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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 500/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dott. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - Giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nel proc. n.500/2022 RG promosso con ricorso depositato il 26.01.2022 da
Parte_1 con l'avv. CRISTIANO DALLA TORRE contro
Controparte_1 con l'avv. TIZIANA IANNUZZI con l'intervento del curatore speciale del minore in persona dell'Avv. MONIA GAMBAROTTO e del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio - sentenza parziale MOTIVAZIONE In corso di causa ha chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio religioso contratto con celebrato in data 24/06/2006 a NOVENTA Controparte_1
DI PIAVE, regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile -atti di matrimonio- del medesimo Comune al n. 3 p. I anno 2006, riservando al prosieguo del giudizio la decisione di ogni loro domanda. Osserva il Collegio che detta pronunzia può essere senz'altro emessa. Come noto, infatti, l'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1.12.1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2.3 bis del decreto legge 14.03.2005, n. 35, convertito nella legge 14.05.2005, n. 80), prevede che nel caso in cui il processo debba continuare per l'esame delle ulteriori questioni, il tribunale emetta sentenza parziale relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, va ricordato che gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
pagina 1 di 3 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti:
“dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3). La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa 20.07.2021 dopo essere comparsi innanzi al presidente del tribunale in data 9.06.2021. Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 26.01.2022), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato che il tentativo di conciliare i coniugi ha dato esito negativo, e che il comportamento tenuto dagli stessi sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. Tutte le risultanze attestano dunque la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Lo stesso convenuto ha aderito alla domanda divorzile. pagina 2 di 3 Di qui l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso del matrimonio. Sulle spese di giudizio si provvederà con la sentenza definitiva. La causa va ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione delle altre domande proposte dai coniugi.
P Q M
Il Tribunale, pronunziando in via non definitiva, 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 24/06/2006, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I n. 3 anno 2006 del CP_1
Comune di Noventa di Piave 2. Ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto. Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente
- dott. Carlo Azzolini-
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dott. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - Giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nel proc. n.500/2022 RG promosso con ricorso depositato il 26.01.2022 da
Parte_1 con l'avv. CRISTIANO DALLA TORRE contro
Controparte_1 con l'avv. TIZIANA IANNUZZI con l'intervento del curatore speciale del minore in persona dell'Avv. MONIA GAMBAROTTO e del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio - sentenza parziale MOTIVAZIONE In corso di causa ha chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio religioso contratto con celebrato in data 24/06/2006 a NOVENTA Controparte_1
DI PIAVE, regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile -atti di matrimonio- del medesimo Comune al n. 3 p. I anno 2006, riservando al prosieguo del giudizio la decisione di ogni loro domanda. Osserva il Collegio che detta pronunzia può essere senz'altro emessa. Come noto, infatti, l'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1.12.1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2.3 bis del decreto legge 14.03.2005, n. 35, convertito nella legge 14.05.2005, n. 80), prevede che nel caso in cui il processo debba continuare per l'esame delle ulteriori questioni, il tribunale emetta sentenza parziale relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, va ricordato che gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
pagina 1 di 3 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti:
“dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3). La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa 20.07.2021 dopo essere comparsi innanzi al presidente del tribunale in data 9.06.2021. Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 26.01.2022), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato che il tentativo di conciliare i coniugi ha dato esito negativo, e che il comportamento tenuto dagli stessi sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. Tutte le risultanze attestano dunque la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Lo stesso convenuto ha aderito alla domanda divorzile. pagina 2 di 3 Di qui l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso del matrimonio. Sulle spese di giudizio si provvederà con la sentenza definitiva. La causa va ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione delle altre domande proposte dai coniugi.
P Q M
Il Tribunale, pronunziando in via non definitiva, 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 24/06/2006, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I n. 3 anno 2006 del CP_1
Comune di Noventa di Piave 2. Ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto. Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente
- dott. Carlo Azzolini-
pagina 3 di 3