Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1993, n. 548
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 1994
Art. 9. (Associazioni di volontariato) 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unita' sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 .
Nota all' art. 9:
- La legge n. 266/1991 reca: "Legge-quadro sul volontariato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994