Sentenza 16 gennaio 1982
Massime • 1
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria non è rigidamente vincolato, circa la comunicazione di tale richiesta, alla Forma normativamente prevista (lettera raccomandata), essendo ammissibili Atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di sessanta giorni da detti eventi prima dell'inizio del giudizio risarcitorio. ( V 255/81, mass n 410665; ( V 2133/80, mass n 405795; ( Conf 2941/80, mass n 406681).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1982, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1982 |
Testo completo
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria non è rigidamente vincolato, circa la comunicazione di tale richiesta, alla Forma normativamente prevista (lettera raccomandata), essendo ammissibili Atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di sessanta giorni da detti eventi prima dell'inizio del giudizio risarcitorio. ( V 255/81, mass n 410665; ( V 2133/80, mass n 405795; ( Conf 2941/80, mass n 406681).*