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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 11858/2025 Volontaria Giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 ottobre 2025 da 1) avvocato Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] in proprio domicilio telematico eletto presso di sé ( Email_1
e
2) counsellor Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con lo stesso Avv. Parte_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 9 giugno 2007 a Noto (SR) (anno 2007, atto n. 21, registro atti di matrimonio del Comune di Noto, parte 2, serie C)
separati consensualmente con verbale in data 19 aprile 2021 omologato con decreto del 21 maggio 2021 con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
nato a [...] il [...], cittadino italiano Controparte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
***
ACCORDI
Anche a consolidamento o modifica/integrazione degli accordi di separazione omologati da codesto Ill.mo Tribunale con decreto n. cron. 9249/2021 del 21 maggio 2021, si dichiara e stabilisce consensualmente quanto segue.
1) Affidamento condiviso dei figli
Quanto ai tre figli, ancora minori di età, essi sono e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocamento preferenziale presso l'abitazione della madre, ma senza vincolo in tal senso. e stabiliranno ove Pt_1 Pt_2 possibile le rispettive dimore abituali nello stesso Comune (come avviene attualmente) o in Comuni limitrofi o all'interno della stessa provincia, onde favorire la vicinanza dei figli ad entrambi i genitori e così agevolare la relativa frequentazione.
I figli hanno tuttora la residenza presso l'abitazione del padre, in Via Caduti di Nassiriya 2/B, a Peschiera OR, ma i genitori potranno in ogni momento valutare concordemente di trasferirla presso l'abitazione della madre.
2) Norme applicative dell'affidamento condiviso
Ferma e impregiudicata l'adozione di tempi e modalità liberamente concordate di volta in volta tra i genitori (che tengano conto del preminente interesse dei figli), si applicheranno le seguenti regole in merito all'affidamento dei figli:
- durante la settimana, dal lunedì al venerdì i figli trascorreranno con la madre quattro pomeriggi e notti, mentre un pomeriggio (quello del giovedì) e il pernottamento seguente con il padre;
- nei fine settimana i figli staranno alternativamente con la madre o con il padre, con rientro presso l'abitazione della madre entro domenica sera o il lunedì mattina prima della scuola;
i fine settimana potranno estendersi nel caso di “ponti” festivi, eventualmente anche con gite fuori Milano o visita ad una delle nonne (quella materna residente a [...]di Siracusa e quella paterna residente a [...]); - in estate, durante il mese d'agosto i bambini trascorreranno i giorni di vacanza dal 1° al 16 del mese con un genitore e i giorni dal 17 al 31 con l'altro genitore. Tali periodi potranno essere rimodulati in relazione ai rispettivi impegni di lavoro dei genitori e alla possibilità di estendere la vacanza con i figli anche a periodi compresi in altri mesi estivi. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico le spese relative a vacanze, soggiorni o gite con i figli;
- durante le festività natalizie (intendendosi per tali il periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio) i figli staranno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro. Le vacanze pasquali verranno trascorso dai figli ad anni alterni con uno o con l'altro genitore.
3) Assegno di mantenimento dei figli
A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, dalla data della separazione versa a Pt_1 una somma mensile, originariamente di Euro 1.200,00, che, seguito delle Pt_2 rivalutazioni annuali, ammonta durante il corrente anno 2025 a Euro 1.412,62.
Senza soluzione di continuità, proseguirà anche dopo lo scioglimento del matrimonio Pt_1
a versare a tale titolo entro il giorno 5 di ciascun mese la medesima somma, che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
Per la rivalutazione si terrà conto, come già fatto in passato, dell'indice dei prezzi al consumo Istat per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato mensilmente (nel mese successivo a quello di rilevazione). Poiché la rivalutazione si applicherà a partire dal 1° gennaio, si utilizzerà l'indice relativo al mese di novembre (comparato al mese di novembre dell'anno precedente), pubblicato a metà dicembre.
4) Assistente familiare
I genitori, quale ausilio e supporto nella cura dei figli e per far fronte in generale alle incombenze familiari, si avvalgono di un'assistente familiare, automunita. Essi continueranno a farsi carico ciascuno per il 50% delle spese relative all'assistente familiare, con eccezione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal datore di lavoro, che sarà sostenuta per il 100% da Pt_1
5) Ripartizione spese per i figli
I genitori inoltre si faranno carico, ciascuno per il 50%, delle spese scolastiche dei figli (intendendosi per spese scolastiche tutte quelle, per cui sia richiesto o meno il preventivo accordo dei genitori, specificate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017) e precisamente:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Tutte le altre spese, e quindi le spese mediche ed extrascolastiche, come pure indicate nelle suddette “Linee Guida spese extra assegno”, saranno a carico di per il 100%; Parte_1 si riportano di seguito le spese indicate alle Linee Guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
6) Case d'abitazione e relativi mutui
e dispongono ciascuno di una propria casa d'abitazione di proprietà, dove Pt_1 Pt_2 accolgono alternativamente i figli, regolandosi concordemente di volta in volta, anche con questi ultimi e secondo le esigenze della famiglia (e ferma la previsione delle suestese norme applicative dell'affidamento condiviso dei figli).
In particolare, in esecuzione degli accordi di separazione (i) dal luglio 2021 è Pt_1 proprietario esclusivo dell'appartamento di Peschiera OR, Via Caduti di Nassiriya, 2/B (sopra citato), dove attualmente risiede, e provvede al pagamento integrale del relativo mutuo ipotecario, così come vi provvederà in futuro in via esclusiva (nonostante, per l'impegno assunto in origine con la banca, resti tuttora la cointestazione); (ii) sempre nel luglio 2021, ha acquistato nel luglio 2021 l'appartamento di Peschiera OR, Via Trieste, 33 Pt_2
(pure sopra citato), di cui da allora è proprietaria esclusiva e dove attualmente risiede;
ella si fa carico del mutuo ipotecario provvedendo al rimborso delle rate a favore di (che quale Pt_1 unico contraente ha assunto l'obbligo di pagamento verso la banca) e continuerà anche per il futuro a farsene carico rimborsando a le rate mensili a lui addebitate dalla banca. Pt_1
7) Secondo box dell'appartamento di – cessione quota 37/100 di Pt_1 Pt_2
Per quanto concerne il secondo box di cui è provvisto l'appartamento di Via Caduti di Nassiriya (secondo box tuttora cointestato in comproprietà per 63/100 a e per 37/100 Pt_1
a , nell'ambito della sistemazione dei rapporti connessa allo scioglimento del Pt_2 matrimonio e quindi in adempimento dei presenti accordi, cederà a la quota di Pt_2 Pt_1
37/100 in modo che in capo a si consolidi la proprietà esclusiva anche del secondo box Pt_1 dell'appartamento di Via Caduti di Nassiriya. La cessione a della quota di Pt_1 Pt_2 avverrà senza corrispettivo e a spese di Il box in parola è stato acquistato dai coniugi Pt_1 con atto di compravendita in data 29 gennaio 2010, autenticato da notaio di Per_1
Milano, n. 21723 di Rep. e n. 12472 di Racc., ed è così descritto e identificato:
- vano ad uso autorimessa privata al piano interrato, contraddistinto con il numero interno 16, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Peschiera OR come segue: foglio 17, mappale 83, sub. 47, Via Caduti di Nassiriya n. 2, P. S1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 17, R.C.E. 52,68.
8) CP_2
e dispongono entrambi di un'autovettura, tutte e due di proprietà del primo.
[...] Pt_2
dispone, quale proprietario, di una Nissan Qashqai dell'aprile 2023, tuttora in corso di Pt_1 finanziamento, facendosi carico integralmente dei relativi oneri (fino all'aprile 2023 disponeva della Nissan Qashqai novembre 2012 ora nella disponibilità di . Pt_2
dispone, a titolo di comodato d'uso esclusivo e gratuito, di una Nissan Qashqai del Pt_2 novembre 2012, di proprietà di (fino all'aprile 2023 disponeva di una Citroen C4, poi Pt_1 ceduta a terzi).
Quanto alla vettura in uso a continuerà a farsi carico di tutti i relativi oneri Pt_2 Pt_1
(ad es., per bollo, assicurazione RC, revisioni e/o riparazioni ordinarie e straordinarie), salvo che per quelli strettamente personali, quali carburante, parcheggi, pedaggi, multe, cui provvederà Pt_2
LV che in base alle sue condizioni economiche, possa far fronte in proprio Pt_2 all'acquisito e agli oneri di un'autovettura, e valuteranno concordemente – in Pt_1 Pt_2 relazione all'obsolescenza della vettura oggi in uso a – l'acquisto da parte di Pt_2 Pt_1 di un'autovettura nuova o usata da destinare all'uso esclusivo di regolato dal Pt_2 medesimo regime attuale.
9) Assegno divorzile ha versato e versa a un assegno di mantenimento secondo quanto previsto Pt_1 Pt_2 dagli accordi di separazione per un periodo che si estende a tutto il corrente anno 2025.
Tenuto conto che con l'avvio della sua nuova attività, non ha ancora raggiunto una Pt_2 stabile autonomia economica, si stabilisce che, in forza dei presenti nuovi accordi di divorzio e senza soluzione di continuità con l'assegno di mantenimento previsto dagli accordi separazione, e quindi con effetto sin dal 1° gennaio 2026, continuerà a versare a Pt_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile fisso di Euro 2.000,00, non Pt_2 soggetto a rivalutazione, per tutto l'anno 2026 e per i successivi due anni (e quindi per un tempo determinato, fino a tutto l'anno 2028), secondo quanto di seguito riepilogato:
- Euro 2.000,00 (duemila/00) al mese per l'anno 2026;
- Euro 2.000,00 (duemila/00) al mese per l'anno 2027;
- Euro 2.000,00 (duemila/00) al mese per l'anno 2028.
***
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Noto (SR) in data 9 giugno 2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto (SR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Comune di Peschiera OR (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG