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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 407/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
, (C.F. e P.I. ), corrente in Alba (CN), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile Servizio Contenzioso, avv. Fabrizio Miranda, giusta procura del notaio Persona_1
del 08/05/2018 (rep. n. 16599 e racc. n. 7218), rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele
[...]
IT e AR EL, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. EL in Torino, P.zza
Adriano n. 12
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentate e difese Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Francesco Serena Argenta, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, e dall'avv. Maurizio Ferrio, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 03/09/2024, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Asti, C.so
Alfieri n. 76
APPELLATE e APP. INCIDENTALI
pagina 1 di 29 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Fideiussioni- Rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione proposta dalle signore e nel giudizio di Controparte_2 Parte_2 primo grado e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 255/2021 emesso dal Tribunale di Asti,
Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli, in data 09/03/2021, depositato il 17/03/2021, per la minor somma di
€ 369.319,53, tenuto conto che a seguito dell'emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto, la
Banca per il credito in questione, ha incassato la somma di € 19.421,78, in virtù della compensazione del conto corrente n. 60/01/00562 con saldo attivo di pari importo intestato al signor , CP_3
comunicato con lettera raccomandata in data 12/04/2021, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del 07/01/2021.
In ogni caso:
- previo accoglimento dei motivi della presente impugnazione, accertare la validità e l'efficacia, anche in relazione all'art.1957 c.c., delle garanzie fideiussorie oggetto di causa e sotto meglio descritte:
Fideiussione omnibus con limitazione di importo in data 04/09/2009, con la quale il sig. CP_3
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , rilasciava garanzia in favore
[...] CodiceFiscale_3 della società sino alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00 (v. doc. 16 prodotto nel CP_4
giudizio di prime cure).
Fideiussione specifica del 05/03/2018 e relativa al contratto di mutuo chirografario n. chirografario n.
60/23/96265, concluso in data 05/03/2018 per la somma di € 500.000,00 dalla società ( CP_4
v. docc. 8 - 9 prodotti), con la quale il sig. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_3 [...]
rilasciava garanzia in favore della suddetta società sino alla concorrenza C.F._3 dell'importo massimo di € 750.000,000 (v. doc. 17 prodotto nel giudizio di prime cure).
Fideiussioni specifiche del 05/06/2019 e relativa all'apertura di credito in conto corrente n.
60/01/64823 in data 05/06/2019 (v. docc. 2 - 3 - 4 prodotti), per la quale le sig.re e Controparte_1
, prestavano garanzia in favore della sino alla concorrenza dell'importo Controparte_2 CP_4 massimo di € 70.000,00 ciascuna (v. docc. 18 - 19 prodotti nel giudizio di prime cure).
- In virtù di tali fideiussioni, dichiarare tenute e condannare le signore e Controparte_1 CP_2
, quali contraenti dirette delle fideiussioni specifiche del 05/06/2019 nonché quali eredi per la
[...]
pagina 2 di 29 quota di 1/3 ciascuna del garante deceduto signor , contraente delle altre due CP_3 fideiussioni sopra meglio indicate, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 369.319,53, oltre agli interessi al tasso convenzionale maturati e maturandi dal dovuto al saldo, oltre spese, accessori di legge e successive occorrende, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia dall'On.le Corte d'Appello adita, sempre maggiorato dagli interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del 07/01/2021 al saldo e delle spese accessorie e successive.
In via istruttoria:
- si oppone all'ammissione delle istanze di prove testimoniali formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data
22/10/2023, nei capitoli da 1) a 9), anche per l'insussistenza di una specifica impugnazione e motivazione al riguardo.
- Si contesta la richiesta di CTU contabile - finanziaria così come formulata da parte appellata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data 22/10/2023.
- In ordine alla predetta richiesta di CTU contabile - finanziaria volta alla ricostruzione contabile del conto corrente bancario in questione, con riferimento al ricalcolo delle competenze e del saldo finale, si ritiene esaustiva la relazione di perizia redatta dal CTU Rag. nel procedimento Persona_2 connesso avanti al Tribunale di Vercelli R.G. 806/2021 in data 09/02/2023 e prodotta con l'atto di appello (v. all. 3), ed eventualmente si rimette al solo provvedimento di integrazione di tale perizia.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
Per le parti appellate ed appellanti incidentali:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declatorie di legge che del caso,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, sez. III, - previa, occorrendo, l'ammissione di C.T.U. contabile - finanziaria avente il seguente quesito, già proposto, nanti al Tribunale, con le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c.: “In relazione ai rapporti tutti accesi presso l'istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, eliminati tutti i rilevati addebiti:
1. USURA: determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di
pagina 3 di 29 sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base della verifica di usurarietà.
2. TASSO ULTRALEGALE: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi sull'usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato:
- dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura applicata dalla banca.
- nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione, nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D.
Lgs. 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi.
3. TASSO EFFETTIVO PRATICATO DALLA BANCA: verifichi il C.T.U. quale sia l'effettivo tasso di interesse praticato dalla banca e quale sia l'Indicatore Sintetico di Costo corretto, e ridetermini
l'esatto ammontare del rapporto dare – avere tra le parti senza tenere conto di alcun interesse ovvero, in gradata ipotesi, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, D. Lgs. 385/1993.
4. CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
-in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l.
185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.
5. SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l'anatocismo, sia l'addebito di
c.m.s. e/o commissioni sostitutive.
6. ANATOCISMO: dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola
pagina 4 di 29 anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto.
In ogni caso, a partire dal 1.1.2014 gli interessi dovranno essere calcolati escludendo dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D. Lgs. 385/1993).
7. INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori:
a) in presenza di pattuizione sul tasso creditore o in assenza di specifica allegazione attorea: al tasso attivo applicato dalla banca;
b) in assenza di pattuizione: nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D. Lgs. 385/1993, intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto.
Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede, e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero.
8. SALDO INIZIALE: rilevata dal C.T.U. l'incompletezza della documentazione degli estratti conto, proceda al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il
CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
Effettui le operazioni di ricalcolo con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto.
9. PRESCRIZIONE: quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, svolga il
CTU una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità e per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione ovvero dalla ricezione da parte della banca di altro idoneo atto di messa in mora, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione).
A tal fine, individui il CTU gli affidamenti concessi sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo
pagina 5 di 29 inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi.
Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto
(per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente
'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento.
All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi della prima parte del quesito e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori) e conseguentemente nuovo saldo finale corretto di tutti i conti per cui è causa.
Determini il C.T.U. all'esito quale sia l'esatto ammontare del rapporto dare – avere fra le parti”,- e, previa, occorrendo, istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta e non consegnata, e previa, occorrendo, ammissione di prova per testi come già indicata nella memoria ex art. 183 c.p.c.n. 2, su tutti i capitoli di prova infra dedotti indicando quali testimoni le sig.re
, residente in [...], la sig.ra , residente in [...], CP_5 Testimone_1
e la sig.ra , residente in [...]d'Asti: Testimone_2
1) Vero che, la sig.ra ha lavorato come impiegata amministrativa presso la Controparte_1 CP_4
[...
fino all'anno 2011, momento del pensionamento (doc. n. 18);
2) Vero che, successivamenteal ritiro dal lavoro, la sig.ra si è recata nei locali della CP_1 CP_4
al fine di affiancare la signora assunta in propria sostituzione e, comunque, in un periodo in cui il sig.
era in vita;
CP_3
3) Vero che, la sig.ra , anche dopo il decesso del marito, ha mantenuto la propria posizione di CP_1
pensionata, senza nulla percepire dalla CP_4
Vero che, la sig.ra , successivamente al decesso del sig. , si è recata nei locali CP_1 CP_3
della solamente in un paio di occasioni per prelevare gli effetti personali del marito e per CP_4 ricevere le condoglianze del personale dell'azienda;
5) Vero che, la sig.ra , ad eccezione di quanto indicato nel punto 2), non ha più esercitato alcuna CP_1 attività nell'azienda;
6) Vero che, la sig.ra è avvocato esercente la professione nei locali del proprio studio, Controparte_2
oggi in Asti, V. Morelli n. 22, prima in Asti. C.so Dante n. 5;
7) Vero che, l'Avv. è stato uno dei legali della unitamente all'avv. Controparte_2 CP_4
FF LE;
pagina 6 di 29 8) Vero che, successivamente al decesso del padre , l'Avv. si occupò CP_3 Controparte_2
solamente dei contenziosi intrapresi dai dipendenti e dai fornitori per mancato pagamento delle spettanze;
9) Vero che, per tali attività, il Fallimento della ha ammesso al proprio passivo l'Avv. CP_4
per il mancato pagamento delle spese legali (doc. n. 19). Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla
[...]
, per tutti i motivi dedotti in parte Parte_3
narrativa, -
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dall'impugnante nei confronti della sentenza n. 56/2023 emessa dal
Tribunale di Asti, in persona del Dott. A. Carena, e pubblicata in data 30.01.2023 poiché infondato per tutte le ragioni e motivi esposti nel corso della causa tenutasi avanti il predetto Tribunale, nonché per i motivi dedotti nel presente atto, confermandosi integralmente altresì l'impugnata sentenza per tali ragioni e per i suindicati motivi.
IN VIA DI SUBORDINE nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione avversaria sia considerata fondata, in accoglimento delle qui riproposte deduzioni, domande ed eccezioni avanzate nel giudizio di primo grado e che sono rimaste assorbite, ovvero che non sono state esaminate a seguito della reiezione delle avverse domande, anche in relazione alla prova del credito, nonché per le ragioni ivi indicate, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato, sia in punto qualifica delle esponenti come consumatori (pag 6) sia in punto decadenza ex art. 1957 c.c. (pag. 10), comunque respingere le domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'attuale concludente poiché infondate in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'illegittimità delle segnalazioni oggetto di causa alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, dichiarare tenuta e condannare la
a risarcire a Controparte_6 [...]
e i danni loro cagionati segnalandoli illegittimamente alla Centrale CP_1 Controparte_2
Rischi presso la Banca d'Italia come debitori in sofferenza;
- dichiarare, altresì, la
[...]
tenuta al risarcimento dei danni per suo Controparte_6
comportamento non secondo buona fede. Danni da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione che, per quanto possa occorrere, si oppongono in compensazione.
pagina 7 di 29 Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Controparte_1 Controparte_2
opposizione, dinanzi al Tribunale di Asti, nei confronti del decreto ingiuntivo n. 255/2021, emesso su ricorso della , Parte_1
con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 388.741,31, oltre interessi e spese della procedura, nella loro qualità di fideiussori della e ciò sia in forza di fideiussioni da loro CP_4
stesse prestate, sia in qualità di eredi di , costituitosi fideiussore della società, poi CP_3
dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli in data 22/10/2020.
Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, negando la sussistenza dei crediti azionati nei loro confronti dalla Banca, attese le contestazioni mosse sotto svariati profili alla validità dei contratti di fideiussione e ai crediti originati dai rapporti bancari (saldo di conto corrente e mutuo chirografario), in relazione ai quali le garanzie erano invocate.
Le parti opponenti chiedevano infine la condanna della Banca al risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_6
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e dando comunque atto dell'intervenuta riduzione del credito originario, poiché, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, era stato portato in compensazione con il saldo negativo del conto corrente n. 60/01/00562, intestato alla CP_4
il saldo attivo, pari a € 19.421,78, di un conto corrente intestato a ed estinto a
[...] CP_3
seguito di recesso comunicato con lettera raccomandata in data 12/04/2021.
La chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo CP_7 opposto per la minor somma di € 369.319,53, nonché la reiezione delle richieste risarcitorie proposte dalle opponenti.
2. Con sentenza n. 56/2023, pubblicata in data 30/01/2023, il Tribunale di Asti, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, respingeva la domanda riconvenzionale delle opponenti di risarcimento del danno e condannava la Banca Controparte_6
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Il Tribunale ricostruiva, anzitutto, come la avesse agito in via monitoria nei confronti CP_7
delle opponenti, quali fideiussori della - in parte direttamente e in parte iure successionis - CP_4
in relazione ai crediti vantati verso il debitore principale per € 352.528,31, in forza di contratto di conto corrente n. 60/01/64823, concluso tra la e la in data 03/10/2018, con CP_7 CP_4
apertura di credito concessa in data 05/06/2019, fino all'importo di euro 40.000,00; e per € 168.741,31,
pagina 8 di 29 in forza di contratto di mutuo chirografario n. 60/23/96265, concluso tra la e la CP_7 CP_4
in data 05/03/2018.
[...]
Precisava quindi che i contratti di garanzia azionati in via monitoria erano: una fideiussione omnibus, prestata da in data 04/09/2009, fino all'importo di euro 450.000,00, a garanzia di tutte le CP_3
obbligazioni anche future verso la Banca (da dividersi secondo la quota di 1/3 ciascuna tra le eredi di
); una fideiussione specifica prestata da in data 05/03/2018, fino CP_3 CP_3 all'importo di euro 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario n.
60/23/96265.8 (da dividersi anch'essa in base alla quota di ciascuna erede); le fideiussioni specifiche prestate da e in data 05/06/2019, fino alla concorrenza dell'importo Controparte_1 Controparte_2
massimo di € 70.000,00 ciascuna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito in conto corrente (fino a 40.000,00 euro), concessa in pari data in favore della CP_4
Il Tribunale rilevava come le parti opponenti non avessero tempestivamente contestato la loro qualità di eredi di , con la conseguenza che la circostanza dell'avvenuta accettazione dell'eredità CP_3
doveva ritenersi provata, anche alla luce delle produzioni documentali effettuare dalla parte creditrice.
Quindi, passando all'esame del merito, accoglieva, per tutti e tre i menzionati contratti di fideiussione,
l'eccezione subordinata di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ritenendo che tutte le fideiussioni ricalcassero lo schema ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005.
Sul punto veniva richiamata la sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono parzialmente nulle, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della l. 287/1990 e 1419 c.c., quanto alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Accolta l'eccezione di nullità parziale, e dovendo conseguentemente trovare applicazione il disposto dell'art. 1957 c.c., il Tribunale ha ritenuto che la Banca fosse incorsa nella decadenza, per non avere dimostrato di aver proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti, quanto alla fideiussione specifica prestata da in data 05/03/2018, a garanzia delle CP_3
obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario, il debito principale risultava scaduto in data
05/09/2019, coincidente con il termine contrattualmente previsto per la restituzione integrale della somma mutuata, sicché, ai sensi dell'art. 1957 c.c., le iniziative giudiziali verso il debitore principale avrebbero dovuto essere assunte entro il 05/03/2020. La Banca non aveva agito nei confronti del pagina 9 di 29 debitore principale entro tale termine, essendosi limitata, in data 01/10/2020, ad inviare un'intimazione di pagamento e a proporre domanda di insinuazione al passivo del fallimento della in data CP_4
14/01/2021.
Quanto alle fideiussioni prestate da e in data 05/06/2019, a garanzia Controparte_1 Controparte_2
delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito, il termine di scadenza dell'obbligazione principale doveva essere individuato al 30/11/2019, secondo quanto contrattualmente previsto e secondo quanto indicato nelle lettere di recesso, con la conseguenza che le iniziative giudiziali della Banca avrebbero dovuto essere promosse entro il termine semestrale del 30/05/2020.
Infine, per quanto riguardava la fideiussione omnibus prestata da in data 04/09/2009, CP_3 fino all'importo di euro 450.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni anche future verso la Banca, osservava come, sulla base delle allegazioni delle parti, l'esposizione debitoria complessiva della nei confronti della convenuta fosse rappresentata - secondo quanto allegato dalla CP_4 CP_7 nel ricorso per decreto ingiuntivo - dal credito derivante dal mutuo chirografario n. 60/23/96265
[...]
e dal saldo a debito del conto corrente. n. 60/01/64823 stipulato in data 03/10/2018, sul quale era stato concesso un affidamento in forza di contratto di apertura di credito stipulato in data 05/06/2019, crediti per i quali, come già osservato, era maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.
