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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai sigg. ri magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/2022 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Scaletta Zanclea, via Antonino Merenda n. 14, presso lo studio dell'avv. Joseph
Caminiti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, c. f./P. IVA: n. subentrante a titolo universale nei rapporti CP_2 P.IVA_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, di elettivamente Controparte_3 domiciliata in Messina, via Industriale n. 110, presso lo studio dell'avv. Francesco Visalli (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce su foglio separato depositata nel fascicolo telematico,
APPELLATA
______________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 1° aprile 2022 dal Tribunale di Messina
- sezione seconda civile, in materia di opposizione a pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.602/1973.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo nonché alla produzione documentale, col rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, chiedendo che la causa venga
1 assunta in decisione, e che venga confermata la sentenza depositata nel fascicolo e passata in giudicato, con estinzione del presente procedimento per ne bis in idem attesa la circostanza che trattasi di identico procedimento della sentenza appellata”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/10/2022 nonché alla produzione documentale, col rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2022 ha impugnato con appello davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, decidendo sull'opposizione da lui proposta avverso il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
n.602/73 (fascicolo n. 493/2017) notificato al terzo in data 19 luglio 2017 e a lui in data 3 agosto
2017, l'ha rigettata, dichiarando la legittimità del pignoramento opposto con i sottostanti titoli, e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate come da dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata adducendo i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua esecutività, in riforma della stessa, fosse dichiarata la nullità del pignoramento esattoriale n. 29520160025423885 notificato a mezzo PEC il 2 settembre 2016 dall'Agente della riscossione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2022 si è costituita l'
[...]
(già , in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3 speciale, resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di sospensiva. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Rigettata la richiesta di inibitoria – giusta ordinanza resa all'udienza del 4 novembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per il carico di ruolo, al 23 settembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello rileva che l' non gli avrebbe Parte_1 Controparte_4 mai notificato l'atto introduttivo del giudizio di merito, nel caso di specie individuabile nella citazione secondo il disposto dell'art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006);
2 richiama in proposito il principio giurisprudenziale in virtù del quale l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa s'introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (Cass. civ. n. 1201/2012).
Col secondo motivo eccepisce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione a punti decisivi della controversia, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe accorto che l' non è stata parte attrice nel procedimento di opposizione al pignoramento, Controparte_4 bensì solo nel procedimento di “revocazione” della sospensiva.
Tale che il giudizio di merito (che egli, peraltro, ha regolarmente instaurato, dando vita ad un altro procedimento) introdotto dall' anzidetta avrebbe dovuto riguardare solo il contenuto e la CP_1 legittimità della sospensiva e non certo il merito e la legittimità dell'opposizione al pignoramento.
A suo dire, perciò, il Tribunale sarebbe andato oltre i limiti e l'oggetto del giudizio.
In ogni caso eccepisce l'inesistenza del pignoramento esattoriale perché notificato a mezzo PEC senza apposizione della firma digitale, quindi con una modalità irrituale di notifica, da ritenere non solo inefficace ma addirittura inesistente.
Richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità e di merito, ritenendo di potere seguire l'indirizzo secondo il quale sarebbe giuridicamente inesistente la notifica dell'atto di pignoramento in formato pdf senza la firma digitale non essendo l'atto spedito in tale formato un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico, non idoneo, come tale, a garantire con certezza né l'autore, né la sua integrità.
Evidenzia che, a tal fine, sarebbe necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo
24 del D. Lgs. n. 82/2005, nonché, ai fini della prova della notifica a mezzo PEC, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano corredate di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La mancanza dei suddetti requisiti – continua l'appellante – impedirebbe la formazione dell'atto processuale complesso secondo la disciplina delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, con conseguente inesistenza della notifica (rimanda, sul punto, ad alcune pronunce emesse da altrettante Commissioni tributarie, di cui a pag. 3 dell'atto di appello).
3 Nel corso del giudizio di appello, con note di trattazione scritta depositate il 1° febbraio 2023,
l'appellante ha evidenziato che sulla stessa opposizione da lui proposta il Tribunale di Messina si è pronunciato in data 20 aprile 2022 con sentenza n. 676/2022 (proc. n. 6801/2017), notificata a mezzo
PEC il 21 aprile 2022, la quale non è stata impugnata: ha chiesto perciò che, essendo decorsi oltre sei mesi dal suo deposito in cancelleria, la stessa fosse qui confermata, siccome passata in giudicato, dichiarando estinto il presente procedimento per ne bis in idem in quanto trattasi di identico procedimento.
Ha prodotto copia della sentenza in questione e, successivamente, in allegato alla comparsa conclusionale, ne ha depositato copia conforme all'originale munita della certificazione di cancelleria di suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., ribadendo la richiesta di declaratoria di estinzione del presente procedimento per ne bis in idem.
Tanto posto, l'esame del gravame rende necessario premettere in punto di fatto che il presente giudizio origina, come si è accennato sopra, dall'opposizione a pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 proposta da ai sensi dell'art. 57 stesso D.P.R. in data 18 Parte_1 agosto 2017, con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, in esito alla quale il
Giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, ha emesso ordinanza (datata 5 ottobre 2017) di accoglimento della stessa, sospendendo la procedura, ed ha concesso alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Detto provvedimento è stato reclamato dalla parte resistente (creditrice opposta) davanti al Collegio, che, con provvedimento del 18 luglio 2018, ha accolto il reclamo, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecuzione relativamente all'avviso di accertamento esecutivo di € 9.629,35.
Ciascuna delle parti – ossia l'allora – ha introdotto Controparte_5 Parte_1 separato giudizio di merito, la prima con atto di citazione che risulta (dal fascicolo d'ufficio di primo grado) ritualmente notificato alla controparte il 27 novembre 2017 e il secondo con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30 novembre 2017 (secondo quanto Controparte_3 emerge dalla citata sentenza n. 676/2022).
Ne sono derivate due distinte iscrizioni a ruolo davanti allo stesso Tribunale di Messina, mai riunite,
e segnatamente il procedimento n. 6670/2017 R.G. introdotto da che Controparte_3
è stato definito in primo grado dalla sentenza n. 572/2022 del 1° aprile 2022 oggetto della presente impugnazione, ed il procedimento n. 6801/2017 R.G., definito con la sentenza n. 676/2022 del 20 aprile 2022, passata in giudicato secondo quanto documentato dal nel presente grado. Pt_1
4 In questi giudizi le rispettive parti convenute non sono comparse alle relative prime udienze e ne è stata dichiarata la contumacia, seppure sia costante l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente (come nell'ipotesi di cui all'art. 616 e/o 618 c.p.c.), la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto “continua” (art. 50 c.p.c.) e le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale (tra le tante in tal senso v. Cass. civ. 8917/1994, pronunciata proprio in tema di opposizione esecutiva).
Nel caso di specie entrambi i contendenti risulta per tabulas che si erano costituiti nella fase sommaria e, dunque, non avrebbe potuto essere dichiarata la loro rispettiva contumacia nei giudizi di merito suddetti, anche se – va precisato – tale declaratoria non inficia, in concreto, la validità dei susseguenti atti processuali, trattandosi di una questione meramente nominale che non incide sulla sostanza della presente vicenda processuale.
Ciò posto, al fine di verificare officiosamente, in via preliminare, l'ammissibilità dell'odierno gravame - che verte in materia di opposizione esecutiva -, occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 del 18 agosto 2017 – il quale rappresenta l'atto che individua il thema decidendum dell'opposizione medesima (v. Cass. civ. n. 7163/2023) - premesso che con esso Parte_1
l'Agente della riscossione ha chiesto di sottoporre a pignoramento, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, succursale di Messina, la somma complessiva di € 16.369,39 - di cui egli, nella prospettazione della pignorante, sarebbe stato debitore a seguito di: - cartella di pagamento notificata il 30 giugno 2017 per € 9.785,55, - cartella notificata il 2 settembre 2016 per la somma di € 4.792,04
e - cartella notificata il 16 ottobre 2016 per la somma di € 245,00 -, ha dedotto che lo stesso sarebbe illegittimo per tre motivi.
