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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2156/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN OG Presidente
AR GR NI GI
CA NE GI rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2156 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
07/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF.: Parte_1
, residente in [...]
Castiello, n. 35, elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Via Carlo
Poerio, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E , nata a [...] il [...], CF.: CP_1
, residente in [...]
OR Fergola, n. 13, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla via G. Brodolini, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Antonio
Martiello, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato il 29 maggio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 31/07/2010 in
Giugliano in Campania (NA) dal quale sono nate due figlie ( Per_1
nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il Persona_2
28/05/2013), hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo.
2) Ai sensi della Legge 54/2006, le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute delle minori. Al fine di consentire alle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, gli stessi espressamente si impegnano a rendersi reperibili l'uno per l'altro. I coniugi sin d'ora si dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo dei figli, l'indirizzo scolastico o comunque le scelte tutte che appaiono predominanti per il futuro delle piccole.
3) Il sig. potrà vedere le figlie nei seguenti giorni: Parte_1
giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Inoltre le figlie staranno con il padre nei fine settimana alternati, ed in particolare il sabato dalle ore
14,00 alle ore 22,00 della domenica. Per ikl periodo estivo, considerato che le figlie non hanno impegni scolastici possono pernottare presso il padre anche la domenica, con rientro presso la madre il lunedì sera alle ore 17,00.
4) Per quanto riguarda le vacanze natalizie le minori possono stare con il padre la giornata del 24 dicembre e il 25 dicembre;
mentre la giornata del
31 dicembre ed il 1 gennaio con la madre e così di seguito ad anni alterni.
Durante le vacanze Pasquali le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre e così di seguito ad anni alterni. Le minori durante le vacanze estive relative al mese di agosto, trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore, secondo ac cordi da stabilirsi con anticipo, e compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori (salvo casi eccezionali e motivati); resta inteso che ciascun coniuge comunicherà all'altro il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli minori. Quest' ultimi trascorreranno con il padre la giornata dedicata alla festa del papà, il compleanno e l'onomastico del papà, nonché il proprio compleanno ed onomastico a giorni alterni, tranne diversa decisione dei minori. Si precisa che gli orari, le festività e le vacanze sono orientativi, per cui i ricorrenti potranno variare, consensualmente, per reciproche esigenze, i giorn i indicati previo accordo da comunicarsi anche per vie brevi;
5) Il sig. con decorrenza alla sottoscrizione del presente Parte_1
accordo, si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro 500,00
[...]
(cinquecento/00) a titolo di contributo per il ma ntenimento delle figlie, ovvero €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso accredito su c/c della sig.ra e/o accredito su carta CP_1
ricaricabile sempre intestata alla sig.ra entro e non oltre CP_1
il giorno dieci di ogni mese solare. Oltre a questo mantenimento, il sig.
rinuncia alla quota a lui spettante per l'assegno unico Parte_1
universale delle minore, in favore della moglie, e perta nto, nel caso di specie, l'importo previsto per l'assegno unico universale per i figli sarà erogato nella misura del 100% interamente alla sig.ra CP_1
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, che vanno sempre preventivamente concordate tra i genitori e mediante esibizione delle relative ricevute fiscali comprovante la relativa spesa.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire ai minori un uso corretto e consono all'età delle stesse dei social (whatsapp, facebook, instagram ecc), evitando la pubblicazione di immagini e/o video non adatte alle stesse per la minore età, e a controllare i relativi cellulari mediante applicazioni all'uopo previste (parental control), nonché a limitarne l'uso nel corso della giornata al fine di evitare che le stesse trascurino i propri impegni scolastici. Qualora esigenze lavorative o di altra natura doves sero costringere ciascuno dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione e ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle esigenze dei figli, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro docum ento valido per l'espatrio.
8) Le parti, che sottoscrivono il presente ricorso, dichiarano: di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; di essere state edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
di non volersi riconciliare;
di confermare le conclusioni rassegnate nel presente ricorso.
Con note scritte depositate il 17 ed il 19 settembre 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. La GI delegata, con provvedimento del 07 ottobre 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separaz ione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 07/02/1985) e (nata a [...] CP_1
Napoli il 27/08/1987) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r.
3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 193, P. II, Serie A, Anno
2010);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del l'8/10/2025.
La GI est. La Presidente
CA NE NN OG