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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3149/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Emilia Di Palma ed Antonio Panico, con Parte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Donatello Esposito e CP_1
GE MB, con domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21/6/2024, ha adito questo giudice del lavoro Parte_1
e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 5 e
6 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito la contestando le CP_1
asserzioni attoree e concludendo come da pagina 3 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore Parte_1
di una somma specificata in ricorso, in virtù della sentenza n. 1623/23 del Tribunale di
Nocera Inferiore, settore lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto “all'inquadramento nel parametro 2° sin dall'assunzione da parte di ed il suo diritto alle conseguenti CP_1
differenze sulla retribuzione percepita”.
Di conseguenza, è da rilevare che il diritto alle differenze retributive, scaturenti dall'inquadramento nel parametro A, risulta essere stato già accertato e riconosciuto con la sentenza n. 1623/2023 di questo Tribunale.
Quindi, l'oggetto del presente giudizio è la sola quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e scaturenti dalla differenza tra il parametro A spettante al ricorrente e il parametro
B del II livello.
Il lavoratore ha stilato il conteggio per 14 mensilità, sulla base delle tabelle retributive di cui al CCNL di settore, allegate in atti, a far data dal 7/9/2017 (data di assunzione) fino al 30/4/22
(data di cessazione del rapporto di lavoro con la resistente). CP_2
Quest'ultima ha formulato generiche contestazioni riguardo a voci per maggiorazioni quali il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro domenicale, il lavoro festivo ed “altre indennità” che non sarebbero mai state riconosciute al ricorrente in costanza di rapporto.
Tali asserzioni sono assolutamente generiche e sono state avanzate senza alcuna indicazione specifica di quali importi in concreto sarebbero ulteriori rispetto al riconoscimento datoriale in fatto durante il corso del rapporto.
Solo riguardo al TFR, deve prendersi atto della decurtazione, operata dalla parte ricorrente nelle note del 19/11/2025, della richiesta relativa al TFR, pari alla somma di € 836,82.
A fronte della mancata confutazione della controparte di questa riformulazione dei conteggi,
deve ritersi che gli stessi non siano contestati.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 13.146,07, oltre accessori come per legge dalla maturazione
[...]
all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 13.146,07, oltre accessori Parte_1
come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna la al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Emilia Di Palma ed Antonio Panico, con Parte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Donatello Esposito e CP_1
GE MB, con domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21/6/2024, ha adito questo giudice del lavoro Parte_1
e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 5 e
6 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito la contestando le CP_1
asserzioni attoree e concludendo come da pagina 3 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore Parte_1
di una somma specificata in ricorso, in virtù della sentenza n. 1623/23 del Tribunale di
Nocera Inferiore, settore lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto “all'inquadramento nel parametro 2° sin dall'assunzione da parte di ed il suo diritto alle conseguenti CP_1
differenze sulla retribuzione percepita”.
Di conseguenza, è da rilevare che il diritto alle differenze retributive, scaturenti dall'inquadramento nel parametro A, risulta essere stato già accertato e riconosciuto con la sentenza n. 1623/2023 di questo Tribunale.
Quindi, l'oggetto del presente giudizio è la sola quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e scaturenti dalla differenza tra il parametro A spettante al ricorrente e il parametro
B del II livello.
Il lavoratore ha stilato il conteggio per 14 mensilità, sulla base delle tabelle retributive di cui al CCNL di settore, allegate in atti, a far data dal 7/9/2017 (data di assunzione) fino al 30/4/22
(data di cessazione del rapporto di lavoro con la resistente). CP_2
Quest'ultima ha formulato generiche contestazioni riguardo a voci per maggiorazioni quali il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro domenicale, il lavoro festivo ed “altre indennità” che non sarebbero mai state riconosciute al ricorrente in costanza di rapporto.
Tali asserzioni sono assolutamente generiche e sono state avanzate senza alcuna indicazione specifica di quali importi in concreto sarebbero ulteriori rispetto al riconoscimento datoriale in fatto durante il corso del rapporto.
Solo riguardo al TFR, deve prendersi atto della decurtazione, operata dalla parte ricorrente nelle note del 19/11/2025, della richiesta relativa al TFR, pari alla somma di € 836,82.
A fronte della mancata confutazione della controparte di questa riformulazione dei conteggi,
deve ritersi che gli stessi non siano contestati.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 13.146,07, oltre accessori come per legge dalla maturazione
[...]
all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 13.146,07, oltre accessori Parte_1
come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna la al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo