TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12648 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21018/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del Giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21018 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 gennaio 2025
TRA
(codice fiscale e partita iva , con sede in Roma alla Piazza Euclide n. 31, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Stasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), al Centro Direzionale Isola G1;
- attrice
E
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, Controparte_1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via in Arcione, 71;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir: “… così provvedere: relativamente al contratto di mutuo del 7.12.2006 (repertorio n. 81194, per € 2.000.000,00): in via principale - accertare e dichiarare
l'indeterminatezza del tasso variabile e del regime finanziario di capitalizzazione composta applicato dall' … e, per l'effetto, condannare l alla Controparte_2 Controparte_2 restituzione a favore della dell'importo complessivo pari ad € 222.413,46 ottenuto dalla Parte_1 sommatoria tra la differenza (€ 124.934,55) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 154.459,79) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€ 29.525,24) e la differenza (e 97.478,91) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.045.081,01) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 947.602,10), per le ragioni sopra esposte;
in via gradata - accertare e dichiarare la violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 per le ragioni su esposte e, per l'effetto condannare l' alla restituzione a favore della dell'importo Controparte_2 Parte_1 indebitamente versato pari ad € 159.713,99, ottenuto considerando i seguenti importi: € 154.459,79 dovuti all'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca;
€
5.225,41 relativi alla penale di estinzione corrisposta per l'estinzione anticipata;
€ 28,79 relativi agli interessi di mora, poiché il contratto è in usura. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento che non specifica il metodo di calcolo delle quote di interessi e, per l'effetto condannare l' alla restituzione in Controparte_2 favore della dell'importo pari ad € 153.948,76 applicando il piano di ammortamento Parte_1 alla francese;
in via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare la violazione della Legge
154/92 e dell'art. 117 TUB in quanto il tasso ultra-legale applicato dalla banca è peggiorativo rispetto a quello contrattualmente pattuito e, per l'effetto condannare l' alla Controparte_2 restituzione in favore della della somma pari ad € 114.267,23 ottenuta dalla Parte_1 sostituzione del tasso legale (B.O.T). In via ulteriormente gradata - condannare l Controparte_2 alla restituzione di € 103.591,13 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 124.934,55)
[...] tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 154.459,79) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
29.525,24) e la differenza (€ 97.478,91) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.045.081,01) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 947.602,10).
Relativamente al contratto di mutuo del 12.10.2007 (Repertorio n. 82258, per € 2.700.000,00): in via principale - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso variabile e del regime
2 finanziario di capitalizzazione composta applicato dall' … e, per l'effetto, Controparte_2 condannare l' alla restituzione a favore della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo pari ad € 1.502.107,35 ottenuto dalla sommatoria tra la differenza (€ 1.063.040,51) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
38.436,74) e la differenza (€ 439.006,84) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (1.811.448,96) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 1.372442,12),
…. In via gradata - accertare e dichiarare la violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 per il superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca e, per l'effetto, condannare
l alla restituzione in favore della dell'importo indebitamente Controparte_2 Parte_1 versato pari ad € 1.146.825,88 così ottenuto: € 1.101.477,25 dovuti all'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca;
€ 45.286,23 relativi alla penale di estinzione corrisposta per l'estinzione anticipata, poiché lo stesso è risultato in usura;
€ 62,40 relativi agli interessi di mora, poiché il contratto è in usura. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento applicato dall
[...] che non specifica il metodo di calcolo delle quote di interessi e, per l'effetto CP_2 condannare l alla restituzione in favore della dell'importo pari Controparte_2 Parte_1 ad € 1.098.190,99 ottenuto adoperando uno schema “classico” di piano alla francese. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare la violazione della Legge 154/92 e dell'art. 117 TUB in quanto il tasso applicato dalla banca è peggiorativo rispetto a quello indicato in contratto e, per
l'effetto condannare l alla restituzione in favore della della Controparte_2 Parte_1 somma pari ad € 1.044.483,24 ottenuta dalla sostituzione del tasso legale (B.O.T) al tasso ultra- legale applicato dalla banca. In via ulteriormente gradata - condannare la Controparte_2 alla restituzione di € 918.202,02 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 611.742,80) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
489.734,45) e la differenza (€ 306.459,22) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.811.448,96) e il regime di capitalizzazione semplice (€
1.504.989,74). In via ulteriormente gradata - condannare la alla restituzione Controparte_2 di € 643.692,95 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 173.243,99) tra gli interessi corrisposti in piano di ammortamento alla francese (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del piano di ammortamento all'italiana (€ 928.233,26) e la differenza (€ 470.448,96) tra il capitale residuo relativo al piano di ammortamento alla francese (€
1.811.448,96) e il piano di ammortamento all'italiana (€ 1.341.000,00). In via ulteriormente
3 gradata - accertare e dichiarare la violazione del principio di equivalenza dei tassi che comporta un tasso effettivo maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di € 25.776,78.” Controparte_2
Premetteva l'attrice che aveva stipulato con (oggi Parte_2 CP_3 CP_2
) due contratti di mutuo, rispettivamente, in data 7 dicembre 2006 e 12 ottobre 2017, per gli
[...] importi di euro 2.000.000 e di euro 2.700,000, entrambi di durata venticinquennale e con pattuizione di tassi variabili;
di essere subentrata nella posizione debitoria della mutuataria, in data
21 luglio 2009, nel contesto della cessione di azienda convenuta in data 21.7.2009; di avere comunicato l'accollo dei debiti a in data 3 ottobre 2011; che la banca aveva dichiarato di CP_2 aderire all'accollo, senza liberare la debitrice originaria dalla sua obbligazione;
che i mutui erano stati estinti in data 9 febbraio 2020.
Riferiva di avere richiesto successivamente alla Banca il rilascio di copia dei documenti relativi ad entrambi i rapporti di mutuo, ai sensi dell'art. 119, comma 4 T.U.B, senza ottenere riscontro;
di avere comunque di seguito chiesto l'ausilio di esperto contabile, al fine di verificare se nei contratti costitutivi dei rapporti o nello svolgimento di questi ultimi fossero riscontrabili profili di illiceità; di avere quindi appurato plurime violazioni da parte della di disposizioni normative vigenti. CP_2
Riferiva di avere promosso procedimento di mediazione e che il tentativo non aveva avuto esito per la mancata partecipazione della al primo incontro. CP_2
Tanto premesso, l'attrice eccepiva la nullità di entrambi i contratti, con riferimento alle clausole aventi ad oggetto la misura degli interessi dovuti, lamentando violazione della normativa anti-usura; eccepiva, ulteriormente, la nullità dei contratti, per l'indeterminatezza del contenuto di essi, con specifico riferimento alla misura dei tassi applicati e alle modalità di ammortamento del finanziamento. Si doleva poi della violazione da parte della banca del principio di equivalenza dei tassi e della violazione da parte della medesima dei doveri di trasparenza e buona fede contrattuale, asserendo che essa avesse occultato il reale costo dei finanziamenti;
si lamentava, infine, della mancata consegna da parte dell'Istituto di credito di copia della documentazione bancaria richiesta in violazione dell'art. 119 T.u.b. formulando istanza per l'emissione di ordine giudiziale ex art. 210
c.p.c..
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze Controparte_1 dell'attrice circa la validità delle pattuizioni contenute nei contratti per cui è causa e concludeva nei seguenti termini: “nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. Con vittoria di spese”.
4 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 e depositavano gli scritti conclusivi nei termini assegnati.
* * * * * * *
Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo (rispettivamente stipulati dalla Parte_2 con con atto rep. n. 81194, racc. n. 24266, per l'importo di € 2.000.000,00
[...] CP_3 stipulato in data 7.12.2006 e rep. n. 82258, racc. n. 25032, per l'importo di € 2.700.000,00, stipulato in data 12.10.2007 ed estinti in data 09.02.2020), l'attrice ha eccepito, in primo luogo, l'usurarietà delle condizioni in essi pattuite, allegando che, tenuto conto delle diverse voci di costo previste si fosse verificato il superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura.
Sennonché si rileva che l'attrice ha formulato le proprie deduzioni utilizzando criteri di calcolo in parte neppure comprensibili, in parte sicuramente erronei: ha infatti lamentato che la misura del tasso effettivo pattuito fosse di gran lunga superiore a quello soglia, senza neppure esplicitare in che modo essa fosse stata determinata, salvo precisare che fosse sicuramente da ricomprendere in esso la commissione di estinzione anticipata del finanziamento convenuta. Dalle allegazioni dell'attrice sembra desumersi che il superamento del tasso soglia sia stato affermato sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo;
ciò (ragionevolmente) in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.
Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi
(cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono
5 e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).
Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Quanto alla verifica dell'usurarietà del tasso moratorio isolatamente considerato, si ritiene, poi, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”: per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.
Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato
(TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.
In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso,
6 “la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla
Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr.
Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).
La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”.
Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene del tutto legittimo, pertanto, operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali.
Ne discende l'infondatezza delle domande dell'attrice di accertamento della nullità dei contratti costitutivi dei rapporti di finanziamento sotto tale profilo e di ripetizione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso nei confronti dell'Istituto di credito per tale ragione.
Ancora l'attrice ha eccepito l'indeterminatezza dei contratti costitutivi dei rapporti di mutuo: segnatamente, la con riferimento al contratto di mutuo del 7.12.2006, ha contestato Parte_1 che non fosse specificato se il valore dell'Euribor richiamato come parametro fosse 'lettera' o
7 'denaro' e la mancata allegazione di alcun piano di ammortamento;
in relazione ad entrambi i contratti ha poi lamentato il mancato rispetto delle disposizioni in materia di capitalizzazione di interessi e la violazione del dovere di trasparenza, avendo la occultato la reale entità degli CP_2 interessi applicati.
Invero, quanto al richiamo operato nel contratto di mutuo stipulato nel 2006, ai fini della determinazione della misura degli interessi dovuti, al parametro Euribor, si ritiene che esso soddisfi le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola contrattuale nella quale esso è operato: nel contratto risulta infatti indicato nel dettaglio a quale dei tassi Euribor sia fatto riferimento (1 mese), con specificazione della base di calcolo (365) ed anche della fonte e del momento di rilevazione, cosicché nel documento contrattuale risultino individuati criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso di interesse.
Quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto si reputa la stessa non rilevante, essendo comunque lo stesso compiutamente ricostruibile sulla base delle pattuizioni contrattuali;
non può infatti condividersi l'assunto dell'attrice secondo il quale l'omessa indicazione del regime finanziario applicato abbia prodotto indeterminatezza del prezzo dell'operazione: su questa e sulle ulteriori questioni sollevate con riferimento alla legittimità del metodo di ammortamento del finanziamento in entrambi i rapporti oggetto di causa, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Sez. U, Sentenza
n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo
Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”.
La Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
8 l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto l'ulteriore profilo dedotto dall'attrice, allorché ha sostenuto che il contratto fosse affetto da nullità per la pattuizione della capitalizzazione di interessi in violazione dei limiti imposti dalla legge.
Per tali motivi, le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono da respingere.
In ragione della soccombenza, si dispone infine condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva,
9 euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento, che liquida nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del Giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21018 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 gennaio 2025
TRA
(codice fiscale e partita iva , con sede in Roma alla Piazza Euclide n. 31, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Stasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), al Centro Direzionale Isola G1;
- attrice
E
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, Controparte_1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via in Arcione, 71;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir: “… così provvedere: relativamente al contratto di mutuo del 7.12.2006 (repertorio n. 81194, per € 2.000.000,00): in via principale - accertare e dichiarare
l'indeterminatezza del tasso variabile e del regime finanziario di capitalizzazione composta applicato dall' … e, per l'effetto, condannare l alla Controparte_2 Controparte_2 restituzione a favore della dell'importo complessivo pari ad € 222.413,46 ottenuto dalla Parte_1 sommatoria tra la differenza (€ 124.934,55) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 154.459,79) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€ 29.525,24) e la differenza (e 97.478,91) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.045.081,01) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 947.602,10), per le ragioni sopra esposte;
in via gradata - accertare e dichiarare la violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 per le ragioni su esposte e, per l'effetto condannare l' alla restituzione a favore della dell'importo Controparte_2 Parte_1 indebitamente versato pari ad € 159.713,99, ottenuto considerando i seguenti importi: € 154.459,79 dovuti all'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca;
€
5.225,41 relativi alla penale di estinzione corrisposta per l'estinzione anticipata;
€ 28,79 relativi agli interessi di mora, poiché il contratto è in usura. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento che non specifica il metodo di calcolo delle quote di interessi e, per l'effetto condannare l' alla restituzione in Controparte_2 favore della dell'importo pari ad € 153.948,76 applicando il piano di ammortamento Parte_1 alla francese;
in via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare la violazione della Legge
154/92 e dell'art. 117 TUB in quanto il tasso ultra-legale applicato dalla banca è peggiorativo rispetto a quello contrattualmente pattuito e, per l'effetto condannare l' alla Controparte_2 restituzione in favore della della somma pari ad € 114.267,23 ottenuta dalla Parte_1 sostituzione del tasso legale (B.O.T). In via ulteriormente gradata - condannare l Controparte_2 alla restituzione di € 103.591,13 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 124.934,55)
[...] tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 154.459,79) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
29.525,24) e la differenza (€ 97.478,91) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.045.081,01) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 947.602,10).
Relativamente al contratto di mutuo del 12.10.2007 (Repertorio n. 82258, per € 2.700.000,00): in via principale - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso variabile e del regime
2 finanziario di capitalizzazione composta applicato dall' … e, per l'effetto, Controparte_2 condannare l' alla restituzione a favore della dell'importo Controparte_2 Parte_1 complessivo pari ad € 1.502.107,35 ottenuto dalla sommatoria tra la differenza (€ 1.063.040,51) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
38.436,74) e la differenza (€ 439.006,84) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (1.811.448,96) e il regime di capitalizzazione semplice (€ 1.372442,12),
…. In via gradata - accertare e dichiarare la violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 per il superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca e, per l'effetto, condannare
l alla restituzione in favore della dell'importo indebitamente Controparte_2 Parte_1 versato pari ad € 1.146.825,88 così ottenuto: € 1.101.477,25 dovuti all'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi applicati dalla banca;
€ 45.286,23 relativi alla penale di estinzione corrisposta per l'estinzione anticipata, poiché lo stesso è risultato in usura;
€ 62,40 relativi agli interessi di mora, poiché il contratto è in usura. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento applicato dall
[...] che non specifica il metodo di calcolo delle quote di interessi e, per l'effetto CP_2 condannare l alla restituzione in favore della dell'importo pari Controparte_2 Parte_1 ad € 1.098.190,99 ottenuto adoperando uno schema “classico” di piano alla francese. In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare la violazione della Legge 154/92 e dell'art. 117 TUB in quanto il tasso applicato dalla banca è peggiorativo rispetto a quello indicato in contratto e, per
l'effetto condannare l alla restituzione in favore della della Controparte_2 Parte_1 somma pari ad € 1.044.483,24 ottenuta dalla sostituzione del tasso legale (B.O.T) al tasso ultra- legale applicato dalla banca. In via ulteriormente gradata - condannare la Controparte_2 alla restituzione di € 918.202,02 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 611.742,80) tra gli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione composta (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€
489.734,45) e la differenza (€ 306.459,22) tra il capitale residuo ottenuto in regime di capitalizzazione composta (€ 1.811.448,96) e il regime di capitalizzazione semplice (€
1.504.989,74). In via ulteriormente gradata - condannare la alla restituzione Controparte_2 di € 643.692,95 ottenuti dalla sommatoria tra la differenza (€ 173.243,99) tra gli interessi corrisposti in piano di ammortamento alla francese (€ 1.101.477,25) e gli interessi da corrispondere con l'applicazione del piano di ammortamento all'italiana (€ 928.233,26) e la differenza (€ 470.448,96) tra il capitale residuo relativo al piano di ammortamento alla francese (€
1.811.448,96) e il piano di ammortamento all'italiana (€ 1.341.000,00). In via ulteriormente
3 gradata - accertare e dichiarare la violazione del principio di equivalenza dei tassi che comporta un tasso effettivo maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di € 25.776,78.” Controparte_2
Premetteva l'attrice che aveva stipulato con (oggi Parte_2 CP_3 CP_2
) due contratti di mutuo, rispettivamente, in data 7 dicembre 2006 e 12 ottobre 2017, per gli
[...] importi di euro 2.000.000 e di euro 2.700,000, entrambi di durata venticinquennale e con pattuizione di tassi variabili;
di essere subentrata nella posizione debitoria della mutuataria, in data
21 luglio 2009, nel contesto della cessione di azienda convenuta in data 21.7.2009; di avere comunicato l'accollo dei debiti a in data 3 ottobre 2011; che la banca aveva dichiarato di CP_2 aderire all'accollo, senza liberare la debitrice originaria dalla sua obbligazione;
che i mutui erano stati estinti in data 9 febbraio 2020.
Riferiva di avere richiesto successivamente alla Banca il rilascio di copia dei documenti relativi ad entrambi i rapporti di mutuo, ai sensi dell'art. 119, comma 4 T.U.B, senza ottenere riscontro;
di avere comunque di seguito chiesto l'ausilio di esperto contabile, al fine di verificare se nei contratti costitutivi dei rapporti o nello svolgimento di questi ultimi fossero riscontrabili profili di illiceità; di avere quindi appurato plurime violazioni da parte della di disposizioni normative vigenti. CP_2
Riferiva di avere promosso procedimento di mediazione e che il tentativo non aveva avuto esito per la mancata partecipazione della al primo incontro. CP_2
Tanto premesso, l'attrice eccepiva la nullità di entrambi i contratti, con riferimento alle clausole aventi ad oggetto la misura degli interessi dovuti, lamentando violazione della normativa anti-usura; eccepiva, ulteriormente, la nullità dei contratti, per l'indeterminatezza del contenuto di essi, con specifico riferimento alla misura dei tassi applicati e alle modalità di ammortamento del finanziamento. Si doleva poi della violazione da parte della banca del principio di equivalenza dei tassi e della violazione da parte della medesima dei doveri di trasparenza e buona fede contrattuale, asserendo che essa avesse occultato il reale costo dei finanziamenti;
si lamentava, infine, della mancata consegna da parte dell'Istituto di credito di copia della documentazione bancaria richiesta in violazione dell'art. 119 T.u.b. formulando istanza per l'emissione di ordine giudiziale ex art. 210
c.p.c..
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze Controparte_1 dell'attrice circa la validità delle pattuizioni contenute nei contratti per cui è causa e concludeva nei seguenti termini: “nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. Con vittoria di spese”.
4 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025 e depositavano gli scritti conclusivi nei termini assegnati.
* * * * * * *
Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo (rispettivamente stipulati dalla Parte_2 con con atto rep. n. 81194, racc. n. 24266, per l'importo di € 2.000.000,00
[...] CP_3 stipulato in data 7.12.2006 e rep. n. 82258, racc. n. 25032, per l'importo di € 2.700.000,00, stipulato in data 12.10.2007 ed estinti in data 09.02.2020), l'attrice ha eccepito, in primo luogo, l'usurarietà delle condizioni in essi pattuite, allegando che, tenuto conto delle diverse voci di costo previste si fosse verificato il superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura.
Sennonché si rileva che l'attrice ha formulato le proprie deduzioni utilizzando criteri di calcolo in parte neppure comprensibili, in parte sicuramente erronei: ha infatti lamentato che la misura del tasso effettivo pattuito fosse di gran lunga superiore a quello soglia, senza neppure esplicitare in che modo essa fosse stata determinata, salvo precisare che fosse sicuramente da ricomprendere in esso la commissione di estinzione anticipata del finanziamento convenuta. Dalle allegazioni dell'attrice sembra desumersi che il superamento del tasso soglia sia stato affermato sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo;
ciò (ragionevolmente) in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.
Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi
(cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono
5 e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).
Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Quanto alla verifica dell'usurarietà del tasso moratorio isolatamente considerato, si ritiene, poi, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”: per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.
Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato
(TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.
In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso,
6 “la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla
Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr.
Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).
La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”.
Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene del tutto legittimo, pertanto, operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali.
Ne discende l'infondatezza delle domande dell'attrice di accertamento della nullità dei contratti costitutivi dei rapporti di finanziamento sotto tale profilo e di ripetizione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso nei confronti dell'Istituto di credito per tale ragione.
Ancora l'attrice ha eccepito l'indeterminatezza dei contratti costitutivi dei rapporti di mutuo: segnatamente, la con riferimento al contratto di mutuo del 7.12.2006, ha contestato Parte_1 che non fosse specificato se il valore dell'Euribor richiamato come parametro fosse 'lettera' o
7 'denaro' e la mancata allegazione di alcun piano di ammortamento;
in relazione ad entrambi i contratti ha poi lamentato il mancato rispetto delle disposizioni in materia di capitalizzazione di interessi e la violazione del dovere di trasparenza, avendo la occultato la reale entità degli CP_2 interessi applicati.
Invero, quanto al richiamo operato nel contratto di mutuo stipulato nel 2006, ai fini della determinazione della misura degli interessi dovuti, al parametro Euribor, si ritiene che esso soddisfi le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola contrattuale nella quale esso è operato: nel contratto risulta infatti indicato nel dettaglio a quale dei tassi Euribor sia fatto riferimento (1 mese), con specificazione della base di calcolo (365) ed anche della fonte e del momento di rilevazione, cosicché nel documento contrattuale risultino individuati criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso di interesse.
Quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto si reputa la stessa non rilevante, essendo comunque lo stesso compiutamente ricostruibile sulla base delle pattuizioni contrattuali;
non può infatti condividersi l'assunto dell'attrice secondo il quale l'omessa indicazione del regime finanziario applicato abbia prodotto indeterminatezza del prezzo dell'operazione: su questa e sulle ulteriori questioni sollevate con riferimento alla legittimità del metodo di ammortamento del finanziamento in entrambi i rapporti oggetto di causa, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Sez. U, Sentenza
n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo
Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”.
La Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
8 l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto l'ulteriore profilo dedotto dall'attrice, allorché ha sostenuto che il contratto fosse affetto da nullità per la pattuizione della capitalizzazione di interessi in violazione dei limiti imposti dalla legge.
Per tali motivi, le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono da respingere.
In ragione della soccombenza, si dispone infine condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva,
9 euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento, che liquida nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
10