Decreto cautelare 7 dicembre 2022
Decreto cautelare 12 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, decreto cautelare 07/12/2022, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 05736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2022, proposto da
Impresa Individuale “Polli e Contorni di Basso Pasquale”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Romano, Lucia Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, anche monocratiche: dell'Ordinanza n. 29 del 9.11.2022, prot. 63606/2022, notificata in pari data, DI chiusura immediata dell'attività gestita dall'impresa ricorrente; ove occorra, dell'Ordinanza di Demolizione ex art. 35, D.P.R. 380/2021, n. 27 del 26.10.2022, prot. 1227/1233, notificata il 27.10. 2022, di demolizione del manufatto in cui l'istante esercitava la propria attività; ove occorra, del Verbale del Comando di Polizia Locale di Nola, prot. n. 56260 del 7.10.2022, richiamato nell'impugnata Ordinanza n. 27/2022 e non direttamente conosciuto; di ogni atto preordinato, connesso e conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il provvedimento di chiusura impugnato non è giustificato in base ad accertate esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica, per cui può esserne accordata temporanea sospensione cautelare ai fini della prosecuzione dell’attività commerciale fino alla camera di consiglio in cui sarà trattata la domanda cautelare in sede collegiale;
Letta l’istanza di anticipazione dell’udienza cautelare depositata dal Comune resistente in data 6 dicembre 2022;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. applicabile al processo amministrativo, in coerenza con il principio generale «dies a quo non computatur in termino», non sussiste il termine minimo di 10 giorni dalla notificazione per la calendarizzazione del ricorso per la camera di consiglio del 16 dicembre 2022;
Rilevato inoltre che nell’istanza è dato leggere che «il Comune di Nola ha interesse ad una urgente definizione della fase cautelare del giudizio, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati
in funzione di un progetto di riqualificazione finanziato con fondi del PNRR», mentre gli atti impugnati esprimono l’esercizio di un potere inerente al solo controllo dell’attività edilizio-urbanistica;
Ritenuto, pertanto, che non si apprezzano presupposti in fatto ed in diritto tali da giustificare l’adozione di un decreto di abbreviazione dei termini processuali;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari in sede monocratica per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento di chiusura.
Respinge l’istanza di abbreviazione termini proposta dal Comune di Nola;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 7 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO