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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1887 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e
SUDIRO MORENO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Emettersi sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monte di Malo il 30.9.2006 tra la IG.ra e il IG.DI NO;
Parte_1
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in via Braglio 16 a Schio alla IG.ra ; Parte_1
3) Affidamento dei figli minori: affidamento condiviso dei figli minori e con loro Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
4) Visite padre-figli minori: il IG. NO DI potrà tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
durante le visite che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da pagina 1 di 4 ritenersi minime:
- il mercoledì sera di ogni settimana fino alle ore 21.00;
- a weekend alternati con la madre, dal sabato ore 9.00 alla domenica sera ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e di
Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alternati con la madre, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con preavviso entro il 30.05 di ogni anno;
5) Mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese il IG. NO DI Per_1 Per_2
corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e l'assegno di mantenimento per € 500,00 (€ 250,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie. Le spese straordinarie in favore dei figli e così come individuate e disciplinate secondo il Per_1 Per_2
Protocollo del Tribunale di Vicenza (10 – estratto Protocollo Tribunale di Vicenza), resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del 50% ciascuno;
6) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra , che Parte_1
potrà trattenere anche la quota spettante al IG.DI;
7) Assegno di mantenimento per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
8) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Monte di Malo (VI) in data 30/09/2006.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 360/2024 pubblicata in data
13/08/2024 e passata in giudicato in data 31/12/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
pagina 2 di 4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
360/2024 del 13/08/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Braglio n. 16 a
Schio, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da DI Parte_1
NO in Monte di Malo (VI) il 30/09/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monte di Malo (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1887 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e
SUDIRO MORENO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Emettersi sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monte di Malo il 30.9.2006 tra la IG.ra e il IG.DI NO;
Parte_1
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in via Braglio 16 a Schio alla IG.ra ; Parte_1
3) Affidamento dei figli minori: affidamento condiviso dei figli minori e con loro Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
4) Visite padre-figli minori: il IG. NO DI potrà tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
durante le visite che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da pagina 1 di 4 ritenersi minime:
- il mercoledì sera di ogni settimana fino alle ore 21.00;
- a weekend alternati con la madre, dal sabato ore 9.00 alla domenica sera ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e di
Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alternati con la madre, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con preavviso entro il 30.05 di ogni anno;
5) Mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese il IG. NO DI Per_1 Per_2
corrisponderà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e l'assegno di mantenimento per € 500,00 (€ 250,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie. Le spese straordinarie in favore dei figli e così come individuate e disciplinate secondo il Per_1 Per_2
Protocollo del Tribunale di Vicenza (10 – estratto Protocollo Tribunale di Vicenza), resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del 50% ciascuno;
6) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra , che Parte_1
potrà trattenere anche la quota spettante al IG.DI;
7) Assegno di mantenimento per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge;
8) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Monte di Malo (VI) in data 30/09/2006.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 360/2024 pubblicata in data
13/08/2024 e passata in giudicato in data 31/12/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
pagina 2 di 4 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
360/2024 del 13/08/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Braglio n. 16 a
Schio, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da DI Parte_1
NO in Monte di Malo (VI) il 30/09/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monte di Malo (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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