Aggiungeva ancora il Tribunale come relativamente agli addebiti effettuati sul conto corrente della sia per il rimborso dell'apertura di credito del 05/06/2019, sia ad altro titolo, CP_4
successivamente alla data del 30/11/2019, non poteva comunque essere chiamato a rispondere CP_3
essendo questi deceduto in data 18/09/2018 e non potendo ritenersi che la fideiussione omnibus
[...]
da questi prestata valesse a garantire anche nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la morte del fideiussore.
Il Tribunale respingeva, infine, la domanda risarcitoria proposta dalle opponenti per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenendo che il danno, sia patrimoniale, che non patrimoniale, conseguente all'illegittima segnalazione non potesse essere ravvisato in re ipsa, ma dovesse essere allegato e provato secondo le ordinarie regole in materia di responsabilità aquiliana, salvo l'obbligo della Banca di comunicare alla Banca d'Italia l'esito del giudizio, al fine di consentire la cancellazione della relativa segnalazione.
3. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello la Controparte_6
con atto di citazione notificato in data 22/03/2023, con il quale ha
[...] chiesto, sulla base di tre distinti motivi d'impugnazione, la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 10 di 29 Si sono tempestivamente costituite le appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 o dell'art. 348 bis c.p.c., e formulando, a loro volta, un motivo d'appello incidentale condizionato, a mezzo del quale hanno riproposto le argomentazioni relative alla loro qualità di consumatrici, da cui discenderebbe, in ogni caso, la nullità delle clausole di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; inoltre hanno proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza, con cui il
Tribunale ha respinto la loro domanda risarcitoria per l'asserita illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia.
Alla prima udienza il Consigliere Istruttore ha respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per sua manifesta infondatezza ed ha formulato una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., che entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare.
All'udienza del 11/09/2025, a cui il giudizio è stato rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello principale della Controparte_6
[...]
Al di là di quanto già rilevato dal Consigliere Istruttore, in ordine alla insussistenza dei presupposti di manifesta infondatezza del gravame, anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., risulta infondata, poiché le critiche rivolte alla sentenza impugnata sono riassunte in distinte censure, che investono in modo specifico le argomentazioni su cui la decisione si fonda, secondo quanto sarà più puntualmente esposto nell'esaminare i singoli motivi.
Con il primo motivo d'impugnazione la Banca appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha fatto decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. dalla scadenza dell'apertura di credito, e cioè dal 30/11/2019, anziché dalla comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente, intervenuta con le lettere inviate in data 01/10/2020, ovvero dal fallimento della debitrice principale, dichiarato con sentenza del Tribunale di Vercelli pubblicata il 26/10/2020. CP_4
Evidenzia parte appellante come, secondo quanto riconosciuto in numerosissime sentenze di merito, nei contratti di conto corrente, per determinare il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., non deve farsi riferimento alla scadenza dei contratti collegati, bensì alla chiusura dell'intero rapporto. Il Tribunale non ha fatto applicazione di tale principio ed ha addirittura affermato che, per il periodo successivo alla scadenza dell'apertura di credito, la Banca avrebbe dovuto provare ogni singola operazione bancaria a debito della società correntista per poter richiedere il pagamento di quegli importi.
Precisa al riguardo la di avere prodotto nel giudizio di primo grado tutta la CP_7
documentazione relativa al conto corrente di corrispondenza n. 60/01/64823, nonché del precedente pagina 11 di 29 conto, n. 07/01/64823, con tutti i contratti ad essi collegati, aggiungendo come tale documentazione sia già passata al vaglio probatorio e tecnico della CTU espletata in analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra la e l'altra fideiubente, , figlia di CP_7 Controparte_8 [...]
e sorella di . La CTU in quella sede espletata ha provveduto al ricalcolo CP_1 Controparte_2
delle poste del conto corrente dalla data del 04/09/2009 e sino al 26/11/2020 ed ha rideterminato il saldo a debito in € 344.435,68, anziché in quello di € 352.528,31 indicato dalla Banca.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'appello, la Banca appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha comunque ritenuto l'inefficacia della garanzia omnibus prestata da , relativamente alle obbligazioni sorte successivamente alla morte del CP_3
garante. Il primo Giudice non avrebbe infatti considerato come gli eredi succedano nel contratto di garanzia, senza che occorra una comunicazione da parte della Banca e senza che sia necessario rinnovare la fideiussione prestata dal de cuius, sicché non solo la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, ma gli eredi sono altresì obbligati all'adempimento di eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore.
In conclusione, ritiene parte appellante che la fideiussione omnibus, con la quale aveva CP_3
rilasciato garanzia sino alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00, destinata a valere per il debito di cui al saldo negativo di € 352.528,81 del conto corrente n. 60/01/64823, sia pienamente valida ed efficace. Chiede quindi la condanna delle appellate al pagamento dell'importo di € 333.107,03, risultante a seguito della compensazione operata con il saldo attivo (pari a € 19.421,78) del conto corrente n. 60/01/00562 intestato a , il tutto entro i limiti delle rispettive quote CP_3 dell'importo garantito, in cui sono subentrate (€ 150.000,00 in capo a e € Controparte_1
150.000,00 in capo a ), e quindi € 300.000,00. Controparte_2
Le parti appellate, con riferimento a tali censure, sostengono che il debito è maturato successivamente al decesso del garante, per cui la fideiussione non aveva più efficacia;
in ogni caso, come ritenuto dal
Tribunale, la Banca era decaduta per non avere proposto, nei confronti del debitore principale, iniziative giudiziali prima della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
In via di appello incidentale condizionato sostengono le appellate che il termine semestrale era già scaduto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 05/02/2021, poiché la scadenza dell'obbligazione principale non coincide, per disposizioni legislative e codicistiche, con la chiusura del conto, bensì coincide con il momento in cui il saldo negativo può essere richiesto, e quindi con l'ultima movimentazione del conto, che, nel caso di specie, risale al
13/02/2020, o, ancor più nello specifico, essendo parte del debito rappresentato da anticipi fatture non pagina 12 di 29 andate a buon fine, la scadenza coincide con l'addebito dell'importo della fattura sul conto corrente ed in concreto coincide con la data del 01/02/2020, essendo quella l'ultima fattura impagata.
L'esame tanto delle doglianze proposte con il primo motivo d'appello principale dalla CP_7
quanto delle argomentazioni riproposte dalle appellate, e , necessita Controparte_1 Controparte_2
di alcuni chiarimenti, che debbono essere operati avendo riguardo alle risultanze della documentazione prodotta dalla Banca, e ciò al fine di chiarire i termini dei rapporti sottostanti, garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da in data 04/09/2009. CP_3
Anzitutto giova chiarire come la abbia aperto in data 04/09/2009, presso la CP_4 [...]
filiale di Asti, C.so Alfieri, un conto Controparte_6
corrente avente il n. 07/01/64823 (v. doc. 45 parte appellante), di cui la Banca, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha depositato tutta la documentazione ad esso relativa (v. docc. 46 e 47 appellante), ivi compreso l'estratto conto integrale (v. doc. 57 appellante) e l'estratto conto scalare (v. doc. 58 appellante).
Quel conto assumeva il n. 60/01/64823 allorché veniva trasferito presso la diversa Filiale della CP_7 in Asti, C.so Alessandria, secondo quanto è dato evincere dagli estratti conto. Infatti, i primi
[...]
due numeri, identificativi del rapporto di conto corrente, mutano dal 01/01/2010, in coincidenza con il trasferimento di Filiale, mentre i numeri che propriamente indicano il conto corrente (64823) restano immutati fino alla data di chiusura del conto ad ottobre del 2020, cambiando solo l'identificativo della
Filiale.
Tra i due conti non vi è dunque soluzione di continuità e dunque sul punto è corretto - ed è confermativo della ricostruzione qui operata - quanto osservato dalle parti appellate in ordine al fatto che alla data indicata dalla Banca quale data di apertura del conto corrente n. 60/01/64823 (e cioè il
03/10/2018) quel conto non presentasse un saldo pari a zero, proprio perché si trattava di un conto aperto dal settembre del 2009, che aveva assunto quella nuova numerazione dal gennaio 2010, mentre il contratto sottoscritto in data 03/10/2018 (v. doc. 2 appellante) aveva evidentemente il solo scopo di adeguare/modificare le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente in corso.
Il documento prodotto dalla come doc. 57, denominato estratto conto integrale del conto CP_7
corrente n. 07/01/64823, che si compone di 351 pagine, è in realtà l'estratto del conto corrente n.
07/01/64823 sino al 31/12/2009, mentre dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2018 è già l'estratto del conto corrente 60/01/64823, come desumibile dal numero di conto riportato sulle pagine del documento in alto a destra.
pagina 13 di 29 In data 04/09/2009, coeva dunque all'accensione del conto corrente, alla veniva concessa CP_4 un'apertura di credito, per l'importo di € 300.000,00 (v. doc. 51 appellante), con “validità sino a revoca”, regolata dalle norme che disciplinavano il conto corrente di corrispondenza.
Al conto corrente era inoltre collegato un conto anticipi fatture (v. doc. 56 appellante).
Così pure il contratto di apertura di credito, sottoscritto dalla in data 05/06/2019 - di cui CP_4
tratta la sentenza di primo grado, la quale pare ritenere che l'intero saldo negativo del conto corrente, sia stato generato da quell'affidamento temporaneo, fino all'importo di € 40.000,00 (v. pag. 9 sentenza impugnata) - era previsto che fosse “regolato” sul rapporto di conto corrente n. 60/01/64823.
Riguardo a tale apertura di credito, la lettura del contratto denota l'erroneità dell'interpretazione datane dal Tribunale, laddove ha ritenuto che l'obbligazione di restituzione delle somme utilizzate su quella linea di credito dalla dovesse avvenire il 30/11/2019, data individuata come quella di CP_4
scadenza dell'obbligazione principale.
Il contratto prevedeva infatti che la linea di credito, in quanto temporanea, potesse essere utilizzata dalla data di apertura (il 05/06/2019) sino al 30/11/2019, quello era dunque l'arco temporale di concessione del credito, utilizzabile sino all'importo di € 40.000,00. Non era invece previsto un termine per la restituzione degli importi, che fossero stati utilizzati, proprio perché, come già precisato, era previsto che la linea di credito fosse regolata con addebito sul conto corrente.
Occorre a questo punto affrontare il tema della scadenza dell'obbligazione principale, rappresentata dal saldo negativo del rapporto di conto corrente, questione che forma oggetto tanto dell'appello principale della quanto delle considerazioni veicolate dalle appellate attraverso quello che CP_7
qualificano come motivo d'appello incidentale condizionato (v. pag. 10 della comparsa di costituzione), benché più correttamente si tratti della riproposizione di argomentazioni, già svolte in primo grado, alcune delle quali (la scadenza dell'apertura di credito al 30/11/2019, termine da prendere a riferimento per il tempestivo esercizio delle azioni da promuovere da parte del creditore) già accolte dalla sentenza impugnata ed altre non esaminate, in quanto assorbite.
La tesi sostenuta dalla Banca appellante è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che "…il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sorge… alla scadenza dell'obbligazione garantita. La conseguenza è che la prescrizione del diritto del creditore garantito va riguardata con riferimento alle vicende del rapporto principale cui la garanzia accede, sicché la prescrizione del credito della Banca garantita di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per il rapporto di conto corrente deve essere computata assumendo come dies a quo… la data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dal
pagina 14 di 29 rapporto di conto corrente e comunque dalla chiusura del conto stesso (v. Cass. n. 5481 del 1997, n.
3783 del 1998, n. 5024 del 2001)." (v. Cass. 23/03/2004 n. 5720).
Ulteriormente la Suprema Corte ha precisato come: "Il rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito si configura, infatti, a questo fine, come unitario, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti reciproci delle parti e diviene esigibile l'eventuale credito della Banca per il rimborso delle somme risultanti dal saldo passivo del conto. Ne consegue che da quel medesimo momento inizia a decorrere il relativo ed unitario termine di prescrizione, non solo nei confronti del debitore principale, ma anche di chi per lui abbia prestato fideiussione." (v. Cass. 12/11/2003 n.
17024).
Occorre infatti considerare come il contratto di conto corrente bancario sia caratterizzato dal fatto che
"le rispettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automaticamente (attraverso un meccanismo omologo a quello della "compensazione") man mano che si contrappongono, di modo che in ogni momento si ha la risultanza del conto attiva o passiva che sia;
inoltre il correntista può disporre, a vista, delle somme risultanti a suo credito sulla base del saldo disponibile, cioè di quello corrispondente al conguaglio dei contrapposti ammontare delle singole operazioni attive e passive; l'effetto della elisione (o, se si vuole, compensazione) delle rispettive posizioni debitorie è, pertanto, connesso alla coesistenza delle operazioni di segno opposte che confluiscono nell'unico conto corrente bancario, purché divenute perfette secondo la disciplina legale
o convenzionale loro propria…" (v. Cass. 11/11/2024 n. 28955).
Ne consegue pertanto che l'esigibilità del credito maturato a favore della Banca non può essere riferito alle singole annotazioni, originate, come nel caso di specie, anche dalla regolazione sul conto corrente di altri contratti o altri conti ad esso collegati, bensì l'esigibilità del credito si ha alla chiusura del rapporto di conto corrente, momento in cui il flusso di annotazioni a credito e debito si interrompe e si determina il risultato definitivo della regolazione delle contrapposte operazioni attive e passive.
La avrebbe quindi potuto/dovuto intraprendere le azioni per il recupero del proprio CP_7
credito a partire dal momento in cui con lettera in data 01/10/2020 ha comunicato, alla debitrice principale, e alle fideiubenti il recesso dal rapporto di conto corrente. CP_4
A nulla valgono sul punto le contestazioni sollevate nel presente grado di giudizio da parte delle odierne appellate, circa il fatto di non avere ricevuto quelle missive e di non avere la Banca documentato l'invio e la consegna di quelle lettere.
Si tratta infatti di una contestazione non solo tardiva, ma anche irrilevante, poiché non viene addotto – al fine di retrodatare il momento a partire dal quale la Banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei pagina 15 di 29 confronti dell'obbligato principale – che il rapporto di conto corrente fosse già stato chiuso in precedenza. Del resto, il rapporto si sarebbe comunque risolto con la dichiarazione di fallimento della intervenuta con la sentenza in data 22-26/10/2020, sicché è certamente intervenuta nel CP_4
termine semestrale, previsto dall'art. 1957 c.c., la domanda di insinuazione al passivo depositata in data
14/01/2021 (v. doc. 44 appellante).
In data 08/02/2021 la Banca ha quindi depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e , loro notificato in data 29/03/2021. Controparte_1 Controparte_2
Risulta pertanto erronea la valutazione operata dalla sentenza impugnata in ordine all'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della Banca dal diritto di escutere la fideiussione omnibus prestata da
. CP_3
Parimenti erroneo risulta quanto ritenuto dal Tribunale con riferimento all'inefficacia di tale garanzia, relativamente alle – non meglio precisate - obbligazioni sorte successivamente al decesso di CP_3
avvenuto il 18/09/2018, così implicitamente ritenendo il Giudice di primo grado che la morte
[...]
del fideiussore costituisca una causa di scioglimento del contratto.
Tale conclusione risulta infatti in contrasto con il risalente e costante orientamento di legittimità, secondo cui: "La fideiussione... non si estingue per la morte del fideiussore e gli eredi sono obbligati all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria anche in relazione alle obbligazioni assunte dal garantito dopo la morte del fideiussore.
…
Nei limiti in cui la fideiussione per obbligazioni future è valida, le obbligazioni assunte dal garantito vengono a collocarsi nell'ambito dell'oggetto dell'obbligazione fideiussoria rendendola efficace anche in rapporto ad esse, ma non determinano la costituzione di un diverso obbligo.
L'erede, dunque, subentra in un'obbligazione già assunta, operante in determinati limiti, non scaduta.
….
Né - per concludere sul punto - ha qualche fondamento, nella lettera della legge o nel “sistema” dell'istituto della fideiussione o delle successioni mortis causa la pretesa dei ricorrenti di limitare la propria obbligazione all'esposizione debitoria del garantito al momento della morte del fideiussore…
… certo che la morte del fideiussore non incide in alcun modo sulla prestata garanzia è palese che il detto evento non produce effetti di sorta sull'estensione della garanzia (ed è assolutamente arbitrario, quindi, pretendere di limitare la responsabilità del fideiussore all'esposizione debitoria del garantito alla detta data…).
Giusta i principi istituzionali in tema di successioni mortis causa l'erede, per effetto della accettazione pura e semplice…, subentra nella posizione giuridica del defunto divenendo titolare di tutti i rapporti
pagina 16 di 29 giuridici relativi all'eredità ed è tenuto pertanto a rispondere di tutte le obbligazioni contratte dal dante causa, anche evidentemente, di quelle non ancora scadute.” (v. Cass. 13/04/2000 n. 4801, rispetto alla quale non costano pronunce successive di segno contrario).
Il primo motivo di gravame proposto dalla deve quindi trovare integrale accoglimento, CP_7
considerando altresì che, in deroga al carattere parziario delle obbligazioni ereditarie, l'art. 3 del contratto di fideiussione stipulato in data 04/09/2009 stabilisce all'art. 3 che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori”.
La Banca appellante invero fa valere la responsabilità pro quota delle eredi (ciascuna per l'importo di €
150.000,00, pari ad 1/3 dell'importo garantito dal de cuius), invocando la solidarietà passiva tra le due eredi parti del presente giudizio, sicché l'importo richiesto e dovuto in relazione al debito originato dal saldo del rapporto di conto corrente ammonta a € 300.000,00.
Le appellate richiamano altresì le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado riguardo alla prova del credito originato dal rapporto sottostante, sostenendo, con riferimento ai documenti prodotti dalla Banca di contestare “la validità delle pattuizioni contenute negli stessi e la debenza di quanto versato in forza di quelle, ricordano che è onere di controparte provare la legittimità degli addebiti”.
(v. pag. 16 comparsa di costituzione in appello).
Ancora le appellate rilevano come non sia stata prodotta la copia del contratto sottoscritto nel gennaio
2010 relativo all'apertura del conto corrente n. 60/01/64823, sicché non vi sarebbe prova che quello sia stato redatto per iscritto;
la disposizione relativa all'apertura del conto anticipi (doc. 56 della Banca) autorizzava l'addebito su un conto diverso, e cioè il n. 07/01/64823, per cui tutti gli addebiti effettuati sul conto corrente n. 60/01/64823, in quanto non autorizzati devono essere stornati;
l'estratto del conto corrente n. 07/01/64823 evidenzia alla data della sua apertura (il 04/09/2009) l'accredito di € 200.00,00 per “erogazione prestito”, del quale non è dato sapere nulla, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
Gran parte delle contestazioni ora riassunte trovano risposta in quanto sopra esposto nel ricostruire le vicende del conto corrente aperto dalla presso la essendosi trattato di un CP_4 CP_7
rapporto di conto corrente unitario, che ha mutato i primi due numeri identificativi del conto al momento del trasferimento da una Filiale ad un'altra della medesima Banca, sicché non deve essere ricercato un “nuovo” contratto al momento del trasferimento del conto, avvenuto a gennaio del 2010, e come già chiarito il contratto sottoscritto in data 03/10/2018 ha semplicemente aggiornato/modificato le condizioni del rapporto di conto corrente in essere sin dal 04/09/2009, mai estinto.
pagina 17 di 29 Tale ricostruzione rende quindi infondate le considerazioni svolte riguardo alla mancata autorizzazione degli addebiti generati dal conto anticipi fatture, visto che l'autorizzazione trova fondamento nel contratto richiamato anche dalle parti appellate.
Analogamente destituito di fondamento è l'assunto, secondo cui non sarebbe dato comprendere quale sia il titolo giustificante l'accredito di € 200.000,00, con la causale “erogazione prestito”. Il titolo appare del tutto evidente, poiché nella medesima data di apertura del conto corrente (04/09/2009), veniva anche sottoscritta la già menzionata apertura di credito sino all'importo di € 300.000,00 (v. doc.
51 Banca).
Le parti appellate affermano inoltre, sia pure genericamente, di “richiamare integralmente le contestazioni formulate in primo grado in merito alla fondatezza e al quantum della pretesa avversaria.” (v. pag. 16 comparsa di costituzione).
Giova sul punto rilevare come con l'atto di citazione in opposizione e Controparte_1 CP_2
abbiano mosso plurime e articolate contestazioni (alle pagg. da 19 a 39 dell'atto introduttivo),
[...]
riguardo alle condizioni applicate al rapporto di conto corrente, ai tassi d'interesse, alle modalità di calcolo degli interessi, all'anatocismo, alle spese di chiusura del conto, ecc., corredate di svariati conteggi,
In questo grado di giudizio, al di là del richiamo del tutto aspecifico alle questioni proposte nel giudizio di primo grado, le appellate reiterano l'istanza di CTU, che in qualche modo compendia tutti quei temi, chiedendo il ricalcolo delle competenze e del saldo finale del conto corrente, sulla base dei criteri enunciati riguardo all'usura, al tasso ultralegale, al tasso effettivo praticato, alle CMS e commissioni sostitutive, alle spese di chiusura del conto, all'anatocismo, agli interessi attivi, ecc.
L'istanza - al di là di non confrontarsi con le difese e le produzioni documentali della Banca operate nel primo grado di giudizio, le quali hanno ampiamente integrato la documentazione inizialmente prodotta con il ricorso monitorio - non tiene minimamente conto del fatto che la ricostruzione integrale del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla a far tempo dal 04/09/2009 e sino alla sua CP_4
chiusura, ha formato oggetto di accertamento nell'ambito della CTU svolta nel giudizio “gemello” di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dinanzi al Tribunale di Vercelli dalla terza condebitrice in solido, . Controparte_9
Le appellate hanno contestato la produzione della CTU da parte della Banca nel presente grado di giudizio, ritenendola inammissibile, per non avere dimostrato di non avere potuto produrre quel documento nel corso del giudizio di primo grado e comunque per essere quella consulenza priva di valore probatorio nei loro confronti, non essendo state parti di quel giudizio.
pagina 18 di 29 L'eccezione d'inammissibilità della produzione, per tardività, è palesemente infondata, atteso che la sentenza oggetto d'impugnazione nel presente giudizio è stata pronunciata in data 30/01/2023, mentre la CTU in questione, redatta dal dott. , è stata depositata nel giudizio dinanzi il Tribunale Persona_2
di Vercelli in data successiva, e cioè il 09/02/2023.
Quanto al valore probatorio, certamente la CTU non è stata svolta nel contraddittorio tra le odierne parti, tuttavia, per quanto risulta dal mandato affidato al consulente tecnico (v. pagg. da 1 a 7 della relazione) l'indagine ha riguardato i medesimi aspetti di gestione del conto e calcolo degli addebiti, che dovrebbero formare oggetto dell'accertamento tecnico richiesto in questa sede, ed è stata espletata sulla base della medesima documentazione prodotta dalla Banca in entrambi i giudizi (v. pagg. da 11 a 13 della relazione).
La CTU prodotta rappresenta dunque per tali ragioni una prova atipica, che ha fatto ritualmente ingresso nel presente grado di giudizio, in quanto prodotta con l'atto d'appello, e sulla quale si è pertanto instaurato il contraddittorio tra le parti.
Su tale elaborato le parti appellate non hanno preso in alcun modo posizione, né hanno mosso critiche nel merito, limitandosi in modo apodittico a contestarne l'ammissibilità e chiedendo di replicare in questa sede la stessa indagine, senza farsi carico di indicare per quali ragioni gli accertamenti compiuti nell'altro giudizio sarebbero errati, incompleti o inattendibili.
Il risultato cui quella CTU è pervenuta, nel quantificare in € 344.435,68, anziché in € 352.528,81 il saldo debitore (di cui € 262.337,13 in linea capitale ed € 82.098,55 in linea interessi), è dunque un dato che non ha incontrato puntuali contestazioni o rilievi, continuando le parti appellate, in modo del tutto aspecifico, a riportarsi a quanto da esse dedotto in prima battuta con l'atto d'opposizione.
In un quadro siffatto non vi è pertanto alcuna ragione per procedere all'espletamento di un'ulteriore indagine peritale, che appare priva di qualsivoglia giustificazione.
Con il secondo motivo di gravame la censura la decisione di primo grado nella parte in CP_7
cui ha ritenuto, anche per le due fideiussioni specifiche sottoscritte in data 05/06/2019 da
[...]
e , a garanzia del contratto di apertura di credito fino all'importo di € CP_1 Controparte_2
40.000,00, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., sull'assunto che le clausole 2 e 8 ricalchino lo schema ABI 2003. Sostiene parte appellante che con la sentenza n. 41994/21 le Sezioni
Unite hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, conformi allo schema predisposto dall'ABI in violazione della normativa antitrust, limitatamente alle fideiussioni omnibus e, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto, tale principio non può essere esteso alle fideiussioni specifiche.
pagina 19 di 29 Parte appellante osserva altresì che l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta in quei contratti di fideiussione deve essere, in ogni caso, respinta, poiché le opponenti rispetto non avevano allegato elementi tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale comune e diffusa presso gli istituti di credito, rispetto alle fideiussioni specifiche, che integrasse la violazione del disposto di cui all'art. 2 L. n. 287/1990.
In via di subordine, ritiene comunque la Banca che l'esigibilità del credito garantito, e quindi la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., debba individuarsi avendo riguardo al momento della chiusura del conto corrente n. 60/01/64823, cui era collegata l'apertura di credito.
Le parti appellate contestano la fondatezza del motivo d'impugnazione e rilevano come, in ogni caso, le fideiussioni specifiche garantissero fino alla concorrenza di euro 70.000,00 “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione” di apertura di credito, sennonché parte appellante, nel richiedere l'adempimento per euro 70.000,00, non aveva dimostrato quali fossero le obbligazioni derivanti da quell'operazione di un'apertura del credito.
Le considerazioni già svolte nell'esaminare il primo motivo d'impugnazione rendono di fatto assorbito l'esame di tutte le argomentazioni sottese tanto al motivo d'appello, che alle riassunte difese delle appellate.
Premesso che effettivamente la non ha precisato l'ammontare degli addebiti effettuati sul CP_7
conto corrente generati dall'apertura di credito del 05/06/2019, ed in relazione ai quali potrebbe quindi in modo specifico essere invocata la garanzia prestata personalmente dalle odierne appellate, è tuttavia da ribadire come gli eventuali addebiti generati dalla concessione di quella linea di credito, regolati sul conto corrente n. 60/01/64823, siano ricompresi nel saldo negativo del conto risultante al momento della sua chiusura, per cui, in ordine all'esigibilità del credito (anche di quello eventualmente derivante dall'apertura di credito del 05/06/2019) e al rispetto, comunque, del termine stabilito dall'art. 1957 c.c., vale quanto già in precedenza esposto, che in questa sede deve essere richiamato.
Le fideiussioni specifiche rilasciate in data 05/06/2019 si aggiungevano quindi, come ulteriore specifica garanzia, alla garanzia omnibus del 04/09/2009, destinata a valere per tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della e le odierne appellate, sulla base di quanto CP_4 CP_7
già esposto, sono obbligate comunque in forza della fideiussione omnibus, in cui sono subentrate al loro dante causa.
Con il terzo motivo d'appello la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la CP_7
Banca decaduta dall'esercizio delle azioni nei confronti di e , fondate Controparte_1 Controparte_2
sulla fideiussione specifica del 05/03/2018, sottoscritta da a garanzia del contratto di CP_3
mutuo chirografario n. 60/23/96265.
pagina 20 di 29 Osserva parte appellante come il primo giudice abbia anzitutto, erroneamente, indicato quali contraenti le opponenti, e , in luogo di;
ribadisce quanto già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
esposto nell'illustrare il secondo motivo di appello, relativamente al fatto che per le fideiussioni specifiche la giurisprudenza di merito ha ritenuto, nell'ipotesi di riproduzione fedele dello schema contrattuale ABI 2003, non applicabile la nullità parziale delle clausole conformi, “poiché esse costituiscono garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (v. pag. 30 atto d'appello).
Nel caso di specie, quindi, la clausola n. 8 del contratto, che, al comma 6, prevede la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., doveva considerarsi pienamente valida ed efficace, avendo altresì previsto le parti che la fideiussione si estinguesse solo all'estinguersi del debito garantito.
Le appellate richiamano a loro volta le difese già svolte sul punto, evidenziano, a riprova della diffusa applicazione di quel modello di fideiussione, come tutte le fideiussioni specifiche azionate dalla Banca
(quella sottoscritta in 05/03/2018 da e quelle sottoscritte personalmente dalle sue eredi CP_10
in data 05/06/2019) fossero identiche, nonostante il tempo trascorso.
Rilevano le appellate come la Banca non le abbia mai messe in mora, nonostante il credito derivasse dall'omesso rimborso dell'ultima rata di mutuo, scaduta in data 05/09/2019, né alcuna iniziativa era stata tempestivamente intrapresa, nel rispetto del termine semestrale da parte della nei CP_7
confronti dell'obbligata principale, CP_4
Il tema della validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per quanto riguarda il credito originato dal contratto di mutuo chirografario, è certamente rilevante, rispondendo al vero quanto sostenuto dalle appellate in ordine alla scadenza dell'obbligazione, in questo caso sì prevista nel contratto, e in ordine al fatto che sino alla domanda d'insinuazione al passivo e al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era stata avviata alcuna azione nel termine di sei mesi per ottenere il pagamento dell'ultima rata rimasta insoluta.
Non è tuttavia condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha operato una valutazione unitaria ed indifferenziata per tutte le diverse tipologie di fideiussioni e senza in alcun modo considerare se esse ricadessero, o meno, nel periodo 2002 – 2005, preso in considerazione dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
È pacifico, infatti, che le tre clausole, di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., ritenute illegittime dalla giurisprudenza, siano nulle non per il loro contenuto in quanto tale, ma “per il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati
pagina 21 di 29 gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. u. 4 febbraio 2005 n. 2207…”
(v. Cass. 13846/2019; in senso conforme Cass. n. 30383/2024).
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che ha accertato essere lo schema ABI 2003 del contratto di fideiussione omnibus frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, esonera quindi, sul piano probatorio, la parte che contesti la validità di quelle clausole, in quanto contenute in un contratto che ricalca lo schema ABI sanzionato, e che sia stato stipulato nell'arco temporale oggetto di quell'accertamento, dall'onere di dimostrare che esse siano espressione dell'intesa vietata.
Il provvedimento della Banca d'Italia, con gli illustrati effetti di esonero dall'onere probatorio gravante sulla parte, è dunque, da un lato, limitato a quell'arco temporale, oggetto d'accertamento, e, dall'altro, riguarda le sole fideiussioni omnibus.
Sul punto non è condivisibile quanto sostenuto dalle parti appellate, in ordine al fatto che le valutazioni operate dalla Banca d'Italia, anche se compiute con riferimento ad uno schema contrattuale di fideiussione omnibus, potrebbero comunque valere anche per le fideiussioni specifiche.
Ha precisato infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21841/2024 come: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TUEF, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche le fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente". Analogamente, ancora di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'accertamento dell'autorità di vigilanza riguardi esclusivamente la fideiussione omnibus, per cui "ne consegue che per la fideiussione specifica
è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico." (v. Cass. n. 657/2025).
Pertanto - contrariamente a quanto sostengono le parti appellate - non è vero che la ratio del provvedimento della Banca d'Italia, di accertamento di un'intesa illecita, poggi sul contenuto delle clausole e non sulla natura omnibus della garanzia prestata, essendo vero, al contrario, che l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale è stata ravvisata proprio con riferimento agli effetti che l'intesa era in grado di produrre per l'estensione di quelle clausole ad una serie indefinita e futura di rapporti.
pagina 22 di 29 Ciò posto, in ogni caso, e , al di là di una “massiva” produzione (v. Controparte_1 Controparte_2
docc. 11) di due files, di rispettive 143 e 122 pagg., di modulistica relativa a contratti di fideiussione, non hanno specificamente allegato, né tanto meno dimostrato, che al momento della sottoscrizione della fideiussione specifica del 05/03/2018, quello fosse lo schema di contratto in uso, per la prestazione di garanzie volte ad assicurare l'adempimento di una specifica obbligazione, presso un numero di banche rappresentativo dell'intero sistema creditizio e che l'utilizzo di quello schema fosse altresì espressivo di un'intesa restrittiva della concorrenza raggiunta tra le banche medesime.
Le stesse appellate, del resto, riconoscono che, tra i numerosi moduli di fideiussioni prodotti, ve ne sarebbero solo alcuni relativi a fideiussioni specifiche. Né ovviamente a nulla rileva che la CP_7 abbia utilizzato lo stesso schema di contratto per fideiussioni specifiche rilasciate a distanza di
[...]
poco di un anno l'una dall'altra, non potendo la prassi seguita al suo interno costituire indice di un'intesa anticoncorrenziale raggiunta con altri istituti di credito.
Esclusa la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 8, comma 6, della fideiussione sottoscritta da in data 05/03/2018, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. CP_3
a), L. 287/1990, occorre esaminare la questione riproposta nel presente grado di giudizio dalle appellate e relativa alla loro asserita qualità di consumatrici.
La riproposizione delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa consumeristica, viene anche in questo caso qualificata come formulazione di appello incidentale condizionato, benché si tratti di questione in ordine alla quale il giudice di primo non si è pronunciato, essendo la questione rimasta assorbita dalla diversa causa di nullità parziale ravvisata.
Le opponenti in primo grado avevano infatti fondato l'eccezione di nullità dei contratti di garanzia su concorrenti ragioni, per cui il Tribunale, esaminato il profilo di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e ritenutolo fondato, non ha esaminato l'altro profilo di invalidità delle clausole dedotto dalle opponenti in relazione alla loro allegata qualifica di consumatrici, il quale non ha dunque formato oggetto di un rigetto neppure implicito, che imponesse la formulazione di un appello incidentale condizionato.
Il tema dell'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per non essere stata la clausola oggetto di specifica trattativa tra le parti, è stato sollevato dalle odierne appellate con riferimento a tutti e tre i contratti di fideiussione, che vengono in considerazione nel presente giudizio, tuttavia il suo esame risulta privo di rilevanza con riferimento alla fideiussione omnibus del 04/09/2009 e alla fideiussione specifica del 05/06/2019, atteso che per le obbligazioni da esse garantite il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. è stato osservato.
pagina 23 di 29 Venendo alla fideiussione specifica del 05/03/2018 - a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alle conseguenze cui potrebbe condurre l'applicazione della disciplina dettata in tema di tutela dei consumatori - è evidente come non possano rivestire la qualità di consumatrici le odierne appellate, succedute nel contratto di garanzia nella posizione che era di . CP_3
(v. doc. 21 Banca) rivestiva la carica di Presidente del C.d.A. e di amministratore CP_3
delegato della società, oltre a detenere circa l'88% delle quote di partecipazione al capitale sociale
(quote nominali di € 171.140,00 su € 200.000,00), sicché egli aveva evidenti collegamenti di natura funzionale e imprenditoriale con la suddetta società, i quali escludono in radice che egli potesse essere qualificato come consumatore, evenienza questa, invero, neppure ipotizzata dalle odierne appellate, le quali, del tutto erroneamente, fanno riferimento alla loro asserita qualifica, così pretermettendo di considerare chi sia stato il soggetto stipulante il contratto di garanzia e quindi quali fossero le disposizioni che nel momento genetico del contratto dovevano trovare applicazione.
La garanzia prestata da per la restituzione della somma erogata a mutuo in data CP_3
05/03/2018, ed in cui sono subentrate le sue eredi, è pertanto valida ed efficace.
Le parti appellate contestano tuttavia la validità del contratto di mutuo e l'ammontare del credito, per il quale la pretende di essere garantita. CP_7
Con riferimento al primo profilo assumono le appellate che il contratto di mutuo sarebbe nullo per non avere considerato, ai fini della determinazione dell'ISC (Indice Sintetico di Costo), i costi della garanzia prestata da CP_11
Par L'eccezione è infondata, in quanto l' indica i costi del contratto di mutuo, non i costi di garanzie prestate da soggetti terzi, quale nel caso è stata OG CNA Piemonte, da cui la ha CP_4
ottenuto il rilascio di una fideiussione a prima richiesta a garanzia della quota del 70% della somma mutuata dalla CP_7
Quanto al secondo profilo, rilevano le appellate come la Banca riconosca di avere ricevuto il versamento di € 118.118,92 da FI, già aggiungono che la pretesa della Banca di CP_11
surrogarsi nei diritti creditori di FI è fondata su un documento (il doc. 38) del tutto generico, e comunque prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., quando era ormai preclusa la facoltà di precisare o modificare le domande. Il mandato per il recupero del credito, ammesso che sia legittimo ed esaustivo nel suo contenuto, imporrebbe alla nella sua CP_7
qualità di mandataria, di agire per il recupero secondo le forme della procedura esattoriale di cui all'art. 67 DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999.
pagina 24 di 29 Infine, osservano le appellate come l'art.
4.4 del D.M. del MISE del 23/09/2005 escluda che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo possa essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, sicché la garanzia prestata deve ritenersi nulla.
L'esame delle plurime contestazioni così riassunte impone alcune precisazioni in fatto.
Allorché la Banca ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, non aveva ancora ottenuto da parte di
FI, già OG CNA Piemonte, il versamento dell'importo di € 118.118,92, per effetto dell'autorizzazione all'escussione della garanzia, da parte del C.d.A. di FI, comunicata il
12/03/2021.
Tale garanzia, a prima richiesta (v. doc. 72 Banca), era stata deliberata da in data 02/02/2018 CP_11
e rilasciata in favore della per il Controparte_6
mutuo richiesto dalla con la “riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale PMI CP_4 ordinario” (v. doc. 72 Banca). Il Fondo pubblico costituito presso il MISE, ex lege 662/96, sarebbe quindi stato escusso, solo in caso di infruttuosa escussione nei confronti di FI.
La questione del recupero a mezzo di procedura esattoriale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 46/1999,
è quindi del tutto estranea all'ambito del presente giudizio, atteso che quelle modalità valgono per il caso in cui, escussa la garanzia prestata dal Fondo costituito presso il MISE, sia il a CP_12
surrogarsi per il recupero di quanto versato come garante del finanziamento.
All'atto della sua costituzione nel giudizio d'opposizione, la ha tempestivamente CP_7 precisato come il versamento della quota del 70% dell'insoluto fosse avvenuta il mese precedente la sua costituzione, precisando altresì come il pagamento da parte di FI fosse avvenuto senza rinuncia all'escussione e senza surroga, dando quindi mandato alla Banca di coltivare, anche nelle sedi giudiziarie, la tutela delle sue ragioni creditorie, così da avere “titolo ad esigere integralmente il credito di cui al mutuo chirografario in questione “ (v. pag. 10 comparsa di costituzione).
La Banca ha dunque, con la comparsa di costituzione in giudizio, parzialmente modificato il titolo
(rispetto a quanto dedotto a fondamento della domanda monitoria), in virtù del quale chiedeva la corresponsione dell'intero importo dell'ultima rata rimasta insoluta, e con la comparsa di costituzione ha prodotto i documenti fondanti la sua pretesa, in qualità di mandataria di FI (v. docc. da
36 a 39), quindi con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., deputata alle produzioni istruttorie, ha depositato ulteriori documenti afferenti ai rapporti tra e la nonché tra la CP_11 CP_4
e la in relazione al mutuo chirografario. CP_4 CP_7
Da quelli si evince come nell'ottenere dall'allora una garanzia a prima CP_4 CP_11
richiesta, all'art. 7 del contratto riconoscesse che "Cogart CNA Piemonte, a seguito dell'eventuale attivazione della garanzia…. è surrogata nei diritti che la Banca aveva contro l'impresa garantita ai
pagina 25 di 29 sensi dell'art. 1949 Cod. Civ., ed ha quindi regresso contro l'impresa garantita per capitale, interessi e spese pagate a seguito dell'attivazione della garanzia, e inoltre per gli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1950 Cod. Civ.;
l'impresa garantita prende atto e riconosce a Cogart CNA Piemonte il diritto a rivalersi in caso di insolvenza affidando le azioni di recupero coattivo, sia giudiziale che stragiudiziale a mandatari di propria scelta, ivi compresa la Banca erogatrice dell'affidamento oggetto della garanzia di cui al presente contratto, nei confronti dell'impresa garantita, degli obbligati solidalmente responsabili con essa e degli eventuali fideiussori acquisiti;
” (v. doc. 73 Banca).
In virtù di tale previsione contrattuale, pertanto, attesa l'insolvenza della dichiarata fallita CP_4
nell'ottobre del 2020, FI, una volta corrisposta la quota da essa garantita, ha dichiarato (v. doc. 38 Banca) di rinunciare a surrogarsi nei diritti di credito nei confronti del debitore principale o dei fideiussori ed ha conferito mandato per il recupero del credito alla precisando quindi CP_7
come il pagamento da essa eseguito fosse da intendersi a titolo provvisorio, senza surroga, in attesa della chiusura delle azioni legali per il recupero del credito da parte della Banca.
Risultano pertanto infondate le contestazioni mosse dalle appellate in ordine al diritto della Banca di agire in qualità di mandataria di FI, in via di regresso, nei confronti dei fideiussori della
Così pure è destituita di fondamento la tesi esplicitata nella comparsa conclusionale, CP_4
secondo cui la Banca non avrebbe fornito idonea prova dei suoi poteri di rappresentanza processuale, atteso che la non ha affatto agito in giudizio in nome e per conto di FI, bensì CP_7
in nome proprio, in forza del mandato di rappresentanza sostanziale.
Da ultimo, va osservato come non sia pertinente, al fine di sostenere la nullità della fideiussione rilasciata da alla a garanzia del mutuo chirografario, il richiamo al divieto CP_3 CP_7 posto dall'art.
4.4. dell'Allegato al D.M. del MISE del 23/09/2005, atteso che quella previsione esclude unicamente che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo possa essere acquisita altra “garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre quella prestata da è una garanzia personale. CP_3
Il legislatore ha inteso indicare con chiarezza e precisione le categorie di garanzie soggette a limitazione, sicché è esclusa qualsiasi interpretazione estensiva o analogica del divieto normativo. Del resto, la fideiussione personale ha delle connotazioni nettamente distinte rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative, prestate da intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari.
Ne consegue che e , sono tenute a rispondere, vista la garanzia Controparte_1 Controparte_2
prestata dal loro dante sino all'importo di € 750.000,00, della somma di € 168.741,31 ancora dovuta a titolo di restituzione del mutuo chirografario.
5. L'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
pagina 26 di 29 Le appellate censurano poi il capo della sentenza di primo grado, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, avendo il Tribunale ritenuto che necessitasse l'allegazione specifica, e l'offerta di prova, di un danno nella sua componente patrimoniale o non patrimoniale.
L'argomentazione del Tribunale, in ordine alla carenza di prospettazione e prova del danno lamentato,
è conseguente alla precedente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del credito fatto valere dalla Banca, per essere quella decaduta dal diritto di agire nei confronti delle fideiubenti.
La riforma della decisione di primo grado su questo punto comporta il rigetto del motivo d'appello incidentale, sia pure per una differente ragione, rappresentata dal fatto che l'accertata esistenza dei crediti della Banca esclude qualsivoglia condotta illecita, sotto questo profilo, da parte dell'istituto di credito.
Né le odierne appellanti incidentali hanno mai sostenuto che, in presenza di un'esposizione debitoria di quella entità, non ricorressero i presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi.
6. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
, essendo ormai venuto definitivamente meno, per Controparte_6
effetto della revoca pronunciata dal Tribunale di Asti, il titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo,
e debbono essere condannate a corrispondere alla Banca appellante Controparte_1 Controparte_2
la somma complessiva di € 368.741,31, atteso che per il credito, superiore a € 300.000,00, originato dal saldo negativo del conto corrente (che in base alla CTU prodotta dalla stessa Banca in questo grado di giudizio ammonterebbe a € 344.435,68, da cui deve essere in ogni caso dedotto l'importo di €
19.421,78), parte appellante ha espressamente indicato di agire nei limiti delle quote ereditarie “e quindi nei limiti di € 300.00,00” (v. pag. 23 atto d'appello), importo cui deve essere aggiunto il debito originato dalla rata insoluta del mutuo chirografario di € 168.741,31.
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi convenzionali dalla data della certificazione dei crediti, in conformità alla domanda già formulata in sede monitoria, e quindi dal 07/01/2020 sino al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, con condanna quindi di e a rifonderle in favore della Controparte_1 Controparte_2 CP_7
Tenuto conto del numero e della natura delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 260.000,00 a € 520.000,00), i compensi vengono quantificati, in base al D.M.
147/2022, quanto al primo grado, in € 14.170,00, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, e per la fase decisionale. Tale importo, avendo i difensori assistito la Banca nei pagina 27 di 29 confronti di più soggetti, deve essere incrementato ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.M. 55/201 nella misura del 10%, così pervenendosi a quantificarle nell'importo di € 15.587,00, atteso che, al di là di alcuni limitati distinti profili in fatto, la difesa nei confronti di più parti non ha richiesto l'esame di specifiche e distinte questioni di diritto.
Sulla base di analoghi criteri, le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in € 10.590,00, considerate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, importo cui deve essere applicato l'aumento del 10%, ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, che conduce ad una quantificazione pari a €
11.649,00, oltre accessori ed esposti documentati.
In considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di e di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2 contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale di e , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 30/01/2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_6 ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e , in
[...] Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della Banca appellante della somma di € 368.741,31, oltre interessi convenzionali dal 07/01/2020 al saldo;
respinge l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna e a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo
[...]
grado, in € 15.587,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, e, quanto al presente grado d'appello, in € 11.649,00 per compensi e € 1.848,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti incidentali, Controparte_1
e , del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_2 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/09/2025.
pagina 28 di 29 Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 407/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
, (C.F. e P.I. ), corrente in Alba (CN), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile Servizio Contenzioso, avv. Fabrizio Miranda, giusta procura del notaio Persona_1
del 08/05/2018 (rep. n. 16599 e racc. n. 7218), rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele
[...]
IT e AR EL, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. EL in Torino, P.zza
Adriano n. 12
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentate e difese Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Francesco Serena Argenta, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, e dall'avv. Maurizio Ferrio, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 03/09/2024, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Asti, C.so
Alfieri n. 76
APPELLATE e APP. INCIDENTALI
pagina 1 di 29 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Fideiussioni- Rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione proposta dalle signore e nel giudizio di Controparte_2 Parte_2 primo grado e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 255/2021 emesso dal Tribunale di Asti,
Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli, in data 09/03/2021, depositato il 17/03/2021, per la minor somma di
€ 369.319,53, tenuto conto che a seguito dell'emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto, la
Banca per il credito in questione, ha incassato la somma di € 19.421,78, in virtù della compensazione del conto corrente n. 60/01/00562 con saldo attivo di pari importo intestato al signor , CP_3
comunicato con lettera raccomandata in data 12/04/2021, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del 07/01/2021.
In ogni caso:
- previo accoglimento dei motivi della presente impugnazione, accertare la validità e l'efficacia, anche in relazione all'art.1957 c.c., delle garanzie fideiussorie oggetto di causa e sotto meglio descritte:
Fideiussione omnibus con limitazione di importo in data 04/09/2009, con la quale il sig. CP_3
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , rilasciava garanzia in favore
[...] CodiceFiscale_3 della società sino alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00 (v. doc. 16 prodotto nel CP_4
giudizio di prime cure).
Fideiussione specifica del 05/03/2018 e relativa al contratto di mutuo chirografario n. chirografario n.
60/23/96265, concluso in data 05/03/2018 per la somma di € 500.000,00 dalla società ( CP_4
v. docc. 8 - 9 prodotti), con la quale il sig. , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_3 [...]
rilasciava garanzia in favore della suddetta società sino alla concorrenza C.F._3 dell'importo massimo di € 750.000,000 (v. doc. 17 prodotto nel giudizio di prime cure).
Fideiussioni specifiche del 05/06/2019 e relativa all'apertura di credito in conto corrente n.
60/01/64823 in data 05/06/2019 (v. docc. 2 - 3 - 4 prodotti), per la quale le sig.re e Controparte_1
, prestavano garanzia in favore della sino alla concorrenza dell'importo Controparte_2 CP_4 massimo di € 70.000,00 ciascuna (v. docc. 18 - 19 prodotti nel giudizio di prime cure).
- In virtù di tali fideiussioni, dichiarare tenute e condannare le signore e Controparte_1 CP_2
, quali contraenti dirette delle fideiussioni specifiche del 05/06/2019 nonché quali eredi per la
[...]
pagina 2 di 29 quota di 1/3 ciascuna del garante deceduto signor , contraente delle altre due CP_3 fideiussioni sopra meglio indicate, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 369.319,53, oltre agli interessi al tasso convenzionale maturati e maturandi dal dovuto al saldo, oltre spese, accessori di legge e successive occorrende, ovvero di quell'altro importo maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia dall'On.le Corte d'Appello adita, sempre maggiorato dagli interessi al tasso convenzionale dalla data delle certificazioni del 07/01/2021 al saldo e delle spese accessorie e successive.
In via istruttoria:
- si oppone all'ammissione delle istanze di prove testimoniali formulate nel giudizio di primo grado e riproposte nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data
22/10/2023, nei capitoli da 1) a 9), anche per l'insussistenza di una specifica impugnazione e motivazione al riguardo.
- Si contesta la richiesta di CTU contabile - finanziaria così come formulata da parte appellata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data 22/10/2023.
- In ordine alla predetta richiesta di CTU contabile - finanziaria volta alla ricostruzione contabile del conto corrente bancario in questione, con riferimento al ricalcolo delle competenze e del saldo finale, si ritiene esaustiva la relazione di perizia redatta dal CTU Rag. nel procedimento Persona_2 connesso avanti al Tribunale di Vercelli R.G. 806/2021 in data 09/02/2023 e prodotta con l'atto di appello (v. all. 3), ed eventualmente si rimette al solo provvedimento di integrazione di tale perizia.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
Per le parti appellate ed appellanti incidentali:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declatorie di legge che del caso,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, sez. III, - previa, occorrendo, l'ammissione di C.T.U. contabile - finanziaria avente il seguente quesito, già proposto, nanti al Tribunale, con le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c.: “In relazione ai rapporti tutti accesi presso l'istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, eliminati tutti i rilevati addebiti:
1. USURA: determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di
pagina 3 di 29 sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base della verifica di usurarietà.
2. TASSO ULTRALEGALE: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi sull'usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato:
- dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura applicata dalla banca.
- nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione, nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D.
Lgs. 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi.
3. TASSO EFFETTIVO PRATICATO DALLA BANCA: verifichi il C.T.U. quale sia l'effettivo tasso di interesse praticato dalla banca e quale sia l'Indicatore Sintetico di Costo corretto, e ridetermini
l'esatto ammontare del rapporto dare – avere tra le parti senza tenere conto di alcun interesse ovvero, in gradata ipotesi, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, D. Lgs. 385/1993.
4. CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
-in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l.
185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.
5. SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l'anatocismo, sia l'addebito di
c.m.s. e/o commissioni sostitutive.
6. ANATOCISMO: dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola
pagina 4 di 29 anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto.
In ogni caso, a partire dal 1.1.2014 gli interessi dovranno essere calcolati escludendo dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D. Lgs. 385/1993).
7. INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori:
a) in presenza di pattuizione sul tasso creditore o in assenza di specifica allegazione attorea: al tasso attivo applicato dalla banca;
b) in assenza di pattuizione: nella misura prevista dall'art. 117, c. 7a, D. Lgs. 385/1993, intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto.
Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede, e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero.
8. SALDO INIZIALE: rilevata dal C.T.U. l'incompletezza della documentazione degli estratti conto, proceda al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il
CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
Effettui le operazioni di ricalcolo con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto.
9. PRESCRIZIONE: quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, svolga il
CTU una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità e per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione ovvero dalla ricezione da parte della banca di altro idoneo atto di messa in mora, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione).
A tal fine, individui il CTU gli affidamenti concessi sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo
pagina 5 di 29 inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi.
Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto
(per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente
'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento.
All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi della prima parte del quesito e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori) e conseguentemente nuovo saldo finale corretto di tutti i conti per cui è causa.
Determini il C.T.U. all'esito quale sia l'esatto ammontare del rapporto dare – avere fra le parti”,- e, previa, occorrendo, istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta e non consegnata, e previa, occorrendo, ammissione di prova per testi come già indicata nella memoria ex art. 183 c.p.c.n. 2, su tutti i capitoli di prova infra dedotti indicando quali testimoni le sig.re
, residente in [...], la sig.ra , residente in [...], CP_5 Testimone_1
e la sig.ra , residente in [...]d'Asti: Testimone_2
1) Vero che, la sig.ra ha lavorato come impiegata amministrativa presso la Controparte_1 CP_4
[...
fino all'anno 2011, momento del pensionamento (doc. n. 18);
2) Vero che, successivamenteal ritiro dal lavoro, la sig.ra si è recata nei locali della CP_1 CP_4
al fine di affiancare la signora assunta in propria sostituzione e, comunque, in un periodo in cui il sig.
era in vita;
CP_3
3) Vero che, la sig.ra , anche dopo il decesso del marito, ha mantenuto la propria posizione di CP_1
pensionata, senza nulla percepire dalla CP_4
Vero che, la sig.ra , successivamente al decesso del sig. , si è recata nei locali CP_1 CP_3
della solamente in un paio di occasioni per prelevare gli effetti personali del marito e per CP_4 ricevere le condoglianze del personale dell'azienda;
5) Vero che, la sig.ra , ad eccezione di quanto indicato nel punto 2), non ha più esercitato alcuna CP_1 attività nell'azienda;
6) Vero che, la sig.ra è avvocato esercente la professione nei locali del proprio studio, Controparte_2
oggi in Asti, V. Morelli n. 22, prima in Asti. C.so Dante n. 5;
7) Vero che, l'Avv. è stato uno dei legali della unitamente all'avv. Controparte_2 CP_4
FF LE;
pagina 6 di 29 8) Vero che, successivamente al decesso del padre , l'Avv. si occupò CP_3 Controparte_2
solamente dei contenziosi intrapresi dai dipendenti e dai fornitori per mancato pagamento delle spettanze;
9) Vero che, per tali attività, il Fallimento della ha ammesso al proprio passivo l'Avv. CP_4
per il mancato pagamento delle spese legali (doc. n. 19). Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla
[...]
, per tutti i motivi dedotti in parte Parte_3
narrativa, -
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dall'impugnante nei confronti della sentenza n. 56/2023 emessa dal
Tribunale di Asti, in persona del Dott. A. Carena, e pubblicata in data 30.01.2023 poiché infondato per tutte le ragioni e motivi esposti nel corso della causa tenutasi avanti il predetto Tribunale, nonché per i motivi dedotti nel presente atto, confermandosi integralmente altresì l'impugnata sentenza per tali ragioni e per i suindicati motivi.
IN VIA DI SUBORDINE nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione avversaria sia considerata fondata, in accoglimento delle qui riproposte deduzioni, domande ed eccezioni avanzate nel giudizio di primo grado e che sono rimaste assorbite, ovvero che non sono state esaminate a seguito della reiezione delle avverse domande, anche in relazione alla prova del credito, nonché per le ragioni ivi indicate, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato, sia in punto qualifica delle esponenti come consumatori (pag 6) sia in punto decadenza ex art. 1957 c.c. (pag. 10), comunque respingere le domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'attuale concludente poiché infondate in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'illegittimità delle segnalazioni oggetto di causa alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, dichiarare tenuta e condannare la
a risarcire a Controparte_6 [...]
e i danni loro cagionati segnalandoli illegittimamente alla Centrale CP_1 Controparte_2
Rischi presso la Banca d'Italia come debitori in sofferenza;
- dichiarare, altresì, la
[...]
tenuta al risarcimento dei danni per suo Controparte_6
comportamento non secondo buona fede. Danni da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione che, per quanto possa occorrere, si oppongono in compensazione.
pagina 7 di 29 Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Controparte_1 Controparte_2
opposizione, dinanzi al Tribunale di Asti, nei confronti del decreto ingiuntivo n. 255/2021, emesso su ricorso della , Parte_1
con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 388.741,31, oltre interessi e spese della procedura, nella loro qualità di fideiussori della e ciò sia in forza di fideiussioni da loro CP_4
stesse prestate, sia in qualità di eredi di , costituitosi fideiussore della società, poi CP_3
dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli in data 22/10/2020.
Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, negando la sussistenza dei crediti azionati nei loro confronti dalla Banca, attese le contestazioni mosse sotto svariati profili alla validità dei contratti di fideiussione e ai crediti originati dai rapporti bancari (saldo di conto corrente e mutuo chirografario), in relazione ai quali le garanzie erano invocate.
Le parti opponenti chiedevano infine la condanna della Banca al risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_6
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e dando comunque atto dell'intervenuta riduzione del credito originario, poiché, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, era stato portato in compensazione con il saldo negativo del conto corrente n. 60/01/00562, intestato alla CP_4
il saldo attivo, pari a € 19.421,78, di un conto corrente intestato a ed estinto a
[...] CP_3
seguito di recesso comunicato con lettera raccomandata in data 12/04/2021.
La chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo CP_7 opposto per la minor somma di € 369.319,53, nonché la reiezione delle richieste risarcitorie proposte dalle opponenti.
2. Con sentenza n. 56/2023, pubblicata in data 30/01/2023, il Tribunale di Asti, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, respingeva la domanda riconvenzionale delle opponenti di risarcimento del danno e condannava la Banca Controparte_6
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Il Tribunale ricostruiva, anzitutto, come la avesse agito in via monitoria nei confronti CP_7
delle opponenti, quali fideiussori della - in parte direttamente e in parte iure successionis - CP_4
in relazione ai crediti vantati verso il debitore principale per € 352.528,31, in forza di contratto di conto corrente n. 60/01/64823, concluso tra la e la in data 03/10/2018, con CP_7 CP_4
apertura di credito concessa in data 05/06/2019, fino all'importo di euro 40.000,00; e per € 168.741,31,
pagina 8 di 29 in forza di contratto di mutuo chirografario n. 60/23/96265, concluso tra la e la CP_7 CP_4
in data 05/03/2018.
[...]
Precisava quindi che i contratti di garanzia azionati in via monitoria erano: una fideiussione omnibus, prestata da in data 04/09/2009, fino all'importo di euro 450.000,00, a garanzia di tutte le CP_3
obbligazioni anche future verso la Banca (da dividersi secondo la quota di 1/3 ciascuna tra le eredi di
); una fideiussione specifica prestata da in data 05/03/2018, fino CP_3 CP_3 all'importo di euro 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario n.
60/23/96265.8 (da dividersi anch'essa in base alla quota di ciascuna erede); le fideiussioni specifiche prestate da e in data 05/06/2019, fino alla concorrenza dell'importo Controparte_1 Controparte_2
massimo di € 70.000,00 ciascuna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito in conto corrente (fino a 40.000,00 euro), concessa in pari data in favore della CP_4
Il Tribunale rilevava come le parti opponenti non avessero tempestivamente contestato la loro qualità di eredi di , con la conseguenza che la circostanza dell'avvenuta accettazione dell'eredità CP_3
doveva ritenersi provata, anche alla luce delle produzioni documentali effettuare dalla parte creditrice.
Quindi, passando all'esame del merito, accoglieva, per tutti e tre i menzionati contratti di fideiussione,
l'eccezione subordinata di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ritenendo che tutte le fideiussioni ricalcassero lo schema ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005.
Sul punto veniva richiamata la sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono parzialmente nulle, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della l. 287/1990 e 1419 c.c., quanto alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Accolta l'eccezione di nullità parziale, e dovendo conseguentemente trovare applicazione il disposto dell'art. 1957 c.c., il Tribunale ha ritenuto che la Banca fosse incorsa nella decadenza, per non avere dimostrato di aver proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti, quanto alla fideiussione specifica prestata da in data 05/03/2018, a garanzia delle CP_3
obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario, il debito principale risultava scaduto in data
05/09/2019, coincidente con il termine contrattualmente previsto per la restituzione integrale della somma mutuata, sicché, ai sensi dell'art. 1957 c.c., le iniziative giudiziali verso il debitore principale avrebbero dovuto essere assunte entro il 05/03/2020. La Banca non aveva agito nei confronti del pagina 9 di 29 debitore principale entro tale termine, essendosi limitata, in data 01/10/2020, ad inviare un'intimazione di pagamento e a proporre domanda di insinuazione al passivo del fallimento della in data CP_4
14/01/2021.
Quanto alle fideiussioni prestate da e in data 05/06/2019, a garanzia Controparte_1 Controparte_2
delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito, il termine di scadenza dell'obbligazione principale doveva essere individuato al 30/11/2019, secondo quanto contrattualmente previsto e secondo quanto indicato nelle lettere di recesso, con la conseguenza che le iniziative giudiziali della Banca avrebbero dovuto essere promosse entro il termine semestrale del 30/05/2020.
Infine, per quanto riguardava la fideiussione omnibus prestata da in data 04/09/2009, CP_3 fino all'importo di euro 450.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni anche future verso la Banca, osservava come, sulla base delle allegazioni delle parti, l'esposizione debitoria complessiva della nei confronti della convenuta fosse rappresentata - secondo quanto allegato dalla CP_4 CP_7 nel ricorso per decreto ingiuntivo - dal credito derivante dal mutuo chirografario n. 60/23/96265
[...]
e dal saldo a debito del conto corrente. n. 60/01/64823 stipulato in data 03/10/2018, sul quale era stato concesso un affidamento in forza di contratto di apertura di credito stipulato in data 05/06/2019, crediti per i quali, come già osservato, era maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.
Aggiungeva ancora il Tribunale come relativamente agli addebiti effettuati sul conto corrente della sia per il rimborso dell'apertura di credito del 05/06/2019, sia ad altro titolo, CP_4
successivamente alla data del 30/11/2019, non poteva comunque essere chiamato a rispondere CP_3
essendo questi deceduto in data 18/09/2018 e non potendo ritenersi che la fideiussione omnibus
[...]
da questi prestata valesse a garantire anche nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la morte del fideiussore.
Il Tribunale respingeva, infine, la domanda risarcitoria proposta dalle opponenti per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenendo che il danno, sia patrimoniale, che non patrimoniale, conseguente all'illegittima segnalazione non potesse essere ravvisato in re ipsa, ma dovesse essere allegato e provato secondo le ordinarie regole in materia di responsabilità aquiliana, salvo l'obbligo della Banca di comunicare alla Banca d'Italia l'esito del giudizio, al fine di consentire la cancellazione della relativa segnalazione.
3. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello la Controparte_6
con atto di citazione notificato in data 22/03/2023, con il quale ha
[...] chiesto, sulla base di tre distinti motivi d'impugnazione, la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 10 di 29 Si sono tempestivamente costituite le appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 o dell'art. 348 bis c.p.c., e formulando, a loro volta, un motivo d'appello incidentale condizionato, a mezzo del quale hanno riproposto le argomentazioni relative alla loro qualità di consumatrici, da cui discenderebbe, in ogni caso, la nullità delle clausole di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; inoltre hanno proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza, con cui il
Tribunale ha respinto la loro domanda risarcitoria per l'asserita illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia.
Alla prima udienza il Consigliere Istruttore ha respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per sua manifesta infondatezza ed ha formulato una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., che entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare.
All'udienza del 11/09/2025, a cui il giudizio è stato rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello principale della Controparte_6
[...]
Al di là di quanto già rilevato dal Consigliere Istruttore, in ordine alla insussistenza dei presupposti di manifesta infondatezza del gravame, anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., risulta infondata, poiché le critiche rivolte alla sentenza impugnata sono riassunte in distinte censure, che investono in modo specifico le argomentazioni su cui la decisione si fonda, secondo quanto sarà più puntualmente esposto nell'esaminare i singoli motivi.
Con il primo motivo d'impugnazione la Banca appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha fatto decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. dalla scadenza dell'apertura di credito, e cioè dal 30/11/2019, anziché dalla comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente, intervenuta con le lettere inviate in data 01/10/2020, ovvero dal fallimento della debitrice principale, dichiarato con sentenza del Tribunale di Vercelli pubblicata il 26/10/2020. CP_4
Evidenzia parte appellante come, secondo quanto riconosciuto in numerosissime sentenze di merito, nei contratti di conto corrente, per determinare il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., non deve farsi riferimento alla scadenza dei contratti collegati, bensì alla chiusura dell'intero rapporto. Il Tribunale non ha fatto applicazione di tale principio ed ha addirittura affermato che, per il periodo successivo alla scadenza dell'apertura di credito, la Banca avrebbe dovuto provare ogni singola operazione bancaria a debito della società correntista per poter richiedere il pagamento di quegli importi.
Precisa al riguardo la di avere prodotto nel giudizio di primo grado tutta la CP_7
documentazione relativa al conto corrente di corrispondenza n. 60/01/64823, nonché del precedente pagina 11 di 29 conto, n. 07/01/64823, con tutti i contratti ad essi collegati, aggiungendo come tale documentazione sia già passata al vaglio probatorio e tecnico della CTU espletata in analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra la e l'altra fideiubente, , figlia di CP_7 Controparte_8 [...]
e sorella di . La CTU in quella sede espletata ha provveduto al ricalcolo CP_1 Controparte_2
delle poste del conto corrente dalla data del 04/09/2009 e sino al 26/11/2020 ed ha rideterminato il saldo a debito in € 344.435,68, anziché in quello di € 352.528,31 indicato dalla Banca.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'appello, la Banca appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha comunque ritenuto l'inefficacia della garanzia omnibus prestata da , relativamente alle obbligazioni sorte successivamente alla morte del CP_3
garante. Il primo Giudice non avrebbe infatti considerato come gli eredi succedano nel contratto di garanzia, senza che occorra una comunicazione da parte della Banca e senza che sia necessario rinnovare la fideiussione prestata dal de cuius, sicché non solo la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, ma gli eredi sono altresì obbligati all'adempimento di eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore.
In conclusione, ritiene parte appellante che la fideiussione omnibus, con la quale aveva CP_3
rilasciato garanzia sino alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00, destinata a valere per il debito di cui al saldo negativo di € 352.528,81 del conto corrente n. 60/01/64823, sia pienamente valida ed efficace. Chiede quindi la condanna delle appellate al pagamento dell'importo di € 333.107,03, risultante a seguito della compensazione operata con il saldo attivo (pari a € 19.421,78) del conto corrente n. 60/01/00562 intestato a , il tutto entro i limiti delle rispettive quote CP_3 dell'importo garantito, in cui sono subentrate (€ 150.000,00 in capo a e € Controparte_1
150.000,00 in capo a ), e quindi € 300.000,00. Controparte_2
Le parti appellate, con riferimento a tali censure, sostengono che il debito è maturato successivamente al decesso del garante, per cui la fideiussione non aveva più efficacia;
in ogni caso, come ritenuto dal
Tribunale, la Banca era decaduta per non avere proposto, nei confronti del debitore principale, iniziative giudiziali prima della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
In via di appello incidentale condizionato sostengono le appellate che il termine semestrale era già scaduto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 05/02/2021, poiché la scadenza dell'obbligazione principale non coincide, per disposizioni legislative e codicistiche, con la chiusura del conto, bensì coincide con il momento in cui il saldo negativo può essere richiesto, e quindi con l'ultima movimentazione del conto, che, nel caso di specie, risale al
13/02/2020, o, ancor più nello specifico, essendo parte del debito rappresentato da anticipi fatture non pagina 12 di 29 andate a buon fine, la scadenza coincide con l'addebito dell'importo della fattura sul conto corrente ed in concreto coincide con la data del 01/02/2020, essendo quella l'ultima fattura impagata.
L'esame tanto delle doglianze proposte con il primo motivo d'appello principale dalla CP_7
quanto delle argomentazioni riproposte dalle appellate, e , necessita Controparte_1 Controparte_2
di alcuni chiarimenti, che debbono essere operati avendo riguardo alle risultanze della documentazione prodotta dalla Banca, e ciò al fine di chiarire i termini dei rapporti sottostanti, garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da in data 04/09/2009. CP_3
Anzitutto giova chiarire come la abbia aperto in data 04/09/2009, presso la CP_4 [...]
filiale di Asti, C.so Alfieri, un conto Controparte_6
corrente avente il n. 07/01/64823 (v. doc. 45 parte appellante), di cui la Banca, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha depositato tutta la documentazione ad esso relativa (v. docc. 46 e 47 appellante), ivi compreso l'estratto conto integrale (v. doc. 57 appellante) e l'estratto conto scalare (v. doc. 58 appellante).
Quel conto assumeva il n. 60/01/64823 allorché veniva trasferito presso la diversa Filiale della CP_7 in Asti, C.so Alessandria, secondo quanto è dato evincere dagli estratti conto. Infatti, i primi
[...]
due numeri, identificativi del rapporto di conto corrente, mutano dal 01/01/2010, in coincidenza con il trasferimento di Filiale, mentre i numeri che propriamente indicano il conto corrente (64823) restano immutati fino alla data di chiusura del conto ad ottobre del 2020, cambiando solo l'identificativo della
Filiale.
Tra i due conti non vi è dunque soluzione di continuità e dunque sul punto è corretto - ed è confermativo della ricostruzione qui operata - quanto osservato dalle parti appellate in ordine al fatto che alla data indicata dalla Banca quale data di apertura del conto corrente n. 60/01/64823 (e cioè il
03/10/2018) quel conto non presentasse un saldo pari a zero, proprio perché si trattava di un conto aperto dal settembre del 2009, che aveva assunto quella nuova numerazione dal gennaio 2010, mentre il contratto sottoscritto in data 03/10/2018 (v. doc. 2 appellante) aveva evidentemente il solo scopo di adeguare/modificare le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente in corso.
Il documento prodotto dalla come doc. 57, denominato estratto conto integrale del conto CP_7
corrente n. 07/01/64823, che si compone di 351 pagine, è in realtà l'estratto del conto corrente n.
07/01/64823 sino al 31/12/2009, mentre dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2018 è già l'estratto del conto corrente 60/01/64823, come desumibile dal numero di conto riportato sulle pagine del documento in alto a destra.
pagina 13 di 29 In data 04/09/2009, coeva dunque all'accensione del conto corrente, alla veniva concessa CP_4 un'apertura di credito, per l'importo di € 300.000,00 (v. doc. 51 appellante), con “validità sino a revoca”, regolata dalle norme che disciplinavano il conto corrente di corrispondenza.
Al conto corrente era inoltre collegato un conto anticipi fatture (v. doc. 56 appellante).
Così pure il contratto di apertura di credito, sottoscritto dalla in data 05/06/2019 - di cui CP_4
tratta la sentenza di primo grado, la quale pare ritenere che l'intero saldo negativo del conto corrente, sia stato generato da quell'affidamento temporaneo, fino all'importo di € 40.000,00 (v. pag. 9 sentenza impugnata) - era previsto che fosse “regolato” sul rapporto di conto corrente n. 60/01/64823.
Riguardo a tale apertura di credito, la lettura del contratto denota l'erroneità dell'interpretazione datane dal Tribunale, laddove ha ritenuto che l'obbligazione di restituzione delle somme utilizzate su quella linea di credito dalla dovesse avvenire il 30/11/2019, data individuata come quella di CP_4
scadenza dell'obbligazione principale.
Il contratto prevedeva infatti che la linea di credito, in quanto temporanea, potesse essere utilizzata dalla data di apertura (il 05/06/2019) sino al 30/11/2019, quello era dunque l'arco temporale di concessione del credito, utilizzabile sino all'importo di € 40.000,00. Non era invece previsto un termine per la restituzione degli importi, che fossero stati utilizzati, proprio perché, come già precisato, era previsto che la linea di credito fosse regolata con addebito sul conto corrente.
Occorre a questo punto affrontare il tema della scadenza dell'obbligazione principale, rappresentata dal saldo negativo del rapporto di conto corrente, questione che forma oggetto tanto dell'appello principale della quanto delle considerazioni veicolate dalle appellate attraverso quello che CP_7
qualificano come motivo d'appello incidentale condizionato (v. pag. 10 della comparsa di costituzione), benché più correttamente si tratti della riproposizione di argomentazioni, già svolte in primo grado, alcune delle quali (la scadenza dell'apertura di credito al 30/11/2019, termine da prendere a riferimento per il tempestivo esercizio delle azioni da promuovere da parte del creditore) già accolte dalla sentenza impugnata ed altre non esaminate, in quanto assorbite.
La tesi sostenuta dalla Banca appellante è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che "…il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sorge… alla scadenza dell'obbligazione garantita. La conseguenza è che la prescrizione del diritto del creditore garantito va riguardata con riferimento alle vicende del rapporto principale cui la garanzia accede, sicché la prescrizione del credito della Banca garantita di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per il rapporto di conto corrente deve essere computata assumendo come dies a quo… la data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dal
pagina 14 di 29 rapporto di conto corrente e comunque dalla chiusura del conto stesso (v. Cass. n. 5481 del 1997, n.
3783 del 1998, n. 5024 del 2001)." (v. Cass. 23/03/2004 n. 5720).
Ulteriormente la Suprema Corte ha precisato come: "Il rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito si configura, infatti, a questo fine, come unitario, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti reciproci delle parti e diviene esigibile l'eventuale credito della Banca per il rimborso delle somme risultanti dal saldo passivo del conto. Ne consegue che da quel medesimo momento inizia a decorrere il relativo ed unitario termine di prescrizione, non solo nei confronti del debitore principale, ma anche di chi per lui abbia prestato fideiussione." (v. Cass. 12/11/2003 n.
17024).
Occorre infatti considerare come il contratto di conto corrente bancario sia caratterizzato dal fatto che
"le rispettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automaticamente (attraverso un meccanismo omologo a quello della "compensazione") man mano che si contrappongono, di modo che in ogni momento si ha la risultanza del conto attiva o passiva che sia;
inoltre il correntista può disporre, a vista, delle somme risultanti a suo credito sulla base del saldo disponibile, cioè di quello corrispondente al conguaglio dei contrapposti ammontare delle singole operazioni attive e passive; l'effetto della elisione (o, se si vuole, compensazione) delle rispettive posizioni debitorie è, pertanto, connesso alla coesistenza delle operazioni di segno opposte che confluiscono nell'unico conto corrente bancario, purché divenute perfette secondo la disciplina legale
o convenzionale loro propria…" (v. Cass. 11/11/2024 n. 28955).
Ne consegue pertanto che l'esigibilità del credito maturato a favore della Banca non può essere riferito alle singole annotazioni, originate, come nel caso di specie, anche dalla regolazione sul conto corrente di altri contratti o altri conti ad esso collegati, bensì l'esigibilità del credito si ha alla chiusura del rapporto di conto corrente, momento in cui il flusso di annotazioni a credito e debito si interrompe e si determina il risultato definitivo della regolazione delle contrapposte operazioni attive e passive.
La avrebbe quindi potuto/dovuto intraprendere le azioni per il recupero del proprio CP_7
credito a partire dal momento in cui con lettera in data 01/10/2020 ha comunicato, alla debitrice principale, e alle fideiubenti il recesso dal rapporto di conto corrente. CP_4
A nulla valgono sul punto le contestazioni sollevate nel presente grado di giudizio da parte delle odierne appellate, circa il fatto di non avere ricevuto quelle missive e di non avere la Banca documentato l'invio e la consegna di quelle lettere.
Si tratta infatti di una contestazione non solo tardiva, ma anche irrilevante, poiché non viene addotto – al fine di retrodatare il momento a partire dal quale la Banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei pagina 15 di 29 confronti dell'obbligato principale – che il rapporto di conto corrente fosse già stato chiuso in precedenza. Del resto, il rapporto si sarebbe comunque risolto con la dichiarazione di fallimento della intervenuta con la sentenza in data 22-26/10/2020, sicché è certamente intervenuta nel CP_4
termine semestrale, previsto dall'art. 1957 c.c., la domanda di insinuazione al passivo depositata in data
14/01/2021 (v. doc. 44 appellante).
In data 08/02/2021 la Banca ha quindi depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e , loro notificato in data 29/03/2021. Controparte_1 Controparte_2
Risulta pertanto erronea la valutazione operata dalla sentenza impugnata in ordine all'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della Banca dal diritto di escutere la fideiussione omnibus prestata da
. CP_3
Parimenti erroneo risulta quanto ritenuto dal Tribunale con riferimento all'inefficacia di tale garanzia, relativamente alle – non meglio precisate - obbligazioni sorte successivamente al decesso di CP_3
avvenuto il 18/09/2018, così implicitamente ritenendo il Giudice di primo grado che la morte
[...]
del fideiussore costituisca una causa di scioglimento del contratto.
Tale conclusione risulta infatti in contrasto con il risalente e costante orientamento di legittimità, secondo cui: "La fideiussione... non si estingue per la morte del fideiussore e gli eredi sono obbligati all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria anche in relazione alle obbligazioni assunte dal garantito dopo la morte del fideiussore.
…
Nei limiti in cui la fideiussione per obbligazioni future è valida, le obbligazioni assunte dal garantito vengono a collocarsi nell'ambito dell'oggetto dell'obbligazione fideiussoria rendendola efficace anche in rapporto ad esse, ma non determinano la costituzione di un diverso obbligo.
L'erede, dunque, subentra in un'obbligazione già assunta, operante in determinati limiti, non scaduta.
….
Né - per concludere sul punto - ha qualche fondamento, nella lettera della legge o nel “sistema” dell'istituto della fideiussione o delle successioni mortis causa la pretesa dei ricorrenti di limitare la propria obbligazione all'esposizione debitoria del garantito al momento della morte del fideiussore…
… certo che la morte del fideiussore non incide in alcun modo sulla prestata garanzia è palese che il detto evento non produce effetti di sorta sull'estensione della garanzia (ed è assolutamente arbitrario, quindi, pretendere di limitare la responsabilità del fideiussore all'esposizione debitoria del garantito alla detta data…).
Giusta i principi istituzionali in tema di successioni mortis causa l'erede, per effetto della accettazione pura e semplice…, subentra nella posizione giuridica del defunto divenendo titolare di tutti i rapporti
pagina 16 di 29 giuridici relativi all'eredità ed è tenuto pertanto a rispondere di tutte le obbligazioni contratte dal dante causa, anche evidentemente, di quelle non ancora scadute.” (v. Cass. 13/04/2000 n. 4801, rispetto alla quale non costano pronunce successive di segno contrario).
Il primo motivo di gravame proposto dalla deve quindi trovare integrale accoglimento, CP_7
considerando altresì che, in deroga al carattere parziario delle obbligazioni ereditarie, l'art. 3 del contratto di fideiussione stipulato in data 04/09/2009 stabilisce all'art. 3 che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori”.
La Banca appellante invero fa valere la responsabilità pro quota delle eredi (ciascuna per l'importo di €
150.000,00, pari ad 1/3 dell'importo garantito dal de cuius), invocando la solidarietà passiva tra le due eredi parti del presente giudizio, sicché l'importo richiesto e dovuto in relazione al debito originato dal saldo del rapporto di conto corrente ammonta a € 300.000,00.
Le appellate richiamano altresì le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado riguardo alla prova del credito originato dal rapporto sottostante, sostenendo, con riferimento ai documenti prodotti dalla Banca di contestare “la validità delle pattuizioni contenute negli stessi e la debenza di quanto versato in forza di quelle, ricordano che è onere di controparte provare la legittimità degli addebiti”.
(v. pag. 16 comparsa di costituzione in appello).
Ancora le appellate rilevano come non sia stata prodotta la copia del contratto sottoscritto nel gennaio
2010 relativo all'apertura del conto corrente n. 60/01/64823, sicché non vi sarebbe prova che quello sia stato redatto per iscritto;
la disposizione relativa all'apertura del conto anticipi (doc. 56 della Banca) autorizzava l'addebito su un conto diverso, e cioè il n. 07/01/64823, per cui tutti gli addebiti effettuati sul conto corrente n. 60/01/64823, in quanto non autorizzati devono essere stornati;
l'estratto del conto corrente n. 07/01/64823 evidenzia alla data della sua apertura (il 04/09/2009) l'accredito di € 200.00,00 per “erogazione prestito”, del quale non è dato sapere nulla, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
Gran parte delle contestazioni ora riassunte trovano risposta in quanto sopra esposto nel ricostruire le vicende del conto corrente aperto dalla presso la essendosi trattato di un CP_4 CP_7
rapporto di conto corrente unitario, che ha mutato i primi due numeri identificativi del conto al momento del trasferimento da una Filiale ad un'altra della medesima Banca, sicché non deve essere ricercato un “nuovo” contratto al momento del trasferimento del conto, avvenuto a gennaio del 2010, e come già chiarito il contratto sottoscritto in data 03/10/2018 ha semplicemente aggiornato/modificato le condizioni del rapporto di conto corrente in essere sin dal 04/09/2009, mai estinto.
pagina 17 di 29 Tale ricostruzione rende quindi infondate le considerazioni svolte riguardo alla mancata autorizzazione degli addebiti generati dal conto anticipi fatture, visto che l'autorizzazione trova fondamento nel contratto richiamato anche dalle parti appellate.
Analogamente destituito di fondamento è l'assunto, secondo cui non sarebbe dato comprendere quale sia il titolo giustificante l'accredito di € 200.000,00, con la causale “erogazione prestito”. Il titolo appare del tutto evidente, poiché nella medesima data di apertura del conto corrente (04/09/2009), veniva anche sottoscritta la già menzionata apertura di credito sino all'importo di € 300.000,00 (v. doc.
51 Banca).
Le parti appellate affermano inoltre, sia pure genericamente, di “richiamare integralmente le contestazioni formulate in primo grado in merito alla fondatezza e al quantum della pretesa avversaria.” (v. pag. 16 comparsa di costituzione).
Giova sul punto rilevare come con l'atto di citazione in opposizione e Controparte_1 CP_2
abbiano mosso plurime e articolate contestazioni (alle pagg. da 19 a 39 dell'atto introduttivo),
[...]
riguardo alle condizioni applicate al rapporto di conto corrente, ai tassi d'interesse, alle modalità di calcolo degli interessi, all'anatocismo, alle spese di chiusura del conto, ecc., corredate di svariati conteggi,
In questo grado di giudizio, al di là del richiamo del tutto aspecifico alle questioni proposte nel giudizio di primo grado, le appellate reiterano l'istanza di CTU, che in qualche modo compendia tutti quei temi, chiedendo il ricalcolo delle competenze e del saldo finale del conto corrente, sulla base dei criteri enunciati riguardo all'usura, al tasso ultralegale, al tasso effettivo praticato, alle CMS e commissioni sostitutive, alle spese di chiusura del conto, all'anatocismo, agli interessi attivi, ecc.
L'istanza - al di là di non confrontarsi con le difese e le produzioni documentali della Banca operate nel primo grado di giudizio, le quali hanno ampiamente integrato la documentazione inizialmente prodotta con il ricorso monitorio - non tiene minimamente conto del fatto che la ricostruzione integrale del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla a far tempo dal 04/09/2009 e sino alla sua CP_4
chiusura, ha formato oggetto di accertamento nell'ambito della CTU svolta nel giudizio “gemello” di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dinanzi al Tribunale di Vercelli dalla terza condebitrice in solido, . Controparte_9
Le appellate hanno contestato la produzione della CTU da parte della Banca nel presente grado di giudizio, ritenendola inammissibile, per non avere dimostrato di non avere potuto produrre quel documento nel corso del giudizio di primo grado e comunque per essere quella consulenza priva di valore probatorio nei loro confronti, non essendo state parti di quel giudizio.
pagina 18 di 29 L'eccezione d'inammissibilità della produzione, per tardività, è palesemente infondata, atteso che la sentenza oggetto d'impugnazione nel presente giudizio è stata pronunciata in data 30/01/2023, mentre la CTU in questione, redatta dal dott. , è stata depositata nel giudizio dinanzi il Tribunale Persona_2
di Vercelli in data successiva, e cioè il 09/02/2023.
Quanto al valore probatorio, certamente la CTU non è stata svolta nel contraddittorio tra le odierne parti, tuttavia, per quanto risulta dal mandato affidato al consulente tecnico (v. pagg. da 1 a 7 della relazione) l'indagine ha riguardato i medesimi aspetti di gestione del conto e calcolo degli addebiti, che dovrebbero formare oggetto dell'accertamento tecnico richiesto in questa sede, ed è stata espletata sulla base della medesima documentazione prodotta dalla Banca in entrambi i giudizi (v. pagg. da 11 a 13 della relazione).
La CTU prodotta rappresenta dunque per tali ragioni una prova atipica, che ha fatto ritualmente ingresso nel presente grado di giudizio, in quanto prodotta con l'atto d'appello, e sulla quale si è pertanto instaurato il contraddittorio tra le parti.
Su tale elaborato le parti appellate non hanno preso in alcun modo posizione, né hanno mosso critiche nel merito, limitandosi in modo apodittico a contestarne l'ammissibilità e chiedendo di replicare in questa sede la stessa indagine, senza farsi carico di indicare per quali ragioni gli accertamenti compiuti nell'altro giudizio sarebbero errati, incompleti o inattendibili.
Il risultato cui quella CTU è pervenuta, nel quantificare in € 344.435,68, anziché in € 352.528,81 il saldo debitore (di cui € 262.337,13 in linea capitale ed € 82.098,55 in linea interessi), è dunque un dato che non ha incontrato puntuali contestazioni o rilievi, continuando le parti appellate, in modo del tutto aspecifico, a riportarsi a quanto da esse dedotto in prima battuta con l'atto d'opposizione.
In un quadro siffatto non vi è pertanto alcuna ragione per procedere all'espletamento di un'ulteriore indagine peritale, che appare priva di qualsivoglia giustificazione.
Con il secondo motivo di gravame la censura la decisione di primo grado nella parte in CP_7
cui ha ritenuto, anche per le due fideiussioni specifiche sottoscritte in data 05/06/2019 da
[...]
e , a garanzia del contratto di apertura di credito fino all'importo di € CP_1 Controparte_2
40.000,00, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., sull'assunto che le clausole 2 e 8 ricalchino lo schema ABI 2003. Sostiene parte appellante che con la sentenza n. 41994/21 le Sezioni
Unite hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, conformi allo schema predisposto dall'ABI in violazione della normativa antitrust, limitatamente alle fideiussioni omnibus e, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto, tale principio non può essere esteso alle fideiussioni specifiche.
pagina 19 di 29 Parte appellante osserva altresì che l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta in quei contratti di fideiussione deve essere, in ogni caso, respinta, poiché le opponenti rispetto non avevano allegato elementi tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale comune e diffusa presso gli istituti di credito, rispetto alle fideiussioni specifiche, che integrasse la violazione del disposto di cui all'art. 2 L. n. 287/1990.
In via di subordine, ritiene comunque la Banca che l'esigibilità del credito garantito, e quindi la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., debba individuarsi avendo riguardo al momento della chiusura del conto corrente n. 60/01/64823, cui era collegata l'apertura di credito.
Le parti appellate contestano la fondatezza del motivo d'impugnazione e rilevano come, in ogni caso, le fideiussioni specifiche garantissero fino alla concorrenza di euro 70.000,00 “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione” di apertura di credito, sennonché parte appellante, nel richiedere l'adempimento per euro 70.000,00, non aveva dimostrato quali fossero le obbligazioni derivanti da quell'operazione di un'apertura del credito.
Le considerazioni già svolte nell'esaminare il primo motivo d'impugnazione rendono di fatto assorbito l'esame di tutte le argomentazioni sottese tanto al motivo d'appello, che alle riassunte difese delle appellate.
Premesso che effettivamente la non ha precisato l'ammontare degli addebiti effettuati sul CP_7
conto corrente generati dall'apertura di credito del 05/06/2019, ed in relazione ai quali potrebbe quindi in modo specifico essere invocata la garanzia prestata personalmente dalle odierne appellate, è tuttavia da ribadire come gli eventuali addebiti generati dalla concessione di quella linea di credito, regolati sul conto corrente n. 60/01/64823, siano ricompresi nel saldo negativo del conto risultante al momento della sua chiusura, per cui, in ordine all'esigibilità del credito (anche di quello eventualmente derivante dall'apertura di credito del 05/06/2019) e al rispetto, comunque, del termine stabilito dall'art. 1957 c.c., vale quanto già in precedenza esposto, che in questa sede deve essere richiamato.
Le fideiussioni specifiche rilasciate in data 05/06/2019 si aggiungevano quindi, come ulteriore specifica garanzia, alla garanzia omnibus del 04/09/2009, destinata a valere per tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della e le odierne appellate, sulla base di quanto CP_4 CP_7
già esposto, sono obbligate comunque in forza della fideiussione omnibus, in cui sono subentrate al loro dante causa.
Con il terzo motivo d'appello la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la CP_7
Banca decaduta dall'esercizio delle azioni nei confronti di e , fondate Controparte_1 Controparte_2
sulla fideiussione specifica del 05/03/2018, sottoscritta da a garanzia del contratto di CP_3
mutuo chirografario n. 60/23/96265.
pagina 20 di 29 Osserva parte appellante come il primo giudice abbia anzitutto, erroneamente, indicato quali contraenti le opponenti, e , in luogo di;
ribadisce quanto già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
esposto nell'illustrare il secondo motivo di appello, relativamente al fatto che per le fideiussioni specifiche la giurisprudenza di merito ha ritenuto, nell'ipotesi di riproduzione fedele dello schema contrattuale ABI 2003, non applicabile la nullità parziale delle clausole conformi, “poiché esse costituiscono garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (v. pag. 30 atto d'appello).
Nel caso di specie, quindi, la clausola n. 8 del contratto, che, al comma 6, prevede la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., doveva considerarsi pienamente valida ed efficace, avendo altresì previsto le parti che la fideiussione si estinguesse solo all'estinguersi del debito garantito.
Le appellate richiamano a loro volta le difese già svolte sul punto, evidenziano, a riprova della diffusa applicazione di quel modello di fideiussione, come tutte le fideiussioni specifiche azionate dalla Banca
(quella sottoscritta in 05/03/2018 da e quelle sottoscritte personalmente dalle sue eredi CP_10
in data 05/06/2019) fossero identiche, nonostante il tempo trascorso.
Rilevano le appellate come la Banca non le abbia mai messe in mora, nonostante il credito derivasse dall'omesso rimborso dell'ultima rata di mutuo, scaduta in data 05/09/2019, né alcuna iniziativa era stata tempestivamente intrapresa, nel rispetto del termine semestrale da parte della nei CP_7
confronti dell'obbligata principale, CP_4
Il tema della validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per quanto riguarda il credito originato dal contratto di mutuo chirografario, è certamente rilevante, rispondendo al vero quanto sostenuto dalle appellate in ordine alla scadenza dell'obbligazione, in questo caso sì prevista nel contratto, e in ordine al fatto che sino alla domanda d'insinuazione al passivo e al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era stata avviata alcuna azione nel termine di sei mesi per ottenere il pagamento dell'ultima rata rimasta insoluta.
Non è tuttavia condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha operato una valutazione unitaria ed indifferenziata per tutte le diverse tipologie di fideiussioni e senza in alcun modo considerare se esse ricadessero, o meno, nel periodo 2002 – 2005, preso in considerazione dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
È pacifico, infatti, che le tre clausole, di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., ritenute illegittime dalla giurisprudenza, siano nulle non per il loro contenuto in quanto tale, ma “per il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati
pagina 21 di 29 gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. u. 4 febbraio 2005 n. 2207…”
(v. Cass. 13846/2019; in senso conforme Cass. n. 30383/2024).
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che ha accertato essere lo schema ABI 2003 del contratto di fideiussione omnibus frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, esonera quindi, sul piano probatorio, la parte che contesti la validità di quelle clausole, in quanto contenute in un contratto che ricalca lo schema ABI sanzionato, e che sia stato stipulato nell'arco temporale oggetto di quell'accertamento, dall'onere di dimostrare che esse siano espressione dell'intesa vietata.
Il provvedimento della Banca d'Italia, con gli illustrati effetti di esonero dall'onere probatorio gravante sulla parte, è dunque, da un lato, limitato a quell'arco temporale, oggetto d'accertamento, e, dall'altro, riguarda le sole fideiussioni omnibus.
Sul punto non è condivisibile quanto sostenuto dalle parti appellate, in ordine al fatto che le valutazioni operate dalla Banca d'Italia, anche se compiute con riferimento ad uno schema contrattuale di fideiussione omnibus, potrebbero comunque valere anche per le fideiussioni specifiche.
Ha precisato infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21841/2024 come: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TUEF, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche le fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente". Analogamente, ancora di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'accertamento dell'autorità di vigilanza riguardi esclusivamente la fideiussione omnibus, per cui "ne consegue che per la fideiussione specifica
è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico." (v. Cass. n. 657/2025).
Pertanto - contrariamente a quanto sostengono le parti appellate - non è vero che la ratio del provvedimento della Banca d'Italia, di accertamento di un'intesa illecita, poggi sul contenuto delle clausole e non sulla natura omnibus della garanzia prestata, essendo vero, al contrario, che l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale è stata ravvisata proprio con riferimento agli effetti che l'intesa era in grado di produrre per l'estensione di quelle clausole ad una serie indefinita e futura di rapporti.
pagina 22 di 29 Ciò posto, in ogni caso, e , al di là di una “massiva” produzione (v. Controparte_1 Controparte_2
docc. 11) di due files, di rispettive 143 e 122 pagg., di modulistica relativa a contratti di fideiussione, non hanno specificamente allegato, né tanto meno dimostrato, che al momento della sottoscrizione della fideiussione specifica del 05/03/2018, quello fosse lo schema di contratto in uso, per la prestazione di garanzie volte ad assicurare l'adempimento di una specifica obbligazione, presso un numero di banche rappresentativo dell'intero sistema creditizio e che l'utilizzo di quello schema fosse altresì espressivo di un'intesa restrittiva della concorrenza raggiunta tra le banche medesime.
Le stesse appellate, del resto, riconoscono che, tra i numerosi moduli di fideiussioni prodotti, ve ne sarebbero solo alcuni relativi a fideiussioni specifiche. Né ovviamente a nulla rileva che la CP_7 abbia utilizzato lo stesso schema di contratto per fideiussioni specifiche rilasciate a distanza di
[...]
poco di un anno l'una dall'altra, non potendo la prassi seguita al suo interno costituire indice di un'intesa anticoncorrenziale raggiunta con altri istituti di credito.
Esclusa la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 8, comma 6, della fideiussione sottoscritta da in data 05/03/2018, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. CP_3
a), L. 287/1990, occorre esaminare la questione riproposta nel presente grado di giudizio dalle appellate e relativa alla loro asserita qualità di consumatrici.
La riproposizione delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa consumeristica, viene anche in questo caso qualificata come formulazione di appello incidentale condizionato, benché si tratti di questione in ordine alla quale il giudice di primo non si è pronunciato, essendo la questione rimasta assorbita dalla diversa causa di nullità parziale ravvisata.
Le opponenti in primo grado avevano infatti fondato l'eccezione di nullità dei contratti di garanzia su concorrenti ragioni, per cui il Tribunale, esaminato il profilo di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e ritenutolo fondato, non ha esaminato l'altro profilo di invalidità delle clausole dedotto dalle opponenti in relazione alla loro allegata qualifica di consumatrici, il quale non ha dunque formato oggetto di un rigetto neppure implicito, che imponesse la formulazione di un appello incidentale condizionato.
Il tema dell'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per non essere stata la clausola oggetto di specifica trattativa tra le parti, è stato sollevato dalle odierne appellate con riferimento a tutti e tre i contratti di fideiussione, che vengono in considerazione nel presente giudizio, tuttavia il suo esame risulta privo di rilevanza con riferimento alla fideiussione omnibus del 04/09/2009 e alla fideiussione specifica del 05/06/2019, atteso che per le obbligazioni da esse garantite il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. è stato osservato.
pagina 23 di 29 Venendo alla fideiussione specifica del 05/03/2018 - a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alle conseguenze cui potrebbe condurre l'applicazione della disciplina dettata in tema di tutela dei consumatori - è evidente come non possano rivestire la qualità di consumatrici le odierne appellate, succedute nel contratto di garanzia nella posizione che era di . CP_3
(v. doc. 21 Banca) rivestiva la carica di Presidente del C.d.A. e di amministratore CP_3
delegato della società, oltre a detenere circa l'88% delle quote di partecipazione al capitale sociale
(quote nominali di € 171.140,00 su € 200.000,00), sicché egli aveva evidenti collegamenti di natura funzionale e imprenditoriale con la suddetta società, i quali escludono in radice che egli potesse essere qualificato come consumatore, evenienza questa, invero, neppure ipotizzata dalle odierne appellate, le quali, del tutto erroneamente, fanno riferimento alla loro asserita qualifica, così pretermettendo di considerare chi sia stato il soggetto stipulante il contratto di garanzia e quindi quali fossero le disposizioni che nel momento genetico del contratto dovevano trovare applicazione.
La garanzia prestata da per la restituzione della somma erogata a mutuo in data CP_3
05/03/2018, ed in cui sono subentrate le sue eredi, è pertanto valida ed efficace.
Le parti appellate contestano tuttavia la validità del contratto di mutuo e l'ammontare del credito, per il quale la pretende di essere garantita. CP_7
Con riferimento al primo profilo assumono le appellate che il contratto di mutuo sarebbe nullo per non avere considerato, ai fini della determinazione dell'ISC (Indice Sintetico di Costo), i costi della garanzia prestata da CP_11
Par L'eccezione è infondata, in quanto l' indica i costi del contratto di mutuo, non i costi di garanzie prestate da soggetti terzi, quale nel caso è stata OG CNA Piemonte, da cui la ha CP_4
ottenuto il rilascio di una fideiussione a prima richiesta a garanzia della quota del 70% della somma mutuata dalla CP_7
Quanto al secondo profilo, rilevano le appellate come la Banca riconosca di avere ricevuto il versamento di € 118.118,92 da FI, già aggiungono che la pretesa della Banca di CP_11
surrogarsi nei diritti creditori di FI è fondata su un documento (il doc. 38) del tutto generico, e comunque prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., quando era ormai preclusa la facoltà di precisare o modificare le domande. Il mandato per il recupero del credito, ammesso che sia legittimo ed esaustivo nel suo contenuto, imporrebbe alla nella sua CP_7
qualità di mandataria, di agire per il recupero secondo le forme della procedura esattoriale di cui all'art. 67 DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999.
pagina 24 di 29 Infine, osservano le appellate come l'art.
4.4 del D.M. del MISE del 23/09/2005 escluda che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo possa essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, sicché la garanzia prestata deve ritenersi nulla.
L'esame delle plurime contestazioni così riassunte impone alcune precisazioni in fatto.
Allorché la Banca ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, non aveva ancora ottenuto da parte di
FI, già OG CNA Piemonte, il versamento dell'importo di € 118.118,92, per effetto dell'autorizzazione all'escussione della garanzia, da parte del C.d.A. di FI, comunicata il
12/03/2021.
Tale garanzia, a prima richiesta (v. doc. 72 Banca), era stata deliberata da in data 02/02/2018 CP_11
e rilasciata in favore della per il Controparte_6
mutuo richiesto dalla con la “riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale PMI CP_4 ordinario” (v. doc. 72 Banca). Il Fondo pubblico costituito presso il MISE, ex lege 662/96, sarebbe quindi stato escusso, solo in caso di infruttuosa escussione nei confronti di FI.
La questione del recupero a mezzo di procedura esattoriale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 46/1999,
è quindi del tutto estranea all'ambito del presente giudizio, atteso che quelle modalità valgono per il caso in cui, escussa la garanzia prestata dal Fondo costituito presso il MISE, sia il a CP_12
surrogarsi per il recupero di quanto versato come garante del finanziamento.
All'atto della sua costituzione nel giudizio d'opposizione, la ha tempestivamente CP_7 precisato come il versamento della quota del 70% dell'insoluto fosse avvenuta il mese precedente la sua costituzione, precisando altresì come il pagamento da parte di FI fosse avvenuto senza rinuncia all'escussione e senza surroga, dando quindi mandato alla Banca di coltivare, anche nelle sedi giudiziarie, la tutela delle sue ragioni creditorie, così da avere “titolo ad esigere integralmente il credito di cui al mutuo chirografario in questione “ (v. pag. 10 comparsa di costituzione).
La Banca ha dunque, con la comparsa di costituzione in giudizio, parzialmente modificato il titolo
(rispetto a quanto dedotto a fondamento della domanda monitoria), in virtù del quale chiedeva la corresponsione dell'intero importo dell'ultima rata rimasta insoluta, e con la comparsa di costituzione ha prodotto i documenti fondanti la sua pretesa, in qualità di mandataria di FI (v. docc. da
36 a 39), quindi con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., deputata alle produzioni istruttorie, ha depositato ulteriori documenti afferenti ai rapporti tra e la nonché tra la CP_11 CP_4
e la in relazione al mutuo chirografario. CP_4 CP_7
Da quelli si evince come nell'ottenere dall'allora una garanzia a prima CP_4 CP_11
richiesta, all'art. 7 del contratto riconoscesse che "Cogart CNA Piemonte, a seguito dell'eventuale attivazione della garanzia…. è surrogata nei diritti che la Banca aveva contro l'impresa garantita ai
pagina 25 di 29 sensi dell'art. 1949 Cod. Civ., ed ha quindi regresso contro l'impresa garantita per capitale, interessi e spese pagate a seguito dell'attivazione della garanzia, e inoltre per gli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1950 Cod. Civ.;
l'impresa garantita prende atto e riconosce a Cogart CNA Piemonte il diritto a rivalersi in caso di insolvenza affidando le azioni di recupero coattivo, sia giudiziale che stragiudiziale a mandatari di propria scelta, ivi compresa la Banca erogatrice dell'affidamento oggetto della garanzia di cui al presente contratto, nei confronti dell'impresa garantita, degli obbligati solidalmente responsabili con essa e degli eventuali fideiussori acquisiti;
” (v. doc. 73 Banca).
In virtù di tale previsione contrattuale, pertanto, attesa l'insolvenza della dichiarata fallita CP_4
nell'ottobre del 2020, FI, una volta corrisposta la quota da essa garantita, ha dichiarato (v. doc. 38 Banca) di rinunciare a surrogarsi nei diritti di credito nei confronti del debitore principale o dei fideiussori ed ha conferito mandato per il recupero del credito alla precisando quindi CP_7
come il pagamento da essa eseguito fosse da intendersi a titolo provvisorio, senza surroga, in attesa della chiusura delle azioni legali per il recupero del credito da parte della Banca.
Risultano pertanto infondate le contestazioni mosse dalle appellate in ordine al diritto della Banca di agire in qualità di mandataria di FI, in via di regresso, nei confronti dei fideiussori della
Così pure è destituita di fondamento la tesi esplicitata nella comparsa conclusionale, CP_4
secondo cui la Banca non avrebbe fornito idonea prova dei suoi poteri di rappresentanza processuale, atteso che la non ha affatto agito in giudizio in nome e per conto di FI, bensì CP_7
in nome proprio, in forza del mandato di rappresentanza sostanziale.
Da ultimo, va osservato come non sia pertinente, al fine di sostenere la nullità della fideiussione rilasciata da alla a garanzia del mutuo chirografario, il richiamo al divieto CP_3 CP_7 posto dall'art.
4.4. dell'Allegato al D.M. del MISE del 23/09/2005, atteso che quella previsione esclude unicamente che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo possa essere acquisita altra “garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre quella prestata da è una garanzia personale. CP_3
Il legislatore ha inteso indicare con chiarezza e precisione le categorie di garanzie soggette a limitazione, sicché è esclusa qualsiasi interpretazione estensiva o analogica del divieto normativo. Del resto, la fideiussione personale ha delle connotazioni nettamente distinte rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative, prestate da intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari.
Ne consegue che e , sono tenute a rispondere, vista la garanzia Controparte_1 Controparte_2
prestata dal loro dante sino all'importo di € 750.000,00, della somma di € 168.741,31 ancora dovuta a titolo di restituzione del mutuo chirografario.
5. L'appello incidentale di e Controparte_1 Controparte_2
pagina 26 di 29 Le appellate censurano poi il capo della sentenza di primo grado, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, avendo il Tribunale ritenuto che necessitasse l'allegazione specifica, e l'offerta di prova, di un danno nella sua componente patrimoniale o non patrimoniale.
L'argomentazione del Tribunale, in ordine alla carenza di prospettazione e prova del danno lamentato,
è conseguente alla precedente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del credito fatto valere dalla Banca, per essere quella decaduta dal diritto di agire nei confronti delle fideiubenti.
La riforma della decisione di primo grado su questo punto comporta il rigetto del motivo d'appello incidentale, sia pure per una differente ragione, rappresentata dal fatto che l'accertata esistenza dei crediti della Banca esclude qualsivoglia condotta illecita, sotto questo profilo, da parte dell'istituto di credito.
Né le odierne appellanti incidentali hanno mai sostenuto che, in presenza di un'esposizione debitoria di quella entità, non ricorressero i presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi.
6. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
, essendo ormai venuto definitivamente meno, per Controparte_6
effetto della revoca pronunciata dal Tribunale di Asti, il titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo,
e debbono essere condannate a corrispondere alla Banca appellante Controparte_1 Controparte_2
la somma complessiva di € 368.741,31, atteso che per il credito, superiore a € 300.000,00, originato dal saldo negativo del conto corrente (che in base alla CTU prodotta dalla stessa Banca in questo grado di giudizio ammonterebbe a € 344.435,68, da cui deve essere in ogni caso dedotto l'importo di €
19.421,78), parte appellante ha espressamente indicato di agire nei limiti delle quote ereditarie “e quindi nei limiti di € 300.00,00” (v. pag. 23 atto d'appello), importo cui deve essere aggiunto il debito originato dalla rata insoluta del mutuo chirografario di € 168.741,31.
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi convenzionali dalla data della certificazione dei crediti, in conformità alla domanda già formulata in sede monitoria, e quindi dal 07/01/2020 sino al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, con condanna quindi di e a rifonderle in favore della Controparte_1 Controparte_2 CP_7
Tenuto conto del numero e della natura delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 260.000,00 a € 520.000,00), i compensi vengono quantificati, in base al D.M.
147/2022, quanto al primo grado, in € 14.170,00, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, e per la fase decisionale. Tale importo, avendo i difensori assistito la Banca nei pagina 27 di 29 confronti di più soggetti, deve essere incrementato ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.M. 55/201 nella misura del 10%, così pervenendosi a quantificarle nell'importo di € 15.587,00, atteso che, al di là di alcuni limitati distinti profili in fatto, la difesa nei confronti di più parti non ha richiesto l'esame di specifiche e distinte questioni di diritto.
Sulla base di analoghi criteri, le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in € 10.590,00, considerate le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, importo cui deve essere applicato l'aumento del 10%, ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, che conduce ad una quantificazione pari a €
11.649,00, oltre accessori ed esposti documentati.
In considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di e di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2 contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale di e , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Tribunale di Asti in data 30/01/2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_6 ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e , in
[...] Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della Banca appellante della somma di € 368.741,31, oltre interessi convenzionali dal 07/01/2020 al saldo;
respinge l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna e a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo
[...]
grado, in € 15.587,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, e, quanto al presente grado d'appello, in € 11.649,00 per compensi e € 1.848,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti incidentali, Controparte_1
e , del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_2 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/09/2025.
pagina 28 di 29 Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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