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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 143/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2143/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: contratto di somministrazione, e vertente
TRA
(: ) ubicato nel Comune di Aversa (CE) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Pertini, 62 in persona dell'amministratore l.r.p.t. Sig. , (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente C.F._1
atto, dall'Avv. Alessandro Perreca, ed elettivamente domiciliato in Via Fratelli
Bandiera, 9 – 81020 Capodrise (CE), come da procura in atti;
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'Avv.to Controparte_1 dall'Avv.to Giuseppe Nerone, elett.te domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
E
CP_ in persona del legale rapp.te. rapp.to e difeso dall'Avv.to Roberto Controparte_2
Russo, presso il cui studio in Caivano alla via Gramsci n.35, risulta elett.te domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 1-7-2025 che espressamente si richiamano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato il per Parte_1
il tramite del proprio amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso RG 143/2024
l'intimazione di pagamento n ex art. 50 DPR 602/1973 n. 2023/4769 del 10/10/2023 notificata il 18/12/2023, con cui era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di €.14.084,20 sulla scorta dell' accertamento esecutivo n. 2021/2140 notificato il 26-10-
2021 ma in effetti mai ritualmente notificato e riferito a presunti canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, in favore del . Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'irritualità della notifica con difetto di legittimazione passiva;
2) la prescrizione del credito azionato;
3) la mancata indicazione della dicitura prescrizione nella delibera ARERA n. 547”019 con conseguente illegittimità dell'atto impugnato e delle somme richieste per malfunzionamento dei depuratori della provincia di riferimento;
4) genericità dell'atto impugnato con vizio di motivazione e assenza della prova del credito.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra indicato e dell'avviso di accertamento esecutivo in esso richiamato per difetto di legittimazione passiva del nonché per intervenuta prescrizione, carenza di Parte_1
potere e illegittimità della procedura di riscossione attivata dalla per CP_2
sussistenza dei vizi della sequenza procedimentale nonché inesistenza, nullità e/o irregolarità dell'atto opposto per omessa notifica del prodromico accertamento esecutivo in esso enunciato;
in via subordinata accertare e dichiarare in ogni caso l'annullamento dell'atto per errata quantificazione delle somme stante il malfunzionamento dei depuratori;
illegittimità degli aumenti applicati a decorrere dal 2015 per mancata rendicontazione delle spese sostenute;
l'assoluta genericità della pretesa per impossibilità di verificare la correttezza dei consumi e dei canoni applicati, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La si costituiva si costituiva richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto con allegazione degli atti notificati e sulla scorta che la stessa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n. 289, prima sezione n. 55, all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97 - era Concessionario affidatario del servizio di riscossione delle entrate patrimoniali in forza di contratto di affidamento del servizio di riscossione dei crediti del giusta determinazione Dirigenziale n. 69 Controparte_1
del 30.07.2020 e successivo contratto n. 7876 del 24.02.2021. RG 143/2024
Evidenziava in particolare come la pretesa di cui all'intimazione fosse divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente è stato notificato l'atto prodromico (accertamento esecutivo), per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede non possono trovare ingresso le contestazioni relative alla quantificazione dei consumi e alla fatturazione, all'erogazione acque reflue, alla prescrizione.
Si costituiva il il quale deduceva l'infondatezza delle eccezioni di Controparte_1
prescrizione nonché l'esistenza del servizio di depurazione delle acque reflue come da documentazione allegata che attestava l'allaccio dell'impianto all'impianti di Area
Casertana in Marcianise e alla Foce Regi Lagni in Villa Literno nonché infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni di parte attrice.
Insisteva quindi per l'infondatezza della domanda, depositando in giudizio le fatture sottese all'avviso di accertamento e i solleciti di pagamento notificati nel corso degli anni nonché istanza di rateizzazione avanzata dal relativamente alle somme ivi Parte_1
riportate.
2. In diritto La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle seguenti considerazioni.
3. In primo luogo non può essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione del in quanto, seppure l'impugnata intimazione ad Parte_1
adempiere n. 2023/4769 risulta indirizza a al proprio domicilio in Parte_2
Cesa (CE), non vi è alcuna contestazione che lo stesso all'epoca rivestisse la qualità di amministratore del condominio sito in Aversa, tanto che le somme richieste erano espressamente riferibili all'accertamento esecutivo n. 2021/2140 inviato proprio al
Condomino attore,
È evidente quindi che destinatario della pretesa impositiva non era la persona fisica
, come detto resistente in Cesa (CE), bensì il Parte_2 Parte_1 di cui quest'ultimo era rappresentante.
In ogni caso, condividendo le impostazioni difensive della l'eventuale vizio CP_2
relativa alla notifica dell'atto opposto deve ritenersi sanato, ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c. in quanto l'atto ha raggiunto il proprio scopo da un punto di vista processuale, permettendo proprio al Condominio di prendere espressa posizione sull'avversa pretesa creditoria.
4.Circa la prescrizione del credito azionato.
Le deduzioni difensive appaiono parzialmente accoglibili. RG 143/2024
La a fronte di tale deduzione depositava l'avviso di accertamento esecutivo n. CP_2
2021/2140 del 27-7-2021, posto alla base dell'intimazione n. 2023/4769 del 10-10-2023, espressamente impugnata, il quale, nella descrizione degli importi da pagare, richiama il contratto di fornitura in analisi, le fatture emesse unitamente al sollecito di pagamento e messa in mora n. 1154 notificato in data 13-3-2018.
A fronte di tale dato, il a corredo della comparsa di costituzione del Controparte_1
29-1-2024, depositava in allegato da 1 a 3 gli atti di costituzione in mora con le attestazioni di notifica con particolare riferimento all'atto di costituzione in mora per le forniture idriche ivi indicate avente n. 1154 notificato il 13-3-2018 (cfr. in allegato 2 e 2 bis).
Ebbene, sebbene tale atto sia stato notificato senza l'indicazione della persona dell'amministratore pro tempore, risulta essere comunque entrato nella sfera di conoscenza del l.r.p.t. in quanto in data 5-4-2018, a firma dell'amministratore l.r.p.t. risulta presentata istanza di rateizzazione della somma riportata nell'avviso n. 1154 per euro 17.978,33 con successiva emissione del decreto di accoglimento da parte del ritirato in data 19-4-2019 (cfr. allegato n. 4 del . Controparte_1 Controparte_1
In materia trova applicazione il principio espresso sia dalla giurisprudenza tributaria che della Cassazione ordinaria secondo la quale il riconoscimento dell'altrui diritto cui è collegato l'effetto interruttivo della prescrizione si configura nella domanda di rateizzazione del debito: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del
Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
Tanto premesso, anche a fronte della notifica irregolare dell'atto di messa in mora come sopra indicato, emerge la presenza del riconoscimento dell'altrui diritto manifestato per implicito dal proprio con riferimento alla pretesa azionata dal la Parte_1 CP_1 quale ha determinato l'interruzione della prescrizione dalla data di sottoscrizione della istanza di rateizzazione sopra indicata emessa il 5-4-2018. RG 143/2024
Nel caso in analisi, non possono essere condivise le approfondite analisi della difesa attorea in quanto trova applicazione la prescrizione quinquennale.
In relazione al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, la legge di bilancio 2017
(legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020.
In materia è intervenuto il provvedimento emesso dalla Prima Presidente della Cassazione
n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023, il quale, in via di obiter dictum, ha precisato come "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi".
Nel caso in analisi, tutte le fatture azionate hanno scadenza nell'anno 2013/2014 con notifica dell'avviso di pagamento nell'anno 2018 e quindi prima dell'1-1-2020, secondo la normativa citata in tema di prescrizione biennale.
Quindi la prescrizione dei crediti del somministrante risulta essere quinquennale con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1442).
Si veda anche Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18184 secondo la quale il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
Ebbene, in relazione all'avviso di messa in mora n. 1154, come detto, è intercorso atto di interruzione della prescrizione il 5-4-2018, data dell'istanza di rateizzazione e quindi risulta prescritto solo il credito riportato nella fattura n. 3626 del 14-1-2013 con scadenza 13-2-2013 per la somma di euro 1334.99. RG 143/2024
Mentre le successive fatture risultano avere scadenze successive al 14-5-2014 (in allegato alla produzione del e quindi non risulta decorso il termine di Controparte_1
prescrizione quinquennale sopra indicato.
Ne deriva quindi come correttamente le stesse siano state oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2140 del 27-7-2021 notificato il 26-10-2021 nelle mani dell'amministratore p.t. del (cfr. avviso di ricevimento allegato Parte_1
alla comparsa di costituzione della . CP_2
5. Non colgono nel segno neppure le contestazioni formali sollevate dall'attore con riguardo ad una presunta violazione degli artt. 49 e ss. D.P.R. 642/1973 e alla mancanza di “motivazione del provvedimento” impugnato, evidentemente, ex art. 3, L. 241/1990.
In relazione a quanto sopra già argomentato, infatti, è venuta in considerazione, nella specie, la forma particolare di riscossione ex art. 1., comma 792, L. 160/2019.
