Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2123/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VITTORIO VENETO, 107, BRESSO, presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPE MAIO (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO VERDI N. 5 e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA CONSERVATORIO, 17, MILANO, presso lo studio degli avv.ti GIANPIERO ZINGARI (C.F. ) ed ELEONORA D'ORTA (C.F. C.F._3
), che li rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._4
APPELLATI
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1665 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 1 di 19
IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE
Si chiede che venga acquisito d'Ufficio il fascicolo di causa del I grado di giudizio avente n.
26273/2023 R.G. (Tribunale Milano – VII Sez. - G.I. Dott. Giovanni Grassi), nonché
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso volta alla RIFORMA della prefata Sentenza n.
5970/2024 pubblicata il 12.06.2024, notificata in pari data (doc. A), in epilogo al giudizio 26273/2023
R.G. (Tribunale Milano – VII Sez. - G.I. Dott. Giovanni Grassi),
Accertare e dichiarare che ha esattamente e conformemente a buona fede adempiuto alle Pt_1 prestazioni di cui l'avversaria le imputa, a torto, il grave inadempimento contrattuale di cui è causa, per le ragioni in atti;
Accertare e dichiarare che la condotta delle appellate in atti descritta costituisce grave inadempimento contrattuale risolutorio, rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. e/o degli artt. 1453 e 1455 c.c. e viola i canoni di buona fede e correttezza contrattuali, di cui agli artt. 1175,
1176, 1375 c.c. e genera quindi un pregiudizio risarcibile, per i motivi e nella misura in atti indicati e per tali effetti;
Accertare e dichiarare che la diffida in atti allegata sub doc. 10 appellate e privo di qualsivoglia efficacia e fondamento, ai fini e per gli effetti dell'art. 1454 e ad ogni altro denegato effetto risolutorio, per i motivi agli atti;
Accertare e dichiarare la legittima percezione degli acconti versati a dalle appellate, in Pt_1 relazione alle opere di cui si discute, per i motivi in atti indicati;
Accertare e dichiarare, in definitiva, che le domande avverse sono prive di fondamento fattuale e giuridico, nonché passibili di rigetto, per i motivi allegati.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi anche quivi fedelmente ritrascritto,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
Accogliere, sempre e comunque per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disattendendo tutte le domande, eccezioni ed istanze sollevate da controparte nel predetto giudizio,
Accogliere le domande e conclusioni tutte formulate in primo grado dall'Appellante, e quindi,
Accertato e dichiarato all'occorrenza anche in via principale, quanto già chiesto ed accertato giudizialmente in via pregiudiziale e/o preliminare, in riforma della suindicata sentenza ed, in pagina 2 di 19 accoglimento del presente appello, per i motivi indicati in atti, RIGETTARE ogni domanda avversa, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi rappresentati in atti, nonché,
Accertato e dichiarato che la condotta delle appellate in atti descritta costituisce recesso del committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c., per l'effetto,
CONDANNARE le appellate a corrispondere all'appellante la somma di € 138.509,43, salva diversa misura acclaranda, oltre Iva eventuale sul dovuto e nella misura di legge, pari all'utile netto nella misura presunta del 32% dei corrispettivi d'appalto, percentuale che tiene conto (in via presuntiva) dell'incidenza, sul ricavo, delle spese sostenute e delle sostenende, al fine di dare piena e regolare esecuzione ai rapporti contrattuali “de quibus”, o la diversa somma acclarata a seguito istruttoria, ovvero in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA e/o ALTERNATIVA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande superiormente svolte ed al contempo in più che denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, in
RIFORMA della sentenza quivi impugnata, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
Assunta ogni altra utile declaratoria e ribadito all'occorrenza, in via alternativa e/o subordinata, quanto richiesto e statuito in via pregiudiziale e/o preliminare e/o in via principale, in riforma della suindicata sentenza ed in accoglimento del presente appello:
Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale risolutorio degli appellati, rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c., per i motivi in atti esposti, nonché l'intercorsa violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali, di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., con conseguente pregiudizio risarcibile, per i motivi e nella misura in atti indicati, per l'effetto,
Dichiarare i contratti oggetto di causa risolti, ai fini e per gli effetti degli artt. 1453 e segg.,
c.c., per grave inadempimento imputabile integralmente alle appellate, per i motivi in atti rappresentati;
Accertare e dichiarare che, per effetto del grave inadempimento contrattuale avverso e/o della violazione della buona fede e della correttezza contrattuale, ad opera degli appellati, ha patito un Pt_1 pregiudizio risarcibile, ex artt. 1453, 1218 e/o 1175, 1176, 1375 c.c., quantificabile in € 138.509,43, salva diversa misura acclaranda, oltre Iva eventuale sul dovuto e nella misura di legge, pari all'utile netto nella misura presunta del 32% dei corrispettivi d'appalto, percentuale che tiene conto (in via presuntiva) dell'incidenza, sul ricavo, delle spese sostenute e delle sostenende, al fine di dare piena e pagina 3 di 19 regolare esecuzione ai rapporti contrattuali “de quibus”, o la diversa somma acclarata a seguito istruttoria, ovvero in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al saldo effettivo, per l'effetto,
CONDANNARE gli appellati a risarcire a la somma di € 138.509,43, per i motivi ed i Pt_1
titoli in atti indicati, salva diversa misura acclaranda, oltre Iva eventuale sul dovuto e nella misura di legge, pari all'utile netto nella misura presunta del 32% dei corrispettivi d'appalto, percentuale che tiene conto (in via presuntiva) dell'incidenza, sul ricavo, delle spese sostenute e delle sostenende, al fine di dare piena e regolare esecuzione ai rapporti contrattuali “de quibus”, o la diversa somma acclarata a seguito istruttoria, ovvero in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
