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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4873/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Marco e NA IR Parte_1 RICORRENTE E
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori CP_1 RESISTENTE OGGETTO: indennizzo per malattia professionale
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.9.23, il lavoratore in epigrafe ha esposto di aver riportato, in ragione dell'attività lavorativa espletata di operaio edile sin dal 1979, malattia professionale (ernia discale lombare) a seguito CP_ della quale ha inoltrato domanda all' (in data 15.7.2020) per il relativo riconoscimento, ma l'istituto convenuto ha negato la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Ha pertanto chiesto a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale nonché di un danno accertato nella misura del 15%, o nella diversa misura eventualmente emersa in corso di causa e la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione in suo favore del relativo indennizzo. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1 Eseguita l'istruttoria con ammissione della prova testimoniale ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dalla parte resistente, posto che la denuncia di malattia professionale risale al 15.7.2020, da tale data decorreva il termine triennale per l'esperimento dell'azione giudiziale. Il termine rimaneva, tuttavia, sospeso sino alla comunicazione del rigetto intervenuta in data 26.11.2020. Da tale data ha cominciato a decorrere l'ulteriore termine interrotto dalla opposizione amministrativa esercitata in data 26.7.22 e definita con reiezione del 10.10.22. Ne consegue che alla data del deposito dell'odierno ricorso (11.9.23) non era ancora spirato il nuovo termine di prescrizione triennale. In ordine al dies a quo, vedasi Cass. 2285/2013 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.”
Da ultimo, poi, Cass. SS.UU. 11928/19 ha chiarito che “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore”. Aggiunge poi la Suprema Corte che con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è semplicemente rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà (ma non l'obbligo) di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata, ben potendo egli attendere l'esito del procedimento amministrativo, anche oltre il termine di 150 gg, con provvedimento espresso. Solo allorchè intervenga il provvedimento espresso dell' , potrà ritenersi esaurito il termine di sospensione e la prescrizione tornerà nuovamente a CP_2 decorrere. Tanto chiarito, nel merito occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo CP_1 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di CP_1 entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato». Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emersa innanzitutto conferma della derivazione professionale della malattia denunciata ed accertata nel ricorrente e ciò anche in linea con le risultanze delle prove testimoniali. Da queste è emerso infatti che il ricorrente è stato esposto in modo continuativo, nell'espletamento delle proprie mansioni (operaio muratore), a sollecitazioni meccaniche ripetitive e incongrue e a movimentazioni manuali di carichi (sacchi di cemento o calce di 25-30 kg, attrezzi vari come martelli pneumatici, pale, trapani etc.) Il ctu ha, poi, evidenziato, che “Dalla valutazione funzionale effettuata nel corso dell'attuale consulenza medica, emerge che il ricorrente è affetto da patologia discale lombo-sacrale con impegno foraminale sottoposto a trattamento chirurgico (nucleoplastica L3-L4-L5) eziologicamente collegata all'espletamento delle mansioni di operaio edile-muratore così come documentate in atti. Il ruolo delle sollecitazioni meccaniche ripetitive ed incongrue, trasmesse al corpo umano durante le attività di lavoro, nella patogenesi di malattie del rachide di natura professionale, è ben conosciuto. E' in particolare, il tratto lombare della colonna vertebrale e le suddette cerniere dorso-lombare e lombo-sacrale ad essere maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico di origine lavorativa.” Il ctu ha, infine, riconosciuto al ricorrente, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti ed all'esito dell'esame obiettivo, un danno biologico quantificato nella misura del 7%, a decorrere dalla denuncia amministrativa del 15.7.2020. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nella patologia accertata e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto che il ricorrente ha riportato un danno biologico indennizzabile nella misura del 7% con decorrenza dal 15.7.2020; di conseguenza l' va condannato a CP_1 corrispondere il relativo indennizzo in forma di capitale nelle percentuali e con le decorrenze indicate, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91. Sussistono giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, anche in relazione alla percentuale inferiore riconosciuta rispetto a quella richiesta, per compensare le spese legali nella misura di 1/2, ponendosi le stesse, per la residua percentuale liquidata come in dispositivo (tenendo conto della bassa complessità della lite), a carico dell' , eccettuate quelle di c.t.u poste interamente a carico del resistente CP_1 e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente, per la CP_1 malattia professionale denunciata in data 15.7.2020, dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 7% alla data del 15.7.2020, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91; b) condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali nella misura di 1/2 (oltre quelle della CTU) liquidate in complessivi € 2319,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione. Si comunichi. Nola, 11.11.25 Il giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma