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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8413 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato all'udienza del 18-11-2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2652 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA Anno 2025
TRA
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1
Centro Direzionale isola G 1 presso lo studio dell'avv. Antonio Paolozzi dal quale è rappresentato e difeso come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' in Napoli alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_2
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2025 chiedeva la condanna Parte_1 dell' al pagamento della pensione di inabilità civile per il periodo da gennaio 2021 a CP_1
febbraio 2025.
Si costituiva l' rappresentando di aver liquidato le somme e nel corso del giudizio CP_1
documentava la prova del pagamento di euro 16.274,26.
Parte ricorrente chiedeva però la condanna dell' al pagamento della ulteriore somma di CP_1
euro 2.685,44.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di euro
16.274,26.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto parzialmente meno l'oggetto del contendere dal momento che l' ha provveduto al CP_1 pagamento ed occorre soffermarsi solo sulla richiesta di condanna dell' al pagamento CP_1
della ulteriore somma di euro 2.685,44.
Ebbene è pacifico che non sono stati corrisposti gli interessi legali ed inoltre deve considerarsi che anche la sorta capitale non sia stata pagata interamente come da conteggi analitici prodotti dal ricorrente, sicchè l' va condannato al pagamento delle somme di cui al dispositivo. CP_1
Il comportamento dell' che ha provveduto dopo il deposito del ricorso al pagamento di CP_1
gran parte della somma giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' . CP_2
Le spese di lite vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme pagate dall' CP_1
2) Condanna l' al pagamento della ulteriore somma di euro 2.685,44, di cui euro CP_1
992,62 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo
3) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli 18-11-2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato all'udienza del 18-11-2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2652 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA Anno 2025
TRA
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1
Centro Direzionale isola G 1 presso lo studio dell'avv. Antonio Paolozzi dal quale è rappresentato e difeso come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' in Napoli alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_2
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2025 chiedeva la condanna Parte_1 dell' al pagamento della pensione di inabilità civile per il periodo da gennaio 2021 a CP_1
febbraio 2025.
Si costituiva l' rappresentando di aver liquidato le somme e nel corso del giudizio CP_1
documentava la prova del pagamento di euro 16.274,26.
Parte ricorrente chiedeva però la condanna dell' al pagamento della ulteriore somma di CP_1
euro 2.685,44.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma di euro
16.274,26.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto parzialmente meno l'oggetto del contendere dal momento che l' ha provveduto al CP_1 pagamento ed occorre soffermarsi solo sulla richiesta di condanna dell' al pagamento CP_1
della ulteriore somma di euro 2.685,44.
Ebbene è pacifico che non sono stati corrisposti gli interessi legali ed inoltre deve considerarsi che anche la sorta capitale non sia stata pagata interamente come da conteggi analitici prodotti dal ricorrente, sicchè l' va condannato al pagamento delle somme di cui al dispositivo. CP_1
Il comportamento dell' che ha provveduto dopo il deposito del ricorso al pagamento di CP_1
gran parte della somma giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' . CP_2
Le spese di lite vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme pagate dall' CP_1
2) Condanna l' al pagamento della ulteriore somma di euro 2.685,44, di cui euro CP_1
992,62 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo
3) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli 18-11-2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio