Articolo 31 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 30Articolo 35
Versione
5 febbraio 1976
>
Versione
8 maggio 2010
Art. 31. Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per essere iscritti nell'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano ((, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o)) di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
e) avere la residenza ((o il domicilio professionale,)) ella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente