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7 febbraio 1992
7 febbraio 1992
Art. 12. Caratteristiche delle autovetture 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. (1)Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore(2). 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo …
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Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2023, n. 458Provvedimento: […] Ed invero, anche a fronte del richiamato regolamento comunale, la stessa – proprio perché esercente in via professionale l'attività di noleggio con conducente – non poteva ignorare le previsioni normative di rango primario che regolano il servizio, qual è l'art. 12 comma 5 della legge 21/1992, (che testualmente si riporta: “le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio con conducente e sono dotate di targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile, […]Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- responsabilità amministrativa·
- errore di diritto·
- buona fede·
- giurisdizione civile·
- art. 85 Codice della Strada·
- art. 12 legge 21/1992·
- contrassegno posteriore·
- onere della prova·
- noleggio con conducente