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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6130 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2658/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di comparsa di costituzione e risposta in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dalla
[...]
già avv. ANTONIO BORRACCINO (P.I. ) e ONroparte_2 CP_3 P.IVA_2 per essa dall'avv. ANTONIO BORRACCINO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello e giusta delibera di incarico n. 1466 del 16/11/2020, dall'avv. NICOLA SIMONELLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio, sito in Teverola (CE) alla Via Roma n. 52;
APPELLATA
NONCHE'
1 (c.f. ), n.q. di cessionaria dei crediti della ONroparte_5 P.IVA_4 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
[...] rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. ALESSANDRO LANZI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo domicilio digitale, all'indirizzo PEC: ; Email_1
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ON Con atto di citazione notificato in data 9.5.2017, l' (d'ora innanzi solo ) CP_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 22.3.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (cessionaria del credito vantato dal Centro accreditato ONroparte_1 [...]
d'ora innanzi solo ”), della somma di € 153.040,44, oltre interessi legali dalla CP_6 CP_1 domanda al saldo, a titolo di interessi moratori, maturati ex d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento delle remunerazioni delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 erogate ON dalla sopracitata struttura in favore dell' negli anni dal 2013 al 2015. A fondamento ON dell'opposizione l' deduceva che le prestazioni erano state eseguite in mancanza di copertura contrattuale, essendo stati stipulati i contratti annuali con la predetta struttura sempre in ritardo, con conseguente impossibilità di ritenere tardivi i pagamenti effettuati prima della sottoscrizione dei contratti stessi.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 4.9.2017, la deduceva, tra CP_1
ON l'altro, che la tardiva stipula dei contratti era imputabile a responsabilità dell' e che, comunque, gli interessi moratori richiesti con il ricorso monitorio erano riconducibili al mero ritardato ON pagamento delle prestazioni da parte dell' con conseguente diritto alla corresponsione ex lege.
Con sentenza n. 2983/2019, pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e condannava l' al pagamento CP_1
ON delle spese di lite in favore dell' Ritenuta preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario - controvertendosi della corretta esecuzione di un rapporto di natura contrattuale e delle obbligazioni da esso discendenti - e la legittimità della cessione del credito anche senza l'espressa accettazione del debitore ceduto (necessaria nei soli rapporti di durata, quali a titolo esemplificativo gli appalti e la somministrazione), il Tribunale riconosceva l'astratta applicabilità alla fattispecie in esame delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 (essendo intercorso tra le parti un rapporto di natura privatistico-sinallagmatica) e, tuttavia, in concreto, negava la debenza degli interessi moratori rivendicati dalla società opposta. In particolare, rilevata la pacifica tardiva sottoscrizione
2 dei contratti per gli anni 2013-2015, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (Cass., 3968/2019 e Cass., 20391/2016), affermava che il diritto alla corresponsione degli interessi di mora da parte di un Ente pubblico sorge solo dopo la sottoscrizione di un contratto avente forma scritta ad substantiam, non potendo tale diritto essere desunto dal mero rapporto di accreditamento e a nulla rilevando, in mancanza di contratto, la concreta esecuzione delle prestazioni da parte del . Su tale presupposto, dichiarava che nulla era dovuto al (e, Pt_1 Pt_1 quindi, alla sua cessionaria ) a titolo di interessi moratori per i pagamenti delle prestazioni CP_1 eseguiti prima della sottoscrizione dei relativi contratti annuali e che neppure potevano esserle riconosciuti gli interessi moratori per i ritardati pagamenti successivi, attesa la genericità della domanda sul punto e la mancanza di prova delle somme tardivamente corrisposte dopo la sottoscrizione dei contratti (“la domanda è formulata in maniera tale da ricomprendere genericamente nell'importo richiesto gli interessi per il ritardo pagamento, senza alcuna precisazione in ordine alle specifiche prestazioni eseguite e senza alcuna specificazione in merito al momento in cui le singole prestazioni sono state eseguite”; cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). ON Aggiungeva, infine, che l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell' nella tradiva sottoscrizione dei contratti (legata alla peculiare procedura che conduce alla stipula del contratto), invocata da , era irrilevante e che, comunque, la documentazione da essa prodotta “non CP_1
ON offre la prova della responsabilità dell' per il ritardo nella stipula” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato il 21.7.2020, l' ha proposto appello avverso la predetta CP_1
ON sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare l'opposizione dell' e, per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e
ON di condannare l' al pagamento in suo favore della somma di € 153.040,44 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c., anche all'esito di CTU. In particolare, con il primo motivo di appello ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 231/2002, sostenendo che il diritto alla corresponsione degli interessi moratori derivava direttamente da tale legge e dal ritardato pagamento del credito all'emissione della fattura e non, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dalla stipulazione del contratto. Con il secondo complesso motivo, ha nuovamente invocato
ON la responsabilità dell' nella tardiva stipulazione dei contratti, in ragione del peculiare procedimento di fissazione dei tetti di spesa, contestando al contempo l'erronea applicazione da
ON parte del Tribunale dei principi sull'onere della prova, incombendo sull' in virtù dell'art. 3
d.lgs. 231/2002, l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria, ossia il tempestivo pagamento delle prestazioni principali. Con il terzo motivo di appello, infine, ha
3 lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto generica la domanda di pagamento relativa agli interessi moratori maturati successivamente alla sottoscrizione dei singoli contratti, sostenendo, di contro, che la domanda era “logicamente inerente agli interessi su tutte le prestazioni rese negli anni 2013, 2014, 2015” e che “in atti del fascicolo di primo grado vi era documentazione ampiamente sufficiente ed idonea a consentire una quantificazione degli interessi ex d.lgs. 231/02 anche secondo la diversa prospettazione del Giudice” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). Insisteva, quindi, sulla necessità della nomina di un CTU (già formulata in primo grado). ON Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20.11.2020, l' ha insistito per il rigetto dell'appello con plurime argomentazioni, invocando la correttezza della motivazione esplicata nella sentenza impugnata, in primis, con riferimento alla rilevata tardività nella sottoscrizione dei contratti.
In data 18.3.2025, poi, interveniva volontariamente in giudizio la ONroparte_5
ON (d'ora innanzi solo ”), quale successore a titolo particolare (cessionaria dei crediti) dell' , la quale, riportandosi alle richieste e conclusioni già rassegnate nell'atto di appello CP_1
ON dalla propria cedente, chiedeva di “rigettare l'opposizione dell' in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 813/2017 opposto ON emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
e, in via subordinata, condannare l' al pagamento in favore di SPV della somma di 153.040,44 oppure della maggiore o minor CP_5 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.p.c., anche all'esito di una espletanda CTU”.
All'udienza del 15.10.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di giorni 20+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione della a ONroparte_5 intervenire nel presente giudizio di appello, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla ONroparte_1
ON Sul punto, infatti, l' nella comparsa conclusionale depositata il 14.5.2025, ha eccepito la ON carenza di legittimazione processuale della , deducendo la mancata sottoscrizione del contratto di cessione da parte dell' , la mancanza della propria adesione alla cessione e la carenza di CP_1 documentazione a sostegno della invocata legittimazione e della titolarità del credito azionato (pag.
4 della comparsa conclusionale). ON Osserva innanzitutto la Corte che l'intervento volontario della , quale successore nel diritto controverso a titolo particolare dalla (originaria parte processuale e titolare del credito sia CP_1 al momento della proposizione del ricorso monitorio che al momento della notifica dell'atto di
4 ON ON opposizione da pare dell' stante la cessione alla datata 5.12.2017), alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 111 e 268 c.p.c., deve ritenersi ammissibile e tempestivo, in quanto effettuato in appello in data 18.3.2025, ossia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi effettivamente solo all'udienza del 19.3.2025.
ON Va, tuttavia, dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla nel proprio atto di intervento, in quanto essa, seppure riportandosi all'appello di cui ha chiesto l'accoglimento, è volta ad ottenere la condanna in favore della interveniente delle somme rivendicate dalla cedente nei
ON ON confronti dell' Tale domanda, a causa delle contestazioni sollevate tempestivamente dall' nel primo atto difensivo successivo all'intervento (ossia nella comparsa conclusionale, atteso
ON l'intervento effettuato il giorno prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che l' aveva già depositato le sue note di trattazione scritta per l'udienza) in ordine alla validità della
ON cessione e alla titolarità del credito in capo alla cessionaria , introduce in giudizio nuovi temi di indagine (nella specie l'accertamento della validità della cessione e della titolarità del rapporto controverso), incompatibili con l'art. 345 c.p.c. (cfr. in tal senso da ultimo Cass., 5728/2024).
ON Ad avviso di questa Corte, quindi, posta l'inammissibilità della domanda formulata dalla nel suo atto di intervento, risulta superfluo, oltre che non consentito stanti le preclusioni di cui al citato art. 345 c.p.c. testé evidenziate, verificare la validità della cessione intervenuta tra l' CP_1
ON e la e, quindi, l'effettiva titolarità del credito in capo a quest'ultima.
Passando all'esame del merito dell'appello, la società , cessionaria dei crediti CP_1
ON originariamente vantati dalla nei confronti dell' quale originaria parte ONroparte_6 processuale, nei cui confronti il processo prosegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con il primo motivo di appello ha contestato che il Tribunale avrebbe travisato gli elementi di giudizio, negando il diritto al pagamento degli interessi moratori sulla base della tardiva stipulazione del contratto, senza avere riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 231/2002, dalle quali deriverebbe, invece, l'immediata sussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori, i quali, essendo previsti direttamente dalla legge, decorrono dall'emissione della fattura nei tempi previsti dalla legge nelle varie ipotesi e non dalla sottoscrizione del contratto. Ha precisato sul punto che i precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale (Cass., 3968/2019 e Cass., 20391/2016) non qualificano la stipula del contratto quale fatto costituivo rispetto all'obbligo di corresponsione degli interessi di mora, atteso che la prima pronuncia si limita a ribadire l'inapplicabilità del d.lgs.
231/2002 ai rapporti fondati su contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e la seconda afferma solo che il provvedimento di accreditamento all'esercizio della fornitura di servizi sanitaria non può supplire alla mancanza del contratto scritto. Secondo la ricostruzione prospettata dall'appellante, invece, “gli eventi contemplati dalla legge sono la scadenza del termine di
5 pagamento della prestazione (che in difetto di pattuizioni, conformi a legge, decorre dalla fatturazione), il mancato rispetto del termine, l'obbligo di corrispondere interessi maggiorati in rapporto al tempo della mora” (pag. 6 ultimo capoverso dell'atto di appello), costituendo il contratto solo la fonte negoziale del rapporto sinallagmatico intercorrente tra le parti (struttura ON accreditata ed avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
L'art. 3 d.lgs. 231/2002 prevede che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull'importo dovuto)), ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; l'art. 4, poi, precisa che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, aggiungendo ai commi successivi l'individuazione ex lege di specifici termini di pagamento per le ipotesi in cui le parti nulla abbiano previsto nei contratti regolanti il rapporto
(commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 4).
Da tali norme la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha estrapolato il principio per cui
“In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass., 28413/2024).
La Corte ha anche precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass., 17684/2020).
6 Nel testo dell'art. 4 applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis si legge, altresì, che
“Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
…3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto…4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Ove, quindi, le parti nulla abbiano previsto con riferimento agli interessi moratori, essi sono comunque automaticamente dovuti sulla base dei termini di pagamento previsti direttamente dalla legge.
Orbene nel caso di specie, è pacifico tra le parti ed è stato accertato dal Tribunale con valore di giudicato (non essendovi stata impugnazione sul punto) che per tutti gli anni dal 2013 al 2015 le parti hanno stipulato i contratti, seppure tardivamente, prevedendo anche una specifica disciplina degli interessi moratori sia con riferimento ai tempi di pagamento delle prestazioni e, quindi, di decorrenza dell'eventuale mora, sia con riguardo all'importo degli interessi stessi (cfr. art. 7 di ciascuno dei contratti regolanti il rapporto in esame).
Ritiene la Corte, anche alla luce del proprio orientamento (ormai costante) nonché delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che i siffatti contratti (la cui sottoscrizione seppure tardiva è elemento necessario per far sorgere il diritto del ad ottenere la Pt_1 remunerazione tanto delle prestazioni svolte che degli interessi moratori derivanti dall'eventuale tardivo pagamento) siano validi e idonei a regolare retroattivamente le prestazioni rese nel periodo al quale ciascuno di essi si riferisce (cfr. da ultimo Cass., 16221/2025, secondo la quale: “La Con questione in ordine alla forma del contratto che deve essere stipulato tra la e le società che effettuano le prestazioni in regime di accreditamento, definitivo o provvisorio, si intreccia strettamente - come intuito dalla società ricorrente - con l'ulteriore questione in ordine al momento della individuazione dei tetti di spesa che,
7 generalmente e fisiologicamente, si verifica in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, anche oltre l'anno di riferimento… costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di recente Cass. n. 8753 del 2024, cit.)…È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art.
8-ter); l'accreditamento (art.
8-quater); la conclusione di specifici accordi (art.
8-quinquies)… Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie – nella specie anche oltre il termine dell'annualità di riferimento (nel marzo del 2019 a fronte di prestazioni sanitarie svolte nell'anno 2018) -, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
17. Si va dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento. Ciò trova conferma nell'art.
8-bis, comma 3, del d.lgs. n.
105 del 1992…Del resto, le parti non hanno alcuna possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. 25. Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione…Può, dunque, essere pronunciato il seguente principio di diritto: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».”.
8 L'applicazione retroattiva dei contratti implica necessariamente che, sebbene la sottoscrizione di un contratto in forma scritta ad substantiam sia presupposto necessario per ottenere sia la remunerazione delle prestazioni sia degli eventuali interessi dovuti per il ritardato pagamento, una volta sottoscritto il contratto, nel quale è confluito il consenso di entrambe le parti, il rapporto venga da questo regolato in tutti i suoi aspetti, compreso quello del regime della mora nei pagamenti.
Questa Corte, quindi, ritenendo che il calcolo degli interessi moratori effettuato dall'odierna appellante solo sulla base delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2002, senza tenere conto delle specifiche pattuizioni contrattuali non fosse corretto, ha invitato la parte appellante a riformulare i conteggi degli interessi moratori per i ritardati pagamenti sulla base delle previsioni contrattuali.
L'intervenuta SPV, nel termine concesso alle parti, ha depositato un nuovo conteggio dal quale risulta un credito per interessi moratori pari ad € 58.069,41. Il conteggio eseguito risulta correttamente svolto sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 dei contratti e, inoltre, non è stato ON contestato dall' la quale nel termine a difesa concesso non ha depositato l'eventuale conteggio alternativo che le era stato richiesto in caso di mancata condivisione dei conteggi riformulati dall'appellante.
Deve, quindi, ritenersi che la somma così rideterminata sulla base delle previsioni contrattuali ON sia corretta e che, pertanto, la ha diritto ad ottenere dall' il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 58.069,41, a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 2013-2015, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sulla predetta somma dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli altri due motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, da un lato, per avere denegato il pagamento dei richiesti interessi sul presupposto che l' non CP_1
ON avrebbe fornito la prova della responsabilità in capo all' del ritardo nella stipula del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/992 per gli anni di riferimento (secondo motivo); e, dall'altro lato, per avere ritenuto generica la domanda di pagamento azionata con riferimento agli interessi moratori maturati dopo la stipula dei contratti.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata va riformata e l' va condannata a pagare, in favore dell'appellante a CP_4 ONroparte_1 titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni rese negli anni 2013-2015, la somma di € 58.069,41, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio tra l'appellante e l' CP_1 [...]
ON
seguono la soccombenza, con condanna dell' appellata al pagamento in favore CP_4
9 dell'appellante, nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dalle appellanti principali e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Antonio
Borraccino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite del presente grado di appello tra l'intervenuta 1705 e le altre parti CP_5 processuali, invece, vanno interamente compensate, atteso il momento dell'intervento (all'udienza di precisazione delle conclusioni), tenore della pronuncia e il mancato accertamento sulla validità della cessione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2983/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua ONroparte_1
Vetere e pubblicata in data 18.11.2019, nei confronti dell' e del terzo intervenuto CP_4
in riforma della sentenza impugnata, così provvede: ONroparte_5
1) condanna l' a pagare, in favore dell' la somma di € CP_4 ONroparte_1
58.069,41, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda formulata dal terzo intervenuto ONroparte_5
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_4 dell' delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio, in € ONroparte_1
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed
€ 1.165,50 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Antonio Borraccino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
4) compensa interamente le spese di lite tra il terzo intervenuto e le altre parti processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2658/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di comparsa di costituzione e risposta in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dalla
[...]
già avv. ANTONIO BORRACCINO (P.I. ) e ONroparte_2 CP_3 P.IVA_2 per essa dall'avv. ANTONIO BORRACCINO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello e giusta delibera di incarico n. 1466 del 16/11/2020, dall'avv. NICOLA SIMONELLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio, sito in Teverola (CE) alla Via Roma n. 52;
APPELLATA
NONCHE'
1 (c.f. ), n.q. di cessionaria dei crediti della ONroparte_5 P.IVA_4 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
[...] rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'avv. ALESSANDRO LANZI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo domicilio digitale, all'indirizzo PEC: ; Email_1
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ON Con atto di citazione notificato in data 9.5.2017, l' (d'ora innanzi solo ) CP_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 22.3.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (cessionaria del credito vantato dal Centro accreditato ONroparte_1 [...]
d'ora innanzi solo ”), della somma di € 153.040,44, oltre interessi legali dalla CP_6 CP_1 domanda al saldo, a titolo di interessi moratori, maturati ex d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento delle remunerazioni delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 erogate ON dalla sopracitata struttura in favore dell' negli anni dal 2013 al 2015. A fondamento ON dell'opposizione l' deduceva che le prestazioni erano state eseguite in mancanza di copertura contrattuale, essendo stati stipulati i contratti annuali con la predetta struttura sempre in ritardo, con conseguente impossibilità di ritenere tardivi i pagamenti effettuati prima della sottoscrizione dei contratti stessi.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 4.9.2017, la deduceva, tra CP_1
ON l'altro, che la tardiva stipula dei contratti era imputabile a responsabilità dell' e che, comunque, gli interessi moratori richiesti con il ricorso monitorio erano riconducibili al mero ritardato ON pagamento delle prestazioni da parte dell' con conseguente diritto alla corresponsione ex lege.
Con sentenza n. 2983/2019, pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e condannava l' al pagamento CP_1
ON delle spese di lite in favore dell' Ritenuta preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario - controvertendosi della corretta esecuzione di un rapporto di natura contrattuale e delle obbligazioni da esso discendenti - e la legittimità della cessione del credito anche senza l'espressa accettazione del debitore ceduto (necessaria nei soli rapporti di durata, quali a titolo esemplificativo gli appalti e la somministrazione), il Tribunale riconosceva l'astratta applicabilità alla fattispecie in esame delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 (essendo intercorso tra le parti un rapporto di natura privatistico-sinallagmatica) e, tuttavia, in concreto, negava la debenza degli interessi moratori rivendicati dalla società opposta. In particolare, rilevata la pacifica tardiva sottoscrizione
2 dei contratti per gli anni 2013-2015, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (Cass., 3968/2019 e Cass., 20391/2016), affermava che il diritto alla corresponsione degli interessi di mora da parte di un Ente pubblico sorge solo dopo la sottoscrizione di un contratto avente forma scritta ad substantiam, non potendo tale diritto essere desunto dal mero rapporto di accreditamento e a nulla rilevando, in mancanza di contratto, la concreta esecuzione delle prestazioni da parte del . Su tale presupposto, dichiarava che nulla era dovuto al (e, Pt_1 Pt_1 quindi, alla sua cessionaria ) a titolo di interessi moratori per i pagamenti delle prestazioni CP_1 eseguiti prima della sottoscrizione dei relativi contratti annuali e che neppure potevano esserle riconosciuti gli interessi moratori per i ritardati pagamenti successivi, attesa la genericità della domanda sul punto e la mancanza di prova delle somme tardivamente corrisposte dopo la sottoscrizione dei contratti (“la domanda è formulata in maniera tale da ricomprendere genericamente nell'importo richiesto gli interessi per il ritardo pagamento, senza alcuna precisazione in ordine alle specifiche prestazioni eseguite e senza alcuna specificazione in merito al momento in cui le singole prestazioni sono state eseguite”; cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). ON Aggiungeva, infine, che l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell' nella tradiva sottoscrizione dei contratti (legata alla peculiare procedura che conduce alla stipula del contratto), invocata da , era irrilevante e che, comunque, la documentazione da essa prodotta “non CP_1
ON offre la prova della responsabilità dell' per il ritardo nella stipula” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato il 21.7.2020, l' ha proposto appello avverso la predetta CP_1
ON sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di rigettare l'opposizione dell' e, per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e
ON di condannare l' al pagamento in suo favore della somma di € 153.040,44 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.p.c., anche all'esito di CTU. In particolare, con il primo motivo di appello ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 231/2002, sostenendo che il diritto alla corresponsione degli interessi moratori derivava direttamente da tale legge e dal ritardato pagamento del credito all'emissione della fattura e non, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dalla stipulazione del contratto. Con il secondo complesso motivo, ha nuovamente invocato
ON la responsabilità dell' nella tardiva stipulazione dei contratti, in ragione del peculiare procedimento di fissazione dei tetti di spesa, contestando al contempo l'erronea applicazione da
ON parte del Tribunale dei principi sull'onere della prova, incombendo sull' in virtù dell'art. 3
d.lgs. 231/2002, l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria, ossia il tempestivo pagamento delle prestazioni principali. Con il terzo motivo di appello, infine, ha
3 lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto generica la domanda di pagamento relativa agli interessi moratori maturati successivamente alla sottoscrizione dei singoli contratti, sostenendo, di contro, che la domanda era “logicamente inerente agli interessi su tutte le prestazioni rese negli anni 2013, 2014, 2015” e che “in atti del fascicolo di primo grado vi era documentazione ampiamente sufficiente ed idonea a consentire una quantificazione degli interessi ex d.lgs. 231/02 anche secondo la diversa prospettazione del Giudice” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). Insisteva, quindi, sulla necessità della nomina di un CTU (già formulata in primo grado). ON Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20.11.2020, l' ha insistito per il rigetto dell'appello con plurime argomentazioni, invocando la correttezza della motivazione esplicata nella sentenza impugnata, in primis, con riferimento alla rilevata tardività nella sottoscrizione dei contratti.
In data 18.3.2025, poi, interveniva volontariamente in giudizio la ONroparte_5
ON (d'ora innanzi solo ”), quale successore a titolo particolare (cessionaria dei crediti) dell' , la quale, riportandosi alle richieste e conclusioni già rassegnate nell'atto di appello CP_1
ON dalla propria cedente, chiedeva di “rigettare l'opposizione dell' in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 813/2017 opposto ON emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
e, in via subordinata, condannare l' al pagamento in favore di SPV della somma di 153.040,44 oppure della maggiore o minor CP_5 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.p.c., anche all'esito di una espletanda CTU”.
All'udienza del 15.10.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di giorni 20+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione della a ONroparte_5 intervenire nel presente giudizio di appello, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla ONroparte_1
ON Sul punto, infatti, l' nella comparsa conclusionale depositata il 14.5.2025, ha eccepito la ON carenza di legittimazione processuale della , deducendo la mancata sottoscrizione del contratto di cessione da parte dell' , la mancanza della propria adesione alla cessione e la carenza di CP_1 documentazione a sostegno della invocata legittimazione e della titolarità del credito azionato (pag.
4 della comparsa conclusionale). ON Osserva innanzitutto la Corte che l'intervento volontario della , quale successore nel diritto controverso a titolo particolare dalla (originaria parte processuale e titolare del credito sia CP_1 al momento della proposizione del ricorso monitorio che al momento della notifica dell'atto di
4 ON ON opposizione da pare dell' stante la cessione alla datata 5.12.2017), alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 111 e 268 c.p.c., deve ritenersi ammissibile e tempestivo, in quanto effettuato in appello in data 18.3.2025, ossia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi effettivamente solo all'udienza del 19.3.2025.
ON Va, tuttavia, dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla nel proprio atto di intervento, in quanto essa, seppure riportandosi all'appello di cui ha chiesto l'accoglimento, è volta ad ottenere la condanna in favore della interveniente delle somme rivendicate dalla cedente nei
ON ON confronti dell' Tale domanda, a causa delle contestazioni sollevate tempestivamente dall' nel primo atto difensivo successivo all'intervento (ossia nella comparsa conclusionale, atteso
ON l'intervento effettuato il giorno prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che l' aveva già depositato le sue note di trattazione scritta per l'udienza) in ordine alla validità della
ON cessione e alla titolarità del credito in capo alla cessionaria , introduce in giudizio nuovi temi di indagine (nella specie l'accertamento della validità della cessione e della titolarità del rapporto controverso), incompatibili con l'art. 345 c.p.c. (cfr. in tal senso da ultimo Cass., 5728/2024).
ON Ad avviso di questa Corte, quindi, posta l'inammissibilità della domanda formulata dalla nel suo atto di intervento, risulta superfluo, oltre che non consentito stanti le preclusioni di cui al citato art. 345 c.p.c. testé evidenziate, verificare la validità della cessione intervenuta tra l' CP_1
ON e la e, quindi, l'effettiva titolarità del credito in capo a quest'ultima.
Passando all'esame del merito dell'appello, la società , cessionaria dei crediti CP_1
ON originariamente vantati dalla nei confronti dell' quale originaria parte ONroparte_6 processuale, nei cui confronti il processo prosegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con il primo motivo di appello ha contestato che il Tribunale avrebbe travisato gli elementi di giudizio, negando il diritto al pagamento degli interessi moratori sulla base della tardiva stipulazione del contratto, senza avere riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 231/2002, dalle quali deriverebbe, invece, l'immediata sussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori, i quali, essendo previsti direttamente dalla legge, decorrono dall'emissione della fattura nei tempi previsti dalla legge nelle varie ipotesi e non dalla sottoscrizione del contratto. Ha precisato sul punto che i precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale (Cass., 3968/2019 e Cass., 20391/2016) non qualificano la stipula del contratto quale fatto costituivo rispetto all'obbligo di corresponsione degli interessi di mora, atteso che la prima pronuncia si limita a ribadire l'inapplicabilità del d.lgs.
231/2002 ai rapporti fondati su contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e la seconda afferma solo che il provvedimento di accreditamento all'esercizio della fornitura di servizi sanitaria non può supplire alla mancanza del contratto scritto. Secondo la ricostruzione prospettata dall'appellante, invece, “gli eventi contemplati dalla legge sono la scadenza del termine di
5 pagamento della prestazione (che in difetto di pattuizioni, conformi a legge, decorre dalla fatturazione), il mancato rispetto del termine, l'obbligo di corrispondere interessi maggiorati in rapporto al tempo della mora” (pag. 6 ultimo capoverso dell'atto di appello), costituendo il contratto solo la fonte negoziale del rapporto sinallagmatico intercorrente tra le parti (struttura ON accreditata ed avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
L'art. 3 d.lgs. 231/2002 prevede che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull'importo dovuto)), ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; l'art. 4, poi, precisa che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, aggiungendo ai commi successivi l'individuazione ex lege di specifici termini di pagamento per le ipotesi in cui le parti nulla abbiano previsto nei contratti regolanti il rapporto
(commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 4).
Da tali norme la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha estrapolato il principio per cui
“In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass., 28413/2024).
La Corte ha anche precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass., 17684/2020).
6 Nel testo dell'art. 4 applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis si legge, altresì, che
“Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
…3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto…4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Ove, quindi, le parti nulla abbiano previsto con riferimento agli interessi moratori, essi sono comunque automaticamente dovuti sulla base dei termini di pagamento previsti direttamente dalla legge.
Orbene nel caso di specie, è pacifico tra le parti ed è stato accertato dal Tribunale con valore di giudicato (non essendovi stata impugnazione sul punto) che per tutti gli anni dal 2013 al 2015 le parti hanno stipulato i contratti, seppure tardivamente, prevedendo anche una specifica disciplina degli interessi moratori sia con riferimento ai tempi di pagamento delle prestazioni e, quindi, di decorrenza dell'eventuale mora, sia con riguardo all'importo degli interessi stessi (cfr. art. 7 di ciascuno dei contratti regolanti il rapporto in esame).
Ritiene la Corte, anche alla luce del proprio orientamento (ormai costante) nonché delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che i siffatti contratti (la cui sottoscrizione seppure tardiva è elemento necessario per far sorgere il diritto del ad ottenere la Pt_1 remunerazione tanto delle prestazioni svolte che degli interessi moratori derivanti dall'eventuale tardivo pagamento) siano validi e idonei a regolare retroattivamente le prestazioni rese nel periodo al quale ciascuno di essi si riferisce (cfr. da ultimo Cass., 16221/2025, secondo la quale: “La Con questione in ordine alla forma del contratto che deve essere stipulato tra la e le società che effettuano le prestazioni in regime di accreditamento, definitivo o provvisorio, si intreccia strettamente - come intuito dalla società ricorrente - con l'ulteriore questione in ordine al momento della individuazione dei tetti di spesa che,
7 generalmente e fisiologicamente, si verifica in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, anche oltre l'anno di riferimento… costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di recente Cass. n. 8753 del 2024, cit.)…È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art.
8-ter); l'accreditamento (art.
8-quater); la conclusione di specifici accordi (art.
8-quinquies)… Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie – nella specie anche oltre il termine dell'annualità di riferimento (nel marzo del 2019 a fronte di prestazioni sanitarie svolte nell'anno 2018) -, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
17. Si va dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento. Ciò trova conferma nell'art.
8-bis, comma 3, del d.lgs. n.
105 del 1992…Del resto, le parti non hanno alcuna possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. 25. Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione…Può, dunque, essere pronunciato il seguente principio di diritto: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».”.
8 L'applicazione retroattiva dei contratti implica necessariamente che, sebbene la sottoscrizione di un contratto in forma scritta ad substantiam sia presupposto necessario per ottenere sia la remunerazione delle prestazioni sia degli eventuali interessi dovuti per il ritardato pagamento, una volta sottoscritto il contratto, nel quale è confluito il consenso di entrambe le parti, il rapporto venga da questo regolato in tutti i suoi aspetti, compreso quello del regime della mora nei pagamenti.
Questa Corte, quindi, ritenendo che il calcolo degli interessi moratori effettuato dall'odierna appellante solo sulla base delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2002, senza tenere conto delle specifiche pattuizioni contrattuali non fosse corretto, ha invitato la parte appellante a riformulare i conteggi degli interessi moratori per i ritardati pagamenti sulla base delle previsioni contrattuali.
L'intervenuta SPV, nel termine concesso alle parti, ha depositato un nuovo conteggio dal quale risulta un credito per interessi moratori pari ad € 58.069,41. Il conteggio eseguito risulta correttamente svolto sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 dei contratti e, inoltre, non è stato ON contestato dall' la quale nel termine a difesa concesso non ha depositato l'eventuale conteggio alternativo che le era stato richiesto in caso di mancata condivisione dei conteggi riformulati dall'appellante.
Deve, quindi, ritenersi che la somma così rideterminata sulla base delle previsioni contrattuali ON sia corretta e che, pertanto, la ha diritto ad ottenere dall' il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 58.069,41, a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 2013-2015, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sulla predetta somma dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli altri due motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, da un lato, per avere denegato il pagamento dei richiesti interessi sul presupposto che l' non CP_1
ON avrebbe fornito la prova della responsabilità in capo all' del ritardo nella stipula del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/992 per gli anni di riferimento (secondo motivo); e, dall'altro lato, per avere ritenuto generica la domanda di pagamento azionata con riferimento agli interessi moratori maturati dopo la stipula dei contratti.
Per tutto quanto esposto, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata va riformata e l' va condannata a pagare, in favore dell'appellante a CP_4 ONroparte_1 titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni rese negli anni 2013-2015, la somma di € 58.069,41, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio tra l'appellante e l' CP_1 [...]
ON
seguono la soccombenza, con condanna dell' appellata al pagamento in favore CP_4
9 dell'appellante, nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dalle appellanti principali e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Antonio
Borraccino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite del presente grado di appello tra l'intervenuta 1705 e le altre parti CP_5 processuali, invece, vanno interamente compensate, atteso il momento dell'intervento (all'udienza di precisazione delle conclusioni), tenore della pronuncia e il mancato accertamento sulla validità della cessione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2983/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua ONroparte_1
Vetere e pubblicata in data 18.11.2019, nei confronti dell' e del terzo intervenuto CP_4
in riforma della sentenza impugnata, così provvede: ONroparte_5
1) condanna l' a pagare, in favore dell' la somma di € CP_4 ONroparte_1
58.069,41, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda formulata dal terzo intervenuto ONroparte_5
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_4 dell' delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio, in € ONroparte_1
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed
€ 1.165,50 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Antonio Borraccino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
4) compensa interamente le spese di lite tra il terzo intervenuto e le altre parti processuali.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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