Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
252-2/ 2025 Ruolo P.U. n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in camera di consiglio in data 22.05.2025 nelle persone dei giudici:
dott.ssa Laura De Simone Presidente
dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
dott.ssa Luca Giani Giudice relatore udita la relazione del GR,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2025 celebrata avanti al giudice delegato per l'istruttoria,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 252-1/2025 e n. 252-2/2025 Ruolo P.U.
promosso con ricorso depositato in data 19.02.2025 DA
(C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_1
) con sede in Milano, via G. Compagnoni n. 4, rappresentata dall'amministratore P.IVA_1 unico , nato a [...] il giorno 21 ottobre 1983 (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bassano Colombo (C.F. e
[...] C.F._2 pec: , giusta procura agli atti Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ), avente sede legale in MILANO NT P.IVA_2 (MI) viale Melchiorre Gioia n. 106, in persona dell'Amministratore Unico e l.r. dott.
[...]
PEC: rappresentata e difesa dall'avv. La Pergola (c.f. Controparte_2 Email_2
e dall'avv. Giovanni Riccioli (c.f. ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in via Lazzaro Spallanzani n. 10, giusta procura agli atti
RESISTENTE
****
Il Tribunale,
OSSERVA
Premesso che
-nel ricorso introduttivo sono state formulate le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della P IV NT
, avente sede legale in MILANO (MI) in viale Melchiorre Gioia 106, in persona P.IVA_2 dell'Amministratore Unico sig. con ogni conseguenza di legge”. Controparte_2
parte resistente, difesa come in epigrafe, si è costituita con comparsa depositata in data 01.04.2025
e ha formulato le seguenti conclusioni:
SEZIONE II CIVILE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale della per la Parte_1 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII;
rigettare le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in quanto prive di conducenza. Con vittoria di spesi e compensi”;
-fissata udienza per la data del 01.04.2025, il GR si riservava di riferire in Camera di Consiglio, a fronte delle produzioni documentali di parte convenuta e della produzione documentali integrativa offerta da parte ricorrente in replica alla costituzione di parte debitrice. Il Collegio con decreto del
03.04.2025 rimetteva il fascicolo sul ruolo con fissazione di nuova udienza al 20.05.2025 assegnando termine sino al 05.05.2025 a parte ricorrente per nota autorizzata e per depositare la documentazione richiamata in udienza, ma non prodotta, nonché termine alla parte resistente sino al
12.05.2025 per nota autorizzata di replica. Nelle more della celebrazione della predetta udienza in prosecuzione veniva depositato nel medesimo procedimento unitario in data 15.05.2025 un ulteriore ricorso da parte del creditore per un importo di euro 6.556,85 come da precetto su Persona_1
d.i..
All'udienza del 20.05.25 la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in via gradata domandava la liquidazione controllata di parte debitrice come da memoria autorizzata del 03.05.2025 così rubricata: “Istanza apertura Liquidazione Giudiziale in subordine Istanza apertura Liquidazione Controllata”, alla quale è stato assegnato il numero di ruolo n. 252-2/2025 Ruolo P.U..
Esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, come da domanda svolta da parte ricorrente, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in Milano e, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito;
B) il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 24.02.2025 a mezzo pec a cura della
Cancelleria, cui faceva seguito la costituzione di parte resistente;
C) parte ricorrente è legittimata a chiedere l'apertura della liquidazione controllata, come da conclusioni formulate in via gradata, risultando creditrice nei confronti della società resistente, ai fini del presente vaglio, di euro 128.000,00 in forza di precetto su d.i.;
D) sussiste la legittimazione passiva del resistente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), CCII in quanto il debitore (impresa avente il seguente oggetto commerciale: “produzione di software”, come da visura camerale agli atti) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
si osserva, infatti, emerge il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione controllata.
E segnatamente, si consideri che:
-i bilanci sopra richiamati sono sottosoglia;
-le risultanze bilancio depositato non sono state oggetto di contestazioni circostanziate che consentissero di ritenere non attendibili i predetti bilanci;
-come sopra riferito, deve ritenersi superata la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII (che, come noto, statuisce che “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000,00”), anche solo considerando il credito di parte ricorrente.
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SEZIONE II CIVILE
Per completezza di motivazione si deve osservare che alla memoria di parte ricorrente sopra richiamata, nella quale veniva formulata ed articolata, in via gradata, la richiesta di liquidazione controllata di parte debitrice, quest'ultima non svolgeva alcuna
contro
-deduzione nella successiva memoria di replica pur autorizzata.
Da ultimo, si osserva sussistere lo stato di insolvenza della società resistente.
Si consideri, infatti, che la situazione patrimoniale depositata dalla stessa debitrice riporta debiti per euro 276.824,20 (Cfr. memoria del 12.05.25); passività confermato anche all'udienza in prosecuzione del 20.05.2025.
Nel corso dell'istruttoria, oltre al debito nei confronti del ricorrente sono emerse ulteriori poste debitorie (tra cui protesti, debiti verso l'Erario, precetti vanamente intimati e canoni locativi insoluti) rispetto alle quali parte resistente non ha prodotto alcun eventuale piano di rientro, né con riferimento al debito verso l'Erario, come da informativa agli atti, risulta essere stata proposta una qualche rateizzazione.
Risultano evidenti indici dello stato di insolvenza:
-la mancata opposizione al d.i. emesso in favore della ricorrente;
-il mancato pagamento dei crediti di parte ricorrente;
-i precetti vanamente intimati;
-la liberazione dei locali ove veniva esercitata l'attività, per intervenuto sfratto, come da documentazione prodotta in atti.
L'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni si evince anche dal ricorso del creditore
[...]
ex dipendente, intervenuto nel medesimo procedimento unitario, in forza di d.i., al quale Per_1 seguiva pignoramento mobiliare negativo, quale chiaro indice dell'incapacità di fa fronte ai costi fisiologici dell'impresa (ossia i costi del personale dipendente), nonché della circostanza che la società non avesse neppure beni che potessero essere oggetto di procedura esecutiva.
Dal contesto che precede deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sussistendo la condizione di procedibilità ut supra ed essendo conclamato lo stato di insolvenza, non avendo parte resistente onorato il debito di parte ricorrente, così come del creditore intervenuto, né fornendo la dimostrazione di avere entrate e risorse proprie per far fronte alle ingenti passività maturate;
F) non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non è richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art. 269 CCII,
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di (P.IVA NT
), avente sede legale in MILANO (MI) viale Melchiorre Gioia n. 106, P.IVA_2
NOMINA
Giudice delegato il dott. Luca Giani;
NOMINA
Liquidatore l'OCC-Ordine dei Commercialisti Milano, in persona della dott.ssa MICAELA
BRUNAMONTI,
ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché́ dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,
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SEZIONE II CIVILE
di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, svolgendo il debitore attività d'impresa, la pubblicazione deve essere altresì effettuata presso il registro delle imprese;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 22.05.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Laura De Simone
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