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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentato e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difeso dall'avv. PAGNUCCO ALESSIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. PAGNUCCO ALESSIO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI Controparte_1 C.F._4
FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 sui beni immobili identificati in narrativa.
Hanno dedotto in fatto di essere divenuti comproprietari dei beni in questione in forza di successioni ereditaria e di avere, conseguentemente, diritto allo scioglimento della comunione.
Si è costituito in giudizio parte convenuta non opponendosi al suddetto scioglimento ma contestando, nelle more del giudizio, la ripartizione a cui hanno aderito gli odierni attori.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili in oggetto può essere accolta non essendovi sul punto alcun contrasto tra le parti.
Ed invero costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata le vicende traslative che hanno portato, in via successoria, alla formazione di una comunione ereditaria tra le parti in causa, con conseguente diritto allo scioglimento della comunione spettante a ciascuno degli odierni attori per come evincibile, tra le altre cose, dal certificato storico immobiliare in atti.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati alla proposta di divisione n. 1 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 38-40 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente e come da stralcio planimetrico redatto dal CTU nominato, da considerarsi integralmente richiamato ai fini della presente assegnazione.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si appalesa più confacente alle esigenze codificate dagli artt. 720 e ss c.c.
In primo luogo risulta maggiormente rispettato, rispetto alle ipotesi alternative prospettate come secondarie dal nominato CTU, il criterio di omogeneità delle quote di cui all'art 727 c.c.
pagina 2 di 5 Le porzioni in questione, invero, garantiscono per ciascuno dei lotti presi in considerazioni, una proporzionata assegnazione a ciascuno dei comunisti sia di quote di terreni agricoli che di fabbricati, ossia delle due tipologie di beni immobili costituenti il compendio immobiliare oggetto di causa.
Inoltre il progetto divisionale in questione non comporta alcuna opera di frazionamento da attuare, risultando il progetto maggiormente rispettoso delle caratteristiche morfologiche dei terreni.
Anche a livello di pesi da sostenere, si evidenzia che il progetto divisionale principale comporta per la sua attuazione la realizzazione di contenute servitù di passaggio per tratti limitati di terreni, assicurando, pertanto, una maggiore integrità degli stessi a fronte del progetto alternativo, sposato da parte convenuta, che, di contro, comporta la realizzazione di lunghi tratti di servitù di passaggio, per come evidenziati dalle linee rosse di cui allo stralcio planimetrico in atti, potenzialmente foriere di problematiche sia nella sua realizzazione che nel garantire la loro osservanza nel tempo.
Non appare dirimente ai fini della scelta di un progetto alternativo, in questo contesto di equa ripartizione dei beni evidenziata nel progetto divisionale principale, la circostanza che l'adesione al primo progetto divisionale comporterebbe la corresponsione di un conguaglio in denaro.
Anche sotto questo aspetto invero occorre evidenziare come il progetto divisionale in questione appaia comunque rispettoso del disposto di cui all'art 720 c.c.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, invero, è da ritenersi ostativa alla divisione in natura unicamente “l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti tra le quote da attribuire”, dovendo riservare “al conguaglio la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, posto che una quota formata in prevalenza da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l'effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto al versarlo, negando, sempre nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo sulla divisione in natura” (C. 726/2018).
Nel caso di specie, ciascuno degli attori è tenuto al versamento di un importo minimo (di poco superiore a euro 9.000,00) a fronte di un valore complessivo di ciascuna quota in natura pari a euro 168.007,63.
Appare evidente pertanto che anche dal punto di vista del convenuto, l'assegnazione di un conguaglio in denaro possa ritenersi contenuto rispetto al valore dei beni in natura comunque assegnati.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
pagina 3 di 5 - il lotto A nel fabbricato rurale e tettoia con aree di pertinenza, superficie vitata di 347 m2 in Pravisdomini (PN) – Foglio 4 – part. 253 sub 2 (D/10) e 258 (C/7), terreni agricoli, prevalentemente vitati, identificati nelle particelle 25, 26, 63, 78, 89, 90, 97, 112, 160 e 251 del foglio 4 in Comune di Pravisdomini, terreno identificato dalla particella 30 del foglio 14 in Comune di Cinto Caomaggiore
- il lotto B nel fabbricato uso abitazione (A/3) in Pravisdomini (Pn) – foglio 4 – particella 253 sub 1, vigneto identificato dalla particella 110 Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, che dovranno versare a parte convenuta, ciascuno, conguaglio di euro 9.086,96 e il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà a parte convenuta.
In considerazione della declaratoria di esecutività del progetto divisionale sopra indicato, deve ritenersi, dall'altro lato, perdurante la comunione tra gli attori per la quota di 1/3 ciascuno dei beni di cui al lotto A.
Tale progetto, invero, così come redatto, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse indiviso, la comunione residuale sui beni ben può permanente o trasformarsi in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì del rigetto della proposta divisionale di parte convenuta, seguiranno la soccombenza, con applicazione del noto principio per cui “nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima” (C. 11222/1997).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione dei beni immobili tra le parti in causa e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
pagina 4 di 5 In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni Controparte_1 immobili: Lotto b formato dal fabbricato uso abitazione (A/3) in Pravisdomini (Pn) – foglio 4 – particella 253 sub 1, e vigneto identificato dalla particella 110
ASSEGNA
In comunione ordinaria agli odierni attori i seguenti beni immobili: Lotto A formato da fabbricato rurale e tettoia con aree di pertinenza, superficie vitata di 347 m2 in Pravisdomini (PN) – Foglio 4 – part. 253 sub 2 (D/10) e 258 (C/7), terreni agricoli, prevalentemente vitati, identificati nelle particelle 25, 26, 63, 78, 89, 90, 97, 112, 160 e 251 del foglio 4 in Comune di Pravisdomini, terreno identificato dalla particella 30 del foglio 14 in Comune di Cinto Caomaggiore
Il tutto come da stralcio planimetrico redatto dal dott. Per_1
(pag. 36-41) da considerarsi parte integrante del presente
[...] provvedimento
PONE
A carico di ciascuno degli attori l'obbligazione di corrispondere a parte convenuta il conguaglio di euro 9086,96 oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 15.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentato e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difeso dall'avv. PAGNUCCO ALESSIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. PAGNUCCO ALESSIO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI Controparte_1 C.F._4
FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 sui beni immobili identificati in narrativa.
Hanno dedotto in fatto di essere divenuti comproprietari dei beni in questione in forza di successioni ereditaria e di avere, conseguentemente, diritto allo scioglimento della comunione.
Si è costituito in giudizio parte convenuta non opponendosi al suddetto scioglimento ma contestando, nelle more del giudizio, la ripartizione a cui hanno aderito gli odierni attori.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili in oggetto può essere accolta non essendovi sul punto alcun contrasto tra le parti.
Ed invero costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata le vicende traslative che hanno portato, in via successoria, alla formazione di una comunione ereditaria tra le parti in causa, con conseguente diritto allo scioglimento della comunione spettante a ciascuno degli odierni attori per come evincibile, tra le altre cose, dal certificato storico immobiliare in atti.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati alla proposta di divisione n. 1 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 38-40 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente e come da stralcio planimetrico redatto dal CTU nominato, da considerarsi integralmente richiamato ai fini della presente assegnazione.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si appalesa più confacente alle esigenze codificate dagli artt. 720 e ss c.c.
In primo luogo risulta maggiormente rispettato, rispetto alle ipotesi alternative prospettate come secondarie dal nominato CTU, il criterio di omogeneità delle quote di cui all'art 727 c.c.
pagina 2 di 5 Le porzioni in questione, invero, garantiscono per ciascuno dei lotti presi in considerazioni, una proporzionata assegnazione a ciascuno dei comunisti sia di quote di terreni agricoli che di fabbricati, ossia delle due tipologie di beni immobili costituenti il compendio immobiliare oggetto di causa.
Inoltre il progetto divisionale in questione non comporta alcuna opera di frazionamento da attuare, risultando il progetto maggiormente rispettoso delle caratteristiche morfologiche dei terreni.
