TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 169/2021 r.g. e promossa da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Berardis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in alla Circonvallazione Ragusa n. Pt_1
33
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Contrisciani ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio, sito in Roseto degli Abruzzi alla Via A. Manzoni n. 33
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del
24 ottobre 2024.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' di conveniva in giudizio innanzi Pt_1 Pt_1 all'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'occupazione senza titolo da parte del CP_1
convenuto dell'immobile di proprietà dell'ente sito in Roseto degli Abruzzi (TE) in Viale America n.
42, con conseguente condanna al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, dell'importo di €
100,00 mensili a far data dal mese di novembre 2013.
Nell'atto introduttivo esponeva:
• di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa, il quale era destinato ai fini istituzionali;
• che detto alloggio era stato occupato abusivamente da Persona_1
• di aver notificato, in data 27.11.13, intimazione di rilascio dell'immobile, la quale rimaneva senza esito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2021 si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, non contestava l'occupazione dell'immobile giustificandola con un presunto stato di necessità, eccependo in via preliminare: il difetto o comunque la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 125 e 163 c.p.c., la violazione del contraddittorio essendo egli coniugato ed avendo occupato l'immobile con la coniuge, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum in ordine alla domanda risarcitoria (che, in ogni caso, riteneva una richiesta di danno in re ipsa in quanto non accertato e non dimostrato).
A seguito del rifiuto manifestato dal convenuto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, la causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.24, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno vagliare le molteplici eccezioni sollevate dal convenuto.
In ordine all'eccepita nullità e difetto della procura alle liti è da considerare che i vizi lamentati
(illeggibilità della firma ed assenza di data) non comportano alcuna ipotesi di difetto di rappresentanza processuale dell'attrice, atteso che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è un requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo (Cass. n. 27548/2014), circostanza pacifica nel caso di specie essendo indicato nella procura sia il nome e cognome della persona che la rilasciava, sia la “qualità” nella quale sottoscriveva l'atto, pagina 2 di 7 ovvero quella di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell' . Parimenti, l'assenza della Pt_1
data di rilascio è irrilevante, atteso che la procura alle liti conferita al difensore in calce è valida, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2,
c.p.c. (Cass. n. 28106/2018), procura che, nell'ambito di questo procedimento è stata sia notificata in uno con l'atto di citazione, sia depositata dall'attrice costituendosi in giudizio.
Passando all'eccepita violazione del contraddittorio per mancata evocazione del preteso litisconsorte necessario, Sig.ra moglie del convenuto e presunta occupante abusiva al pari del Parte_2 Per_1 va osservato, in primo luogo, che non è stata fornita dimostrazione dell'occupazione dell'immobile da parte della stessa, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il certificato di stato di famiglia, non dimostrando lo stesso il rapporto di fatto della donna con la res. Inoltre, nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", così come l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass.
n. 25200/2017).
Anche le sollevate ipotesi di nullità dell'atto di citazione sono prive di pregio.
Nessuna assenza in ordine alla sottoscrizione dell'atto di citazione è rilevabile, risultando, ictu oculi, sia la sottoscrizione in originale di quello notificato, sia la sottoscrizione digitale di quanto depositato telematicamente.
Inoltre, dalla lettura dell'atto introduttivo e della documentazione ad esso allegata, risultano evidenti le pretese, anche di carattere risarcitorio, avanzate dall'attore, tanto più che il convenuto, fin da subito ha preso posizione sui fatti di causa e sulle richieste dell' , non riscontrandosi, quindi, alcuna ipotesi Pt_1 di nullità dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 1681/ 2015, per la quale la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte).
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda la domanda di accertamento della proprietà, dagli atti di causa risulta che l' è Pt_1 titolare della proprietà superficiaria dell'area sita in Roseto degli Abruzzi – località Campo a mare,
Viale America n. 42, censita al foglio 46 part. 544, a cui è pervenuta in forza di atto pubblico amministrativo del 29.12.2008 (Rep. n. 5569 e trascritto a il 28.1.2009 al reg. gen. 1614 e reg. Pt_1
part. 1211), di convenzione e cessione a titolo oneroso del diritto di superficie da parte del comune di
Roseto degli Abruzzi (cfr. doc. allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), il quale a sua volta ne aveva acquisito la proprietà con atto pubblico del 5.3.1982 a rogito Notaio – rep. Per_2
117631 (vd. doc. allegata all'atto di citazione), area sulla quale l'ente ha edificato l'edificio ove insiste l'immobile oggetto di occupazione, come dato atto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di
Roseto degli Abruzzi e l' in data 29.12.2008. Pt_1
Ebbene, considerando che la proprietà superficiaria (ovvero la proprietà della costruzione realizzata sul suolo oggetto del diritto di superficie) deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà (Cass. n. 23547/2017), va dichiarata la proprietà superficiaria dell' relativamente Pt_1 all'immobile edificato e censito nel comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 46, particella 544, sub 9
(vedi visura storica per immobile allegata all'atto di citazione), non comportando, tale pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 21930/2009).
Passando alle altre richieste è da rilevare che parte convenuta, precisando le proprie conclusioni nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.24, ha domandato la cessazione della materia del contendere avendo, a suo dire, rilasciato l'immobile. Di contro l'attrice, precisando le proprie conclusioni, ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta, dando atto, nella comparsa conclusionale, di non essere rientrata nel possesso dell'immobile, non avendone ricevuto la consegna.
Posto che il convenuto non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica, atto processuale nel quale avrebbe potuto (rectius dovuto) contestare quanto allegato dall' nella Pt_1 comparsa conclusionale circa la mancata riconsegna dell'immobile, tale circostanza deve ritenersi incontestata, quindi ancora attuale l'occupazione.
Acclarata la persistente occupazione, lo stato di necessità prospettato dal nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta non può dirsi sussistente nel caso di specie, dato che esige, per la sua applicabilità, che chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dallo stato di necessità (art. 54 c.p. e art. 2045 c.c.) di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non causato né altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
pagina 4 di 7 Sul punto, il convenuto di è limitato ad allegare una situazione economica personale tale da non consentirgli una diversa soluzione abitativa, situazione che, dalle stesse argomentazioni del CP_1
appare cronica e non transitoria (è documentalmente provato, oltre che non contestato, che l'occupazione di protrae, almeno, dal novembre 2013), mentre, in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, afferma che “lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate” (Cass. pen. n. 13946/2020).
Pertanto, va ordinato l'immediato rilascio dell'immobile de quo.
Quanto alla domanda di indennizzo da illegittima occupazione dell'immobile, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno secondo cui il danno in materia di occupazione illegittima è un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 aprile 2022,
n. 12865; Cass. civ., sez. 2, 31 gennaio 2018, n. 2364; Cass. civ., sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823;
Cass. civ., sez. 2, 7 agosto 2012, n. 14222) e la teoria causale, secondo cui il danno in materia è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi lo lamenta (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27126; Cass. civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2018,
n. 13071; Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15111) affermando che occorre sostituire la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In quest'ottica le Sezioni Unite hanno chiarito che l'evento di danno riguarda “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale conseguenza da risarcire”.
Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini dell'indennizzo da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto che è andata persa” allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il pagina 5 di 7 proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di tale specifica contestazione
“sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può essere naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. SS.UU. civ. n.
33645/2022).
Ritiene il Tribunale che, in applicazione di tali principi, dinanzi all'assenza di contestazioni da parte del convenuto e alla specifica allegazione dell'attrice di non aver potuto assegnare il bene al nucleo familiare legittimato ed in possesso dei requisiti di legge utilmente collocato in graduatoria (peraltro, costituisce fatto notorio la cronica carenza di abitazioni di edilizia popolare da affittare a canoni minimi e concordati), all' deve essere riconosciuto, con valutazione equitativa, l'importo mensile, già Pt_1
attualizzato, di € 100,00 a partire dal mese di novembre 2013 e fino all'effettivo rilascio, potendosi ritenere tale importo congruo rispetto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, risultando minimo, rispetto agli elevati costi per le locazioni immobiliari nei comuni a vocazione turistica quale è
Roseto degli Abruzzi e in difetto di contestazione sul quantum da parte del convenuto.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 7670/93 e 3183/06) e non essendo stato allegato e provato il maggior danno.
La richiesta di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe medie, in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 169/2021, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accerta il diritto di proprietà superficiaria dell' di Teramo sull'immobile sito in Roseto degli Pt_1
Abruzzi (TE), loc. Campo a mare, meglio individuato in atti;
- accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile di proprietà dell' di CP_1 Pt_1
sito in Roseto degli Abruzzi in Viale America n. 42, come sopra identificato;
Pt_1
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile su indicato;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore dell' di a titolo di indennità di CP_1 Pt_1 Pt_1
occupazione, della somma di € 100,00 mensili a partire dal mese di novembre 2013 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 237,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Teramo, 9.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 169/2021 r.g. e promossa da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Berardis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in alla Circonvallazione Ragusa n. Pt_1
33
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Contrisciani ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio, sito in Roseto degli Abruzzi alla Via A. Manzoni n. 33
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del
24 ottobre 2024.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' di conveniva in giudizio innanzi Pt_1 Pt_1 all'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'occupazione senza titolo da parte del CP_1
convenuto dell'immobile di proprietà dell'ente sito in Roseto degli Abruzzi (TE) in Viale America n.
42, con conseguente condanna al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, dell'importo di €
100,00 mensili a far data dal mese di novembre 2013.
Nell'atto introduttivo esponeva:
• di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa, il quale era destinato ai fini istituzionali;
• che detto alloggio era stato occupato abusivamente da Persona_1
• di aver notificato, in data 27.11.13, intimazione di rilascio dell'immobile, la quale rimaneva senza esito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2021 si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, non contestava l'occupazione dell'immobile giustificandola con un presunto stato di necessità, eccependo in via preliminare: il difetto o comunque la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 125 e 163 c.p.c., la violazione del contraddittorio essendo egli coniugato ed avendo occupato l'immobile con la coniuge, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum in ordine alla domanda risarcitoria (che, in ogni caso, riteneva una richiesta di danno in re ipsa in quanto non accertato e non dimostrato).
A seguito del rifiuto manifestato dal convenuto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, la causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.24, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno vagliare le molteplici eccezioni sollevate dal convenuto.
In ordine all'eccepita nullità e difetto della procura alle liti è da considerare che i vizi lamentati
(illeggibilità della firma ed assenza di data) non comportano alcuna ipotesi di difetto di rappresentanza processuale dell'attrice, atteso che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è un requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo (Cass. n. 27548/2014), circostanza pacifica nel caso di specie essendo indicato nella procura sia il nome e cognome della persona che la rilasciava, sia la “qualità” nella quale sottoscriveva l'atto, pagina 2 di 7 ovvero quella di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell' . Parimenti, l'assenza della Pt_1
data di rilascio è irrilevante, atteso che la procura alle liti conferita al difensore in calce è valida, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2,
c.p.c. (Cass. n. 28106/2018), procura che, nell'ambito di questo procedimento è stata sia notificata in uno con l'atto di citazione, sia depositata dall'attrice costituendosi in giudizio.
Passando all'eccepita violazione del contraddittorio per mancata evocazione del preteso litisconsorte necessario, Sig.ra moglie del convenuto e presunta occupante abusiva al pari del Parte_2 Per_1 va osservato, in primo luogo, che non è stata fornita dimostrazione dell'occupazione dell'immobile da parte della stessa, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il certificato di stato di famiglia, non dimostrando lo stesso il rapporto di fatto della donna con la res. Inoltre, nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", così come l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass.
n. 25200/2017).
Anche le sollevate ipotesi di nullità dell'atto di citazione sono prive di pregio.
Nessuna assenza in ordine alla sottoscrizione dell'atto di citazione è rilevabile, risultando, ictu oculi, sia la sottoscrizione in originale di quello notificato, sia la sottoscrizione digitale di quanto depositato telematicamente.
Inoltre, dalla lettura dell'atto introduttivo e della documentazione ad esso allegata, risultano evidenti le pretese, anche di carattere risarcitorio, avanzate dall'attore, tanto più che il convenuto, fin da subito ha preso posizione sui fatti di causa e sulle richieste dell' , non riscontrandosi, quindi, alcuna ipotesi Pt_1 di nullità dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 1681/ 2015, per la quale la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte).
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda la domanda di accertamento della proprietà, dagli atti di causa risulta che l' è Pt_1 titolare della proprietà superficiaria dell'area sita in Roseto degli Abruzzi – località Campo a mare,
Viale America n. 42, censita al foglio 46 part. 544, a cui è pervenuta in forza di atto pubblico amministrativo del 29.12.2008 (Rep. n. 5569 e trascritto a il 28.1.2009 al reg. gen. 1614 e reg. Pt_1
part. 1211), di convenzione e cessione a titolo oneroso del diritto di superficie da parte del comune di
Roseto degli Abruzzi (cfr. doc. allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), il quale a sua volta ne aveva acquisito la proprietà con atto pubblico del 5.3.1982 a rogito Notaio – rep. Per_2
117631 (vd. doc. allegata all'atto di citazione), area sulla quale l'ente ha edificato l'edificio ove insiste l'immobile oggetto di occupazione, come dato atto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di
Roseto degli Abruzzi e l' in data 29.12.2008. Pt_1
Ebbene, considerando che la proprietà superficiaria (ovvero la proprietà della costruzione realizzata sul suolo oggetto del diritto di superficie) deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà (Cass. n. 23547/2017), va dichiarata la proprietà superficiaria dell' relativamente Pt_1 all'immobile edificato e censito nel comune di Roseto degli Abruzzi al foglio 46, particella 544, sub 9
(vedi visura storica per immobile allegata all'atto di citazione), non comportando, tale pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 21930/2009).
Passando alle altre richieste è da rilevare che parte convenuta, precisando le proprie conclusioni nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.24, ha domandato la cessazione della materia del contendere avendo, a suo dire, rilasciato l'immobile. Di contro l'attrice, precisando le proprie conclusioni, ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta, dando atto, nella comparsa conclusionale, di non essere rientrata nel possesso dell'immobile, non avendone ricevuto la consegna.
Posto che il convenuto non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica, atto processuale nel quale avrebbe potuto (rectius dovuto) contestare quanto allegato dall' nella Pt_1 comparsa conclusionale circa la mancata riconsegna dell'immobile, tale circostanza deve ritenersi incontestata, quindi ancora attuale l'occupazione.
Acclarata la persistente occupazione, lo stato di necessità prospettato dal nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta non può dirsi sussistente nel caso di specie, dato che esige, per la sua applicabilità, che chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dallo stato di necessità (art. 54 c.p. e art. 2045 c.c.) di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non causato né altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
pagina 4 di 7 Sul punto, il convenuto di è limitato ad allegare una situazione economica personale tale da non consentirgli una diversa soluzione abitativa, situazione che, dalle stesse argomentazioni del CP_1
appare cronica e non transitoria (è documentalmente provato, oltre che non contestato, che l'occupazione di protrae, almeno, dal novembre 2013), mentre, in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, afferma che “lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate” (Cass. pen. n. 13946/2020).
Pertanto, va ordinato l'immediato rilascio dell'immobile de quo.
Quanto alla domanda di indennizzo da illegittima occupazione dell'immobile, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno secondo cui il danno in materia di occupazione illegittima è un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 aprile 2022,
n. 12865; Cass. civ., sez. 2, 31 gennaio 2018, n. 2364; Cass. civ., sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823;
Cass. civ., sez. 2, 7 agosto 2012, n. 14222) e la teoria causale, secondo cui il danno in materia è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi lo lamenta (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27126; Cass. civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., sez. 3, 25 maggio 2018,
n. 13071; Cass. civ., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15111) affermando che occorre sostituire la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In quest'ottica le Sezioni Unite hanno chiarito che l'evento di danno riguarda “non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa” ed il danno risarcibile “è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale conseguenza da risarcire”.
Secondo le Sezioni Unite ciò che è necessario ai fini dell'indennizzo da illegittima occupazione dell'immobile è “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto che è andata persa” allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito opponendo che il pagina 5 di 7 proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di tale specifica contestazione
“sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può essere naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” (cfr. Cass. SS.UU. civ. n.
33645/2022).
Ritiene il Tribunale che, in applicazione di tali principi, dinanzi all'assenza di contestazioni da parte del convenuto e alla specifica allegazione dell'attrice di non aver potuto assegnare il bene al nucleo familiare legittimato ed in possesso dei requisiti di legge utilmente collocato in graduatoria (peraltro, costituisce fatto notorio la cronica carenza di abitazioni di edilizia popolare da affittare a canoni minimi e concordati), all' deve essere riconosciuto, con valutazione equitativa, l'importo mensile, già Pt_1
attualizzato, di € 100,00 a partire dal mese di novembre 2013 e fino all'effettivo rilascio, potendosi ritenere tale importo congruo rispetto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, risultando minimo, rispetto agli elevati costi per le locazioni immobiliari nei comuni a vocazione turistica quale è
Roseto degli Abruzzi e in difetto di contestazione sul quantum da parte del convenuto.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 7670/93 e 3183/06) e non essendo stato allegato e provato il maggior danno.
La richiesta di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe medie, in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. R.G. 169/2021, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accerta il diritto di proprietà superficiaria dell' di Teramo sull'immobile sito in Roseto degli Pt_1
Abruzzi (TE), loc. Campo a mare, meglio individuato in atti;
- accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile di proprietà dell' di CP_1 Pt_1
sito in Roseto degli Abruzzi in Viale America n. 42, come sopra identificato;
Pt_1
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile su indicato;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore dell' di a titolo di indennità di CP_1 Pt_1 Pt_1
occupazione, della somma di € 100,00 mensili a partire dal mese di novembre 2013 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 237,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Teramo, 9.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7