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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2383/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Maggisano Antonietta e Stefania Campasso presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentate congiuntamente e depositate il 31.10.2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 26/05/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 265 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/07/2004 e il 17/05/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c. con condizioni difformi rispetto quelle dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 24.10.2025 il Giudice invitava le parti a fornire chiarimenti ed a ri-depositare l'intero accordo sottoscritto. I ricorrenti provvedevano nel termine perentorio loro assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.202, in via esclusiva, alla SI.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alle figlie minore, e Pt_1 Per_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze Per_1 ivi contenute;
DISPONE che il SI. possa liberamente frequentare la minore, compatibilmente alle esigenze Pt_2 lavorative dei genitori e alle necessità della figlia, e, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario minimo:
• Un fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il terzo week-end del mese), dal sabato mattina sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22.00 circa.
• Durante le festività natalizie, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, rispettando il criterio dell'alternanza negli anni (in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 23/12 al 30/12 con la mamma e dal 31/12 al 06/01 con il papà, e così via).
pagina 2 di 4 • Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo (in caso di disaccordo, negli anni pari, Pasqua con la mamma e Lunedì dell'Angelo con il papà, e così via).
• Durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con obbligo reciproco di comunicare la località e l'indirizzo di vacanza.
• In occasione del compleanno della minore, ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni (in caso di disaccordo, negli anni pari con la mamma, e così via).
• In occasione dei compleanni dei genitori, ciascuno di essi terrà con sé la minore.
• In occasione di ponti ed altre festività nazionali che ricorrono di anno in anno, verrà mantenuto invece invariato l'ordinario calendario di frequentazione, salvo diversi accordi che prevedano maggiori tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
DISPONE che il SI. versi a titolo di contributo al mantenimento in favore di Pt_2 Per_2 minore, e di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 cad.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario alla madre e soggetto a rivalutazione Istat annuale;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, siano divise al 50% ciascuno, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per le figlie, con spese suddivise al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. risiede presso la mansarda cointestata alle parti, Pt_2 sita in Torino, Via F. C. Pamparato n.21, e la SI.ra rinuncia espressamente a domandare al Pt_1 medesimo un'indennità di occupazione nonché eventuali arretrati;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato BNL continuerà a sussistere e verrà alimentato dal SI. , con il pagamento da parte di quest'ultimo del 100% delle rate mensili del Pt_2 mutuo ristrutturazione dell'immobile coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. rinuncia espressamente a domandare alla SI.ra Pt_2
gli arretrati o qualsivoglia somma maturata sino ad oggi, relativamente al pagamento del mutuo Pt_1 ristrutturazione dell'immobile coniugale;
DÀ ATTO che le parti concordano che dal momento in cui il SI. troverà una nuova Pt_2 sistemazione abitativa e lascerà libera la mansarda sita in Torino, Via F. C. Pamparato n.21, cointestata ad entrambi i coniugi, egli ne darà immediata comunicazione alla SI.ra ed i medesimi prestano Pt_1 sin d'ora l'assenso a locare la mansarda suddetta, con percezione del relativo canone di locazione al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il box auto, sito in Torino, C.so Racconigi n.10, rimarrà in uso gratuito al SI. sino a quando egli occuperà la mansarda suddetta o rimarrà a vivere nella stessa Pt_2 zona. Nel momento in cui egli troverà una nuova sistemazione abitativa, il box auto, quale pertinenza della casa familiare, rimarrà in uso esclusivo alla SI.ra ; Pt_1 pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL TA AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2383/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti Maggisano Antonietta e Stefania Campasso presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentate congiuntamente e depositate il 31.10.2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 26/05/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 265 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/07/2004 e il 17/05/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c. con condizioni difformi rispetto quelle dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 24.10.2025 il Giudice invitava le parti a fornire chiarimenti ed a ri-depositare l'intero accordo sottoscritto. I ricorrenti provvedevano nel termine perentorio loro assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.202, in via esclusiva, alla SI.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alle figlie minore, e Pt_1 Per_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze Per_1 ivi contenute;
DISPONE che il SI. possa liberamente frequentare la minore, compatibilmente alle esigenze Pt_2 lavorative dei genitori e alle necessità della figlia, e, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario minimo:
• Un fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il terzo week-end del mese), dal sabato mattina sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 22.00 circa.
• Durante le festività natalizie, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, rispettando il criterio dell'alternanza negli anni (in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 23/12 al 30/12 con la mamma e dal 31/12 al 06/01 con il papà, e così via).
pagina 2 di 4 • Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo (in caso di disaccordo, negli anni pari, Pasqua con la mamma e Lunedì dell'Angelo con il papà, e così via).
• Durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con obbligo reciproco di comunicare la località e l'indirizzo di vacanza.
• In occasione del compleanno della minore, ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni (in caso di disaccordo, negli anni pari con la mamma, e così via).
• In occasione dei compleanni dei genitori, ciascuno di essi terrà con sé la minore.
• In occasione di ponti ed altre festività nazionali che ricorrono di anno in anno, verrà mantenuto invece invariato l'ordinario calendario di frequentazione, salvo diversi accordi che prevedano maggiori tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
DISPONE che il SI. versi a titolo di contributo al mantenimento in favore di Pt_2 Per_2 minore, e di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 cad.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario alla madre e soggetto a rivalutazione Istat annuale;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, siano divise al 50% ciascuno, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per le figlie, con spese suddivise al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. risiede presso la mansarda cointestata alle parti, Pt_2 sita in Torino, Via F. C. Pamparato n.21, e la SI.ra rinuncia espressamente a domandare al Pt_1 medesimo un'indennità di occupazione nonché eventuali arretrati;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato BNL continuerà a sussistere e verrà alimentato dal SI. , con il pagamento da parte di quest'ultimo del 100% delle rate mensili del Pt_2 mutuo ristrutturazione dell'immobile coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. rinuncia espressamente a domandare alla SI.ra Pt_2
gli arretrati o qualsivoglia somma maturata sino ad oggi, relativamente al pagamento del mutuo Pt_1 ristrutturazione dell'immobile coniugale;
DÀ ATTO che le parti concordano che dal momento in cui il SI. troverà una nuova Pt_2 sistemazione abitativa e lascerà libera la mansarda sita in Torino, Via F. C. Pamparato n.21, cointestata ad entrambi i coniugi, egli ne darà immediata comunicazione alla SI.ra ed i medesimi prestano Pt_1 sin d'ora l'assenso a locare la mansarda suddetta, con percezione del relativo canone di locazione al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il box auto, sito in Torino, C.so Racconigi n.10, rimarrà in uso gratuito al SI. sino a quando egli occuperà la mansarda suddetta o rimarrà a vivere nella stessa Pt_2 zona. Nel momento in cui egli troverà una nuova sistemazione abitativa, il box auto, quale pertinenza della casa familiare, rimarrà in uso esclusivo alla SI.ra ; Pt_1 pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL TA AL ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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