CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1106/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 28/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1106/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Benvenuto e dall'Avv. Luigi Parte_1
Cardamone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimo sito in Roma, Viale della Muraglia n. 261, ROMA (RM)-CAP 00197, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(GIA' ) rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 ROMA;
APPELLATO Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 3544 del 22.03.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 30693/2022
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la sig.ra adiva il Tribunale Ordinario Parte_1 di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra dott.ssa al passaggio del livello A1 del CCAL di riferimento con Parte_1 decorrenza dal mese di settembre 2011 e, per l'effetto, condannare la Società resistente ad assegnare alla ricorrente il livello A1, ai sensi della normativa di riferimento di settore ult. Vig., ed il pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello B e A1 pari a € 67.761,91 (sessantasettemilasettecentosessantuno/91) sino alla data del 31.08.2022, per differenze retributive come da conteggi alla data del 31.08.2022 oltre a quelle maturate e maturande da tale data al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi e ricostruzione della carriera oltre il ricalcolo del TFR nella misura di € 27.930,50 (ventisettemilanocentotrenta/50) maturato al 31.08.2022 oltre quanto imputabile a titolo maturato e maturando da tale data al soddisfo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi e risarcimento danni da determinarsi in via equitativa secondo giustizia. Con riserva di agire in separato giudizio ai fini del riconoscimento dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, per i sottoscritti procuratori”
A sostegno della domanda, la sig.ra affermava di: essere stata assunta, in data Parte_1
01.11.1997 dallo Società convenuta, con contratto a tempo indeterminato Livello 2 e, successivamente, in data 01.01.2007, di essere stata inquadrata al livello B1. Di aver conseguito, il
9 dicembre 2.12.2009 la Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa e di aver svolto per Anpal Servizi S.p.A., a partire dal mese di settembre 2011 sino all'attualità, mansioni riconducibili alle mansioni di Quadro A1 (sul punto si richiamano tutti gli ordini di servizio elencati nell'atto introduttivo del giudizio). In particolare: di aver coordinato progetti complessi di dimensione interregionale e assunto decisioni tecnico-operative calibrate sulla base delle esigenze, nonché delle urgenze e delle priorità aziendali, in ossequio alle linee guida aziendali;
intessuto relazioni istituzionali funzionali alla realizzazione di ulteriori progetti;
promosso continue interlocuzioni con una variegata platea di soggetti operativi ai tavoli tecnici regionali e non;
ideato e/o collaborato attivamente alla realizzazione di seminari, convegni e attività formative;
gestito il proprio team di lavoro nella dimensione interregionale del suo intervento su cinque territori;
ricoperto ruoli di rappresentanza in diverse occasioni e con diversi attori (anche in ambito europeo). Aggiungeva, poi, di aver collaborato alla stesura del testo dell'art. 5 del Protocollo operativo Italia-Lavoro-Scuole-Università, di aver partecipato alla stesura dell'Addendum alla Convenzione stipulata il 16.11.2015 tra il Ministero del Lavoro, la Regione
CA e di aver instaurato e intrattenuto, a partire da dicembre 2018 fino a settembre CP_1
2019, rapporti istituzionali con la Regione Calabria per la promozione di percorsi di apprendistato, interloquendo anche con il Direttore dell' che si era poi deciso ad Parte_2
avvalersi del supporto per la sperimentazione di percorsi in apprendistato duale. Che, oltre CP_1 ciò, a partire da ottobre 2019 diveniva operativa nello svolgimento dell'attività lavorativa nell'Area Transizione all'interno del gruppo della ITS occupandosi di svariati Parte_3
ambiti, anche trasversali alle altre Linee Scuola, Linea Duale, Linea Fondo Nuove Competenze a seconda delle corrispondenti esigenze;
che, tuttavia, la convenuta Anpal Servizi Spa, non le riconosceva le dovute spettanze in termini di differenze retributive e TFR. Pertanto, dopo aver provveduto alla quantificazione delle medesime, proponeva ricorso al fine di far condannare la menzionata Società -anche- al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver provveduto tempestivamente al riconoscimento della superiore qualifica.
In data 23.02.2023 Anpal Servizi spa si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e depositate note conclusive, la causa veniva decisa all'udienza del 22.03.2023.
Con sentenza n.3544/2024, il Tribunale rigettava le domande proposte dal ricorrente e condannava quest'ultima a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.162,00 oltre rimborso C.U. versato.
Avverso detta pronuncia proponeva appello per i seguenti motivi: 1) errato Parte_1
convincimento del Giudice nel ritenere indimostrato il superiore inquadramento lavorativo;
2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.: illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) violazione dell'art. 115, co.1 c.p.c., dell'art. 416 co. 3 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c.: il Giudice ha errato nel porre a fondamento del proprio convincimento circostanze generiche, non specificatamente contestate da parte resistente. Ha, inoltre, errato nel rigettare la richiesta di mezzi istruttori, ritenendola evidentemente superflua ai fini dell'elaborazione della decisione;
4) violazione dell'art. 14 del CCAL di riferimento rubricato
“Classificazione del Personale”; 5) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 17 CCAL: mancato riconoscimento della qualifica superiore, nonché delle corrispondenti differenze retributive – diritto al ricalcolo del TFR e conseguente riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance;
6) nullità della sentenza in relazione agli artt. 101e 112 c.p.c e artt. 24 e 111 Cost.; 7) violazione degli artt. 420-421 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni in fatto e in diritto. Controparte_2
L'appello è infondato.
L'analisi della fondatezza della domanda di riconoscimento del diritto al superiore profilo professionale, cui conseguirebbero le altre rivendicazioni della lavoratrice passa per la verifica del dato contrattuale e delle declaratorie vigenti con riferimento alle diverse qualifiche professionali: quella posseduta, quella rivendicata e financo la qualifica intermedia.
Al livello B1 appartengono i lavoratori che svolgono attività di coordinamento operativo di progetti poco complessi , supporto tecnico alla elaborazione di documentazione di relativa rilevanza aziendale, obiettivi operativi dimensionati in funzione di una ridotta rilevanza del budget , esigua numerosità qualitativa e quantitativa degli attori coinvolti , contenuta dimensione territoriale dell'intervento, specifica e circoscritta complessità della tematica , coordinamento di linee di azione di progetti o linee di servizio di staff aziendali, pianificazione , programmazione e progettazione coordinamento supportate da esperienze limitate . Al livello A1 appartengono i lavoratori che hanno il coordinamento operativo di progetti complessi , elaborazione di documentazione di rilevanza strategica, presidio di funzioni ed ambiti di attività , apprezzabile numerosità quali-quantitativa degli attori coinvolti , dimensione interregionale dell'intervento, articolata complessità delle tematiche trattate , capacità di adattare le evenienze gestionali alle linee guida aziendali, coordinamento di team operativi rilevanti , responsabili di unità organizzative di apprezzabili dimensioni , si relazionano con variegata platea di attori istituzionali
Al livello intermedio A2 appartengono poi i dipendenti che “svolgono nell'ambito della linea produttiva o nell'ambito di attività di servizio attività di tipo operativo o specialistico del massimo livello aziendale. A titolo esemplificativo: coordinamento operativo di progetti mediamente complessi, elaborazione e /o collaborazione alla stesura di documentazione di relativa rilevanza strategica, presidio o supporto tecnico a funzioni ed ambiti di attività. Vengono assegnati in coerenza con le attività di riferimento obiettivi operativi o specialistici corredati da indicatori di risultato connessi a volumi, tempi, costi qualità. A titolo esemplificativo: obiettivi operativi dimensionati in funzione di una relativa rilevanza del valore del budget disponibile, moderata numerosità quali quantitativa degli attori coinvolti, ridotta dimensione territoriale dell'intervento: obiettivi specialistici dimensionati in funzione di una focalizzata complessità delle tematiche trattate, della modica numerosità degli specialisti coinvolti ecc...Prendono in autonomia ma nell'ambito dei vincoli assegnati decisioni operative e o tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal responsabile di riferimento. Coordinano team operativi di numerosità relativamente rilevante e/o sono responsabili di unità organizzative di progetto o di unità organizzative di staff di dimensioni moderate. Hanno ampie capacità di pianificazione, programmazione, progettazione, coordinamento supportate da esperienze numerose. Hanno competenze sostenute anche da titoli di studio universitari o master di alta formazione, relative a più ambiti tematici. Si relazionano con una ampia platea di attori sia all'interno che all'esterno del contesto aziendale”.
Con il primo motivo di appello la nega la subordinazione gerarchica a responsabili di Pt_1
progetto ( con profilo professionale corrispondente a quello da lei rivendicato, di quadro). Nello specifico l'appellante non contesta di essere stata “formalmente” diretta da un funzionario con qualifica di quadro, ma rileva che i passaggi di condivisione dei superiori avevano carattere meramente formale , mentre le strategie messe in atto erano frutto della sua capacità gestionale, di pianificazione e programmazione . Valorizza , in particolare, e con autonoma considerazione rispetto alle altre attività di competenza, di seguito riportate, il ruolo da lei assunto nel tavolo europeo Benchlearning on Apprenticeship ( rinviando ai documenti allegati sub. 41 )
Orbene in relazione al ruolo assunto dalla nel tavolo della commissione europea per conto Pt_1
di giova rilevare che si trattava di un confronto multilaterale sull'apprendistato e Controparte_2
che i report prodotti si limitavano a riportare il contenuto degli interventi di ciascun partecipante alla riunione , accettati dagli interessati prima della loro formalizzazione. La documentazione allegata - in larga parte ripetitiva delle medesime comunicazioni mail – concerne la richiesta di intervento al tavolo della ritenuta dai suoi referenti “adeguata” per lo svolgimento di tale Pt_1
attività. Tale incarico, tuttavia, ha riguardato due soli incontri , on line, tramite piattaforma teams il 27.5.21 e il 9.11.21 . In relazione a tali incontri la ha doverosamente riportato ai suoi Pt_1
referenti gli esiti del confronto multilaterale(all.41). Non sembra che tale sporadica attività , pure laddove la si volesse ritenere particolarmente qualificante – e non se ne comprendono le ragioni visto che si tratta di un contributo una tantum ad una attività di studio avviata dalla Commissione
Europea – possa qualificare diversamente il ruolo della in azienda. Pt_1
Tanto premesso sulla specifica attività svolta a livello eurounitario, il carattere meramente
“formale” della condivisione con i superiori di tutta l'attività gestionale, di pianificazione e programmazione avrebbe dovuto costituire oggetto di allegazione e prova specifica, mentre è circostanza meramente riferita dalla appellante , senza ulteriori approfondimenti. L'appellante avrebbe dovuto cioè argomentare e provare il carattere fittizio della sottoposizione alle previa condivisione, alle verifiche e ai controlli dei superiori , essendo incontroverso che la proposta di volta in volta redatta fosse frutto delle sue capacità , mentre la responsabilità del progetto faceva capo a soggetto gerarchicamente a lei sovraordinato . Tale prova non è stata offerta , così come non è stata la prova che ella abbia “di fatto” gestito il budget assegnato . Nessun documento prodotto in atti dimostra la gestione di un autonomo budget da parte della , nè la gestione Pt_1
delle – invero limitate - risorse umane messe a disposizione dalla società pubblica può risultare al riguardo significativa: la gestione di dipendenti della società in effetti non implica alcuna gestione di budget , né risulta allegata - e tanto meno provata - la possibilità di offrire incarichi di collaborazione a personale esterno in relazione alle esigenze lavorative di volta in volta ravvisate.
Al fine di corroborare la tesi dell'alta qualificazione del contributo lavorativo offerto, che l'avrebbe resa meritevole del superiore profilo professionale rivendicato , l'appellante produce amplia documentazione sul lavoro svolto. Come si è accennato , il funzionario B1 elabora documentazione di relativa rilevanza aziendale mentre il quadro elabora documentazione strategica per l'azienda. La dottoressa assume che la documentazione prodotta comprova Pt_1
la gestione dei rapporti istituzionali di ANPAL spa, a livello politico e non meramente operativo, nonché l'autonomia posseduta nel prendere decisioni operative e tecniche necessarie per adattare le evenienze gestionali alle linee guida aziendali.
Enumera quindi i documenti dai quali sarebbe dato desumere dette attività qualificanti individuando quelli a suo avviso più significativi.
Per completezza di esame la Corte ha ritenuto di esaminare l'intera documentazione prodotta nel giudizio di primo grado al fine di verificarne l'inferenza alla qualifica posseduta. Molta documentazione è riprodotta più volte nel medesimo allegato e in più allegati, altra documentazione non indica alcuna connessione specifica con le modalità di lavoro della ( Pt_1
es. doc. 34.2, 35.3, 35.4, ovvero doc. 36 contenente ringraziamenti di tale alla Persona_1
giuria di impresa in azione del 2018 ovvero, doc. 42 contenenti le valutazioni periodiche del suo operato, ovvero il doc. 43 contenente la convocazione a incontri di coordinamento quale partecipante da parte dei superiori , ovvero 44 contenente la diffida dell'avvocato ad 45 CP_1
, 46 e 47 contenenti i conteggi e le buste paga). Si tratta comunque , nel complesso , di un numero significativo di files tratti in larga parte dalla posta elettronica aziendale della in entrate e Pt_1
in uscita , ma anche tra soggetti estranei in cui spezzoni dell'attività lavorativa delegata vengono estrapolati per argomentare il carattere strategico dell'attività lavorativa prestata in dalla CP_1
Tale prova non è stata ritenuta dal Collegio sufficiente per argomentare l'autonomia e la Pt_1 complessità dell'attività svolta , né, tanto meno il carattere strategico della stessa. Dalla documentazione prodotta emerge come la dottoressa occupasse di declinare a livello Persona_2
territoriale – anche presso diverse Regioni – le linee strategiche decise dal responsabile di progetto
, adattandole , laddove necessario , alla specificità del territorio . La modifica delle convenzioni, dei protocolli e degli avvisi pubblici era naturalmente operata in sintonia con tutti gli attori , territoriali e funzionali coinvolti, i quali certamente tenevano in grande considerazione l'apporto di conoscenze ed esperienze della dottoressa che rappresentava livello locale, l'ANPAL Pt_1
spa, ma senza avere alcun potere di vincolare il datore di lavoro ad impegni giuridici con soggetti istituzionali e privati esterni.
Venendo ad una analisi specifica di tutti i documenti prodotti si rileva come, con il documento sub
2 bis , OdS 50/2011, richiamato per progressive integrazioni nei successivi atti, era avviato il progetto Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FIxO). L'ordine di servizio individuava un responsabile di progetto ( con qualifica di quadro) e una pluralità di Persona_3
risorse che lo avrebbero supportato in relazione a specifiche attività di coordinamento ( es. supporto tecnico amministrativo, risorse umane, segreteria , coordinamento , programmazione e monitoraggi nelle Università ), ambiti operativi ( es. elaborazione bandi, supporto delle Università, supporto delle scuole, grafica dei cataloghi, etc.) e aree territoriali. Per le aree territoriali , in particolare, si prevedeva una ripartizione in macroaree( Nord, centro tirrenica, centro adriatica, sud ionica, sud adriatica , sicula ) con l'individuazione di un responsabile per ciascuna macroarea.
All'interno della macroarea di interesse erano poi individuati dei responsabili territoriali . per singole Regioni o territori similari quale presidio territoriale . La dottoressa era Pt_1
individuata quale referente territoriale per Veneto, RI e EN . Si trattava dunque di uno spezzone della complessiva attività delegata al responsabile della macroarea territoriale ,
Chiaramonte, sotto il coordinamento e il controllo del progetto di e e la Parte_4 Per_4 responsabilità dell'intero progetto del . La non aveva dunque un ruolo Per_3 Pt_5
minimamente assimilabile a quello del livello A1 cui aspira
Analoghe considerazioni valgono per la medesima attività riportata nell'ods 27/2012 , nell'ods
37/2012(doc. 3, 6 ) ; i report ( doc. 4) confermano il ruolo di referente territoriale della funzionaria chiamata a riportare al responsabile la informazioni sullo sviluppo operativo del progetto nelle diverse Università della Regione di competenza, compilando format con campi prestabiliti ( stato del placement, punti di forza, punti di debolezza etc.) . La circostanza che nei documenti 6 e 7 siano riportate mail con cui la invita 6 specialisti a una riunione di Pt_5
coordinamento (anche per verificare lo stato del monitoraggio mensile ) non è significativa , rientrando il coordinamento operativo di progetti poco complessi tra le competenze del livello B1.
E' invece significativo il contenuto di dette mail laddove la riferisce su specifiche attività Pt_1 compiute ( es. mail del 11.2.2015 in relazione ai rapporti intrattenuti con singoli licei del territorio di competenza, o mail del 17.2.15 ove invitava i collaboratori a sollecitare le scuole per l'invio delle relazioni prodromiche al finanziamento) a carattere meramente organizzativo e istruttorio.
Nel documento 8 è riportata l'attività preliminare di raccordo con il Ministero del lavoro e le
Regioni per la stipula di convenzioni territoriali, tenendo conto proprio di quelle specificità del territorio che la presenza di referenti territoriali consentiva di garantire . Il documento 12 , pur se fosse riconosciuto come di provenienza aziendale, contiene esclusivamente un biglietto da visita che riporta il ruolo riconosciuto alla di responsabile territoriale per la CA . Pt_1
Nell'allegato 13 la viene indicata come referente di alcuni tutor operanti nelle Regioni di Pt_1
sua competenza - anche con riferimento al necessario passaggio di consegne tra un tutor e l'altro per il rilascio delle autorizzazioni di ferie , permessi, straordinari, recuperi orari , con le valutazioni degli obiettivi;
è interessante come la risulti coinvolta nella decisione sul se Pt_1 assentire ad una diversa articolazione dell'orario di lavoro per ragioni di conciliazione;
anche in questo suo coinvolgimento difetta la potestà decisionale della che riferisce solo sulle Pt_1 ricadute organizzative ( limitate) dell'accoglimento dell'istanza da parte di chi ne avrebbe avuto la competenza. Certamente il personale assegnato alla competenza territoriale della era Pt_1
comunque da questa in larga parte coordinato anche a fini amministrativi, ma si trattava di un numero di dipendenti limitato ( da due a 4 ), oltre alcuni contratti di collaborazione esterna ( che non necessitavano di attività di gestione assimilabile a quella prevista per i dipendenti) .
Per contro, nell'allegato 14 la predisponeva le bozze di comunicazione del responsabile , Pt_1
che chiedeva a questi di inviare a sua firma, per comunicare l'imminente perfezionamento dei protocolli con le Università e le scuole e l'avvio delle attività programmate a livello territoriale, dimostrando l'assenza della capacità di impegnare verso l'esterno la società ( al di fuori dell'attività preparatoria dei contenuti dei protocolli di cui pure si dà atto nell'allegato 14).
Il ruolo - di interfaccia a livello locale dei progetti ideati strategicamente a livello nazionale dalla società- della emerge anche dalle interlocuzioni con i referenti istituzionali di Regione e Pt_1
Ministero per lo sviluppo dei progetti . Si legge nella comunicazione del 23.3.17 a Parte_6 della Regione toscana ( all. 15): “Il mio obiettivo è quello di condividere l'approccio e le modalità del nostro intervento affinchè sia funzionale al territorio e di poter individuare insieme delle soluzioni che ci permettano di raggiungere o almeno di arrivare il più vicino possibile agli obiettivi numerici descritti nella convenzione tra Regione CA – assessorato informazione e istruzione Ministero de lavoro –Italia Lavoro firmata il 13.11.15….La nostra attività su Garanzia
Giovani prevede l'attività di informazione (scheda 1A)propedeutica all'erogazione dell'orientamento (scheda 1C) e coinvolge direttamente – con sottoscrizione di un protocollo operativo – Scuola 50 istituti superiori , 4 atenei e 3 scuole superiori….in questi CP_2
mesi di lavoro abbiamo cercato di individuare con i singoli CPI delle modalità operative che potessero agevolare questo processo ma soltanto in alcuni casi è stato possibile arrivare a dei tempi congrui che ci permettessero di non perdere i ragazzi faticosamente “catturati”. Con
“Figline Valdarno” ad esempio abbiamo una buonissima collaborazione per cui i ragazzi vengono profilati nel giro di qualche giorno. Firenze è invece una area particolarmente critica come si può ben immaginare….” In altre mail ( 22.3.17) la si faceva portatrice delle Pt_1
istanze dei CPI di una formazione sul nuovo apprendistato, oppure comunicava di inviare alla
Regione gli esiti di un progetto specifico - quale era la rassegna stampa creata dagli allievi del liceo scientifico NO di Firenze ( mail del 6.3.17)- , oppure valutazioni su bozze di accordo inviate da presidi di strutture scolastiche del territorio di competenza ( mail del 16.5.16) , ovvero richieste a lei formulate in relazione a scuole e casi personali specifici ( come “l'idraulico di
Gaiole”, che chiedeva la possibilità di fruire del progetto di Italia lavoro per Persona_5
l'assunzione di un apprendista minorenne che nelle more aveva abbandonato il liceo agrario , chiedendo poi il reinserimento nei corsi ) . Analoghe considerazioni valgono per i doc sub 16 ove la risulta inviare al capo gabinetto dell'assessore alla Regione toscana un programma di Pt_1
incontro di formazione – in cui entrambi svolgevano il ruolo di relatori - rivolto ad una classe di 25 ragazzi ( in questi termini anche doc. 37 in cui parimenti ella risulta relatrice in incontri di formazione per le scuole ), oppure comunica la sua partecipazione ad un incontro sul programma
“garanzia giovani “2018-2020 con rappresentanti della Regione toscana e dell'ufficio scolastico regionale del Ministero. Dal doc. 17 , relativo alla gestione di dati sensibili , emerge che la Pt_1 richiede all'assessore regionale ( ricevendo peraltro la risposta alla comunicazione Parte_7
da un collaboratore , tale ) di poter contattare, per il suo tramite, l'autorità di gestione Parte_8 locale per verificare dati richiesti a livello centrale dalla dottoressa ( le risorse Pt_9
impegnate nel progetto sull'apprendistato dalla Regione toscana, gli interventi in corso di realizzazione e quelli da programmare etc.), richiesta verosimilmente inviata a tutti i referenti territoriali. Nel doc. 18 e nel doc. 19 si dà atto che la sostituisce funzionari della Regione Pt_1
CA in incontri in cui avrebbero verosimilmente partecipato entrambi con diversi ruoli , ma su tematiche comuni;
tali documenti risultano palesemente irrilevanti perché nulla provano in merito alla natura della sua collaborazione in Nel doc. 20 la ha una interlocuzione con CP_1 Pt_1
rappresentanti delle Regioni che le chiedono lo stato dell'arte in materia di comparti privi di un contratto collettivo che disciplina la condizione dell'apprendistato . Nel doc. 21 , nel doc. 22 , nel doc. 23 , nel doc. 24 , nel doc. 25 , nel doc. 26, nel doc. 27, nel doc. 28,nel doc. 29, nel doc.
30, nel doc. 31, nel doc. 32,nel doc. 33, nel doc. 34, nel doc. 35,nel doc. 37, nel doc. 38 , nel doc. 39, nel doc. 40 si riportano esempi di attività di gestione e organizzativa della che si Pt_1 interfaccia con l'ufficio scolastico regionale e con la Regione per l'individuazione delle scuole e delle realtà aziendali ( es. OP, LL ) coinvolte nell'alternanza scuola-lavoro e nella programmazione degli incontri di formazione a livello locale , nonché nella scelta dei relatori, dei contenuti degli interventi e delle sale per incontri e laboratori(doc. 34, 35). La opera Pt_1 nell'interesse dell'azienda anche per la fissazione di incontri dei suoi responsabili con gli amministratori locali (all. 25), per informare le Regioni del nuovo ruolo di e delle CP_1 attività previste sul tema della transizione , come comunicato dall'autorità centrale ( doc. 28) , per partecipare per conto di come da indicazione del RUOT , alla cabina di regia a livello CP_1
regionale sugli interventi di interesse (doc. 29) e per discutere sul contenuto delle convenzioni a livello locale , da sottoporre agli organismi competenti per l'approvazione e la firma(doc. 30) . Nel doc. 38 la dottoressa , quale referente territoriale per la toscana di , risulta Pt_1 CP_1
destinataria , per conoscenza , di un invito rivolto a esponenti delle Università per un gruppo di lavoro sull'apprendistato di alta formazione e ricerca (ai cui contenuti in mail di risposta a quella trasmessa per conoscenza, ella dichiara di essere interessata): trattasi di documento privo di qualsivoglia rilevanza probatoria
Tutte le attività descritte sono circoscritte in ambito territoriale (anche con richiesta di coordinamento con il livello centrale come nel doc. 40 , mail 30.3.2020) , sono assolutamente pertinenti con il ruolo e in alcuni casi persino puramente operative ( ad es nel doc. 31 emerge come la appellante si occupasse di attrezzare la sala con i banchi e una cattedra per lo spettacolo teatrale che i ragazzi della scuola Istituto tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze si attingevano a realizzare e in più occasioni si occupa di trovare i locali ove svolgere gli incontri e laboratori nelle diverse strutture messe a disposizione, o il doc. 33 che contiene una verifica degli elenchi dei diplomandi e laureandi) . E' poi emblematico , nel doc. 23 , che la ricorrente lamenti al suo superiore che non le era stata neppure autorizzata dal responsabile la trasferta per partecipare ad uno di questi incontri organizzativi (ritenendo l'azienda che fosse sufficiente la presenza di un operatore , nonostante l'interesse del rappresentante della Regione ad avere il referente territoriale per assumere impegni con la scuola ) , con ciò comprovando la scarsa autonomia di cui la funzionaria godeva ( in questi termini anche il doc. 39, in cui la autorizzava , il Persona_6
25.1.2019 ad aprire una trasferta per verificare la sua partecipazione ad una attività di assistenza tecnica con un interlocutore istituzionale, nell'interesse di . Nel doc. 40.2 la ricorrente CP_1
ipotizzava con la collega la possibilità di prendere parte a gruppi trasversali per competenze, Per_7
ma riconosceva implicitamente come tale sua attività dovesse passare per il superiore ( che Per_6
rappresentava di non voler scavalcare) cui effettivamente aveva in precedenza ( la settimana prima) già inoltrato la proposta . Nel doc. 40.3 d'altronde la ricorrente sottopone al una Per_6
scheda da condividere con i consulenti del lavoro coinvolti nel progetto , ovvero formula proposte operative (su cui il responsabile dell'Unità manifesta iniziali perplessità )a dimostrazione del coinvolgimento attivo dei preposti nelle sue attività gestionali territoriali. . E' peraltro significativa la mail del del 27.1.2022 ( all. 40.3) in cui il responsabile dell'Unità , con Per_6
qualifica di quadro, a fronte della appellante che lamentava uno scavalcamento di ruoli in suo danno da parte dei colleghi, la richiamava alle sue competenze , limitate all'ambito territoriale di riferimento, nonché ad apprezzare l'ausilio della referente metodologica del progetto(raccomandando un atteggiamento più collaborativo con i colleghi , senza inopportuni richiami ai livelli professionali di appartenenza).
Nel doc. 26 si rileva che i Responsabili Unità Organizzativa del Territorio (RUOT) sono CP_1
competenti per le interlocuzioni a carattere non operativo con la dirigenza regionale generale e non , mentre per le questioni operative i referenti territoriali locali ( quale la erano Pt_1
autorizzati ad interfacciarsi con la medesima dirigenza regionale e con i funzionari . Il documento indica le modalità con cui sono stati definiti i rapporti di con le Regioni e l'ordinarietà di CP_1
detti rapporti con funzionari e dirigenti non generali, per tutti i referenti locali, ma solo per questioni operative. Il documento è significativo in senso inverso a quello rivendicato dalla ricorrente perché dimostra come il ruolo del referente locale, quale quello della Pt_1
consentiva interlocuzioni con funzionari e dirigenti regionali solo per questioni operative, dovendo essere avallato dal RUOT per le questioni principali e strategiche, come peraltro dimostrato dal costante scambio di mail preventive e successive con il RUOT della macroarea di riferimento ( come il doc. 32 in cui la ricorrente relazione al suo RUOT anche in relazione all'attività di preparazione nell'organizzare una video intervista per una trasmissione su RAI 3 sul ruolo in trasmissione del Tutor che avrebbe affiancato la presenza del presidente , CP_1
riportando una storia personale dello studente ritenuta interessante dagli autori della trasmissione ).
La , nell'atto introduttivo , rilegge invero la documentazione prodotta valorizzando il Pt_1 proprio ruolo di intermediario tra l'azienda e la Regione toscana , la Regione RI Venezia
Giulia , la Regione Veneto , la Regione Emilia AG , la provincia autonoma di Trento e di
Bolzano , per la definizione dei contenuti del protocollo operativo , per le modifiche da apportare alla convenzione per l'attuazione dei programma FIxO e nella definizione dell'allegato tecnico, nonché per la firma della convenzione medesima , per il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro , nell'avviso per la selezione delle istituzioni scolastiche e per la costituzione di un tavolo tecnico per l'allargamento dell'attività sui tirocini anche alle fondazioni IST, per la richiesta di partecipazione alla cabina di regia della Regione toscana sui programmi di interesse ( invero grazie all'intercessione del doc. 29) nonché per la firma Per_6
di un accordo tra Regione CA e consulenti del lavoro e con i centri di formazione professionale della CA;
l'appellante valorizza altresì la sua partecipazione ad incontri con interlocutori istituzionali locali , anche politici ( quale l'assessore all'istruzione), per verificare le opportunità offerte dalle politiche per l'occupazione di giovani in CA . Questi incontri , tuttavia, erano a livello puramente interlocutorio e conoscitivo;
è infatti emblematico che, per questioni più delicate e decisive, l'appellante venisse a sua volta richiesta della fissazione di appuntamenti dei Responsabili ANPAL spa con il direttore servizi lavoro della Regione CA ovvero con assessori regionali ( attività , quest'ultima, palesemente non qualificante sotto il profilo professionale) .
Nell'atto di appello la dottoressa sottolinea la significatività della consulenza richiestale Pt_1
dalla Regione CA sugli interventi di incentivazione del professionalizzante , la sua partecipazione a convegni come relatore , i rapporti istituzionali con uffici scolastici regionali , intendenze scolastiche, consulenti del lavoro , coldiretti, OP etc. nonché i rapporti con la
Regione Calabria che le aveva chiesto un contributo per la stesura del regolamento sull'apprendistato e per la costruzione del piano triennale;
rileva come i suoi rapporti personali con il rettore della Università calabrese avevano consentito di inserire detto ateneo tra quelli che si sarebbero avvalsi del supporto di;
evidenzia , ulteriormente , il coordinamento di CP_1
team rilevanti perchè operanti su più territori , anche se in larga misura con qualifica di collaboratori esterni;
cita, infine , tra le attività significative , i convegni istituzionali sul tema della dispersione scolastica, il coinvolgimento nella trasmissione su rai 3 “al posto giusto” nonché nella rappresentazione teatrale degli studenti dell'istituto tecnico di Firenze Marco Polo, il ruolo di componente della giuria “impresa in azione “ , nonché del gruppo apprendistato della CRUI, e più in generale l'attività svolta in Calabria e presso il Tavolo Europeo sull'apprendistato .
Di tutte le attività menzionate dalla questa Corte ha dato atto nella parte ricostruttiva della Pt_1
documentazione , senza poter trarre , da essa , tuttavia , gli elementi qualificanti per il riconoscimento della qualifica di quadro rivendicata. Dalla documentazione prodotta emerge invece come l'attività di referente locale della fosse sottoposta al responsabile del progetto Pt_1
( dott. livello A1) cui riportavano tutti i colleghi di pari livello e ai responsabili delle Per_4
macroaree territoriali;
che ella non aveva poteri di firma di protocolli o convenzioni ( in atti risulta solo l'attività prodromica alla loro stipula o alla modifica dei testi finali, nonché di supporto amministrativo, pur se altamente qualificato ) , che era sempre supervisionata da un quadro ( numerose le mail prodotte dalla medesima che dimostrano la supervisione del Pt_1
dott. ) e che i rapporti con le istituzioni pubbliche e private , oltre ad avere contenuto Per_8 ristretto all'ambito territoriale definito , consistevano in meri scambi di informazioni, comunicazioni ( anche in ossequio a deliberati a livello centrale sulla raccolta di dati in ambito territoriale, ad esempio) , proposte istruttorie , senza alcuna ricaduta di carattere strategico per l'azienda. Le azioni svolte in ambito di transizione scuola-lavoro erano prevalentemente operative e specialistiche, e anche l'attività convegnistica e di partecipazione ai gruppo di lavoro era destinata alla promozione di azioni pubbliche definite a livello centrale e declinate in ambito territoriale , mentre l'attività di adattamento di convenzioni, protocolli e avvisi pubblici alla specifica realtà territoriale era meramente istruttoria .
Sotto il profilo del budget, non risulta che abbia mai disposto del budget , mentre è in atti la prova che persino le sue trasferte dovessero essere autorizzate dal superiore ( e non sempre lo erano), sicchè le sue responsabilità, anche rispetto alle trasferte dei collaboratori da lei coordinati , non potevano che essere di mera certificazione di corrispondenza di detta attività a quelle preventivamente autorizzate dal responsabile.
La mera circostanza che abbia coordinato dei team operativi di poche unità di dipendenti e financo di più di una decina di collaboratori occasionali non è significativa perché correlata al ridotto ambito entro il quale era chiamata di volta in volta ad operare quale referente territoriale , ovvero per funzioni analoghe , sempre sottoposta, formalmente e sostanzialmente, ad un preposto titolare della qualifica di quadro cui ella stessa ambisce. D'altronde , anche dalla documentazione prodotta emerge pure la netta differenza tra il ruolo di RUOR dalla , posseduto quale Pt_1
responsabile unità organizzativa territoriale e quello di RUOT quale responsabile unità organizzativa regionale, con differenziazione esplicita anche del tipo di interlocuzioni autorizzate da a livello regionale ( per i profili operativi erano competenti i RUOR, tutti di livello B1, e CP_1
per i profili strategici i RUOT, che potevano avere la qualifica di Quadro) .
In conclusione, la dottoressa non è mai stata responsabile di unità organizzative di Pt_1
progetto o di staff, limitandosi a svolgere attività di promozione di singole iniziative ideate a livello centrale per tutte le realtà territoriali, in ambito locale, se del caso adeguandole alle specificità del territorio di riferimento, e occupandosi esclusivamente dei settori dell'apprendistato e della transizione scuola-lavoro (con la diffusione degli strumenti per creare sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro dei giovani studenti mediante presentazione nelle scuole e nelle Università di proposte elaborate a livello centrale).
Per le considerazioni che precedono la pretesa della di riconoscimento del livello A1 come Pt_1
anche del livello A2 , risulta infondata. L'appello deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto
— ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre oneri riflessi . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 28/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1106/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Benvenuto e dall'Avv. Luigi Parte_1
Cardamone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimo sito in Roma, Viale della Muraglia n. 261, ROMA (RM)-CAP 00197, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(GIA' ) rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 ROMA;
APPELLATO Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 3544 del 22.03.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 30693/2022
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la sig.ra adiva il Tribunale Ordinario Parte_1 di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra dott.ssa al passaggio del livello A1 del CCAL di riferimento con Parte_1 decorrenza dal mese di settembre 2011 e, per l'effetto, condannare la Società resistente ad assegnare alla ricorrente il livello A1, ai sensi della normativa di riferimento di settore ult. Vig., ed il pagamento in suo favore di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello B e A1 pari a € 67.761,91 (sessantasettemilasettecentosessantuno/91) sino alla data del 31.08.2022, per differenze retributive come da conteggi alla data del 31.08.2022 oltre a quelle maturate e maturande da tale data al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi e ricostruzione della carriera oltre il ricalcolo del TFR nella misura di € 27.930,50 (ventisettemilanocentotrenta/50) maturato al 31.08.2022 oltre quanto imputabile a titolo maturato e maturando da tale data al soddisfo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi e risarcimento danni da determinarsi in via equitativa secondo giustizia. Con riserva di agire in separato giudizio ai fini del riconoscimento dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, per i sottoscritti procuratori”
A sostegno della domanda, la sig.ra affermava di: essere stata assunta, in data Parte_1
01.11.1997 dallo Società convenuta, con contratto a tempo indeterminato Livello 2 e, successivamente, in data 01.01.2007, di essere stata inquadrata al livello B1. Di aver conseguito, il
9 dicembre 2.12.2009 la Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa e di aver svolto per Anpal Servizi S.p.A., a partire dal mese di settembre 2011 sino all'attualità, mansioni riconducibili alle mansioni di Quadro A1 (sul punto si richiamano tutti gli ordini di servizio elencati nell'atto introduttivo del giudizio). In particolare: di aver coordinato progetti complessi di dimensione interregionale e assunto decisioni tecnico-operative calibrate sulla base delle esigenze, nonché delle urgenze e delle priorità aziendali, in ossequio alle linee guida aziendali;
intessuto relazioni istituzionali funzionali alla realizzazione di ulteriori progetti;
promosso continue interlocuzioni con una variegata platea di soggetti operativi ai tavoli tecnici regionali e non;
ideato e/o collaborato attivamente alla realizzazione di seminari, convegni e attività formative;
gestito il proprio team di lavoro nella dimensione interregionale del suo intervento su cinque territori;
ricoperto ruoli di rappresentanza in diverse occasioni e con diversi attori (anche in ambito europeo). Aggiungeva, poi, di aver collaborato alla stesura del testo dell'art. 5 del Protocollo operativo Italia-Lavoro-Scuole-Università, di aver partecipato alla stesura dell'Addendum alla Convenzione stipulata il 16.11.2015 tra il Ministero del Lavoro, la Regione
CA e di aver instaurato e intrattenuto, a partire da dicembre 2018 fino a settembre CP_1
2019, rapporti istituzionali con la Regione Calabria per la promozione di percorsi di apprendistato, interloquendo anche con il Direttore dell' che si era poi deciso ad Parte_2
avvalersi del supporto per la sperimentazione di percorsi in apprendistato duale. Che, oltre CP_1 ciò, a partire da ottobre 2019 diveniva operativa nello svolgimento dell'attività lavorativa nell'Area Transizione all'interno del gruppo della ITS occupandosi di svariati Parte_3
ambiti, anche trasversali alle altre Linee Scuola, Linea Duale, Linea Fondo Nuove Competenze a seconda delle corrispondenti esigenze;
che, tuttavia, la convenuta Anpal Servizi Spa, non le riconosceva le dovute spettanze in termini di differenze retributive e TFR. Pertanto, dopo aver provveduto alla quantificazione delle medesime, proponeva ricorso al fine di far condannare la menzionata Società -anche- al risarcimento del danno da perdita di chance, per non aver provveduto tempestivamente al riconoscimento della superiore qualifica.
In data 23.02.2023 Anpal Servizi spa si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e depositate note conclusive, la causa veniva decisa all'udienza del 22.03.2023.
Con sentenza n.3544/2024, il Tribunale rigettava le domande proposte dal ricorrente e condannava quest'ultima a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.162,00 oltre rimborso C.U. versato.
Avverso detta pronuncia proponeva appello per i seguenti motivi: 1) errato Parte_1
convincimento del Giudice nel ritenere indimostrato il superiore inquadramento lavorativo;
2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.: illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) violazione dell'art. 115, co.1 c.p.c., dell'art. 416 co. 3 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c.: il Giudice ha errato nel porre a fondamento del proprio convincimento circostanze generiche, non specificatamente contestate da parte resistente. Ha, inoltre, errato nel rigettare la richiesta di mezzi istruttori, ritenendola evidentemente superflua ai fini dell'elaborazione della decisione;
4) violazione dell'art. 14 del CCAL di riferimento rubricato
“Classificazione del Personale”; 5) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 17 CCAL: mancato riconoscimento della qualifica superiore, nonché delle corrispondenti differenze retributive – diritto al ricalcolo del TFR e conseguente riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance;
6) nullità della sentenza in relazione agli artt. 101e 112 c.p.c e artt. 24 e 111 Cost.; 7) violazione degli artt. 420-421 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni in fatto e in diritto. Controparte_2
L'appello è infondato.
L'analisi della fondatezza della domanda di riconoscimento del diritto al superiore profilo professionale, cui conseguirebbero le altre rivendicazioni della lavoratrice passa per la verifica del dato contrattuale e delle declaratorie vigenti con riferimento alle diverse qualifiche professionali: quella posseduta, quella rivendicata e financo la qualifica intermedia.
Al livello B1 appartengono i lavoratori che svolgono attività di coordinamento operativo di progetti poco complessi , supporto tecnico alla elaborazione di documentazione di relativa rilevanza aziendale, obiettivi operativi dimensionati in funzione di una ridotta rilevanza del budget , esigua numerosità qualitativa e quantitativa degli attori coinvolti , contenuta dimensione territoriale dell'intervento, specifica e circoscritta complessità della tematica , coordinamento di linee di azione di progetti o linee di servizio di staff aziendali, pianificazione , programmazione e progettazione coordinamento supportate da esperienze limitate . Al livello A1 appartengono i lavoratori che hanno il coordinamento operativo di progetti complessi , elaborazione di documentazione di rilevanza strategica, presidio di funzioni ed ambiti di attività , apprezzabile numerosità quali-quantitativa degli attori coinvolti , dimensione interregionale dell'intervento, articolata complessità delle tematiche trattate , capacità di adattare le evenienze gestionali alle linee guida aziendali, coordinamento di team operativi rilevanti , responsabili di unità organizzative di apprezzabili dimensioni , si relazionano con variegata platea di attori istituzionali
Al livello intermedio A2 appartengono poi i dipendenti che “svolgono nell'ambito della linea produttiva o nell'ambito di attività di servizio attività di tipo operativo o specialistico del massimo livello aziendale. A titolo esemplificativo: coordinamento operativo di progetti mediamente complessi, elaborazione e /o collaborazione alla stesura di documentazione di relativa rilevanza strategica, presidio o supporto tecnico a funzioni ed ambiti di attività. Vengono assegnati in coerenza con le attività di riferimento obiettivi operativi o specialistici corredati da indicatori di risultato connessi a volumi, tempi, costi qualità. A titolo esemplificativo: obiettivi operativi dimensionati in funzione di una relativa rilevanza del valore del budget disponibile, moderata numerosità quali quantitativa degli attori coinvolti, ridotta dimensione territoriale dell'intervento: obiettivi specialistici dimensionati in funzione di una focalizzata complessità delle tematiche trattate, della modica numerosità degli specialisti coinvolti ecc...Prendono in autonomia ma nell'ambito dei vincoli assegnati decisioni operative e o tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal responsabile di riferimento. Coordinano team operativi di numerosità relativamente rilevante e/o sono responsabili di unità organizzative di progetto o di unità organizzative di staff di dimensioni moderate. Hanno ampie capacità di pianificazione, programmazione, progettazione, coordinamento supportate da esperienze numerose. Hanno competenze sostenute anche da titoli di studio universitari o master di alta formazione, relative a più ambiti tematici. Si relazionano con una ampia platea di attori sia all'interno che all'esterno del contesto aziendale”.
Con il primo motivo di appello la nega la subordinazione gerarchica a responsabili di Pt_1
progetto ( con profilo professionale corrispondente a quello da lei rivendicato, di quadro). Nello specifico l'appellante non contesta di essere stata “formalmente” diretta da un funzionario con qualifica di quadro, ma rileva che i passaggi di condivisione dei superiori avevano carattere meramente formale , mentre le strategie messe in atto erano frutto della sua capacità gestionale, di pianificazione e programmazione . Valorizza , in particolare, e con autonoma considerazione rispetto alle altre attività di competenza, di seguito riportate, il ruolo da lei assunto nel tavolo europeo Benchlearning on Apprenticeship ( rinviando ai documenti allegati sub. 41 )
Orbene in relazione al ruolo assunto dalla nel tavolo della commissione europea per conto Pt_1
di giova rilevare che si trattava di un confronto multilaterale sull'apprendistato e Controparte_2
che i report prodotti si limitavano a riportare il contenuto degli interventi di ciascun partecipante alla riunione , accettati dagli interessati prima della loro formalizzazione. La documentazione allegata - in larga parte ripetitiva delle medesime comunicazioni mail – concerne la richiesta di intervento al tavolo della ritenuta dai suoi referenti “adeguata” per lo svolgimento di tale Pt_1
attività. Tale incarico, tuttavia, ha riguardato due soli incontri , on line, tramite piattaforma teams il 27.5.21 e il 9.11.21 . In relazione a tali incontri la ha doverosamente riportato ai suoi Pt_1
referenti gli esiti del confronto multilaterale(all.41). Non sembra che tale sporadica attività , pure laddove la si volesse ritenere particolarmente qualificante – e non se ne comprendono le ragioni visto che si tratta di un contributo una tantum ad una attività di studio avviata dalla Commissione
Europea – possa qualificare diversamente il ruolo della in azienda. Pt_1
Tanto premesso sulla specifica attività svolta a livello eurounitario, il carattere meramente
“formale” della condivisione con i superiori di tutta l'attività gestionale, di pianificazione e programmazione avrebbe dovuto costituire oggetto di allegazione e prova specifica, mentre è circostanza meramente riferita dalla appellante , senza ulteriori approfondimenti. L'appellante avrebbe dovuto cioè argomentare e provare il carattere fittizio della sottoposizione alle previa condivisione, alle verifiche e ai controlli dei superiori , essendo incontroverso che la proposta di volta in volta redatta fosse frutto delle sue capacità , mentre la responsabilità del progetto faceva capo a soggetto gerarchicamente a lei sovraordinato . Tale prova non è stata offerta , così come non è stata la prova che ella abbia “di fatto” gestito il budget assegnato . Nessun documento prodotto in atti dimostra la gestione di un autonomo budget da parte della , nè la gestione Pt_1
delle – invero limitate - risorse umane messe a disposizione dalla società pubblica può risultare al riguardo significativa: la gestione di dipendenti della società in effetti non implica alcuna gestione di budget , né risulta allegata - e tanto meno provata - la possibilità di offrire incarichi di collaborazione a personale esterno in relazione alle esigenze lavorative di volta in volta ravvisate.
Al fine di corroborare la tesi dell'alta qualificazione del contributo lavorativo offerto, che l'avrebbe resa meritevole del superiore profilo professionale rivendicato , l'appellante produce amplia documentazione sul lavoro svolto. Come si è accennato , il funzionario B1 elabora documentazione di relativa rilevanza aziendale mentre il quadro elabora documentazione strategica per l'azienda. La dottoressa assume che la documentazione prodotta comprova Pt_1
la gestione dei rapporti istituzionali di ANPAL spa, a livello politico e non meramente operativo, nonché l'autonomia posseduta nel prendere decisioni operative e tecniche necessarie per adattare le evenienze gestionali alle linee guida aziendali.
Enumera quindi i documenti dai quali sarebbe dato desumere dette attività qualificanti individuando quelli a suo avviso più significativi.
Per completezza di esame la Corte ha ritenuto di esaminare l'intera documentazione prodotta nel giudizio di primo grado al fine di verificarne l'inferenza alla qualifica posseduta. Molta documentazione è riprodotta più volte nel medesimo allegato e in più allegati, altra documentazione non indica alcuna connessione specifica con le modalità di lavoro della ( Pt_1
es. doc. 34.2, 35.3, 35.4, ovvero doc. 36 contenente ringraziamenti di tale alla Persona_1
giuria di impresa in azione del 2018 ovvero, doc. 42 contenenti le valutazioni periodiche del suo operato, ovvero il doc. 43 contenente la convocazione a incontri di coordinamento quale partecipante da parte dei superiori , ovvero 44 contenente la diffida dell'avvocato ad 45 CP_1
, 46 e 47 contenenti i conteggi e le buste paga). Si tratta comunque , nel complesso , di un numero significativo di files tratti in larga parte dalla posta elettronica aziendale della in entrate e Pt_1
in uscita , ma anche tra soggetti estranei in cui spezzoni dell'attività lavorativa delegata vengono estrapolati per argomentare il carattere strategico dell'attività lavorativa prestata in dalla CP_1
Tale prova non è stata ritenuta dal Collegio sufficiente per argomentare l'autonomia e la Pt_1 complessità dell'attività svolta , né, tanto meno il carattere strategico della stessa. Dalla documentazione prodotta emerge come la dottoressa occupasse di declinare a livello Persona_2
territoriale – anche presso diverse Regioni – le linee strategiche decise dal responsabile di progetto
, adattandole , laddove necessario , alla specificità del territorio . La modifica delle convenzioni, dei protocolli e degli avvisi pubblici era naturalmente operata in sintonia con tutti gli attori , territoriali e funzionali coinvolti, i quali certamente tenevano in grande considerazione l'apporto di conoscenze ed esperienze della dottoressa che rappresentava livello locale, l'ANPAL Pt_1
spa, ma senza avere alcun potere di vincolare il datore di lavoro ad impegni giuridici con soggetti istituzionali e privati esterni.
Venendo ad una analisi specifica di tutti i documenti prodotti si rileva come, con il documento sub
2 bis , OdS 50/2011, richiamato per progressive integrazioni nei successivi atti, era avviato il progetto Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FIxO). L'ordine di servizio individuava un responsabile di progetto ( con qualifica di quadro) e una pluralità di Persona_3
risorse che lo avrebbero supportato in relazione a specifiche attività di coordinamento ( es. supporto tecnico amministrativo, risorse umane, segreteria , coordinamento , programmazione e monitoraggi nelle Università ), ambiti operativi ( es. elaborazione bandi, supporto delle Università, supporto delle scuole, grafica dei cataloghi, etc.) e aree territoriali. Per le aree territoriali , in particolare, si prevedeva una ripartizione in macroaree( Nord, centro tirrenica, centro adriatica, sud ionica, sud adriatica , sicula ) con l'individuazione di un responsabile per ciascuna macroarea.
All'interno della macroarea di interesse erano poi individuati dei responsabili territoriali . per singole Regioni o territori similari quale presidio territoriale . La dottoressa era Pt_1
individuata quale referente territoriale per Veneto, RI e EN . Si trattava dunque di uno spezzone della complessiva attività delegata al responsabile della macroarea territoriale ,
Chiaramonte, sotto il coordinamento e il controllo del progetto di e e la Parte_4 Per_4 responsabilità dell'intero progetto del . La non aveva dunque un ruolo Per_3 Pt_5
minimamente assimilabile a quello del livello A1 cui aspira
Analoghe considerazioni valgono per la medesima attività riportata nell'ods 27/2012 , nell'ods
37/2012(doc. 3, 6 ) ; i report ( doc. 4) confermano il ruolo di referente territoriale della funzionaria chiamata a riportare al responsabile la informazioni sullo sviluppo operativo del progetto nelle diverse Università della Regione di competenza, compilando format con campi prestabiliti ( stato del placement, punti di forza, punti di debolezza etc.) . La circostanza che nei documenti 6 e 7 siano riportate mail con cui la invita 6 specialisti a una riunione di Pt_5
coordinamento (anche per verificare lo stato del monitoraggio mensile ) non è significativa , rientrando il coordinamento operativo di progetti poco complessi tra le competenze del livello B1.
E' invece significativo il contenuto di dette mail laddove la riferisce su specifiche attività Pt_1 compiute ( es. mail del 11.2.2015 in relazione ai rapporti intrattenuti con singoli licei del territorio di competenza, o mail del 17.2.15 ove invitava i collaboratori a sollecitare le scuole per l'invio delle relazioni prodromiche al finanziamento) a carattere meramente organizzativo e istruttorio.
Nel documento 8 è riportata l'attività preliminare di raccordo con il Ministero del lavoro e le
Regioni per la stipula di convenzioni territoriali, tenendo conto proprio di quelle specificità del territorio che la presenza di referenti territoriali consentiva di garantire . Il documento 12 , pur se fosse riconosciuto come di provenienza aziendale, contiene esclusivamente un biglietto da visita che riporta il ruolo riconosciuto alla di responsabile territoriale per la CA . Pt_1
Nell'allegato 13 la viene indicata come referente di alcuni tutor operanti nelle Regioni di Pt_1
sua competenza - anche con riferimento al necessario passaggio di consegne tra un tutor e l'altro per il rilascio delle autorizzazioni di ferie , permessi, straordinari, recuperi orari , con le valutazioni degli obiettivi;
è interessante come la risulti coinvolta nella decisione sul se Pt_1 assentire ad una diversa articolazione dell'orario di lavoro per ragioni di conciliazione;
anche in questo suo coinvolgimento difetta la potestà decisionale della che riferisce solo sulle Pt_1 ricadute organizzative ( limitate) dell'accoglimento dell'istanza da parte di chi ne avrebbe avuto la competenza. Certamente il personale assegnato alla competenza territoriale della era Pt_1
comunque da questa in larga parte coordinato anche a fini amministrativi, ma si trattava di un numero di dipendenti limitato ( da due a 4 ), oltre alcuni contratti di collaborazione esterna ( che non necessitavano di attività di gestione assimilabile a quella prevista per i dipendenti) .
Per contro, nell'allegato 14 la predisponeva le bozze di comunicazione del responsabile , Pt_1
che chiedeva a questi di inviare a sua firma, per comunicare l'imminente perfezionamento dei protocolli con le Università e le scuole e l'avvio delle attività programmate a livello territoriale, dimostrando l'assenza della capacità di impegnare verso l'esterno la società ( al di fuori dell'attività preparatoria dei contenuti dei protocolli di cui pure si dà atto nell'allegato 14).
Il ruolo - di interfaccia a livello locale dei progetti ideati strategicamente a livello nazionale dalla società- della emerge anche dalle interlocuzioni con i referenti istituzionali di Regione e Pt_1
Ministero per lo sviluppo dei progetti . Si legge nella comunicazione del 23.3.17 a Parte_6 della Regione toscana ( all. 15): “Il mio obiettivo è quello di condividere l'approccio e le modalità del nostro intervento affinchè sia funzionale al territorio e di poter individuare insieme delle soluzioni che ci permettano di raggiungere o almeno di arrivare il più vicino possibile agli obiettivi numerici descritti nella convenzione tra Regione CA – assessorato informazione e istruzione Ministero de lavoro –Italia Lavoro firmata il 13.11.15….La nostra attività su Garanzia
Giovani prevede l'attività di informazione (scheda 1A)propedeutica all'erogazione dell'orientamento (scheda 1C) e coinvolge direttamente – con sottoscrizione di un protocollo operativo – Scuola 50 istituti superiori , 4 atenei e 3 scuole superiori….in questi CP_2
mesi di lavoro abbiamo cercato di individuare con i singoli CPI delle modalità operative che potessero agevolare questo processo ma soltanto in alcuni casi è stato possibile arrivare a dei tempi congrui che ci permettessero di non perdere i ragazzi faticosamente “catturati”. Con
“Figline Valdarno” ad esempio abbiamo una buonissima collaborazione per cui i ragazzi vengono profilati nel giro di qualche giorno. Firenze è invece una area particolarmente critica come si può ben immaginare….” In altre mail ( 22.3.17) la si faceva portatrice delle Pt_1
istanze dei CPI di una formazione sul nuovo apprendistato, oppure comunicava di inviare alla
Regione gli esiti di un progetto specifico - quale era la rassegna stampa creata dagli allievi del liceo scientifico NO di Firenze ( mail del 6.3.17)- , oppure valutazioni su bozze di accordo inviate da presidi di strutture scolastiche del territorio di competenza ( mail del 16.5.16) , ovvero richieste a lei formulate in relazione a scuole e casi personali specifici ( come “l'idraulico di
Gaiole”, che chiedeva la possibilità di fruire del progetto di Italia lavoro per Persona_5
l'assunzione di un apprendista minorenne che nelle more aveva abbandonato il liceo agrario , chiedendo poi il reinserimento nei corsi ) . Analoghe considerazioni valgono per i doc sub 16 ove la risulta inviare al capo gabinetto dell'assessore alla Regione toscana un programma di Pt_1
incontro di formazione – in cui entrambi svolgevano il ruolo di relatori - rivolto ad una classe di 25 ragazzi ( in questi termini anche doc. 37 in cui parimenti ella risulta relatrice in incontri di formazione per le scuole ), oppure comunica la sua partecipazione ad un incontro sul programma
“garanzia giovani “2018-2020 con rappresentanti della Regione toscana e dell'ufficio scolastico regionale del Ministero. Dal doc. 17 , relativo alla gestione di dati sensibili , emerge che la Pt_1 richiede all'assessore regionale ( ricevendo peraltro la risposta alla comunicazione Parte_7
da un collaboratore , tale ) di poter contattare, per il suo tramite, l'autorità di gestione Parte_8 locale per verificare dati richiesti a livello centrale dalla dottoressa ( le risorse Pt_9
impegnate nel progetto sull'apprendistato dalla Regione toscana, gli interventi in corso di realizzazione e quelli da programmare etc.), richiesta verosimilmente inviata a tutti i referenti territoriali. Nel doc. 18 e nel doc. 19 si dà atto che la sostituisce funzionari della Regione Pt_1
CA in incontri in cui avrebbero verosimilmente partecipato entrambi con diversi ruoli , ma su tematiche comuni;
tali documenti risultano palesemente irrilevanti perché nulla provano in merito alla natura della sua collaborazione in Nel doc. 20 la ha una interlocuzione con CP_1 Pt_1
rappresentanti delle Regioni che le chiedono lo stato dell'arte in materia di comparti privi di un contratto collettivo che disciplina la condizione dell'apprendistato . Nel doc. 21 , nel doc. 22 , nel doc. 23 , nel doc. 24 , nel doc. 25 , nel doc. 26, nel doc. 27, nel doc. 28,nel doc. 29, nel doc.
30, nel doc. 31, nel doc. 32,nel doc. 33, nel doc. 34, nel doc. 35,nel doc. 37, nel doc. 38 , nel doc. 39, nel doc. 40 si riportano esempi di attività di gestione e organizzativa della che si Pt_1 interfaccia con l'ufficio scolastico regionale e con la Regione per l'individuazione delle scuole e delle realtà aziendali ( es. OP, LL ) coinvolte nell'alternanza scuola-lavoro e nella programmazione degli incontri di formazione a livello locale , nonché nella scelta dei relatori, dei contenuti degli interventi e delle sale per incontri e laboratori(doc. 34, 35). La opera Pt_1 nell'interesse dell'azienda anche per la fissazione di incontri dei suoi responsabili con gli amministratori locali (all. 25), per informare le Regioni del nuovo ruolo di e delle CP_1 attività previste sul tema della transizione , come comunicato dall'autorità centrale ( doc. 28) , per partecipare per conto di come da indicazione del RUOT , alla cabina di regia a livello CP_1
regionale sugli interventi di interesse (doc. 29) e per discutere sul contenuto delle convenzioni a livello locale , da sottoporre agli organismi competenti per l'approvazione e la firma(doc. 30) . Nel doc. 38 la dottoressa , quale referente territoriale per la toscana di , risulta Pt_1 CP_1
destinataria , per conoscenza , di un invito rivolto a esponenti delle Università per un gruppo di lavoro sull'apprendistato di alta formazione e ricerca (ai cui contenuti in mail di risposta a quella trasmessa per conoscenza, ella dichiara di essere interessata): trattasi di documento privo di qualsivoglia rilevanza probatoria
Tutte le attività descritte sono circoscritte in ambito territoriale (anche con richiesta di coordinamento con il livello centrale come nel doc. 40 , mail 30.3.2020) , sono assolutamente pertinenti con il ruolo e in alcuni casi persino puramente operative ( ad es nel doc. 31 emerge come la appellante si occupasse di attrezzare la sala con i banchi e una cattedra per lo spettacolo teatrale che i ragazzi della scuola Istituto tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze si attingevano a realizzare e in più occasioni si occupa di trovare i locali ove svolgere gli incontri e laboratori nelle diverse strutture messe a disposizione, o il doc. 33 che contiene una verifica degli elenchi dei diplomandi e laureandi) . E' poi emblematico , nel doc. 23 , che la ricorrente lamenti al suo superiore che non le era stata neppure autorizzata dal responsabile la trasferta per partecipare ad uno di questi incontri organizzativi (ritenendo l'azienda che fosse sufficiente la presenza di un operatore , nonostante l'interesse del rappresentante della Regione ad avere il referente territoriale per assumere impegni con la scuola ) , con ciò comprovando la scarsa autonomia di cui la funzionaria godeva ( in questi termini anche il doc. 39, in cui la autorizzava , il Persona_6
25.1.2019 ad aprire una trasferta per verificare la sua partecipazione ad una attività di assistenza tecnica con un interlocutore istituzionale, nell'interesse di . Nel doc. 40.2 la ricorrente CP_1
ipotizzava con la collega la possibilità di prendere parte a gruppi trasversali per competenze, Per_7
ma riconosceva implicitamente come tale sua attività dovesse passare per il superiore ( che Per_6
rappresentava di non voler scavalcare) cui effettivamente aveva in precedenza ( la settimana prima) già inoltrato la proposta . Nel doc. 40.3 d'altronde la ricorrente sottopone al una Per_6
scheda da condividere con i consulenti del lavoro coinvolti nel progetto , ovvero formula proposte operative (su cui il responsabile dell'Unità manifesta iniziali perplessità )a dimostrazione del coinvolgimento attivo dei preposti nelle sue attività gestionali territoriali. . E' peraltro significativa la mail del del 27.1.2022 ( all. 40.3) in cui il responsabile dell'Unità , con Per_6
qualifica di quadro, a fronte della appellante che lamentava uno scavalcamento di ruoli in suo danno da parte dei colleghi, la richiamava alle sue competenze , limitate all'ambito territoriale di riferimento, nonché ad apprezzare l'ausilio della referente metodologica del progetto(raccomandando un atteggiamento più collaborativo con i colleghi , senza inopportuni richiami ai livelli professionali di appartenenza).
Nel doc. 26 si rileva che i Responsabili Unità Organizzativa del Territorio (RUOT) sono CP_1
competenti per le interlocuzioni a carattere non operativo con la dirigenza regionale generale e non , mentre per le questioni operative i referenti territoriali locali ( quale la erano Pt_1
autorizzati ad interfacciarsi con la medesima dirigenza regionale e con i funzionari . Il documento indica le modalità con cui sono stati definiti i rapporti di con le Regioni e l'ordinarietà di CP_1
detti rapporti con funzionari e dirigenti non generali, per tutti i referenti locali, ma solo per questioni operative. Il documento è significativo in senso inverso a quello rivendicato dalla ricorrente perché dimostra come il ruolo del referente locale, quale quello della Pt_1
consentiva interlocuzioni con funzionari e dirigenti regionali solo per questioni operative, dovendo essere avallato dal RUOT per le questioni principali e strategiche, come peraltro dimostrato dal costante scambio di mail preventive e successive con il RUOT della macroarea di riferimento ( come il doc. 32 in cui la ricorrente relazione al suo RUOT anche in relazione all'attività di preparazione nell'organizzare una video intervista per una trasmissione su RAI 3 sul ruolo in trasmissione del Tutor che avrebbe affiancato la presenza del presidente , CP_1
riportando una storia personale dello studente ritenuta interessante dagli autori della trasmissione ).
La , nell'atto introduttivo , rilegge invero la documentazione prodotta valorizzando il Pt_1 proprio ruolo di intermediario tra l'azienda e la Regione toscana , la Regione RI Venezia
Giulia , la Regione Veneto , la Regione Emilia AG , la provincia autonoma di Trento e di
Bolzano , per la definizione dei contenuti del protocollo operativo , per le modifiche da apportare alla convenzione per l'attuazione dei programma FIxO e nella definizione dell'allegato tecnico, nonché per la firma della convenzione medesima , per il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro , nell'avviso per la selezione delle istituzioni scolastiche e per la costituzione di un tavolo tecnico per l'allargamento dell'attività sui tirocini anche alle fondazioni IST, per la richiesta di partecipazione alla cabina di regia della Regione toscana sui programmi di interesse ( invero grazie all'intercessione del doc. 29) nonché per la firma Per_6
di un accordo tra Regione CA e consulenti del lavoro e con i centri di formazione professionale della CA;
l'appellante valorizza altresì la sua partecipazione ad incontri con interlocutori istituzionali locali , anche politici ( quale l'assessore all'istruzione), per verificare le opportunità offerte dalle politiche per l'occupazione di giovani in CA . Questi incontri , tuttavia, erano a livello puramente interlocutorio e conoscitivo;
è infatti emblematico che, per questioni più delicate e decisive, l'appellante venisse a sua volta richiesta della fissazione di appuntamenti dei Responsabili ANPAL spa con il direttore servizi lavoro della Regione CA ovvero con assessori regionali ( attività , quest'ultima, palesemente non qualificante sotto il profilo professionale) .
Nell'atto di appello la dottoressa sottolinea la significatività della consulenza richiestale Pt_1
dalla Regione CA sugli interventi di incentivazione del professionalizzante , la sua partecipazione a convegni come relatore , i rapporti istituzionali con uffici scolastici regionali , intendenze scolastiche, consulenti del lavoro , coldiretti, OP etc. nonché i rapporti con la
Regione Calabria che le aveva chiesto un contributo per la stesura del regolamento sull'apprendistato e per la costruzione del piano triennale;
rileva come i suoi rapporti personali con il rettore della Università calabrese avevano consentito di inserire detto ateneo tra quelli che si sarebbero avvalsi del supporto di;
evidenzia , ulteriormente , il coordinamento di CP_1
team rilevanti perchè operanti su più territori , anche se in larga misura con qualifica di collaboratori esterni;
cita, infine , tra le attività significative , i convegni istituzionali sul tema della dispersione scolastica, il coinvolgimento nella trasmissione su rai 3 “al posto giusto” nonché nella rappresentazione teatrale degli studenti dell'istituto tecnico di Firenze Marco Polo, il ruolo di componente della giuria “impresa in azione “ , nonché del gruppo apprendistato della CRUI, e più in generale l'attività svolta in Calabria e presso il Tavolo Europeo sull'apprendistato .
Di tutte le attività menzionate dalla questa Corte ha dato atto nella parte ricostruttiva della Pt_1
documentazione , senza poter trarre , da essa , tuttavia , gli elementi qualificanti per il riconoscimento della qualifica di quadro rivendicata. Dalla documentazione prodotta emerge invece come l'attività di referente locale della fosse sottoposta al responsabile del progetto Pt_1
( dott. livello A1) cui riportavano tutti i colleghi di pari livello e ai responsabili delle Per_4
macroaree territoriali;
che ella non aveva poteri di firma di protocolli o convenzioni ( in atti risulta solo l'attività prodromica alla loro stipula o alla modifica dei testi finali, nonché di supporto amministrativo, pur se altamente qualificato ) , che era sempre supervisionata da un quadro ( numerose le mail prodotte dalla medesima che dimostrano la supervisione del Pt_1
dott. ) e che i rapporti con le istituzioni pubbliche e private , oltre ad avere contenuto Per_8 ristretto all'ambito territoriale definito , consistevano in meri scambi di informazioni, comunicazioni ( anche in ossequio a deliberati a livello centrale sulla raccolta di dati in ambito territoriale, ad esempio) , proposte istruttorie , senza alcuna ricaduta di carattere strategico per l'azienda. Le azioni svolte in ambito di transizione scuola-lavoro erano prevalentemente operative e specialistiche, e anche l'attività convegnistica e di partecipazione ai gruppo di lavoro era destinata alla promozione di azioni pubbliche definite a livello centrale e declinate in ambito territoriale , mentre l'attività di adattamento di convenzioni, protocolli e avvisi pubblici alla specifica realtà territoriale era meramente istruttoria .
Sotto il profilo del budget, non risulta che abbia mai disposto del budget , mentre è in atti la prova che persino le sue trasferte dovessero essere autorizzate dal superiore ( e non sempre lo erano), sicchè le sue responsabilità, anche rispetto alle trasferte dei collaboratori da lei coordinati , non potevano che essere di mera certificazione di corrispondenza di detta attività a quelle preventivamente autorizzate dal responsabile.
La mera circostanza che abbia coordinato dei team operativi di poche unità di dipendenti e financo di più di una decina di collaboratori occasionali non è significativa perché correlata al ridotto ambito entro il quale era chiamata di volta in volta ad operare quale referente territoriale , ovvero per funzioni analoghe , sempre sottoposta, formalmente e sostanzialmente, ad un preposto titolare della qualifica di quadro cui ella stessa ambisce. D'altronde , anche dalla documentazione prodotta emerge pure la netta differenza tra il ruolo di RUOR dalla , posseduto quale Pt_1
responsabile unità organizzativa territoriale e quello di RUOT quale responsabile unità organizzativa regionale, con differenziazione esplicita anche del tipo di interlocuzioni autorizzate da a livello regionale ( per i profili operativi erano competenti i RUOR, tutti di livello B1, e CP_1
per i profili strategici i RUOT, che potevano avere la qualifica di Quadro) .
In conclusione, la dottoressa non è mai stata responsabile di unità organizzative di Pt_1
progetto o di staff, limitandosi a svolgere attività di promozione di singole iniziative ideate a livello centrale per tutte le realtà territoriali, in ambito locale, se del caso adeguandole alle specificità del territorio di riferimento, e occupandosi esclusivamente dei settori dell'apprendistato e della transizione scuola-lavoro (con la diffusione degli strumenti per creare sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro dei giovani studenti mediante presentazione nelle scuole e nelle Università di proposte elaborate a livello centrale).
Per le considerazioni che precedono la pretesa della di riconoscimento del livello A1 come Pt_1
anche del livello A2 , risulta infondata. L'appello deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto
— ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre oneri riflessi . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia