Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/12/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Impresa Individuale QU Saverio, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Autostrade Siciliane (C.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Gambuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego tacito formatosi sulla domanda di accesso agli atti riguardanti l'appalto avente ad oggetto “ Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27 dell'Autostrada A.18 Messina - Catania. Cig: 9187045D5B - Gara CAS n. 554 - G00372 ”, presentata in data 06.05.2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e per la condanna dell’Ente alla relativa ostensione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da parte ricorrente il 31.7.2025:
- della nota di riscontro del Consorzio Autostrade Siciliane pervenuta in data 30.6.2025, recante diniego parziale delle richieste di accesso agli atti avanzate dall’impresa ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AO AN RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa ricorrente, aggiudicataria della commessa di cui in epigrafe, ha agito contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso difensivo presentata in data 06.5.2025, volta all’acquisizione di una serie di atti e documenti ritenuti funzionali alla proposizione di un giudizio civile, avente ad oggetto l’accertamento della spettanza all’impresa di ulteriori importi per maggiori oneri sostenuti nell’esecuzione del contratto e non riconosciuti dalla S.A.
2. Dopo la notifica del ricorso, con nota del 30.6.2025, l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso, mettendo a disposizione dell’impresa solo parte della documentazione richiesta; tale nota è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29.7.2025, in quanto non ritenuta integralmente satisfattiva.
3. Il Consorzio intimato si è costituito per resistere al giudizio.
4. Con istanza depositata in data 29.9.2025, parte ricorrente, nel rappresentare di aver ricevuto dall’Amministrazione ulteriore documentazione, ha chiesto disporsi il rinvio della camera di consiglio fissata per il 30.9.2025, onde verificare la satisfattività della stessa rispetto alle esigenze difensive rappresentate.
5. Alla camera di consiglio del 30.9.2025, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione al 4.11.2025.
6. Con ulteriore istanza, depositata il 31.10.2025, l’impresa ricorrente ha rappresentato essere in corso l’esibizione di ulteriore documentazione da parte dell’Amministrazione e, pertanto, ha chiesto disporsi un secondo rinvio della trattazione.
7. Alla camera di consiglio del 4.11.2025, il Collegio ha accolto la predetta richiesta, disponendo il rinvio della trattazione al 16.12.2025.
8. Con atto depositato in data 3.12.2025, parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del giudizio.
9. Alla camera di consiglio del 16.12.2025, nessuno è comparso e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il Collegio non può che prendere atto dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, da cui consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo in tali casi precluso al giudice il potere di decidere la controversia, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n.6612; C.G.A. 8 aprile2024, n. 281).
11. Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
12. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AO AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN RI | SE AN RO |
IL SEGRETARIO