Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9275/2024 (cui è riunita quella n. 20549/2024) Ruolo Generale lavoro e
Previdenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rapp,ti e difesi dall'avv. Sofie Annunziata.
ricorrenti
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rapp,ta e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo. resistente oggetto: impugnazione CIGS. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con separati ricorsi depositati in data 17.04-30.09.2024 e successivamente riuniti gli epigrafati ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società anche per i periodi di proroga della CIGS e quindi dal 09/07/2013 al 31.12.2016 CP_3
e, esposti i motivi in diritto a sostegno dell'azione, hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al 31.12.2016 per un totale indicato in ciascun ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società convenuta, legittimata a seguito della fusione per incorporazione della
[...]
a rogito notaio in data 14 Controparte_4 Persona_1 dicembre 2023, repertorio n. 13214/7158 con effetto dal 29 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile (cfr. visura camerale in all.b), ha eccepito l'improponibilità e/o inammissibilità
1
nel merito, ha sostenuto la correttezza della procedura intrapresa.
Dopo l'acquisizione di note difensive e del contraddittorio anche in punto di improponibilità
e/o inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento delle domande, è stata disposta la riunione dei giudizi;
all'odierna udienza, la causa è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
È pacifico, per essere stato riferito e documentato da entrambe le parti, che i ricorrenti hanno già adito il Tribunale con ricorso ex art. 414 c.p.c rg. Lav 15588/2021 che si è concluso con sentenza di accoglimento n. 3682/2022, passata in giudicato (cfr. in allegato), la quale ha accertato l'illegittima del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS di ciascuno dei ricorrenti ed è riferito dagli stessi ricorrenti, di avere ottenuto le differenze retributive, sulla base della predetta sentenza passata in giudicato, solamente per il periodo 10.07.2011-09.07.2013 sulla base delle buste paga presentate all'epoca del ricorso.
Ciò premesso, va esaminata in via preliminare, l'eccezione formulata dalla società, di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda, in quanto da costei ritenuta idonea a definire il giudizio.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28847/2021, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del
2007).
Il principio di diritto, secondo cui va censurato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi.
Sul tema già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si erano pronunciate affermando che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito,
2 anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n.
6591 del 2019).
Le Sezioni Unite del 2017 avevano anche precisato che "se è vero ... che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi" ... "nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)".
Risulta quindi acclarato per giurisprudenza costante che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
In altri termini, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 e condiviso dalla successiva sentenza n. 28847/2021, orienta a ritenere che i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale - va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il
3 significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo".
Quanto alla sorte del giudizio successivamente proposto, va dato atto che le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate recentemente con la sentenza del 19.03.2025 n. 7299 in cui hanno composto un contrasto interpretativo, affermando che “- a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
- qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
- se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;
- quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n.
19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
- Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
- qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la
4 regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e
92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta”.
Le S.U. hanno quindi elaborato i seguenti principi di diritto: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (cfr. S.U. 19.03.2025 n. 7299)
Ciò premesso in diritto, è da evidenziare, nel caso in esame, che il presente ricorso giudiziale si fonda su un fatto (la illegittimità della procedura di CIGS in deroga iniziata con comunicazione del
13.10.2010) del tutto analogo a quello azionato nel giudizio precedente (illegittimità della procedura di CIGS avviata con comunicazione del 15.06.2011), proponendo in entrambi i procedimenti giudiziari le medesime censure di illegittimità dei provvedimenti di collocazione in CIGS per la dedotta genericità dei criteri relativi alle modalità di rotazione del personale ed azionando, infine, analogo petitum (risarcimento del danno tra la retribuzione dovuta ed il trattamento di integrazione salariale).
Trattasi di domande proponibili in un unico giudizio, tant'è che nel procedimento pregresso i ricorrenti hanno incontestatamente dedotto in fatto l'avvenuto ricorso alla CIG da parte della Società datrice di lavoro sin dal 2009. Nel summenzionato ricorso, i ricorrenti hanno dedotto testualmente, al capo H) che “l con comunicazione del 14/06/2013 avviava una nuova procedura per richiedere CP_3 la proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2013 al 09/07/2014; con comunicazione del 09/06/2014 presentava un'ulteriore istanza di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2014 al 09/07/2015; con comunicazione del 26/05/2015 avviava una nuova richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi, ossia dal 11/08/2015 al 10/08/2017, conclusasi con accordo del 03/07/2015” e, ciononostante, hanno proceduto ad impugnare solo la procedura di CIGS iniziata con comunicazione del 15.6.2011, che aveva determinato la sospensione dal lavoro nel periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013.
È dunque evidente, già dal tenore di tale ricorso, che i lavoratori ricorrenti, pur essendo pienamente a conoscenza del fatto che la Società aveva fatto ricorso alla CIG dal 2009 al 2017, al
5 punto da indicarlo nelle premesse in fatto del ricorso, hanno consapevolmente optato per impugnare solo una delle procedure di CIG susseguitesi in tale complessivo periodo: precisamente, quella che ha determinato la sospensione dal lavoro nel periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013.
Nel presente giudizio, pertanto, si impugna una procedura già ricompresa nel periodo tra il
2009 e il 2017, e a cui già si faceva riferimento nel primo ricorso deciso con la sentenza n. 3682/2022 riguardante un periodo precedente a quello oggetto della presente impugnativa.
La circostanza che precede, in uno alla medesimezza sia delle allegazioni difensive poste a fondamento delle due domande giudiziali (la violazione degli obblighi di comunicazione e la genericità dei criteri di rotazione) che del relativo petitum (pagamento in favore dei lavoratori delle differenze retributive tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di cassa integrazione percepito nel periodo di sospensione), induce a ritenere –– nulla essendo stato dedotto dai ricorrenti nelle note difensive del 20.03.2025 sull'interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi – che ricorre un'ipotesi di abusivo frazionamento del credito, irrilevante essendo, alla luce dei principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte, la diversità degli atti della procedura di CIGS in concreto impugnati, non comportanti una modifica sostanziale della causa petendi e del petitum dei due giudizi.
Nella fattispecie in esame, deve quindi escludersi, in base ai principi di diritto richiamati dalla
Corte di legittimità, che i ricorrenti, in relazione allo stesso rapporto lavorativo potessero, in relazione a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, proporre giudizi diversi, in quanto i fatti costitutivi si inscrivono nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, dovendosi rilevare che non è stata rappresentata alcuna circostanza diretta a provare che gli attori abbiano un interesse oggettivo a proporre una pluralità di domande per fare valere i loro diritti.
La definitività del primo giudizio, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza n.
3682/2022 impone tuttavia di fare applicazione del principio di diritto di cui alla lettera b) enunciato dalle Sezioni Unite n. 7299/2025 dal momento che i ricorrenti non hanno più la possibilità di una riproposizione unitaria delle domande frazionate per cui la pronuncia di inammissibilità/improponibilità non darebbe luogo ad una pronuncia solo in rito.
Va quindi disattesa l'eccezione di improponibilità dei ricorsi ed è necessario esaminare il merito della domanda per cui è causa.
A tale riguardo, le censure attoree in riferimento al periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria avviato per effetto della proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013, sono infondate.
Ed invero, deve rilevarsi che i vincoli imposti dalla procedura di CIGS dalla L. n. 223/91 risultano pienamente rispettati.
6 A tal proposito, viene in rilievo la comunicazione di avvio del 14 giugno 2013, in cui si legge:
“[…] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di PO si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai,
7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area
Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]” (cfr. doc.in prod. parte resistente).
A parere del giudicante, dalla lettura della comunicazione riportata, si evince (contrariamente a quanto valutato relativamente al periodo antecedente) che gli stessi presenti elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
In particolare, i lavoratori sono individuati in ragione dell'appartenenza a una determinata area di attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” nell'ambito di ciascuna Area di attività ivi indicata.
Deve ritenersi, dunque, che l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non sia stata decisa in modo arbitrario, ma con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
Ed, invero, si riportano i passaggi più rilevanti della predetta comunicazione: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza
- in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
7 Vengono, quindi, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di PO (area Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati) - Area logistica (23 operai, 12 impiegati) - Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati) – Area Stampaggio (218 operai,
10 impiegati) - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). E ancora: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”
Pertanto, in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del
2013, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche
“esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del
14.6.2013).
E, invero, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo arbitrario bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra CP_3 il 10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di CIGS, analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare
è stata inserita nella richiesta proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015)
e nella successiva e richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 31.12.2016), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
8 In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante delle modalità della rotazione.
Va, quindi, riconosciuta la legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di proroga della CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 31.12.2016.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, i ricorsi vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite che liquida in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
PO, 02.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
9