Previe le più opportune ulteriori declaratorie, in accoglimento del presente appello, per i motivi indicati in atti,
Riformare la sentenza di primo grado in punto a quantificazione delle spese legali avverse, oggetto di denegata condanna a carico di tenuto conto del valore indicato dal Giudice in Pt_1
sentenza (somma del valore delle domande accolte, dunque della sola subordinata avversa), della mancata istruttoria e del rigetto della domanda principale avversa (risoluzione “ope legis”), riducendo le stesse per quanto di ragione e per i motivi ed i parametri in atti rappresentati;
Riformare la sentenza di primo grado in punto a denegata condanna al pagamento degli interessi moratori, anziché a quelli legali, per i motivi in atti rappresentati e giusto l'art. 1284 co. III
c.c.;
Riformare la sentenza di primo grado in punto a denegata condanna di alla restituzione Pt_1
al Sig. degli acconti versato al netto della sola fornitura dei materiali bagno, Controparte_1
senza tener conto del valore delle sottese opere di installazione e montaggio pacificamente svolte da quindi ridurre in ogni caso e per l'effetto l'importo oggetto di denegata restituzione al Pt_1
medesimo, appellato, nella misura da accertarsi tramite apposita istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
Mandare esente da qualsivoglia responsabilità, domanda avversaria, Parte_2
conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, così come dedotta e/o deducenda da controparte.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA
A) Previa remissione in istruttoria ed adottata ogni più opportuna declaratoria, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento del presente appello, per i motivi in atti indicati, si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale di entrambi i ricorrenti, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in data 14.07.2022, il Condominio Verdi, odierno ricorrente, appaltava a
[...]
odierna resistente, le opere di recupero, ristrutturazione e manutenzione Pt_2
straordinaria, da effettuarsi presso il Condominio, con bonus al 50% del prezzo praticato
Iva inclusa, ex art. 16bis co. 1, lett. a) e b), ex D.P.R. 917/1986 (c.d. Bonus edilizia), indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc. 2A, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto (interrogatorio formale e testi);
2. Vero che, per l'esecuzione delle opere di cui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2A, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché per le pratiche e la documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento del bonus 50%, il corrispettivo d'appalto veniva pattuito nella misura di €
64.910,43 (+ Iva al 10%) : 2 + 11.390,23 = € 43.845,45 (oltre Iva sul dovuto nella misura di legge), giusto il doc. 2A, pag. 2, di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
3. Vero che provvedeva, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui al Pt_1 doc. 2A, all'esecuzione delle opere - lavori a misura su parti comuni facciata, indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc. 2A, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, il tutto a propria cura e spese, anche mediante subappalto alla società OS, nonché all'acquisto di tutti i materiali di cantiere, giusti i documenti 4
(lett. f delle premesse), 4.bis (contratto di subappalto ed allegato computo Parte_3
metrico estimativo), 4.ter (conteggi OS per realizzazione bagno), dei quali è data esibizione e lettura e che, per dovere di sintesi, debbono intendersi qui ritrascritti e richiamati “per relationem” (interrogatorio formale e testi);
pagina 5 di 19 4. Vero che nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui al doc. 2A, Pt_1 provvedeva altresì all'espletamento delle pratiche ed alla redazione e reperimento della documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento del bonus 50%, nonché all'acquisto di tutti i materiali di cantiere, alla realizzazione ed all'accantieramento di tutte le opere tecniche, burocratiche, amministrative sottese alla realizzazione delle opere (interrogatorio formale e testi);
5. Vero che, in data 14.07.2022, il Sig. , odierno ricorrente, appaltava a Controparte_1
odierna resistente, le opere di recupero, ristrutturazione e manutenzione Parte_2 straordinaria, presso l'abitazione del committente, con bonus al 50% del prezzo praticato
Iva inclusa, ex art. 16bis co. 1, lett. a) e b), ex D.P.R. 917/1986 (c.d. Bonus edilizia) e di cui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2B, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto (interrogatorio formale e testi);
6. Vero che, per l'esecuzione delle opere di cui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2B, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché per le pratiche e la documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento del bonus 50%, il corrispettivo d'appalto veniva pattuito nella misura di €
69.860,39 (+ Iva al 10%) : 2 + 12.232,08 = € 47.162,28 (oltre Iva sul dovuto nella misura di legge), giusto il doc. 2B, pag. 2, di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
7. Vero che provvedeva, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui al Pt_1 doc. 2B, all'esecuzione delle opere al piano rialzato (bagno, opere esterne), lavori a misura in taverna e schermature escluse dal 110%, tutte indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc. 2B, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi,
è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, anche mediante subappalto alla società OS, nonché all'acquisto di tutti i materiali di cantiere, giusti i documenti 4 (lett. f delle premesse), 4.bis, 4.ter e 5 (fattura fornitura Eka
Milano Srl), dei quali è data esibizione e lettura e che, per dovere di sintesi, debbono intendersi qui integralmente richiamati “per relationem” (interrogatorio formale e testi);
pagina 6 di 19 8. Vero che provvedeva altresì, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di Pt_1
cui al doc. 2B, all'espletamento delle pratiche ed alla redazione e reperimento della documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento del bonus 50%, alla realizzazione ed all'accantieramento di tutte le opere tecniche, burocratiche, amministrative sottese alla realizzazione delle opere, il tutto a propria cura e spese (interrogatorio formale e testi);
9. Vero che, in data 14.07.2022, il Condominio Verdi, odierno ricorrente, appaltava a
[...]
odierna resistente, le opere ed i lavori trainanti di manutenzione straordinaria, da Pt_2 effettuarsi presso il Condominio, rientranti nell'efficientamento energetico ECO-bonus
110%, ex art. 119, D.L. 34/2020, indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc.
2C, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto (interrogatorio formale e testi);
10. Vero che, per l'esecuzione delle opere di cui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2C, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché per le pratiche e la documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento dell'ECO Bonus 110%, il corrispettivo d'appalto veniva pattuito nella misura di € 192.786,88 (Iva inclusa) + 13.426,26 = € 206.213,14, giusto il doc. 2C, pagg.
2, 3, di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
11. Vero che provvedeva, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui al Pt_1 doc. 2C, all'esecuzione delle opere di isolamento copertura, pareti perimetrali, ponti termici - imbotti (finestre e porta finestre), indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc. 2C, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché nonché all'acquisto di tutti i materiali di cantiere, anche mediante subappalto alla società
OS, giusti i documenti 4 (lett. f delle premesse), 4.bis, 4.ter, dei quali è data esibizione e lettura e che, per dovere di sintesi, debbono intendersi qui integralmente richiamati “per relationem” (interrogatorio formale e testi);
12. Vero che provvedeva altresì, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di Pt_1 cui al doc. 2C, all'espletamento delle pratiche ed alla redazione e reperimento della pagina 7 di 19 documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, tese all'ottenimento dell'eco bonus 110%, alla realizzazione ed all'accantieramento di tutte le opere tecniche, burocratiche, amministrative sottese alla realizzazione delle opere, il tutto a propria cura e spese (interrogatorio formale e testi);
13. Vero che, in data 14.07.2022, il Sig. , odierno ricorrente, appaltava a Controparte_1
odierna resistente, le opere ed i lavori trainati di manutenzione Parte_2 straordinaria, da effettuarsi presso la sua abitazione, rientranti nell'efficientamento energetico ECO-bonus 110%, ex art. 119, D.L. 34/2020 e dicui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2D, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto (interrogatorio formale e testi);
14. Vero che, per l'esecuzione delle opere di cui al computo metrico estimativo allegato sub doc. 2D, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché per le pratiche e la documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento dell'ECO Bonus 110%, il corrispettivo d'appalto veniva pattuito nella misura di € 128.061,13 (Iva inclusa) + 7.559,99 = € 135.621,12, giusto il doc. 2D, pagg. 2 -
3, di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
15. Vero che provvedeva, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui al Pt_1
doc. 2D, all'esecuzione delle opere di predisposizione impianti con sistemi ibridi, di sostituzione serramenti esterni, di apposizione veneziane tipo “griesser”, pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, “wallbox” a parete, come ivi indicate nel computo metrico estimativo allegato sub doc. 2D, che viene esibito, del quale è data lettura e che, per dovere di sintesi, è da intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” e di seguito ritrascritto, nonché all'acquisto di tutti i materiali di cantiere, il tutto a propria cura e spese, anche mediante subappalto alla società OS, giusti i documenti 4 (lett. f delle premesse), 4.bis, 4.ter e 5, dei quali è data esibizione e lettura e che, per dovere di sintesi, debbono intendersi qui integralmente richiamati “per relationem” (interrogatorio formale e testi);
16. Vero che provvedeva altresì, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di Pt_1 cui al doc. 2D all'espletamento delle pratiche ed alla redazione e reperimento della pagina 8 di 19 documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici, sottese all'ottenimento dell'eco bonus 110%,, alla realizzazione ed all'accantieramento di tutte le opere tecniche, burocratiche, amministrative sottese alla realizzazione delle opere di cui si controverte
(interrogatorio formale e testi);
17. Vero che il compimento delle opere di cui ai computi metrici estimativi, allegati sub docc.
2.A, 2.B, 2.C, 2.D, era in corso d'opera, nel rispetto delle tempistiche programmate fra le parti, giusti i documenti testé richiamati, nonché i documenti allegati sub nn. 4, 4.bis, 4.ter e 5, dei quali è data esibizione e lettura e che, per dovere di sintesi, debbono integralmente intendersi richiamati “per relationem” e di seguito integralmente ritrascritti, allorché sopraggiungeva la comunicazione allegata sub doc. 10 parte ricorrente, di cui è data esibizione e lettura, riscontrata da con comunicazione allegata sub doc. 3, della quale Pt_1
pure è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
18. Vero che OS, dietro subappalto di provvedeva a realizzare, a spese di Pt_1 Pt_1
presso i Committenti, le opere da cartongessista, la formazione di impianto elettrico, la posa pavimento e rivestimento, le opere murarie e le forniture di cui doc. 4ter, da intendersi qui ritrascritto e richiamato “per relationem”, alle condizioni ivi indicate e di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
19. Vero che Eka Milano Srl forniva a a spese di quest'ultima, per il prezzo ivi indicato e Pt_1
per il Committente pure ivi indicato, nella persona del Sig. i materiali Controparte_1 di cui alla fattura allegata sub doc. 5, da intendersi qui ritrascritto e richiamato “per relationem” e di cui è data esibizione e lettura (interrogatorio formale e testi);
20. Vero che, al fine di eseguire le opere di cui ai contratti sub nn. 2A, 2B, 2C, 2D, e relativi computi metrici estimativi, che si esibiscono e si richiamano “per relationem”, Pt_1
provvedeva altresì, a proprie spese, a commissionare la redazione ed a mettere a disposizione dei Committenti il sotteso progetto tecnico, redatto dalla società Planeo Srl, con sede in Milano, V. G. Galilei, 5 sub doc. 7 che si esibisce Srl (interrogatorio formale e testi);
21. Vero che il progetto tecnico di Planeo Srl, con sede in Milano, V. G. Galilei n. 5, per l'esecuzione delle opere di cui ai contratti sub nn. 2A, 2B, 2C, 2D, 7 e relativi computi metrici estimativi, che si esibiscono e si richiamano “per relationem”, è stato impiegato pagina 9 di 19 dalla società subentrata a dopo la comunicazione avversa sub doc. 10 parte Pt_1
ricorrente, che si esibisce (interrogatorio formale e testi).
TESTIMONI
1) Sig. presso corrente in Monza, Donizetti Parte_4 Parte_1
n. 46;
2) Sig. presso OS Sas di OC IE & GR AL, corrente Parte_5
in Bergamo Via Diaz, 31;
3) Sig. GR AL presso OS Sas di OC IE & GR AL, corrente in
Bergamo Via Diaz, 31;
4) Sig. c/o Planeo Srl, con sede in Milano, Via G. Galilei, 5; Controparte_2
5) Arch. c/o Planeo Srl, con sede in Milano, Via G. Galilei, 5. Tes_1
6) Il legale rappresentante p.t. di Eka Milano Srl, corrente in Cesano Boscone, V. Buonarroti n.
3. Con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova avversi, di cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l'assunzione, con i testi suindicati, con ogni più ampia riserva.
B) ISTANZA PER C.T.U.
Sulla scorta dell'art. 1671 c.c, i ricorrenti, dovendo tenere a norma di legge “indenne”
l'appaltatrice di TUTTI “costi sostenuti, “dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”, dovranno essere condannati a corrispondere il dovuto contrattualizzato, al netto di eventuali acconti già versati, come se i sottesi rapporti giuridici avessero avuto piena e regolare esecuzione, essendo quest'ultima stata impedita dalla condotta avversa.
Più propriamente, l'oggetto dell'indagine istruttoria dovrà particolarmente concentrarsi sul c.d. “utile netto da lui (ndr, dall'appaltatore) conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (Cass. Civ. n° 8853/2017, conforme ex multis, Cass. Civ. n° 9132/2012).
Sotto tale profilo, con ogni più ampia ed opportuna riserva istruttoria, osservato che la natura economico tecnica della questione rende quanto mai opportuna una C.T.U. (di natura tecnico estimatoria) in punto, si ritiene di poter indicare tal importo nella misura prudenziale del 32% del corrispettivo totale dei 4 appalti di cui si discute.
pagina 10 di 19 Pertanto, riepilogando sulla scorta di quanto contrattualmente pattuito, e ribadita Parte_6
l'utilità e dirimenza di idonea CTU, anche estimatoria, in punto:
A) BONUS 50% LAV. MAN. (doc. 2A, pag. 2): € 64.910,43 (+ Iva al 10%) : 2 + Parte_7
11.390,23= (oltre Iva sul dovuto nella misura di legge); € 43.845,45
B) (doc. 2B, pag. 2): € 69.860,39 (+ Iva al Parte_8 Parte_9
10%) : 2 + 12.232,08 = € 47.162,28 (oltre Iva sul dovuto nella misura di legge);
C) (doc. 2C, pagg. 2 - 3) Parte_10
192.786,88 (Iva inclusa) + 13.426,26 = € 206.213,14
D) (doc. 2D, pagg. 2 - 3) € Parte_11
128.061,13 (Iva inclusa) € 135.621,12
+ 7.559,99 = € 432.841,99
SUBTOTALE totale (32%) € 138.509,43
Concludendo sul punto, l'importo dovuto a termini dell'art. 1671 c.c. (ma anche anche”a termini” degli altri titoli giuridici in atti dedotti, in via gradata), si ritiene debba essere prudenzalmente indicato in € 138.509,43 (oltre Iva eventuale sul dovuto e nella misura di legge), pari all'utile netto nella misura presunta del 32% dei corrispettivi d'appalto, che tiene conto (in via presuntiva) dell'incidenza, sul ricavo, delle spese sostenute e delle sostenende, al fine di dare piena e regolare esecuzione ai rapporti contrattuali “de quibus”: il tutto, salva diversa misura acclaranda in sede di quanto mai opportuna C.T.U., di natura anche e soprattutto tecnico-estimatoria, che a tal uopo si invoca, al fine di saggiare le opere compiute da la loro corretta esecuzione, il loro valore a termini contrattuali, i costi sostenuti e Pt_1
sostenibili ed, in definitiva, il mancato utile”.
Per CONDOMINIO VERDI N. 5 e Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto da Parte_1
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza, nonché per tutti i motivi e le
[...] ragioni esposte in narrativa e per quelle che emergeranno eventualmente in corso di causa;
- dichiarare in ogni caso inammissibile la domanda di rinnovazione dell'istruttoria come richiesta da parte appellante, per tutto quanto espresso nel presente atto;
In via principale:
pagina 11 di 19 - respingere l'appello proposto da in quanto palesemente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
5970/2024, resa in data 11/6/2024 e pubblicata in data 12/6/2024, dal Tribunale di Milano, Sezione
VII civile, Dott. Giovanni Grassi, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa e per quelle che emergeranno eventualmente in corso di causa;
In ogni caso: con vittoria di spese ed accessori del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza n. 5970/2024, pubblicata il Parte_1
12.06.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha:
- respinto la domanda dei ricorrenti, il e il condomino Parte_12 CP_1
di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dei quattro contratti di appalto
[...]
conclusi con la resistente Parte_1
- risolto giudizialmente detti contratti per grave inadempimento dell'appaltatrice Parte_1
- condannato a restituire al Condominio la somma di €30.250,00, pari alla somma pagata a Pt_1
fronte della fattura n. 16 del 31 gennaio 2023 ed al ricorrente la somma di Controparte_1
€11.841,40, pari alla differenza tra l'importo pagato di €31.625,00 (fattura n. 15 del 31 gennaio
2023) e quanto spettante alla società appaltatrice -€19.783,60- per la realizzazione delle opere eseguite, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del deposito della domanda giudiziale (5 luglio 2023) sino al saldo;
- respinto la domanda riconvenzionale di di condanna dei ricorrenti al pagamento, in suo favore, Pt_1 della somma di €138.509,43 a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., ovvero, subordinatamente, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c.;
- condannato la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in Pt_1
€786,00 per spese ed in €16.170,00 per compensi, oltre accessori.
Si sono costituiti il Condominio Verdi ed il condomino contestando l'appello ex adverso CP_1
proposto e insistendo per la conferma integrale della sentenza.
All'udienza collegiale del 6 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 19 In rito, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla parte appellata, risultando i motivi d'appello, pur nell'indubbia genericità, sufficientemente chiari nell'individuare l'oggetto delle doglianze e le modifiche richieste,
Nel merito, per una migliore comprensione del thema decidendum, giova premettere che, in data 14 luglio 2022, il ed il condomino con quattro Parte_12 Controparte_1 distinti contratti di appalto, hanno incaricato la società dell'esecuzione di lavori edili Parte_1 da effettuarsi sia presso il condominio che presso l'abitazione del (docc. 2 – 5, fasc. CP_1
ricorrenti). Tutti i lavori appaltati godevano di incentivi fiscali e cioè sarebbe stato possibile per i committenti fruire del c.d. bonus edilizio e del c.d. ecobonus.
I committenti, con bonifici datati 8 febbraio 2023 (docc. 8 – 9, fasc. ricorrenti), hanno provveduto al pagamento delle fatture n. 15 e n. 16 emesse dall'appaltatrice (docc. 6 – 7, fasc. ricorrenti) per la somma complessiva di €61.875,00.
