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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1138 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Emanuele Armando Polli
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (n. Parte_1
5/2025 Tribunale di Latina), in persona del curatore p.t. Avv. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Franzin
[...]
RECLAMATA
E
Controparte_1
RECLAMATO – CONTUMACE
E
CP_2
RECLAMATO - CONTUMACE
r.g. n. 1138/2025 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, revocare la sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare, per le ragioni di cui alle premesse, il reclamo proposto da , titolare di Parte_1
ditta individuale, e per l'effetto confermare la sentenza n. 5/2025 del Tribunale di
Latina, pubblicata in data 28.01.2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di ditta individuale con sede in Terracina (LT) via Parte_1
delle Industrie 5.
Con vittoria di spese e con richiesta di liquidazione dei compensi (vedasi nota spesa allegata) in ragione dell'ammissione alla procedura di gratuito patrocinio di cui all'art.
144 DPR 115/2002, stante l'attestazione del Giudice Delegato di assenza di fondi disponibili per le spese.
Con condanna altresì della parte reclamante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
96 comma 1 e/o comma 3 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Parte_1
Terracina (LT), Via delle Industrie n. 5, ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina, pubblicata il 28.01.2025, che ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca:
r.g. n. 1138/2025 2 1) per non essere “la notifica del procedimento e delle udienze (…) mai pervenute nelle mani del sig. ”, che non ha potuto esercitare il proprio Parte_3
diritto di difesa;
2) per non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto piccolo imprenditore ed in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
In data 29.04.2025 si è tempestivamente costituita la curatela della liquidazione giudiziale, che ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna del reclamante per lite temeraria.
Non si sono invece costituiti i due creditori istanti, e Controparte_1 CP_2
, pure ritualmente citati. Al contrario di quanto dedotto dalla curatela,
[...]
risulta che il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sia stato ritualmente notificato ai difensori del a mezzo PEC il 22.04.2025. CP_2
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Le modalità di notifica del ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da e del pedissequo decreto Controparte_1
di fissazione dell'udienza non sono rispettose del dettato dell'art. 40 commi 6 e
8 CCII, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal
D.L.vo n. 136/2024, applicabile ratione temporis, che riproduce pedissequamente quanto precedentemente disposto dall'art. 15 comma terzo l. fall., individuando la sequenza di seguito descritta:
1) notifica, a cura dell'Ufficio giudiziario adito, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese;
2) quando la notificazione con la modalità sub 1) non risulta possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notifica è eseguita, a cura del creditore istante, esclusivamente di persona e a mezzo di ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 107 comma 1 D.P.R. n. 1229/1959, presso la sede del debitore risultante dal registro delle imprese;
3) se anche con le modalità di cui al punto 2) la notifica non può essere eseguita, essa si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale in cui è
r.g. n. 1138/2025 3 ubicata la sede dell'impresa che risulta iscritta nel registro delle imprese
(ovvero della residenza per i soggetti non iscritti) e si perfeziona nel momento del deposito.
Nel caso in esame, : (i) ha dapprima provveduto per il Controparte_1
tramite del proprio avvocato alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 1 legge n. 53/1994, con raccomandata spedita alla sede legale dell'impresa individuale Parte_1
, ricevuta dallo stesso destinatario in data 01.10.2024; (ii) quindi,
[...]
dopo che alla prima udienza del 22.10.2024 il giudice delegato per l'istruttoria aveva sottoposto al contraddittorio delle parti “la questione rilevata d'ufficio afferente l'eventuale intervenuta rituale instaurazione o meno del contraddittorio rispetto al presente contenzioso e ciò in relazione alla notifica degli atti introduttivi di causa (…) che risulta essere stata eseguita anziché di persona a mezzo del servizio postale” ed aveva autorizzato il creditore istante a rinnovare la notificazione degli stessi atti introduttivi, ha proceduto alla notifica degli atti (incluso il verbale dell'udienza del 22.10.2024) a mezzo ufficiale giudiziario, che si è recato presso la sede legale dell'impresa, riscontrando l'impossibilità di effettuare la notificazione per l'irreperibilità dell'impresa stessa (“Anzi, omessa notifica in quanto chiuso per cessata attività da diverso tempo”), e si è recato altresì presso il luogo di residenza anagrafica del non rinvenendolo perché Parte_1
trasferito, ma non ha eseguito il deposito degli atti nella casa comunale, così come prescritto dall'art. 40 comma 8 CCII.
Ora, non potendo ritenersi ritualmente perfezionata la rinnovazione della notificazione disposta dal Tribunale, per l'omesso deposito degli atti notificandi presso la Casa comunale di Terracina, si tratta di verificare se la notificazione a mezzo del servizio postale perfezionatasi con la consegna nelle mani del destinatario, , abbia o meno validamente instaurato il Parte_1
contraddittorio.
Ritiene la Corte, in coerenza con il prevalente orientamento della Corte di legittimità, formatosi naturalmente sull'identico dettato dell'art. 15 comma terzo l. fall., che lo speciale procedimento notificatorio delle domande di apertura della liquidazione giudiziale proposte dal creditore o dal Parte_4
, dettato da esigenze di celerità connaturali alla procedura
[...]
r.g. n. 1138/2025 4 concorsuale, non rivesta carattere di esclusività, ed in particolare non determini l'illegittimità di ogni altra forma di notificazione scelta dall'istante, ove questa sia più garantista nei confronti del debitore e gli consenta di esercitare più agevolmente il diritto di difesa. Ragionando in questi termini, la Suprema Corte
è giunta a ritenere validamente eseguita la notificazione dell'istanza di fallimento effettuata personalmente presso il liquidatore della società fallenda ai sensi dell'art. 145 c.p.c., anziché presso la vecchia sede della società cancellata
(Cass. n. 32533/2022), e la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale al titolare dell'impresa debitrice, perfezionatasi tramite la consegna alla segretaria presso la sede dell'impresa (Cass. n. 30453/2019).
Ora, non v'è dubbio che la consegna del plico raccomandato contenente gli atti introduttivi del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale eseguita dall'agente postale nelle mani del debitore costituisca mezzo idoneo a portare a conoscenza quest'ultimo dell'esistenza del procedimento e del contenuto degli atti introduttivi di quel procedimento.
Ne consegue che il contraddittorio nei confronti del era stato Parte_1
validamente instaurato per il tramite della notificazione effettuata dal difensore del primo creditore istante, ferma restando la non doverosità della notificazione della successiva istanza di apertura della liquidazione giudiziale, proposta da
, qualificabile alla stregua dell'art. 41 comma 5 CCII quale CP_2
intervento volontario adesivo. All'uopo, è opportuno rammentare che anche nel vigore della legge fallimentare, ove al primo ricorso per l'apertura del fallimento se ne fossero aggiunti altri, era pacifico che questi ultimi non dovevano essere notificati al debitore, avendo quest'ultimo l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (Cass. n. 3189/2021, conf. Cass. n.
98/2016, Cass. n. 24968/2013).
La doglianza mossa in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale è destituita di qualsivoglia fondamento sia in ragione dell'improprio riferimento alla categoria codicistica del piccolo imprenditore, assumendo invece rilevanza ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria la figura dell'imprenditore commerciale non minore.
r.g. n. 1138/2025 5 In piena coerenza con il sistema normativo previgente (art. 1 comma secondo l. fall.), l'impresa minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale è definita dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII attraverso un sistema di soglie quantitative, che afferiscono all'attivo patrimoniale e ai ricavi registrati nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o la data di inizio dell'attività se di durata inferiore e all'ammontare dei debiti anche non scaduti considerato con riferimento all'ultima situazione debitoria disponibile.
Ora, nel caso di specie, il stesso, imprenditore individuale come Parte_1
tale non obbligato al deposito nel Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio, ha dedotto che dalla documentazione contabile e fiscale consegnata al curatore risultano i seguenti dati quanto a ricavi e ad attivo patrimoniale:
RICAVI
2022) Euro 287.196,00
2023) Euro 287.196,00
ATTIVO PATRIMONIALE
2022) Euro 97.112,06
2023) Euro 467.039,03
Come è agevole rilevare, i ricavi realizzati dall'impresa individuale nei due anni antecedenti il deposito della (prima) Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale superano la soglia dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) n. 2 CCII (Euro 200.000,00), così come l'ammontare dell'attivo patrimoniale nell'anno antecedente il deposito del primo ricorso eccede, e di molto, la soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1
CCII (Euro 300.000,00).
Tenuto conto che l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, così come già faceva l'art. 1 comma secondo l. fall., qualifica come minore l'imprenditore commerciale che possegga congiuntamente i tre requisiti dimensionali – attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 300.000, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 200.000 e ammontare di r.g. n. 1138/2025 6 debiti anche non scaduti non superiore a Euro 500.000 – appare evidente che l'impresa individuale di cui si discute non sia qualificabile come impresa minore e sia dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Nessuna doglianza è stata mossa dal reclamante sia in ordine all'affermata legittimazione attiva dei creditori istanti, le cui pretese risultano adeguatamente documentate, sia in ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza, correttamente dedotto dal tribunale dall'esito negativo dei pignoramenti tentati dal creditore
, dalla documentata esistenza di un importante debitoria CP_2
previdenziale, nonché dall'irreperibilità dell'impresa presso la sede legale e dell'imprenditore individuale presso il suo luogo di residenza anagrafica.
In conclusione, il reclamo va dunque respinto e il reclamante deve essere condannato a rifondere le spese processuali anticipate dalla curatela della liquidazione giudiziale, che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sebbene infondata, l'iniziativa giudiziale assunta dal non appare Parte_1
connotata da dolo o colpa grave né configurabile quale abuso dello strumento processuale, sicché deve respingersi la domanda di condanna ex art. 96 primo o terzo comma c.p.c. avanzata dal curatore reclamato.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite anticipate dalla curatela della liquidazione giudiziale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
r.g. n. 1138/2025 7 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
04.07.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 1138/2025 8