Ha, anzitutto, eccepito la nullità e/o inesistenza del pignoramento limitatamente alla somma di €
9.785,55 per violazione dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 602/1973 (che prevede l'inammissibilità del pignoramento notificato prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) in quanto lo stesso è stato notificato a lui il 3 agosto 2017, mentre la cartella di pagamento gli era stata notificata il 30 giugno 2017, non essendo stato, perciò, rispettato il predetto termine di sessanta giorni.
Il secondo motivo di opposizione ha riguardato l'inesistenza del credito oggetto di pignoramento quanto alla somma di € 4.941,68 (di cui alla cartella di pagamento notificata il 2 settembre 2016): a dire dell'opponente detto credito non sarebbe né certo, né liquido, né esigibile, in quanto, in relazione
5 alla cartella di pagamento anzidetta, pende istanza di sospensiva dinanzi alla Commissione tributaria per motivi di forma, tra cui, in primis, la mancata notifica del ruolo esattoriale (ha allegato a tal fine copia del ricorso pendente davanti alla Commissione tributaria).
Quanto, poi, all'importo di € 245 (di cui alla cartella del 16 ottobre 2016), ha evidenziato di averlo già pagato regolarmente a mezzo registrazione con modello unico (del quale ha allegato copia).
Il terzo motivo costituisce uno sviluppo del secondo, dolendosi l'opponente della nullità e/o illegittimità del pignoramento perché eseguito in pendenza del ricorso davanti al Giudice (tributario) di primo grado, quando ancora non era stata pronunciata la sentenza relativa, né si era provveduto sull'istanza di sospensione della cartella impugnata, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Avuto riguardo alle ragioni di opposizione testé illustrate, che individuano, come detto, la causa petendi dell'azione giudiziale, il ricorso del è qualificabile insieme quale opposizione agli Pt_1 atti esecutivi, quanto in particolare al primo motivo, siccome con esso si contesta il quomodo dell'esecuzione – iniziata, a suo dire, senza il rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di cui al primo comma dell'art. 50 DPR 602/1973 –, e, per il resto, quale opposizione all'esecuzione, con riferimento, in particolare, al secondo (ed al terzo motivo, che ne è un ulteriore sviluppo).
Con detti ultimi due motivi, infatti, l'opponente ha contestato il diritto dell Controparte_6
a procedere ad esecuzione forzata, in parte (relativamente alla somma di € 4.941,68) per il fatto che il titolo sul quale si è fondata la riscossione, ossia la cartella esattoriale, sarebbe stata impugnata innanzi al giudice tributario, senza che fosse giunta la relativa decisione (nemmeno sull'istanza di sospensiva) al momento dell'avvio del pignoramento, e, in parte, quanto alla somma di € 245,00, per essere stata essa già pagata dal . Pt_1
Orbene, giova premettere, ai fini della qualificazione dell'azione in esame, che, tanto nell'opposizione all'esecuzione quanto nell'opposizione agli atti esecutivi, ogni singolo motivo di opposizione contiene la causa petendi della domanda, che rimane soggetta al regime processuale di qualsivoglia domanda giudiziale.
In particolare, nell'opposizione all'esecuzione - rimedio deputato specificamente alla contestazione dell'an dell'esecuzione - le eccezioni sollevate dall'opponente (attore in senso processuale e sostanziale) per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono la
“causa petendi” della domanda proposta col ricorso introduttivo;
nell'opposizione agli atti esecutivi
- rimedio col quale si propongono tipicamente le contestazioni afferenti alla regolarità formale degli atti propedeutici all'esercizio dell'azione e degli atti del processo esecutivo - la causa petendi è data
6 dal vizio dell'atto impugnato che, causandone invalidità od irregolarità, nella prospettazione del ricorrente inficia il processo esecutivo e, quindi, eventualmente gli atti successivi e derivati.
Ciò posto, poiché lo stesso atto del procedimento esecutivo (o ad esso propedeutico) può essere affetto da uno o più vizi, ciascuno di questi può dare luogo ad una distinta contestazione dell'opponente che, tradottasi in apposito motivo di opposizione, integra distinte ragioni dell'opposizione.
Se ed in quanto riferite ad uno stesso atto, queste possono convergere nel medesimo petitum di annullamento (o revoca o modifica): nondimeno, l'identità del petitum non comporta ipso facto
l'unicità della domanda, essendo questa identificata non solo dal petitum ma anche dalla causa petendi (tra le tante in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 7163/2023; 17441/2019; 13381/2017;
18761/2013; 1328/2011).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della qualificazione dell'opposizione esecutiva, non è l'atto impugnato, né il solo petitum, ma quest'ultimo unitamente alla causa petendi, da individuarsi (la causa petendi) nel vizio dedotto a fondamento della contestazione dell'atto.
Nel caso in esame, a fronte del petitum consistito nella declaratoria di invalidità del pignoramento
(con qualunque formula: inesistenza, inammissibilità, nullità e/o inefficacia), la causa petendi è stata plurima, essendo stati dedotti vizi diversi volti ad inficiare, nella prospettazione del ricorrente, in parte il quomodo dell'attività esecutiva e, nella restante parte, il diritto dell'Agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata: segnatamente, come si è detto più sopra, quanto alla somma di €
9.785,55, è stato dedotto il vizio di inammissibilità dell'atto esecutivo (pignoramento) per mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 602/1973 [che nel testo vigente ratione temporis così recita(va): “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”); quanto alla restante somma di € 4.941,68 + € 245,00, i vizi dedotti per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sono stati basati - per l'importo di € 4.941,68 - sulla circostanza che la relativa cartella di pagamento era stata impugnata davanti al Giudice fiscale (che ancora avrebbe dovuto pronunciarsi, persino, sulla richiesta di sospensiva) e - per € 245,00 - sull'avvenuto suo pagamento da parte del contribuente/opponente.
Le domande del , dunque, si sono configurate nel caso concreto come, rispettivamente, Pt_1 opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui si è dedotta l'inammissibilità (pro parte) del pignoramento per mancato rispetto del termine di 60 giorni suddetto, e (nella restante parte) come opposizione all'esecuzione, essendosi contestato il diritto del pignorante a procedere ad esecuzione forzata, ammessa senz'altro anche in materia esattoriale a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (avente, come si sa, efficacia retroattiva) che, con la nota sentenza n. 114/2018, ha
7 dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 57, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Con la conseguenza – si anticipa sin d'ora - che la sentenza qui impugnata, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette, come si dirà meglio più avanti, a due diversi regimi impugnatori (si vedano sul punto Cass. civ. nn. 3793/2024; 3166/2020; 18312/2014; 13203/2010;
20816/2009; 15376/2006; 13655/2006; 7611/2006; 5632/2005;7194 del 2003).
Il Tribunale, invero, nell'esaminare le ragioni di doglianza, senza nulla dire in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione, ha rigettato la prima, argomentando che (si riporta in sintesi), in base al disposto dell'art. 29 D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che ha introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, l'Agente procede alla riscossione coattiva delle somme vantate con avviso di accertamento senza dovere attendere la formazione del ruolo, né alla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso in esame – ha rilevato il primo Giudice – l'avviso di accertamento, di cui non è stata data prova dell'impugnazione da parte , è divenuto esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica Pt_1 effettuata dall'Ente impositore il 3 giugno 2016; il 30 giugno 2017 è stato poi notificato, da parte dell' , l'avviso di pagamento n. …79039/000, intimando il pagamento del Controparte_6 tributo come richiesto dall'Ente impositore mediante la notifica diretta dell'accertamento esecutivo
(la cui regolarità è stata riconosciuta dallo stesso contribuente).
In questo quadro, ad avviso del Tribunale, il modus procedendi dell' è stato Controparte_6 assolutamente corretto siccome conforme ai precetti di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010 sopra citato, dato che nell'accertamento esecutivo vengono a cumularsi tre funzioni diverse (di accertamento, di titolo esecutivo e di precetto), non essendo, perciò, necessaria, in tal caso, la notifica della cartella di pagamento. Cont Il primo Giudice ha, in conclusione, affermato sul punto “la regolarità dell'operato dell' ”, con conseguente infondatezza dell'opposizione in parte qua.
