Sentenza 14 novembre 1977
Massime • 1
Le formalita dettata per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori operano solo per le cosiddette sanzioni conservative, non incidenti cioe sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, e non anche nei confronti del licenziamento in tronco per motivi disciplinari. La validita e l'efficacia di questi ultimi rimane subordinata all'osservanza della procedura dettata dalla legge 15 luglio 1966, n 604, sui licenziamenti individuali, che l'art 18 dello statuto dei lavoratori espressamente richiama, limitandosi a prevedere nuove conseguenze giuridiche per le ipotesi di invalidita e inefficacia dei licenziamenti stessi, salvo che in Sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale non vengano fissate in favore del lavoratore procedure conformi o analoghe a quelle dell'art 7 citato, con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. ( Conf 1632/76, mass n 380401).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/1977, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1977 |
Testo completo
Le formalita dettata per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori operano solo per le cosiddette sanzioni conservative, non incidenti cioe sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, e non anche nei confronti del licenziamento in tronco per motivi disciplinari. La validita e l'efficacia di questi ultimi rimane subordinata all'osservanza della procedura dettata dalla legge 15 luglio 1966, n 604, sui licenziamenti individuali, che l'art 18 dello statuto dei lavoratori espressamente richiama, limitandosi a prevedere nuove conseguenze giuridiche per le ipotesi di invalidita e inefficacia dei licenziamenti stessi, salvo che in Sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale non vengano fissate in favore del lavoratore procedure conformi o analoghe a quelle dell'art 7 citato, con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. ( Conf 1632/76, mass n 380401).*