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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 52-1/2024 PROCED. UNITARIO
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
AV DI LO (C.F. [...]) e ST AL (C.F.
[...]), entrambi residenti in [...] alla Frazione Crosa n. 10, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Eden Veronese e dall'avv. Gabriele Canova, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolar modo, la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Elena Montaiuti, nonché l'ulteriore documentazione depositata in data 28.1.2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato il 2.12.2024, i debitori hanno chiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 e ss. C.C.I.I. la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 C.C.I.I. la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Vallanzengo (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di “membri della stessa famiglia”, risultando, in particolare, “coniugi” “conviventi”, quindi in applicazione del disposto dell'art. 66, co. 1 C.C.I.I. sulle cd. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel C.C.I.I. tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 c. o. 1 C.C.I.I., comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il C.C.I.I. le disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari sono applicabili anche alla liquidazione controllata in quanto oggetto di espressa previsione di legge;
ritenuto, comunque, opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del sig. DE Di RE e l'altra relativa al patrimonio della sig.ra IN AL. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I.I.: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconti, riparti ecc.. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 C.C.I.I., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi (ad eccezione dell'art. 44) e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
ritenuto che detto richiamo si pone altresì in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”; ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo (da intendersi, in particolare, quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 C.C.I.I.) e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 C.C.I.I. all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che nel caso di specie tale documentazione risulta depositata e che al ricorso è allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Elena Montaiuti (cfr. doc. B ricorso), che presenta il contenuto prescritto dalla norma sopra citata;
considerato che, a seguito della modifica apportate all'art. 269, co. 2 C.C.I.I. dal D. Lgs. 13.9.2024, n.
136, la relazione anzidetta deve altresì indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal
2 debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo;
dato atto che, ferme le premesse finora svolte, secondo quanto previsto dall'art. 270, co. 1 C.C.I.I., il
Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo entrambi lavoratori dipendenti, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett.) c) e 268 C.C.I.I. gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
C.C.I.I., atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi – per un verso – grava su entrambi a titolo solidale un debito verso banche ed istituti finanziari di oltre €. 150.000 (cui deve aggiungersi un'ulteriore esposizione debitoria personale di oltre €.20.000 ciascuno) e – per altro verso – entrambi risultano comproprietario dell'immobile sito in Vallanzengo alla
Frazione Crosa n. 10 (residenza familiare) e rispettivamente percettori di un reddito da lavoro dipendente pari ad €.
1.500 ed €.
1.350 mensili circa. E', perciò, evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni dei ricorrenti;
considerato quanto alla determinazione della quota stipendiale non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) C.C.I.I. che va premesso che tanto l'assegnazione dei crediti stipendiali disposta a seguito del pignoramento presso terzi del 15.04.2024 promosso da CH AN nei confronti di entrambi i ricorrenti, quanto le cessioni del quinto dello stipendio in essere a favore di
Findomestic Banca S.p.A. sono inopponibili alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. In entrambi tali ipotesi, infatti, il creditore assegnatario o beneficiario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore.
Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270 e 271 C.C.I.I. – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario o beneficiario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione.
Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.C.I.I., espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
3 considerato che, una volta esclusa la persistente operatività dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, nonché della cessione del quinto quale modalità di estinzione del debito, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare, composto dai due ricorrenti e da due figli minori, esposte dai ricorrenti (e verificate come congrue dal gestore), la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento e, quindi, esclusa dalla liquidazione, può essere determinata: a) nella somma di €. 1.200,00 mensili quanto a DE Di FA;
b) nella somma di €. 1.080,00 mensili quanto a IN AL, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;
ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura e ad ognuno dei ricorrenti di consegnare dette somme al liquidatore medesimo;
ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio delle rispettive liquidazioni di tutti i beni dei due debitori, inclusi i beni mobili registrati (ossia, l'autovettura Suzuki Vitara, tg. FW961RK di proprietà del Sig. Di FA, e l'autovettura Ford Fiesta, tg. DH051SE di proprietà della sig.ra AL), attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione degli stessi, autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272, co. 2 C.C.I.I.; considerato che risulta pendente dinanzi questo Tribunale procedura esecutiva immobiliare (n. 43/2023
RGE) nell'ambito della quale è stata disposta la vendita dell'immobile in comproprietà dei debitori;
precisato quanto alla durata della procedura che, a seguito dell'intervento del D. Lgs. 136 del 13.9.2024, all'art. 272, co. 3 sono stati introdotto i seguenti periodi: “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”, nonché il comma 3bis secondo cui: “Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”; ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) C.C.I.I., debba essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore della crisi nominato dall'OCC; considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 co. 2 lett c) C.C.I.I., poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 C.C.I.I.; visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di AV DI LO (C.F.
[...]) e ST AL (C.F. [...]), entrambi residenti in
Vallanzengo (BI) alla Frazione Crosa n. 10
NOMINA
4 quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Elena Montaiuti;
ORDINA ai debitori la consegna (quanto alle quote di reddito) ed il rilascio di tutti i beni facenti parte dei rispettivi patrimoni di liquidazione;
ASSEGNA in relazione a ciascuna procedura di liquidazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di DE Di FA sino alla concorrenza dell'importo mensile di €. 1.200,00, nonché il reddito di IN AL sino alla concorrenza dell'importo mensile di €.
1.080,00, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- provveda alla trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente di ciascuna procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
5 a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore e ai ricorrenti.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
6
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
AV DI LO (C.F. [...]) e ST AL (C.F.
[...]), entrambi residenti in [...] alla Frazione Crosa n. 10, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Eden Veronese e dall'avv. Gabriele Canova, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolar modo, la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Elena Montaiuti, nonché l'ulteriore documentazione depositata in data 28.1.2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato il 2.12.2024, i debitori hanno chiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 e ss. C.C.I.I. la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 C.C.I.I. la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Vallanzengo (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di “membri della stessa famiglia”, risultando, in particolare, “coniugi” “conviventi”, quindi in applicazione del disposto dell'art. 66, co. 1 C.C.I.I. sulle cd. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel C.C.I.I. tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 c. o. 1 C.C.I.I., comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il C.C.I.I. le disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari sono applicabili anche alla liquidazione controllata in quanto oggetto di espressa previsione di legge;
ritenuto, comunque, opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del sig. DE Di RE e l'altra relativa al patrimonio della sig.ra IN AL. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I.I.: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconti, riparti ecc.. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 C.C.I.I., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi (ad eccezione dell'art. 44) e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
ritenuto che detto richiamo si pone altresì in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”; ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo (da intendersi, in particolare, quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 C.C.I.I.) e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 C.C.I.I. all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che nel caso di specie tale documentazione risulta depositata e che al ricorso è allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Elena Montaiuti (cfr. doc. B ricorso), che presenta il contenuto prescritto dalla norma sopra citata;
considerato che, a seguito della modifica apportate all'art. 269, co. 2 C.C.I.I. dal D. Lgs. 13.9.2024, n.
136, la relazione anzidetta deve altresì indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal
2 debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo;
dato atto che, ferme le premesse finora svolte, secondo quanto previsto dall'art. 270, co. 1 C.C.I.I., il
Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo entrambi lavoratori dipendenti, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett.) c) e 268 C.C.I.I. gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
C.C.I.I., atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi – per un verso – grava su entrambi a titolo solidale un debito verso banche ed istituti finanziari di oltre €. 150.000 (cui deve aggiungersi un'ulteriore esposizione debitoria personale di oltre €.20.000 ciascuno) e – per altro verso – entrambi risultano comproprietario dell'immobile sito in Vallanzengo alla
Frazione Crosa n. 10 (residenza familiare) e rispettivamente percettori di un reddito da lavoro dipendente pari ad €.
1.500 ed €.
1.350 mensili circa. E', perciò, evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni dei ricorrenti;
considerato quanto alla determinazione della quota stipendiale non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) C.C.I.I. che va premesso che tanto l'assegnazione dei crediti stipendiali disposta a seguito del pignoramento presso terzi del 15.04.2024 promosso da CH AN nei confronti di entrambi i ricorrenti, quanto le cessioni del quinto dello stipendio in essere a favore di
Findomestic Banca S.p.A. sono inopponibili alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. In entrambi tali ipotesi, infatti, il creditore assegnatario o beneficiario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore.
Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270 e 271 C.C.I.I. – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario o beneficiario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione.
Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.C.I.I., espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
3 considerato che, una volta esclusa la persistente operatività dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, nonché della cessione del quinto quale modalità di estinzione del debito, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare, composto dai due ricorrenti e da due figli minori, esposte dai ricorrenti (e verificate come congrue dal gestore), la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento e, quindi, esclusa dalla liquidazione, può essere determinata: a) nella somma di €. 1.200,00 mensili quanto a DE Di FA;
b) nella somma di €. 1.080,00 mensili quanto a IN AL, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;
ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura e ad ognuno dei ricorrenti di consegnare dette somme al liquidatore medesimo;
ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio delle rispettive liquidazioni di tutti i beni dei due debitori, inclusi i beni mobili registrati (ossia, l'autovettura Suzuki Vitara, tg. FW961RK di proprietà del Sig. Di FA, e l'autovettura Ford Fiesta, tg. DH051SE di proprietà della sig.ra AL), attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione degli stessi, autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272, co. 2 C.C.I.I.; considerato che risulta pendente dinanzi questo Tribunale procedura esecutiva immobiliare (n. 43/2023
RGE) nell'ambito della quale è stata disposta la vendita dell'immobile in comproprietà dei debitori;
precisato quanto alla durata della procedura che, a seguito dell'intervento del D. Lgs. 136 del 13.9.2024, all'art. 272, co. 3 sono stati introdotto i seguenti periodi: “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”, nonché il comma 3bis secondo cui: “Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”; ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) C.C.I.I., debba essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore della crisi nominato dall'OCC; considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 co. 2 lett c) C.C.I.I., poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 C.C.I.I.; visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura delle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di AV DI LO (C.F.
[...]) e ST AL (C.F. [...]), entrambi residenti in
Vallanzengo (BI) alla Frazione Crosa n. 10
NOMINA
4 quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Elena Montaiuti;
ORDINA ai debitori la consegna (quanto alle quote di reddito) ed il rilascio di tutti i beni facenti parte dei rispettivi patrimoni di liquidazione;
ASSEGNA in relazione a ciascuna procedura di liquidazione ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di DE Di FA sino alla concorrenza dell'importo mensile di €. 1.200,00, nonché il reddito di IN AL sino alla concorrenza dell'importo mensile di €.
1.080,00, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- provveda alla trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente di ciascuna procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
5 a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore e ai ricorrenti.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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