Sulla cartella recante la somma di € 245,00 ha evidenziato che il ha dichiarato, con Pt_1
l'originario atto di opposizione, di avere adempiuto al pagamento e l' nulla Controparte_6 ha contestato a riguardo.
Quanto, infine, alla cartella di € 4.792,04, dopo essersi soffermato sulla validità della sua notifica a mezzo PEC (per la verità non oggetto di contestazione da parte ricorrente), ha rilevato che “il contribuente non dà alcuna indicazione sulla sua impugnazione avanti alla competente Autorità
8 giudiziale; pertanto, risulta essere valida ed efficace” (così testualmente a pag. 4 della motivazione), concludendo che “anche in riferimento a tali motivi, quindi, l'opposizione si presenta infondata”.
Ha dichiarato, perciò, in dispositivo, la “legittimità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/73 (fascicolo n. 493/2017) notificato in data 19/7/2017 al terzo e in data 3/8/2017 al contribuente, con i sottostanti titoli”.
Ciò detto, deve notarsi che il Tribunale ha deciso la causa, argomentando (più o meno coerentemente) sui vari motivi di opposizione proposti dal , ma, come si è accennato sopra, non ha dato Pt_1 alcuna qualificazione giuridica all'opposizione davanti a sé proposta: in questo contesto, essa spetta d'ufficio alla Corte, quale giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche e in primis ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
È, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che qualora il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, oppure sia stato esercitato in maniera generica, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, sia ai fini del merito, che anche per l'ammissibilità stessa dell'impugnazione (cfr. Cass. civ. nn. 12872/2016; 3338/2012;
26919/2009; 3404/2004; 10804/2000; 3069/1998).
In senso contrario non può valere, nella specie, il semplice fatto che il G. E, pronunciando l'ordinanza a conclusione della fase sommaria, ha richiamato l'art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito, trattandosi evidentemente di un'indicazione generica, dalla quale non è ricavabile alcuna precisa qualificazione dell'azione; né essa è concretamente selettiva in quanto, anche per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'esecuzione, emesso il provvedimento di sua spettanza a chiusura della fase sommaria, “in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito” come prevede espressamente il comma 2 dell'art. 618 c.p.c..
Posta, dunque, la suddetta doppia qualificazione della domanda operata dal Collegio, vale qui ribadire il principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cui si accennava sopra) secondo il quale, qualora (com'è avvenuto nella specie) un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad un'opposizione agli atti esecutivi e in parte ad un'opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza che, seppure formalmente unica, contiene due decisioni distinte, deve seguire il diverso regime previsto per
i distinti tipi di opposizione, essendo, pertanto, soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (si vedano sul punto Cass. civ. 13203/2010; 20816/2009; 15376/2006; 13655/2006;
7611/2006; 5632/2005;7194 del 2003).
9 Ne discende, nel caso concreto, che per la parte relativa alla decisione (di rigetto) dell'eccezione di inammissibilità e/o nullità e/o inesistenza del pignoramento (quanto alla somma di € 9.785,55) sollevata dall'opponente per violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, l'appello proposto dal
è da dichiarare - ab origine ed in via dirimente - inammissibile ai sensi dell'art. 618, comma Pt_1
2, ultima parte, c.p.c..
Detta inammissibilità assoluta impedisce, ovviamente, di esaminarne i motivi e, soprattutto, di valutare, in rapporto a tale statuizione, la questione dell'incidenza del giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 676/2022 del 20 aprile 2022 - che ha dichiarato inesistente il pignoramento medesimo - prospettata dall'appellante nei termini di cui si è detto in alto: la disamina di tale questione
è in radice preclusa, infatti, dalla circostanza che l'appello avverso questa parte della pronuncia (n.
572/2022 dell'1 aprile 2022) deve necessariamente considerarsi sin dall'origine tamquam non esset, non essendovi, perciò, in questa sede, spazio processuale alcuno per fare valere il giudicato di cui all'(opposta) sentenza n. 676/2022, che, secondo l'appellante, dovrebbe condurre ad una “estinzione” del presente giudizio per ne bis in idem.
Diversamente è a dirsi per quella parte della sentenza di primo grado che ha deciso sull'opposizione all'esecuzione, avendola rigettata sull'assunto che infondati si sono rivelati i relativi motivi (come si
è riportato più nel dettaglio sopra); ciò che implica che il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata con riferimento alle somme di € 4.792,04 e di € 245,00, avendo dichiarato (anche) in parte qua la legittimità dell'esecuzione intrapresa dall'Agente della riscossione (con i relativi titoli).
Per essa, a differenza che per la parte della domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi,
l'appello è rimedio impugnatorio certamente ammissibile trattandosi di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.: esso, perciò, va ora esaminato nel merito, non senza prima avere evidenziato che non è configurabile, rispetto a questa parte della pronuncia di primo grado, l'incidenza del “giudicato esterno” invocato dall'appellante nei termini di cui sopra, né è predicabile un bis in idem con riferimento alla ridetta sentenza n. 676/2022.
Il “giudicato esterno”, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 13169/2025;
11887/2025; 211/2024; 15026/2020); condizione, questa, non ravvisabile nel caso in esame dove la sentenza impugnata (nella parte in cui l'appello è ritenuto ammissibile) ha pronunciato (rigettandole) sulle predette contestazioni relative al diritto dell' di procedere all'esecuzione Controparte_6 forzata esattoriale - costituenti, secondo quanto si è specificato sopra, la causa petendi identificativa
10 della domanda attorea (in parte qua) -, mentre la sentenza n. 676/2022 (passata in giudicato) ha riguardato una contestazione di tutt'altra natura, ossia, come si è già detto, l'eccezione di inesistenza dell'opposto pignoramento esattoriale presso terzi perché notificato via PEC senza apposizione della firma digitale, accolta dal Tribunale.
Essa ha integrato la causa petendi della domanda del , attinente evidentemente al Pt_1
“quomodo” dell'esecuzione, del tutto diversa e autonoma rispetto alle ragioni dell'opposizione all'esecuzione di cui alla sentenza impugnata in questa sede (causa petendi, quella suddetta, che, peraltro, nemmeno aveva formato oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, essendo stata per la prima volta formulata dal all'atto della instaurazione Pt_1 della fase di merito nel proc. n. 6801/2017 R.G.).
L'oggetto del giudicato di cui alla sentenza n. 676/2022, pacificamente formatosi sulla statuizione di inesistenza del pignoramento per ragioni di nullità della sua notifica, non può affatto estendersi alla questione dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, dedotta come sopra dal e rigettata dal Tribunale, proprio perché, come spiegato più diffusamente sopra, difetta nella Pt_1 specie uno dei presupposti essenziali di operatività del giudicato esterno, ossia la identità della causa petendi.
L'oggetto del giudicato civile di merito si identifica, invero, nell'accertamento dell'esistenza o meno della situazione soggettiva sostanziale fatta valere con la domanda introduttiva del giudizio per come da essa identificata, essendovi piena corrispondenza tra l'oggetto della domanda e quello della pronuncia giudiziale civile: il giudicato, dunque, si forma sull'esistenza o inesistenza della situazione giuridica introdotta con l'azione.
Ora, la domanda giudiziale che viene proposta con l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto, come si è detto, la contestazione circa il diritto della parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata, nonché la corrispondente richiesta di accertarne l'illegittimità per infondatezza, mentre la domanda avanzata con l'opposizione agli atti esecutivi (quale può qualificarsi nella specie quella proposta dal nella fase di merito definita con la sentenza n. 676/2022) ha ad oggetto la contestazione Pt_1 della legittimità dello svolgimento dell'esecuzione forzata con riferimento ai requisiti di validità
(intrinseci o derivati) di un atto del relativo procedimento o di atti ad esso prodromici o dello stesso atto iniziale dell'esecuzione (ad esempio, come nella specie, il pignoramento), con la richiesta susseguente di accertarne l'illegittimità e disporne la rimozione.
