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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2400/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT PA Presidente
Dott. RT GA Consigliere rel.
Dott. AT Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, quale procuratrice speciale di (c.f. , in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Ticozzi Marco
Appellante
Contro
(c.f. ), quale erede con Controparte_1 C.F._1 beneficio d'inventario di (c.f. ) con Parte_3 C.F._2
l'avv. Mariano Gloria
e successivamente quali eredi di (codice Controparte_1 CP_2 fiscale ), (codice fiscale C.F._3 Controparte_3 [...]
) ( codice fiscale ) e C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5
(codice fiscale ) con gli Parte_5 CodiceFiscale_6 avvocati Antonio Semini e Daniela Semini
Appellati
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
1848/21 pubblicata in data 08/11/2021 del Tribunale di Treviso CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via preliminare
- in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza di primo grado n.
1848/2021 del Tribunale di Treviso, stante il disconoscimento compiuto dall'attore opponente delle scritture private prodotte sub docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di primo grado, disporsi il giudizio di verificazione giudiziale della loro autenticità autorizzando il deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3 (Fideiussione 22.11.83; rinegoziazione 25.6.1992; rinegoziazione 18.7.1995) prodotti in primo grado ex art. 217
c.p.c. e disponendo le opportune cautele per la custodia.
Nel merito in via principale
- in accoglimento del presente appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado n. 1848/2021 del Tribunale di Treviso, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 908/19;
- in ogni caso respingersi tutte le pretese attoree e condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'opponente di accertamento della nullità del contratto di fideiussione 22.11.1983, pronunciarsi la conversione dello stesso in un ordinario contratto di fideiussione regolato dalla legge o in un contratto atipico di garanzia;
- Per l'effetto condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria;
In via istruttoria
- stante il disconoscimento compiuto dall'attore opponente delle scritture private prodotte sub docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di primo grado, disporsi il giudizio di verificazione giudiziale della loro autenticità autorizzando il deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3 (Fideiussione 22.11.83; rinegoziazione 25.6.1992; pag. 2/14 rinegoziazione 18.7.1995) prodotti in primo grado ex art. 217 c.p.c. e disponendo le opportune cautele per la custodia.
- Si chiede sia esperita c.t.u. grafologica sull'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. sui docc. 1, 2 e 3; Parte_3
-Si chiede procedersi a saggio grafico ex art. 219 c.p.c.;
In ogni caso- Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi i costi di un'eventuale consulenza tecnica, anche di parte e il rimborso spese generali per tutti i gradi del giudizio.
Per gli l'appellati
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale Parte_1 mandataria di avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n. Parte_2
1848/2021 pubblicata il 08.11.2021 e notificata il 15.11.2021, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa e conseguentemente confermare la impugnata decisione, con qualsiasi e anche diversa motivazione e statuizione previo, eventuale, riesame del merito, ex art. 346 c.p.c., delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado e qui ribadite, relative alla nullità della fideiussione, totale o parziale e comunque alla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c., nonché, all'indeterminatezza degli interessi ed oneri ultralegali, interessi anatocistici ed usurari dei conti corrente e interessi usurari, anatocistici ed ultralegali del contratto di mutuo;
- rigettarsi in ogni caso la richiesta di rifusione delle spese di primo grado rifuse da per carenza di legittimazione della e per essa Controparte_4 Parte_2 della Parte_1
- revocarsi l'ordinanza di deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3, e di ammissione di CTU grafologica e del saggio grafico;
- in via istruttoria subordinata si insiste in tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero si chiede volersi disporre CTU tecnico contabile sui conti corrente e sul mutuo;
Con condanna alle spese e competenze di questo grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. pag. 3/14 MOTIVAZIONE
TO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 908/2019 emesso il 25.03.2019, il
Tribunale di Treviso ingiungeva a quale fideiussore di Parte_3 Parte_6
il pagamento in favore di della somma di euro 258.228,45
[...] Parte_7 oltre agli interessi legali e spese della procedura monitoria, per un debito derivante da scoperto di conto corrente e da un contratto di finanziamento.
Giudizio di primo grado
Avverso il decreto ingiuntivo n. 908/2019 del Tribunale di Treviso, Parte_3 rappresentato dal coniuge amministratore di sostegno , proponeva Controparte_1 opposizione disconoscendo la sottoscrizione apposta sui contratti di fideiussione ed eccependo la nullità della fideiussione generale del 22.11.1983 per mancata previsione del limite massimo garantito e poiché riproduceva lo schema Abi sanzionato dalla
Banca d'Italia. Eccepiva la decadenza del termine ex art. 1957 c.c. nonché l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e di commissioni di massimo scoperto. chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo il difetto di Parte_7 rappresentanza sostanziale in capo all'amministratrice di sostegno e contestando la fondatezza nel merito.
