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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente a
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. e P.I. in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
, abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar del
[...] Persona_1
02.02.2016, ed in qualità di Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Caianello alla via Russi n. 2 presso l'avv.
Pietro Russo (C.F.: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_1
citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
E
nato a [...] il [...] (C.F.: e nato a CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
Mondragone il 13.05.1960 (C.F.: ), in proprio e quali eredi di CodiceFiscale_3 Persona_2
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Giuseppina Piccirillo (C.F.: ) e CodiceFiscale_4 CP_3
(C.F.: ) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procure allegate alla
[...] CodiceFiscale_5
comparsa di costituzione depositata telematicamente il 07.07.2020;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE/APPELLANTI
pagina 1 di 12 E
in proprio e quale erede di e nonché e CP_4 Persona_3 Persona_2 Controparte_5
in proprio e quale procuratrice della germana . CP_6 Persona_4
CONVENUTI CONTUMACI IN RIASSUNZIONE/APPELLANTI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Pietro Russo, procuratore e difensore di Impresa Parte_1
designata dal F.G.V.S., nel riportarsi al contenuto dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 303 c.p.c.,
rassegna le seguenti conclusioni: piaccia all'adita Corte, rigettata ogni contraria istanza, riformare la sentenza
n.4892/2017 della Corte di Appello di Napoli secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 31892/2019, e,
per l'effetto, dichiarare che l'esposizione debitoria di in qualità di Impresa designata dal Parte_1
F.G.V.S, nei confronti degli appellati è pari ad € 774.685,35 e cioè al massimale minimo di legge vigente al
momento del sinistro verificatosi in data 26.08.2005, non sussistendo alcuna ipotesi di mala gestio;
condannare
gli appellati alle spese di lite della fase relativa al ricorso in Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio.
Si impugna e contesta quanto ex adverso dedotto comprese le conclusioni e chiede trattenersi la causa per la
decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”
PER SO GI E SO DO: “Si reiterano tutte le richieste, difese ed eccezioni come sollevate
nei propri scritti difensivi riportandosi integralmente alla memoria difensiva con rigetto dell'appello come
formulato siccome infondato in fatto ed in diritto;
si reitera la richiesta di deposito da parte appellante di tutti
gli atti allegati al fascicolo di primo e secondo grado, ovvero quietanze sottoscritte dagli aventi diritto, assegni
circolari e/o bonifici bancari sull'effettivo pagamento dell'importo come stabilito con la gravata sentenza, che
benché chiesti a tutt'oggi non sono pervenuti;
si rappresenta che il giudizio de quo è stato instaurato
dall'appellante, scevro da ogni e qualsiasi responsabilità anche processuale degli appellati, ond'è che in ipotesi
di accoglimento del gravame come proposto, nulla può essere addebitato agli istanti. Per quanto innanzi
conclude perché l'adita Corte di Appello voglia ordinare alla parte appellante il deposito della documentazione
come richiesto ed in subordine rigettare il proposto gravame essendo infondato;
in via ancor più gradata e nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'appello come proposto, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna
responsabilità degli appellati, voglia compensare le spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto notificato il 07.02.2008 vedova di agendo unitamente ai tre Persona_2 Persona_3
figli e ed alle sorelle del coniuge deceduto e CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_5
quest'ultima anche in veste di procuratrice speciale della germana hanno CP_6 Persona_4
convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Carinola la Parte_1
, all'epoca nella sua qualità di impresa territorialmente designata alla
[...] Controparte_7
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti in dipendenza della morte del loro congiunto
[...]
avvenuta il 26.08.2005 in un sinistro stradale causato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Per_3
A sostegno della domanda gli istanti hanno dedotto che alle ore 09,25 circa del 26.08.2005
[...]
percorreva a velocità moderata la Strada Provinciale n. 63 in Mondragone alla guida del motocarro Per_3
Piaggio Ape 600 targato 097997, tenendosi sul lato destro della sua corsia di marcia, quando veniva violentemente tamponato nella parte posteriore da un altro veicolo proveniente da tergo, rimasto sconosciuto perché datosi immediatamente alla fuga, il quale cagionava la fuoriuscita del motocarro dalla sede stradale e il ribaltamento dello stesso, che finiva nella cunetta di raccolta delle acque reflue posta sulla destra, mentre il
, fuoriuscito dall'abitacolo, restava a terra nella cunetta, privo di vita. Per_3
Aggiungevano gli attori che, sul posto, erano immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ed una pattuglia della polizia stradale di Mondragone la quale eseguiva i rilievi del caso rinvenendo segni inconfutabili del coinvolgimento nel sinistro di un mezzo rimasto sconosciuto (tracce di frenata, liquido refrigerante fuoriuscito dal radiatore ed un pezzo di carrozzeria rimasto incastrato nella parte posteriore dell'autocarro).
Le indagini svolte non avevano tuttavia portato a individuare il responsabile per cui il procedimento penale veniva archiviato.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. La
causa, espletata prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 413/11 del 22.11.2011 la quale rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese processuali, reputando inattendibili i due testi escussi nel corso dell'istruttoria e ritenendo di per sé non sufficienti all'accoglimento della pretesa gli indizi acquisiti dalla Polizia
Stradale nell'immediatezza del fatto.
Tale sentenza veniva tempestivamente appellata dagli originari attori i quali, in riforma della stessa,
chiedevano l'accoglimento della loro domanda lamentando la contraddittorietà della motivazione della decisione pagina 3 di 12 impugnata che aveva mal valutato le rese testimonianze e trascurato l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che corroboravano le prove testimoniali e ne erano corroborati.
Anche nel secondo grado di giudizio si costituiva l'impresa designata resistendo all'impugnazione proposta la quale veniva accolta dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 4892/2017 pubblicata il
20/12/2017, in totale riforma della sentenza appellata dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro e per l'effetto condannava la Controparte_7
al pagamento, a titolo risarcitorio, delle seguenti somme: “in favore di , la somma
[...] Persona_2
complessiva di euro 232.530,00 a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio e del danno non
patrimoniale per morte del de cuius nonché di ulteriori euro 5.000,00 quale rimborso spese Persona_3
funerarie; in favore di la somma complessiva di euro 201.800,00 a titolo di risarcimento del CP_1
danno biologico iure proprio nonché del danno non patrimoniale per morte del predetto de cuius;
in favore di
e , la somma di euro 190.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non CP_4 CP_2
patrimoniale per morte del predetto de cuius;
in favore di e in proprio, la Controparte_5 CP_6
somma di euro 30.000,00 ciascuna e in favore di , quale procuratrice speciale della sorella CP_6
, la somma di euro 25.000,00, tutte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per morte Persona_4
del de cuius;
condanna inoltre la predetta appellata n.q. al pagamento, in favore Controparte_7
degli appellanti, degli interessi legali su tutte le predette somme devalutate alla data del 26-8-2005 e
annualmente rivalutate secondo Indici Istat sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da
quest'ultima al saldo;
condanna essa appellata n.q. altresì al rimborso, in favore dei Controparte_7
predetti appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando le stesse, quanto al giudizio di primo
grado, in complessivi euro 10.600,00 di cui euro 1.100,00 per spese ed euro 9.500,00 per diritti ed onorari oltre
Iva, cpa e spese generali ex lege e oltre spese di ctu come già liquidate, e quanto al giudizio d'appello, in
complessivi euro 15.616,00 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.916,00 per compensi professionali oltre Iva,
cpa e spese generali ex lege;
con attribuzione al procuratore anticipatario”.
La predetta sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione dalla , in qualità Parte_1
di impresa designata dal F.G.V.S., sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erroneo riconoscimento delle spese funerarie, liquidate nella somma di € 5.000,00 a favore di , nonostante l'assenza di una specifica Persona_2
prova documentale;
2) violazione del limite del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro, pari a pagina 4 di 12 € 774.685,35, stante la pronunziata condanna della Corte di Appello al pagamento in favore degli originari attori della complessiva somma di € 904.300,00, oltre interessi.
Resistevano con controricorso e CP_2 CP_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31892/2019 pubblicata il 06.12.19, ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso ed ha accolto il secondo, cassando sul punto la decisione impugnata e rinviando la causa alla
Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per spese relative al giudizio di legittimità, così
argomentando: “a fronte di un limite di massimale di settantamila euro, documentalmente risultante, la Corte di
Appello di Napoli ha liquidato, senza addurre alcun addentellato motivazionale relativo a cattiva gestione della
lite (cd. mala gestio), la somma di oltre euro novantamila. La violazione di legge è, pertanto, sussistente, come
da giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare seguito (quale espressione di un orientamento
giurisprudenziale ormai costante si veda: Cass. n. 16148 del 17/06/2019 Rv. 654316-01: “In tema di
responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motori, è rilevabile d'ufficio
l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale
indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada”). Il secondo
motivo di ricorso è, pertanto, accolto”.
Con citazione ex art 392 c.p.c. notificata il 27.02.2020 ed iscritta a ruolo il 28.02.2020 la Parte_1
ha tempestivamente curato la riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte di Appello al fine di veder
[...]
applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione.
Nel curare la riassunzione la compagnia assicuratrice ha in primo luogo dedotto di aver proposto un ricorso ex art. 391-bis c.p.c. volto ad ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della
Cassazione la quale aveva indicato l'importo del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro in
“settantamila euro”, anziché in € 774.685,35, e la somma complessivamente liquidata dalla Corte di Appello a titolo di risarcimento danni in “oltre euro novantamila” laddove essa era di € 904.300,00.
Fatta tale premessa, l'impresa designata ha dedotto che, essendo il massimale dell'epoca pari a €
774.685,35, gli importi liquidati agli attori andavano proporzionalmente ridotti, in modo tale da contenere la propria obbligazione entro il suddetto limite, come in origine previsto dall'art. 27 della L. n. 990 del 1969 e poi dall'art. 291 D. lgs. 07.09.2005 n. 209 che, a tutela della par condicio tra tutti i danneggiati, così dispone:
“Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile
pagina 5 di 12 superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o
4 dell'articolo 283”.
Su tali somme, a giudizio dell'impresa designata, non potrebbero essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in assenza di mala gestio.
Ciò in quanto il massimale di legge già all'epoca di verificazione del sinistro era incapiente, non consentendo di risarcire integralmente tutti i danneggiati, e di conseguenza doveva escludersi che un tempestivo adempimento avrebbe posto gli attori al riparo dagli effetti della svalutazione. Sussistendo dubbi in merito all'effettivo coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto, non ricorrevano, inoltre, le condizioni per mettere il massimale di legge a disposizione degli attori per cui alcun ritardo nell'adempimento poteva addebitarsi all'impresa designata. Agli appellanti andavano dunque riconosciuti soltanto gli interessi dalla sentenza al saldo sul massimale di legge tra loro proporzionalmente ripartito.
Sulla scorta di tali allegazioni l'impresa designata ha così concluso: “Piaccia all'adita Corte, rigettata
ogni contraria istanza, annullare e riformare la sentenza n. 4892/2017 della Corte di Appello di Napoli secondo
la pronuncia della Corte di Cassazione n. 31892/2019 e, per l'effetto, così decidere in conformità dell'indirizzo
della Suprema Corte: dichiarare che l'esposizione debitoria di di impresa designata dal Parte_3
F.G.V.S. nei confronti degli appellati è pari a € 774.685,35 e cioè al massimale minimo di legge vigente al
momento del sinistro verificatosi in data 26.08.2005; ritenere che non sussiste ipotesi di mala gestio;
condannare gli appellati alle spese di lite della fase relativa al ricorso in Cassazione nonché del presente
giudizio di rinvio”.
Si sono costituiti soltanto e chiedendo il rigetto delle avverse richieste ed CP_1 CP_2
in subordine la compensazione delle spese di lite.
Successivamente, in data 31.08.2020, la ha prodotto l'ordinanza n. 17906/2020 del Parte_1
27.08.2020 con cui la Cassazione, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto dall'impresa designata, ha così disposto: “…appare infatti immediatamente ed in modo espresso dalla lettura
delle richiamate parti dell'ordinanza che le somme esatte erano quelle di oltre euro settecentomila e di oltre
euro novecentomila, con la conseguenza che nella fattispecie l'ordinanza suddetta sia nei FATTI DI CAUSA che
nelle RAGIONI DELLA DECISIONE presenta degli errori materiali;
per l'eliminazione di tali errori
pagina 6 di 12 correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; l'ordinanza deve,
pertanto, essere corretta con indicazione della somma per massimale di polizza in euro
settecentosettantaquattromila seicentottantacinque e trentacinque centesimi (€ 774.685,35) e della somma per
risarcimento del danno non patrimoniale in oltre euro novecentomila (euro novecento quattromila e trecento
ossia € 904.300,00)…
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso l'ordinanza n. 31792 del 06/12/2019, sia così corretta:
nei FATTI DI CAUSA e nei MOTIVI DELLA DECISIONE le somme indicate in “euro settantamila” e in “oltre
euro novantamila” siano scritte e si leggano rispettivamente “euro settecentosettantaquattromila
seicentottantacinque e trentacinque centesimi (€ 774.685,35) e “euro novecento quattromila e trecento (€
904.300,00)”.
Nel prosieguo i difensori di e hanno documentato il decesso della madre CP_1 CP_2 [...]
avvenuto dopo la notifica della citazione in riassunzione ed anteriormente alla prima udienza per cui Per_2
il collegio, con ordinanza del 16.04.2020, ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.
Il giudizio è stato quindi riassunto dall'impresa designata con ricorso ritualmente notificato agli eredi legittimi di ed alle altre parti originarie unitamente al decreto di fissazione di udienza. Persona_2
La causa, acquisito il precedente fascicolo di appello, è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§§
La sentenza parzialmente cassata in sede di legittimità, alla luce del dictum della Suprema Corte, va semplicemente integrata nella motivazione confermando la precedente pronunzia di condanna così come resa dalla Corte di Appello di Napoli.
Per offrire ragione di tale conclusione occorre in primo luogo evidenziare che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto enunciato nella detta sentenza della Suprema Corte presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito mentre, allorché la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge o per vizi relativi alla motivazione,
essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle pagina 7 di 12 precedenti fasi, ma anche, nei limiti in cui non si siano verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertare nuovi fatti, da apprezzare in concorso con quelli già acquisiti (cfr. in termini Cass. n. 4299/1995 e
Cass. n. 7379/2001).
È inoltre pacifico che, nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, con la sola esclusione dei fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati (cfr. Cass. S.U. n.
19217/2003, Cass. n. 12148/2002, Cass. n. 21664/2005, Cass. n. 14635/2006, Cass. n. 1596/2007, Cass. n.
31901/2018, etc.).
Di tali principi occorre fare applicazione nel caso di specie. L'ordinanza della Suprema Corte n.
31892/2019, accertato un vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4892/2017 del
20.12.17 costituito dall'assenza di un “addentellato motivazionale relativo a cattiva gestione della lite (cd. mala
gestio)” quale presupposto del riconoscimento del danno nella sua misura integrale, ha infatti enunciato il principio di diritto relativo alla rilevabilità d'ufficio del limite del massimale rispetto ai danni patiti dalle vittime di un sinistro indennizzabile dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Resta dunque da stabilire se, nella fattispecie in esame, detto limite possa o meno essere superato in considerazione della cattiva gestione della lite da parte dell'impresa designata. La risposta a tale quesito deve essere senz'altro positiva.
In proposito occorre innanzi tutto osservare che, nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per “mala
gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui, in appello, i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, dovendo la stessa essere intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge
(cfr. ex multis Cass. n. 11194/2020, Cass. n. 3014/2016 e Cass. n. 14634/2014).
Nel caso di specie la domanda di condanna dell'impresa designata al pagamento di interessi moratori e pagina 8 di 12 rivalutazione monetaria era stata proposta dai danneggiati, tant'è che la Corte di Appello glieli ha riconosciuto entrambi, per cui la loro espunzione dal risarcimento postula l'esclusione di una responsabilità per mala gestio
impropria dell'impresa designata, derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del massimale di legge, la quale ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al suddetto massimale.
Assume la che il massimale di € 774.685,55, destinato a costituire il limite della Parte_1
propria esposizione debitoria, era incapiente già all'epoca di verificazione del sinistro, avvenuto il 26.08.2005,
per cui dovrebbe escludersi che un tempestivo adempimento avrebbe posto i danneggiati al riparo dagli effetti della svalutazione offrendogli al contempo anche la possibilità di un impiego fruttifero di quanto di loro spettanza. Tale deduzione è tuttavia priva di fondamento.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4892/2017 pubblicata il 20.12.17 ha infatti liquidato i danni subiti dai congiunti di deceduto nel sinistro in questione, nella somma già rivalutata di Persona_3
complessivi € 904.330,00.
Detta somma, all'epoca di verificazione dell'incidente in cui perse la vita il , corrispondeva a € Per_3
765.059,22 (coefficiente Istat di devalutazione = 1,182).
L'impresa designata poteva dunque tacitare integralmente i danneggiati versando loro una somma inferiore al massimale di € 774.685,55 e avrebbe così consentito agli stessi di sottrarsi agli effetti negativi dell'inflazione e di impiegare in forma fruttifera il capitale ricevuto evitando anche tale danno da ritardo.
Assume ancora l'attrice in riassunzione che sussistendo, all'epoca del fatto, dei dubbi in merito all'effettivo coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto, non ricorrevano le condizioni per poter mettere il massimale di legge a disposizione dei danneggiati sicché non sarebbe ravvisabile alcun ritardo colposo nell'adempimento della propria obbligazione.
Anche tale deduzione è però infondata. La sentenza della Corte di Appello n. 4892/2017, con argomentazioni assolutamente condivisibili ed oltretutto coperte da giudicato interno, ha infatti affermato quanto segue: “le complessive risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, costituite dal rapporto di p.g. della
Polstrada di Caserta e dalla comunicazione della notizia di reato, il cui valore fortemente indiziario è stato
ingiustamente sminuito dal tribunale, nonché dalle deposizioni testimoniali, prive di significative contraddizioni,
ma anzi sostanzialmente confermative di quanto si evince dai predetti atti di p.g., consentono di ritenere
pagina 9 di 12 sufficientemente provata la dinamica del sinistro, proprio come prospettata dai ricorrenti, oggi appellanti. Ed
invero dal rapporto redatto dalla Polstrada di Caserta intervenuta sul posto nella immediatezza del sinistro e
dagli allegati rilievi tecnici nonché dalla comunicazione alla autorità giudiziaria di notizia di reato, con
allegato verbale di sequestro del motocarro Ape, emerge che sul luogo del sinistro venivano rinvenute evidenti
tracce di frenata lunghe circa 5 mt. impresse sull'asfalto situate alle spalle del punto d'urto e del punto in cui
veniva rinvenuto, con la parte anteriore nel fossato sito sul margine destro della strada, il predetto motocarro
del emerge inoltre che la parte posteriore di detto veicolo presentava evidenti Persona_3
ammaccature…in particolare al cassone, alla parte sottostante lo stesso e alla targa, e che veniva dai
verbalizzanti recuperato, incastrato tra le lamiere, un pezzo in gomma di colore nero appartenente al paraurti
anteriore di altro veicolo;
emerge infine che sul luogo del sinistro, verso il centro della carreggiata, circa 20
mt. più avanti del punto in cui veniva rinvenuto detto motocarro, i verbalizzanti rinvenivano una lunga
traccia di liquido acquoso verosimilmente lasciata da un radiatore rotto. Appare pertanto evidente che la
ricostruzione degli agenti verbalizzanti, effettuata nei predetti atti di p.g., secondo cui l'uscita di strada del
motocarro guidato dal sarebbe avvenuta a causa del violento tamponamento subito dal Persona_3
motocarro, urtato nella parte posteriore da un'auto datasi alla fuga, costituisce adeguata prova gravemente
indiziaria nella quale trova conferma la dinamica del sinistro come descritta dai ricorrenti, odierni appellanti,
non apparendo condivisibili le perplessità espresse sul punto dal Tribunale, avendo quindi erroneamente il
giudice di primo grado omesso di dare il giusto rilievo a questa ricostruzione, dovendosi la stessa ritenere
fondata non già su mere valutazioni ma su elementi obiettivi rinvenuti in loco dalla p.g. nell'immediatezza del
fatto (tracce di frenata e di liquido provenienti da vettura diversa dal motocarro, danni riportati dalla
carrozzeria di quest'ultimo, tutti localizzati alla parte posteriore e indicativi di tamponamento)…”.
Sin dal principio, dunque, l'impresa designata aveva più che idonei elementi dimostrativi del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, come pure della colpa esclusiva del conducente dell'auto pirata, atteso l'evidente tamponamento subito da tergo dall'autocarro del , onde sussisteva la Per_3
prova dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla compagnia operante per conto del Fondo di Garanzia che, non avendo assolto all'obbligo di formulare un'offerta risarcitoria nonostante la palese esistenza del proprio debito, è
tenuta a rispondere dei danni conseguenti alla cattiva gestione del sinistro anche oltre il limite del massimale.
§§§§§§
pagina 10 di 12 La va condannata al pagamento delle spese del giudizio svoltosi innanzi alla Parte_1
Suprema Corte e di quello di rinvio a nulla rilevando che detta compagnia sia risultata vittoriosa nella fase di legittimità. La regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi deve infatti essere sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite. Ne consegue che la parte vittoriosa in Cassazione - ma totalmente soccombente nel merito - non ha diritto di pretendere la condanna delle controparti alle spese della fase di legittimità ma deve, al contrario, rimborsarle all'avversario qualora la Corte di cassazione abbia rimesso la loro regolamentazione al giudice del rinvio.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo applicando i compensi medi previsti dal D.M. n. 147
del 13.08.2022 in relazione al valore della causa, nella fattispecie rappresentato dal disputatum, ossia dalla differenza tra la somma liquidata nel precedente giudizio di appello ed il massimale di legge (€ 129.644,45).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sul giudizio di rinvio di cui in narrativa, integrata la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4892/2017 pubblicata il
20.12.2017, conferma le seguenti statuizioni di condanna in essa contenute:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei sinistri a Parte_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento dei seguenti importi: “in favore di
[...]
, la somma complessiva di euro 232.530,00 a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio Per_2
e del danno non patrimoniale per morte del de cuius nonché di ulteriori euro 5.000,00 quale Persona_3
rimborso spese funerarie;
in favore di la somma complessiva di euro 201.800,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno biologico iure proprio nonché del danno non patrimoniale per morte del predetto de
cuius; in favore di e , la somma di euro 190.000,00 ciascuno, a titolo di CP_4 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale per morte del predetto de cuius;
in favore di e Controparte_5
in proprio, la somma di euro 30.000,00 ciascuna e in favore di , quale CP_6 CP_6
procuratrice speciale della sorella , la somma di euro 25.000,00, tutte a titolo di risarcimento del Persona_4
danno non patrimoniale per morte del de cuius;
condanna inoltre la predetta appellata Controparte_7
[...
n.q. al pagamento, in favore degli appellanti, degli interessi legali su tutte le predette somme devalutate alla
data del 26-8-2005 e annualmente rivalutate secondo Indici Istat sino alla data della presente sentenza, oltre
interessi legali da quest'ultima al saldo;
condanna essa appellata n.q. altresì al Controparte_7
pagina 11 di 12 rimborso, in favore dei predetti appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando le stesse,
quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 10.600,00 di cui euro 1.100,00 per spese ed euro
9.500,00 per diritti ed onorari oltre Iva, cpa e spese generali ex lege e oltre spese di ctu come già liquidate, e
quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro 15.616,00 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.916,00 per
compensi professionali oltre Iva, cpa e spese generali ex lege;
con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2) Condanna la , nell'indicata qualità, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità Parte_1
sostenute da e che si liquidano in complessivi € 7.655,00 per compensi CP_2 CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna la , nell'indicata qualità, al rimborso delle spese del giudizio di rinvio Parte_1
sostenute da e che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre CP_2 CP_1
rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 27.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
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