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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/09/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3889/2023 R.G. e vertente
TRA
(cod. Fisc: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Fratello il 09.08.1962 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Milazzo, via M. Regis n.49, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lima, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 06.08.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile (invalidità nella misura del 100%); in subordine dell'assegno mensile di assistenza (invalidità in misura pari o superiore al 74%) e per l'accertamento dell'handicap ai sensi della L.104/92; che visitato in data
19.11.2021 era stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88 – percentuale 67% data decorrenza: 06.08.2021; Diagnosi: cardiomiopatia con polivalvulopatia, fibrillazione atriale cronica ed impianto di ICD monocamerale.
Spondilodiscoartrosi. Codici DM impiageti per analogia e proporzionalmente.
Diagnosi ICD9: cod. 429.9 – cod. 715 cod. 6443 – cod. 7008”; che pertanto aveva depositato in data 03.05.2022 istanza di (giudizio iscritto al n. RG Pt_2
1554/2022, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare l'assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi il riconoscimento della pensione di inabilità (invalidità 100%), in subordine superiore al 75% ( invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)e i benefici della L.104/92; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott.
, riconosceva l'invalidità civile nella misura dell'80% a decorrere dal Pt_1
giorno 01/06/2023.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità civile, in subordine assegno mensile di assistenza, nonché il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3 comma 1 e 3 della L. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 08.03.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la
2 fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo Parte_1 stesso risulta affetto ed in particolare: “CARDIOPATIA DILATATIVA
IPOCINETICA CON RIDUZIONE MODERATA DELLA FUNZIONE SISTOLICA
GLOBALE IN PAZIENTE PORTATORE DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE
VALVULOPATIA MITRALICA, AORTICA E TRICUSPIDALE DI GRADO CP_ MODERATO IN III^ CLASSE NYHA (Già riconosciuta dall' . OBESITA'
CON BMI 30,4 (Altezza m 1,75 Peso Kg 94,00). ALTERATA GLICEMIA A
DIGIUNO E DISLIPIDEMIA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO.
LOMBALGIA CRONICA ACCESSIONALE IN SPONDILOARTROSI LOMBARE
E COXARTROSI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI.” e concludendo che “il
Signor ha diritto ad una invalidità civile dell'85% dal giorno Parte_1
01/01/2025 in base alla visita medica, alla documentazione sanitaria presente e alla natura progressiva delle patologie presenti.” (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
3 In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del Parte_1
85% requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza,
a decorrere dalla data del 01/01/2025.
Ogni altra questione, non riconosciuta dal CTU, deve ritenersi assorbita.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 24.12.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
4 - Dichiara che è soggetto invalido nella misura del Parte_1
85% requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data del 01/01/2025;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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