Art. 9. (Associazioni di volontariato) 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unita' sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 .
Nota all' art. 9:
- La legge n. 266/1991 reca: "Legge-quadro sul volontariato".
Nota all' art. 9:
- La legge n. 266/1991 reca: "Legge-quadro sul volontariato".