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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. LODDO IRENE
APPELLANTE contro
Controparte_1
Avv. DE CESARO CARLO
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LODDO IRENE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO CARLO Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Sassari proponendo opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 329/2021 per la somma di € 8.251,64, relativo alla fornitura e messa in opera di una pompa di calore e di una cella frigorifero presso due locali commerciali di sua proprietà.
pagina 2 di 8 Preliminarmente, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva relativa alla fornitura della cella frigo, e, quanto alla pompa di calore, ne contestava il funzionamento chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e contestando Parte_1
ogni avversa pretesa.
La causa veniva istruita con prove documentali e due consulenze tecniche.
Con la sentenza n. 672/2024 del 27.5.2024, il Giudice, previo accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione relativamente al contratto di fornitura della cella frigo, accoglieva la opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava risolto per inadempimento della il contratto relativo alla pompa di calore e Parte_1
condannava l'opposta alla restituzione della somma versata.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello la affidato alle seguenti Parte_1
doglianze:
1. nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2. erronea valutazione della carenza di legittimazione passiva;
3. omessa valutazione dei fatti e delle consulenze sulla fornitura della pompa di calore;
4. erroneo rigetto delle richieste istruttorie.
Pertanto, ha chiesto:
- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza;
- nel merito, confermare il decreto ingiuntivo e dichiarare che la deve Controparte_1
pagare la somma di € 8.251,64;
- in via istruttoria, ammettere i testi , , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e richiamare il primo c.t.u.; Tes_4
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza, con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 12.8.2025, questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere trattata l'eccezione sollevata da parte appellante in merito alla nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in quanto, a suo dire, il Giudice depositava la sentenza alle ore 10:00 del 27.5.2024 prima del termine che scadeva, invece, alla fine del medesimo giorno.
Tale eccezione non merita pregio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte statuiscono che “La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”
(Cass. S.U., sentenza n. 36596/2021 del 25.11.2021).
Inoltre, “se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione” (Ordinanza n. 32538 del 14/12/2024).
Le Sezioni Unite affermano un principio di diritto fondamentale a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, statuendo che la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica comporta la nullità della sentenza. Tale nullità deriva dall'impedimento frapposto alla possibilità dei difensori pagina 4 di 8 delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
In ogni caso, la giurisprudenza costante di legittimità insegna che il termine si consuma con il deposito dell'atto, in quanto il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto.
Nel caso di specie, dall'esame della certificazione della Cancelleria prodotta da parte appellata (v. doc. C), risulta che:
1. in data 6.5.2024, l'Avv. De Cesaro depositava le memorie conclusionali per la alle ore 10:37 e l'Avv. Loddo per la alle ore 19:51; CP_1 Parte_1
2. in data 20.5.2024, l'Avv. Loddo depositava le memorie di replica alle ore 18:42 per la Parte_1
3. in data 27.5.2024, l'Avv. De Cesaro depositava le memorie di replica alle ore
12:59 per la CP_1
4. in data 27.5.2024, il Giudice depositava la sentenza alle ore 19:50.
Ciò considerato, deve essere, in primo luogo, disattesa la tesi difensiva per cui la sentenza sarebbe stata emessa alle ore 10:00 del 27.5.2024, essendo, invece, tale orario riferibile ad un'altra attività avvenuta successivamente il 28.5.2024. Dalla certificazione sopra menzionata risulta che il deposito della sentenza è avvenuto alle ore 19:50 del
27.5.2024.
In secondo luogo, pur dando atto dell'avvenuto deposito qualche ora prima della scadenza del termine, si osserva che, a tale momento, le parti avevano già depositato le loro comparse conclusionali di replica, per cui nessuna violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa appare sussistente.
Dunque, l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sulla legittimazione passiva della per la vendita Controparte_1
della cella frigo (locali di Predda Niedda)
pagina 5 di 8 Con il secondo motivo di appello, la ha lamentato la erronea valutazione in Parte_1
merito alla carenza di legittimazione passiva della appellata, in quanto la Coopat risultava cancellata dal registro delle imprese ed i soci erano gli stessi della CP_1
Anche tale doglianza non merita pregio.
Correttamente il primo Giudice dichiarava la mancanza di legittimazione, attribuendo alla convenuta opposta l'onere di dimostrare l'effettiva conclusione del contratto.
Nel caso di specie, le prove documentali prodotte sul punto dalla appellante non provano la conclusione del contratto di vendita e la installazione della cella frigo. In particolare, non appaiono sufficienti a tal fine:
1) il documento di trasporto della cella frigo, in quanto, dopo il disconoscimento del rappresentante legale della società appellata, la controparte non ne chiedeva la verificazione (v. all. 1 fascicolo monitorio);
2) i preventivi prodotti dall'appellante, in quanto mai accettati dalla controparte (v. all. 1 fascicolo dell'appellante);
3) la mail con il preventivo nei locali di Piazza Castello, in quanto riferita alla vendita ed installazione di una pompa di calore, e dunque ad un diverso lavoro (v. all. 2 del fascicolo dell'appellante).
Inoltre, dal contratto di comodato d'uso prodotto agli atti emerge che la Controparte_1
aveva concesso i locali di Predda Niedda alla Coopat, quali beni strumentali all'attività di braceria, svolta da quest'ultima e non dalla società appellata.
Tale motivo d'appello dev'essere quindi rigettato.
3. Sulle C.T.U. della pompa di calore (locale di Piazza Castello)
Con il terzo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione nella parte in cui il Giudice teneva in considerazione la seconda c.t.u., che riteneva inidonea la pompa installata, anziché la prima, che la riteneva idonea relativamente alla sala di ristorazione.
Anche tale ultima censura è priva di pregio.
pagina 6 di 8 Correttamente il Giudice prendeva in considerazione la seconda c.t.u., che aveva considerato l'intero locale e non, invece, la prima, ove il perito aveva limitato la sua indagine alla sola sala ristorante e non l'intero locale al fine di valutare l'adeguatezza della pompa di calore.
Partendo da tale dato fattuale, il secondo ausiliare valutava che la pompa di calore fornita dalla convenuta doveva servire al conferimento dell'aria trattata all'interno della sola sala ristorante, visto che le canalette di distribuzione iniziano e finiscono in quest'unico ambiente e giungeva, quindi, alla conclusione che i macchinari non fossero adeguati al riscaldamento (cfr. pp. 13-14 c.t.u. Ing. . Per_1
È rimasta, invece, priva di riscontro la tesi difensiva relativa alla presenza di topi che avrebbero impedito l'installazione della pompa di calore.
Le istanze di prova reiterata da parte appellante (testi in questo Tes_1 Tes_1 Tes_3
grado di giudizio appaiono, pertanto, non ammissibili, in quanto smentite dai documenti agli atti. Mentre sono da ritenere inammissibili le nuove produzioni e la nuova istanza di istruttoria testimoniale (teste ). Tes_4
Per le medesime ragioni, deve, pertanto, rigettarsi l'istanza di richiamo del c.t.u. Pt_2
per verificare l'idoneità della macchina installata.
L'appello deve essere pertanto interamente rigettato con condanna dell'appellante al pagamento del presente grado di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento, con valori medi, pari ad € 5.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 672/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Sassari in data 27.5.2025;
pagina 7 di 8 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali pari ad € 5.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 19.9.2025
Il Presidente - est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. LODDO IRENE
APPELLANTE contro
Controparte_1
Avv. DE CESARO CARLO
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LODDO IRENE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO CARLO Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Sassari proponendo opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 329/2021 per la somma di € 8.251,64, relativo alla fornitura e messa in opera di una pompa di calore e di una cella frigorifero presso due locali commerciali di sua proprietà.
pagina 2 di 8 Preliminarmente, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva relativa alla fornitura della cella frigo, e, quanto alla pompa di calore, ne contestava il funzionamento chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e contestando Parte_1
ogni avversa pretesa.
La causa veniva istruita con prove documentali e due consulenze tecniche.
Con la sentenza n. 672/2024 del 27.5.2024, il Giudice, previo accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione relativamente al contratto di fornitura della cella frigo, accoglieva la opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava risolto per inadempimento della il contratto relativo alla pompa di calore e Parte_1
condannava l'opposta alla restituzione della somma versata.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello la affidato alle seguenti Parte_1
doglianze:
1. nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2. erronea valutazione della carenza di legittimazione passiva;
3. omessa valutazione dei fatti e delle consulenze sulla fornitura della pompa di calore;
4. erroneo rigetto delle richieste istruttorie.
Pertanto, ha chiesto:
- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza;
- nel merito, confermare il decreto ingiuntivo e dichiarare che la deve Controparte_1
pagare la somma di € 8.251,64;
- in via istruttoria, ammettere i testi , , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e richiamare il primo c.t.u.; Tes_4
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza, con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 12.8.2025, questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere trattata l'eccezione sollevata da parte appellante in merito alla nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in quanto, a suo dire, il Giudice depositava la sentenza alle ore 10:00 del 27.5.2024 prima del termine che scadeva, invece, alla fine del medesimo giorno.
Tale eccezione non merita pregio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte statuiscono che “La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”
(Cass. S.U., sentenza n. 36596/2021 del 25.11.2021).
Inoltre, “se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione” (Ordinanza n. 32538 del 14/12/2024).
Le Sezioni Unite affermano un principio di diritto fondamentale a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, statuendo che la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica comporta la nullità della sentenza. Tale nullità deriva dall'impedimento frapposto alla possibilità dei difensori pagina 4 di 8 delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
In ogni caso, la giurisprudenza costante di legittimità insegna che il termine si consuma con il deposito dell'atto, in quanto il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l'atto.
Nel caso di specie, dall'esame della certificazione della Cancelleria prodotta da parte appellata (v. doc. C), risulta che:
1. in data 6.5.2024, l'Avv. De Cesaro depositava le memorie conclusionali per la alle ore 10:37 e l'Avv. Loddo per la alle ore 19:51; CP_1 Parte_1
2. in data 20.5.2024, l'Avv. Loddo depositava le memorie di replica alle ore 18:42 per la Parte_1
3. in data 27.5.2024, l'Avv. De Cesaro depositava le memorie di replica alle ore
12:59 per la CP_1
4. in data 27.5.2024, il Giudice depositava la sentenza alle ore 19:50.
Ciò considerato, deve essere, in primo luogo, disattesa la tesi difensiva per cui la sentenza sarebbe stata emessa alle ore 10:00 del 27.5.2024, essendo, invece, tale orario riferibile ad un'altra attività avvenuta successivamente il 28.5.2024. Dalla certificazione sopra menzionata risulta che il deposito della sentenza è avvenuto alle ore 19:50 del
27.5.2024.
In secondo luogo, pur dando atto dell'avvenuto deposito qualche ora prima della scadenza del termine, si osserva che, a tale momento, le parti avevano già depositato le loro comparse conclusionali di replica, per cui nessuna violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa appare sussistente.
Dunque, l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sulla legittimazione passiva della per la vendita Controparte_1
della cella frigo (locali di Predda Niedda)
pagina 5 di 8 Con il secondo motivo di appello, la ha lamentato la erronea valutazione in Parte_1
merito alla carenza di legittimazione passiva della appellata, in quanto la Coopat risultava cancellata dal registro delle imprese ed i soci erano gli stessi della CP_1
Anche tale doglianza non merita pregio.
Correttamente il primo Giudice dichiarava la mancanza di legittimazione, attribuendo alla convenuta opposta l'onere di dimostrare l'effettiva conclusione del contratto.
Nel caso di specie, le prove documentali prodotte sul punto dalla appellante non provano la conclusione del contratto di vendita e la installazione della cella frigo. In particolare, non appaiono sufficienti a tal fine:
1) il documento di trasporto della cella frigo, in quanto, dopo il disconoscimento del rappresentante legale della società appellata, la controparte non ne chiedeva la verificazione (v. all. 1 fascicolo monitorio);
2) i preventivi prodotti dall'appellante, in quanto mai accettati dalla controparte (v. all. 1 fascicolo dell'appellante);
3) la mail con il preventivo nei locali di Piazza Castello, in quanto riferita alla vendita ed installazione di una pompa di calore, e dunque ad un diverso lavoro (v. all. 2 del fascicolo dell'appellante).
Inoltre, dal contratto di comodato d'uso prodotto agli atti emerge che la Controparte_1
aveva concesso i locali di Predda Niedda alla Coopat, quali beni strumentali all'attività di braceria, svolta da quest'ultima e non dalla società appellata.
Tale motivo d'appello dev'essere quindi rigettato.
3. Sulle C.T.U. della pompa di calore (locale di Piazza Castello)
Con il terzo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione nella parte in cui il Giudice teneva in considerazione la seconda c.t.u., che riteneva inidonea la pompa installata, anziché la prima, che la riteneva idonea relativamente alla sala di ristorazione.
Anche tale ultima censura è priva di pregio.
pagina 6 di 8 Correttamente il Giudice prendeva in considerazione la seconda c.t.u., che aveva considerato l'intero locale e non, invece, la prima, ove il perito aveva limitato la sua indagine alla sola sala ristorante e non l'intero locale al fine di valutare l'adeguatezza della pompa di calore.
Partendo da tale dato fattuale, il secondo ausiliare valutava che la pompa di calore fornita dalla convenuta doveva servire al conferimento dell'aria trattata all'interno della sola sala ristorante, visto che le canalette di distribuzione iniziano e finiscono in quest'unico ambiente e giungeva, quindi, alla conclusione che i macchinari non fossero adeguati al riscaldamento (cfr. pp. 13-14 c.t.u. Ing. . Per_1
È rimasta, invece, priva di riscontro la tesi difensiva relativa alla presenza di topi che avrebbero impedito l'installazione della pompa di calore.
Le istanze di prova reiterata da parte appellante (testi in questo Tes_1 Tes_1 Tes_3
grado di giudizio appaiono, pertanto, non ammissibili, in quanto smentite dai documenti agli atti. Mentre sono da ritenere inammissibili le nuove produzioni e la nuova istanza di istruttoria testimoniale (teste ). Tes_4
Per le medesime ragioni, deve, pertanto, rigettarsi l'istanza di richiamo del c.t.u. Pt_2
per verificare l'idoneità della macchina installata.
L'appello deve essere pertanto interamente rigettato con condanna dell'appellante al pagamento del presente grado di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento, con valori medi, pari ad € 5.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 672/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Sassari in data 27.5.2025;
pagina 7 di 8 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali pari ad € 5.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 19.9.2025
Il Presidente - est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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