Anche a livello di pesi da sostenere, si evidenzia che il progetto divisionale principale comporta per la sua attuazione la realizzazione di contenute servitù di passaggio per tratti limitati di terreni, assicurando, pertanto, una maggiore integrità degli stessi a fronte del progetto alternativo, sposato da parte convenuta, che, di contro, comporta la realizzazione di lunghi tratti di servitù di passaggio, per come evidenziati dalle linee rosse di cui allo stralcio planimetrico in atti, potenzialmente foriere di problematiche sia nella sua realizzazione che nel garantire la loro osservanza nel tempo.
Non appare dirimente ai fini della scelta di un progetto alternativo, in questo contesto di equa ripartizione dei beni evidenziata nel progetto divisionale principale, la circostanza che l'adesione al primo progetto divisionale comporterebbe la corresponsione di un conguaglio in denaro.
Anche sotto questo aspetto invero occorre evidenziare come il progetto divisionale in questione appaia comunque rispettoso del disposto di cui all'art 720 c.c.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, invero, è da ritenersi ostativa alla divisione in natura unicamente “l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti tra le quote da attribuire”, dovendo riservare “al conguaglio la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, posto che una quota formata in prevalenza da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l'effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto al versarlo, negando, sempre nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo sulla divisione in natura” (C. 726/2018).
Nel caso di specie, ciascuno degli attori è tenuto al versamento di un importo minimo (di poco superiore a euro 9.000,00) a fronte di un valore complessivo di ciascuna quota in natura pari a euro 168.007,63.
Appare evidente pertanto che anche dal punto di vista del convenuto, l'assegnazione di un conguaglio in denaro possa ritenersi contenuto rispetto al valore dei beni in natura comunque assegnati.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
pagina 3 di 5 - il lotto A nel fabbricato rurale e tettoia con aree di pertinenza, superficie vitata di 347 m2 in Pravisdomini (PN) – Foglio 4 – part. 253 sub 2 (D/10) e 258 (C/7), terreni agricoli, prevalentemente vitati, identificati nelle particelle 25, 26, 63, 78, 89, 90, 97, 112, 160 e 251 del foglio 4 in Comune di Pravisdomini, terreno identificato dalla particella 30 del foglio 14 in Comune di Cinto Caomaggiore
- il lotto B nel fabbricato uso abitazione (A/3) in Pravisdomini (Pn) – foglio 4 – particella 253 sub 1, vigneto identificato dalla particella 110 Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, che dovranno versare a parte convenuta, ciascuno, conguaglio di euro 9.086,96 e il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà a parte convenuta.
In considerazione della declaratoria di esecutività del progetto divisionale sopra indicato, deve ritenersi, dall'altro lato, perdurante la comunione tra gli attori per la quota di 1/3 ciascuno dei beni di cui al lotto A.
Tale progetto, invero, così come redatto, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse indiviso, la comunione residuale sui beni ben può permanente o trasformarsi in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì del rigetto della proposta divisionale di parte convenuta, seguiranno la soccombenza, con applicazione del noto principio per cui “nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima” (C. 11222/1997).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione dei beni immobili tra le parti in causa e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
pagina 4 di 5 In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni Controparte_1 immobili: Lotto b formato dal fabbricato uso abitazione (A/3) in Pravisdomini (Pn) – foglio 4 – particella 253 sub 1, e vigneto identificato dalla particella 110
ASSEGNA
In comunione ordinaria agli odierni attori i seguenti beni immobili: Lotto A formato da fabbricato rurale e tettoia con aree di pertinenza, superficie vitata di 347 m2 in Pravisdomini (PN) – Foglio 4 – part. 253 sub 2 (D/10) e 258 (C/7), terreni agricoli, prevalentemente vitati, identificati nelle particelle 25, 26, 63, 78, 89, 90, 97, 112, 160 e 251 del foglio 4 in Comune di Pravisdomini, terreno identificato dalla particella 30 del foglio 14 in Comune di Cinto Caomaggiore
Il tutto come da stralcio planimetrico redatto dal dott. Per_1
(pag. 36-41) da considerarsi parte integrante del presente
[...] provvedimento
PONE
A carico di ciascuno degli attori l'obbligazione di corrispondere a parte convenuta il conguaglio di euro 9086,96 oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 15.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5