Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R UBBLICA ITALIANA EP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice Dott. Manuela Fontana, letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al N.
16552/2024 R.G. promossa da Parte 1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli
Avv.ti AVALLONE ROBERTO e AVALLONE GERARDO ed, unitamente ai quali, è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cervantes 55/16;
RICORRENTE contro
ין in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n.
248 del 2.12.2005, dai funzionari Controparte_3 CP 4
[...] CP 2
CP 5 , Controparte_6 Controparte_9 Controparte_7 CP 8
,
,
Controparte_10 a ciò designati CP 12 CP 13CP 11 و
,
con ordine di servizio del Direttore di Sede 18/2016, nonché determina del Direttore di
Coordinamento metropolitano di Napoli n. 125 del 20/09/2023, depositati presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' CP_1 di Napoli sita in via Alcide De Gasperi n
55.
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, parte ricorrente esponeva: di aver proposto ricorso per ATP (avente RG n. 7082/2023) al fine di accertare la sussistenza del
15/04/2024; che l' CP_1 non aveva provveduto ad erogare la prestazione.
Tanto premesso in punto di fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Condannare
l' CP_1 al pagamento delle somme per ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento, in favore di come da decreto di omologa del Parte 1
,
Tribunale di Napoli - R.G. 7082/2023 del 05/04/2024 emesso dalla Dott.ssa Tomassi,
a far data dal mese di maggio 2022 (data di decorrenza della prestazione), a tutt'oggi, oltre interessi legali e successivi occorrenti;
2) Condannare sempre esso L' CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva 1 CP_1 che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine legalmente previsto per la proposizione della domanda giudiziale e, in via gradata, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione della liquidazione della prestazione avvenuta in data 3 Settembre 2024 con pagamento nel mese di Ottobre
2024.
In ragione del pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' CP 1 , deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento a detto capo di domanda.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento del dovuto, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
Atteso che il riconoscimento della prestazione è avvenuto nell'immediatezza della scadenza del centoventesimo giorno previsto dal comma 5 dell'art 445 bis cpc e avendo parte ricorrente proposto ricorso prima del decorso infruttuoso di detto termine, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Fontana, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) compensa le spese di giudizio
Così deciso in data 31/01/2025.
il Giudice
Dott. Manuela Fontana