CASS
Sentenza 30 giugno 2022
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 24945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24945 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Lo TI CA IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Luciano Maria Sarpi, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24945 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado, con cui CA IE Lo TI, sottoposto alla misura dì prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere uscito di casa, il 16 aprile 2017, in orario durante il quale era tenuto a permanervi. La Corte territoriale reputava corretta l'anzidetta qualificazione giuridica della condotta, sul presupposto che la misura di prevenzione violata fosse quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale, sostanziale e processuale. Secondo il ricorrente, la misura di prevenzione violata era quella della sorveglianza speciale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, non accompagnata quindi da divieto od obbligo di soggiorno. Il reato configurabile sarebbe stato, dunque, la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, e non il delitto di cui al comma 2 della citata disposizione. Di conseguenza, non solo la riconosciuta recidiva sarebbe dovuta venire meno ma, più radicalmente, l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata ex novo, essendo i reati contravvenzionali puniti con pena di specie diversa rispetto ai delitti e non esistendo, per i reati contravvenzionali, il filtro processuale dell'udienza preliminare. Ciò avrebbe imposto l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il dispositivo del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, al ricorso allegato, nel determinare l'ambito spaziale di insistenza delle prescrizioni fa riferimento al «comune di residenza o dimora abituale» del proposto, preesistente all'applicazione della misura, evocando esattamente la formula prevista, per la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. E il medesimo dispositivo, nella formulazione delle prescrizioni, include espressamente (n. 2) quella che fa obbligo al proposto di «non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza la autorizzazione del Tribunale». La previsione dell'onere, aggiuntivo, di preventiva autorizzazione del Tribunale, per allontanarsi anche solo temporaneamente dal Comune di dimora, configura l'obbligo di soggiorno in esame, posto che, in regime di sorveglianza speciale non altrimenti qualificato, l'interessato ha, in proposito, il solo onere di preventivo avviso alla prima Autorità (quella locale di pubblica sicurezza), come stabilito in termini generali dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 34134 del 15/07/2014, Bonanno, Rv. 260798-01). 3. Si tenga presente inoltre che, nei provvedimenti camerali (quale quello applicativo della misura di prevenzione), il dispositivo non è atto dotato di autonoma rilevanza e il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero suo contesto (Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Fago, Rv. 281069-01; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, Coruzzolo, Rv. 262885-01; Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010, Costabile, Rv. 246570-01). Ciò posto, e come già chiarito dalla sentenza impugnata, la lettura unitaria del provvedimento a suo tempo adottato non lascia dubbi sul fatto che fosse stata applicata la misura di prevenzione personale nella sua declinazione più rigorosa (la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), perché nel corpo del provvedimento è riprodotta la richiesta in tal senso avanzata dal Pubblico ministero e si afferma testualmente che detta richiesta deve essere accolta, perché «[...]unica in grado di prevenire efficacemente il pericolo così ritenuto». Il rilievo non può riferirsi, come vorrebbe il ricorrente, alla mera durata della misura, di cui il provvedimento tratta solo oltre. 4. Non esistendo alcun dubbio ragionevole sulla qualificazione della misura di prevenzione, costituente presupposto del commesso reato, il ricorso deve essere respinto. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Luciano Maria Sarpi, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24945 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado, con cui CA IE Lo TI, sottoposto alla misura dì prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere uscito di casa, il 16 aprile 2017, in orario durante il quale era tenuto a permanervi. La Corte territoriale reputava corretta l'anzidetta qualificazione giuridica della condotta, sul presupposto che la misura di prevenzione violata fosse quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale, sostanziale e processuale. Secondo il ricorrente, la misura di prevenzione violata era quella della sorveglianza speciale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, non accompagnata quindi da divieto od obbligo di soggiorno. Il reato configurabile sarebbe stato, dunque, la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, e non il delitto di cui al comma 2 della citata disposizione. Di conseguenza, non solo la riconosciuta recidiva sarebbe dovuta venire meno ma, più radicalmente, l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata ex novo, essendo i reati contravvenzionali puniti con pena di specie diversa rispetto ai delitti e non esistendo, per i reati contravvenzionali, il filtro processuale dell'udienza preliminare. Ciò avrebbe imposto l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il dispositivo del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, al ricorso allegato, nel determinare l'ambito spaziale di insistenza delle prescrizioni fa riferimento al «comune di residenza o dimora abituale» del proposto, preesistente all'applicazione della misura, evocando esattamente la formula prevista, per la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. E il medesimo dispositivo, nella formulazione delle prescrizioni, include espressamente (n. 2) quella che fa obbligo al proposto di «non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza la autorizzazione del Tribunale». La previsione dell'onere, aggiuntivo, di preventiva autorizzazione del Tribunale, per allontanarsi anche solo temporaneamente dal Comune di dimora, configura l'obbligo di soggiorno in esame, posto che, in regime di sorveglianza speciale non altrimenti qualificato, l'interessato ha, in proposito, il solo onere di preventivo avviso alla prima Autorità (quella locale di pubblica sicurezza), come stabilito in termini generali dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 34134 del 15/07/2014, Bonanno, Rv. 260798-01). 3. Si tenga presente inoltre che, nei provvedimenti camerali (quale quello applicativo della misura di prevenzione), il dispositivo non è atto dotato di autonoma rilevanza e il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero suo contesto (Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Fago, Rv. 281069-01; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, Coruzzolo, Rv. 262885-01; Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010, Costabile, Rv. 246570-01). Ciò posto, e come già chiarito dalla sentenza impugnata, la lettura unitaria del provvedimento a suo tempo adottato non lascia dubbi sul fatto che fosse stata applicata la misura di prevenzione personale nella sua declinazione più rigorosa (la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), perché nel corpo del provvedimento è riprodotta la richiesta in tal senso avanzata dal Pubblico ministero e si afferma testualmente che detta richiesta deve essere accolta, perché «[...]unica in grado di prevenire efficacemente il pericolo così ritenuto». Il rilievo non può riferirsi, come vorrebbe il ricorrente, alla mera durata della misura, di cui il provvedimento tratta solo oltre. 4. Non esistendo alcun dubbio ragionevole sulla qualificazione della misura di prevenzione, costituente presupposto del commesso reato, il ricorso deve essere respinto. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2022