In data 6 aprile 2023, il anche nell'interesse del Condominio, ha contestato alla società CP_1 appaltatrice l'inadempimento, ha dichiarato d'intendere il contratto risolto1 ed ha chiesto a la Pt_1
restituzione degli importi pagati.
Quindi, il ed il Condominio hanno adito, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., il Tribunale di CP_1
Milano, che, esclusa la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di risoluzione di diritto, ha accertato l'inadempimento della società appaltatrice ed ha dichiarato la risoluzione giudiziale del contratto, ritendo tale domanda implicitamente compresa in quella di restituzione del corrispettivo proposta dai committenti in via subordinata.
L'appellante si duole della decisione, anzitutto contestando al primo giudice: Pt_1
1) di averla erroneamente ritenuta inadempiente;
2) di avere, su tale presupposto, pronunciato la risoluzione giudiziale dei contratti di appalto, per di più in mancanza di espressa e idonea domanda;
3) di avere mal interpretato la comunicazione del 6 aprile 2023: con detta comunicazione, ad avviso dell'appellante, i committenti avevano esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 c.c., così determinando l'immediato scioglimento del rapporto contrattuale, con diritto di essa appaltatrice a pretendere €138.509,43 per spese sostenute e mancato guadagno. 1 “Vi precisiamo, inoltre, che i nostri assistiti -per il nostro tramite- con la presente intendono comunicarvi e precisarvi formalmente la risoluzione per inadempimento da tutti i contratti con voi sottoscritti […] a causa degli innumerevoli, gravi ed importanti inadempimenti da voi posti in essere e, pertanto, a voi imputabili” (doc. 10, fasc. ricorrenti) pagina 13 di 19 Reputa questa Corte di dover affrontare innanzitutto il tema dell'adempimento dei contratti di appalto
(e dunque i motivi 1, 3 e 4 dell'appello), dalla cui soluzione dipende la decisione su tutte le altre questioni introdotte dalla parte appellante.
A questo proposito, giova premettere che i contratti di appalto stipulati in data 14 luglio 2022 non prevedevano un termine per l'adempimento, ma rinviano a un cronoprogramma che si è accertato nel giudizio di primo grado essere inesistente. Conseguentemente, il tribunale, premesso che, a norma dell'art. 1183 c.c., in assenza di pattuizioni delle parti quanto al termine, la prestazione è immediatamente esigibile e richiamato il principio secondo il quale “In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14243 del 08/07/2020)”, ha persuasivamente osservato che tra la data della stipulazione dei contratti e la comunicazione del 6 aprile 2023 -dunque, in oltre otto mesi- l'appaltatore portò a termine il solo rifacimento del bagno2, malgrado “i noti limiti temporali per l'accesso ai bonus edilizi, che non avrebbero permesso una proroga sine die del compimento dell'opera e che, a fronte del mancato avvio del cantiere nelle primavera 2023, imponevano il reperimento celere di un diverso appaltatore, disponibile a compiere l'opera…”.
L'appellante ha affermato, in contrario, di avere documentalmente provato l'adempimento alle obbligazioni assunte con i contratti d'appalto attraverso, in particolare, i computi metrici analitici dei lavori contenenti una descrizione minuziosa e puntuale di tutte le lavorazioni svolte dall'impresa (docc.
2A – 2D), le due fatture emesse in data 31 gennaio 2023 (docc. 6 e 7, fasc. ricorrenti), il contratto di subappalto e la transazione intervenuti tra e la subappaltatrice OS (docc. 4 e 4-bis), nonché Pt_1 una fattura emessa da un proprio fornitore, riguardante l'acquisto di materiali per il bagno (doc. 5). Il tribunale, quindi, aveva gli elementi per accertare che erano stati i committenti ad essersi resi inadempienti alle obbligazioni assunte quando, senza una valida giustificazione, avevano receduto dal contratto ancora in corso d'esecuzione, senza più corrispondere il dovuto. 2 mancando anche “di apprestare le opere provvisionali (ponteggi) per il compimento delle altre opere promesse”. pagina 14 di 19 La doglianza è priva di pregio.
Giova rammentare che, qualora il committente eccepisca l'inadempimento contrattuale, l'onere della prova dell'effettiva realizzazione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto dell'incarico fino all'eventuale interruzione
(cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 13685/2019).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da non dimostra affatto l'adempimento. Ed invero: Pt_1
- i documenti 2A – 2D altro non sono che i computi metrici estimativi allegati a ciascun contratto di appalto ed attestano unicamente gli interventi che l'appaltatore avrebbe dovuto eseguire;
non, invece, che quei lavori siano stati, in seguito, effettivamente eseguiti;
- le fatture nn. 15 e 16/2023, alle quali nessun SAL è allegato, sono state emesse il 31 gennaio 2023, qualche giorno dopo la stipulazione del contratto di subappalto tra e OS, del 19 gennaio Pt_1
2023, avente ad oggetto proprio lavori inerenti al cantiere di e che prevedeva, all'art. 9, Pt_12
l'inizio dei lavori in data 01.03.2023 (doc.
4-bis, fasc. . È perciò evidente che, alla data di Pt_1
emissione di tali fatture, i lavori oggetto di subappalto non potevano essere stati ancora eseguiti.
Non è un caso, del resto, che il 13 febbraio 2023 scrivesse che “domani vorrei sentire tutti per Pt_1 organizzare i lavori” (cfr. doc. 20 parte ricorrente);
- il doc. 4 è costituito da una scrittura transattiva fra e OS che nulla dimostra in ordine Pt_1 all'esecuzione dei lavori ed alla corresponsione all'impresa subappaltatrice dei corrispettivi dovuti: il testo della scrittura è quasi integralmente oscurato, sì che non è possibile inferirne la prova di quanto eseguito da OS;
il documento, inoltre, è datato 6 gennaio 2023, vale a dire che è stato sottoscritto ancora prima che tra e OS intervenisse il contratto di subappalto per i lavori Pt_1
edili commissionati dal Condominio e dal CP_1
- il doc. 5 è costituito da una fattura emessa dal fornitore Eka Milano s.r.l., riguardante i materiali per il locale bagno, ma ciò non prova nulla in ordine all'esecuzione dei lavori in contestazione (né sono documentati ulteriori costi), essendo pacifico che i lavori di rifacimento del bagno sono stati, in effetti, tempestivamente realizzati;
- anche la tavola prodotta come documento 7 è priva di qualsivoglia utilità: non dimostra l'esecuzione dei lavori perché si tratta di un documento progettuale (datato ottobre 2022), né che abbia retribuito il suo autore. Il capitolo 20), con il quale la società appellante vorrebbe Pt_1 dimostrare di aver provveduto “a proprie spese, a commissionare la redazione ed a mettere a disposizione dei Committenti il sotteso progetto tecnico…”, è palesemente inammissibile poiché il pagina 15 di 19 pagamento da un'impresa ad un'altra deve essere documentato da fatture ed avviene, usualmente, attraverso sistemi di pagamento tracciabili. Nel caso di specie, non è detto neppure a quanto ammonterebbero le spese asseritamente sostenute.
Si aggiunga che i contratti di appalto prevedevano che le attività esecutive da parte dell'appaltatore fossero documentate sia con riferimento all'inizio dei lavori, che avrebbe dovuto risultare da verbali a firma congiunta, sia con riferimento alla contabilizzazione delle opere, poiché era prevista la redazione di SAL per lavori “eseguiti e contabilizzati” da sottoporre all'approvazione della committenza (si vedano le clausole nn. 5 e 7) e che invece nessuno di tali documenti è stato prodotto.
A tali lacune non potrebbero supplire le prove orali dedotte, che giustamente il primo giudice ha ritenuto inammissibili in quanto aventi ad oggetto “valutazioni non demandabili a testimone e circostanze genericamente formulate” (cfr. ordinanza in data 14 febbraio 2024). I capitoli di prova sono infatti ed in prevalenza meramente confermativi dell'esecuzione, anche mediante subappalto, delle opere indicate in contratto, senza alcuna precisazione che consenta di individuare quali attività esattamente fossero state (in tesi) eseguite alla data in cui la parte committente ha manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo. Ciò vale, a maggior ragione, per l'attività di natura burocratica che riferisce di aver effettuato, considerato che non sono state prodotte istanze protocollate o atti Pt_1 amministrativi che confermino l'espletamento di pratiche o la “redazione e reperimento della documentazione da presentare ai competenti Uffici Pubblici (così nei capitoli di prova).
Considerato poi che lo stato dei luoghi è stato modificato (le parti committenti si sono rivolte ad altra impresa per l'esecuzione dei lavori), non sarebbe utile neppure la prospettata consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non è un mezzo di ricerca della prova.
Così accertato l'inadempimento di (o, comunque, che non vi è prova del suo adempimento), Pt_1
diviene irrilevante disquisire sulla qualificazione della comunicazione del 6 aprile 2023, e se, cioè, la stessa integri, come sostiene la parte appellante, un atto di esercizio di recesso ai sensi dell'art. 1671
c.c. e accertare, altrimenti, se la risoluzione giudiziale sia stata pronunciata ultra-petita (motivi 2 e 4 dell'appello). E' noto che l'interesse all'impugnazione (da intendersi quale manifestazione del generale principio dell'interesse enucleato, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, nell'art. 100 c.p.c.) va apprezzato in relazione all'utilità concreta che la parte può conseguire dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere nell'interesse ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, sì che è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pagina 16 di 19 pratico. Nel caso in esame, in cui è certo che non vi è stata alcuna risoluzione di diritto dei contratti di appalto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., sostiene Pt_1
che con la comunicazione del 6 aprile 2023 i committenti abbiano esercitato la facoltà, attribuita dal legislatore al committente, di determinare, ad nutum, lo scioglimento dei contratti, da ciò derivando la conseguenza che le controparti non potrebbero far valere nei suoi confronti pretese fondate sul suo
(contestato) inadempimento e che le spetterebbe, in ogni caso, la tutela risarcitoria prevista dall'art. 1671 c.c., dimenticando, però, che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, alla quale questa
Corte intende dare seguito, all'appaltante che si sia avvalso dello ius poenitendi di cui all'art. 1671 c.c.,
è consentito comunque richiedere la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, ove già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso, con la precisazione che l'accoglimento di dette pretese ben può vanificare del tutto l'obbligo del committente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (così, da ultimo, Cass. n. 421 del 2024). Dunque, quandanche si potesse convenire con l'appellante nel ritenere che i contratti di appalto si siano sciolti per effetto della dichiarazione di recesso ex art. 1671 c.c., da tale accertamento essa non potrebbe trarre alcuna utilità, poiché, a fronte del suo conclamato inadempimento, si perverrebbe al medesimo risultato e cioè alla sua condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito per opere che, al momento dell'intervenuto recesso, non erano state eseguite.
Parimenti infondato è il quinto motivo di appello, con il quale lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata laddove il tribunale, nell'accogliere le pretese dei ricorrenti in primo grado, avrebbe:
1) quantificato l'importo dovutole dal per l'esecuzione del bagno sulla base dei soli costi CP_1 sostenuti per l'acquisto dei materiali e senza retribuire il lavoro svolto;
2) liquidato spese processuali in favore dei ricorrenti in maniera incongrua ed esorbitante;
3) riconosciuto ai ricorrenti gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sotto il primo profilo, l'ammontare del “giusto” corrispettivo dovuto per la realizzazione del bagno è stato indicato dalla stessa appaltatrice in una e-mail del 23 gennaio 2023 inviata al (doc. 18, CP_1 fasc. ricorrenti, ove si legge “Richiesta di pagamento:
1. Saldo bagno: 16.910,53 + iva: 18.601,58 € 2.
Saldo spese tecniche bagno: 1.182,02 € iva compresa Totale: 19.783,60 - sconto 50%: 9.891,80 € netto a pagare”). L'importo totale indicato -di €19.783,60 – è del resto significativamente superiore a quello documentato per l'acquisto dei materiali, pari ad €13.339,77 (doc. 5 iva compresa;
non è vero, Pt_1 dunque, che l'importo riconosciuto a dal giudice non tenga conto del costo della manodopera, né Pt_1
pagina 17 di 19 l'appellante ha fornito una qualche descrizione dei lavori eseguiti che giustifichi una diversa e maggiore quantificazione dei lavori effettuati.
Quanto alle spese di giudizio, il primo giudice ha considerato, ai fini della determinazione del valore, il corrispettivo convenuto per i quattro contratti di cui è stato dedotto l'inadempimento e di cui è stata domandata la risoluzione, pari, complessivamente, ad oltre 360.000 euro. Nel simulare una diversa liquidazione delle spese, parte appellante, invece, ha utilizzato lo scaglione da €26.001 a € 52.000, senza tener conto neppure della domanda riconvenzionale proposta -e dalla quale i ricorrenti hanno dovuto difendersi- di valore pari ad €138.000, la quale, di per sé, anche a voler considerare, con riferimento alla pretesa dei ricorrenti, il solo importo riconosciuto a loro credito (di €30.250,00 e di
€11.841,40), porterebbe a ritenere applicabile lo scaglione da €52.001 a 260.000. L'importo liquidato dal primo giudice ai committenti, di €16.170, appare quindi del tutto congruo, prossimo al medio e non eccedente il massimo tariffario.
Infine, per ciò che concerne l'applicazione degli interessi, l'appellante lamenta la “errata/omessa applicazione dell'art. 1284 c.c. III co. (che precede e regola il IV co. destinato a trovare applicazione se le parti non hanno indicato la misura dell'interesse di mora, ma ne hanno previsto per iscritto l'applicazione) e IV co., da parte del Giudice, laddove non risulta dalla parte motiva che Egli abbia considerato che (come dispone la norma) “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale” (art. 1284 c.c. III co.)” (p. 25, atto di citazione in appello).
Anche tale doglianza è, come anticipato, infondata.
Il quarto comma dell'art. 1284 c.c. prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione individua “il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. n. 61 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, a fronte della domanda dei ricorrenti volta a ottenere la condanna al pagamento degli “interessi legali” in riferimento alle obbligazioni restitutorie in capo a correttamente, in base al principio iura novit curia, ha individuato nell'art. 1284, quarto Pt_1
comma, c.c., la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie (con saggio di interessi pari a pagina 18 di 19 quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo), non risultando, al contrario, che le parti avessero pattiziamente e diversamente stabilito la misura degli interessi.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come individuato anche dalla parte appellante nella nota di iscrizione a ruolo, del modulo decisorio adottato e dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5970/2024 Parte_1
pubblicata il 12/06/2024 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere alla parte appellata le spese del grado che Parte_1 liquida in €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
La consigliera est. La Presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
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