Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME8 09 2 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G. N. 13570/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.18745 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: TECNAS SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LARATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2001 1237 dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, -1- No cura notarile giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 630/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 20/01/00 R.G.N. 4551/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 20 gennaio 2000 n. 630, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, nei confronti dell'INAIL, dalla Tecnas Sud s.r.l. contro la sentenza pronunciata in grado d'appello dal Tribunale di Taranto in materia di determinazione dei contributi assicurativi dovuti da detta società per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nella parte narrativa della sentenza si dava atto che l'Inail aveva resistito con controricorso depositato fuori termine e nell'epigrafe era menzionata la partecipazione alla discussione orale della difesa dello stesso Istituto. Le spese del giudizio di cassazione erano poste a carico della società ricorrente e nel dispositivo erano determinate in L. 31.600 per spese e L.
3.000.000 per onorari. In relazione a questa sentenza la Soc. Tecnas Sud ha proposto, nei confronti dell'Inail, ricorso con cui chiede la correzione e, ove occorra, la revocazione parziale della sentenza stessa, con la cancellazione della statuizione riguardante la condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Al riguardo osserva che erroneamente si era supposta l'esistenza di una parte resistente, dato che tale qualità ha, a norma dell'art. 370 c.p.c., solo la parte che abbia notificato il controricorso nell'apposito termine, mentre non è equiparabile la posizione della parte che, avendo notificato tardivamente il controricorso, ha solo il diritto a partecipare alla discussione orale. L'Inail resiste con controricorso, con cui deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario. Dopo il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Sill 3 Sul ricorso si provvede con sentenza, forma richiesta della necessità di decidere relativamente a una richiesta non solo di correzione di errore materiale, ma anche di revocazione della suindicata sentenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 11148/1997). Il ricorso è inammissibile sotto il profilo della correzione dell'errore materiale. Infatti l'errore lamentato non è assolutamente riconducibile all'ipotesi dell'errore materiale. Non si vede, infatti, come possa essere qualificato come frutto di un errore materiale l'intero capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese del giudizio, × che trova coerente riscontro sia nella motivazione che nel dispositivo. Quello denunciato integrerebbe semmai, stante la sua pretesa causa e le sue conseguenze, un tipico errore di giudizio. Del resto dalla sentenza non è individuabile la diversa effettiva volontà del giudicante, che consentirebbe l'eliminazione dell'errore mediante la procedura di correzione dell'errore materiale (cfr. Cass. n. 12982/1999). La doglianza della parte ricorrente non è correttamente riconducibile neanche alla figura della revocazione disciplinata dagli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Il fatto che, in ipotesi la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto resistente al ricorso l'Inail, nonostante la tardività del deposito del controricorso, integrerebbe un errore nella qualificazione giuridica del fatto, e non un errore di fatto, come chiesto dagli articoli citati, posto che nella sentenza stessa si dà atto del tardivo deposito. Del resto l'art. 395 n. 4 non fa riferimento a eventuali contraddittorietà interne della sentenza, ma a un contrasto tra la realtà ipotizzata dal giudice e quella incontrastabilmente risultante dagli atti e documenti. 5714 4 Va quindi dichiarato inammissibile anche il ricorso per revocazione. E' opportuno, tuttavia, rilevare che il difensore della parte intimata, munito di procura speciale per il giudizio di cassazione, ha la facoltà di partecipare alla discussione orale, anche in caso di mancata regolare proposizione del controricorso, e che sono rimborsabili le relative spese di difesa (cfr. Cass. n. 4222/1980, n. 742/1981 e n. 2272/1982). E' logico quindi presumere che la contestata pronuncia sulle spese si ricolleghi alla partecipazione alla discussione orale del difensore dell'Inail, menzionata nell'epigrafe della sentenza. Le spese di questo procedimento vengono poste a carico della Società ricorrente, secondo il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in L. 43000 oltre a L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Rosario be Mum's Saverio Teller Dell I D , O L IL CANCELLIERE L O A Depositato in Cancelleria B S I S oggi, 15 GIU. 2001 D 0 A 1 T A .1 3 , . A T DLC 3 M A T S E S 5 R E O R 'A . P P P U S L N S M IL CANCELLIERE I L E N 3 I O Z N E A G D 7 - O I -8 S A N 1 D E E S 8 C A 9 1 5