Ebbene, il menzionato avviso di accertamento autoesecutivo n. 2021/2140 del 27-7-2021 prodotto in atti dal concessionario convenuto (della cui regolare notificazione all'attore già si è innanzi detto) risulta essere stato redatto nel pieno rispetto della normativa innanzi indicata e la non impugnazione nel termine ivi sancito ne ha determinato la piena esecutività, senza la necessaria emanazione di alcun ulteriore atto.
Peraltro, per pacifica giurisprudenza, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., tra le tante, Cass. 10692/2024).
Ed invero, ribadito che il giudice dell'impugnazione dell'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910 (come anche, oggi, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L.
160/2019) è giudice del rapporto e non già del mero atto, parte attrice, nella specie, non solo non ha mai specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura idrica con il convenuto (come sopra già rimarcato), ma non risulta neppure averne mai specificamente contestato i consumi, tutti analiticamente risultanti e riportati nelle fatture prodotte in atti.
Del resto, la generica eccezione di mancata notificazione degli atti presupposti sollevata da parte attrice è stata dalla stessa precipuamente funzionalizzata alla sola deduzione della nullità della intimazione ad adempiere impugnata a fronte della eccezione di prescrizione RG 143/2024
del credito nascente dal rapporto sostanziale sotteso alla menzionata intimazione ad adempiere.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato i principi generali in materia di riscossione dei canoni idrici da parte di soggetti terzi affidatari, come società private o partecipate.
La Corte di Cassazione (arg. ex Cass, ord. n. 14628/2011) ha chiarito che la riscossione, sia volontaria che coattiva, delle tariffe del servizio idrico integrato può essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Nel caso in analisi la è, ai sensi dell'art. 1188 Controparte_2
c.c. il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento;
in altri termini questi svolge l'attività di riscossione per conto degli enti impositori, unici titolari della pretesa contestata, motivo per cui gli atti posti in essere producono effetti solo nei loro confronti.
Il ha provato che, con determinazione dirigenziale n. 69 del 30-7- Controparte_1
2020, la era stata individuata come aggiudicataria, tra l'altro, del servizio di CP_2
riscossione dei canoni idrici. A fronte di ciò, le contestazioni circa la legittimazione di quest'ultima all'attivazione della procedura di esecuzione appaiono generiche e sprovviste di supporto probatorio (cfr. all n. 10)
Inoltre, come documentato dal “in considerazione della necessità di Controparte_1 attendere il decorso dei termini di cui all'art. 32 co. 9 del codice degli appalti, al fine di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto (oggi stipulato), si provvedeva, con
Determina n° 70 del 30/07/2020 (doc. n° 11) all'approvazione del verbale di consegna sotto riserva di legge. A seguito di ciò il e la Controparte_1 CP_2
provvedevano a stipulare contratto rep. 7876 (doc. n° 12).”
Non vi è prova che tale contratto non fosse operativo ed efficace all'atto di emissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR n. 602/1973.
6. Per quanto attiene alla questione che l'atto impugnato non reca le indicazioni prescritte dalla citata delibera ARERA 547/2019 (pag. 24, art. 5, punto 5.2), si evidenzia come la predetta non ha natura normativa e comunque in presenza di mancata contestazione circa la somministrazione idrica nel periodo indicato tale omissione non incide sul rapporto sostanziale e la debenza della controprestazione a fronte del contratto intercorso tra il e il CP_1 Parte_1 RG 143/2024
7. A questo riguardo, il Tribunale non può che ribadire come parte attrice non abbia mai specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura idrica con l'ente convenuto, essendosi, piuttosto, limitata a contestare la mancata notificazione, nei propri confronti, degli avvisi di accertamento autoesecutivi (e atti presupposti) posti a fondamento dell'intimazione ad adempiere impugnata.
Come già detto, il ha dedotto e documentato di aver notificato gli atti Controparte_1
presupposti (ovvero l'avvio di accertamento autoesecutivi richiamati nella intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e i precedenti solleciti di pagamento).
Quanto alle contestazioni relative ai consumi, il ricorrente non ha contestato l'esistenza del titolo in base al quale è stato ingiunto il pagamento, vale a dire del contratto di somministrazione dell'acqua; tuttavia, ha eccepito in maniera generica e senza supporto di documentazione tecnica che i consumi indicati nelle fatture non corrispondono alla effettiva fornitura. Ebbene, è pur vero che in linea generale nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio ( nella fattispecie idrico).
Tuttavia, “in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura” (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934).
