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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9397/ 2024
TRA
e , n.q. di genitori di Parte_1 Controparte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. CAPUANO MIRKO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/07/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe proponevano opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_3
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di frequenza in favore del figlio minore. Chiedevano, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata. Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure dei ricorrenti si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico del minore, essendo lo stesso affetto da patologia che gli riconoscerebbe difficoltà persistente a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del minore, ritenendo gli istanti che il CTU nominato nella prima fase avrebbe sottovalutato la gravità del quadro patologico del minore.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente la patologia lamentata dal minore ed ha escluso che essa abbia una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di frequenza.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che: “la condizione clinica attuale del minore Persona_1 sia in considerazione della documentazione presentata agli atti che dell'impressione clinica in corso di accertamento, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera persistente con le attività proprie dell'età.
Infatti, il minore, dopo iniziale inibizione, si presenta partecipe e ben disposta al dialogo, in grado di instaurare un rapporto valido sul piano comunicativo e relazionale con l'adulto estraneo. L'eloquio si mostra adeguato all'età nella forma e nei contenuti. Il flusso del pensiero appare congruo. Il contesto scolastico viene vissuto senza particolare difficoltà o frustrazione, oltre che rappresentare un piacevole momento di aggregazione con i pari. La comprensione linguistico-verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto.
Pertanto, non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Alla luce di queste riflessioni ritengo il minore NON invalido civile (patologia Persona_1 non invalidante o minore non invalido)”.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di frequenza, dando atto, all'esito dello stesso, che: “il minore si presenta ben curata nell'aspetto e nel vestiario. Sensorio integro, orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone. Le capacità di critica e giudizio risultano adeguate per l'età. Dopo qualche iniziale inibizione, riesce ad instaurare un buon rapporto empatico col clinico. Risponde alle domande rivoltele riguardo la propria quotidianità ed il contesto scolastico in maniera adeguata e pertinente al contesto.
La comprensione linguistico-verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto. L'eloquio risulta congruo ed adeguato all'età nel contenuto e nella forma. Assenza di disturbi mnesici. L'umore è eutimico”. (v. CTU, in atti).
Non si ravvisano pertanto, valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, nonché conforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono invero assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico che a livello motorio non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata. In conclusione, alla luce delle censure proposte dagli opponenti, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
In definitiva, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9397/ 2024
TRA
e , n.q. di genitori di Parte_1 Controparte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. CAPUANO MIRKO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/07/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe proponevano opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_3
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di frequenza in favore del figlio minore. Chiedevano, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata. Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure dei ricorrenti si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico del minore, essendo lo stesso affetto da patologia che gli riconoscerebbe difficoltà persistente a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del minore, ritenendo gli istanti che il CTU nominato nella prima fase avrebbe sottovalutato la gravità del quadro patologico del minore.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente la patologia lamentata dal minore ed ha escluso che essa abbia una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di frequenza.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che: “la condizione clinica attuale del minore Persona_1 sia in considerazione della documentazione presentata agli atti che dell'impressione clinica in corso di accertamento, non debba considerarsi di gravità tale da interferire in maniera persistente con le attività proprie dell'età.
Infatti, il minore, dopo iniziale inibizione, si presenta partecipe e ben disposta al dialogo, in grado di instaurare un rapporto valido sul piano comunicativo e relazionale con l'adulto estraneo. L'eloquio si mostra adeguato all'età nella forma e nei contenuti. Il flusso del pensiero appare congruo. Il contesto scolastico viene vissuto senza particolare difficoltà o frustrazione, oltre che rappresentare un piacevole momento di aggregazione con i pari. La comprensione linguistico-verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto.
Pertanto, non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Alla luce di queste riflessioni ritengo il minore NON invalido civile (patologia Persona_1 non invalidante o minore non invalido)”.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di frequenza, dando atto, all'esito dello stesso, che: “il minore si presenta ben curata nell'aspetto e nel vestiario. Sensorio integro, orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone. Le capacità di critica e giudizio risultano adeguate per l'età. Dopo qualche iniziale inibizione, riesce ad instaurare un buon rapporto empatico col clinico. Risponde alle domande rivoltele riguardo la propria quotidianità ed il contesto scolastico in maniera adeguata e pertinente al contesto.
La comprensione linguistico-verbale è utile ed informativa ai fini comunicativi;
è adeguata, inoltre, per richieste semplici direttamente collegate al contesto. L'eloquio risulta congruo ed adeguato all'età nel contenuto e nella forma. Assenza di disturbi mnesici. L'umore è eutimico”. (v. CTU, in atti).
Non si ravvisano pertanto, valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, nonché conforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono invero assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico che a livello motorio non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata. In conclusione, alla luce delle censure proposte dagli opponenti, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
In definitiva, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo