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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155/2023 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Savastano ed elettivamente domicilia presso lo studio del predetto difensore in Salerno, via Quintino di Vona n. 13 (pec: ; Email_1
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro COroparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazza Castello n. 1 (pec:
. Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 30.01.2025 e, precisamente, nei seguenti termini: parte opponente, “…1. nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imputazione effettuata dalla CP_2 ai sensi dell'art.1193 c.c. alle somme di cui al bonifico effettuato dalla in data 25 novembre
[...] CP_1
2020 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1969/2023 con ogni connessa conseguenza di legge;
2. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittima mancata restituzione da parte della della CP_2 somma complessiva di € 7.015,00 versata medio tempore dalla a titolo di deposito cauzionale e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1069/2023 con ogni connessa conseguenza di legge nonché, in via riconvenzionale, condannare la alla restituzione in favore della della somma di € CP_2 CP_1
7.015,00 a titolo di deposito cauzionale per la locazione di macchine industriali in virtù dei contratti nn.12357,
12938 e 12939, somma mai restituita;
3. ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture nn.1400036193-1400036194-1400036195-1400036196-1400036197 1400036198 per complessivi € 3.966,22 atteso che le stesse sono relative a presunti danni non constati unitamente alla ed hanno ad oggetto CP_1
pagina 1 di 12 danni non dimostrati dalla e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n.1069/2023 con ogni connessa CP_2 conseguenza di legge;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nulla deve alla CP_1 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo 1069/2023 con ogni connessa conseguenza di COroparte_2 legge;
5. il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio…”; parte opposta, “… IN VIA PRELIMINARE DI MERITO • concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1069/2023 – R.G. 1966/2023 – Tribunale Ordinario di Monza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione o in alternativa pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter
c.p.c. sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: • respingere tutte le domande ex adverso formulate e rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• confermare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 1069/2023 – R.G. 1966/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data
25.03.2023 e pubblicato in data 27.03.2023; • accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, che ha correttamente eseguito la compensazione del deposito COroparte_2 cauzionale di € 7.015,00= e che nulla deve alla e per l'effetto respingere la richiesta di restituzione CP_1 di tale somma;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni ex adverso formulate, • accertare e dichiarare in ogni caso, per le motivazioni esposte in narrativa, che è creditrice nei confronti di COroparte_2 [...] dell'importo € 5.489,91= portato dalle fatture esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre CP_1 gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo,
e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma in linea capitale di € 5.489,91=, oltre gli CP_1 ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA
RICONVENZIONALE: • qualora si ritenesse che non abbia correttamente adoperato la CP_3 compensazione, accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di COroparte_2 [...] anche dell'ulteriore importo € 7.015,00= atteso il mancato pagamento di tutte le fatture spiccate per CP_1 danni e di una parte delle fatture per locazione non azionate in via monitoria ed indicate in atti, oltre gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, autorizzare a trattenere il deposito cauzionale CP_3 complessivamente pari ad € 7.015,00= o, in ogni caso, condannare la al pagamento della somma CP_1 in linea capitale di € 7.015,00=, oltre gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: …IN OGNI CASO: • con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% - del presente giudizio…”.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n. 1069/2023 emesso da questo Tribunale in data 25-27.03.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la complessiva somma di € 5.489,91, oltre COroparte_2 accessori, a titolo di canoni di locazione dei macchinari industriali oggetto degli ordini di locazione n.
n. 12938 / 12939 / 12943 e 12357 (doc. 3 fasc. monit.), nonché di corrispettivo maturato per l'intervento di riparazione eseguito sulla macchina ME010349 oggetto di locazione, il tutto come meglio indicato con le fatture sottese all'ingiunzione (doc. 4 e 6 ric. monit.). CO A fondamento della propria opposizione, ha: - anzitutto, eccepito l'“inesistenza del credito richiesto” ritenendo che la somma versata dalla stessa opponente a titolo di deposito cauzionale (pari ad € 7.015,00), non restituita dall'opposta, avrebbe potuto “esser utilizzata a compensazione del presunto credito vantato”; - poi, sostenuto la “carenza di prova del credito” vantato dall'opposta: in ordine alla fattura n.1400025343 del 30.09. 2020, per non aver l'opposta dimostrato né che il bene in questione fosse tra quelli oggetto di locazione, né che l'asserito intervento sia stato richiesto dall'opponente e neppure di averlo eseguito;
in ordine alle “le fatture nn.1000030740, 1000030741, 1000030742,
1000030743, 1000030744, 1000030745, 1000030746, 1000030747”, in quanto le stesse sarebbero “state emesse dalla a titolo di canone di locazione macchinari per il giorno 01 ottobre 2020. Tuttavia, … CP_2 CO
ha usufruito dei più volte riferiti macchinari fino a tutto il 30 settembre 2020, data in cui è cessato CO l'appalto svolto dalla sul cantiere di Paderno Dugnano”; - in via riconvenzionale, chiesto la
“restituzione somme versate a titolo di deposito cauzionale”; - con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, anche sostenuto l'“Illegittimità dell'imputazione ex art.1193 c.c.” da parte dell'opposta della “somma corrisposta dalla con bonifico del 25 novembre 2020”. CP_1
Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le difese dell'opponente, ha COroparte_2 domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. In breve, l'opposta, ricostruiti i rapporti di dare/avere tra le parti, ha ribadito la fondatezza della pretesa ingiunta. In via riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta non correttezza/illegittimità della compensazione operata tra l'importo del debito maturato dall'opponente e quello del deposito cauzionale dalla stessa effettuato, ha poi chiesto di accertare il credito della stessa opposta nei confronti di per l'”importo di € 7.015,00 … e di autorizzare la CP_1 compensazione operata ed in via di ulteriore subordine (di) condannare la al pagamento del CP_1 complessivo importo di € 7.015,00” (cfr. comparsa di costituzione).
pagina 3 di 12 Con ordinanza riservata, è stata concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 1.523,69 (importo, questo, dato dalla differenza tra il credito vantato dall'opposta a titolo di canoni di locazione non corrisposti dall'opponente, pari ad € 8.538,69, e l'importo trattenuto dall'opposta a titolo di deposito cauzionale, pari ad 7.015,00), ritenendo, invece, necessario acquisire ulteriori elementi ad eventuale conferma della fondatezza della pretesa di pagamento sottesa alle fatture emesse dall'opposta a titolo di ristoro per gli interventi di riparazione dei danni subiti dai beni locati, nel corso della locazione (cfr. ordinanza riservata 15.01.2024).
Tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, la causa è stata istruita con la deposizione testimoniale del signor . E' stata poi espletata la consulenza tecnica d'ufficio. Testimone_1
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti oggetto del presente giudizio, questo Giudice reputa che l'opposizione debba essere disattesa e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo debba essere confermato.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
E' altresì noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. E, secondo la giurisprudenza, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”, in quanto “le due cose non coincidono, dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. n.
17889/2020).
Orbene, applicati al caso in esame i riferiti principi giurisprudenziali, reputa questo Giudice che
[...] abbia adempiuto all'onore probatorio sulla stessa gravante. COroparte_2
In riferimento alle fatture sottese alla domanda monitoria relative ai canoni di locazione, l'opposta ha prodotto:
- gli ordini di locazione n. 12938 / 12939 / 12943 e 12357 (doc. 3 fasc. monit.), tutti sottoscritti dall'opponente, con i quali vengono, tra l'altro, individuati i beni concessi in godimento ed il corrispettivo mensile pattuito;
pagina 4 di 12 - la copia delle fatture sottese all'ingiunzione e riferite alla locazione dei mezzi, oggetto dei citati contratti, per i mesi agosto e settembre e per il giorno 1° ottobre 2020; nonché la copia delle fatture emesse per i periodi precedenti sempre riferite agli stessi contratti (comprese quelle saldate dall'opponente e quelle oggetto di compensazione con il deposito cauzionale), allegando, e senza essere in punto smentita, di aver trasmesso tutte le fatture all'opponente, mediante il sistema interscambio SDI (doc. 4 fasc. monitorio), e che l'opponente ha omesso di contestarle, anche dopo aver ricevuto a mezzo pec, da parte dell'opposta, i relativi solleciti di pagamento (doc. 11 e 14).
- la pec 20.11.2020 (doc. 11), contenente un sollecito di pagamento ed il riepilogo di tutte fatture non onorate dall'opponente suddivise in due elenchi: il primo, riferito a quelle già scadute ed emesse dalla data del 27.07.2020 al 25.09.2020 (e precisamente dalla numero 1000020778 alla numero 140002543); ed il secondo, contenente quelle emesse in data 27.10.2020 e per le quali l'opponente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine (e, precisamente, dalla numero 10000307440 alla numero
1000030747). Inoltre, con detta comunicazione, l'opposta ha intimato il pagamento dell'intero importo capitale pari ad € 11.866,59;
- la successiva pec 02.03.2021 (doc. 14) con allegata altra comunicazione di sollecito dei pagamenti (e meglio esaminata in prosieguo).
Comunicazioni, queste, non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. CO Di contro, onerata ai sensi dell'art. 2697 cc, non ha adempiuto a tale onere probatorio, non avendo dimostrato il “fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
Anzitutto, l'opponente non ha negato i rapporti contrattuali in essere tra le parti così come ricostruiti da parte opposta;
non ha contestato le fatture emesse dall'opposta in relazione ai canoni locatizi
(salvo, nel presente giudizio, quelle riferite alla giornata del 1° ottobre); e neppure ha affermato (e tanto meno dimostrato) di aver corrisposto somme maggiori di quelle riconosciute come incassate dall'opposta e di cui ai bonifici bancari in atti (doc. 7,9 e 13 di parte opposta). CO Né ha dimostrato di aver estinto (neppure in parte) il credito ingiunto, con il bonifico effettuato, in data 25.11.2020, per la somma di € 3.327,90 (doc. 13 opposta): infatti, non ha dimostrato che detta somma sia stata effettivamente versata a copertura di parte del credito oggetto delle fatture sottese alla pretesa monitoria in esame.
A riguardo, si osserva che la causale apposta con la distinta del bonifico, “saldo dalla fattura N 26805 del
25.09.2020 alla fattura 30743 del 27.10.2020 defalcata NC N 690 …” (doc. 13 opposta), non può valere quale dichiarazione di imputazione del pagamento, ai sensi dell'art. 1193, primo comma, cc.
Sono noti, infatti, il tenore del citato art. 1193, primo comma, cc (secondo cui: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”) e la pagina 5 di 12 giurisprudenza affermatasi in riferimento a detta norma (secondo cui solo “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione,
l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione”, cfr. Cass. n. 17102/2006; Trib. Napoli n.272/2025).
Orbene, il debitore è tenuto a dimostrare di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
(“comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito)”, cfr, tra le altre, Cass n. 5744/2025); e, peraltro, “la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. 18255/2025).
Ebbene, nella specie: la causale apposta sul bonifico in questione non indica specificamente le fatture che l'opponente ha dichiarato di voler saldare;
e, comunque, non è provato che il pagamento effettuato sia stato sufficiente ad estinguere il debito al quale detto pagamento viene riferito dall'opponente; né è provato, infine, che alla dichiarazione resa con la citata causale sia effettivamente seguito il pagamento dell'importo corrispondente.
Peraltro, l'opposta, con la comunicazione allegata alla pec 02.03.2021 (doc. 14), ha contestato l'imputazione data dall'opponente al pagamento in questione, negando l'esistenza dell'asserita nota di credito (“defalcata NC N 690”), nonché evidenziando che l'importo corrisposto non era esaustivo del credito maturato e che detta somma veniva trattenuta quale acconto sul maggior dovuto ed imputata al pagamento delle (diverse, pregresse e rimaste insolute) fatture n. 1000020778, 1000020779,
1000020782, 1000020785, 1000020786, 1000020787 e, in parte, della fattura n. 1000020788 (per l'importo di € 518,50).
Ed ancora, l'opponente non ha allegato (e tanto meno dimostrato) di aver contestato detta imputazione (anteriormente al deposito della prima memoria ex art. 171 ter cpc); dalla mancata tempestiva contestazione da parte del debitore della diversa imputazione che il creditore ha dato (con la pec 02.03.2021) al pagamento effettuato, consegue l'accettazione, ai sensi dell'art. 1195 cc.
E' poi noto che “nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 27076 /2022). E tale principio deve trovare applicazione anche al caso di specie: infatti, l'opposta ha imputato il bonifico proprio al pagamento delle fatture pregresse e scadute relative ai canoni mensili maturati in riferimento ai provati contratti di locazione.
pagina 6 di 12 In definitiva, l'eccezione sollevata sul punto dall'opponente deve essere disattesa.
Anche le contestazioni rivolte alle fatture “nn.1000030740, 1000030741, 1000030742, 1000030743,
1000030744, 1000030745, 1000030746, 1000030747”, relative al pagamento del canone di locazione dei mezzi per il giorno 1° ottobre 2020, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, peraltro, risultano smentite dal contegno della stessa opponente. CO Anzitutto, ha contestato le fatture in esame soltanto nel presente giudizio: non al ricevimento delle stesse e neppure dopo le comunicazioni di sollecito dei relativi pagamenti. Anzi, ricevuto il citato sollecito allegato alla pec 20.11.2020 (doc.11), l'opponente ha eseguito, in data 25.11.2020, il bonifico bancario in questione, esplicitando la seguente causale: “saldo dalla fattura N 26805 del
25.09.2020 alla fattura 30743 del 27.10.2020” (doc. 13).
Ebbene, da un lato, l'opponente ha dichiarato di saldare la fattura n. 30743, relativa al canone di locazione del giorno 1° ottobre (cfr. doc.12); dall'altro, ha articolato la riferita eccezione e, per di più, senza allegare alcunchè a dimostrazione della asserita diversa durata delle locazioni.
Ciò detto, l'opposta ha anche dimostrato di aver eseguito, su incarico dell'opponente, l'intervento di riparazione del mezzo locato (ME010349), come meglio indicato con la fattura n. 400025343/2020, anch'essa sottesa alla domanda monitoria.
In particolare, parte opposta ha allegato: - il contratto relativo al noleggio del macchinario in questione n. 012357 del 29.02.2020, - le fatture n. 100008040, 1000011180, 1000013910 riferite al noleggio di detto macchinario e saldate da parte opponente;
- i fogli di lavoro n. TL200499 e TL 20057, redatti dal tecnico
, con i quali è stata indicata l'attività eseguita e che riportano, in corrispondenza Testimone_1 della dicitura “firma cliente”, la sottoscrizione apposta da e l'indicazione dell'indirizzo Testimone_2
CO e.mail di quest'ultimo, con dominio riconducibile a (doc. 5); - le comunicazioni allegate alla pec
20.11.2020 e 02.03.2021 con le quali l'opposta ha sollecitato il pagamento delle fatture non onorate e tra queste è indicata anche la fattura in esame.
Inoltre, il testimone , dipendente di ha riferito di essere un Testimone_3 COroparte_2
CO tecnico trasfertista e di essersi recato presso a Paderno Dugnano, tra il 2020/2021 “circa in media CO anche due volte la settimana”, in considerazione delle richieste della stessa , precisando che “Era il CO mio coordinatore ad indicarmi quando andare e poi lì il responsabile della cooperativa mi diceva che intervento eseguire”. Ed, in risposta al cap. 1) della memoria di parte opposta (“Vero che Lei, in data 22 giugno 2020 e 02 luglio 2020, si recava presso il luogo di lavoro della ossia sede operativa “GLS - CP_1
Paderno Dugnano (MI), Viale Arturo Toscanini”, per eseguire un'attività di servizio in relazione alla macchina
ME010349, a fronte di una richiesta verbale della nel corso dello stesso mese di giugno 2020, così CP_1 come da foglio di lavoro n. TL200457 e TL200499 (doc. 5 fascicolo monitorio) che si mostra al teste?”), il pagina 7 di 12 testimone ha confermato di aver eseguito l'intervento in questione, il contenuto dei fogli di lavoro, nonché di aver sottoscritto di proprio pugno gli stessi fogli di lavoro (cfr. verbale di causa).
Del resto, le generiche contestazioni dell'opponente in relazione al documento in esame (“il foglio di lavoro non è munito di alcun timbro della Società ma riporta unicamente la sottoscrizione di tal ) Testimone_2 non valgono a confutarne ovvero a sminuirne il valore probatorio, anche in considerazione della richiamata deposizione resa dal signor . Testimone_1
Ciò posto, vanno ora esaminate le doglianze di parte opponente riferite alla compensazione operata da parte dell'opposta tra l'importo (da restituire siccome) versato dall'opponente, a titolo di deposito cauzionale, all'inizio del rapporto contrattuale, e l'importo delle fatture n. 1400036193 / 1400036194 /
1400036195 / 1400036196 / 1400036197 / 1400036198, non oggetto della domanda monitoria, ed emesse dalla medesima opposta a titolo di corrispettivo degli interventi eseguiti per la riparazione dei mezzi locati, in relazione ai danni riscontrati a fine locazione (fatture per il complessivo importo di €
3.966,22, doc. 15).
In particolare, dalle allegazioni in atti, è emerso che: CO CO
- con pec 13.11.2020, ha comunicato a di aver riscontrato sui mezzi locati ( e meglio indicati nella stessa comunicazione), durante l'ispezione avvenuta in data 28.09.2020, i danni descritti con le schede tecniche allegate alla stessa pec, per l'importo preventivato di € 3.251,00 oltre IVA, ha aggiunto che: “Qualora intendiate procedere ad una verifica in pieno contraddittorio dei danni riportati dal mezzo, vi invitiamo a riscontrare la presente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, al fine di definire una data per l'ispezione congiunta”; ed ha avvisato che: “In difetto di vostro riscontro ..i danni elencati nell'Allegato 1 saranno da Voi riconosciuti e procederemo, senza ulteriore avviso, alla loro riparazione addebitandovi previa emissione di opportuna fattura, i relativi costi di ricambi e manodopera” (cfr. doc.26). Inoltre, in allegato alla comunicazione in questione,
l'opposta ha inviato all'opponente i fogli di lavoro redatti dal tecnico nel Testimone_1 corso dell'ispezione per verificare i mezzi locali (i quali specificano i danni riscontrati sui diversi macchinari), i preventivi relativi ai costi per la riparazione, nonché la pertinente documentazione fotografica (doc. 27);
- inoltre, con il sollecito di pagamento allegato alla pec 20.11.2020, l'opposta ha nuovamente denunciato di aver riscontrato “danni sui carrelli ME014498- ME 014496- ME014497- ME014580
– ME 015223 – ME 015224”, ribadendo che “in difetto di fattivo riscontro ..quest'ultima procederà senza ulteriore avviso alla riparazione degli stessi addebitandoVi …i relativi costi di ricambio e manodopera e, proprio in relazione a tali danni, la mia Assistita si riserva sin d'ora di trattenere in acconto sul maggiore dovuto il deposito da Voi a suo tempo versato” (doc. 11);
pagina 8 di 12 - ancora, con la nota allegata alla pec 02.03.2021, l'opposta ha comunicato di aver “proceduto alla riparazione dei danni da Voi cagionati e riscontrati -al termine della locazione- sui carrelli ME014498-
ME 014496- ME014497- ME014580 – ME 015223 – ME 015224” e l'addebito, per detti interventi, della somma di € 3.996,22 (elencando le fatture riferite agli interventi di riparazione). Inoltre,
l'opposta, nella stessa comunicazione, ha manifestato la compensazione: “Come già anticipato CO con mia pec del 16.11.2020, … trattiene il deposito da Voi a suo tempo versato in acconto sul maggior danno dovuto e viene imputato alle fatture per danni…” (doc. 14).
A quanto sopra, si aggiunge che il testimone , durante la deposizione resa, ha Testimone_1 confermato di aver redatto i fogli di lavoro in questione (doc. 17) e di averli fatti sottoscrivere dalla CO persona presente per durante l'ispezione (precisando: “io ho sempre considerato tale Per_1
CO responsabile di ”, cfr. verbale di causa). Ed, è altresì emerso in causa che la società “GLS Italy”, alla quale risulta riconducibile il dominio della mail di detto “ ”, non era estranea al rapporto tra le Per_1 parti: il suo nominativo essendo presente nei contratti di locazione ed anche nelle fatture (comprese quelle saldate dalla stessa opponente), che identificano “GLS – Paderno D.no via Toscanini” quale luogo ove si trovano i beni locati.
Peraltro, è pacifico che mai l'opponente, prima del presente giudizio, abbia negato di aver partecipato all'ispezione in questione e/o abbia chiesto di verificare i danni in contraddittorio, neanche dopo aver ricevuto la pec 13.11.2020 e la documentazione alla stessa allegata, nonché le successive pec di sollecito dei relativi pagamenti (doc. 26, 27, 11 e 14). Documenti e comunicazioni dei quali l'opponente non ha disconosciuto né il contenuto né l'avvenuta ricezione neppure nel presente giudizio.
Quanto ai danni oggetto delle riparazioni delle quali l'opposta pretende il corrispettivo, è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso della documentazione allegata dalle parti. In particolare, il consulente nominato ha accertato che: “…Dal confronto tra i mezzi osservati e le schede ispettive, è emerso che i danni descritti, quali manomissione dei blocchetti di accensione, rottura o perdita delle chiavi, rottura delle componenti in plastica e schiuma (cruscotto crepato, cuscinetti delle spondine strappati e tagliati, tappetino della pedana strappato) e ammaccatura delle componenti (cofano, pedana, raddrizzatore), risultano effettivamente riconducibili ad un utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature, oltre a tentativi di riparazione autonomi eseguiti in modo inappropriato”; e ha, poi, concluso che “Tenendo conto delle variazioni di prezzo che possono esserci a seconda del produttore, della tipologia di materiale e della quantità, i prezzi delle parti sostituite e dei materiali di consumo riportati sui preventivi sono coerenti con i prezzi di mercato. Il costo della manodopera, che comprende il tempo per smontare, installare, testare e verificare tutti i componenti secondo le procedure di sicurezza e in conformità con le specifiche del produttore, è in linea con i tassi orari medi. Il costo dello smaltimento dei rifiuti si può considerare pagina 9 di 12 come quota a carico del cliente per coprire i costi complessivi sostenuti dall'azienda ed è in linea con i costi di mercato” (cfr. relazione peritale).
E dette conclusioni non risultano inficiate per il fatto che il perito non ha potuto visione i mezzi “in quanto non presenti nel deposito al momento del sopralluogo, essendo gli stessi oggetto di contratti di noleggio, anche in considerazione della decorrenza di 4 anni dalla data di conclusione del contratto stipulato tra le parti”.
Infatti, le riferite valutazioni del perito sono state assunte sulla base della documentazione versata in atti e non idoneamente contestata dall'opponente, la quale, peraltro, non ha negato la consistenza dei danni così come rappresentanti nei fogli di lavoro ed i costi per la loro riparazione come indicati nei preventivi (doc. 27).
Del resto, la giurisprudenza è fermissima nel ritenere che il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto al risarcimento del danno corrispondente sia alla somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia al mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione (cfr., Cass.n. 6596/2019). Ancora, è noto che il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto e che, in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna (Cass n. 6387/2018).
E, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del detto obbligo posto in capo al conduttore, dall'art. 1590 cc, il locatore deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè il deterioramento intervenuto, mentre il conduttore deve dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo della sua responsabilità: una volta che il locatore abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza dei danni, anche mediante presunzioni (e l'art. 1590 comma 2, cc stabilisce che, in mancanza di una descrizione dello stato della cosa locata al momento della consegna, questa si intende consegnata in buono stato locatizio), il conduttore, che intenda paralizzare la pretesa risarcitoria della controparte, sostenendo che il bene locato gli è pervenuto nelle medesime condizioni nelle quali lo ha restituito al locatore alla cessazione del rapporto, dovrà dunque vincere detta presunzione (cfr., in questo senso Cass.n. 12384/2022).
Nella specie, parte opponente non ha assolto detto onore probatorio e neppure ha dimostrato che i danni indicati nei fogli di lavoro siano da considerarsi quale fisiologico deterioramento dei mezzi locati.
pagina 10 di 12 Ciò posto, la domanda di parte opponente di restituzione del deposito cauzionale pari ad € 7.015,00 deve essere disattesa e deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale di parte opposta ed accertato il diritto della stessa a ritenere la somma versata a detto titolo dall'opponente.
E' infatti noto che, in linea generale, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, attraverso apposita domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati dal conduttore ovvero di specifici danni subiti per inadempienze, di qualsiasi natura, imputabili al conduttore (cfr. Cass.n. 194/2023). CO Ebbene, nella specie, in replica alla domanda riconvenzionale di , ha COroparte_2 chiesto di accertare e di dichiarare il proprio diritto ad incamerare il deposito cauzionale, a copertura delle fatture relative agli interventi per la riparazione dei danni (e precisamente fatture n. 1400036193,
1400036194, 1400036195, 1400036196, 1400036197 e 1400036198) e per il pagamento di canoni di locazione non corrisposti dall'opponente (e precisamente fatture n. 1000020788, per il residuo importo di € 179,60; 1000020789; 1000020791; 1000023936; 1000023937; 1000023938; 1000023939; 1000023940;
1000023941; 1000023942; 1000023943; 1000023944 e n. 1000023945 per il minor importo di € 105,42 ed il residuo importo di € 413,08= è stato azionato in via monitoria, cfr. doc. 10, 12, 11 e 14).
E, come già precisato, l'opponente non ha contestato il diritto dell'opposta al pagamento dei detti canoni mensili, né ha dimostrato di aver corrisposto, a titolo di canoni di locazione, somme maggiori rispetto a quelle riconosciute da parte opposta. Inoltre, quest'ultima ha dimostrato il diritto ad ottenere il ristoro del danno, ex art. 1590 cc, e quindi il diritto ad ottenere il corrispettivo delle fatture emesse per la riparazione dei mezzi.
In punto, si rileva anche che: - con la citata comunicazione allegata alla pec. 20.11.2020, l'opposta ha prospettato l'intenzione di trattenere il deposito in questione, a titolo di acconto, rispetto alle spettanze derivanti dalle riparazione dei danni riscontrati nei beni restituiti (doc.11); - con il successivo sollecito allegato alla pec del 02.03.2021, l'opposta ha altresì dichiarato di trattenere l'importo del deposito cauzionale, a copertura delle fatture emesse per dette riparazioni nonché a copertura delle fatture riferite ai canoni di locazione non onorati dall'opponente (doc. 14); - e, soltanto con il presente giudizio, l'opponente ha domandato la restituzione del deposito cauzionale, peraltro anche in modo contradditorio: in quanto con l'atto di citazione ha sostenuto l'“inesistenza del credito richiesto” così motivando: “…Tuttavia si precisa che, così come indicato nei contratti di locazione prodotti dall'odierna parte opposta nel fascicolo del monitorio quest'oggi opposto (allegato n.4), la , all'atto CP_1 della sottoscrizione dei più volte riferiti contratti, ha versato un deposito cauzionale pari a complessivi €
7.015,00, somma che allo stato risulta essere ancora in possesso della mai COroparte_4
pagina 11 di 12 restituita all'odierna deducente e che, previo il consenso di quest'ultima, ben sarebbe potuta esser utilizzata a compensazione del presunto credito vantato…”.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
Tuttavia, deve essere disattesa la domanda proposta dall'opposta, ex art. 96 c.p.c., atteso che, nella condotta dell'opponente, non paiono ravvisabili elementi indicativi di un'azione promossa con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5155/2023:
- rigetta l'opposizione e tutte le domande articolate da parte opponente;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1069/23 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 25-
27.03.2023;
- condanna, infine, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al
15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155/2023 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Savastano ed elettivamente domicilia presso lo studio del predetto difensore in Salerno, via Quintino di Vona n. 13 (pec: ; Email_1
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro COroparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazza Castello n. 1 (pec:
. Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 30.01.2025 e, precisamente, nei seguenti termini: parte opponente, “…1. nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'imputazione effettuata dalla CP_2 ai sensi dell'art.1193 c.c. alle somme di cui al bonifico effettuato dalla in data 25 novembre
[...] CP_1
2020 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1969/2023 con ogni connessa conseguenza di legge;
2. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittima mancata restituzione da parte della della CP_2 somma complessiva di € 7.015,00 versata medio tempore dalla a titolo di deposito cauzionale e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1069/2023 con ogni connessa conseguenza di legge nonché, in via riconvenzionale, condannare la alla restituzione in favore della della somma di € CP_2 CP_1
7.015,00 a titolo di deposito cauzionale per la locazione di macchine industriali in virtù dei contratti nn.12357,
12938 e 12939, somma mai restituita;
3. ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture nn.1400036193-1400036194-1400036195-1400036196-1400036197 1400036198 per complessivi € 3.966,22 atteso che le stesse sono relative a presunti danni non constati unitamente alla ed hanno ad oggetto CP_1
pagina 1 di 12 danni non dimostrati dalla e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n.1069/2023 con ogni connessa CP_2 conseguenza di legge;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nulla deve alla CP_1 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo 1069/2023 con ogni connessa conseguenza di COroparte_2 legge;
5. il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio…”; parte opposta, “… IN VIA PRELIMINARE DI MERITO • concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1069/2023 – R.G. 1966/2023 – Tribunale Ordinario di Monza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione o in alternativa pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter
c.p.c. sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: • respingere tutte le domande ex adverso formulate e rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• confermare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 1069/2023 – R.G. 1966/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data
25.03.2023 e pubblicato in data 27.03.2023; • accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, che ha correttamente eseguito la compensazione del deposito COroparte_2 cauzionale di € 7.015,00= e che nulla deve alla e per l'effetto respingere la richiesta di restituzione CP_1 di tale somma;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni ex adverso formulate, • accertare e dichiarare in ogni caso, per le motivazioni esposte in narrativa, che è creditrice nei confronti di COroparte_2 [...] dell'importo € 5.489,91= portato dalle fatture esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre CP_1 gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo,
e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma in linea capitale di € 5.489,91=, oltre gli CP_1 ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA
RICONVENZIONALE: • qualora si ritenesse che non abbia correttamente adoperato la CP_3 compensazione, accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di COroparte_2 [...] anche dell'ulteriore importo € 7.015,00= atteso il mancato pagamento di tutte le fatture spiccate per CP_1 danni e di una parte delle fatture per locazione non azionate in via monitoria ed indicate in atti, oltre gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, autorizzare a trattenere il deposito cauzionale CP_3 complessivamente pari ad € 7.015,00= o, in ogni caso, condannare la al pagamento della somma CP_1 in linea capitale di € 7.015,00=, oltre gli ulteriori interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: …IN OGNI CASO: • con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% - del presente giudizio…”.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n. 1069/2023 emesso da questo Tribunale in data 25-27.03.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la complessiva somma di € 5.489,91, oltre COroparte_2 accessori, a titolo di canoni di locazione dei macchinari industriali oggetto degli ordini di locazione n.
n. 12938 / 12939 / 12943 e 12357 (doc. 3 fasc. monit.), nonché di corrispettivo maturato per l'intervento di riparazione eseguito sulla macchina ME010349 oggetto di locazione, il tutto come meglio indicato con le fatture sottese all'ingiunzione (doc. 4 e 6 ric. monit.). CO A fondamento della propria opposizione, ha: - anzitutto, eccepito l'“inesistenza del credito richiesto” ritenendo che la somma versata dalla stessa opponente a titolo di deposito cauzionale (pari ad € 7.015,00), non restituita dall'opposta, avrebbe potuto “esser utilizzata a compensazione del presunto credito vantato”; - poi, sostenuto la “carenza di prova del credito” vantato dall'opposta: in ordine alla fattura n.1400025343 del 30.09. 2020, per non aver l'opposta dimostrato né che il bene in questione fosse tra quelli oggetto di locazione, né che l'asserito intervento sia stato richiesto dall'opponente e neppure di averlo eseguito;
in ordine alle “le fatture nn.1000030740, 1000030741, 1000030742,
1000030743, 1000030744, 1000030745, 1000030746, 1000030747”, in quanto le stesse sarebbero “state emesse dalla a titolo di canone di locazione macchinari per il giorno 01 ottobre 2020. Tuttavia, … CP_2 CO
ha usufruito dei più volte riferiti macchinari fino a tutto il 30 settembre 2020, data in cui è cessato CO l'appalto svolto dalla sul cantiere di Paderno Dugnano”; - in via riconvenzionale, chiesto la
“restituzione somme versate a titolo di deposito cauzionale”; - con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, anche sostenuto l'“Illegittimità dell'imputazione ex art.1193 c.c.” da parte dell'opposta della “somma corrisposta dalla con bonifico del 25 novembre 2020”. CP_1
Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le difese dell'opponente, ha COroparte_2 domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. In breve, l'opposta, ricostruiti i rapporti di dare/avere tra le parti, ha ribadito la fondatezza della pretesa ingiunta. In via riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta non correttezza/illegittimità della compensazione operata tra l'importo del debito maturato dall'opponente e quello del deposito cauzionale dalla stessa effettuato, ha poi chiesto di accertare il credito della stessa opposta nei confronti di per l'”importo di € 7.015,00 … e di autorizzare la CP_1 compensazione operata ed in via di ulteriore subordine (di) condannare la al pagamento del CP_1 complessivo importo di € 7.015,00” (cfr. comparsa di costituzione).
pagina 3 di 12 Con ordinanza riservata, è stata concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 1.523,69 (importo, questo, dato dalla differenza tra il credito vantato dall'opposta a titolo di canoni di locazione non corrisposti dall'opponente, pari ad € 8.538,69, e l'importo trattenuto dall'opposta a titolo di deposito cauzionale, pari ad 7.015,00), ritenendo, invece, necessario acquisire ulteriori elementi ad eventuale conferma della fondatezza della pretesa di pagamento sottesa alle fatture emesse dall'opposta a titolo di ristoro per gli interventi di riparazione dei danni subiti dai beni locati, nel corso della locazione (cfr. ordinanza riservata 15.01.2024).
Tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, la causa è stata istruita con la deposizione testimoniale del signor . E' stata poi espletata la consulenza tecnica d'ufficio. Testimone_1
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti oggetto del presente giudizio, questo Giudice reputa che l'opposizione debba essere disattesa e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo debba essere confermato.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
E' altresì noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. E, secondo la giurisprudenza, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”, in quanto “le due cose non coincidono, dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. n.
17889/2020).
Orbene, applicati al caso in esame i riferiti principi giurisprudenziali, reputa questo Giudice che
[...] abbia adempiuto all'onore probatorio sulla stessa gravante. COroparte_2
In riferimento alle fatture sottese alla domanda monitoria relative ai canoni di locazione, l'opposta ha prodotto:
- gli ordini di locazione n. 12938 / 12939 / 12943 e 12357 (doc. 3 fasc. monit.), tutti sottoscritti dall'opponente, con i quali vengono, tra l'altro, individuati i beni concessi in godimento ed il corrispettivo mensile pattuito;
pagina 4 di 12 - la copia delle fatture sottese all'ingiunzione e riferite alla locazione dei mezzi, oggetto dei citati contratti, per i mesi agosto e settembre e per il giorno 1° ottobre 2020; nonché la copia delle fatture emesse per i periodi precedenti sempre riferite agli stessi contratti (comprese quelle saldate dall'opponente e quelle oggetto di compensazione con il deposito cauzionale), allegando, e senza essere in punto smentita, di aver trasmesso tutte le fatture all'opponente, mediante il sistema interscambio SDI (doc. 4 fasc. monitorio), e che l'opponente ha omesso di contestarle, anche dopo aver ricevuto a mezzo pec, da parte dell'opposta, i relativi solleciti di pagamento (doc. 11 e 14).
- la pec 20.11.2020 (doc. 11), contenente un sollecito di pagamento ed il riepilogo di tutte fatture non onorate dall'opponente suddivise in due elenchi: il primo, riferito a quelle già scadute ed emesse dalla data del 27.07.2020 al 25.09.2020 (e precisamente dalla numero 1000020778 alla numero 140002543); ed il secondo, contenente quelle emesse in data 27.10.2020 e per le quali l'opponente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine (e, precisamente, dalla numero 10000307440 alla numero
1000030747). Inoltre, con detta comunicazione, l'opposta ha intimato il pagamento dell'intero importo capitale pari ad € 11.866,59;
- la successiva pec 02.03.2021 (doc. 14) con allegata altra comunicazione di sollecito dei pagamenti (e meglio esaminata in prosieguo).
Comunicazioni, queste, non riscontrate, non contestate e neppure disconosciute da parte opponente. CO Di contro, onerata ai sensi dell'art. 2697 cc, non ha adempiuto a tale onere probatorio, non avendo dimostrato il “fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
Anzitutto, l'opponente non ha negato i rapporti contrattuali in essere tra le parti così come ricostruiti da parte opposta;
non ha contestato le fatture emesse dall'opposta in relazione ai canoni locatizi
(salvo, nel presente giudizio, quelle riferite alla giornata del 1° ottobre); e neppure ha affermato (e tanto meno dimostrato) di aver corrisposto somme maggiori di quelle riconosciute come incassate dall'opposta e di cui ai bonifici bancari in atti (doc. 7,9 e 13 di parte opposta). CO Né ha dimostrato di aver estinto (neppure in parte) il credito ingiunto, con il bonifico effettuato, in data 25.11.2020, per la somma di € 3.327,90 (doc. 13 opposta): infatti, non ha dimostrato che detta somma sia stata effettivamente versata a copertura di parte del credito oggetto delle fatture sottese alla pretesa monitoria in esame.
A riguardo, si osserva che la causale apposta con la distinta del bonifico, “saldo dalla fattura N 26805 del
25.09.2020 alla fattura 30743 del 27.10.2020 defalcata NC N 690 …” (doc. 13 opposta), non può valere quale dichiarazione di imputazione del pagamento, ai sensi dell'art. 1193, primo comma, cc.
Sono noti, infatti, il tenore del citato art. 1193, primo comma, cc (secondo cui: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”) e la pagina 5 di 12 giurisprudenza affermatasi in riferimento a detta norma (secondo cui solo “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione,
l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione”, cfr. Cass. n. 17102/2006; Trib. Napoli n.272/2025).
Orbene, il debitore è tenuto a dimostrare di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
(“comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito)”, cfr, tra le altre, Cass n. 5744/2025); e, peraltro, “la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. 18255/2025).
Ebbene, nella specie: la causale apposta sul bonifico in questione non indica specificamente le fatture che l'opponente ha dichiarato di voler saldare;
e, comunque, non è provato che il pagamento effettuato sia stato sufficiente ad estinguere il debito al quale detto pagamento viene riferito dall'opponente; né è provato, infine, che alla dichiarazione resa con la citata causale sia effettivamente seguito il pagamento dell'importo corrispondente.
Peraltro, l'opposta, con la comunicazione allegata alla pec 02.03.2021 (doc. 14), ha contestato l'imputazione data dall'opponente al pagamento in questione, negando l'esistenza dell'asserita nota di credito (“defalcata NC N 690”), nonché evidenziando che l'importo corrisposto non era esaustivo del credito maturato e che detta somma veniva trattenuta quale acconto sul maggior dovuto ed imputata al pagamento delle (diverse, pregresse e rimaste insolute) fatture n. 1000020778, 1000020779,
1000020782, 1000020785, 1000020786, 1000020787 e, in parte, della fattura n. 1000020788 (per l'importo di € 518,50).
Ed ancora, l'opponente non ha allegato (e tanto meno dimostrato) di aver contestato detta imputazione (anteriormente al deposito della prima memoria ex art. 171 ter cpc); dalla mancata tempestiva contestazione da parte del debitore della diversa imputazione che il creditore ha dato (con la pec 02.03.2021) al pagamento effettuato, consegue l'accettazione, ai sensi dell'art. 1195 cc.
E' poi noto che “nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 27076 /2022). E tale principio deve trovare applicazione anche al caso di specie: infatti, l'opposta ha imputato il bonifico proprio al pagamento delle fatture pregresse e scadute relative ai canoni mensili maturati in riferimento ai provati contratti di locazione.
pagina 6 di 12 In definitiva, l'eccezione sollevata sul punto dall'opponente deve essere disattesa.
Anche le contestazioni rivolte alle fatture “nn.1000030740, 1000030741, 1000030742, 1000030743,
1000030744, 1000030745, 1000030746, 1000030747”, relative al pagamento del canone di locazione dei mezzi per il giorno 1° ottobre 2020, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, peraltro, risultano smentite dal contegno della stessa opponente. CO Anzitutto, ha contestato le fatture in esame soltanto nel presente giudizio: non al ricevimento delle stesse e neppure dopo le comunicazioni di sollecito dei relativi pagamenti. Anzi, ricevuto il citato sollecito allegato alla pec 20.11.2020 (doc.11), l'opponente ha eseguito, in data 25.11.2020, il bonifico bancario in questione, esplicitando la seguente causale: “saldo dalla fattura N 26805 del
25.09.2020 alla fattura 30743 del 27.10.2020” (doc. 13).
Ebbene, da un lato, l'opponente ha dichiarato di saldare la fattura n. 30743, relativa al canone di locazione del giorno 1° ottobre (cfr. doc.12); dall'altro, ha articolato la riferita eccezione e, per di più, senza allegare alcunchè a dimostrazione della asserita diversa durata delle locazioni.
Ciò detto, l'opposta ha anche dimostrato di aver eseguito, su incarico dell'opponente, l'intervento di riparazione del mezzo locato (ME010349), come meglio indicato con la fattura n. 400025343/2020, anch'essa sottesa alla domanda monitoria.
In particolare, parte opposta ha allegato: - il contratto relativo al noleggio del macchinario in questione n. 012357 del 29.02.2020, - le fatture n. 100008040, 1000011180, 1000013910 riferite al noleggio di detto macchinario e saldate da parte opponente;
- i fogli di lavoro n. TL200499 e TL 20057, redatti dal tecnico
, con i quali è stata indicata l'attività eseguita e che riportano, in corrispondenza Testimone_1 della dicitura “firma cliente”, la sottoscrizione apposta da e l'indicazione dell'indirizzo Testimone_2
CO e.mail di quest'ultimo, con dominio riconducibile a (doc. 5); - le comunicazioni allegate alla pec
20.11.2020 e 02.03.2021 con le quali l'opposta ha sollecitato il pagamento delle fatture non onorate e tra queste è indicata anche la fattura in esame.
Inoltre, il testimone , dipendente di ha riferito di essere un Testimone_3 COroparte_2
CO tecnico trasfertista e di essersi recato presso a Paderno Dugnano, tra il 2020/2021 “circa in media CO anche due volte la settimana”, in considerazione delle richieste della stessa , precisando che “Era il CO mio coordinatore ad indicarmi quando andare e poi lì il responsabile della cooperativa mi diceva che intervento eseguire”. Ed, in risposta al cap. 1) della memoria di parte opposta (“Vero che Lei, in data 22 giugno 2020 e 02 luglio 2020, si recava presso il luogo di lavoro della ossia sede operativa “GLS - CP_1
Paderno Dugnano (MI), Viale Arturo Toscanini”, per eseguire un'attività di servizio in relazione alla macchina
ME010349, a fronte di una richiesta verbale della nel corso dello stesso mese di giugno 2020, così CP_1 come da foglio di lavoro n. TL200457 e TL200499 (doc. 5 fascicolo monitorio) che si mostra al teste?”), il pagina 7 di 12 testimone ha confermato di aver eseguito l'intervento in questione, il contenuto dei fogli di lavoro, nonché di aver sottoscritto di proprio pugno gli stessi fogli di lavoro (cfr. verbale di causa).
Del resto, le generiche contestazioni dell'opponente in relazione al documento in esame (“il foglio di lavoro non è munito di alcun timbro della Società ma riporta unicamente la sottoscrizione di tal ) Testimone_2 non valgono a confutarne ovvero a sminuirne il valore probatorio, anche in considerazione della richiamata deposizione resa dal signor . Testimone_1
Ciò posto, vanno ora esaminate le doglianze di parte opponente riferite alla compensazione operata da parte dell'opposta tra l'importo (da restituire siccome) versato dall'opponente, a titolo di deposito cauzionale, all'inizio del rapporto contrattuale, e l'importo delle fatture n. 1400036193 / 1400036194 /
1400036195 / 1400036196 / 1400036197 / 1400036198, non oggetto della domanda monitoria, ed emesse dalla medesima opposta a titolo di corrispettivo degli interventi eseguiti per la riparazione dei mezzi locati, in relazione ai danni riscontrati a fine locazione (fatture per il complessivo importo di €
3.966,22, doc. 15).
In particolare, dalle allegazioni in atti, è emerso che: CO CO
- con pec 13.11.2020, ha comunicato a di aver riscontrato sui mezzi locati ( e meglio indicati nella stessa comunicazione), durante l'ispezione avvenuta in data 28.09.2020, i danni descritti con le schede tecniche allegate alla stessa pec, per l'importo preventivato di € 3.251,00 oltre IVA, ha aggiunto che: “Qualora intendiate procedere ad una verifica in pieno contraddittorio dei danni riportati dal mezzo, vi invitiamo a riscontrare la presente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, al fine di definire una data per l'ispezione congiunta”; ed ha avvisato che: “In difetto di vostro riscontro ..i danni elencati nell'Allegato 1 saranno da Voi riconosciuti e procederemo, senza ulteriore avviso, alla loro riparazione addebitandovi previa emissione di opportuna fattura, i relativi costi di ricambi e manodopera” (cfr. doc.26). Inoltre, in allegato alla comunicazione in questione,
l'opposta ha inviato all'opponente i fogli di lavoro redatti dal tecnico nel Testimone_1 corso dell'ispezione per verificare i mezzi locali (i quali specificano i danni riscontrati sui diversi macchinari), i preventivi relativi ai costi per la riparazione, nonché la pertinente documentazione fotografica (doc. 27);
- inoltre, con il sollecito di pagamento allegato alla pec 20.11.2020, l'opposta ha nuovamente denunciato di aver riscontrato “danni sui carrelli ME014498- ME 014496- ME014497- ME014580
– ME 015223 – ME 015224”, ribadendo che “in difetto di fattivo riscontro ..quest'ultima procederà senza ulteriore avviso alla riparazione degli stessi addebitandoVi …i relativi costi di ricambio e manodopera e, proprio in relazione a tali danni, la mia Assistita si riserva sin d'ora di trattenere in acconto sul maggiore dovuto il deposito da Voi a suo tempo versato” (doc. 11);
pagina 8 di 12 - ancora, con la nota allegata alla pec 02.03.2021, l'opposta ha comunicato di aver “proceduto alla riparazione dei danni da Voi cagionati e riscontrati -al termine della locazione- sui carrelli ME014498-
ME 014496- ME014497- ME014580 – ME 015223 – ME 015224” e l'addebito, per detti interventi, della somma di € 3.996,22 (elencando le fatture riferite agli interventi di riparazione). Inoltre,
l'opposta, nella stessa comunicazione, ha manifestato la compensazione: “Come già anticipato CO con mia pec del 16.11.2020, … trattiene il deposito da Voi a suo tempo versato in acconto sul maggior danno dovuto e viene imputato alle fatture per danni…” (doc. 14).
A quanto sopra, si aggiunge che il testimone , durante la deposizione resa, ha Testimone_1 confermato di aver redatto i fogli di lavoro in questione (doc. 17) e di averli fatti sottoscrivere dalla CO persona presente per durante l'ispezione (precisando: “io ho sempre considerato tale Per_1
CO responsabile di ”, cfr. verbale di causa). Ed, è altresì emerso in causa che la società “GLS Italy”, alla quale risulta riconducibile il dominio della mail di detto “ ”, non era estranea al rapporto tra le Per_1 parti: il suo nominativo essendo presente nei contratti di locazione ed anche nelle fatture (comprese quelle saldate dalla stessa opponente), che identificano “GLS – Paderno D.no via Toscanini” quale luogo ove si trovano i beni locati.
Peraltro, è pacifico che mai l'opponente, prima del presente giudizio, abbia negato di aver partecipato all'ispezione in questione e/o abbia chiesto di verificare i danni in contraddittorio, neanche dopo aver ricevuto la pec 13.11.2020 e la documentazione alla stessa allegata, nonché le successive pec di sollecito dei relativi pagamenti (doc. 26, 27, 11 e 14). Documenti e comunicazioni dei quali l'opponente non ha disconosciuto né il contenuto né l'avvenuta ricezione neppure nel presente giudizio.
Quanto ai danni oggetto delle riparazioni delle quali l'opposta pretende il corrispettivo, è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso della documentazione allegata dalle parti. In particolare, il consulente nominato ha accertato che: “…Dal confronto tra i mezzi osservati e le schede ispettive, è emerso che i danni descritti, quali manomissione dei blocchetti di accensione, rottura o perdita delle chiavi, rottura delle componenti in plastica e schiuma (cruscotto crepato, cuscinetti delle spondine strappati e tagliati, tappetino della pedana strappato) e ammaccatura delle componenti (cofano, pedana, raddrizzatore), risultano effettivamente riconducibili ad un utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature, oltre a tentativi di riparazione autonomi eseguiti in modo inappropriato”; e ha, poi, concluso che “Tenendo conto delle variazioni di prezzo che possono esserci a seconda del produttore, della tipologia di materiale e della quantità, i prezzi delle parti sostituite e dei materiali di consumo riportati sui preventivi sono coerenti con i prezzi di mercato. Il costo della manodopera, che comprende il tempo per smontare, installare, testare e verificare tutti i componenti secondo le procedure di sicurezza e in conformità con le specifiche del produttore, è in linea con i tassi orari medi. Il costo dello smaltimento dei rifiuti si può considerare pagina 9 di 12 come quota a carico del cliente per coprire i costi complessivi sostenuti dall'azienda ed è in linea con i costi di mercato” (cfr. relazione peritale).
E dette conclusioni non risultano inficiate per il fatto che il perito non ha potuto visione i mezzi “in quanto non presenti nel deposito al momento del sopralluogo, essendo gli stessi oggetto di contratti di noleggio, anche in considerazione della decorrenza di 4 anni dalla data di conclusione del contratto stipulato tra le parti”.
Infatti, le riferite valutazioni del perito sono state assunte sulla base della documentazione versata in atti e non idoneamente contestata dall'opponente, la quale, peraltro, non ha negato la consistenza dei danni così come rappresentanti nei fogli di lavoro ed i costi per la loro riparazione come indicati nei preventivi (doc. 27).
Del resto, la giurisprudenza è fermissima nel ritenere che il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto al risarcimento del danno corrispondente sia alla somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia al mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione (cfr., Cass.n. 6596/2019). Ancora, è noto che il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto e che, in assenza di una descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna (Cass n. 6387/2018).
E, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del detto obbligo posto in capo al conduttore, dall'art. 1590 cc, il locatore deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè il deterioramento intervenuto, mentre il conduttore deve dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo della sua responsabilità: una volta che il locatore abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza dei danni, anche mediante presunzioni (e l'art. 1590 comma 2, cc stabilisce che, in mancanza di una descrizione dello stato della cosa locata al momento della consegna, questa si intende consegnata in buono stato locatizio), il conduttore, che intenda paralizzare la pretesa risarcitoria della controparte, sostenendo che il bene locato gli è pervenuto nelle medesime condizioni nelle quali lo ha restituito al locatore alla cessazione del rapporto, dovrà dunque vincere detta presunzione (cfr., in questo senso Cass.n. 12384/2022).
Nella specie, parte opponente non ha assolto detto onore probatorio e neppure ha dimostrato che i danni indicati nei fogli di lavoro siano da considerarsi quale fisiologico deterioramento dei mezzi locati.
pagina 10 di 12 Ciò posto, la domanda di parte opponente di restituzione del deposito cauzionale pari ad € 7.015,00 deve essere disattesa e deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale di parte opposta ed accertato il diritto della stessa a ritenere la somma versata a detto titolo dall'opponente.
E' infatti noto che, in linea generale, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, attraverso apposita domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati dal conduttore ovvero di specifici danni subiti per inadempienze, di qualsiasi natura, imputabili al conduttore (cfr. Cass.n. 194/2023). CO Ebbene, nella specie, in replica alla domanda riconvenzionale di , ha COroparte_2 chiesto di accertare e di dichiarare il proprio diritto ad incamerare il deposito cauzionale, a copertura delle fatture relative agli interventi per la riparazione dei danni (e precisamente fatture n. 1400036193,
1400036194, 1400036195, 1400036196, 1400036197 e 1400036198) e per il pagamento di canoni di locazione non corrisposti dall'opponente (e precisamente fatture n. 1000020788, per il residuo importo di € 179,60; 1000020789; 1000020791; 1000023936; 1000023937; 1000023938; 1000023939; 1000023940;
1000023941; 1000023942; 1000023943; 1000023944 e n. 1000023945 per il minor importo di € 105,42 ed il residuo importo di € 413,08= è stato azionato in via monitoria, cfr. doc. 10, 12, 11 e 14).
E, come già precisato, l'opponente non ha contestato il diritto dell'opposta al pagamento dei detti canoni mensili, né ha dimostrato di aver corrisposto, a titolo di canoni di locazione, somme maggiori rispetto a quelle riconosciute da parte opposta. Inoltre, quest'ultima ha dimostrato il diritto ad ottenere il ristoro del danno, ex art. 1590 cc, e quindi il diritto ad ottenere il corrispettivo delle fatture emesse per la riparazione dei mezzi.
In punto, si rileva anche che: - con la citata comunicazione allegata alla pec. 20.11.2020, l'opposta ha prospettato l'intenzione di trattenere il deposito in questione, a titolo di acconto, rispetto alle spettanze derivanti dalle riparazione dei danni riscontrati nei beni restituiti (doc.11); - con il successivo sollecito allegato alla pec del 02.03.2021, l'opposta ha altresì dichiarato di trattenere l'importo del deposito cauzionale, a copertura delle fatture emesse per dette riparazioni nonché a copertura delle fatture riferite ai canoni di locazione non onorati dall'opponente (doc. 14); - e, soltanto con il presente giudizio, l'opponente ha domandato la restituzione del deposito cauzionale, peraltro anche in modo contradditorio: in quanto con l'atto di citazione ha sostenuto l'“inesistenza del credito richiesto” così motivando: “…Tuttavia si precisa che, così come indicato nei contratti di locazione prodotti dall'odierna parte opposta nel fascicolo del monitorio quest'oggi opposto (allegato n.4), la , all'atto CP_1 della sottoscrizione dei più volte riferiti contratti, ha versato un deposito cauzionale pari a complessivi €
7.015,00, somma che allo stato risulta essere ancora in possesso della mai COroparte_4
pagina 11 di 12 restituita all'odierna deducente e che, previo il consenso di quest'ultima, ben sarebbe potuta esser utilizzata a compensazione del presunto credito vantato…”.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
Tuttavia, deve essere disattesa la domanda proposta dall'opposta, ex art. 96 c.p.c., atteso che, nella condotta dell'opponente, non paiono ravvisabili elementi indicativi di un'azione promossa con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5155/2023:
- rigetta l'opposizione e tutte le domande articolate da parte opponente;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1069/23 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 25-
27.03.2023;
- condanna, infine, l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al
15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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