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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7907/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. Stefano CERA e Linda ZULLO ed elettivamente domiciliata presso il primo all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE contro
nato a San Giovanni in [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Barbara C.F._2
SPAGGIARI presso il cui studio in San Felice sul Panaro (MO),, via Mazzini n. 19, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convissuto more uxorio dal 2017 Parte_1 Controparte_1 al gennaio 2024. Dall'unione è nata, l'11 ottobre 2019, la piccola Per_1
Attualmente la ricorrente vive con la figlia a casa della nonna materna, mentre il resistente si è trasferito a casa dei suoi genitori. pagina 1 di 5 *** Con ricorso depositato il 12 giugno 2025 la signor ha chiesto che: Pt_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé;
- la bambina possa vedere il padre tutti i martedì con pernottamento, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 16,00 al lunedì mattina, nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate due settimane anche non consecutive (come con la madre), ad anni alterni, e con equa suddivisione, le altre festività e i ponti;
- il signor versi un contributo mensile di 300,00 euro per il CP_1 mantenimento della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
- l'assegno unico sia percepito per intero da lei. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte e ha chiesto che:
- la bambina sia affidata in forma condivisa ai due genitori;
- sia collocata in forma paritaria e alternata presso il padre e la madre secondo un calendario quattordicinale, che preveda che nella prima settimana stia con lui il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina e nella seconda il martedì e il giovedì con pernottamento e il venerdì fino all'ora di cena;
- sia stabilito che nelle vacanze natalizie passi con ciascun genitore sette Per_1 giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in estate tre settimane anche non consecutive;
- sia disposto che il padre e la madre concorrano in via diretta al mantenimento della figlia e che le spese straordinarie siano suddivise tra loro a metà;
- l'assegno unico sia attribuito a metà a ciascuna delle parti. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha avanzato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere integralmente compensate.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre;
Parte_2
3) dispone che il signor ossa vedere e tenere con sé la figlia secondo CP_1 il seguente calendario: PRIMA SETTIMANA da martedì all'uscita da scuola a giovedì mattina all'ingresso a scuola;
SECONDA SETTIMANA da martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina all'ingresso a scuola;
da sabato alle 15,30 a lunedì all'ingresso a scuola;
TERZA SETTIMANA: da martedì all'uscita da scuola a giovedì mattina all'ingresso a scuola;
QUARTA SETTIMANA il martedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva all'ingresso a scuola e da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
4) prevede che nei periodi di vacanza stia con i genitori: Per_1
- nelle vacanze natalizie con ciascun genitore per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2025 la bambina trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui non lo ha passato lo scorso anno);
- nel periodo pasquale con ciascun genitore per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 la minore passerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non è stata l'anno precedente);
- in estate con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni pari la scelta spetterà alla madre e in quelli dispari al padre;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_2 somma di 100,00 euro mensili a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente pagina 3 di 5 documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) prende atto che il signor ha accettato che l'assegno unico venga CP_1 percepito integralmente dalla GN;
Pt_2
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. Stefano CERA e Linda ZULLO ed elettivamente domiciliata presso il primo all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE contro
nato a San Giovanni in [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Barbara C.F._2
SPAGGIARI presso il cui studio in San Felice sul Panaro (MO),, via Mazzini n. 19, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convissuto more uxorio dal 2017 Parte_1 Controparte_1 al gennaio 2024. Dall'unione è nata, l'11 ottobre 2019, la piccola Per_1
Attualmente la ricorrente vive con la figlia a casa della nonna materna, mentre il resistente si è trasferito a casa dei suoi genitori. pagina 1 di 5 *** Con ricorso depositato il 12 giugno 2025 la signor ha chiesto che: Pt_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé;
- la bambina possa vedere il padre tutti i martedì con pernottamento, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 16,00 al lunedì mattina, nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate due settimane anche non consecutive (come con la madre), ad anni alterni, e con equa suddivisione, le altre festività e i ponti;
- il signor versi un contributo mensile di 300,00 euro per il CP_1 mantenimento della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
- l'assegno unico sia percepito per intero da lei. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte e ha chiesto che:
- la bambina sia affidata in forma condivisa ai due genitori;
- sia collocata in forma paritaria e alternata presso il padre e la madre secondo un calendario quattordicinale, che preveda che nella prima settimana stia con lui il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina e nella seconda il martedì e il giovedì con pernottamento e il venerdì fino all'ora di cena;
- sia stabilito che nelle vacanze natalizie passi con ciascun genitore sette Per_1 giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in estate tre settimane anche non consecutive;
- sia disposto che il padre e la madre concorrano in via diretta al mantenimento della figlia e che le spese straordinarie siano suddivise tra loro a metà;
- l'assegno unico sia attribuito a metà a ciascuna delle parti. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha avanzato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere integralmente compensate.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre;
Parte_2
3) dispone che il signor ossa vedere e tenere con sé la figlia secondo CP_1 il seguente calendario: PRIMA SETTIMANA da martedì all'uscita da scuola a giovedì mattina all'ingresso a scuola;
SECONDA SETTIMANA da martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina all'ingresso a scuola;
da sabato alle 15,30 a lunedì all'ingresso a scuola;
TERZA SETTIMANA: da martedì all'uscita da scuola a giovedì mattina all'ingresso a scuola;
QUARTA SETTIMANA il martedì dall'uscita da scuola alla mattina successiva all'ingresso a scuola e da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
4) prevede che nei periodi di vacanza stia con i genitori: Per_1
- nelle vacanze natalizie con ciascun genitore per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2025 la bambina trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui non lo ha passato lo scorso anno);
- nel periodo pasquale con ciascun genitore per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 la minore passerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non è stata l'anno precedente);
- in estate con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni pari la scelta spetterà alla madre e in quelli dispari al padre;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_2 somma di 100,00 euro mensili a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente pagina 3 di 5 documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) prende atto che il signor ha accettato che l'assegno unico venga CP_1 percepito integralmente dalla GN;
Pt_2
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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