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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca_______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente _______________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2404/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1034/2024 emessa in data 22 maggio 2024-25 luglio 2024 dal
Tribunale- GL di Frosinone e vertente tra
.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Ciarimboli Paolo P.E.C. ; Email_1
-APPELLANTE-
E
.F. , rappresentato e difeso unitamente Controparte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli Avvocati Aldo Schiavi, Valeria Schiavi, Stefano Scattone
PEC Email_2
e Email_3
; -APPELLATO - Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 agosto 2024, la ha Parte_2 impugnato la sentenza n. 1034/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione
Lavoro, il 22 maggio-25 lulio 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dal lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a e condannava la Controparte_1 alla reintegrazione di questi nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Con l'appello sono stati illustrati i motivi appresso riportati. si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito da parte dell'appellante delle note scritte nel termine assegnato con le quali ha preso posizione anche in relazione alle difese svolte dalla controparte nell'atto di costituzione, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivolgendosi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, CP_1 impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla il 13
[...] Parte_1 giugno 2023 per assenza ingiustificata dal lavoro, priva di autorizzazione ed in difetto di comunicazione al datore di lavoro. Sosteneva il lavoratore che la risoluzione fosse illegittima poiché intimata in difetto di giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
Esponeva, in particolare, che il 18 maggio 2023 riceveva una lettera di contestazione disciplinare datata 3 aprile 2023, con cui gli veniva addebitata “l'assenza dal lavoro, la mancata comunicazione dell'assenza e la mancata giustificazione della stessa dal giorno 24 marzo al giorno 28 marzo 2023, per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi”.Con la successiva lettera del 13 giugno 2023, ricevuta il 21 giugno.2023, la lo licenziava senza preavviso, richiamando integralmente le Parte_1 contestazioni avanzate con lettera di addebito del 03.04.2023, aggiungendo che
“ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera G, ipotesi k) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza senza giustificazione per quattro o più giorni consecutivi) stante l'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata
Pag. 2 di 19 ed ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi”. Quindi, egli impugnava il licenziamento prima in via extraproccessuale, poi con ricorso giudiziario evidenziando che a far data dal 7 febbraio 2023, si era assentato dal lavoro a causa di un infortunio e che l'impresa avesse piena contezza di tale situazione.
Il licenziamento si originava dai seguenti fatti storici.
Giovedì 23 marzo 2023 era l'ultimo giorno di prognosi del certificato medico INAIL per infortunio. Per Venerdì 24 era stata fissata presso il medesimo Istituto la visita funzionale ad accertare la prosecuzione dello stato di malattia, ma la mattina CP_1 dello stesso giorno era informato per telefono dall'INAIL che la visita era stata differita a lunedì 27 marzo .
Egli sosteneva sin dal primo grado, che, confidando nel fatto che l'Istituto avesse provveduto ad effettuare analoga comunicazione al datore di lavoro, non aveva provveduto a dare avviso della circostanza alla e non avendo preso servizio, Pt_1 avrebbe comunicato quanto avvenuto solo il giorno successivo, sabato 25, per telefono.
Precisamente egli avrebbe avvertito tale dipendente della società, Persona_1 anticipandogli che, con ogni probabilità, all'esito della visita medica, fissata per il 27 marzo 2023, avrebbe conseguito un prolungamento dell'infortunio, non essendosi ancora ristabilito e non essendo, dunque, in condizioni di riprendere servizio.E, in effetti, all'esito della visita presso l'INAIL, la prognosi dell'infortunio veniva prorogata fino al 20 aprile 2023, con comunicazione alla Società resistente mediante invio del certificato in via telematica. Lo stesso giorno della visita, si sarebbe recato CP_1 presso la sede della società, accompagnato da un amico, tale per Persona_2 comunicare personalmente il prolungamento dell'infortunio e consegnare brevi manu il certificato medico.
In primo grado, la eccepiva, in via preliminare, la tardività e la parziale Parte_1 inefficacia dell'impugnativa del licenziamento intimato, poiché il ricorso giudiziale era stato limitato alla sola contestazione dell'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata ed ingiustificata verificatasi dal 24 al 28 marzo 2023, con esclusione delle contestazioni concernenti fatti di analoga natura che attenevano ai precedenti contestati quali recidiva.Nel merito, sosteneva la piena legittimità del licenziamento, essendo totalmente fondato sia l'addebito relativo alla recidiva, sia quello inerente all'assenza ingiustificata.
Il Tribunale di Frosinone, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, riteneva fondato il ricorso.
Pag. 3 di 19 In relazione ai precedenti disciplinari contestati e non oggetto di impugnativa specificava che l'addebito fondante il licenziamento era quello relativo all'asserita assenza del lavoratore non precedentemente autorizzata, mentre il richiamo ai precedenti specifici aveva lo scopo di invocare la disciplina del licenziamento per recidiva, prevista dal CCNL applicato al rapporto, per cui le precedenti infrazioni non avrebbero potuto giustificare da sole il licenziamento e, per altro, sarebbero state già oggetto di precedente valutazione datoriale ai fini della comminatoria di sanzione conservativa con ciò essendo, al di fuori della recidiva, consumato il potere di contestarli ai fini di una nuova e diversa sanzione.
Nel merito, riteneva che fosse rilevante per escludere l'addebito, per un verso, la circostanza che il lavoratore, nel periodo contestato, fosse assente per infortunio, come attestato dal certificato medico rilasciato dall'INAIL io 27 marzo 2023 che copriva l'intero periodo di assenza, e, per altro, che la società fosse pienamente consapevole che tali assenze fossero giustificate al momento in cui avviava il procedimento disciplinare, il 28 marzo 2023, poiché il giorno prima, il 27, il certificato era stato inviato telematicamente dall'INAIL al datore di lavoro .
Avverso detta statuizione, ha proposto impugnazione il 26 agosto 2024 la Pt_1 censurando sia la statuizione del Tribunale sia in relazione all'assunta
[...] tempestività dell'impugnativa del licenziamento sia in relazione all'insussistenza della giusta causa.
Sotto il primo profilo, l'appellante reitera l'argomento, già esposto in primo grado, secondo cui il lavoratore non avrebbe impugnato in sede giudiziale la parte della contestazione relativa alle condotte integranti recidiva avendo limitato l'azione all'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero l'essersi assentato, senza preavviso ed ingiustificatamente dal 24 al 28 marzo 2023.
Specificatamente, non avrebbe impugnato il licenziamento nella parte in cui è stato disposto “per aver commesso altre assenze prive sia di comunicazione preventiva che di giustificazione, contestate con altrettanti procedimenti di seguito indicati unitamente alle relative sanzioni da essi scaturite, regolarmente notificate, non impugnate e, pertanto, definitivamente applicate nei Suoi confronti, e precisamente: ….” ovvero sia per violazione dell'art. 68, comma 3°, lettera F, ipotesi d.
C.C.N.L. igiene ambientale (“assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi”) sia per violazione dell'art. 68, comma 3°, lettera F. ipotesi a. C.C.N.L. ambientale (che prevede il licenziamento per CP_2
Pag. 4 di 19 recidiva “in caso di una terza mancanza, entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione, tra quelle previste nella precedente lett. E (cioè “Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni” per: a. in caso di una seconda mancanza di quelle previste nella precedente lett. D) o di una terza tra quelle previste nella precedente lett. C. entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
(…) g. per assenza ingiustificata nel terzo giorno, anche non consecutivo, nell'arco di 12 mesi, oltre i due giorni di cui alla precedente lettera D.”)” ipotesi queste distinte da quella concernente l'assenza da ultimo versificatasi ed oggetto anche esse di contestazione e come tali poste a base della comminatoria della sanzione espulsiva.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che i precedenti disciplinari del ricorrente
“possono legittimare il licenziamento soltanto ove sia stata accertata anche
l'addebitabilità (…) dell'assenza ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023.”
La questione sollevata sarebbe stata formale e prescinderebbe dall'effettività dell'assenza ingiustificata del dipendente dal 24 al 28 marzo 2023. Ne sarebbe derivata la decadenza limitatamente a tali addebiti, capaci di determinare autonomamente il licenziamento.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal primo giudice, e non negato dall'appellante, le precedenti infrazioni sono state oggetto di contestazione e comminatoria di sanzione da parte datoriale, così venendo consumato il potere sanzionatorio con ritenerle punibili con una sanzione conservativa. Si richiama a riguardo il consolidato orientamento della
Suprema Corte multis Sez. L, Sentenza n. 12321/2022, Cass. n. 34368/2019,
n.12095/2018 ma anche Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986) che ha condivisibilmente ritenuto <che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati (ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati) per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati (Cass. 27 marzo 2009, n. 7523)>>.
Pag. 5 di 19 E' tuttavia vero che il datore di lavoro può, in occasione della nuova infrazione, contestare anche la recidiva in relazione alle precedenti mancanze, sicché, in connessione al nuovo inadempimento, si riattiva tale potere.
Tuttavia, soprattutto laddove la recidiva rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Cass. 23 dicembre 2002 n. 18294; Cass. 25 novembre 2010, n.
23924), come nei due casi sopra citati previsti dal CCNL ed oggetto di contestazione, essa non integra un addebito suscettibile di esistenza (e dunque valutazione) autonoma rispetto alla nuova infrazione contestata, posto che essa, per sua stessa natura, presuppone che un fatto illecito sia posto in essere un'ulteriore volta dopo che la o le precedenti infrazioni siano state contestate formalmente al lavoratore, sicché la sua stessa esistenza e configurabilità dipende dall'esistenza della nuova infrazione, e, per converso, l'insussistenza della nuova infrazione esclude configurabilità della recidiva
(Cass.n.22162/2009, Cass.n.12095/2018).
Va da sè che il lavoratore che impugni il nuovo fatto contestato cui è collegata la recidiva non debba espressamente farla oggetto di impugnativa o menzionarla per determinare in sede giudiziale, ove le sue ragioni siano fondate, la caducazione automatica anche di tale contestazione fisiologicamente connessa all'esistenza e giustificatezza del nuovo addebito.
Ne deriva che già sotto il profilo logico -giuridico è irrilevante l'assunto della maturazione delta decadenza ex art. 6, comma 1° e 2°, legge n. 604 del 15/07/1966, limitatamente alla sola recidiva.
Infine, non può negarsi che il fatto materiale contestato da ultimo al lavoratore consistente nell'essersi assentato, senza preavviso ed ingiustificatamente dal 24 al 28 marzo 2023, vada a costituire un componente imprescindibile anche per le contestazioni mosse sulla base di precedenti infrazioni, per cui la negazione in sede giudiziale di tale fatto è sufficiente a far ritenere compresa nell'oggetto del giudizio anche la contestazione del presupposto degli altri addebiti, .
Con l'ulteriore motivo, la assume che il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto Pt_1 della contestazione che non sarebbe stata limitata all'assenza dal lavoro dal 24 al 28 marzo 2023 senza autorizzazione, ma avrebbe compreso l'aver “omesso, tra l'altro di comunicare e giustificare la sua assenza nei termini di legge, in tal modo violando le disposizioni aziendali e contrattuali e causando disagi alla Società nella gestione del servizio “ (v. lettera di contestazione del 17/05/2023, allegata). con certificato di inizio infortunio del primo marzo 2023 sarebbe Controparte_1
Pag. 6 di 19 stato giustificato da una prognosi fino a giovedì 23 marzo 2023, per cui, venerdì 24 marzo 2023, avrebbe dovuto riprendere servizio, mentre ciò non era avvenuto né egli aveva informato l'impresa dell'assenza e delle sue ragioni.
La certificazione medica del 27 marzo 2023 (lunedì), che attestava la prosecuzione dell'infortunio dal 24 marzo 2023 fino al 20 aprile 2023, rilasciata dall'I.N.A.I.L. a posteriori avrebbe provato la prosecuzione dell'infortunio, ma non sarebbe valsa a superare la mancata preventiva comunicazione di cui era onerato il lavoratore, né avrebbe eliso il disservizio causato all'impresa, per cui il fatto capace di giustificare il licenziamento avrebbe dovuto ritenersi comunque sussistente a prescindere dall'inoltro della certificazione da parte dell'INAIL.
Esso nasceva dall'essere un preciso onere del lavoratore dare preventivamente avviso dell'assenza e giustificarsi adeguatamente.
La giurisprudenza (fra cui Cass. sez. lav., sentenza n. 10552/2013), avrebbe ritenuto che il dipendente che omette di avvisare il datore di lavoro né quantomeno verifica se quest'ultimo sia stato avvisato, o meno, dal soggetto preposto al rilascio della certificazione medica giustificativa dell'assenza è disciplinarmente responsabile in quanto “Rientra tra i normali obblighi di diligenza e correttezza assicurarsi che, impedimenti nello svolgimento della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa”, dal momento che “La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazioni in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti”.
Inoltre, la diligenza nell'esecuzione della prestazione si concreterebbe anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità, sicché la mancata tempestiva comunicazione dell'assenza dal posto di lavoro, implicherebbe grave negligenza e lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, costituendo ex art. 2119 c.c. motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Con argomento distinto, l'appellante ha evidenziato che sarebbe rimasta, in ogni caso, ingiustificata l'assenza dei giorni 24 e 25 marzo poiché la certificazione postuma dell'I.N.A.I.L. non sarebbe valsa a coprire detto periodo ed il ricorrente, recidivo, si sarebbe assentato, senza preavviso e ingiustificatamente, almeno 2 giorni (ovvero venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023), per cui il suo licenziamento sarebbe stato
Pag. 7 di 19 comunque legittimo alla stregua delle ulteriori fattispecie contestate (recidiva).
Le deposizioni dei testi e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 caposquadra e impiegato amministrativo in forza alla società appellante avrebbero confermato l'inadempienza del lavoratore.
Il primo avrebbe confermato di avere inserito nei turni di venerdì e sabato ed i CP_1 testi avrebbero descritto l'esistenza di una procedura standard, mediante app,. che consentirebbe ai dipendenti di comunicare le assenze o i prolungamenti delle assenza, con inserzione in bacheca e che tutti i dipendenti sarebbero tenuti a seguire tali procedure affinché sia assicurata la tracciabilità delle comunicazioni . non si CP_1 sarebbe avvalso di tali mezzi, nè avrebbe comunicato alcunché per le vie brevi.
Infine, la deposizione del teste figlio del ricorrente, e così pure Testimone_3 quella del teste sarebbero state inattendibili ed inveritere. Per di più, Persona_2 in base alla prima deposizione sarebbe comunque rimasta ingiustificata la mancata comunicazione dell'assenza per i giorni 23 e 24 marzo 2024, poiché il figlio del ricorrente affermava una presunta telefonata avvenuta nella tarda mattinata, cioè quando l'orario di lavoro che il ricorrente avrebbe dovuto rispettare (5:00-11:00) era già concluso e l'infrazione già consumata.
La deposizione di non sarebbe stata attendibile sotto più profili, Testimone_3 considerato che il teste, figlio del ricorrente, in mancanza di mezzi propri, avrebbe avuto bisogno del sostentamento genitoriale e non sarebbe stato, conseguentemente, indifferente all'esito del giudizio. Essa sarebbe stata stata smentita dal tabulato telefonico depositato dal ricorrente (all. 8 ctp) da cui sarebbe stato desumibile che l'unica chiamata al numero di cellulare in uso a sarebbe stata fatta Testimone_1
(peraltro presuntivamente, essendo gli ultimi 3 numeri oscurati mediante asterisco) alle 15:04 ovvero nel pomeriggio del sabato e non in mattinata come riferito dal teste.L'attendibilità del teste avrebbe, in generale, potuto riguardare elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, sarebbe stato sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Circa la deposizione del teste sostiene l'appellante che questi avrebbe Tes_4 riferito di avere accompagnato il ricorrente precisando “Io sono rimasto in macchina.
Pag. 8 di 19 (….) io sono rimasto fuori dal cancello ….” e di non aver visto il ricorrente mentre consegnava il certificato I.N.A.I.L, ma di aver appreso la circostanza della presunta consegna dal ricorrente stesso, che “quando è tornato mi ha detto che l'aveva consegnato “ . Si sarebbe perciò trattato di una deposizione de relato actoris priva di reale efficacia probante.Ancora,il teste avrebbe riferito che la presunta consegna del certificato sarebbe avvenuta “in tarda mattinata”, contraddicendo quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio in cui si sosteneva che si sarebbe recato in CP_1 azienda “dopo che il certificato medico d'infortunio recante il prolungamento della prognosi era stato già inviato telematicamente dall'INAIL alla resistente” (v. pag. 4 del ricorso) e, quindi, addirittura nel tardo pomeriggio del 27, atteso che il certificato medico I.N.A.I.L. prova, in via documentale, che il suo invio era avvenuto alle ore 16:51.
I motivi da ultimo esposti vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Va premesso che, con la lettera di contestazione e con il successivo licenziamento, il datore di lavoro non aveva inteso sanzionare unicamente l'assenza priva di giustificazione quanto anche l'omessa comunicazione da parte del lavoratore dell'assenza che consentisse alla stessa impresa di predisporre le misure atte ad evitare un impatto sull'organizzazione del lavoro.
Ciò si desume dal tenore della lettera di licenziamento che di seguito si riporta in stralcio.
<<...considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 4, VI capoverso, ove il lavoratore non provveda entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione alla presentazione di giustificazioni scritte o richiesta di discussione, si considera che il dipendente non abbia nulla da osservare o giustificare in relazione all'addebito; verificata in ogni caso la correttezza dei fatti contestati, ovvero la assenza dal lavoro, la mancata comunicazione dell'assenza e la mancata giustificazione della stessa dal giorno 24 marzo al giorno 28 marzo 2023, per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi;
considerato che
l'assenza contestata risulta commessa in violazione delle disposizioni aziendali e contrattuali, in particolare del combinato disposto degli artt. 40, comma 1,
46, comma 1 del CCNL 6 dicembre 2016 e s.m.i. e art. 66 comma 3 del CCNL (di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022) 'applicato, secondo cui: ...il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne giustificazione all'azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro... (art.
Pag. 9 di 19 40) e che ..l'assenza dal servizio è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro . il lavoratore comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, entro due giorni dal rilascio;
fermo restando che il certificato deve essere comunque redatto entro 24 ore dall'inizio dell'evento morboso. ln ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso
a/ datore di lavoro, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda il certificato stesso che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo..." (art. 46); accertata, pertanto, la fondatezza della contestazione dei fatti oggetto del procedimento;
considerata, altresì, la contestazione formale della recidiva per aver commesso altre assenze prive sia di comunicazione preventiva che di giustificazione, contestate con altrettanti procedimenti di seguito indicati unitamente alle relative sanzioni da essi scaturite, regolarmente notificate, non impugnate e, pertanto, definitivamente applicate nei Suoi confronti e, precisamente: Amm. Leg. 1 02-21 , Amm. Leg. 103-21 e
Amm. Leg. 104-21 del 2 settembre 2021 ;
Amm. Leg. 18-22, Amm. Leg. 20-22, Amm. Leg. 22-22, Amm. Leg. 23-22 del 9 febbraio 2022;
Amm. Leg. 24-22 del 9 febbraio 2022;Amm. Leg. 34-22 del 3.03.2022;Amm. Leg. 39-
22; Amm. Leg. 40-22 e Amm. Leg. 41-22 del 6.04.2022; - Amm. Leg. 42-22; Amm. Leg.
43-22 e Amm. Leg. 44-22 del 7.04.2022;Amm. Leg. 61-22 e Amm. Leg. 63-22 del
16.05.2022;Amm. Leg. 68-22 del 30.05.2022;
Amm. Leg. 83-22 del 13.06.2022 definiti con l'applicazione di complessivi n. 12 giorni di sospensione dal lavoro e della retribuzione globale, giusto verbale di audizione del
14 giugno 2022;
considerato che
ricorrono le condizioni previste dall'art. 40, comma 4 del C.C.N.L. e
s.m.i. (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni cålendariali) alla luce della assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata e non giustificata, dal
24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi, pertanto superiore ai quattro giorni calendariali;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
F, ipotesi d) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole
Pag. 10 di 19 giustificano il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a quattro giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi) in ragione delle assenze oggetto di contestazione;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
F, ipotesi a) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare in caso di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lettera E entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione) in ragione dei suindicati precedenti disciplinari;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
G, ipotesi k) del C.C.N.L di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza senza giustificazione per quattro
o più giorni consecutivi) stante l'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata ed ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi;
posto che la significativa reiterazione degli episodi contestati (assenza dal lavoro, mancata comunicazione dell'assenza e mancata giustificazione dell'assenza) rivela altresì l'illegittimo convincimento, da parte Sua, di poter gestire, in sostanziale autonomia, il rapporto lavorativo;
considerato che
la reiterazione della Sua condotta, unitamente all'assenza di qualsiasi giustificazione, rivela, altresì, una sostanziale incuria per le inevitabili conseguenze e difficoltà aziendali sul piano organizzativo;
considerato che
la gravità dell'ennesima condotta ascritta e la Sua reiterazione per tutti i giorni oggetto di osservazione incidono profondamente sulla aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi;
-considerato, altresì, che il suo atteggiamento conferma l'assenza di una benché minima volontà di proseguire il rapporto lavorativo;
considerato che
, per tutto quanto sopra richiamato, la gravità della Sua condotta è certamente tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario con questa Società; tutto quanto sopra considerato e visti gli artt. 40, 46, 66 e 68 del vigente CCNL e atteso che, a causa della gravità dei fatti, è venuta definitivamente meno ogni fiducia nei Suoi confronti, necessaria ai fini della sussistenza e prosecuzione del rapporto di lavoro, questa Azienda - come previsto dal combinato disposto degli artt. 40 e 68 del vigente C.C.N.L.- applica nei Suoi confronti la sanzione Controparte_3 disciplinare del licenziamento senza preavviso con effetto immediato, ovvero dalla
Pag. 11 di 19 sua data di notifica.>>.
Fatta tale premessa in fatto, va anche osservato che la Suprema Corte ha ritenuto in riferimento a previsioni contrattuali che si riferiscono a sanzioni nascenti da addebiti analoghi a quella contestati all'appellato che < La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante (quattro giorni). In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l'impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni. >>( in tal senso Cass. 10552/2013, 26465/2017,
13904/2020).
E che la <La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente;
la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza non assistita dall'adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata.>>(26465/2017).
In tali decisioni si è, pertanto, ritenuto che la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha convenuto che non rilevi tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
Pag. 12 di 19 Dunque, la considerazione del primo giudice che riconnette alla sussistenza della condizione patologica certificata dall'INAIL il venir meno dell'addebito è erronea.
Infatti, l'effettività dello stato di malattia documentato per effetto della certificazione dell'INAIL con visita del 27 marzo 2023 non vale ad escludere il disvalore della condotta, costituita dall'omessa comunicazione al datore di lavoro dell'assenza, e la sua configurabilità quale inadempienza disciplinarmente rilevante.
Purtuttavia, si è affermato che non qualunque omessa comunicazione rileva ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno, ragionevolmente, ritenuto importante (nel caso quattro giorni), concludendo che <n tale contesto, allora, la prova avrebbe dovuto interessare non tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l'impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni>>.Sicché, dovendo l'inadempimento protrarsi per un tempo che le parti sociali hanno, ragionevolmente, ritenuto importante, per giustificare la sanzione espulsiva è necessario che l'inadempimento si sia protratto per almeno quattro giorni, come previsto nel caso dalla contrattazione .
Pertanto, per valutare se sussistita il fatto disciplinarmente rilevante o se, viceversa, il lavoratore abbia assolto all'onere di comunicazione senza che si integri la condizione anche temporale che giustifica il recesso datoriale, occorre prendere in considerazione quanto emergente dall'istruttoria .
Il teste dipendente della società, escusso in primo grado, escludeva Tes_2 qualsivoglia comunicazione da parte del lavoratore riferendo che l'azienda apprendeva della prosecuzione dell'infortunio solo per effetto della comunicazione dell'INAIL che perveniva effettivamente il giorno 28, mentre in precedenza era solo stato inviato l'alert di un generico prolungamento di assenza.
Egli dichiarava: <o al lunedì-martedì della settimana successiva non arrivò in azienda nessun documento di prolungamento dell'assenza per infortunio. Il giorno 27 nel tardo pomeriggio l'INAIL ha inviato telematicamente sul sistema l'alert dell'avvenuta elaborazione di un certificato di prolungamento di infortunio.
Comunicazione poi visualizzata da il successivo giorno 28. Non risulta che il Pt_1 ricorrente abbia recapitato a mano il certificato di prolungamento. L'eventuale consegna a Frosinone mi sarebbe stata riferita e, comunque, in questi casi, viene data una ricevuta di consegna. Le comunicazioni delle assenze devono avvenire attraverso un'app scaricabile dai dipendenti sullo smartphone che ciascuno di essi può utilizzare
Pag. 13 di 19 utilizzando un codice univoco di accesso ed è l'unico strumento da utilizzare per comunicare le assenze. In alternativa è anche possibile utilizzare un numero verde gratuito dove una voce guidata consente di comunicare le assenze. Il ricorrente non effettuò questa comunicazione nell'occasione di cui ho parlato ed neanche nei giorni successivi, né tramite app né attraverso il numero verde. >>.
Evidenziava, dunque, che all'interno dell'azienda esistevano precisi meccanismi ( app, numero verde ovvero la ricezione formale dei documenti cartacei mediante attestazione di ricevuta ) e che nessuno di essi era stato utilizzato dal lavoratore.
I teste confermava le modalità di comunicazione indicate dal teste Testimone_1
<Abbiamo un'applicazione che consente ai dipendenti di comunicare le Tes_2 assenze o i prolungamenti delle assenze. E' una procedura che è inserita anche in bacheca e che tutti i dipendenti devono seguire in modo che ci sia tracciabilità di queste comunicazioni>> e che l'eventuale consegna di documenti ( il certificato) sarebbe stata, in base alle regole aziendali, formalizzata e dichiarava che in assenza di comunicazioni aveva predisposto i turni del 24 e del 25 comprendendo che CP_1 avrebbe dovuto prendere servizio regolarmente il 24.
Aggiungeva :< aveva il mio cellulare, è capitato che mi abbia chiamato in CP_1 qualche occasione di pomeriggio perché magari non si presentava a lavoro la mattina.
Non ricordo se in questa occasione particolare mi chiamò per dirmi che sarebbe tornato il venerdì. Il ricorrente neanche il lunedì successivo ha poi lavorato, non ricordo se abbia portato un certificato medico di prolungamento di assenza per infortunio. Quando vengono portati i documenti, sul documento che viene portato viene annotata una dichiarazione di ricevuta. So che ci sono state diverse assenze del ricorrente, non so dire precisamente in quali giorni. Nell'occasione di cui ho parlato avrebbe dovuto comunicare la sua assenza del giorno del venerdì già dal CP_1 giorno prima, il giovedì. Io l'ho inserito nei turni il venerdì ed il sabato perché il giovedì non avevo ricevuto nessuna comunicazione. Io due numeri di cellulare
3493997173 e 3493791623”.
Va, pertanto, escluso che il lavoratore abbia comunicato l'assenza con le modalità previste dalla stessa impresa e stabilite al fine di attribuire certezza della comunicazione. Resta da accertare se egli abbia effettivamente provveduto alla comunicazione con modalità alternative ed eventualmente dopo il 23 ed il 24.
A tal fine, vanno esaminate, oltre a quelle appena considerate, anche le deposizioni dei testi figlio dell'originario ricorrente, e Testimone_3 Testimone_5
Pag. 14 di 19 Va preliminarmente precisato che non può ritenersi capace di giustificare l'omessa comunicazione la personale convinzione del lavoratore, priva di qualsivoglia fondamento, che l'INAIL avrebbe comunicato anche al datore di lavoro il differimento della visita. Le ragioni di tale convinzione non sono mai state spiegate, né appare comprensibile perché l'ente previdenziale avrebbe dovuto comunicare la data in cui avrebbe sottoposto a visita il lavoratore posto che ciò poteva riguardare solo il destinatario dell'accertamento per consentirgli di presenziare.
Del resto, tale opinione, per di più del tutto immotivata, non può assurgere ad un serio impedimento che abbia precluso la comunicazione.
Inoltre, la versione dei fatti fornita dal lavoratore appare sotto più profili poco credibile.
In primo luogo, dalla lettura delle difese dell'appellato non è dato comprendere perché, nonostante egli fosse perfettamente a conoscenza della scadenza dell'infortunio con prognosi fino al 23, non abbia provveduto diligentemente già il 23 a preavvisare l'impresa che il giorno successivo non sarebbe stato presente al lavoro in quanto avrebbe dovuto essere visitato dall'INAIL.
Risulta poi poco comprensibile, perché egli, pur avendo saputo la stessa mattina del 24 del differimento della visita presso l'INAIL, non si sia premurato, anche in tal caso, nell'immediato di avvisare di ciò il datore di lavoro, né si sia preoccupato di farsi visitare dal medico curante al fine di attestare la propria perdurante condizione di salute quale impedimento al lavoro, e comunicarla all'impresa e così coprire il lasso di tempo intercorrente fino alla nuova visita.
Infatti, tale premura sarebbe stata quanto mai ovvia e naturale considerato che egli il
24 avrebbe dovuto prendere servizio e non lo aveva fatto e, comunque, non avendo preavvertito dell'assenza e delle sue ragioni il 23, a fortiori appare del tutto irragionevole che non lo abbia fatto neppure il 24, preferendo disinteressarsi di ciò e lasciare l'impresa all'oscuro di tutto.
Resta pacifico che il 24 egli non compì alcuna comunicazione, ma neppure il giorno prima vi è riscontro dell'uso di canali ufficiali o di telefonate informali per avvertire della visita prevista presso l'INAIL.
Passando, dunque, ad esaminare la deposizione del teste figlio del Testimone_3 lavoratore, la stessa si rivela assai poco persuasiva per molteplici ragioni.
Ad di là dello stretto rapporto di parentela che lega il teste al ricorrente, appare quanto mai significativa la circostanza che gli stessi tabulati telefonici prodotti dal padre non riportino alcuna telefonata al mattino del sabato ossia al momento della giornata in cui
Pag. 15 di 19 egli assume di avere assistito ad una telefonata.<< So che il sabato mio padre poi ha avvisato in azienda dello spostamento della visita al lunedì, io ero con mio padre quando lui ha fatto questa telefonata. Non ho sentito che gli abbiano detto che c'erano problemi per questo. Ho sentito che mio padre avvertiva che poi si sarebbe recato presso la ditta il lunedì. Ho sentito che mio padre al telefono faceva il nome di
>>. Tes_1
Il riferito appare poco credibile anche per una serie di considerazioni di immediata evidenza.
In primo luogo, non avendo il lavoratore mai notiziato l'impresa della visita preso l'INAIL prevista per il 24, come si ricava dal fatto che egli era regolamente incluso nei turni di quel giorno, non si vede perché dovesse comunicare un differimento di una visita di cui prima non si era curato di dare notizia.
Né tanto meno risulta chiaro perché il lavoratore avrebbe atteso solo <la tarda mattinata>> del sabato per informare l'impresa di tale differimento, se già dal venerdì mattina egli lo sapeva, nè perché avrebbe dovuto, a questo punto, informare il datore di lavoro se, come da lui sostenuto, confidava nel fatto che l'INAIL avesse già comunicato il differimento della visita.
Va precisato che dalla consultazione dei tabulati telefonici prodotti dal lavoratore in primo grado emergono nel pomeriggio del 25 due telefonate in uscita dal suo telefono verso il numero <<39 3493791..> (le prime cifre di uno dei cellulari in uso al Retarvi, anche se in mancanza delle ultime- non riportate nei tabulati- tale dato non può dirsi neppure certo) la prima alle 15.04 e un'altra alle 15.48, ma dall'esistenza di tali telefonate, non è dato inferire nulla circa il loro contenuto, nè tantomeno presumere che le stesse abbiano necessariamente riguardato l'assenza passata ( 24 e 25) nè quella successiva ( dal 27).
Nè a tal fine può sopperirsi alla necessità di comprendere l'oggetto della telefonata con la deposizione resa da proprio perchè essa nel complesso non risulta Testimone_3 credibile.
Fra l'altro, l'episodio non è neppure circostanziato non essendo spiegato dove si trovasse con il padre al momento della telefonata, nè il teste spiega come mai, a distanza di un giorno dal momento in cui il padre aveva avuto notizia del differimento, quest'ultimo si sarebbe determinato solo il sabato in tarda mattinata a notiziare l'impresa.
Unitamente a tali circostanze, concorre a determinare la scarsa credibilità di quanto
Pag. 16 di 19 riferito da tale teste, come anche dal teste il fatto che sia rimasto del Persona_2 tutto privo di spiegazione il perché il lavoratore, nonostante vi fossero apposite modalità di comunicazione previste a livello aziendale, quali la comunicazione a mezzo app ed un apposito numero verde, neppure negate dall'appellato, abbia scelto di non avvalersene preferendo affidare le comunicazioni a modalità informali ed alternative.
La deposizione del teste che sostiene di avere accompagnato Tes_4 CP_1 presso l'azienda la mattina di lunedì dopo che la visita venne eseguita, perché il lavoratore potesse consegnare il certificato redatto dall'INAIL, non consente di avere certezza della consegna, non tanto e non solo perché il teste non assistette personalmente alla consegna essendo rimasto, come da lui ammesso, in macchina, ma perché l'adempimento è smentito dalla mancata ricezione formale del documento, negata dall'azienda. Ed il lavoratore non ha mai asserito di avere fatto attestare la ricezione, né ha mai fornito indicazioni più specifiche circa la persona o l'ufficio a cui sarebbe avvenuta la consegna la mattina del lunedi.
Anzi, la versione del teste diverge da quella del lavoratore sul tempo in cui sarebbero stati presenti in azienda poiché il teste affermava che <i recammo presso la sede del datore di lavoro di in tarda mattinata” mentre il lavoratore producendo il CP_1 certificato INAIL da cui emergeva l'invio alle ore 16.51 allegava con l'originario ricorso
< successivo 27.03.2023, dopo che il certificato medico d'infortunio recante il prolungamento della prognosi era stato già inviato telematicamente dall'INAIL alla resistente, lo si è pure personalmente recato presso la sede della CP_1 Pt_1
>.
[...]
Inoltre l'asserto della consegna è contrastato direttamente dal teste che Tes_2 escludeva che in azienda fossero stati consegnati documenti dal lavoratore.
In ultima analisi, deve ritenersi che la condotta inadempiente (mancata comunicazione) si sia protratta nel tempo dal 24 e per almeno quattro giorni senza che provvedesse, come da lui dovuto, a dare comunicazione dell'assenza e delle CP_1 sue ragioni.
La sanzione irrogata appare pertanto proporzionata non solo avuto riguardo alla valutazione delle parti sociali in relazione alla condotta protratta per quattro giorni in mancanza di qualsivoglia impedimento che giustificasse l'omessa comunicazione, ma anche considerati gli innumerevoli (19, tutti richiamati ai fini della sanzione) precedenti specifici (assenza ingiustificata e mancata comunicazione) contestati, appare evidente l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e la violazione della norma
Pag. 17 di 19 generale di cui all'art. 2119 c.c..
Senza dubbio una condotta di tal fatta è espressione della totale indifferenza del lavoratore rispetto agli interessi della controparte del rapporto obbligatorio
(difformemente dall'obbligo di salvaguardia del interessi altrui che opera nei rapporti obbligatori) come pure di analogo atteggiamento rispetto alle conseguenze potenziali delle sue condotte sull'assetto aziendale. La reiterazione per innumerevoli volte di analoghe condotte (19 precedenti) è altresì espressione della protervia del lavoratore e dell'assoluta incapacità di attenersi alle minime regole di buona fede e correttezza.
L'appello va, pertanto, accolto e, riformata la sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
L'appellante ha chiesto che controparte venisse condannata, in caso di accoglimento dell'appello, alla restituzione della somme pagate in esecuzione spontanea della sentenza di 1° grado a titolo di indennità risarcitoria nonché a titolo di spese legali, per cui va emessa anche tale statuizione.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n. 1034/2029 emessa il giorno 22 maggio-25
[...] luglio 2024 dal Tribunale-GL di Frosinone ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello,
-riforma la sentenza impugnata rigettando l'originaria domanda e condanna Parte_3 alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 4600,00 oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Cimbaroli,
- condanna, altresì, l'appellato alla restituzione della somme pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria nonché a titolo di spese legali. 2) Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Cimbaroli.
Roma, 8 luglio 2025
Pag. 18 di 19 Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca_______________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente _______________ Consigliere
All'udienza del giorno 8 luglio 2025 celebrata, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2404/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1034/2024 emessa in data 22 maggio 2024-25 luglio 2024 dal
Tribunale- GL di Frosinone e vertente tra
.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Ciarimboli Paolo P.E.C. ; Email_1
-APPELLANTE-
E
.F. , rappresentato e difeso unitamente Controparte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli Avvocati Aldo Schiavi, Valeria Schiavi, Stefano Scattone
PEC Email_2
e Email_3
; -APPELLATO - Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 agosto 2024, la ha Parte_2 impugnato la sentenza n. 1034/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione
Lavoro, il 22 maggio-25 lulio 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dal lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a e condannava la Controparte_1 alla reintegrazione di questi nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Con l'appello sono stati illustrati i motivi appresso riportati. si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, per la trattazione nelle forme cartolari, preso atto del deposito da parte dell'appellante delle note scritte nel termine assegnato con le quali ha preso posizione anche in relazione alle difese svolte dalla controparte nell'atto di costituzione, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivolgendosi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, CP_1 impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla il 13
[...] Parte_1 giugno 2023 per assenza ingiustificata dal lavoro, priva di autorizzazione ed in difetto di comunicazione al datore di lavoro. Sosteneva il lavoratore che la risoluzione fosse illegittima poiché intimata in difetto di giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
Esponeva, in particolare, che il 18 maggio 2023 riceveva una lettera di contestazione disciplinare datata 3 aprile 2023, con cui gli veniva addebitata “l'assenza dal lavoro, la mancata comunicazione dell'assenza e la mancata giustificazione della stessa dal giorno 24 marzo al giorno 28 marzo 2023, per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi”.Con la successiva lettera del 13 giugno 2023, ricevuta il 21 giugno.2023, la lo licenziava senza preavviso, richiamando integralmente le Parte_1 contestazioni avanzate con lettera di addebito del 03.04.2023, aggiungendo che
“ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera G, ipotesi k) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza senza giustificazione per quattro o più giorni consecutivi) stante l'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata
Pag. 2 di 19 ed ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi”. Quindi, egli impugnava il licenziamento prima in via extraproccessuale, poi con ricorso giudiziario evidenziando che a far data dal 7 febbraio 2023, si era assentato dal lavoro a causa di un infortunio e che l'impresa avesse piena contezza di tale situazione.
Il licenziamento si originava dai seguenti fatti storici.
Giovedì 23 marzo 2023 era l'ultimo giorno di prognosi del certificato medico INAIL per infortunio. Per Venerdì 24 era stata fissata presso il medesimo Istituto la visita funzionale ad accertare la prosecuzione dello stato di malattia, ma la mattina CP_1 dello stesso giorno era informato per telefono dall'INAIL che la visita era stata differita a lunedì 27 marzo .
Egli sosteneva sin dal primo grado, che, confidando nel fatto che l'Istituto avesse provveduto ad effettuare analoga comunicazione al datore di lavoro, non aveva provveduto a dare avviso della circostanza alla e non avendo preso servizio, Pt_1 avrebbe comunicato quanto avvenuto solo il giorno successivo, sabato 25, per telefono.
Precisamente egli avrebbe avvertito tale dipendente della società, Persona_1 anticipandogli che, con ogni probabilità, all'esito della visita medica, fissata per il 27 marzo 2023, avrebbe conseguito un prolungamento dell'infortunio, non essendosi ancora ristabilito e non essendo, dunque, in condizioni di riprendere servizio.E, in effetti, all'esito della visita presso l'INAIL, la prognosi dell'infortunio veniva prorogata fino al 20 aprile 2023, con comunicazione alla Società resistente mediante invio del certificato in via telematica. Lo stesso giorno della visita, si sarebbe recato CP_1 presso la sede della società, accompagnato da un amico, tale per Persona_2 comunicare personalmente il prolungamento dell'infortunio e consegnare brevi manu il certificato medico.
In primo grado, la eccepiva, in via preliminare, la tardività e la parziale Parte_1 inefficacia dell'impugnativa del licenziamento intimato, poiché il ricorso giudiziale era stato limitato alla sola contestazione dell'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata ed ingiustificata verificatasi dal 24 al 28 marzo 2023, con esclusione delle contestazioni concernenti fatti di analoga natura che attenevano ai precedenti contestati quali recidiva.Nel merito, sosteneva la piena legittimità del licenziamento, essendo totalmente fondato sia l'addebito relativo alla recidiva, sia quello inerente all'assenza ingiustificata.
Il Tribunale di Frosinone, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, riteneva fondato il ricorso.
Pag. 3 di 19 In relazione ai precedenti disciplinari contestati e non oggetto di impugnativa specificava che l'addebito fondante il licenziamento era quello relativo all'asserita assenza del lavoratore non precedentemente autorizzata, mentre il richiamo ai precedenti specifici aveva lo scopo di invocare la disciplina del licenziamento per recidiva, prevista dal CCNL applicato al rapporto, per cui le precedenti infrazioni non avrebbero potuto giustificare da sole il licenziamento e, per altro, sarebbero state già oggetto di precedente valutazione datoriale ai fini della comminatoria di sanzione conservativa con ciò essendo, al di fuori della recidiva, consumato il potere di contestarli ai fini di una nuova e diversa sanzione.
Nel merito, riteneva che fosse rilevante per escludere l'addebito, per un verso, la circostanza che il lavoratore, nel periodo contestato, fosse assente per infortunio, come attestato dal certificato medico rilasciato dall'INAIL io 27 marzo 2023 che copriva l'intero periodo di assenza, e, per altro, che la società fosse pienamente consapevole che tali assenze fossero giustificate al momento in cui avviava il procedimento disciplinare, il 28 marzo 2023, poiché il giorno prima, il 27, il certificato era stato inviato telematicamente dall'INAIL al datore di lavoro .
Avverso detta statuizione, ha proposto impugnazione il 26 agosto 2024 la Pt_1 censurando sia la statuizione del Tribunale sia in relazione all'assunta
[...] tempestività dell'impugnativa del licenziamento sia in relazione all'insussistenza della giusta causa.
Sotto il primo profilo, l'appellante reitera l'argomento, già esposto in primo grado, secondo cui il lavoratore non avrebbe impugnato in sede giudiziale la parte della contestazione relativa alle condotte integranti recidiva avendo limitato l'azione all'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero l'essersi assentato, senza preavviso ed ingiustificatamente dal 24 al 28 marzo 2023.
Specificatamente, non avrebbe impugnato il licenziamento nella parte in cui è stato disposto “per aver commesso altre assenze prive sia di comunicazione preventiva che di giustificazione, contestate con altrettanti procedimenti di seguito indicati unitamente alle relative sanzioni da essi scaturite, regolarmente notificate, non impugnate e, pertanto, definitivamente applicate nei Suoi confronti, e precisamente: ….” ovvero sia per violazione dell'art. 68, comma 3°, lettera F, ipotesi d.
C.C.N.L. igiene ambientale (“assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi”) sia per violazione dell'art. 68, comma 3°, lettera F. ipotesi a. C.C.N.L. ambientale (che prevede il licenziamento per CP_2
Pag. 4 di 19 recidiva “in caso di una terza mancanza, entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione, tra quelle previste nella precedente lett. E (cioè “Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni” per: a. in caso di una seconda mancanza di quelle previste nella precedente lett. D) o di una terza tra quelle previste nella precedente lett. C. entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
(…) g. per assenza ingiustificata nel terzo giorno, anche non consecutivo, nell'arco di 12 mesi, oltre i due giorni di cui alla precedente lettera D.”)” ipotesi queste distinte da quella concernente l'assenza da ultimo versificatasi ed oggetto anche esse di contestazione e come tali poste a base della comminatoria della sanzione espulsiva.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che i precedenti disciplinari del ricorrente
“possono legittimare il licenziamento soltanto ove sia stata accertata anche
l'addebitabilità (…) dell'assenza ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023.”
La questione sollevata sarebbe stata formale e prescinderebbe dall'effettività dell'assenza ingiustificata del dipendente dal 24 al 28 marzo 2023. Ne sarebbe derivata la decadenza limitatamente a tali addebiti, capaci di determinare autonomamente il licenziamento.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal primo giudice, e non negato dall'appellante, le precedenti infrazioni sono state oggetto di contestazione e comminatoria di sanzione da parte datoriale, così venendo consumato il potere sanzionatorio con ritenerle punibili con una sanzione conservativa. Si richiama a riguardo il consolidato orientamento della
Suprema Corte multis Sez. L, Sentenza n. 12321/2022, Cass. n. 34368/2019,
n.12095/2018 ma anche Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986) che ha condivisibilmente ritenuto <che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati (ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati) per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati (Cass. 27 marzo 2009, n. 7523)>>.
Pag. 5 di 19 E' tuttavia vero che il datore di lavoro può, in occasione della nuova infrazione, contestare anche la recidiva in relazione alle precedenti mancanze, sicché, in connessione al nuovo inadempimento, si riattiva tale potere.
Tuttavia, soprattutto laddove la recidiva rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Cass. 23 dicembre 2002 n. 18294; Cass. 25 novembre 2010, n.
23924), come nei due casi sopra citati previsti dal CCNL ed oggetto di contestazione, essa non integra un addebito suscettibile di esistenza (e dunque valutazione) autonoma rispetto alla nuova infrazione contestata, posto che essa, per sua stessa natura, presuppone che un fatto illecito sia posto in essere un'ulteriore volta dopo che la o le precedenti infrazioni siano state contestate formalmente al lavoratore, sicché la sua stessa esistenza e configurabilità dipende dall'esistenza della nuova infrazione, e, per converso, l'insussistenza della nuova infrazione esclude configurabilità della recidiva
(Cass.n.22162/2009, Cass.n.12095/2018).
Va da sè che il lavoratore che impugni il nuovo fatto contestato cui è collegata la recidiva non debba espressamente farla oggetto di impugnativa o menzionarla per determinare in sede giudiziale, ove le sue ragioni siano fondate, la caducazione automatica anche di tale contestazione fisiologicamente connessa all'esistenza e giustificatezza del nuovo addebito.
Ne deriva che già sotto il profilo logico -giuridico è irrilevante l'assunto della maturazione delta decadenza ex art. 6, comma 1° e 2°, legge n. 604 del 15/07/1966, limitatamente alla sola recidiva.
Infine, non può negarsi che il fatto materiale contestato da ultimo al lavoratore consistente nell'essersi assentato, senza preavviso ed ingiustificatamente dal 24 al 28 marzo 2023, vada a costituire un componente imprescindibile anche per le contestazioni mosse sulla base di precedenti infrazioni, per cui la negazione in sede giudiziale di tale fatto è sufficiente a far ritenere compresa nell'oggetto del giudizio anche la contestazione del presupposto degli altri addebiti, .
Con l'ulteriore motivo, la assume che il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto Pt_1 della contestazione che non sarebbe stata limitata all'assenza dal lavoro dal 24 al 28 marzo 2023 senza autorizzazione, ma avrebbe compreso l'aver “omesso, tra l'altro di comunicare e giustificare la sua assenza nei termini di legge, in tal modo violando le disposizioni aziendali e contrattuali e causando disagi alla Società nella gestione del servizio “ (v. lettera di contestazione del 17/05/2023, allegata). con certificato di inizio infortunio del primo marzo 2023 sarebbe Controparte_1
Pag. 6 di 19 stato giustificato da una prognosi fino a giovedì 23 marzo 2023, per cui, venerdì 24 marzo 2023, avrebbe dovuto riprendere servizio, mentre ciò non era avvenuto né egli aveva informato l'impresa dell'assenza e delle sue ragioni.
La certificazione medica del 27 marzo 2023 (lunedì), che attestava la prosecuzione dell'infortunio dal 24 marzo 2023 fino al 20 aprile 2023, rilasciata dall'I.N.A.I.L. a posteriori avrebbe provato la prosecuzione dell'infortunio, ma non sarebbe valsa a superare la mancata preventiva comunicazione di cui era onerato il lavoratore, né avrebbe eliso il disservizio causato all'impresa, per cui il fatto capace di giustificare il licenziamento avrebbe dovuto ritenersi comunque sussistente a prescindere dall'inoltro della certificazione da parte dell'INAIL.
Esso nasceva dall'essere un preciso onere del lavoratore dare preventivamente avviso dell'assenza e giustificarsi adeguatamente.
La giurisprudenza (fra cui Cass. sez. lav., sentenza n. 10552/2013), avrebbe ritenuto che il dipendente che omette di avvisare il datore di lavoro né quantomeno verifica se quest'ultimo sia stato avvisato, o meno, dal soggetto preposto al rilascio della certificazione medica giustificativa dell'assenza è disciplinarmente responsabile in quanto “Rientra tra i normali obblighi di diligenza e correttezza assicurarsi che, impedimenti nello svolgimento della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa”, dal momento che “La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazioni in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti”.
Inoltre, la diligenza nell'esecuzione della prestazione si concreterebbe anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità, sicché la mancata tempestiva comunicazione dell'assenza dal posto di lavoro, implicherebbe grave negligenza e lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, costituendo ex art. 2119 c.c. motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Con argomento distinto, l'appellante ha evidenziato che sarebbe rimasta, in ogni caso, ingiustificata l'assenza dei giorni 24 e 25 marzo poiché la certificazione postuma dell'I.N.A.I.L. non sarebbe valsa a coprire detto periodo ed il ricorrente, recidivo, si sarebbe assentato, senza preavviso e ingiustificatamente, almeno 2 giorni (ovvero venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023), per cui il suo licenziamento sarebbe stato
Pag. 7 di 19 comunque legittimo alla stregua delle ulteriori fattispecie contestate (recidiva).
Le deposizioni dei testi e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 caposquadra e impiegato amministrativo in forza alla società appellante avrebbero confermato l'inadempienza del lavoratore.
Il primo avrebbe confermato di avere inserito nei turni di venerdì e sabato ed i CP_1 testi avrebbero descritto l'esistenza di una procedura standard, mediante app,. che consentirebbe ai dipendenti di comunicare le assenze o i prolungamenti delle assenza, con inserzione in bacheca e che tutti i dipendenti sarebbero tenuti a seguire tali procedure affinché sia assicurata la tracciabilità delle comunicazioni . non si CP_1 sarebbe avvalso di tali mezzi, nè avrebbe comunicato alcunché per le vie brevi.
Infine, la deposizione del teste figlio del ricorrente, e così pure Testimone_3 quella del teste sarebbero state inattendibili ed inveritere. Per di più, Persona_2 in base alla prima deposizione sarebbe comunque rimasta ingiustificata la mancata comunicazione dell'assenza per i giorni 23 e 24 marzo 2024, poiché il figlio del ricorrente affermava una presunta telefonata avvenuta nella tarda mattinata, cioè quando l'orario di lavoro che il ricorrente avrebbe dovuto rispettare (5:00-11:00) era già concluso e l'infrazione già consumata.
La deposizione di non sarebbe stata attendibile sotto più profili, Testimone_3 considerato che il teste, figlio del ricorrente, in mancanza di mezzi propri, avrebbe avuto bisogno del sostentamento genitoriale e non sarebbe stato, conseguentemente, indifferente all'esito del giudizio. Essa sarebbe stata stata smentita dal tabulato telefonico depositato dal ricorrente (all. 8 ctp) da cui sarebbe stato desumibile che l'unica chiamata al numero di cellulare in uso a sarebbe stata fatta Testimone_1
(peraltro presuntivamente, essendo gli ultimi 3 numeri oscurati mediante asterisco) alle 15:04 ovvero nel pomeriggio del sabato e non in mattinata come riferito dal teste.L'attendibilità del teste avrebbe, in generale, potuto riguardare elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, sarebbe stato sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Circa la deposizione del teste sostiene l'appellante che questi avrebbe Tes_4 riferito di avere accompagnato il ricorrente precisando “Io sono rimasto in macchina.
Pag. 8 di 19 (….) io sono rimasto fuori dal cancello ….” e di non aver visto il ricorrente mentre consegnava il certificato I.N.A.I.L, ma di aver appreso la circostanza della presunta consegna dal ricorrente stesso, che “quando è tornato mi ha detto che l'aveva consegnato “ . Si sarebbe perciò trattato di una deposizione de relato actoris priva di reale efficacia probante.Ancora,il teste avrebbe riferito che la presunta consegna del certificato sarebbe avvenuta “in tarda mattinata”, contraddicendo quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio in cui si sosteneva che si sarebbe recato in CP_1 azienda “dopo che il certificato medico d'infortunio recante il prolungamento della prognosi era stato già inviato telematicamente dall'INAIL alla resistente” (v. pag. 4 del ricorso) e, quindi, addirittura nel tardo pomeriggio del 27, atteso che il certificato medico I.N.A.I.L. prova, in via documentale, che il suo invio era avvenuto alle ore 16:51.
I motivi da ultimo esposti vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Va premesso che, con la lettera di contestazione e con il successivo licenziamento, il datore di lavoro non aveva inteso sanzionare unicamente l'assenza priva di giustificazione quanto anche l'omessa comunicazione da parte del lavoratore dell'assenza che consentisse alla stessa impresa di predisporre le misure atte ad evitare un impatto sull'organizzazione del lavoro.
Ciò si desume dal tenore della lettera di licenziamento che di seguito si riporta in stralcio.
<<...considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 4, VI capoverso, ove il lavoratore non provveda entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione alla presentazione di giustificazioni scritte o richiesta di discussione, si considera che il dipendente non abbia nulla da osservare o giustificare in relazione all'addebito; verificata in ogni caso la correttezza dei fatti contestati, ovvero la assenza dal lavoro, la mancata comunicazione dell'assenza e la mancata giustificazione della stessa dal giorno 24 marzo al giorno 28 marzo 2023, per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi;
considerato che
l'assenza contestata risulta commessa in violazione delle disposizioni aziendali e contrattuali, in particolare del combinato disposto degli artt. 40, comma 1,
46, comma 1 del CCNL 6 dicembre 2016 e s.m.i. e art. 66 comma 3 del CCNL (di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022) 'applicato, secondo cui: ...il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne giustificazione all'azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro... (art.
Pag. 9 di 19 40) e che ..l'assenza dal servizio è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro . il lavoratore comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, entro due giorni dal rilascio;
fermo restando che il certificato deve essere comunque redatto entro 24 ore dall'inizio dell'evento morboso. ln ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso
a/ datore di lavoro, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda il certificato stesso che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo..." (art. 46); accertata, pertanto, la fondatezza della contestazione dei fatti oggetto del procedimento;
considerata, altresì, la contestazione formale della recidiva per aver commesso altre assenze prive sia di comunicazione preventiva che di giustificazione, contestate con altrettanti procedimenti di seguito indicati unitamente alle relative sanzioni da essi scaturite, regolarmente notificate, non impugnate e, pertanto, definitivamente applicate nei Suoi confronti e, precisamente: Amm. Leg. 1 02-21 , Amm. Leg. 103-21 e
Amm. Leg. 104-21 del 2 settembre 2021 ;
Amm. Leg. 18-22, Amm. Leg. 20-22, Amm. Leg. 22-22, Amm. Leg. 23-22 del 9 febbraio 2022;
Amm. Leg. 24-22 del 9 febbraio 2022;Amm. Leg. 34-22 del 3.03.2022;Amm. Leg. 39-
22; Amm. Leg. 40-22 e Amm. Leg. 41-22 del 6.04.2022; - Amm. Leg. 42-22; Amm. Leg.
43-22 e Amm. Leg. 44-22 del 7.04.2022;Amm. Leg. 61-22 e Amm. Leg. 63-22 del
16.05.2022;Amm. Leg. 68-22 del 30.05.2022;
Amm. Leg. 83-22 del 13.06.2022 definiti con l'applicazione di complessivi n. 12 giorni di sospensione dal lavoro e della retribuzione globale, giusto verbale di audizione del
14 giugno 2022;
considerato che
ricorrono le condizioni previste dall'art. 40, comma 4 del C.C.N.L. e
s.m.i. (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni cålendariali) alla luce della assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata e non giustificata, dal
24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi, pertanto superiore ai quattro giorni calendariali;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
F, ipotesi d) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole
Pag. 10 di 19 giustificano il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a quattro giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi) in ragione delle assenze oggetto di contestazione;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
F, ipotesi a) del C.C.N.L. di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare in caso di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lettera E entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione) in ragione dei suindicati precedenti disciplinari;
considerato, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 68, comma 3, lettera
G, ipotesi k) del C.C.N.L di cui all'accordo di rinnovo del 18/05/2022 (che da sole giustificano il licenziamento disciplinare per assenza senza giustificazione per quattro
o più giorni consecutivi) stante l'assenza non precedentemente autorizzata, non preventivamente comunicata ed ingiustificata dal 24 al 28 marzo 2023, per complessivi 5 giorni lavorativi;
posto che la significativa reiterazione degli episodi contestati (assenza dal lavoro, mancata comunicazione dell'assenza e mancata giustificazione dell'assenza) rivela altresì l'illegittimo convincimento, da parte Sua, di poter gestire, in sostanziale autonomia, il rapporto lavorativo;
considerato che
la reiterazione della Sua condotta, unitamente all'assenza di qualsiasi giustificazione, rivela, altresì, una sostanziale incuria per le inevitabili conseguenze e difficoltà aziendali sul piano organizzativo;
considerato che
la gravità dell'ennesima condotta ascritta e la Sua reiterazione per tutti i giorni oggetto di osservazione incidono profondamente sulla aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi;
-considerato, altresì, che il suo atteggiamento conferma l'assenza di una benché minima volontà di proseguire il rapporto lavorativo;
considerato che
, per tutto quanto sopra richiamato, la gravità della Sua condotta è certamente tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario con questa Società; tutto quanto sopra considerato e visti gli artt. 40, 46, 66 e 68 del vigente CCNL e atteso che, a causa della gravità dei fatti, è venuta definitivamente meno ogni fiducia nei Suoi confronti, necessaria ai fini della sussistenza e prosecuzione del rapporto di lavoro, questa Azienda - come previsto dal combinato disposto degli artt. 40 e 68 del vigente C.C.N.L.- applica nei Suoi confronti la sanzione Controparte_3 disciplinare del licenziamento senza preavviso con effetto immediato, ovvero dalla
Pag. 11 di 19 sua data di notifica.>>.
Fatta tale premessa in fatto, va anche osservato che la Suprema Corte ha ritenuto in riferimento a previsioni contrattuali che si riferiscono a sanzioni nascenti da addebiti analoghi a quella contestati all'appellato che < La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante (quattro giorni). In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l'impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni. >>( in tal senso Cass. 10552/2013, 26465/2017,
13904/2020).
E che la <La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente;
la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza non assistita dall'adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata.>>(26465/2017).
In tali decisioni si è, pertanto, ritenuto che la norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha convenuto che non rilevi tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità.
Pag. 12 di 19 Dunque, la considerazione del primo giudice che riconnette alla sussistenza della condizione patologica certificata dall'INAIL il venir meno dell'addebito è erronea.
Infatti, l'effettività dello stato di malattia documentato per effetto della certificazione dell'INAIL con visita del 27 marzo 2023 non vale ad escludere il disvalore della condotta, costituita dall'omessa comunicazione al datore di lavoro dell'assenza, e la sua configurabilità quale inadempienza disciplinarmente rilevante.
Purtuttavia, si è affermato che non qualunque omessa comunicazione rileva ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno, ragionevolmente, ritenuto importante (nel caso quattro giorni), concludendo che <n tale contesto, allora, la prova avrebbe dovuto interessare non tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l'impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni>>.Sicché, dovendo l'inadempimento protrarsi per un tempo che le parti sociali hanno, ragionevolmente, ritenuto importante, per giustificare la sanzione espulsiva è necessario che l'inadempimento si sia protratto per almeno quattro giorni, come previsto nel caso dalla contrattazione .
Pertanto, per valutare se sussistita il fatto disciplinarmente rilevante o se, viceversa, il lavoratore abbia assolto all'onere di comunicazione senza che si integri la condizione anche temporale che giustifica il recesso datoriale, occorre prendere in considerazione quanto emergente dall'istruttoria .
Il teste dipendente della società, escusso in primo grado, escludeva Tes_2 qualsivoglia comunicazione da parte del lavoratore riferendo che l'azienda apprendeva della prosecuzione dell'infortunio solo per effetto della comunicazione dell'INAIL che perveniva effettivamente il giorno 28, mentre in precedenza era solo stato inviato l'alert di un generico prolungamento di assenza.
Egli dichiarava: <o al lunedì-martedì della settimana successiva non arrivò in azienda nessun documento di prolungamento dell'assenza per infortunio. Il giorno 27 nel tardo pomeriggio l'INAIL ha inviato telematicamente sul sistema l'alert dell'avvenuta elaborazione di un certificato di prolungamento di infortunio.
Comunicazione poi visualizzata da il successivo giorno 28. Non risulta che il Pt_1 ricorrente abbia recapitato a mano il certificato di prolungamento. L'eventuale consegna a Frosinone mi sarebbe stata riferita e, comunque, in questi casi, viene data una ricevuta di consegna. Le comunicazioni delle assenze devono avvenire attraverso un'app scaricabile dai dipendenti sullo smartphone che ciascuno di essi può utilizzare
Pag. 13 di 19 utilizzando un codice univoco di accesso ed è l'unico strumento da utilizzare per comunicare le assenze. In alternativa è anche possibile utilizzare un numero verde gratuito dove una voce guidata consente di comunicare le assenze. Il ricorrente non effettuò questa comunicazione nell'occasione di cui ho parlato ed neanche nei giorni successivi, né tramite app né attraverso il numero verde. >>.
Evidenziava, dunque, che all'interno dell'azienda esistevano precisi meccanismi ( app, numero verde ovvero la ricezione formale dei documenti cartacei mediante attestazione di ricevuta ) e che nessuno di essi era stato utilizzato dal lavoratore.
I teste confermava le modalità di comunicazione indicate dal teste Testimone_1
<Abbiamo un'applicazione che consente ai dipendenti di comunicare le Tes_2 assenze o i prolungamenti delle assenze. E' una procedura che è inserita anche in bacheca e che tutti i dipendenti devono seguire in modo che ci sia tracciabilità di queste comunicazioni>> e che l'eventuale consegna di documenti ( il certificato) sarebbe stata, in base alle regole aziendali, formalizzata e dichiarava che in assenza di comunicazioni aveva predisposto i turni del 24 e del 25 comprendendo che CP_1 avrebbe dovuto prendere servizio regolarmente il 24.
Aggiungeva :< aveva il mio cellulare, è capitato che mi abbia chiamato in CP_1 qualche occasione di pomeriggio perché magari non si presentava a lavoro la mattina.
Non ricordo se in questa occasione particolare mi chiamò per dirmi che sarebbe tornato il venerdì. Il ricorrente neanche il lunedì successivo ha poi lavorato, non ricordo se abbia portato un certificato medico di prolungamento di assenza per infortunio. Quando vengono portati i documenti, sul documento che viene portato viene annotata una dichiarazione di ricevuta. So che ci sono state diverse assenze del ricorrente, non so dire precisamente in quali giorni. Nell'occasione di cui ho parlato avrebbe dovuto comunicare la sua assenza del giorno del venerdì già dal CP_1 giorno prima, il giovedì. Io l'ho inserito nei turni il venerdì ed il sabato perché il giovedì non avevo ricevuto nessuna comunicazione. Io due numeri di cellulare
3493997173 e 3493791623”.
Va, pertanto, escluso che il lavoratore abbia comunicato l'assenza con le modalità previste dalla stessa impresa e stabilite al fine di attribuire certezza della comunicazione. Resta da accertare se egli abbia effettivamente provveduto alla comunicazione con modalità alternative ed eventualmente dopo il 23 ed il 24.
A tal fine, vanno esaminate, oltre a quelle appena considerate, anche le deposizioni dei testi figlio dell'originario ricorrente, e Testimone_3 Testimone_5
Pag. 14 di 19 Va preliminarmente precisato che non può ritenersi capace di giustificare l'omessa comunicazione la personale convinzione del lavoratore, priva di qualsivoglia fondamento, che l'INAIL avrebbe comunicato anche al datore di lavoro il differimento della visita. Le ragioni di tale convinzione non sono mai state spiegate, né appare comprensibile perché l'ente previdenziale avrebbe dovuto comunicare la data in cui avrebbe sottoposto a visita il lavoratore posto che ciò poteva riguardare solo il destinatario dell'accertamento per consentirgli di presenziare.
Del resto, tale opinione, per di più del tutto immotivata, non può assurgere ad un serio impedimento che abbia precluso la comunicazione.
Inoltre, la versione dei fatti fornita dal lavoratore appare sotto più profili poco credibile.
In primo luogo, dalla lettura delle difese dell'appellato non è dato comprendere perché, nonostante egli fosse perfettamente a conoscenza della scadenza dell'infortunio con prognosi fino al 23, non abbia provveduto diligentemente già il 23 a preavvisare l'impresa che il giorno successivo non sarebbe stato presente al lavoro in quanto avrebbe dovuto essere visitato dall'INAIL.
Risulta poi poco comprensibile, perché egli, pur avendo saputo la stessa mattina del 24 del differimento della visita presso l'INAIL, non si sia premurato, anche in tal caso, nell'immediato di avvisare di ciò il datore di lavoro, né si sia preoccupato di farsi visitare dal medico curante al fine di attestare la propria perdurante condizione di salute quale impedimento al lavoro, e comunicarla all'impresa e così coprire il lasso di tempo intercorrente fino alla nuova visita.
Infatti, tale premura sarebbe stata quanto mai ovvia e naturale considerato che egli il
24 avrebbe dovuto prendere servizio e non lo aveva fatto e, comunque, non avendo preavvertito dell'assenza e delle sue ragioni il 23, a fortiori appare del tutto irragionevole che non lo abbia fatto neppure il 24, preferendo disinteressarsi di ciò e lasciare l'impresa all'oscuro di tutto.
Resta pacifico che il 24 egli non compì alcuna comunicazione, ma neppure il giorno prima vi è riscontro dell'uso di canali ufficiali o di telefonate informali per avvertire della visita prevista presso l'INAIL.
Passando, dunque, ad esaminare la deposizione del teste figlio del Testimone_3 lavoratore, la stessa si rivela assai poco persuasiva per molteplici ragioni.
Ad di là dello stretto rapporto di parentela che lega il teste al ricorrente, appare quanto mai significativa la circostanza che gli stessi tabulati telefonici prodotti dal padre non riportino alcuna telefonata al mattino del sabato ossia al momento della giornata in cui
Pag. 15 di 19 egli assume di avere assistito ad una telefonata.<< So che il sabato mio padre poi ha avvisato in azienda dello spostamento della visita al lunedì, io ero con mio padre quando lui ha fatto questa telefonata. Non ho sentito che gli abbiano detto che c'erano problemi per questo. Ho sentito che mio padre avvertiva che poi si sarebbe recato presso la ditta il lunedì. Ho sentito che mio padre al telefono faceva il nome di
>>. Tes_1
Il riferito appare poco credibile anche per una serie di considerazioni di immediata evidenza.
In primo luogo, non avendo il lavoratore mai notiziato l'impresa della visita preso l'INAIL prevista per il 24, come si ricava dal fatto che egli era regolamente incluso nei turni di quel giorno, non si vede perché dovesse comunicare un differimento di una visita di cui prima non si era curato di dare notizia.
Né tanto meno risulta chiaro perché il lavoratore avrebbe atteso solo <la tarda mattinata>> del sabato per informare l'impresa di tale differimento, se già dal venerdì mattina egli lo sapeva, nè perché avrebbe dovuto, a questo punto, informare il datore di lavoro se, come da lui sostenuto, confidava nel fatto che l'INAIL avesse già comunicato il differimento della visita.
Va precisato che dalla consultazione dei tabulati telefonici prodotti dal lavoratore in primo grado emergono nel pomeriggio del 25 due telefonate in uscita dal suo telefono verso il numero <<39 3493791..> (le prime cifre di uno dei cellulari in uso al Retarvi, anche se in mancanza delle ultime- non riportate nei tabulati- tale dato non può dirsi neppure certo) la prima alle 15.04 e un'altra alle 15.48, ma dall'esistenza di tali telefonate, non è dato inferire nulla circa il loro contenuto, nè tantomeno presumere che le stesse abbiano necessariamente riguardato l'assenza passata ( 24 e 25) nè quella successiva ( dal 27).
Nè a tal fine può sopperirsi alla necessità di comprendere l'oggetto della telefonata con la deposizione resa da proprio perchè essa nel complesso non risulta Testimone_3 credibile.
Fra l'altro, l'episodio non è neppure circostanziato non essendo spiegato dove si trovasse con il padre al momento della telefonata, nè il teste spiega come mai, a distanza di un giorno dal momento in cui il padre aveva avuto notizia del differimento, quest'ultimo si sarebbe determinato solo il sabato in tarda mattinata a notiziare l'impresa.
Unitamente a tali circostanze, concorre a determinare la scarsa credibilità di quanto
Pag. 16 di 19 riferito da tale teste, come anche dal teste il fatto che sia rimasto del Persona_2 tutto privo di spiegazione il perché il lavoratore, nonostante vi fossero apposite modalità di comunicazione previste a livello aziendale, quali la comunicazione a mezzo app ed un apposito numero verde, neppure negate dall'appellato, abbia scelto di non avvalersene preferendo affidare le comunicazioni a modalità informali ed alternative.
La deposizione del teste che sostiene di avere accompagnato Tes_4 CP_1 presso l'azienda la mattina di lunedì dopo che la visita venne eseguita, perché il lavoratore potesse consegnare il certificato redatto dall'INAIL, non consente di avere certezza della consegna, non tanto e non solo perché il teste non assistette personalmente alla consegna essendo rimasto, come da lui ammesso, in macchina, ma perché l'adempimento è smentito dalla mancata ricezione formale del documento, negata dall'azienda. Ed il lavoratore non ha mai asserito di avere fatto attestare la ricezione, né ha mai fornito indicazioni più specifiche circa la persona o l'ufficio a cui sarebbe avvenuta la consegna la mattina del lunedi.
Anzi, la versione del teste diverge da quella del lavoratore sul tempo in cui sarebbero stati presenti in azienda poiché il teste affermava che <i recammo presso la sede del datore di lavoro di in tarda mattinata” mentre il lavoratore producendo il CP_1 certificato INAIL da cui emergeva l'invio alle ore 16.51 allegava con l'originario ricorso
< successivo 27.03.2023, dopo che il certificato medico d'infortunio recante il prolungamento della prognosi era stato già inviato telematicamente dall'INAIL alla resistente, lo si è pure personalmente recato presso la sede della CP_1 Pt_1
>.
[...]
Inoltre l'asserto della consegna è contrastato direttamente dal teste che Tes_2 escludeva che in azienda fossero stati consegnati documenti dal lavoratore.
In ultima analisi, deve ritenersi che la condotta inadempiente (mancata comunicazione) si sia protratta nel tempo dal 24 e per almeno quattro giorni senza che provvedesse, come da lui dovuto, a dare comunicazione dell'assenza e delle CP_1 sue ragioni.
La sanzione irrogata appare pertanto proporzionata non solo avuto riguardo alla valutazione delle parti sociali in relazione alla condotta protratta per quattro giorni in mancanza di qualsivoglia impedimento che giustificasse l'omessa comunicazione, ma anche considerati gli innumerevoli (19, tutti richiamati ai fini della sanzione) precedenti specifici (assenza ingiustificata e mancata comunicazione) contestati, appare evidente l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e la violazione della norma
Pag. 17 di 19 generale di cui all'art. 2119 c.c..
Senza dubbio una condotta di tal fatta è espressione della totale indifferenza del lavoratore rispetto agli interessi della controparte del rapporto obbligatorio
(difformemente dall'obbligo di salvaguardia del interessi altrui che opera nei rapporti obbligatori) come pure di analogo atteggiamento rispetto alle conseguenze potenziali delle sue condotte sull'assetto aziendale. La reiterazione per innumerevoli volte di analoghe condotte (19 precedenti) è altresì espressione della protervia del lavoratore e dell'assoluta incapacità di attenersi alle minime regole di buona fede e correttezza.
L'appello va, pertanto, accolto e, riformata la sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
L'appellante ha chiesto che controparte venisse condannata, in caso di accoglimento dell'appello, alla restituzione della somme pagate in esecuzione spontanea della sentenza di 1° grado a titolo di indennità risarcitoria nonché a titolo di spese legali, per cui va emessa anche tale statuizione.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 nei confronti di CP_1 con riferimento alla sentenza n. 1034/2029 emessa il giorno 22 maggio-25
[...] luglio 2024 dal Tribunale-GL di Frosinone ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello,
-riforma la sentenza impugnata rigettando l'originaria domanda e condanna Parte_3 alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 4600,00 oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Cimbaroli,
- condanna, altresì, l'appellato alla restituzione della somme pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità risarcitoria nonché a titolo di spese legali. 2) Condanna anche alla rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 3500,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Cimbaroli.
Roma, 8 luglio 2025
Pag. 18 di 19 Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
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