Con la sentenza n. 1848/2021 pubblicata in data 08.11.2021 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannava la banca alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di rappresentanza trattandosi di atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nel merito accoglieva l'opposizione a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle fideiussione tenuto conto che l'opposta, pur richiedendo la verificazione, non depositava gli originali dei documenti rendendo impossibile l'espletamento della c.t.u..
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1848/21 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello cessionaria del credito vantato da a mezzo della Parte_2 Parte_7 procuratrice speciale insistendo per l'accoglimento dei motivi di Parte_1
pag. 4/14 appello e la riforma della sentenza di primo grado, previo giudizio di verificazione dell'autenticità delle scritture private.
Si è costituita , in qualità di erede con beneficio d'inventario di Controparte_1
a mezzo dell'amministratrice di sostegno p.t., chiedendo in via Parte_3 preliminare la dichiarazione di carenza di titolarità in capo a del credito Parte_2 ceduto e nel merito il rigetto dei motivi di gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza 7 marzo 2023 le parti precisavano le conclusioni e successivamente depositavano gli scritti conclusivi.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 12.06.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'autografia della sottoscrizione di apposta nel contratto di fideiussione del 22.11.1983 e negli atti di Parte_3 rinegoziazione del 25.06.1992 e del 18.07.1995.
La c.t.u. grafologica, depositata in data 27 gennaio 2021, accertava l'autografia delle sottoscrizioni apposte da sul contratto di fideiussione e sugli atti di Parte_3 rinegoziazione.
In data 24.10.2024, in seguito alla morte di , veniva disposta Controparte_1
l'interruzione del procedimento, poi ritualmente riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. con regolare notifica del ricorso e decreto agli eredi di Controparte_1 collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta.
Gli eredi di rimanevano contumaci. Controparte_1
All'udienza del 28.01.2025 ha precisato le conclusioni e sono stati Parte_1 assegnati i termini per memorie ex articolo 190 c.p.c..
Il Collegio con ordinanza 8 aprile 2025 rimetteva la causa sul ruolo invitando l'appellante a provvedere all'individuazione nominativa degli eredi di Controparte_1 depositando idonea documentazione, rilevando che come osservato dalla
[...]
Suprema Corte “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un pag. 5/14 debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (cfr. Cass. civ. n.15995/2022).
Con nota del 15.5.25 l'appellante depositava la nota di trascrizione (registro generale n.
15174, registro particolare n. 10699 del 23.4.25) dell'accettazione dell'eredità da parte dei signori , , e e CP_2 Controparte_3 Parte_4 Parte_5
i relativi certificati di residenza.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.25.
Con comparsa depositata il 6.6.25 si costituiva in giudizio la sola CP_2 confermando le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione della de cuius
. Controparte_1
Le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 4.9.2025 si costituivano e Controparte_5 Parte_5
coeredi di come la già costituita
[...] Persona_1 CP_2 confermando le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione della de cuius
. Controparte_1
Motivi d'appello
L'appellante ha censurato l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione formulata dalla convenuta opposta nonché la richiesta autorizzazione alla produzione degli originali , riproponendo le ragioni di infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo in via principale, in riforma integrale della sentenza di primo grado n.
1848/2021 del Tribunale di Treviso, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo n. 908/19 e in ogni caso respingersi tutte le pretese attoree e condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria e in via pag. 6/14 subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'opponente di accertamento della nullità del contratto di fideiussione 22.11.1983, pronunciarsi la conversione dello stesso in un ordinario contratto di fideiussione regolato dalla legge o in un contratto atipico di garanzia e per l'effetto condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria.
L'appellata costituendosi chiedeva in via preliminare di dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla e quindi l'inammissibilità dell'appello o Parte_2 comunque il suo rigetto conseguentemente confermando la impugnata decisione, previo, eventuale riesame del merito, ex art. 346 c.p.c., delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado e relative alla nullità della fideiussione, totale o parziale e alla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c., nonché, all'indeterminatezza degli interessi ed oneri ultralegali, interessi anatocistici ed usurari dei conti corrente e interessi usurari, anatocistici ed ultralegali del contratto di mutuo.
Ragioni della decisione
Tanto brevemente premesso l'appello va integralmente accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla asserita carenza di legittimazione di quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
In virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2020,
[...]
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a società a Parte_7 Parte_2 responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017
(la “Società Veicolo” o la “Cessionaria”) - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione– un portafoglio di crediti (i “Crediti”), come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Parte II) n. 145 del
12 dicembre 2020 (doc. 2 prodotto unitamente all'atto di appello) e l'appellante ha allegato che tra i crediti ceduti rientra il credito per cui si procede nei confronti di di cui era garante. Va poi rilevato come risulti Parte_6 Parte_3 dal doc. 3 prodotto con l'atto di appello che l''attività di gestione e recupero dei crediti pag. 7/14 ceduti è stata affidata dalla Società a special servicer Pt_8 Parte_1 nominato ai sensi dell'articolo 2 commi terzo e sesto-bis della legge 130/1999.
L'appellante ha poi depositato la dichiarazione sottoscritta dalla cedente (doc. 4 certificazione cessione credito ) evidenziando inoltre come che la parte Parte_9 appellata aveva richiesto e ottenuto il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale di
Venezia proprio a (come da mail del 15.12.21 prodotte sub doc. 5 e sub Parte_2 doc. 6) e che la fattura emessa dall'avv. Gloria Mariano in qualità di delegata all'incasso di veniva intestata alla cessionaria a comprova non solo della Parte_3 conoscenza dell'avvenuta cessione ma anche dell'accettazione e del riconoscimento da parte dell'appellato della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.
Tanto premesso va osservato come la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione rilevando come a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta alla fideiussione “la banca non ha depositato gli originali- né ha chiesto di depositarli- nel termine di cui all'art. 183 secondo comma c.p.c., termine ultimo per la produzione documentale” (cfr. sentenza impugnata). Osserva il Collegio tale decisione risulta erronea tenuto conto che come già osservato dalla S.C. “Non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”( cfr. Cass. civ. n.1366/2016). Per tale ragione è stata disposta c.t.u. grafologica in corso di causa, consulenza che ha consentito di accertare l'autografia della sottoscrizione di Parte_3 apposta nel contratto di fideiussione del 22.11.1983 e negli atti di rinegoziazione
[...] del 25.06.1992 e del 18.07.1995.
La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal
Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001;
Cass. Civ. n. 3519/2001).
Ciò posto deve darsi ulteriormente atto che l'appellante ha dimesso la documentazione comprovante il credito fatto valere in via monitoria ed in particolare: la fideiussione generale a favore della del 22.11.83 (doc. 3 del fascicolo Controparte_6
pag. 8/14 monitorio);la rinegoziazione della fideiussione del 25.6.1992 (doc. 4 del fascicolo monitorio); la rinegoziazione della fideiussione del 18.7.1995 (doc. 5 del fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento nr. 0I37054613478 del 29.11.13 (doc. 10 del fascicolo monitorio); il contratto di conto corrente n. 537-6250095197/53 del 7.04.04
(doc. 11 del fascicolo monitorio); il contratto di conto corrente n. 537-6152067304/93 del 6.9.11 (doc. 12 del fascicolo monitorio).
Quanto alle eccezioni relative alle asserite nullità della fideiussione, rilevabili d'ufficio, va osservato che le stesse risultano infondate tenuto conto di quanto segue.
In relazione alla asserita nullità del contratto di fideiussione generale del 22 novembre
1983 per difetto di indicazione di limite in violazione della legge n. 154/1992 va evidenziato che le parti integravano l'originario contratto limitando l'importo garantito a Lire 50 milioni sin dal 25.6.1992 in data antecedente all'entrata in vigore della legge
154/1992 (8.7.1992), con ciò sanando ogni eventuale irregolarità. (cfr. documento 2 fascicolo di primo grado appellante).
Nel caso di specie non sussiste la eccepita nullità tenuto conto che: “la fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154 del 1992 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art.
1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c.” ( cfr.
Cass. civ. n.8944/2016). Nel caso di specie deve ritenersi che le scritture integrative del
1992 e del 1995 dimostrano la volontà del garante di rinnovare e assumere il contenuto obbligatorio di garanzia con indicazione precisa dei limiti dell'impegno.
Quanto alle eccezioni di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale stante l'asserita riproduzione delle 3 clausole abusive contenute nei modelli dell'ABI e focalizzata la rilevanza alla sola deroga all'art. 1957 c.c. va osservato che non sussiste alcun concreto interesse in proposito tenuto conto che l'art. G del contratto di pag. 9/14 fideiussione prevede la clausola a prima richiesta. Come osservato recentemente dalla
Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. ( cfr. Cass. civ. n.835/2025). Nel caso di specie come indicato dalla stessa appellata e documentato dall'appellante già in sede monitoria la Banca revocava gli affidamenti con lettera del 25.09.2017 sicchè deve ritenersi insussistente l'eccepita nullità del contratto.
Vanno poi rigettate le censure formulate in relazione all'asserito illegittimo addebito di interessi anatocistici, ultralegali, di c.m.s., ecc. per asserita nullità/inesistenza di pattuizione contrattuale in quanto genericamente formulate . Dalla documentazione dimessa dall'appellante risulta infatti che il contratto di conto corrente n. 537-
6250095197/53 veniva stipulato il 7.04.04 e il contratto di conto corrente n. 537-
6152067304/93 veniva rinegoziato il 6.9.11. Trattandosi di contratti stipulati e rinegoziati successivamente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 che ha concesso la facoltà alle banche di prevedere l'anatocismo bancario, purché di pari periodicità. La banca ha dimesso già nella fase monitoria i relativi contratti che prevedono, tra l'altro, i tassi contrattuali, la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione attiva e passiva trimestrale.
Rileva il Collegio come dalla documentazione in giudizio risulta che le condizioni pattuite dalla banca con il correntista sono valide e che le pretese dell'originario opponente risultavano destituite di qualsiasi fondamento.
Riguardo alla contestazione relativa agli interessi anatocistici, è sufficiente osservare che il rapporto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva al 22 aprile 2000 e l'invocata nullità, per contrasto con il divieto di anatocismo, della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti delle banche è riferibile solo ai rapporti anteriori all'inizio di efficacia della disciplina dettata dalla delibera emessa in data 9/2/2000 dal C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il pag. 10/14 Risparmio) cui l'art. 25 del d. leg. 4 agosto 1999 n. 342, che modifica l'art. 120 secondo comma d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ha demandato il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La Corte
Costituzionale, con la sentenza 12 ottobre 2007 n. 341, ha respinto le censure mosse nei confronti dell'accennata disposizione che ha fornito una base legislativa all'operatività del fenomeno anatocistico nelle operazioni bancarie, lasciando al il compito di Pt_10 definire con propria deliberazione le regole di dettaglio, rilevando che l'intervento del legislatore si è mosso nell'ambito delineato dalla delega conferitagli dal Parlamento ed escludendo che la norma generi alcuna disparità di trattamento.
Nel caso di specie dalla documentazione dimessa dall'appellante risulta che il contratto di conto corrente n. 537-6250095197/53 veniva stipulato il 7.04.04 e il contratto di conto corrente n. 537-6152067304/93 veniva rinegoziato il 6.9.11 e pertanto l'applicazione della capitalizzazione con cadenza trimestrale degli interessi addebitati dalla banca al cliente è stata effettuata nel rispetto della pattuizione che stabilisce la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, sicchè la doglianza sollevata sul punto è priva di pregio.
Quanto alla natura usuraria degli interessi applicati risulta del tutto generica la doglianza relativa al fatto che per effetto dell'illegittimo addebito di spese e competenze non pattuite risulterebbe superato il tasso soglia. La contestazione sollevata dall'opponente è assolutamente generica, perché la stessa non ha indicato la misura del T.e.g.m., così come non ha neppure specificato se l'usurarietà si riferisca agli interessi corrispettivi o moratori.
Infine rileva il Collegio come rispetto alle doglianze relative all'asserita illegittimtà del c.d. “ ammortamento alla francese” la Suprema Corte, a Sezioni Unite ha rilevato che “i n tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza pag. 11/14 o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” ( cfr. SSUU n.15130/2024) E, quanto ai contratti a tasso variabile ha evidenziato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (cfr. Cass. civ .n. 7382/2025).
L'appello va dunque integralmente accolto e di conseguenza in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.1848/2021 pubblicata il 8/11/2021 va rigettata l'opposizione già proposta da rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_3 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n.908/19 del tribunale di Treviso emesso il Controparte_1
25.03.2019 e per l'effetto , , CP_2 Controparte_3 Parte_4
e quali eredi di
[...] Parte_5 Controparte_1
vanno condannati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
[...]
258.228,45, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo n.908/19, sino al soddisfo ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie “ atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve pag. 12/14 essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” ( cfr. Cass. civ. n.15995/2022).
Giusta soccombenza spetta all'appellante la rifusione delle spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in assenza di nota spese secondo il dm 55/2014 tenuto conto del valore (da euro 260.001 ad euro 520.000) e della complessità della lite nei valori medi e vanno poste a carico di
, , e CP_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
quali eredi di ciascuno in Parte_5 Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Le spese relative alla CTU esperita nel presente grado, già liquidate con decreto 30 gennaio 2024, vengono definitivamente poste a carico di , CP_2
, e quali Controparte_3 Parte_4 Parte_5 eredi di , ciascuno in proporzione alle rispettive quote Controparte_1 ereditarie con onere di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da quale procuratore di Parte_1 in totale riforma della sentenza n. 1848/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Treviso e pubblicata il 8 novembre 2021 condanna , CP_2 CP_3
, e quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_5
(già erede di ) a corrispondere Controparte_1 Parte_3 all'appellante la somma di euro 258.228,45, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo n.908/19, sino al soddisfo, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
2. condanna , , e CP_2 Controparte_3 Parte_4
quali eredi di alla Parte_5 Controparte_1 rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a. quanto al primo grado in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, pag. 13/14 b. quanto al grado di appello in euro 20.119,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
3. pone le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 30 gennaio 2024 a definitivo carico di , , e CP_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
quali eredi di con onere di Parte_5 Controparte_1 rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
RT GA
Il Presidente
AT PA
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2400/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT PA Presidente
Dott. RT GA Consigliere rel.
Dott. AT Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, quale procuratrice speciale di (c.f. , in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Ticozzi Marco
Appellante
Contro
(c.f. ), quale erede con Controparte_1 C.F._1 beneficio d'inventario di (c.f. ) con Parte_3 C.F._2
l'avv. Mariano Gloria
e successivamente quali eredi di (codice Controparte_1 CP_2 fiscale ), (codice fiscale C.F._3 Controparte_3 [...]
) ( codice fiscale ) e C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5
(codice fiscale ) con gli Parte_5 CodiceFiscale_6 avvocati Antonio Semini e Daniela Semini
Appellati
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
1848/21 pubblicata in data 08/11/2021 del Tribunale di Treviso CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via preliminare
- in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza di primo grado n.
1848/2021 del Tribunale di Treviso, stante il disconoscimento compiuto dall'attore opponente delle scritture private prodotte sub docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di primo grado, disporsi il giudizio di verificazione giudiziale della loro autenticità autorizzando il deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3 (Fideiussione 22.11.83; rinegoziazione 25.6.1992; rinegoziazione 18.7.1995) prodotti in primo grado ex art. 217
c.p.c. e disponendo le opportune cautele per la custodia.
Nel merito in via principale
- in accoglimento del presente appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado n. 1848/2021 del Tribunale di Treviso, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 908/19;
- in ogni caso respingersi tutte le pretese attoree e condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'opponente di accertamento della nullità del contratto di fideiussione 22.11.1983, pronunciarsi la conversione dello stesso in un ordinario contratto di fideiussione regolato dalla legge o in un contratto atipico di garanzia;
- Per l'effetto condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria;
In via istruttoria
- stante il disconoscimento compiuto dall'attore opponente delle scritture private prodotte sub docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di primo grado, disporsi il giudizio di verificazione giudiziale della loro autenticità autorizzando il deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3 (Fideiussione 22.11.83; rinegoziazione 25.6.1992; pag. 2/14 rinegoziazione 18.7.1995) prodotti in primo grado ex art. 217 c.p.c. e disponendo le opportune cautele per la custodia.
- Si chiede sia esperita c.t.u. grafologica sull'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. sui docc. 1, 2 e 3; Parte_3
-Si chiede procedersi a saggio grafico ex art. 219 c.p.c.;
In ogni caso- Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi i costi di un'eventuale consulenza tecnica, anche di parte e il rimborso spese generali per tutti i gradi del giudizio.
Per gli l'appellati
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale Parte_1 mandataria di avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n. Parte_2
1848/2021 pubblicata il 08.11.2021 e notificata il 15.11.2021, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa e conseguentemente confermare la impugnata decisione, con qualsiasi e anche diversa motivazione e statuizione previo, eventuale, riesame del merito, ex art. 346 c.p.c., delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado e qui ribadite, relative alla nullità della fideiussione, totale o parziale e comunque alla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c., nonché, all'indeterminatezza degli interessi ed oneri ultralegali, interessi anatocistici ed usurari dei conti corrente e interessi usurari, anatocistici ed ultralegali del contratto di mutuo;
- rigettarsi in ogni caso la richiesta di rifusione delle spese di primo grado rifuse da per carenza di legittimazione della e per essa Controparte_4 Parte_2 della Parte_1
- revocarsi l'ordinanza di deposito cartaceo degli originali dei docc. 1, 2 e 3, e di ammissione di CTU grafologica e del saggio grafico;
- in via istruttoria subordinata si insiste in tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero si chiede volersi disporre CTU tecnico contabile sui conti corrente e sul mutuo;
Con condanna alle spese e competenze di questo grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. pag. 3/14 MOTIVAZIONE
TO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 908/2019 emesso il 25.03.2019, il
Tribunale di Treviso ingiungeva a quale fideiussore di Parte_3 Parte_6
il pagamento in favore di della somma di euro 258.228,45
[...] Parte_7 oltre agli interessi legali e spese della procedura monitoria, per un debito derivante da scoperto di conto corrente e da un contratto di finanziamento.
Giudizio di primo grado
Avverso il decreto ingiuntivo n. 908/2019 del Tribunale di Treviso, Parte_3 rappresentato dal coniuge amministratore di sostegno , proponeva Controparte_1 opposizione disconoscendo la sottoscrizione apposta sui contratti di fideiussione ed eccependo la nullità della fideiussione generale del 22.11.1983 per mancata previsione del limite massimo garantito e poiché riproduceva lo schema Abi sanzionato dalla
Banca d'Italia. Eccepiva la decadenza del termine ex art. 1957 c.c. nonché l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e di commissioni di massimo scoperto. chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo il difetto di Parte_7 rappresentanza sostanziale in capo all'amministratrice di sostegno e contestando la fondatezza nel merito.
Con la sentenza n. 1848/2021 pubblicata in data 08.11.2021 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannava la banca alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di rappresentanza trattandosi di atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nel merito accoglieva l'opposizione a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle fideiussione tenuto conto che l'opposta, pur richiedendo la verificazione, non depositava gli originali dei documenti rendendo impossibile l'espletamento della c.t.u..
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1848/21 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello cessionaria del credito vantato da a mezzo della Parte_2 Parte_7 procuratrice speciale insistendo per l'accoglimento dei motivi di Parte_1
pag. 4/14 appello e la riforma della sentenza di primo grado, previo giudizio di verificazione dell'autenticità delle scritture private.
Si è costituita , in qualità di erede con beneficio d'inventario di Controparte_1
a mezzo dell'amministratrice di sostegno p.t., chiedendo in via Parte_3 preliminare la dichiarazione di carenza di titolarità in capo a del credito Parte_2 ceduto e nel merito il rigetto dei motivi di gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza 7 marzo 2023 le parti precisavano le conclusioni e successivamente depositavano gli scritti conclusivi.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 12.06.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'autografia della sottoscrizione di apposta nel contratto di fideiussione del 22.11.1983 e negli atti di Parte_3 rinegoziazione del 25.06.1992 e del 18.07.1995.
La c.t.u. grafologica, depositata in data 27 gennaio 2021, accertava l'autografia delle sottoscrizioni apposte da sul contratto di fideiussione e sugli atti di Parte_3 rinegoziazione.
In data 24.10.2024, in seguito alla morte di , veniva disposta Controparte_1
l'interruzione del procedimento, poi ritualmente riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. con regolare notifica del ricorso e decreto agli eredi di Controparte_1 collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta.
Gli eredi di rimanevano contumaci. Controparte_1
All'udienza del 28.01.2025 ha precisato le conclusioni e sono stati Parte_1 assegnati i termini per memorie ex articolo 190 c.p.c..
Il Collegio con ordinanza 8 aprile 2025 rimetteva la causa sul ruolo invitando l'appellante a provvedere all'individuazione nominativa degli eredi di Controparte_1 depositando idonea documentazione, rilevando che come osservato dalla
[...]
Suprema Corte “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un pag. 5/14 debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (cfr. Cass. civ. n.15995/2022).
Con nota del 15.5.25 l'appellante depositava la nota di trascrizione (registro generale n.
15174, registro particolare n. 10699 del 23.4.25) dell'accettazione dell'eredità da parte dei signori , , e e CP_2 Controparte_3 Parte_4 Parte_5
i relativi certificati di residenza.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.25.
Con comparsa depositata il 6.6.25 si costituiva in giudizio la sola CP_2 confermando le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione della de cuius
. Controparte_1
Le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 4.9.2025 si costituivano e Controparte_5 Parte_5
coeredi di come la già costituita
[...] Persona_1 CP_2 confermando le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione della de cuius
. Controparte_1
Motivi d'appello
L'appellante ha censurato l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione formulata dalla convenuta opposta nonché la richiesta autorizzazione alla produzione degli originali , riproponendo le ragioni di infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo in via principale, in riforma integrale della sentenza di primo grado n.
1848/2021 del Tribunale di Treviso, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo n. 908/19 e in ogni caso respingersi tutte le pretese attoree e condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria e in via pag. 6/14 subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'opponente di accertamento della nullità del contratto di fideiussione 22.11.1983, pronunciarsi la conversione dello stesso in un ordinario contratto di fideiussione regolato dalla legge o in un contratto atipico di garanzia e per l'effetto condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria.
L'appellata costituendosi chiedeva in via preliminare di dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla e quindi l'inammissibilità dell'appello o Parte_2 comunque il suo rigetto conseguentemente confermando la impugnata decisione, previo, eventuale riesame del merito, ex art. 346 c.p.c., delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado e relative alla nullità della fideiussione, totale o parziale e alla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c., nonché, all'indeterminatezza degli interessi ed oneri ultralegali, interessi anatocistici ed usurari dei conti corrente e interessi usurari, anatocistici ed ultralegali del contratto di mutuo.
Ragioni della decisione
Tanto brevemente premesso l'appello va integralmente accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla asserita carenza di legittimazione di quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
In virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2020,
[...]
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a società a Parte_7 Parte_2 responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017
(la “Società Veicolo” o la “Cessionaria”) - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione– un portafoglio di crediti (i “Crediti”), come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Parte II) n. 145 del
12 dicembre 2020 (doc. 2 prodotto unitamente all'atto di appello) e l'appellante ha allegato che tra i crediti ceduti rientra il credito per cui si procede nei confronti di di cui era garante. Va poi rilevato come risulti Parte_6 Parte_3 dal doc. 3 prodotto con l'atto di appello che l''attività di gestione e recupero dei crediti pag. 7/14 ceduti è stata affidata dalla Società a special servicer Pt_8 Parte_1 nominato ai sensi dell'articolo 2 commi terzo e sesto-bis della legge 130/1999.
L'appellante ha poi depositato la dichiarazione sottoscritta dalla cedente (doc. 4 certificazione cessione credito ) evidenziando inoltre come che la parte Parte_9 appellata aveva richiesto e ottenuto il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale di
Venezia proprio a (come da mail del 15.12.21 prodotte sub doc. 5 e sub Parte_2 doc. 6) e che la fattura emessa dall'avv. Gloria Mariano in qualità di delegata all'incasso di veniva intestata alla cessionaria a comprova non solo della Parte_3 conoscenza dell'avvenuta cessione ma anche dell'accettazione e del riconoscimento da parte dell'appellato della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.
Tanto premesso va osservato come la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione rilevando come a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta alla fideiussione “la banca non ha depositato gli originali- né ha chiesto di depositarli- nel termine di cui all'art. 183 secondo comma c.p.c., termine ultimo per la produzione documentale” (cfr. sentenza impugnata). Osserva il Collegio tale decisione risulta erronea tenuto conto che come già osservato dalla S.C. “Non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”( cfr. Cass. civ. n.1366/2016). Per tale ragione è stata disposta c.t.u. grafologica in corso di causa, consulenza che ha consentito di accertare l'autografia della sottoscrizione di Parte_3 apposta nel contratto di fideiussione del 22.11.1983 e negli atti di rinegoziazione
[...] del 25.06.1992 e del 18.07.1995.
La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal
Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001;
Cass. Civ. n. 3519/2001).
Ciò posto deve darsi ulteriormente atto che l'appellante ha dimesso la documentazione comprovante il credito fatto valere in via monitoria ed in particolare: la fideiussione generale a favore della del 22.11.83 (doc. 3 del fascicolo Controparte_6
pag. 8/14 monitorio);la rinegoziazione della fideiussione del 25.6.1992 (doc. 4 del fascicolo monitorio); la rinegoziazione della fideiussione del 18.7.1995 (doc. 5 del fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento nr. 0I37054613478 del 29.11.13 (doc. 10 del fascicolo monitorio); il contratto di conto corrente n. 537-6250095197/53 del 7.04.04
(doc. 11 del fascicolo monitorio); il contratto di conto corrente n. 537-6152067304/93 del 6.9.11 (doc. 12 del fascicolo monitorio).
Quanto alle eccezioni relative alle asserite nullità della fideiussione, rilevabili d'ufficio, va osservato che le stesse risultano infondate tenuto conto di quanto segue.
In relazione alla asserita nullità del contratto di fideiussione generale del 22 novembre
1983 per difetto di indicazione di limite in violazione della legge n. 154/1992 va evidenziato che le parti integravano l'originario contratto limitando l'importo garantito a Lire 50 milioni sin dal 25.6.1992 in data antecedente all'entrata in vigore della legge
154/1992 (8.7.1992), con ciò sanando ogni eventuale irregolarità. (cfr. documento 2 fascicolo di primo grado appellante).
Nel caso di specie non sussiste la eccepita nullità tenuto conto che: “la fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154 del 1992 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art.
1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c.” ( cfr.
Cass. civ. n.8944/2016). Nel caso di specie deve ritenersi che le scritture integrative del
1992 e del 1995 dimostrano la volontà del garante di rinnovare e assumere il contenuto obbligatorio di garanzia con indicazione precisa dei limiti dell'impegno.
Quanto alle eccezioni di nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale stante l'asserita riproduzione delle 3 clausole abusive contenute nei modelli dell'ABI e focalizzata la rilevanza alla sola deroga all'art. 1957 c.c. va osservato che non sussiste alcun concreto interesse in proposito tenuto conto che l'art. G del contratto di pag. 9/14 fideiussione prevede la clausola a prima richiesta. Come osservato recentemente dalla
Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”. ( cfr. Cass. civ. n.835/2025). Nel caso di specie come indicato dalla stessa appellata e documentato dall'appellante già in sede monitoria la Banca revocava gli affidamenti con lettera del 25.09.2017 sicchè deve ritenersi insussistente l'eccepita nullità del contratto.
Vanno poi rigettate le censure formulate in relazione all'asserito illegittimo addebito di interessi anatocistici, ultralegali, di c.m.s., ecc. per asserita nullità/inesistenza di pattuizione contrattuale in quanto genericamente formulate . Dalla documentazione dimessa dall'appellante risulta infatti che il contratto di conto corrente n. 537-
6250095197/53 veniva stipulato il 7.04.04 e il contratto di conto corrente n. 537-
6152067304/93 veniva rinegoziato il 6.9.11. Trattandosi di contratti stipulati e rinegoziati successivamente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 che ha concesso la facoltà alle banche di prevedere l'anatocismo bancario, purché di pari periodicità. La banca ha dimesso già nella fase monitoria i relativi contratti che prevedono, tra l'altro, i tassi contrattuali, la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione attiva e passiva trimestrale.
Rileva il Collegio come dalla documentazione in giudizio risulta che le condizioni pattuite dalla banca con il correntista sono valide e che le pretese dell'originario opponente risultavano destituite di qualsiasi fondamento.
Riguardo alla contestazione relativa agli interessi anatocistici, è sufficiente osservare che il rapporto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva al 22 aprile 2000 e l'invocata nullità, per contrasto con il divieto di anatocismo, della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti delle banche è riferibile solo ai rapporti anteriori all'inizio di efficacia della disciplina dettata dalla delibera emessa in data 9/2/2000 dal C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il pag. 10/14 Risparmio) cui l'art. 25 del d. leg. 4 agosto 1999 n. 342, che modifica l'art. 120 secondo comma d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ha demandato il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La Corte
Costituzionale, con la sentenza 12 ottobre 2007 n. 341, ha respinto le censure mosse nei confronti dell'accennata disposizione che ha fornito una base legislativa all'operatività del fenomeno anatocistico nelle operazioni bancarie, lasciando al il compito di Pt_10 definire con propria deliberazione le regole di dettaglio, rilevando che l'intervento del legislatore si è mosso nell'ambito delineato dalla delega conferitagli dal Parlamento ed escludendo che la norma generi alcuna disparità di trattamento.
Nel caso di specie dalla documentazione dimessa dall'appellante risulta che il contratto di conto corrente n. 537-6250095197/53 veniva stipulato il 7.04.04 e il contratto di conto corrente n. 537-6152067304/93 veniva rinegoziato il 6.9.11 e pertanto l'applicazione della capitalizzazione con cadenza trimestrale degli interessi addebitati dalla banca al cliente è stata effettuata nel rispetto della pattuizione che stabilisce la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, sicchè la doglianza sollevata sul punto è priva di pregio.
Quanto alla natura usuraria degli interessi applicati risulta del tutto generica la doglianza relativa al fatto che per effetto dell'illegittimo addebito di spese e competenze non pattuite risulterebbe superato il tasso soglia. La contestazione sollevata dall'opponente è assolutamente generica, perché la stessa non ha indicato la misura del T.e.g.m., così come non ha neppure specificato se l'usurarietà si riferisca agli interessi corrispettivi o moratori.
Infine rileva il Collegio come rispetto alle doglianze relative all'asserita illegittimtà del c.d. “ ammortamento alla francese” la Suprema Corte, a Sezioni Unite ha rilevato che “i n tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza pag. 11/14 o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” ( cfr. SSUU n.15130/2024) E, quanto ai contratti a tasso variabile ha evidenziato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (cfr. Cass. civ .n. 7382/2025).
L'appello va dunque integralmente accolto e di conseguenza in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.1848/2021 pubblicata il 8/11/2021 va rigettata l'opposizione già proposta da rappresentato dall'amministratore di sostegno Parte_3 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n.908/19 del tribunale di Treviso emesso il Controparte_1
25.03.2019 e per l'effetto , , CP_2 Controparte_3 Parte_4
e quali eredi di
[...] Parte_5 Controparte_1
vanno condannati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
[...]
258.228,45, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo n.908/19, sino al soddisfo ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie “ atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve pag. 12/14 essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” ( cfr. Cass. civ. n.15995/2022).
Giusta soccombenza spetta all'appellante la rifusione delle spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in assenza di nota spese secondo il dm 55/2014 tenuto conto del valore (da euro 260.001 ad euro 520.000) e della complessità della lite nei valori medi e vanno poste a carico di
, , e CP_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
quali eredi di ciascuno in Parte_5 Controparte_1 proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Le spese relative alla CTU esperita nel presente grado, già liquidate con decreto 30 gennaio 2024, vengono definitivamente poste a carico di , CP_2
, e quali Controparte_3 Parte_4 Parte_5 eredi di , ciascuno in proporzione alle rispettive quote Controparte_1 ereditarie con onere di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da quale procuratore di Parte_1 in totale riforma della sentenza n. 1848/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Treviso e pubblicata il 8 novembre 2021 condanna , CP_2 CP_3
, e quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_5
(già erede di ) a corrispondere Controparte_1 Parte_3 all'appellante la somma di euro 258.228,45, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo n.908/19, sino al soddisfo, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
2. condanna , , e CP_2 Controparte_3 Parte_4
quali eredi di alla Parte_5 Controparte_1 rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
a. quanto al primo grado in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, pag. 13/14 b. quanto al grado di appello in euro 20.119,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
3. pone le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 30 gennaio 2024 a definitivo carico di , , e CP_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
quali eredi di con onere di Parte_5 Controparte_1 rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
RT GA
Il Presidente
AT PA
pag. 14/14