Si condivide sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente RG 143/2024
svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Nel caso di specie l'odierno attore ha lamentato in modo generico un malfunzionamento del contatore dell'acqua richiamando precedenti della Cassazione con presumibile l'erroneità dei consumi riportati nelle schede nonché nelle fatture allegate dal CP_1
unitamente a reperti fotografici delle letture dei contatori.
[...]
Tuttavia, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, sicché non sussistono elementi per ritenere non veritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai “mc” di acqua consumati dalle utenze intestate all'attore.
Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta essere indicata nelle fatture richiamando espressamente le varie deliberazioni della Giunta
Comunale intervenute nel tempo (si vedano le fatture allegate ove nella prima pagina è riportata la delibera della Giunta Municipale in relazione alla tariffa applicata).
Ebbene, poiché per tali atti è prevista la pubblicazione sull'albo pretorio, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015,
n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287).
In ragione di tanto, risulta fornita la prova della fonte pattizia/regolamentare della tariffa applicata per le singole voci addebitate in fattura, contrariamente a quanto asserito dall'attore, il quale neppure rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata ha formulato contestazioni specifiche.
8. Infine, quanto alla doglianza relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione e/o malfunzionamento, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che “mentre fino al 3 ottobre 2000, il canone RG 143/2024
o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si
è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio
1994 n. 36, art. 13 e ss.".
Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002,
n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione,
l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500).
Ciò chiarito, nella specie il resistente ha prodotto in atti sia la convenzione CP_1 stipulata con la attestante evidentemente l'esistenza Controparte_4 dell'allacciamento del sistema fognario comunale al depuratore dei Regi Lagni, sia la
Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale, sia finanche le disposizioni di pagamento operate in favore della per la fruizione del servizio di depurazione. Controparte_4 RG 143/2024
Rispetto a tali elementi oggettivi di natura documentale (peraltro, mai specificamente contestati dal ricorrente), appaiono del tutto generiche e indeterminate (oltre che infondate) le doglianze formulate da parte ricorrente circa la asserita mancata prova dell'effettiva presenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale nel periodo di fatturazione e degli esborsi sostenuti dal resistente per la fruizione del relativo CP_1
servizio (cfr. mandati di pagamento effettuati alla in all. n° 9). Controparte_4
Parimenti priva di pregio giuridico appare la contestazione formulata dal ricorrente secondo cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione.
Ed invero, parte ricorrente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé (in forza del quale, del resto, risulta installato presso la propria utenza il relativo misuratore), né di aver usufruito della relativa fornitura idrica.
Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531).
Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.
Ciò precisato, fornita da parte del resistente la compiuta prova CP_5 dell'effettiva esistenza e svolgimento del servizio di depurazione, il ricorrente non potrebbe sottrarsi dal pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o della loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio.
9. Non accoglibile per tutto quanto sopra già indicato e anche la doglianza circa la genericità dell'atto impugnato con vizio di motivazione. RG 143/2024
Le fatture richiamate sono analitiche in questo senso e oggetto di espresso richiamo per relazionem nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2140 oggetto di analisi.
Da tali atti è possibile derivare la consistenza della pretesa creditoria azionata con riferimento alle singole voci sottese con la relativa annualità della fornitura e specificazione della modalità di determinazione degli importi richiesti e i metri cubi di acqua consumati (cfr. fatture allegate dal . Controparte_1
10. In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle richieste attoree, sussistono giustificati ed eccezionali motivi per compensare, per la metà, le spese di lite, ponendo la restante quota a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimo di cui al dm 55/ 2014 per la natura ed il valore della controversia come accertato nel presente giudizio (euro 11.937,57) e per le difficoltà interpretative delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria la quale è consistita unicamente nel deposito di documentazione senza ulteriore impegno processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda e per le ragioni di cui in motivazione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla in parte l'intimazione di pagamento n. 2023/4769 del 10-10-2023 e l'avviso di accertamento esecutivo n.
2021/2140 del 27-7-2021 limitatamente al canone dovuto per il servizio idrico relativo all'annualità 2012 per euro 1.334,99, restando fermo quanto altro previsto e disposto;
b) dichiara l'intervenuta prescrizione del credito del relativamente alla Controparte_1
fattura n.3626 del 14-1-2013 con scadenza 13-2-2013 di € 1.334,99;
c) compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna parte attrice a rifondere la somma che liquida per ciascuno dei convenuti nella persona del Controparte_1
Co Sindaco e della , nella persona del l.r.p.t., in euro= 1.698,50= per CP_6 CP_8
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA
e CPA se dovute come per legge.
Aversa, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2143/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: contratto di somministrazione, e vertente
TRA
(: ) ubicato nel Comune di Aversa (CE) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Pertini, 62 in persona dell'amministratore l.r.p.t. Sig. , (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente C.F._1
atto, dall'Avv. Alessandro Perreca, ed elettivamente domiciliato in Via Fratelli
Bandiera, 9 – 81020 Capodrise (CE), come da procura in atti;
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'Avv.to Controparte_1 dall'Avv.to Giuseppe Nerone, elett.te domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
E
CP_ in persona del legale rapp.te. rapp.to e difeso dall'Avv.to Roberto Controparte_2
Russo, presso il cui studio in Caivano alla via Gramsci n.35, risulta elett.te domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 1-7-2025 che espressamente si richiamano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto. Con atto di citazione regolarmente notificato il per Parte_1
il tramite del proprio amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso RG 143/2024
l'intimazione di pagamento n ex art. 50 DPR 602/1973 n. 2023/4769 del 10/10/2023 notificata il 18/12/2023, con cui era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di €.14.084,20 sulla scorta dell' accertamento esecutivo n. 2021/2140 notificato il 26-10-
2021 ma in effetti mai ritualmente notificato e riferito a presunti canoni idrici relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, in favore del . Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'irritualità della notifica con difetto di legittimazione passiva;
2) la prescrizione del credito azionato;
3) la mancata indicazione della dicitura prescrizione nella delibera ARERA n. 547”019 con conseguente illegittimità dell'atto impugnato e delle somme richieste per malfunzionamento dei depuratori della provincia di riferimento;
4) genericità dell'atto impugnato con vizio di motivazione e assenza della prova del credito.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra indicato e dell'avviso di accertamento esecutivo in esso richiamato per difetto di legittimazione passiva del nonché per intervenuta prescrizione, carenza di Parte_1
potere e illegittimità della procedura di riscossione attivata dalla per CP_2
sussistenza dei vizi della sequenza procedimentale nonché inesistenza, nullità e/o irregolarità dell'atto opposto per omessa notifica del prodromico accertamento esecutivo in esso enunciato;
in via subordinata accertare e dichiarare in ogni caso l'annullamento dell'atto per errata quantificazione delle somme stante il malfunzionamento dei depuratori;
illegittimità degli aumenti applicati a decorrere dal 2015 per mancata rendicontazione delle spese sostenute;
l'assoluta genericità della pretesa per impossibilità di verificare la correttezza dei consumi e dei canoni applicati, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La si costituiva si costituiva richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto con allegazione degli atti notificati e sulla scorta che la stessa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n. 289, prima sezione n. 55, all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97 - era Concessionario affidatario del servizio di riscossione delle entrate patrimoniali in forza di contratto di affidamento del servizio di riscossione dei crediti del giusta determinazione Dirigenziale n. 69 Controparte_1
del 30.07.2020 e successivo contratto n. 7876 del 24.02.2021. RG 143/2024
Evidenziava in particolare come la pretesa di cui all'intimazione fosse divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente è stato notificato l'atto prodromico (accertamento esecutivo), per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede non possono trovare ingresso le contestazioni relative alla quantificazione dei consumi e alla fatturazione, all'erogazione acque reflue, alla prescrizione.
Si costituiva il il quale deduceva l'infondatezza delle eccezioni di Controparte_1
prescrizione nonché l'esistenza del servizio di depurazione delle acque reflue come da documentazione allegata che attestava l'allaccio dell'impianto all'impianti di Area
Casertana in Marcianise e alla Foce Regi Lagni in Villa Literno nonché infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni di parte attrice.
Insisteva quindi per l'infondatezza della domanda, depositando in giudizio le fatture sottese all'avviso di accertamento e i solleciti di pagamento notificati nel corso degli anni nonché istanza di rateizzazione avanzata dal relativamente alle somme ivi Parte_1
riportate.
2. In diritto La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle seguenti considerazioni.
3. In primo luogo non può essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione del in quanto, seppure l'impugnata intimazione ad Parte_1
adempiere n. 2023/4769 risulta indirizza a al proprio domicilio in Parte_2
Cesa (CE), non vi è alcuna contestazione che lo stesso all'epoca rivestisse la qualità di amministratore del condominio sito in Aversa, tanto che le somme richieste erano espressamente riferibili all'accertamento esecutivo n. 2021/2140 inviato proprio al
Condomino attore,
È evidente quindi che destinatario della pretesa impositiva non era la persona fisica
, come detto resistente in Cesa (CE), bensì il Parte_2 Parte_1 di cui quest'ultimo era rappresentante.
In ogni caso, condividendo le impostazioni difensive della l'eventuale vizio CP_2
relativa alla notifica dell'atto opposto deve ritenersi sanato, ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c. in quanto l'atto ha raggiunto il proprio scopo da un punto di vista processuale, permettendo proprio al Condominio di prendere espressa posizione sull'avversa pretesa creditoria.
4.Circa la prescrizione del credito azionato.
Le deduzioni difensive appaiono parzialmente accoglibili. RG 143/2024
La a fronte di tale deduzione depositava l'avviso di accertamento esecutivo n. CP_2
2021/2140 del 27-7-2021, posto alla base dell'intimazione n. 2023/4769 del 10-10-2023, espressamente impugnata, il quale, nella descrizione degli importi da pagare, richiama il contratto di fornitura in analisi, le fatture emesse unitamente al sollecito di pagamento e messa in mora n. 1154 notificato in data 13-3-2018.
A fronte di tale dato, il a corredo della comparsa di costituzione del Controparte_1
29-1-2024, depositava in allegato da 1 a 3 gli atti di costituzione in mora con le attestazioni di notifica con particolare riferimento all'atto di costituzione in mora per le forniture idriche ivi indicate avente n. 1154 notificato il 13-3-2018 (cfr. in allegato 2 e 2 bis).
Ebbene, sebbene tale atto sia stato notificato senza l'indicazione della persona dell'amministratore pro tempore, risulta essere comunque entrato nella sfera di conoscenza del l.r.p.t. in quanto in data 5-4-2018, a firma dell'amministratore l.r.p.t. risulta presentata istanza di rateizzazione della somma riportata nell'avviso n. 1154 per euro 17.978,33 con successiva emissione del decreto di accoglimento da parte del ritirato in data 19-4-2019 (cfr. allegato n. 4 del . Controparte_1 Controparte_1
In materia trova applicazione il principio espresso sia dalla giurisprudenza tributaria che della Cassazione ordinaria secondo la quale il riconoscimento dell'altrui diritto cui è collegato l'effetto interruttivo della prescrizione si configura nella domanda di rateizzazione del debito: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del
Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
Tanto premesso, anche a fronte della notifica irregolare dell'atto di messa in mora come sopra indicato, emerge la presenza del riconoscimento dell'altrui diritto manifestato per implicito dal proprio con riferimento alla pretesa azionata dal la Parte_1 CP_1 quale ha determinato l'interruzione della prescrizione dalla data di sottoscrizione della istanza di rateizzazione sopra indicata emessa il 5-4-2018. RG 143/2024
Nel caso in analisi, non possono essere condivise le approfondite analisi della difesa attorea in quanto trova applicazione la prescrizione quinquennale.
In relazione al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, la legge di bilancio 2017
(legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020.
In materia è intervenuto il provvedimento emesso dalla Prima Presidente della Cassazione
n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023, il quale, in via di obiter dictum, ha precisato come "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi".
Nel caso in analisi, tutte le fatture azionate hanno scadenza nell'anno 2013/2014 con notifica dell'avviso di pagamento nell'anno 2018 e quindi prima dell'1-1-2020, secondo la normativa citata in tema di prescrizione biennale.
Quindi la prescrizione dei crediti del somministrante risulta essere quinquennale con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1442).
Si veda anche Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18184 secondo la quale il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
Ebbene, in relazione all'avviso di messa in mora n. 1154, come detto, è intercorso atto di interruzione della prescrizione il 5-4-2018, data dell'istanza di rateizzazione e quindi risulta prescritto solo il credito riportato nella fattura n. 3626 del 14-1-2013 con scadenza 13-2-2013 per la somma di euro 1334.99. RG 143/2024
Mentre le successive fatture risultano avere scadenze successive al 14-5-2014 (in allegato alla produzione del e quindi non risulta decorso il termine di Controparte_1
prescrizione quinquennale sopra indicato.
Ne deriva quindi come correttamente le stesse siano state oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2140 del 27-7-2021 notificato il 26-10-2021 nelle mani dell'amministratore p.t. del (cfr. avviso di ricevimento allegato Parte_1
alla comparsa di costituzione della . CP_2
5. Non colgono nel segno neppure le contestazioni formali sollevate dall'attore con riguardo ad una presunta violazione degli artt. 49 e ss. D.P.R. 642/1973 e alla mancanza di “motivazione del provvedimento” impugnato, evidentemente, ex art. 3, L. 241/1990.
In relazione a quanto sopra già argomentato, infatti, è venuta in considerazione, nella specie, la forma particolare di riscossione ex art. 1., comma 792, L. 160/2019.
Ebbene, il menzionato avviso di accertamento autoesecutivo n. 2021/2140 del 27-7-2021 prodotto in atti dal concessionario convenuto (della cui regolare notificazione all'attore già si è innanzi detto) risulta essere stato redatto nel pieno rispetto della normativa innanzi indicata e la non impugnazione nel termine ivi sancito ne ha determinato la piena esecutività, senza la necessaria emanazione di alcun ulteriore atto.
Peraltro, per pacifica giurisprudenza, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., tra le tante, Cass. 10692/2024).
Ed invero, ribadito che il giudice dell'impugnazione dell'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910 (come anche, oggi, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L.
160/2019) è giudice del rapporto e non già del mero atto, parte attrice, nella specie, non solo non ha mai specificamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura idrica con il convenuto (come sopra già rimarcato), ma non risulta neppure averne mai specificamente contestato i consumi, tutti analiticamente risultanti e riportati nelle fatture prodotte in atti.
Del resto, la generica eccezione di mancata notificazione degli atti presupposti sollevata da parte attrice è stata dalla stessa precipuamente funzionalizzata alla sola deduzione della nullità della intimazione ad adempiere impugnata a fronte della eccezione di prescrizione RG 143/2024
del credito nascente dal rapporto sostanziale sotteso alla menzionata intimazione ad adempiere.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato i principi generali in materia di riscossione dei canoni idrici da parte di soggetti terzi affidatari, come società private o partecipate.
La Corte di Cassazione (arg. ex Cass, ord. n. 14628/2011) ha chiarito che la riscossione, sia volontaria che coattiva, delle tariffe del servizio idrico integrato può essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Nel caso in analisi la è, ai sensi dell'art. 1188 Controparte_2
c.c. il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento;
in altri termini questi svolge l'attività di riscossione per conto degli enti impositori, unici titolari della pretesa contestata, motivo per cui gli atti posti in essere producono effetti solo nei loro confronti.
Il ha provato che, con determinazione dirigenziale n. 69 del 30-7- Controparte_1
2020, la era stata individuata come aggiudicataria, tra l'altro, del servizio di CP_2
riscossione dei canoni idrici. A fronte di ciò, le contestazioni circa la legittimazione di quest'ultima all'attivazione della procedura di esecuzione appaiono generiche e sprovviste di supporto probatorio (cfr. all n. 10)
Inoltre, come documentato dal “in considerazione della necessità di Controparte_1 attendere il decorso dei termini di cui all'art. 32 co. 9 del codice degli appalti, al fine di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto (oggi stipulato), si provvedeva, con
Determina n° 70 del 30/07/2020 (doc. n° 11) all'approvazione del verbale di consegna sotto riserva di legge. A seguito di ciò il e la Controparte_1 CP_2
provvedevano a stipulare contratto rep. 7876 (doc. n° 12).”
Non vi è prova che tale contratto non fosse operativo ed efficace all'atto di emissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR n. 602/1973.
6. Per quanto attiene alla questione che l'atto impugnato non reca le indicazioni prescritte dalla citata delibera ARERA 547/2019 (pag. 24, art. 5, punto 5.2), si evidenzia come la predetta non ha natura normativa e comunque in presenza di mancata contestazione circa la somministrazione idrica nel periodo indicato tale omissione non incide sul rapporto sostanziale e la debenza della controprestazione a fronte del contratto intercorso tra il e il CP_1 Parte_1 RG 143/2024
7. A questo riguardo, il Tribunale non può che ribadire come parte attrice non abbia mai specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura idrica con l'ente convenuto, essendosi, piuttosto, limitata a contestare la mancata notificazione, nei propri confronti, degli avvisi di accertamento autoesecutivi (e atti presupposti) posti a fondamento dell'intimazione ad adempiere impugnata.
Come già detto, il ha dedotto e documentato di aver notificato gli atti Controparte_1
presupposti (ovvero l'avvio di accertamento autoesecutivi richiamati nella intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973 e i precedenti solleciti di pagamento).
Quanto alle contestazioni relative ai consumi, il ricorrente non ha contestato l'esistenza del titolo in base al quale è stato ingiunto il pagamento, vale a dire del contratto di somministrazione dell'acqua; tuttavia, ha eccepito in maniera generica e senza supporto di documentazione tecnica che i consumi indicati nelle fatture non corrispondono alla effettiva fornitura. Ebbene, è pur vero che in linea generale nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio ( nella fattispecie idrico).
Tuttavia, “in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura” (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934).
Si condivide sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente RG 143/2024
svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Nel caso di specie l'odierno attore ha lamentato in modo generico un malfunzionamento del contatore dell'acqua richiamando precedenti della Cassazione con presumibile l'erroneità dei consumi riportati nelle schede nonché nelle fatture allegate dal CP_1
unitamente a reperti fotografici delle letture dei contatori.
[...]
Tuttavia, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, sicché non sussistono elementi per ritenere non veritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai “mc” di acqua consumati dalle utenze intestate all'attore.
Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta essere indicata nelle fatture richiamando espressamente le varie deliberazioni della Giunta
Comunale intervenute nel tempo (si vedano le fatture allegate ove nella prima pagina è riportata la delibera della Giunta Municipale in relazione alla tariffa applicata).
Ebbene, poiché per tali atti è prevista la pubblicazione sull'albo pretorio, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015,
n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287).
In ragione di tanto, risulta fornita la prova della fonte pattizia/regolamentare della tariffa applicata per le singole voci addebitate in fattura, contrariamente a quanto asserito dall'attore, il quale neppure rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata ha formulato contestazioni specifiche.
8. Infine, quanto alla doglianza relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione e/o malfunzionamento, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che “mentre fino al 3 ottobre 2000, il canone RG 143/2024
o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si
è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio
1994 n. 36, art. 13 e ss.".
Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002,
n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione,
l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500).
Ciò chiarito, nella specie il resistente ha prodotto in atti sia la convenzione CP_1 stipulata con la attestante evidentemente l'esistenza Controparte_4 dell'allacciamento del sistema fognario comunale al depuratore dei Regi Lagni, sia la
Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale, sia finanche le disposizioni di pagamento operate in favore della per la fruizione del servizio di depurazione. Controparte_4 RG 143/2024
Rispetto a tali elementi oggettivi di natura documentale (peraltro, mai specificamente contestati dal ricorrente), appaiono del tutto generiche e indeterminate (oltre che infondate) le doglianze formulate da parte ricorrente circa la asserita mancata prova dell'effettiva presenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale nel periodo di fatturazione e degli esborsi sostenuti dal resistente per la fruizione del relativo CP_1
servizio (cfr. mandati di pagamento effettuati alla in all. n° 9). Controparte_4
Parimenti priva di pregio giuridico appare la contestazione formulata dal ricorrente secondo cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione.
Ed invero, parte ricorrente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé (in forza del quale, del resto, risulta installato presso la propria utenza il relativo misuratore), né di aver usufruito della relativa fornitura idrica.
Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531).
Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.
Ciò precisato, fornita da parte del resistente la compiuta prova CP_5 dell'effettiva esistenza e svolgimento del servizio di depurazione, il ricorrente non potrebbe sottrarsi dal pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o della loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio.
9. Non accoglibile per tutto quanto sopra già indicato e anche la doglianza circa la genericità dell'atto impugnato con vizio di motivazione. RG 143/2024
Le fatture richiamate sono analitiche in questo senso e oggetto di espresso richiamo per relazionem nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2140 oggetto di analisi.
Da tali atti è possibile derivare la consistenza della pretesa creditoria azionata con riferimento alle singole voci sottese con la relativa annualità della fornitura e specificazione della modalità di determinazione degli importi richiesti e i metri cubi di acqua consumati (cfr. fatture allegate dal . Controparte_1
10. In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle richieste attoree, sussistono giustificati ed eccezionali motivi per compensare, per la metà, le spese di lite, ponendo la restante quota a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimo di cui al dm 55/ 2014 per la natura ed il valore della controversia come accertato nel presente giudizio (euro 11.937,57) e per le difficoltà interpretative delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria la quale è consistita unicamente nel deposito di documentazione senza ulteriore impegno processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda e per le ragioni di cui in motivazione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla in parte l'intimazione di pagamento n. 2023/4769 del 10-10-2023 e l'avviso di accertamento esecutivo n.
2021/2140 del 27-7-2021 limitatamente al canone dovuto per il servizio idrico relativo all'annualità 2012 per euro 1.334,99, restando fermo quanto altro previsto e disposto;
b) dichiara l'intervenuta prescrizione del credito del relativamente alla Controparte_1
fattura n.3626 del 14-1-2013 con scadenza 13-2-2013 di € 1.334,99;
c) compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna parte attrice a rifondere la somma che liquida per ciascuno dei convenuti nella persona del Controparte_1
Co Sindaco e della , nella persona del l.r.p.t., in euro= 1.698,50= per CP_6 CP_8
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA
e CPA se dovute come per legge.
Aversa, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri