservate ai pedoni, dalla sinistra verso destra, veniva urtata da un motoveicolo “tipo scooter”, di colore scuro che transitava in detta via a forte velocità con direzione Piazza Nazionale, e proveniente dalla destra, che la investiva al lato destro sospingendola al suolo sul lato sinistro. Dopo
l'investimento, il motoveicolo si allontanava velocemente, omettendo il soccorso e non consentendo la rilevazione del numero di targa. A seguito dell'incidente, ella lamentava dolori alla spalla e al piede sinistro, sicché veniva condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli dove le veniva refertato “trauma contusivo distorsivo spalla e piede sinistro.
Si costituiva la compagnia di assicurazione nella qualità Controparte_1 di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (di seguito per brevità FGVS) che, contestando estensivamente la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto.
Escusso il teste di parte attrice, espletata la ctu medico-legale, il Giudice di prime cure rigettava la domanda assumendo che il fatto storico posto a fondamento della richiesta risarcitoria non fosse stato provato e che la testimonianza raccolta non fosse stata persuasiva.
Interposto appello, la censurava la sentenza del Giudice di Pace, sotto Pt_1 molteplici aspetti, articolando in proposito i seguenti motivi: 1) erronea e/o falsa e/o omessa applicazione di norme di legge;
2) errata, illogica, immotivata, lacunosa, insussistente ricostruzione del fatto;
3) omessa, illogica, carente, apparente motivazione;
4) errata, illogica, immotivata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, e segnatamente della prova testimoniale assunta, ctu, nonché della documentazione in atti.
Si costituiva (FGVS) che, contestando l'appello proposto Controparte_1 dalla in quanto infondato, ne chiedeva il rigetto con la conferma Pt_1 dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note delle parti costituite,
- 2 - assegnava la causa a sentenza, concedendo loro i termini di cui all'art 190
c.p.c.
In via preliminare, la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., senonché, tale eccezione è infondata. Ed infatti, il “filtro” dell'inammissibilità di cui al citato articolo trova la sua ragion d'essere nella misura in cui, il giudice d'appello, nell'udienza di cui all'art 350 c.p.c., abbia ritenuto sussistenti quegli elementi da cui desumere la ragionevole probabilità che il gravame non sarà accolto, ma, una volta che, come nel caso di specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'abbia poi assegnata a sentenza, non v'è più spazio per l'esame dell'eccezione in parola.
Ciò posto, venendo ai motivi di appello, invero, essi possono essere esaminati congiuntamente, muovendo, in effetti, dal comune presupposto logico giuridico dell'erroneo vaglio critico del materiale probatorio commesso dal
Giudice di Pace in primo grado.
Pare opportuno, quindi, riportare quanto scrive il Giudice di Pace: “Orbene, nel caso de quo, deve correttamente ritenersi il difetto di prova circa la responsabilità dei motociclo pirata nella causazione del sinistro, rilevandosi in proposito che l'istante ha dichiarato nell'atto di vocatio in jus che " attraversava a piedi al centro della carreggiata nella corsia preferenziale, sulle apposite strisce riservate ai pedoni, dalla sinistra verso destra, veniva urtata da un motoveicolo "tipo scooter", di colore scuro che transitava in detta via (ndr Via Nuova Poggioreale) a forte velocità con direzione Piazza
Nazionale, e proveniente dalla destra, la investiva al lato destro, sospingendola al suolo sul lato sinistro" (testuale). Non è credibile che a seguito dell'urto, sia pure lieve, all'Iato destro, il pedone non abbia riportato alcunchè a detto lato destro, come emerge dal certificato di Pronto Soccorso, laddove risulta anche che l'attrice era in "probabile stato di gravidanza", In particolare, i sanitari dell'Ospedale Dei Pellegrini diagnosticavano all'attrice
"trauma contusivo distorsivo spalla e piede sinistro" guaribile in 5 giorni. Del resto, non persuade la dichiarazione testimoniale resa dal teste _1
, indotto dall'attrice, il quale ha dichiarato che: «... ho visto una
[...] donna di circa 25-30 anni stava attraversando sulle strisce pedonali da sinistra verso destra avuto riguardo al senso veicolare verso piazza
Nazionale, quando veniva investita da un motoveicolo tipo scooter (...). Detto veicolo veniva dalla destra della signora e la urtava al lato destro facendola cadere a terra sul lato sinistro. (...). In definitiva, su quanto dichiarato dal
- 3 - teste si addensa una fitta coltre di scarsa credibilità. Le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e il giudice è tenuto a vagliare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, nonché
l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con gli ulteriori elementi di prova acquisiti. Dunque, la dichiarazione resa da è Testimone_1 inattendibile, contraddittoria, e comunque non regge al vaglio critico condotto alla stregua dell'inchiesta istruttoria e porta alla totale dissoluzione del postulato dell'istante che è destinato inesorabilmente al rigetto. È pur vero che, nella fattispecie de qua, è stata espletata CTU medico-legale che, inter alia, ha stabilito il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, tuttavia, la stessa CTU non persuade il giudicante, anche perché non ha evidenziato il probabile stato di gravidanza dell'attrice, così come riportato nel certificato di Pronto Soccorso. Come ha reiteratamente affermato il Supremo Collegio (cfr. Cass. Ord. 12387/2020), la CTU è un atto processuale che svolge una funzione di ausilio nei confronti del giudice, nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti, assurgendo, in determinati casi, a fonte di prova per l'accertamento dei fatti stessi. Essa, pertanto, non è un "fatto storico", rappresentando, piuttosto, l'elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico" rilevato o accertato dal consulente. In altri termini, è uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla sua preparazione giuridica;
in ogni caso, non esime le parti dall'adempiere all'onere probatorio a cui sono tenute per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni (cfr. per tutte Cass. n. 9060 del 6 giugno 2003). In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigettata”.
La sentenza del Giudice di Pace, innanzi riportata, si presenta immune da censure e, pertanto, lo spiegato gravame non può essere accolto.
Innanzitutto, il fatto illecito sopra descritto si inquadra nell'ambito dell'art
2054 co 1 c.c., a mente del quale, “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Dalla lettura della norma emerge che è posta a carico del veicolo una presunzione di responsabilità, con conseguente obbligo per lo stesso di risarcire il danno causato ad altri durante la guida. Al fine di superare questa presunzione, il conducente del veicolo deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta, invero, di una prova liberatoria piuttosto difficoltosa da fornire, che, per buona misura, coincide
- 4 - con il caso fortuito nel quale può rientrare anche il comportamento del terzo, ad esempio del pedone, da qualificarsi imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. civ. sent. n° 4551/2017).
Orbene, per quanto la fattispecie di cui all'art 2054 c.c. predichi una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, in ciò, derogando al criterio di imputazione soggettiva del fatto illecito al suo autore previsto dall'art. 2043
c.c., in ossequio a tale norma, però, è pur sempre necessario accertare la presenza della condotta illecita, del danno ingiusto e del nesso di causalità tra quest'ultimi. Ed è ancora evidente che, a tal fine, non si può prescindere da una rigorosa ricostruzione del fatto storico che è, in ogni caso, onere del danneggiato provare ai sensi dell'art 2697 c.c.
Inoltre, nell'ipotesi in cui il sinistro sia attribuibile ad un veicolo non identificato o privo di assicurazione obbligatoria, come assunto nel caso di specie, mette conto evidenziare che, con riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 19 lett. a) della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche, ed in particolare con riferimento al presupposto della mancata identificazione del veicolo del responsabile civile, la giurisprudenza, cui questo giudice aderisce, si è orientata nel ritenere la necessità della sola oggettiva circostanza della mancata identificazione del veicolo responsabile da parte del danneggiato, fatto salvo il caso dell'imputabilità di tale carenza al danneggiato medesimo.
A tal fine si è ritenuto sufficiente – ma non anche indispensabile – la dimostrazione che le indagini compiute dalle competenti autorità di polizia o disposte dall'autorità giudiziaria al fine di identificare il responsabile, abbiano avuto esito negativo (Cass.
8.3.1990 n.1860); dalla pronunzia appena citata, non può, però, trarsi l'ulteriore corollario per cui la mancata proposizione di querela contro ignoti determini di per sé la non accoglibilità della domanda: per il risarcimento previsto dall'art. 19 lett. a) il danneggiato, secondo le comuni regole sostanziali e processuali, ha l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare (con qualunque mezzo di prova, come ad esempio con testimoni, od anche presuntivo, come ad esempio dimostrando l'esito negativo delle indagini di polizia) che tale veicolo è rimasto sconosciuto per causa a lui non imputabile (Cass. 19.9.1992
n. 10762), ovvero che, pur facendo uso della ordinaria diligenza, non gli è stato possibile pervenire alla sua identificazione (Cass. 19.9.1992 n. 10762), mentre nessuna norma pone quale condizione di procedibilità della domanda la proposizione di denunzia-querela.
- 5 - Il danneggiato ha, quindi, il duplice onere di provare che il danno di cui chiede il ristoro sia riconducibile alla condotta dolosa o colposa di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria e che tale veicolo, nonostante la parte abbia fatto uso dell'ordinaria diligenza nel tentarne la individuazione, sia rimasto sconosciuto (Cass.
1.8.2001 n. 10484).
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale, condivisibilmente con quanto stabilito dal
Giudice di prime cure, che la domanda dell'appellante risulti manchevole di adeguato ed idoneo supporto probatorio tale da giustificarne l'accoglimento.
Va rilevato, innanzitutto, che nella denuncia-querela sporta dall'appellante si riporta la seguente dinamica: “il giorno 19/02/2019 alle ore 19.00 circa in Napoli alla via Nuova Poggioreale, nel mentre l'istante attraversava a piedi nella corsia preferenziale, sulle apposite strisce riservate ai pedoni dalla sinistra verso destra, veniva urtata da un motoveicolo “tipo scooter”, di colore scuro che transitava in detta via a forte velocità con direzione Piazza
Nazionale, che proveniente da destra, la investiva al lato destro sospingendola al suolo sul lato sinistro e fuggiva con direzione Corso Malta”.
Nella costituzione in mora, invece, si afferma che, nelle circostanze di tempo e di luogo più volte richiamate “ nel mentre l'istante attraversava a piedi al centro della carreggiata nella corsia preferenziale, sulle apposite strisce riservate ai pedoni dalla sinistra verso destra, veniva urtata da un motoveicolo “tipo scooter”, di colore scuro che transitava in detta via a forte velocità con direzione Piazza Nazionale, che proveniente da destra, la investiva al lato destro sospingendola al suolo sul lato sinistro”.
Infine, nell'atto di citazione di primo grado, l'appellante ha riferito che “nel mentre attraversava a piedi al centro della carreggiata nella corsia preferenziale, sulle apposite strisce riservate ai pedoni, dalla sinistra verso destra, veniva urtata da un motoveicolo “tipo scooter”, di colore scuro che transitava in detta via a forte velocità con direzione Piazza Nazionale, e proveniente dalla destra, che la investiva al lato destro sospingendola al suolo sul lato sinistro”.
Dal confronto fra le versioni date dell'accaduto negli atti riportati, emerge una prima discrepanza, laddove non è chiaro se la al momento Pt_1 dell'impatto con lo scooter, si trovasse al centro della carreggiata o meno: mentre nella denuncia querela non si fa menzione di questo particolare;
nella costituzione in mora e nell'atto di citazione di primo grado si riferisce, invece, che ella si trovava al centro della carreggiata. Tale incongruenza appare
- 6 - vieppiù significativa se poi si prendono in considerazione le dichiarazioni del teste escusso, , che ha riferito che “l'urto con la signora non Testimone_1 fu proprio in pieno ma di striscio poiché detto scooter in pratica le sfrecciò alle spalle mentre la signora finiva di attraversare la corsia preferenziale (…) lo scooter investitore correva molto e la signora aveva quasi finito di attraversare “. Il teste riferisce, quindi, un particolare del tutto nuovo e mai richiamato dall'appellante, ovvero, che ella finiva di attraversare la strada, quando fu attinta dallo scooter investitore. Ed ancora, altro particolare del tutto nuovo, mentre negli atti su richiamati si rappresenta un urto tra l'appellante e lo scooter;
il teste dichiara che quest'ultimo sfiorò l'appellante, sospingendola in terra. Anche a voler ipotizzare che il teste abbia voluto svolgere una precisazione con riferimento alle modalità d'impatto, appare singolare che un particolare così importante, che avrebbe potuto offrire una spiegazione ragionevole del motivo per cui l'appellante non abbia riportato lesioni nel punto diretto d'impatto, non sia stato riferito in alcuno degli atti sopra menzionati.
Inoltre, la testimonianza in esame desta perplessità anche sotto il profilo della difficile individuazione del veicolo investitore. Sotto quest'aspetto, il teste ha dichiarato che: “(…) Dopo l'investimento detto scooter non si fermò ed anzi proseguì velocemente la sua marcia senza consentire né a me né ad altri presenti il rilievo della targa”; che “Nemmeno gli altri presenti che si avvicinarono alla signora seppero riferire in ordine alla targa”, che “Posso dire che dalla mia posizione avevo una visuale libera ma essendo già a 10/15 metri circa dal punto d'impatto dopo l'urto ero già piuttosto lontano per riuscire a vedere e a segnare la targa”. Ora, quanto riferito non appare convincente poiché non si comprende come il teste sia stato in grado di riferire particolari minuziosi dell'accaduto, quali ad esempio, le modalità di attraversamento della strada ad opera dell'appellante, il fatto che lo scooter stesse percorrendo una corsia preferenziale, che il semaforo presente fosse rosso per i veicoli e verde per i pedoni, che la persona a bordo dello stesso indossasse il casco, ma incomprensibilmente non sarebbe riuscito ad annotare, neanche parzialmente, il numero di targa del veicolo investitore. Si tratta, invero, di una questione, quella della possibilità di individuare il veicolo investitore, della massima rilevanza, posto che la Cassazione ha ripetutamente affermato che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato, impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche
- 7 - di dimostrare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez. III
25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005).
Va ancora considerato che, a rendere vieppiù di scarso valore probatorio la testimonianza resa, v'è il fatto che il nominativo del teste, che pure ha dichiarato di essere stato presente al momento del fatto, non compare nella denuncia-querela sporta dall'appellante in data 22/02/2019.
Infine, è singolare poi che la si sia recata al pronto soccorso alcune Pt_1 ore dopo il sinistro, ed infatti, mentre quest'ultimo è avvenuto alle ore 19:00, ella si è recata in ospedale solo alle 22:59 (cfr. referto di pronto soccorso).
Anche tale particolare merita attenzione, poiché nella denuncia-querela, nella costituzione in mora e nell'atto di citazione di primo grado l'appellante afferma che “a seguito dell'incidente veniva condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale “Dei Pellegrini” di Napoli dove le veniva refertato:
“trauma contusivo distorsivo spalla e piede sinistro”. Da quanto riportato sembra potersi desumere che la si sia recata nell'immediatezza al Pt_1 pronto soccorso, peraltro, accompagnata da qualcuno come si desume dalla locuzione “veniva condotta”.
In definitiva, una testimonianza poco attendibile, anche e soprattutto perché in contrasto con quanto riferito negli scritti difensivi dall'appellante; le contraddizioni rilevate in quest'ultimi circa le modalità con cui si sarebbe svolto il sinistro;
il comportamento singolare della che si sarebbe Pt_1 recata al pronto soccorso solo qualche ora dopo il sinistro, inducono il
Tribunale a condividere il giudizio di generale inattendibilità del quadro probatorio formulato dal Giudice di Pace.
Né le lacune probatorie sopra rilevate possono essere colmate mediante il ricorso all'espletata consulenza tecnica in quanto, come condivisibilmente affermato dal Giudice di Pace, essa non è uno strumento probatorio. Tale strumento, infatti – ha affermato ripetutamente la Cassazione- “non può essere utilizzat(o) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di
- 8 - prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886; cfr. ancora Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Pertanto, l'appello, alla luce delle su esposte considerazioni, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 12.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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