Nell'opposizione agli atti esecutivi, in altri termini, si fa valere il diritto alla declaratoria dell'invalidità dell'atto impugnato e, pertanto, il giudicato si forma sull'esistenza o inesistenza di questo diritto (oltre che sulle conseguenti statuizioni), ma pur sempre nei limiti e, quindi, per le ragioni per le quali il rimedio dell'opposizione è consentito dall'ordinamento.
11 Esso non può coprire le ragioni che rappresentano fatti costitutivi della diversa azione in cui si concreta l'opposizione all'esecuzione e ciò anche quando il Giudice abbia deciso sulla domanda così come proposta, senza darne una precisa qualificazione, dato che, come si è detto, il giudicato nascente dall'accoglimento o dal rigetto dell'azione non può pregiudicare in alcun modo l'azione alla quale corrispondono i fatti costitutivi dedotti dall'attore, essendo esso riferibile esclusivamente all'azione per come esercitata ed al diritto con essa fatto valere (in tal senso si veda, in particolare, Cass. civ. n.
1694/2006, che ha ritenuto non estendibile il giudicato formatosi in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi al motivo di opposizione riguardante l'impignorabilità dei beni, tipicamente riconducibile all'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.).
Ne discende, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di giudicato esterno formulata dal Pt_1 per la duplice ragione rispettivamente esposta sin qui.
Venendo ora al merito dell'appello – limitatamente alla parte di statuizione relativa all'opposizione alla esecuzione, l'unica per cui il gravame è ammissibile –, rileva la Corte che infondato ne è il primo motivo con cui il deduce che controparte non avrebbe mai notificato a lui l'atto di citazione Pt_1 introduttivo della fase di merito.
Risulta al contrario dagli atti di causa che tale notifica è regolarmente avvenuta ad opera del legale dell'allora ai sensi della legge n. 53/1994 (e s. m. i.) in data 27 Controparte_5 novembre 2017 presso il difensore del (costituito nella fase sommaria9, dovendosi Pt_1 rammentare che, stante la struttura unitaria (seppure bifasica) del giudizio di opposizione, è valida la notificazione dell'atto di citazione per la fase di merito (che segue quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione) effettuata presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato,
a tale fase, la validità del mandato difensivo (tra le altre v. Cass. civ. n. 7997/2015).
Nel caso in esame dalla procura alle liti rilasciata dal all'allora difensore (avv. Giuseppe Pt_1
Caminiti) a margine del ricorso introduttivo della fase sommaria risulta chiaramente che essa è stata emessa in relazione ad “ogni grado e fase del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi”, senza alcuna limitazione, dovendosi perciò ritenere pienamente valida ed efficace la notifica dell'atto di citazione del giudizio di merito effettuata da il 27 novembre 2017 Controparte_3 presso l'allora difensore dell'opponente.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di appello, peraltro non sufficientemente argomentato.
Infondato è parimenti il secondo motivo con cui, come detto, il lamenta che il Tribunale Pt_1 non avrebbe tenuto conto che l'allora ha ricoperto la veste di attrice Controparte_3
12 solamente nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G. E. a conclusione della fase sommaria, tale che, a suo dire, la fase di merito dalla stessa introdotta avrebbe dovuto e potuto riguardare solo la “sospensiva” e non già la cognizione dell'opposizione.
Al di là del fatto che non è processualmente prevista una fase di merito relativa alla “sospensiva”, deve rilevarsi che è pacifico che la legittimazione all'introduzione del giudizio di merito nelle opposizioni esecutive non spetta solo al debitore, ma anche al creditore opposto (o ai creditori intervenuti), cui va riconosciuto, in linea di principio, l'interesse ad evitare che si produca l'effetto estintivo del processo esecutivo ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 624 c.p.c. (nel testo attualmente vigente).
Nel caso concreto, applicabile detto testo ratione temporis, va ritenuto sussistente tale interesse dell' , visto che il reclamo avverso il provvedimento del G. E. di sospensione Controparte_6 della procedura esecutiva proposto da quest'ultimo è stato accolto solo in parte, essendo stato confermato, nella restante parte, il provvedimento di sospensione anzidetto;
con la conseguenza che, se non introdotto il giudizio di merito, il processo esecutivo di cui al pignoramento (opposto dal
) sarebbe stato dichiarato estinto dal G. E. a mente dei commi 3 e 4 del citato art. 624 c.p.c.. Pt_1
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Il terzo motivo è inammissibile.
Con esso l'appellante eccepisce l'inesistenza del pignoramento esattoriale perché notificato via PEC senza apposizione della firma digitale, sostenendo che tale forma irrituale di notifica non solo sarebbe inefficace, ma addirittura inesistente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata a pag. 3 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità).
L'eccezione, che attiene, peraltro, ad un vizio concretante opposizione agli atti esecutivi, prima di ogni altra ragione, è del tutto inammissibile in quanto formulata per la prima volta dal in Pt_1 sede di appello, non avendo essa formato oggetto del ricorso introduttivo dell'opposizione, nel quale si sono definitivamente cristallizzati, come detto, la causa petendi ed il petitum dell'azione giudiziale nei termini riportati sopra nel dettaglio, tra cui non rientra evidentemente la contestazione circa l'inesistenza del pignoramento per vizio della relativa notifica.
È, invero, insegnamento più che consolidato della Suprema Corte che nelle opposizioni esecutive il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi un'inammissibile domanda nuova.
Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto a quelli addotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva, non potendo l'opponente mutare la domanda
13 modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo
(tra le tante v. Cass. civ. nn. 8419/2025; 23216/2024; 31363/2023; 7163/2023; 11237/2022; Cass. civ. nn 17441/2019; 18761/2013; 16610/2011; 1328/2011; in motivazione, S. U. civ. nn. 25478/2021
e 28387/2020).
Va notato, peraltro, che, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 676/2022 prodotta in atti dall'appellante, questa eccezione è stata, purtuttavia, proposta dal per la prima volta nel Pt_1 giudizio di merito instaurato dopo la fase sommaria, avendola il Giudice adito vagliata nel merito e ritenuta fondata (con pronuncia, come si sa, non impugnata); ma ciò non osta a che, in questa sede di appello, del tutto autonoma rispetto alla predetta, il motivo vada dichiarato inammissibile per la sua novità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ferma restandone l'inammissibilità anche per il fatto che esso configura un'opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla quale non è ammissibile il rimedio impugnatorio dell'appello (come si è detto).
Ne discende il rigetto integrale dell'appello, in parte inammissibile (quanto alla statuizione riguardante l'azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi) e nella restante parte (relativa alla statuizione riguardante l'azione qualificata come opposizione all'esecuzione) infondato (con inammissibilità del terzo motivo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, perciò, il loro rimborso va posto a carico dell'appellante, totalmente perdente, nella misura da liquidare in base alle tariffe di cui al D. M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. nn. 27871/2017; 12227/2015; n.
536/2011) con riferimento al disposto dell'art. 17, prima parte, c.p.c.– scaglione da € 5.201 a € 26.000
- ed applicando i parametri tariffari medi secondo la regola ordinaria, stante la media complessità delle questioni dibattute e considerata anche l'entità delle prestazioni difensive rese, determinandole, perciò, nella misura complessiva di € 3.966,00 a titolo di onorario secondo la notula delle spese depositata dal difensore di parte appellata - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.911,00 per la fase decisionale -, non essendo stata chiesta dal difensore la liquidazione della prestazione per la fase di trattazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
14 o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 1° giugno 2022 nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale Controparte_8 Controparte_3 rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 1° aprile 2022 dal Tribunale di Messina
- sezione seconda civile, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello relativamente a quella parte di sentenza che ha deciso sulla domanda del qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
Pt_1
• rigetta l'appello relativamente a quella parte della sentenza che ha deciso sulla domanda del qualificata come opposizione all'esecuzione (con la precisazione che inammissibile è il Pt_1 terzo motivo di appello);
• rigetta l'eccezione di giudicato esterno formulata dall'appellante;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 3.966,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, con distrazione in favore del difensore avv.
Francesco Visalli dichiaratosi anticipatario.
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
15
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai sigg. ri magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/2022 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Scaletta Zanclea, via Antonino Merenda n. 14, presso lo studio dell'avv. Joseph
Caminiti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, c. f./P. IVA: n. subentrante a titolo universale nei rapporti CP_2 P.IVA_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, di elettivamente Controparte_3 domiciliata in Messina, via Industriale n. 110, presso lo studio dell'avv. Francesco Visalli (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce su foglio separato depositata nel fascicolo telematico,
APPELLATA
______________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 1° aprile 2022 dal Tribunale di Messina
- sezione seconda civile, in materia di opposizione a pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.602/1973.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo nonché alla produzione documentale, col rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, chiedendo che la causa venga
1 assunta in decisione, e che venga confermata la sentenza depositata nel fascicolo e passata in giudicato, con estinzione del presente procedimento per ne bis in idem attesa la circostanza che trattasi di identico procedimento della sentenza appellata”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/10/2022 nonché alla produzione documentale, col rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2022 ha impugnato con appello davanti Parte_1
a questa Corte, nei confronti dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, decidendo sull'opposizione da lui proposta avverso il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
n.602/73 (fascicolo n. 493/2017) notificato al terzo in data 19 luglio 2017 e a lui in data 3 agosto
2017, l'ha rigettata, dichiarando la legittimità del pignoramento opposto con i sottostanti titoli, e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate come da dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata adducendo i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua esecutività, in riforma della stessa, fosse dichiarata la nullità del pignoramento esattoriale n. 29520160025423885 notificato a mezzo PEC il 2 settembre 2016 dall'Agente della riscossione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2022 si è costituita l'
[...]
(già , in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3 speciale, resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di sospensiva. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Rigettata la richiesta di inibitoria – giusta ordinanza resa all'udienza del 4 novembre 2022 –, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per il carico di ruolo, al 23 settembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello rileva che l' non gli avrebbe Parte_1 Controparte_4 mai notificato l'atto introduttivo del giudizio di merito, nel caso di specie individuabile nella citazione secondo il disposto dell'art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006);
2 richiama in proposito il principio giurisprudenziale in virtù del quale l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa s'introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (Cass. civ. n. 1201/2012).
Col secondo motivo eccepisce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione a punti decisivi della controversia, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe accorto che l' non è stata parte attrice nel procedimento di opposizione al pignoramento, Controparte_4 bensì solo nel procedimento di “revocazione” della sospensiva.
Tale che il giudizio di merito (che egli, peraltro, ha regolarmente instaurato, dando vita ad un altro procedimento) introdotto dall' anzidetta avrebbe dovuto riguardare solo il contenuto e la CP_1 legittimità della sospensiva e non certo il merito e la legittimità dell'opposizione al pignoramento.
A suo dire, perciò, il Tribunale sarebbe andato oltre i limiti e l'oggetto del giudizio.
In ogni caso eccepisce l'inesistenza del pignoramento esattoriale perché notificato a mezzo PEC senza apposizione della firma digitale, quindi con una modalità irrituale di notifica, da ritenere non solo inefficace ma addirittura inesistente.
Richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità e di merito, ritenendo di potere seguire l'indirizzo secondo il quale sarebbe giuridicamente inesistente la notifica dell'atto di pignoramento in formato pdf senza la firma digitale non essendo l'atto spedito in tale formato un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico, non idoneo, come tale, a garantire con certezza né l'autore, né la sua integrità.
Evidenzia che, a tal fine, sarebbe necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo
24 del D. Lgs. n. 82/2005, nonché, ai fini della prova della notifica a mezzo PEC, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano corredate di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La mancanza dei suddetti requisiti – continua l'appellante – impedirebbe la formazione dell'atto processuale complesso secondo la disciplina delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, con conseguente inesistenza della notifica (rimanda, sul punto, ad alcune pronunce emesse da altrettante Commissioni tributarie, di cui a pag. 3 dell'atto di appello).
3 Nel corso del giudizio di appello, con note di trattazione scritta depositate il 1° febbraio 2023,
l'appellante ha evidenziato che sulla stessa opposizione da lui proposta il Tribunale di Messina si è pronunciato in data 20 aprile 2022 con sentenza n. 676/2022 (proc. n. 6801/2017), notificata a mezzo
PEC il 21 aprile 2022, la quale non è stata impugnata: ha chiesto perciò che, essendo decorsi oltre sei mesi dal suo deposito in cancelleria, la stessa fosse qui confermata, siccome passata in giudicato, dichiarando estinto il presente procedimento per ne bis in idem in quanto trattasi di identico procedimento.
Ha prodotto copia della sentenza in questione e, successivamente, in allegato alla comparsa conclusionale, ne ha depositato copia conforme all'originale munita della certificazione di cancelleria di suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., ribadendo la richiesta di declaratoria di estinzione del presente procedimento per ne bis in idem.
Tanto posto, l'esame del gravame rende necessario premettere in punto di fatto che il presente giudizio origina, come si è accennato sopra, dall'opposizione a pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 proposta da ai sensi dell'art. 57 stesso D.P.R. in data 18 Parte_1 agosto 2017, con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva, in esito alla quale il
Giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, ha emesso ordinanza (datata 5 ottobre 2017) di accoglimento della stessa, sospendendo la procedura, ed ha concesso alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Detto provvedimento è stato reclamato dalla parte resistente (creditrice opposta) davanti al Collegio, che, con provvedimento del 18 luglio 2018, ha accolto il reclamo, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecuzione relativamente all'avviso di accertamento esecutivo di € 9.629,35.
Ciascuna delle parti – ossia l'allora – ha introdotto Controparte_5 Parte_1 separato giudizio di merito, la prima con atto di citazione che risulta (dal fascicolo d'ufficio di primo grado) ritualmente notificato alla controparte il 27 novembre 2017 e il secondo con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30 novembre 2017 (secondo quanto Controparte_3 emerge dalla citata sentenza n. 676/2022).
Ne sono derivate due distinte iscrizioni a ruolo davanti allo stesso Tribunale di Messina, mai riunite,
e segnatamente il procedimento n. 6670/2017 R.G. introdotto da che Controparte_3
è stato definito in primo grado dalla sentenza n. 572/2022 del 1° aprile 2022 oggetto della presente impugnazione, ed il procedimento n. 6801/2017 R.G., definito con la sentenza n. 676/2022 del 20 aprile 2022, passata in giudicato secondo quanto documentato dal nel presente grado. Pt_1
4 In questi giudizi le rispettive parti convenute non sono comparse alle relative prime udienze e ne è stata dichiarata la contumacia, seppure sia costante l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente (come nell'ipotesi di cui all'art. 616 e/o 618 c.p.c.), la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto “continua” (art. 50 c.p.c.) e le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale (tra le tante in tal senso v. Cass. civ. 8917/1994, pronunciata proprio in tema di opposizione esecutiva).
Nel caso di specie entrambi i contendenti risulta per tabulas che si erano costituiti nella fase sommaria e, dunque, non avrebbe potuto essere dichiarata la loro rispettiva contumacia nei giudizi di merito suddetti, anche se – va precisato – tale declaratoria non inficia, in concreto, la validità dei susseguenti atti processuali, trattandosi di una questione meramente nominale che non incide sulla sostanza della presente vicenda processuale.
Ciò posto, al fine di verificare officiosamente, in via preliminare, l'ammissibilità dell'odierno gravame - che verte in materia di opposizione esecutiva -, occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 del 18 agosto 2017 – il quale rappresenta l'atto che individua il thema decidendum dell'opposizione medesima (v. Cass. civ. n. 7163/2023) - premesso che con esso Parte_1
l'Agente della riscossione ha chiesto di sottoporre a pignoramento, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, succursale di Messina, la somma complessiva di € 16.369,39 - di cui egli, nella prospettazione della pignorante, sarebbe stato debitore a seguito di: - cartella di pagamento notificata il 30 giugno 2017 per € 9.785,55, - cartella notificata il 2 settembre 2016 per la somma di € 4.792,04
e - cartella notificata il 16 ottobre 2016 per la somma di € 245,00 -, ha dedotto che lo stesso sarebbe illegittimo per tre motivi.
Ha, anzitutto, eccepito la nullità e/o inesistenza del pignoramento limitatamente alla somma di €
9.785,55 per violazione dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 602/1973 (che prevede l'inammissibilità del pignoramento notificato prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) in quanto lo stesso è stato notificato a lui il 3 agosto 2017, mentre la cartella di pagamento gli era stata notificata il 30 giugno 2017, non essendo stato, perciò, rispettato il predetto termine di sessanta giorni.
Il secondo motivo di opposizione ha riguardato l'inesistenza del credito oggetto di pignoramento quanto alla somma di € 4.941,68 (di cui alla cartella di pagamento notificata il 2 settembre 2016): a dire dell'opponente detto credito non sarebbe né certo, né liquido, né esigibile, in quanto, in relazione
5 alla cartella di pagamento anzidetta, pende istanza di sospensiva dinanzi alla Commissione tributaria per motivi di forma, tra cui, in primis, la mancata notifica del ruolo esattoriale (ha allegato a tal fine copia del ricorso pendente davanti alla Commissione tributaria).
Quanto, poi, all'importo di € 245 (di cui alla cartella del 16 ottobre 2016), ha evidenziato di averlo già pagato regolarmente a mezzo registrazione con modello unico (del quale ha allegato copia).
Il terzo motivo costituisce uno sviluppo del secondo, dolendosi l'opponente della nullità e/o illegittimità del pignoramento perché eseguito in pendenza del ricorso davanti al Giudice (tributario) di primo grado, quando ancora non era stata pronunciata la sentenza relativa, né si era provveduto sull'istanza di sospensione della cartella impugnata, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Avuto riguardo alle ragioni di opposizione testé illustrate, che individuano, come detto, la causa petendi dell'azione giudiziale, il ricorso del è qualificabile insieme quale opposizione agli Pt_1 atti esecutivi, quanto in particolare al primo motivo, siccome con esso si contesta il quomodo dell'esecuzione – iniziata, a suo dire, senza il rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di cui al primo comma dell'art. 50 DPR 602/1973 –, e, per il resto, quale opposizione all'esecuzione, con riferimento, in particolare, al secondo (ed al terzo motivo, che ne è un ulteriore sviluppo).
Con detti ultimi due motivi, infatti, l'opponente ha contestato il diritto dell Controparte_6
a procedere ad esecuzione forzata, in parte (relativamente alla somma di € 4.941,68) per il fatto che il titolo sul quale si è fondata la riscossione, ossia la cartella esattoriale, sarebbe stata impugnata innanzi al giudice tributario, senza che fosse giunta la relativa decisione (nemmeno sull'istanza di sospensiva) al momento dell'avvio del pignoramento, e, in parte, quanto alla somma di € 245,00, per essere stata essa già pagata dal . Pt_1
Orbene, giova premettere, ai fini della qualificazione dell'azione in esame, che, tanto nell'opposizione all'esecuzione quanto nell'opposizione agli atti esecutivi, ogni singolo motivo di opposizione contiene la causa petendi della domanda, che rimane soggetta al regime processuale di qualsivoglia domanda giudiziale.
In particolare, nell'opposizione all'esecuzione - rimedio deputato specificamente alla contestazione dell'an dell'esecuzione - le eccezioni sollevate dall'opponente (attore in senso processuale e sostanziale) per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono la
“causa petendi” della domanda proposta col ricorso introduttivo;
nell'opposizione agli atti esecutivi
- rimedio col quale si propongono tipicamente le contestazioni afferenti alla regolarità formale degli atti propedeutici all'esercizio dell'azione e degli atti del processo esecutivo - la causa petendi è data
6 dal vizio dell'atto impugnato che, causandone invalidità od irregolarità, nella prospettazione del ricorrente inficia il processo esecutivo e, quindi, eventualmente gli atti successivi e derivati.
Ciò posto, poiché lo stesso atto del procedimento esecutivo (o ad esso propedeutico) può essere affetto da uno o più vizi, ciascuno di questi può dare luogo ad una distinta contestazione dell'opponente che, tradottasi in apposito motivo di opposizione, integra distinte ragioni dell'opposizione.
Se ed in quanto riferite ad uno stesso atto, queste possono convergere nel medesimo petitum di annullamento (o revoca o modifica): nondimeno, l'identità del petitum non comporta ipso facto
l'unicità della domanda, essendo questa identificata non solo dal petitum ma anche dalla causa petendi (tra le tante in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 7163/2023; 17441/2019; 13381/2017;
18761/2013; 1328/2011).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della qualificazione dell'opposizione esecutiva, non è l'atto impugnato, né il solo petitum, ma quest'ultimo unitamente alla causa petendi, da individuarsi (la causa petendi) nel vizio dedotto a fondamento della contestazione dell'atto.
Nel caso in esame, a fronte del petitum consistito nella declaratoria di invalidità del pignoramento
(con qualunque formula: inesistenza, inammissibilità, nullità e/o inefficacia), la causa petendi è stata plurima, essendo stati dedotti vizi diversi volti ad inficiare, nella prospettazione del ricorrente, in parte il quomodo dell'attività esecutiva e, nella restante parte, il diritto dell'Agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata: segnatamente, come si è detto più sopra, quanto alla somma di €
9.785,55, è stato dedotto il vizio di inammissibilità dell'atto esecutivo (pignoramento) per mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 602/1973 [che nel testo vigente ratione temporis così recita(va): “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”); quanto alla restante somma di € 4.941,68 + € 245,00, i vizi dedotti per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sono stati basati - per l'importo di € 4.941,68 - sulla circostanza che la relativa cartella di pagamento era stata impugnata davanti al Giudice fiscale (che ancora avrebbe dovuto pronunciarsi, persino, sulla richiesta di sospensiva) e - per € 245,00 - sull'avvenuto suo pagamento da parte del contribuente/opponente.
Le domande del , dunque, si sono configurate nel caso concreto come, rispettivamente, Pt_1 opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui si è dedotta l'inammissibilità (pro parte) del pignoramento per mancato rispetto del termine di 60 giorni suddetto, e (nella restante parte) come opposizione all'esecuzione, essendosi contestato il diritto del pignorante a procedere ad esecuzione forzata, ammessa senz'altro anche in materia esattoriale a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale (avente, come si sa, efficacia retroattiva) che, con la nota sentenza n. 114/2018, ha
7 dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 57, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Con la conseguenza – si anticipa sin d'ora - che la sentenza qui impugnata, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette, come si dirà meglio più avanti, a due diversi regimi impugnatori (si vedano sul punto Cass. civ. nn. 3793/2024; 3166/2020; 18312/2014; 13203/2010;
20816/2009; 15376/2006; 13655/2006; 7611/2006; 5632/2005;7194 del 2003).
Il Tribunale, invero, nell'esaminare le ragioni di doglianza, senza nulla dire in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione, ha rigettato la prima, argomentando che (si riporta in sintesi), in base al disposto dell'art. 29 D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che ha introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, l'Agente procede alla riscossione coattiva delle somme vantate con avviso di accertamento senza dovere attendere la formazione del ruolo, né alla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso in esame – ha rilevato il primo Giudice – l'avviso di accertamento, di cui non è stata data prova dell'impugnazione da parte , è divenuto esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica Pt_1 effettuata dall'Ente impositore il 3 giugno 2016; il 30 giugno 2017 è stato poi notificato, da parte dell' , l'avviso di pagamento n. …79039/000, intimando il pagamento del Controparte_6 tributo come richiesto dall'Ente impositore mediante la notifica diretta dell'accertamento esecutivo
(la cui regolarità è stata riconosciuta dallo stesso contribuente).
In questo quadro, ad avviso del Tribunale, il modus procedendi dell' è stato Controparte_6 assolutamente corretto siccome conforme ai precetti di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010 sopra citato, dato che nell'accertamento esecutivo vengono a cumularsi tre funzioni diverse (di accertamento, di titolo esecutivo e di precetto), non essendo, perciò, necessaria, in tal caso, la notifica della cartella di pagamento. Cont Il primo Giudice ha, in conclusione, affermato sul punto “la regolarità dell'operato dell' ”, con conseguente infondatezza dell'opposizione in parte qua.
Sulla cartella recante la somma di € 245,00 ha evidenziato che il ha dichiarato, con Pt_1
l'originario atto di opposizione, di avere adempiuto al pagamento e l' nulla Controparte_6 ha contestato a riguardo.
Quanto, infine, alla cartella di € 4.792,04, dopo essersi soffermato sulla validità della sua notifica a mezzo PEC (per la verità non oggetto di contestazione da parte ricorrente), ha rilevato che “il contribuente non dà alcuna indicazione sulla sua impugnazione avanti alla competente Autorità
8 giudiziale; pertanto, risulta essere valida ed efficace” (così testualmente a pag. 4 della motivazione), concludendo che “anche in riferimento a tali motivi, quindi, l'opposizione si presenta infondata”.
Ha dichiarato, perciò, in dispositivo, la “legittimità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/73 (fascicolo n. 493/2017) notificato in data 19/7/2017 al terzo e in data 3/8/2017 al contribuente, con i sottostanti titoli”.
Ciò detto, deve notarsi che il Tribunale ha deciso la causa, argomentando (più o meno coerentemente) sui vari motivi di opposizione proposti dal , ma, come si è accennato sopra, non ha dato Pt_1 alcuna qualificazione giuridica all'opposizione davanti a sé proposta: in questo contesto, essa spetta d'ufficio alla Corte, quale giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche e in primis ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
È, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che qualora il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, oppure sia stato esercitato in maniera generica, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, sia ai fini del merito, che anche per l'ammissibilità stessa dell'impugnazione (cfr. Cass. civ. nn. 12872/2016; 3338/2012;
26919/2009; 3404/2004; 10804/2000; 3069/1998).
In senso contrario non può valere, nella specie, il semplice fatto che il G. E, pronunciando l'ordinanza a conclusione della fase sommaria, ha richiamato l'art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito, trattandosi evidentemente di un'indicazione generica, dalla quale non è ricavabile alcuna precisa qualificazione dell'azione; né essa è concretamente selettiva in quanto, anche per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'esecuzione, emesso il provvedimento di sua spettanza a chiusura della fase sommaria, “in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito” come prevede espressamente il comma 2 dell'art. 618 c.p.c..
Posta, dunque, la suddetta doppia qualificazione della domanda operata dal Collegio, vale qui ribadire il principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cui si accennava sopra) secondo il quale, qualora (com'è avvenuto nella specie) un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad un'opposizione agli atti esecutivi e in parte ad un'opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza che, seppure formalmente unica, contiene due decisioni distinte, deve seguire il diverso regime previsto per
i distinti tipi di opposizione, essendo, pertanto, soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (si vedano sul punto Cass. civ. 13203/2010; 20816/2009; 15376/2006; 13655/2006;
7611/2006; 5632/2005;7194 del 2003).
9 Ne discende, nel caso concreto, che per la parte relativa alla decisione (di rigetto) dell'eccezione di inammissibilità e/o nullità e/o inesistenza del pignoramento (quanto alla somma di € 9.785,55) sollevata dall'opponente per violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, l'appello proposto dal
è da dichiarare - ab origine ed in via dirimente - inammissibile ai sensi dell'art. 618, comma Pt_1
2, ultima parte, c.p.c..
Detta inammissibilità assoluta impedisce, ovviamente, di esaminarne i motivi e, soprattutto, di valutare, in rapporto a tale statuizione, la questione dell'incidenza del giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 676/2022 del 20 aprile 2022 - che ha dichiarato inesistente il pignoramento medesimo - prospettata dall'appellante nei termini di cui si è detto in alto: la disamina di tale questione
è in radice preclusa, infatti, dalla circostanza che l'appello avverso questa parte della pronuncia (n.
572/2022 dell'1 aprile 2022) deve necessariamente considerarsi sin dall'origine tamquam non esset, non essendovi, perciò, in questa sede, spazio processuale alcuno per fare valere il giudicato di cui all'(opposta) sentenza n. 676/2022, che, secondo l'appellante, dovrebbe condurre ad una “estinzione” del presente giudizio per ne bis in idem.
Diversamente è a dirsi per quella parte della sentenza di primo grado che ha deciso sull'opposizione all'esecuzione, avendola rigettata sull'assunto che infondati si sono rivelati i relativi motivi (come si
è riportato più nel dettaglio sopra); ciò che implica che il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata con riferimento alle somme di € 4.792,04 e di € 245,00, avendo dichiarato (anche) in parte qua la legittimità dell'esecuzione intrapresa dall'Agente della riscossione (con i relativi titoli).
Per essa, a differenza che per la parte della domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi,
l'appello è rimedio impugnatorio certamente ammissibile trattandosi di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.: esso, perciò, va ora esaminato nel merito, non senza prima avere evidenziato che non è configurabile, rispetto a questa parte della pronuncia di primo grado, l'incidenza del “giudicato esterno” invocato dall'appellante nei termini di cui sopra, né è predicabile un bis in idem con riferimento alla ridetta sentenza n. 676/2022.
Il “giudicato esterno”, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa (tra le tante da ultimo v. Cass. civ. nn. 13169/2025;
11887/2025; 211/2024; 15026/2020); condizione, questa, non ravvisabile nel caso in esame dove la sentenza impugnata (nella parte in cui l'appello è ritenuto ammissibile) ha pronunciato (rigettandole) sulle predette contestazioni relative al diritto dell' di procedere all'esecuzione Controparte_6 forzata esattoriale - costituenti, secondo quanto si è specificato sopra, la causa petendi identificativa
10 della domanda attorea (in parte qua) -, mentre la sentenza n. 676/2022 (passata in giudicato) ha riguardato una contestazione di tutt'altra natura, ossia, come si è già detto, l'eccezione di inesistenza dell'opposto pignoramento esattoriale presso terzi perché notificato via PEC senza apposizione della firma digitale, accolta dal Tribunale.
Essa ha integrato la causa petendi della domanda del , attinente evidentemente al Pt_1
“quomodo” dell'esecuzione, del tutto diversa e autonoma rispetto alle ragioni dell'opposizione all'esecuzione di cui alla sentenza impugnata in questa sede (causa petendi, quella suddetta, che, peraltro, nemmeno aveva formato oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, essendo stata per la prima volta formulata dal all'atto della instaurazione Pt_1 della fase di merito nel proc. n. 6801/2017 R.G.).
L'oggetto del giudicato di cui alla sentenza n. 676/2022, pacificamente formatosi sulla statuizione di inesistenza del pignoramento per ragioni di nullità della sua notifica, non può affatto estendersi alla questione dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, dedotta come sopra dal e rigettata dal Tribunale, proprio perché, come spiegato più diffusamente sopra, difetta nella Pt_1 specie uno dei presupposti essenziali di operatività del giudicato esterno, ossia la identità della causa petendi.
L'oggetto del giudicato civile di merito si identifica, invero, nell'accertamento dell'esistenza o meno della situazione soggettiva sostanziale fatta valere con la domanda introduttiva del giudizio per come da essa identificata, essendovi piena corrispondenza tra l'oggetto della domanda e quello della pronuncia giudiziale civile: il giudicato, dunque, si forma sull'esistenza o inesistenza della situazione giuridica introdotta con l'azione.
Ora, la domanda giudiziale che viene proposta con l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto, come si è detto, la contestazione circa il diritto della parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata, nonché la corrispondente richiesta di accertarne l'illegittimità per infondatezza, mentre la domanda avanzata con l'opposizione agli atti esecutivi (quale può qualificarsi nella specie quella proposta dal nella fase di merito definita con la sentenza n. 676/2022) ha ad oggetto la contestazione Pt_1 della legittimità dello svolgimento dell'esecuzione forzata con riferimento ai requisiti di validità
(intrinseci o derivati) di un atto del relativo procedimento o di atti ad esso prodromici o dello stesso atto iniziale dell'esecuzione (ad esempio, come nella specie, il pignoramento), con la richiesta susseguente di accertarne l'illegittimità e disporne la rimozione.
Nell'opposizione agli atti esecutivi, in altri termini, si fa valere il diritto alla declaratoria dell'invalidità dell'atto impugnato e, pertanto, il giudicato si forma sull'esistenza o inesistenza di questo diritto (oltre che sulle conseguenti statuizioni), ma pur sempre nei limiti e, quindi, per le ragioni per le quali il rimedio dell'opposizione è consentito dall'ordinamento.
11 Esso non può coprire le ragioni che rappresentano fatti costitutivi della diversa azione in cui si concreta l'opposizione all'esecuzione e ciò anche quando il Giudice abbia deciso sulla domanda così come proposta, senza darne una precisa qualificazione, dato che, come si è detto, il giudicato nascente dall'accoglimento o dal rigetto dell'azione non può pregiudicare in alcun modo l'azione alla quale corrispondono i fatti costitutivi dedotti dall'attore, essendo esso riferibile esclusivamente all'azione per come esercitata ed al diritto con essa fatto valere (in tal senso si veda, in particolare, Cass. civ. n.
1694/2006, che ha ritenuto non estendibile il giudicato formatosi in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi al motivo di opposizione riguardante l'impignorabilità dei beni, tipicamente riconducibile all'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.).
Ne discende, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di giudicato esterno formulata dal Pt_1 per la duplice ragione rispettivamente esposta sin qui.
Venendo ora al merito dell'appello – limitatamente alla parte di statuizione relativa all'opposizione alla esecuzione, l'unica per cui il gravame è ammissibile –, rileva la Corte che infondato ne è il primo motivo con cui il deduce che controparte non avrebbe mai notificato a lui l'atto di citazione Pt_1 introduttivo della fase di merito.
Risulta al contrario dagli atti di causa che tale notifica è regolarmente avvenuta ad opera del legale dell'allora ai sensi della legge n. 53/1994 (e s. m. i.) in data 27 Controparte_5 novembre 2017 presso il difensore del (costituito nella fase sommaria9, dovendosi Pt_1 rammentare che, stante la struttura unitaria (seppure bifasica) del giudizio di opposizione, è valida la notificazione dell'atto di citazione per la fase di merito (che segue quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione) effettuata presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato,
a tale fase, la validità del mandato difensivo (tra le altre v. Cass. civ. n. 7997/2015).
Nel caso in esame dalla procura alle liti rilasciata dal all'allora difensore (avv. Giuseppe Pt_1
Caminiti) a margine del ricorso introduttivo della fase sommaria risulta chiaramente che essa è stata emessa in relazione ad “ogni grado e fase del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi”, senza alcuna limitazione, dovendosi perciò ritenere pienamente valida ed efficace la notifica dell'atto di citazione del giudizio di merito effettuata da il 27 novembre 2017 Controparte_3 presso l'allora difensore dell'opponente.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di appello, peraltro non sufficientemente argomentato.
Infondato è parimenti il secondo motivo con cui, come detto, il lamenta che il Tribunale Pt_1 non avrebbe tenuto conto che l'allora ha ricoperto la veste di attrice Controparte_3
12 solamente nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G. E. a conclusione della fase sommaria, tale che, a suo dire, la fase di merito dalla stessa introdotta avrebbe dovuto e potuto riguardare solo la “sospensiva” e non già la cognizione dell'opposizione.
Al di là del fatto che non è processualmente prevista una fase di merito relativa alla “sospensiva”, deve rilevarsi che è pacifico che la legittimazione all'introduzione del giudizio di merito nelle opposizioni esecutive non spetta solo al debitore, ma anche al creditore opposto (o ai creditori intervenuti), cui va riconosciuto, in linea di principio, l'interesse ad evitare che si produca l'effetto estintivo del processo esecutivo ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 624 c.p.c. (nel testo attualmente vigente).
Nel caso concreto, applicabile detto testo ratione temporis, va ritenuto sussistente tale interesse dell' , visto che il reclamo avverso il provvedimento del G. E. di sospensione Controparte_6 della procedura esecutiva proposto da quest'ultimo è stato accolto solo in parte, essendo stato confermato, nella restante parte, il provvedimento di sospensione anzidetto;
con la conseguenza che, se non introdotto il giudizio di merito, il processo esecutivo di cui al pignoramento (opposto dal
) sarebbe stato dichiarato estinto dal G. E. a mente dei commi 3 e 4 del citato art. 624 c.p.c.. Pt_1
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Il terzo motivo è inammissibile.
Con esso l'appellante eccepisce l'inesistenza del pignoramento esattoriale perché notificato via PEC senza apposizione della firma digitale, sostenendo che tale forma irrituale di notifica non solo sarebbe inefficace, ma addirittura inesistente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata a pag. 3 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità).
L'eccezione, che attiene, peraltro, ad un vizio concretante opposizione agli atti esecutivi, prima di ogni altra ragione, è del tutto inammissibile in quanto formulata per la prima volta dal in Pt_1 sede di appello, non avendo essa formato oggetto del ricorso introduttivo dell'opposizione, nel quale si sono definitivamente cristallizzati, come detto, la causa petendi ed il petitum dell'azione giudiziale nei termini riportati sopra nel dettaglio, tra cui non rientra evidentemente la contestazione circa l'inesistenza del pignoramento per vizio della relativa notifica.
È, invero, insegnamento più che consolidato della Suprema Corte che nelle opposizioni esecutive il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi un'inammissibile domanda nuova.
Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto a quelli addotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva, non potendo l'opponente mutare la domanda
13 modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo
(tra le tante v. Cass. civ. nn. 8419/2025; 23216/2024; 31363/2023; 7163/2023; 11237/2022; Cass. civ. nn 17441/2019; 18761/2013; 16610/2011; 1328/2011; in motivazione, S. U. civ. nn. 25478/2021
e 28387/2020).
Va notato, peraltro, che, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 676/2022 prodotta in atti dall'appellante, questa eccezione è stata, purtuttavia, proposta dal per la prima volta nel Pt_1 giudizio di merito instaurato dopo la fase sommaria, avendola il Giudice adito vagliata nel merito e ritenuta fondata (con pronuncia, come si sa, non impugnata); ma ciò non osta a che, in questa sede di appello, del tutto autonoma rispetto alla predetta, il motivo vada dichiarato inammissibile per la sua novità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ferma restandone l'inammissibilità anche per il fatto che esso configura un'opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla quale non è ammissibile il rimedio impugnatorio dell'appello (come si è detto).
Ne discende il rigetto integrale dell'appello, in parte inammissibile (quanto alla statuizione riguardante l'azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi) e nella restante parte (relativa alla statuizione riguardante l'azione qualificata come opposizione all'esecuzione) infondato (con inammissibilità del terzo motivo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, perciò, il loro rimborso va posto a carico dell'appellante, totalmente perdente, nella misura da liquidare in base alle tariffe di cui al D. M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. nn. 27871/2017; 12227/2015; n.
536/2011) con riferimento al disposto dell'art. 17, prima parte, c.p.c.– scaglione da € 5.201 a € 26.000
- ed applicando i parametri tariffari medi secondo la regola ordinaria, stante la media complessità delle questioni dibattute e considerata anche l'entità delle prestazioni difensive rese, determinandole, perciò, nella misura complessiva di € 3.966,00 a titolo di onorario secondo la notula delle spese depositata dal difensore di parte appellata - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.911,00 per la fase decisionale -, non essendo stata chiesta dal difensore la liquidazione della prestazione per la fase di trattazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
14 o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 1° giugno 2022 nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale Controparte_8 Controparte_3 rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 1° aprile 2022 dal Tribunale di Messina
- sezione seconda civile, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello relativamente a quella parte di sentenza che ha deciso sulla domanda del qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
Pt_1
• rigetta l'appello relativamente a quella parte della sentenza che ha deciso sulla domanda del qualificata come opposizione all'esecuzione (con la precisazione che inammissibile è il Pt_1 terzo motivo di appello);
• rigetta l'eccezione di giudicato esterno formulata dall'appellante;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 3.966,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA, con distrazione in favore del difensore avv.
Francesco Visalli dichiaratosi anticipatario.
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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